C-42/02 - Lindman
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Arrêt de la Cour
Causa C-42/02
Procedimento promosso da Diana Elisabeth Lindman
[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'Ålands förvaltningsdomstol (Finlandia)]
«Libera prestazione dei servizi – Biglietti di lotteria – Importo vinto ad un gioco d'azzardo organizzato in un altro Stato membro – Imposta sul reddito – Imposta sui giochi d'azzardo – Regime speciale delle Isole d'Åland»
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Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 10 aprile 2003 |
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 novembre 2003 |
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Massime della sentenza
- Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Assoggettamento ad imposta delle vincite provenienti da giochi d'azzardo – Esenzione a favore delle sole vincite provenienti dai giochi organizzati nel territorio nazionale – Inammissibilità
(Art. 49 CE)L'art. 49 CE si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati
in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite
provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili.v. punto 27 e dispositivo
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2003 (1)
«Libera prestazione dei servizi – Biglietti di lotteria – Importo vinto ad un gioco d'azzardo organizzato in un altro Stato membro – Imposta sul reddito – Imposta sui giochi d'azzardo – Regime speciale delle Isole d'Åland»
Nel procedimento C-42/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Ålands förvaltningsdomstol
(Finlandia) nel procedimento dinanzi ad esso avviato da
Diana Elisabeth Lindman,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 49 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione,
dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
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per la sig.ra Lindman, da essa stessa;
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per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;
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per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dall'avv. P. Vlaemminck;
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per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
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per il governo norvegese, dalle sig.re G. Hansson Bull e H. Klem, in qualità di agenti;
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per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e K. Simonsson, in qualità di agenti;
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per l'Autorità di sorveglianza AELS, dalla sig.ra E. Wright e dal sig. V. Kronenberg, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra E. Bygglin, del governo belga, rappresentato
dal sig. P. De Wael, in qualità di agente, della Commissione, rappresentata dal sig. K. Simonsson, e dell'Autorità di sorveglianza
AELS, rappresentata dalla sig.ra E. Wright, all'udienza del 23 gennaio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con ordinanza 5 febbraio 2002, pervenuta alla Corte il 15 febbraio seguente, l'Ålands förvaltningsdomstol ha sottoposto, ai
sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 49 CE.
- 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Lindman e lo skatterättelsenämnden (commissione
di revisione in materia fiscale) a causa del rigetto da parte di quest'ultimo del reclamo che essa aveva presentato al fine
di ottenere l'esenzione dall'imposta alla quale è stata assoggettata la somma che essa aveva vinto partecipando ad una lotteria
organizzata in Svezia.
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- Ambito normativo
- A ─
La normativa comunitaria
- 3
Ai sensi dell'art. 49 CE: Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono
vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario
della prestazione.
- B ─
La normativa nazionale
- 4
Ai sensi dell'art. 1 della lotteriskattenlagen (552/1992) (legge relativa all'imposta sui giochi d'azzardo), l'imposta sui
giochi d'azzardo è dovuta allo Stato per quanto riguarda i giochi organizzati in Finlandia. In base all'art. 2 di questa legge,
le lotterie sono giochi d'azzardo. L'art. 3 della stessa legge stabilisce che all'imposta è assoggettato l'organizzatore della
lotteria.
- 5
In forza dell'art. 85 dell'inkomstskattelagen (1535/1992) (legge relativa all'imposta sul reddito),
non costituiscono reddito imponibile le vincite nelle lotterie previste dall'art. 2 della lotteriskattelagen (...). Dal fascicolo risulta che il mancato assoggettamento ad imposta vale solo per i giochi d'azzardo di cui all'art. 2 della
lotteriskattelagen, i quali comprendono solo i giochi organizzati in Finlandia.
- C ─
Il regime particolare delle Isole d'Åland
- 6
In forza della självstyrelselagen (1144/1991) för Åland (legge relativa all'autonomia dell'Åland), la regolamentazione delle
lotterie e degli altri giochi d'azzardo rientra nella competenza legislativa della regione di Åland. L'organizzazione delle
lotterie è soggetta ad un'autorizzazione del governo regionale le cui modalità sono stabilite dalla landskapslagen om lotterier
(legge regionale sui giochi d'azzardo,
Ålands författningssamling 10/1996). L'organizzazione dei giochi d'azzardo è disciplinata da quest'ultima legge. L'autorizzazione ad organizzare lotterie
e giochi d'azzardo di cui all'art. 3 della landskapslagen om lotterier può essere concessa ad un'associazione di diritto pubblico
istituita da un regolamento regionale. Gli introiti delle attività dell'associazione devono essere iscritti nel bilancio della
Regione di Åland e devono servire a promuovere e a sostenere progetti di pubblica utilità o d'interesse generale, nonché progetti
che si possa ritenere favoriscano le attività e gli obiettivi dell'associazione.
La causa principale e la questione pregiudiziale
- 7
La sig.ra Lindman, cittadina finlandese, risiede nel Comune di Saltvik, situato nelle Isole d'Åland (Finlandia). Il 7 gennaio
1998 ha vinto SEK 1 milione in seguito ad un'estrazione in una lotteria della società AB Svanska Spel, avvenuta a Stoccolma
(Svezia). Essa aveva acquistato il suo biglietto vincente nel corso di un soggiorno in Svezia.
- 8
Questa vincita di lotteria è stata considerata come un reddito da lavoro imponibile a titolo dell'imposta sul reddito per
il 1998 e ha costituito oggetto dell'imposta nazionale a favore dello Stato finlandese, dell'imposta comunale dovuta al Comune
di Saltvik, dell'imposta sul culto a favore della parrocchia, nonché di un contributo assicurativo di malattia supplementare
riscosso in forza della sjukförsäkringslagen (legge relativa all'assicurazione malattia).
- 9
La sig.ra Lindman ha presentato un reclamo dinanzi allo skatterättelsenämnden d'Åland, al fine di ottenere la rettifica dell'imposizione
alla quale era stata assoggettata. Questo reclamo è stato respinto in data 22 maggio 2000, in quanto l'art. 85 dell'inkomstskattelagen
non vieta l'imposizione in Finlandia di vincite provenienti da lotterie estere.
- 10
La sig.ra Lindman ha allora presentato un ricorso dinanzi all'Ålands förvaltningsdomstol per ottenere la modifica della decisione
di rigetto dello skatterättelsenämnden sostenendo che l'assoggettamento ad imposta della somma vinta in Svezia avrebbe dovuto
essere annullata e, in subordine, che questa doveva essere assoggettata ad imposta non come reddito da lavoro, ma come reddito
da capitale, il che comporta un'aliquota di imposizione meno elevata.
- 11
Secondo l'Ålands förvaltningsdomstol si può eventualmente ritenere che l'imposizione, in quanto reddito da lavoro o reddito
da capitale, delle vincite provenienti da giochi organizzati all'estero costituisca una regola speciale basata sul luogo di
origine della prestazione di servizi.
- 12
Ritenendo che l'interpretazione del diritto comunitario fosse necessaria per la soluzione della controversia dinanzi ad esso
pendente, l'Ålands förvaltningsdomstol ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale: Se l'art. 49 CE osti ad una normativa di uno Stato membro che contiene disposizioni secondo cui le vincite di lotterie organizzate
in altri Stati membri vengono considerate, in sede di tassazione del reddito, reddito imponibile del vincitore, mentre le
vincite di lotterie organizzate nello Stato membro in questione sono esenti da tassazione.
Sul merito
Osservazioni presentate alla Corte
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La sig.ra Lindman fa valere che la normativa finlandese è discriminatoria, poiché, se essa fosse stata residente in Svezia
o se la somma di cui trattasi nella causa principale fosse stata vinta in una lotteria finlandese, la vincita non sarebbe
stata assoggettata ad imposta sul reddito.
- 14
I governi finlandese, belga, danese e norvegese ritengono che la normativa finlandese sia compatibile con l'art. 49 CE. A
tale riguardo essi si basano sulla giurisprudenza della Corte (sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler, Racc. pag. I-1039;
21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a., Racc. pag. I-6067, e 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I-7289)
per sostenere che l'assoggettamento ad imposta dei giochi d'azzardo è solo un aspetto specifico del regime generale dei giochi
d'azzardo, settore nel quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale. Secondo questi governi, le eventuali
restrizioni sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale collegati alla lotta contro le conseguenze nefaste
dei giochi d'azzardo, nel senso che, se le vincite in lotterie estere fossero esentate, il pubblico sarebbe incentivato a
partecipare a tali lotterie.
- 15
Più in particolare, il governo finlandese fa valere che l'assoggettamento ad imposta delle vincite di giochi d'azzardo organizzati
al di fuori della Finlandia si spiega con l'impossibilità di assoggettare ad imposta in questo Stato membro le imprese estere
che offrono giochi d'azzardo a partire dall'estero. In caso contrario, i contribuenti assoggettati ad imposta in Finlandia
e gli organizzatori di giochi d'azzardo si ripartirebbero un beneficio fiscale, indipendentemente dal fatto se gli introiti
siano destinati a soddisfare obiettivi di pubblica utilità nello Stato di origine o se la normativa di questo Stato cerchi
di prendere in considerazione gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione del danno sociale.
- 16
La Commissione e l'Autorità di sorveglianza AELS ritengono che l'assoggettamento ad imposta, in uno Stato membro, delle vincite
di lotterie unicamente allorché si tratta di lotterie organizzate in altri Stati membri sia incompatibile con l'art. 49 CE
e non possa essere giustificato da motivi d'interesse generale.
- 17
La Commissione si basa sulla sentenza 11 giugno 1998, causa C-283/95, Fischer (Racc. pag. I-3369), per sostenere che, conformemente
al principio di neutralità fiscale, uno Stato membro non può applicare al vincitore di un gioco d'azzardo lecitamente organizzato
in un altro Stato membro un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui beneficia un vincitore che ha partecipato
ad un gioco organizzato nel primo Stato.
Giudizio della Corte
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In via preliminare occorre ricordare che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli
Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (sentenze 11 agosto
1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag. I-2493, punto 16; 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto
19; 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I-2651, punto 19; 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen,
Racc. pag. I-4071, punto 32, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 28).
- 19
Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi, esse si applicano, come
la Corte ha già dichiarato relativamente all'organizzazione di lotterie, ad un'attività che consiste nel consentire agli utenti
di partecipare, contro corrispettivo, ad un gioco d'azzardo (v. sentenza Schindler, cit., punto 19). Pertanto, tale attività
rientra nel campo d'applicazione dell'art. 49 CE, qualora almeno uno dei prestatori sia stabilito in uno Stato membro diverso
da quello nel quale il servizio è offerto. Occorre quindi esaminare la causa dal punto di vista della libera prestazione dei
servizi.
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Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 49 CE vieta non solo qualsiasi discriminazione, basata sulla cittadinanza, di
un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ma anche qualsiasi restrizione e qualsiasi ostacolo alla libera
prestazione dei servizi, anche qualora esse si applichino indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli stabiliti in
altri Stati membri (v. sentenza 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1659, punto 26).
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E' pacifico che, nella causa principale, le lotterie estere ricevono un trattamento fiscale diverso da quello di cui beneficiano
le lotterie finlandesi e si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a queste ultime. Infatti, in applicazione della
lotteriskattelagen, solo le vincite provenienti da giochi d'azzardo non autorizzati in Finlandia sono considerate reddito
imponibile, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in questo Stato membro non costituiscono reddito
imponibile. Il governo finlandese ha del resto ammesso che l'esistenza di una tale normativa ha per effetto che un contribuente
finlandese preferisce partecipare ad una lotteria organizzata in Finlandia piuttosto che ad una lotteria che ha luogo in un
altro Stato membro.
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Contrariamente a quanto sostiene il detto governo, il fatto che i prestatori di giochi stabiliti in Finlandia sono assoggettati
all'imposta in quanto organizzatori di giochi d'azzardo non priva la normativa finlandese del suo carattere manifestamente
discriminatorio, in quanto la detta imposta non è analoga all'imposta sul reddito che colpisce le vincite provenienti dalla
partecipazione dei contribuenti alle lotterie organizzate in altri Stati membri.
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Secondo il governo finlandese, anche ammettendo che la normativa nazionale sia discriminatoria, essa è giustificata da motivi
imperativi di interesse generale come la prevenzione degli abusi e delle frodi, la riduzione del danno sociale provocato dal
gioco, il finanziamento di attività di pubblica utilità o la salvaguardia della certezza del diritto.
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Anche il governo norvegese fa valere, a titolo di giustificazione, la necessità di lottare contro le conseguenze dannose della
dipendenza dal gioco, le quali rientrerebbero nella salute pubblica. Infatti, esisterebbero centri di riadattamento e altre
infrastrutture di cura dei giocatori e il gioco creerebbe problemi sociali, quali la sottrazione di risorse alla famiglia
della persona dipendente dal gioco, divorzi e suicidi.
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A tale riguardo, è importante ricordare che le giustificazioni che possono essere fatte valere da uno Stato membro devono
essere corredate di un'analisi dell'opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato (v.,
in tal senso, sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, e 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza
Olazabal, Racc. pag. I-10981).
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Nella causa principale, dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio non risulta alcun elemento di natura statistica
o di altro tipo che consenta di concludere per la gravità dei rischi collegati alla pratica dei giochi d'azzardo né, a fortiori,
per l'esistenza di un collegamento particolare fra tali rischi e la partecipazione dei cittadini dello Stato membro interessato
a lotterie organizzate in altri Stati membri.
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Occorre quindi risolvere la questione posta nel senso che l'art. 49 CE si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo
cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore
assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di
cui trattasi non sono imponibili.
Sulle spese
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Le spese sostenute dai governi finlandese, belga, danese e norvegese nonché dalla Commissione e dall'Autorità di sorveglianza
AELS, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese.
Per questi motivi,
-
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dall'Ålands förvaltningsdomstol con ordinanza 5 febbraio 2002, dichiara:
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003.
Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: lo svedese.