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SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1960. - JEAN E. HUMBLET CONTRO BELGISCHE STAAT. - CAUSA 6/60.
raccolta della giurisprudenza
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edizione speciale inglese pagina 00559
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edizione speciale finlandese pagina 00047
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . INTERPRETAZIONE - NORME CHE ISTITUISCONO GARANZIE GIURISDIZIONALI - INTERPRETAZIONE A FAVORE DELL' INTERESSATO
2 . PROCEDURA - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI ED IMMUNITA CECA - COMPETENZA DELLA CORTE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI - LIMITI
( TRATTATO CECA, ARTT . 31 E 43; PROTOCOLLO IMMUNITA CECA, ART . 16 )
3 . PROCEDURA - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO IMMUNITA CECA - VIOLAZIONE DI DETTO PROTOCOLLO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - DIRITTO DI AGIRE DI UN DIPENDENTE COMUNITARIO LESO - PREVIO ESAURIMENTO DI PROCEDURE PREVISTE DAL DIRITTO COMUNITARIO
( PROTOCOLLO IMMUNITA CECA, ART . 16 )
4 . PROCEDURA - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO IMMUNITA CECA - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE - DIRITTO D' AGIRE - PREVIO ESAURIMENTO DELLE VIE GIUDIZIARIE NAZIONALI
( PROTOCOLLO IMMUNITA CECA, ART . 16 )
5 . DIPENDENTI CECA - PRIVILEGI ED IMMUNITA - ESENZIONE DA IMPOSTE - HA NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO
( PROTOCOLLO IMMUNITA CECA, ARTT . 11 E 13 )
6 . DIPENDENTI CECA - PRIVILEGI ED IMMUNITA - ESENZIONE DALLE IMPOSTE - PORTATA - COMMISURAZIONE DELL' ALIQUOTA APPLICABILE AD ALTRI REDDITI - TASSAZIONE CUMULATIVA DEI REDDITI DI UN DIPENDENTE CECA E DI SUA MOGLIE
( PROTOCOLLO IMMUNITA CECA, ART . 11 )
7 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI - ATTO DI UNO STATO MEMBRO CONTRARIO AL TRATTATO - CONSTATAZIONE DA PARTE DELLA CORTE - EFFETTI
( TRATTATO CECA, ART . 86 )
1 . IN CASO DI DUBBIO, UNA NORMA CHE ISTITUISCE DELLE GARANZIE GIURISDIZIONALI NON PUO' INTERPRETARSI RESTRITTIVAMENTE A DANNO DEGLI INTERESSATI .
2 . LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI SU QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA ALL' APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO CECA NON LE CONFERISCE IL POTERE D' INGERIRSI DIRETTAMENTE NELLA LEGISLAZIONE E L' AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI . LA CORTE NON E PERTANTO COMPETENTE AD ANNULLARE OD ABROGARE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO OD ATTI AMMINISTRATIVI DEI SUOI ORGANI .
3 . UN DIPENDENTE DELLA CECA CHE SI RITENGA LESO DALLA VIOLAZIONE, DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA AD ESSO ATTRIBUITI, PUO' PROPORRE CONTRO TALE STATO UN RICORSO AI SENSI DELL' ART . 26 DEL PROTOCOLLO CECA SENZA DOVER PREVIAMENTE ESAURIRE ALTRE PROCEDURE PREVISTE DAL DIRITTO DELLA COMUNITA .
4 . LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA CORTE DALL' ART . 26 DEL PROTOCOLLO CECA ESSENDO ESCLUSIVA, IL RICORSO FONDATO SU TALE NORMA NON E IRRICEVIBILE PEL FATTO CHE IL RICORRENTE NON HA PREVIAMENTE ESAURITO LE VIE GIUDIZIARIE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI .
5 . I PRIVILEGI E LE IMMUNITA DEI DIPENDENTI CECA ED IN ISPECIE L' ESENZIONE DA IMPOSTE NAZIONALI, PUR ESSENDO PREVISTI NEL PUBBLICO INTERESSE COMUNITARIO, SONO CONCESSI DIRETTAMENTE A DETTI DIPENDENTI ED ATTRIBUISCONO LORO UN DIRITTO SOGGETTIVO .
6 . IL PROTOCOLLO CECA VIETA AGLI STATI MEMBRI DI GRAVARE UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA DI QUALSIASI IMPOSIZIONE TRIBUTARIA, DIRETTA OD INDIRETTA, BASATA IN TUTTO OD IN PARTE SULLA RIMUNERAZIONE CORRISPOSTA DALLA COMUNITA AL DIPENDENTE .
E' PERTANTO VIETATO TENER CONTO DI DETTA RIMUNERAZIONE PER DETERMINARE L' ALIQUOTA D' IMPOSTA APPLICABILE AD ALTRI REDDITI DELLO STESSO INTERESSATO .
E' DEL PARI VIETATO TENER CONTO DELLA PREDETTA RIMUNERAZIONE PER DETERMINARE L' ALIQUOTA D' IMPOSTA APPLICABILE AI REDDITI DELLA MOGLIE DI UN DIPENDENTE CECA NELL' IPOTESI IN CUI LA LEGGE NAZIONALE APPLICABILE PREVEDA LA TASSAZIONE CUMULATIVA DEI CONIUGI .
7 . OVE LA CORTE ACCERTI CHE UN ATTO LEGISLATIVO OD AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANI DI UNO STATO MEMBRO CONTRASTA COL DIRITTO COMUNITARIO, L' ART . 86 DEL TRATTATO CECA IMPONE A TALE STATO TANTO DI REVOCARE L' ATTO DI CUI TRATTASI QUANTO DI RIPARARE GL' ILLECITI EFFETTI CHE NE POSSONO ESSERE DERIVATI .
NELLA CAUSA DI
JEAN-E . HUMBLET, FUNZIONARIO DELLA CECA,
DOMICILIATO A LUSSEMBURGO, RUE DU FORT REINSHEIM 7, ASSISTITO DALL' AVV . PAUL ORIANNE, DEL FORO DI BRUXELLES, PARTE RICORRENTE,
CONTRO
LO STATO BELGA,
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA DEL BELGIO, BOULEVARD PRINCE HENRI 9, IN PERSONA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, RAPPRESENTATO IN CAUSA DAL SIG . GEORGES LALOUX, CONSIGLIERE PRESSO L' AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE DIRETTE AL MINISTERO DELLE FINANZE,
ASSISTITO DALL' AVV . JULES FALLY, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DEL BELGIO, PARTE CONVENUTA,
CAUSA AVENTE PER OGGETTO L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 11 B DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA DELLA CECA
I - DELLA BASE E DEI LIMITI DELLA COMPETENZA DELLA CORTE
1 . AI SENSI DELL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO IN RELAZIONE ALL' ART . 43 DEL TRATTATO CECA, LA CORTE E COMPETENTE A DECIDERE QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE ED ALL' APPLICAZIONE DI DETTO PROTOCOLLO . LA PARTE CONVENUTA CONTESTA PERALTRO NELLA FATTISPECIE LA COMPETENZA DELLA CORTE, ASSUMENDO CHE LA LITE VERTE NON GIA SULL' INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO BENSI' SULLA RETTA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE BELGA AI REDDITI DELLA CONSORTE DEL RICORRENTE LA QUALE NON E UNA DIPENDENTE DELLA COMUNITA .
LA CORTE NON PUO' ACCOGLIERE TALE TESI; LA LITE VERTE IN REALTA SULLA QUESTIONE SE L' ART . 11 B DEL PROTOCOLLO PERMETTE AGLI STATI MEMBRI DI TENER CONTO DELLA RETRIBUZIONE D' UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA PER DETERMINARE L' ALIQUOTA D' IMPOSTA APPLICABILE AL REDDITO DI SUA MOGLIE . DEL RESTO NEL SUO CONTRORICORSO LO STESSO CONVENUTO HA IN TAL SENSO PRECISATO L' OGGETTO DELLA CAUSA .
SI TRATTA QUINDI DI DIRIMERE UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE E L' APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ED IN ISPECIE DEL SUO ART . 11 B; PERTANTO L' ECCEZIONE D' INCOMPETENZA DEVE ESSERE RESPINTA .
2 . LA CORTE, PER CONVERSO, NON E COMPETENTE PER ANNULLARE ATTI LEGISLATIVI OD AMMINISTRATIVI D' UNO DEGLI STATI MEMBRI; IL TRATTATO CECA S' INFORMA INFATTI AL PRINCIPIO DI UNA RIGOROSA SEPARAZIONE FRA I POTERI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE E QUELLI DEGLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI; NE IL DIRITTO COMUNITARIO PREVEDE CHE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA POSSANO ANNULLARE ATTI LEGISLATIVI OD AMMINISTRATIVI DI UNO STATO MEMBRO .
INVERO L' ALTA AUTORITA - OVE RITENGA CHE UNO STATO SIA VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI CHE GLI INCOMBONO IN VIRTU DEL TRATTATO COLL' EMANARE O MANTENERE IN VIGORE DISPOSIZIONI AD ESSO CONTRARIE - NON PUO' ANNULLARE OD ABROGARE TALI DISPOSIZIONI MA SOLTANTO CONSTATARE, A NORMA DELLO ART . 88 DEL TRATTATO, L' INADEMPIENZA ED ESPERIRE POI LA PROCEDURA IVI PREVISTA PER OTTENERE CHE LO STESSO STATO REVOCHI I PROVVEDIMENTI CHE AVEVA ADOTTATI . CIO' VALE ALTRESI' PER LA CORTE DI GIUSTIZIA LA QUALE, CHIAMATA A GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO AI SENSI DELL' ART . 31 DEL TRATTATO, E COMPETENTE, IN VIRTU DELL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO, A DECIDERE QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE ED ALL' APPLICAZIONE DI QUESTO, MA NON PUO' TUTTAVIA ANNULLARE OD ABROGARE LEGGI INTERNE DI UNO STATO MEMBRO OD ATTI AMMINISTRATIVI DEI SUOI ORGANI .
LA CONSTATAZIONE DI CUI SOPRA DEI LIMITI DELLA COMPETENZA DELLA CORTE E INOLTRE SUFFRAGATA DA UN ARGOMENTO CHE SI RICAVA DAI TRATTATI DI ROMA E CIOE DAGLI ARTT . 171 DEL TRATTATO CEE E 143 DEL TRATTATO CECA, I QUALI, NELL' IPOTESI D' INADEMPIENZA AI TRATTATI, ATTRIBUISCONO ALLE DECISIONI DELLA CORTE SOLTANTO EFFETTO DICHIARATIVO, PUR FACENDO OBBLIGO AGLI STATI DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA RICHIEDE .
LA CORTE NON RITIENE FONDATA LA TESI DEL RICORRENTE CHE LA TUTELA DEI PRIVILEGI ED IMMUNITA ISTITUITI DAL PROTOCOLLO DIVERREBBE INEFFICACE E LA SENTENZA DELLA CORTE SI DEGRADEREBBE AD UN SEMPLICE PARERE, QUALORA ESSA NON POTESSE RENDER NULLI GLI ATTI ILLEGITTIMI DELL' AMMINISTRAZIONE NAZIONALE E CONDANNARE LO STATO A RISARCIRE IL DANNO DERIVATONE; IL RICORRENTE FONDA LA SUA ARGOMENTAZIONE SUL TESTO DELL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI ED IMMUNITA, IN RELAZIONE ALL' ART . 43 DEL TRATTATO CECA, IN QUANTO IL CITATO ART . 16 CONTEMPLA NON SOLTANTO L' INTERPRETAZIONE MA ANCHE " L' APPLICAZIONE " DEL PROTOCOLLO .
NON PUO' TUTTAVIA AMMETTERSI CHE TALE DISPOSIZIONE DIA ALLA CORTE IL POTERE D' INGERIRSI DIRETTAMENTE NELLA LEGISLAZIONE E L' AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI . INFATTI, OVE IN UNA SUA SENTENZA LA CORTE ACCERTI CHE UN ATTO LEGISLATIVO OD AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANI DI UNO STATO MEMBRO CONTRASTA COL DIRITTO COMUNITARIO, L' ART . 86 DEL TRATTATO CECA IMPONE A TALE STATO TANTO DI REVOCARE L' ATTO DI CUI TRATTASI QUANTO DI RIPARARE GL' ILLECITI EFFETTI CHE NE POSSONO ESSERE DERIVATI . TALE OBBLIGO DERIVA DAL TRATTATO E DAL PROTOCOLLO I QUALI, A SEGUITO DELLA LORO RATIFICA, HANNO FORZA DI LEGGE NEGLI STATI MEMBRI E PREVALGONO SUL DIRITTO INTERNO . SE QUINDI, NELLA SPECIE, LA CORTE DOVESSE DICHIARAR ILLEGITTIMO L' ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI CUI TRATTASI, NE CONSEGUIREBBE CHE IL GOVERNO BELGA SAREBBE TENUTO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER FARLO ANNULLARE E PER FAR RESTITUIRE LE SOMME CHE SIAN STATE INDEBITAMENTE PERCETTE .
PER LE ANZIDETTE RAGIONI VANNO DICHIARATE INAMMISSIBILI LE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE PER QUANTO CONCERNE LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL DEBITO D' IMPOSTA IN CONTESTO E LA CONDANNA DELLA PARTE CONVENUTA A RESTITUIRE LE SOMME CORRISPOSTE, IN QUANTO LA CORTE NON E COMPETENTE AL RIGUARDO . LO STESSO DICASI PER QUANTO CONCERNE LA DOMANDA TENDENTE A FAR DICHIARARE NULLO E PRIVO DI EFFETTO IL CONTESTATO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO .
QUANTO DIANZI DETTO VALE PURE PER LA DOMANDA TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI INTERESSI COMPENSATIVI SULLE SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE, IN QUANTO SPETTA ALLA LEGGE INTERNA DI STABILIRE SE LA PERCEZIONE INDEBITA DI IMPOSTE DIA DIRITTO AD INTERESSI COMPENSATIVI .
LE STESSE REGOLE OSTANO ALL' ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL' AMMENDA IRROGATA AL RICORRENTE PER L' INCOMPLETA DICHIARAZIONE DEI SUOI REDDITI .
II - SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO
VA ANZITUTTO ESAMINATO SOTTO IL PROFILO DELLA RICEVIBILITA : A ) SE UN PRIVATO POSSA PROPORRE IN NOME PROPRIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UN RICORSO FONDATO SULL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO, B ) SE POSSA FARLO PRIMA DI AVERE ESAURITO TUTTI I GRAVAMI E LA PROCEDURA PREVISTA SIA DAL DIRITTO COMUNITARIO CHE DAGLI ORDINAMENTI NAZIONALI .
BENCHE TALE QUESTIONE NON SIA STATA SOLLEVATA DALLE PARTI NEL CORSO DELLA FASE SCRITTA, LA CORTE TUTTAVIA RITIENE DOVERLA ESAMINARE D' UFFICIO IN QUANTO ESSA INCIDE SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO .
1 . L' ESAME DEI TESTI INDUCE ALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI :
A ) GLI AUTORI DEL PROTOCOLLO, SANCENDO ALL' ART . 16 IL DIRITTO DI RICORRERE, HANNO EVIDENTEMENTE INTESO GARANTIRE IL RISPETTO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA DA ESSO PREVISTI E CIO' NELL' INTERESSE NON SOLO DELLA COMUNITA E DELLE SUE ISTITUZIONI, MA ANCHE DELLE PERSONE CUI I PRIVILEGI E LE IMMUNITA SONO STATI CONCESSI ED ALTRESI' NELL' INTERESSE DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO AMMINISTRAZIONI CHE VANNO TUTELATI CONTRO INTERPRETAZIONI TROPPO ESTENSIVE DI TALI PRIVILEGI ED IMMUNITA . E' QUINDI SENZ' ALTRO AMMISSIBILE CHE UN DIPENDENTE DELLA COMUNITA CONVENGA AVANTI LA CORTE IL GOVERNO DEL SUO PAESE DI ORIGINE, COSI' COME DELLE IMPRESE INTERVENENDO IN FAVORE DELL' ALTA AUTORITA HANNO GIA CONTRASTATO AVANTI LA CORTE ARGOMENTI SOSTENUTI DAL GOVERNO DEL LORO PAESE . NON VA INFATTI TRASCURATO CHE, SE I PRIVILEGI E LE IMMUNITA SONO STATI ISTITUITI " NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DELLA COMUNITA ", ESSI SONO STATI ESPRESSAMENTE CONCESSI " AI FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA ... ". IL FATTO CHE I PRIVILEGI, LE IMMUNITA E LE AGEVOLAZIONI SONO PREVISTI NEL PUBBLICO INTERESSE COMUNITARIO, GIUSTIFICA SENZA DUBBIO IL POTERE ATTRIBUITO ALL' ALTA AUTORITA DI DETERMINARE LE CATEGORIE DI FUNZIONARI CUI ESSI SI APPLICANO ( ART . 12 ) OD, OVE OCCORRA, DI TOGLIERE L'IMMUNITA ( ART . 13, 2 ) COMMA ), MA CIO' NON SIGNIFICA CHE TALI PRIVILEGI SIANO ACCORDATI ALLA COMUNITA E NON DIRETTAMENTE AI SUOI DIPENDENTI; TALE INTERPRETAZIONE SI EVINCE DEL RESTO CHIARAMENTE DAL TENORE DELLE SOVRARICHIAMATE DISPOSIZIONI .
IL PROTOCOLLO ATTRIBUISCE QUINDI ALLE PERSONE ALLE QUALI SI RIFERISCE UN DIRITTO SOGGETTIVO DI CUI E ASSICURATA LA TUTELA MEDIANTE IL DIRITTO DI RICORSO PREVISTO DALL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO STESSO .
B ) L' ART . 16 DEL PROTOCOLLO AI SENSI DEL QUALE " QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE E L' APPLICAZIONE DEL ... PROTOCOLLO SARA SOTTOPOSTA ALLA CORTE " NON CONTIENE ALCUN RICHIAMO AD UN PROCEDIMENTO CHE DOVREBBE ESSERE ESPERITO ED ESAURITO PRIMA CHE SIA PROPOSTO RICORSO AVANTI LA GIURISDIZIONE COMUNITARIA . SECONDO IL TENORE DI DETTO ARTICOLO QUALSIASI PERSONA CHE SI RITENGA LESA DA UNA INTERPRETAZIONE OD APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PUO' SOTTOMETTERE LA CONTROVERSIA ALLA CORTE SENZA ALTRA FORMALITA PRELIMINARE . DA CIO' CONSEGUE CHE I FUNZIONARI DELLA COMUNITA SONO LEGITTIMATI AD INSTAURARE AVANTI LA CORTE AZIONI AI SENSI DELL' ART . 16 DEL PROTOCOLLO CONTRO IL GOVERNO DEL PROPRIO PAESE SENZA ESSER OBBLIGATI A FAR PREVIAMENTE RICORSO A PROCEDURE PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELLA COMUNITA O DAL DIRITTO INTERNO .
2 . E' PERALTRO OPPORTUNO ESAMINARE IL PROBLEMA ALTRESI' ALLA LUCE DEL SISTEMA DEL TRATTATO E DELLE REGOLE DI DIRITTO GENERALMENTE RICONOSCIUTE NEGLI STATI MEMBRI :
A ) VA ANZITUTTO RISOLTO IL PROBLEMA SE L' AZIONE A TUTELA DI UN DIPENDENTE DELLA COMUNITA, CHE SI RITENGA LESO DA UNA VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, NON APPARTENGA ESCLUSIVAMENTE ALLA COMUNITA OD ALL' ISTITUZIONE DA CUI L' INTERESSATO DIPENDE . L' ESAME DI TALE QUESTIONE S' IMPONE TANTO PIU CHE NESSUNA NORMA DEL TRATTATO CONSENTE AI PRIVATI DI ADIRE DIRETTAMENTE LA CORTE INVOCANDO UNA VIOLAZIONE DEL TRATTATO COMMESSA DA UNO STATO MEMBRO E CHE, ALL' OPPOSTO, E ALLA ALTA AUTORITA CHE SPETTA DI REGOLA DI REAGIRE CONTRO SIFFATTA VIOLAZIONE RICORRENDO ALLA PROCEDURA A TAL FINE PREVISTA DALL' ART . 88 DEL TRATTATO .
NON PUO' TUTTAVIA ESSERE SFUGGITO AGLI AUTORI DEL TRATTATO CHE LE " CONTROVERSIE " CUI PUO' DAR LUOGO " L' INTERPRETAZIONE E L' APPLICAZIONE " DEL PROTOCOLLO SAREBBERO DERIVATE ANZITUTTO DA CONTESTAZIONI FRA LE PERSONE CUI IL PROTOCOLLO CONFERISCE PRIVILEGI ED IMMUNITA E LE AUTORITA CHE ABBIANO INTERESSE AD UN' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DI TALI PRIVILEGI ED IMMUNITA . SOTTO TALE ASPETTO, LE PARTI IN CAUSA SI PRESENTANO COME I TIPICI CONTENDENTI IN UNA " CONTROVERSIA " AI SENSI DELL' ART . 16 . PER DI PIU, COME E STATO PIU SOPRA RILEVATO, I PRIVILEGI PREVISTI DAL PROTOCOLLO ATTRIBUISCONO A COLORO CHE NE FRUISCONO DEI DIRITTI SOGGETTIVI COME E CONFERMATO DAGLI EQUIVALENTI TEDESCO ED OLANDESE DEL TERMINE " PRIVILEGE " ( VORRECHTE, VOORRECHTEN ). ED E LOGICO PRESUMERE CHE UN DIRITTO MATERIALE ABBIA COME COROLLARIO LA FACOLTA PER IL TITOLARE DI FARLO VALERE ESSO STESSO MEDIANTE AZIONE GIURISDIZIONALE ANZICCHE PER TRAMITE DI UN TERZO .
VA PERTANTO APPLICATO IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE, IN CASO DI DUBBIO, UNA NORMA CHE ISTITUISCE DELLE GARANZIE GIURISDIZIONALI, NON PUO' INTERPRETARSI RESTRITTIVAMENTE A DANNO DEGLI INTERESSATI . NE PUO' INFINE TRASCURARSI CHE L' ART . 16 NON CONTIENE LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL' ART . 33 DEL TRATTATO .
B ) GIOVA INOLTRE ESAMINARE SE IL RICORSO NON SIA PER ALTRO ASPETTO IRRICEVIBILE PER IL FATTO CHE IL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO PREVIAMENTE ESAURIRE I GRAVAMI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI CHE GLI ERANO CONSENTITI DALLA LEGGE NAZIONALE A LUI APPLICABILE .
PER QUANTO RIGUARDA LA VIA AMMINISTRATIVA, VA CONSTATATO IN FATTO CHE, ALLO STATO DEGLI ATTI, ESSA RISULTA ESAURITA, IN QUANTO CON DECISIONE DEL 15 GIUGNO 1960 IL DIRETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLA PROVINCIA DI LIEGI HA RESPINTO IL RECLAMO PROPOSTO DAL RICORRENTE CONTRO LA TASSAZIONE PER CUI SI CONTENDE . PER QUANTO RIGUARDA LA VIA GIUDIZIARIA, RISULTA DALLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI CHE IL RICORRENTE HA ADITO LA CORTE D' APPELLO DI LIEGI; PERTANTO ALLO STATO DEGLI ATTI, IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO BELGA E STATO INIZIATO MA NON ANCORA DEFINITO .
PERALTRO, I TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITA EUROPEE NON HANNO SOTTOPOSTO LE GIURISDIZIONI NAZIONALI AL CONTROLLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL SENSO CHE LE PRONUNCIE DI ESSE POSSANO ESSERE IMPUGNATE AVANTI LA CORTE . INVECE, PER QUANTO ATTIENE ALL' INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO LA CORTE HA COMPETENZA ESCLUSIVA . COME GIA RILEVATO, I TRATTATI S' INFORMANO AL PRINCIPIO DELLA RIGOROSA SEPARAZIONE FRA LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DA UN LATO E QUELLE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI DALL' ALTRO; NE CONSEGUE CHE VA ESCLUSA QUALSIASI INTERFERENZA FRA LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE SUDDETTE DISTINTE GIURISDIZIONI . SICCHE NELL' AMBITO IN CUI LA CORTE HA COMPETENZA, NON PUO' ESSERVI QUESTIONE DI PREVIO " ESAURIMENTO " DELLE VIE GIUDIZIARIE NAZIONALI, PERCHE CIO' SIGNIFICHEREBBE SOTTOPORRE LA STESSA ED IDENTICA QUESTIONE PRIMA ALLA DECISIONE DELLE GIURISDIZIONE NAZIONALI E POI A QUELLA DELLA CORTE . PERTANTO, ESSENDO LA CORTE COMPETENTE A DECIDERE LA QUESTIONE DI DIRITTO CHE LE E STATA SOTTOPOSTA NEI LIMITI DIANZI PRECISATI, IL FATTO CHE IL RICORRENTE NON ABBIA ESAURITO LA VIA GIUDIZIARIA AVANTI LE GIURISDIZIONI DEL SUO PAESE NON OSTA ALLA RICEVIBILITA DEL RICORSO .
DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE NON PUO' ESSER CONTESTATO IL DIRITTO D' AGIRE DEL RICORRENTE . IL SUO RICORSO E PERTANTO RICEVIBILE NEI LIMITI IN CUI L' OGGETTO DELLE SUE CONCLUSIONI RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA CORTE .
III - NEL MERITO
L' AMMINISTRAZIONE FISCALE BELGA HA PROCEDUTO ALLA TASSAZIONE PER CUI SI CONTENDE BASANDOSI SUL DECRETO DEL REGGENTE IN DATA 15 GENNAIO 1948 RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLE LEGGI E DECRETI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUL REDDITO ( MONITEUR BELGE DEL 21 GENNAIO 1948 ); HA IN PARTICOLARE APPLICATO GLI ARTT . 43 E 46 . L' ART . 46 STATUISCE CHE L' ALIQUOTA DELL' IMPOSTA COMPLEMENTARE PERSONALE, IMPOSTA CHE COLPISCE IL COMPLESSO DEI REDDITI, E DETERMINATO SECONDO SUCCESSIVI SCAGLIONI DI REDDITO; TALE DISPOSIZIONE S' ISPIRA AL SISTEMA DETTO PROGRESSIVO, NEL SENSO CHE L' ALIQUOTA DELL' IMPOSTA AUMENTA MAN MANO CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E COMPRESO IN SCAGLIONI PIU ELEVATI . IL CITATO ARTICOLO 43 PREVEDE A SUA VOLTA CHE " I REDDITI DEI CONIUGI SI CUMULANO " STABILENDO COSI' L' UNITA DEL PATRIMONIO DEI CONIUGI RISPETTO ALLA LEGGE TRIBUTARIA .
APPLICANDO TALI DISPOSIZIONI AL CASO DI SPECIE L' AMMINISTRAZIONE BELGA HA TENUTO CONTO DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL RICORRENTE DELLA CECA E LI HA AGGIUNTI AI REDDITI IMPONIBILI DI SUA MOGLIE PERVENENDO COSI' AD UN IMPORTO IL QUALE, IN RAGIONE DEGLI SCAGLIONI STABILITI DALL' ART . 46, HA DETERMINATO L' APPLICAZIONE A TALI REDDITI DI UN' ALIQUOTA D' IMPOSTA SENSIBILMENTE SUPERIORE A QUELLA CHE SAREBBE STATA APPLICABILE QUALORA ESSI FOSSERO STATI CONSIDERATI SENZA TENER CONTO DEGLI EMOLUMENTI DEL RICORRENTE . QUESTI SOSTIENE CHE TALE MODO DI PROCEDERE CONTRASTA CON L' ART . 11 LETTERA B ) DEL PROTOCOLLO .
PERTANTO LA LITE VERTE SULLA QUESTIONE SE L' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO CONSENTA ALL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA BELGA DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LO STIPENDIO E GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI DALLA COMUNITA AD UN SUO FUNZIONARIO PER FISSARE L' ALIQUOTA APPLICABILE AI REDDITI DI SUA MOGLIE, SOGGETTI ALL' IMPOSTA COMPLEMENTARE BELGA . CON LE SUE CONCLUSIONI IL RICORRENTE HA QUINDI SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA QUESTIONE GENERALE SE L' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO, VIETANDO QUALSIASI IMPOSIZIONE DEI SOVRADDETTI REDDITI DEL MARITO, VIETI ANCHE, IN PARTICOLARE, DI PRENDERLI IN CONSIDERAZIONE PER STABILIRE L' ALIQUOTA DELL' IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO QUALE E PREVISTA DALLA LEGGE BELGA .
GIOVA QUINDI ESAMINARE ANZITUTTO IL PROBLEMA GENERALE PER RICAVARNE IL PRINCIPIO CHE PERMETTA DI RISOLVERE LO SPECIFICO CASO SOTTOPOSTO ALLA CORTE .
1 . PER QUANTO ATTIENE AL DIRITTO APPLICABILE, IL PROBLEMA GENERALE VA RISOLTO IN BASE AL DIRITTO DELLA COMUNITA ED IN PARTICOLARE MEDIANTE L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 11 DEL PROTOCOLLO E NON IN BASE AL DIRITTO BELGA . PERTANTO NE LE LEGGI NE LA GIURISPRUDENZA BELGHE, NE LA PRASSI SEGUITA IN CASI ANALOGHI DALL' AMMINISTRAZIONE BELGA POSSONO ESSERE DETERMINANTI NELLA SPECIE POICHE ESSE RISOLVONO IL PROBLEMA SECONDO IL DIRITTO NAZIONALE .
2 . LA PARTE CONVENUTA SOSTIENE CHE L' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO NON PREVEDE LA TOTALE IMMUNITA DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI FUNZIONARI DA PARTE DELLA COMUNITA, MA SI LIMITA A DICHIARARE I FUNZIONARI PERSONALMENTE ESENTI DA QUALSIASI IMPOSTA; E NE DEDUCE CHE NON SI TRATTA DI " REDDITI IMMUNI " MA SOLTANTO DI " CONTRIBUENTI ESENTATI DA IMPOSTE " PER CONCLUDERNE CHE TALI RETRIBUZIONI, IMPONIBILI IN LINEA DI PRINCIPIO " DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE CORRETTAMENTE LA CAPACITA CONTRIBUTIVA DELL' INTERESSATO ".
LA CORTE NON PUO' ADERIRE A TALE TESI . INFATTI DA UN LATO NON E DIMOSTRATO CHE I TERMINI " EXONERES " ( ESENTI ) E " IMMUNISES " ( IMMUNI ) VENGANO USATI NELLA TERMINOLOGIA FISCALE INTERNAZIONALE PER INDICARE DUE CONCETTI DIVERSI; E DALL' ALTRO EMERGE DA TITOLO DEL CAPO V DEL PROTOCOLLO " MEMBRI DELL' ALTA AUTORITA E FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA " CHE SI TRATTAVA DI REGOLARE NEL SUO COMPLESSO LA SITUAZIONE GIURIDICA DI TALI PERSONE, CIO' CHE SPIEGA PERCHE GLI AUTORI DEL PROTOCOLLO HANNO SCELTO IL METODO DI RICOLLEGARE I VARI PUNTI ENUMERATI NELL' ART . DA A ) A D ) PIUTTOSTO ALLA PERSONA DEI BENEFICIARI CHE ALL' OGGETTO DEI VARI PRIVILEGI ED IMMUNITA .
L' INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL TESTO CORROBORA LA TESI SOSTENUTA DAL RICORRENTE . INFATTI L' ESPRESSIONE " SONO ESENTI DA QUALSIASI IMPOSTA SUGLI STIPENDI " IMPLICA IN MODO CHIARO E PRECISO L' ESENZIONE DA QUALSIASI IMPOSIZIONE FISCALE BASATA SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE SULLE RETRIBUZIONI ESONERATE . NE VARREBBE OPPORRE CHE L' ESPRESSIONE " SUGLI STIPENDI " DIMOSTRI A CONTRARIO, CHE L' ART . 11 NON VIETA L' IMPOSIZIONE DI ALTRI REDDITI, COMMISURATA IN BASE AD ALIQUOTA PIU ELEVATA IN RAGIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI TRATTASI . SIFFATTA IMPOSIZIONE CONTRASTEREBBE CON L' ESENZIONE SANCITA DALL' ART . 11 PERCHE ANCHE IN TALE IPOTESI LA RETRIBUZIONE COMUNITARIA, CHE E ESENTE DA OGNI IMPOSTA, COSTITUIREBBE LA CAUSA GIURIDICA DELL' IMPOSIZIONE .
INOLTRE IL PROTOCOLLO CECA ( COME D' ALTRONDE I PROTOCOLLI CEE E CEEA ) NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE LA QUALE PRECISI CHE L' ESENZIONE DELLE RETRIBUZIONI COMUNITARIE NON OSTA ACCHE TALI CESPITI VENGANO COMPRESI NELL' IMPONIBILE AGLI EFFETTI DI ALTRA IMPOSTA DI PORTATA ANALOGA A QUELLA DELL' IMPOSTA COMPLEMENTARE BELGA, MENTRE GRAN PARTE DELLE PIU RECENTI CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DUPLICE TASSAZIONE CONTENGONO ESPRESSAMENTE TALE RISERVA .
FRA LE CONVENZIONI CHE CONTENGONO TALE RISERVA VE NE SONO ALCUNE CONCLUSE DALL' UNO O DALL' ALTRO DEGLI STATI MEMBRI POCO PRIMA ( AD ESEMPIO : L' ART . XIX, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE 29 APRILE 1948 FRA I PAESI BASSI E GLI STATI UNITI D' AMERICA; L' ART . 6 DELLA CONVENZIONE 25 SETTEMBRE 1948 FRA IL BELGIO ED I PAESI BASSI ) O POCO DOPO LA FIRMA DEL TRATTATO CECA ( AD ESEMPIO : L' ART . XVI, LETTERA D, DELLA CONVENZIONE 27 MARZO 1953 FRA IL BELGIO E LA GRAN BRETAGNA; L' ART . 18 DELLA CONVENZIONE 1 ) APRILE 1953 FRA IL BELGIO E LA SVEZIA, ECC .) E COMUNQUE PRIMA DELLA FIRMA DEI TRATTATI CEE E CEEA . SICCHE, SE LE ALTE PARTI CONTRAENTI AVESSERO EFFETTIVAMENTE INTESO PERMETTERE ALLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI DI TENER CONTO DELLE RETRIBUZIONI COMUNITARIE AL FINE DI DETERMINARE L' ALIQUOTA DELLA IMPOSTA COMPLEMENTARE O DI ALTRE IMPOSTE DI PORTATA ANALOGA, NON SI COMPRENDEREBBE PERCHE ESSE AVREBBERO OMESSO UNA ESPLICITA RISERVA ANALOGA A QUELLA CONTENUTA NELLE CONVENZIONI SOVRARICHIAMATE, DATO CHE IL PROBLEMA NON POTEVA ESSERE IGNORATO DALLE DELEGAZIONI CHE HANNO PROCEDUTO ALL' ELABORAZIONE DEL TESTO SOTTOPOSTO ALL' ESAME DELLA CORTE .
LA CORTE TUTTAVIA NON PUO' ACCONTENTARSI DELL' INTERPRETAZIONE LETTERALE E RITIENE NECESSARIO ACCERTARE SE ESSA TROVI CONFERMA IN BASE AD ALTRI CRITERI ATTINENTI, IN ISPECIE, ALLA COMUNE VOLONTA DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI ED ALLA RATIO LEGIS .
3 . DEVESI A TAL PROPOSITO CONSTATARE CHE NON E POSSIBILE RILEVARE UN COMUNE ATTEGGIAMENTO DEGLI STATI MEMBRI ATTO A SERVIRE DA CRITERIO INTERPRETATIVO DELL' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO; LE RELAZIONI ( EXPOSES DES MOTIFS ) PRESENTATE DAI GOVERNI IN OCCASIONE DELLE DISCUSSIONI PARLAMENTARI RELATIVE AL TRATTATO CECA NULLA DICONO SULLA QUESTIONE .
LO STESSO E AVVENUTO IN OCCASIONE DEL VOTO DEI PARLAMENTI RELATIVO AI TRATTATI CEE E CEEA, I QUALI CONTENGONO UNA DISPOSIZIONE MATERIALMENTE IDENTICA . INFATTI QUASI TUTTE LE RELAZIONI GOVERNATIVE TACCIONO SULLA QUESTIONE SALVO QUELLA LUSSEMBURGHESE RELATIVA ALLA CEEA IN CUI SI AFFERMA CHE LA DISPOSIZIONE ADOTTATA " NON VIETERA AGLI UFFICI FINANZIARI NAZIONALI DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GL' IMPORTI ESENTATI PER IL CALCOLO DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA APPLICABILI AI REDDITI NON ESENTI, CIOE AI REDDITI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE DALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DALLE COMUNITA ". QUESTO PASSO - A PARTE IL RILIEVO CHE ESSO SI RIFERISCE AI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI DI ROMA E NON AL PROTOCOLLO CECA - NON BASTA DI PER SE SOLO A DIMOSTRARE CHE GLI AUTORI DEL TRATTATO FOSSERO TUTTI CONCORDI SU SIFFATTA INTERPRETAZIONE; ESSO RIPROPONE INVECE LA QUESTIONE SE LA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI CONTRAENTI RIFLETTESSE ANCHE GLI EFFETTI MINORI DELLA ESENZIONE CONCESSA DI CUI SI DISCUTE NELLA PRESENTE CAUSA .
UN RAFFRONTO FRA I VARI ORDINAMENTI NAZIONALI RAFFORZA QUESTI DUBBI . SE E VERO INFATTI CHE LA LEGISLAZIONE FINANZIARIA DELLA REPUBBLICA FRANCESE SI E ISPIRATA AGLI STESSI CONCETTI SU CUI SI BASANO LA GIURISPRUDENZA E LA PRASSI BELGHE, DALLA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA EMERGE CHE ESSA HA INTERPRETATO IL PROTOCOLLO IN SENSO CONFORME ALLA TESI DIFESA DAL RICORRENTE; LA LEGGE GERMANICA SULL' IMPOSIZIONE DEI REDDITI ( EINKOMMENSTEUERGESETZ ) NEI TESTI DEL 23 SETTEMBRE 1958 ( BGB1 . I S . 672 ) E DELL' 11 OTTOBRE 1960 ( BGB1 . I S . 789 ) HA INCORPORATO L' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO NEL DIRITTO GERMANICO INSERENDOLO SOTTO IL N . 34 DEL PARAGRAFO 3, FRA LE IPOTESI DI REDDITI IMMUNI . IL LEGISLATORE GERMANICO NON CONDIVIDE QUINDI L' OPINIONE DELL' AMMINISTRAZIONE BELGA SECONDO LA QUALE IL PROTOCOLLO NON SANCIREBBE L' IMMUNITA DEI REDDITI, MA SOLTANTO UN' ESENZIONE DEI FUNZIONARI CONTRIBUENTI .
4 . L' ART . 13, 1 ) COMMA, DEL PROTOCOLLO PRECISA CHE " I PRIVILEGI, LE IMMUNITA E LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE ... AI DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DI QUEST' ULTIMA ". OCCORRE QUINDI RICERCARE QUAL' E L' INTERESSE DELLA COMUNITA ALL' ESENZIONE DEI SUOI FUNZIONARI DA QUALSIASI IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI CHE ESSA CORRISPONDE .
A ) VA RILEVATO CHE SOLTANTO L' ESENZIONE DA QUALSIASI IMPOSTA NAZIONALE DELLE REMUNERAZIONI CORRISPOSTE DALLA COMUNITA CONSENTE ALLE ISTITUZIONI DI ESSA DI ESERCITARE IN MODO EFFICACE IL DIRITTO DI FISSARE L' AMMONTARE EFFETTIVO DELLE RETRIBUZIONI DEI PROPRI FUNZIONARI, DIRITTO LORO RICONOSCIUTO DAL TRATTATO ( ART . 78 TRATTATO CECA; ARTT . 15 E 16 DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CECA ). SE GLI STATI MEMBRI AVESSERO LA FACOLTA DI ASSOGGETTARE AD IMPOSTE GLI STIPENDI E GLI ASSEGNI DEI FUNZIONARI DELLA CECA, CIASCUNO SECONDO IL PROPRIO SISTEMA FISCALE, LA COMUNITA SI VEDREBBE IN FATTO PRIVATA DELLA POSSIBILITA DI FISSARE GL' INTROITI NETTI DEI SUOI FUNZIONARI, MENTRE SONO PROPRIO GL' INTROITI NETTI CHE PERMETTONO ALLE ISTITUZIONI DI VALUTARE I SERVIZI DEI LORO FUNZIONARI ED A QUESTI ULTIMI DI VAGLIARE LA SITUAZIONE LORO OFFERTA . L' APPLICAZIONE DELLE LEGGI FISCALI NAZIONALI ALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DALLA COMUNITA PREGIUDICHEREBBE INVECE IL POTERE ESCLUSIVO DI QUESTA DI FISSARE L' AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI .
TALE RAGIONAMENTO TROVA CONFERMA NEI TRATTATI ISTITUTIVI DELLA CEE E DELLA CEEA I QUALI, PUR PREVEDENDO UN' IMPOSTA SUGLI STIPENDI FISSATA DALLE COMUNITA A PROPRIO PROFITTO, RISERVANO TUTTAVIA LA DETERMINAZIONE DI TALE IMPOSTA, COME PURE LA FISSAZIONE DEGLI STIPENDI, AD UNA ISTITUZIONE DELLA COMUNITA E CIOE AL CONSIGLIO ( CEE E CEEA, ART . 12, 1 ) COMMA, DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI; ART . 212 TRATTATO CEE, ART . 186, TRATTATO CEEA ). I TRE TRATTATI HANNO, PER QUANTO CONCERNE LA MATERIA DI CUI TRATTASI, QUESTO IN COMUNE : ESSI SOTTRAGGONO LE REMUNERAZIONI CORRISPOSTE DALLE COMUNITA AI LORO FUNZIONARI ALLA SOVRANITA FISCALE DEGLI STATI MEMBRI . I TRATTATI HANNO COSI' INTESO RAFFORZARE L' INDIPENDENZA DEI QUADRI AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITA RISPETTO ALLE AUTORITA NAZIONALI .
B ) ALL' ARGOMENTO DIANZI ESPOSTO SI AGGIUNGE UNA CONSIDERAZIONE DETERMINANTE : L' ESENZIONE TOTALE DALLE IMPOSTE NAZIONALI E INDISPENSABILE PER GARANTIRE L' UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI FUNZIONARI DI DIVERSA NAZIONALITA, IN QUANTO SAREBBE ESTREMAMENTE INGIUSTO CHE DUE FUNZIONARI, PER I QUALI L' ISTITUZIONE COMUNITARIA HA PREVISTO LA STESSA REMUNERAZIONE LORDA, PERCIPISCANO REMUNERAZIONI NETTE DISUGUALI . LA DIVERSITA FRA LE REMUNERAZIONI NETTE POTREBBE OSTACOLARE L' ASSUNZIONE DI FUNZIONARI CITTADINI DI ALCUNI STATI MEMBRI PROVOCANDO UNA DISCRIMINAZIONE QUANTO ALLE REALI POSSIBILITA DI ACCESSO ALLE FUNZIONI COMUNITARIE DEI CITTADINI DI CIASCUNO STATO MEMBRO .
C ) VA ANCORA RILEVATO CHE, SICCOME I FUNZIONARI SONO INTERESSATI NON GIA DALLA REMUNERAZIONE LORDA MA DA QUELLA NETTA, OVE L' ESENZIONE DELLE RETRIBUZIONI COMUNITARIE NON FOSSE STATA GARANTITA, SI SAREBBE DOVUTO TENER CONTO DEGLI ONERI FISCALI ALL' ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STIPENDI; TALI ONERI AVREBBERO QUINDI IN DEFINITIVA GRAVATO SUL BILANCIO DELLA COMUNITA . L' ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DELLE RETRIBUZIONI DI CUI TRATTASI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, AVREBBE INOLTRE POTUTO PREGIUDICARE L' UGUAGLIANZA FRA ESSI; CIO' INFATTI AVREBBE POTUTO AVERE COME CONSEGUENZA CHE IMPRESE DI TALUNI STATI MEMBRI, LE QUALI VERSANO ALLA COMUNITA CONTRIBUTI RELATIVAMENTE ELEVATI, AVREBBERO FINITO COL FINANZIARE INDIRETTAMENTE ALTRI STATI LA CUI LEGISLAZIONE FINANZIARIA PREVEDESSE UN' IMPOSIZIONE PARTICOLARMENTE GRAVOSA .
L' ESENZIONE DEGLI STIPENDI CORRISPOSTI DALLA COMUNITA RISPONDE PERTANTO AD UN INTERESSE LEGITTIMO LA CUI TUTELA E GARANTITA DALL' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO .
5 . LA TESI SOSTENUTA DALLA PARTE CONVENUTA E IN CONTRASTO CON LE FINALITA DIANZI CHIARITE . ESSA E IN CONTRADDIZIONE CON IL PRINCIPIO SANCITO DAL DIRITTO DELLE COMUNITA EUROPEE CHE PREVEDE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I REDDITI SOGGETTI AL POTERE DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE NAZIONALI DA UNA PARTE E LE REMUNERAZIONI DEI FUNZIONARI DELLA COMUNITA DALL' ALTRA . LE SUDDETTE REMUNERAZIONI, AI SENSI DEI TRATTATI DI ROMA, SONO SOGGETTE ESCLUSIVAMENTE, QUANTO ALLA LORO IMPONIBILITA EVENTUALE, AL DIRITTO COMUNITARIO, MENTRE GLI ALTRI REDDITI DEI FUNZIONARI RESTANO SOGGETTI AD IMPOSIZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI . TALE RIPARTIZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE FISCALI PORTA AD ESCLUDERE QUALSIASI IMPOSIZIONE, NON SOLO DIRETTA MA ANCHE INDIRETTA, DEI REDDITI SOTTRATTI ALLA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI .
A ) IL SISTEMA PRATICATO DALL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA BELGA PER QUANTO ATTIENE ALL' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMPLEMENTARE AI FUNZIONARI DELLA CECA, COSTITUISCE UNA IMPOSIZIONE INDIRETTA DELLE RETRIBUZIONI COMUNITARIE .
LA PARTE CONVENUTA SOSTIENE CHE TALE SISTEMA NON CONTRASTA COL DISPOSTO DELL' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO, IN QUANTO GLI STIPENDI CORRISPOSTI DALLA COMUNITA NON SAREBBERO GRAVATI DA ALCUNA IMPOSTA; QUESTA COLPIREBBE SOLTANTO GLI ALTRI REDDITI PUR APPLICANDO L' ALIQUOTA CHE SAREBBE APPLICABILE ALLO SCAGLIONE RISULTANTE DALL' ADDIZIONE FITTIZIA DELLA RETRIBUZIONE COMUNITARIA AGLI ALTRI REDDITI .
SIFFATTO RAGIONAMENTO TRASCURA TALUNE CONSEGUENZE CHE DERIVANO DAL SISTEMA D' IMPOSIZIONE PREVISTO DALLA LEGGE BELGA SULL' IMPOSTA COMPLEMENTARE ( E DA ANALOGHI SISTEMI VIGENTI IN ALTRI STATI MEMBRI ) SECONDO LE QUALI IL REDDITO IMPONIBILE E SUDDIVISO IN SCAGLIONI CHE SONO TASSATI IN BASE AD ALIQUOTE PROGRESSIVAMENTE PIU ELEVATE . TALE TECNICA TRIBUTARIA NON DA LUOGO AD ALCUNA DIFFICOLTA OVE TUTTI I CESPITI DEL CONTRIBUENTE SIANO IMPONIBILI; INFATTI L' APPLICAZIONE DI DIVERSE ALIQUOTE AI VARI SCAGLIONI NON IMPEDISCE CHE SIA RISCOSSA UNA SOLA IMPOSTA GLOBALE CHE GRAVA SUL COMPLESSO DEI REDDITI CON LA CONSEGUENZA CHE L' ALIQUOTA PIU ELEVATA APPLICATA ALLO SCAGLIONE PIU ALTO GRAVA IN REALTA ESSA PURE SULLA TOTALITA DEI REDDITI . NORMALMENTE QUINDI POCO IMPORTA CHE UN DETERMINATO CESPITE SIA COMPRESO NEGLI SCAGLIONI PIU BASSI O IN QUELLI PIU ALTI, IN QUANTO L' IMPORTO DELL' IMPOSTA GLOBALE APPLICATA AL COMPLESSO DEI REDDITI NON MUTA . IL SISTEMA APPLICATO DAGLI UFFICI FINANZIARI BELGI NEI CONFRONTI DEI FUNZIONARI DELLA CECA COMPORTA INVECE - PER MOTIVI CHE NON E POSSIBILE GIUSTIFICARE - L' INSERIMENTO DEI REDDITI DIVERSI DALLE RETRIBUZIONI COMUNITARIE, NEGLI SCAGLIONI SUPERIORI E L' APPLICAZIONE DI UN' ALIQUOTA PIU GRAVOSA DI QUELLA CHE SAREBBE STATA APPLICATA OVE NON SI FOSSE TENUTO CONTO DELLA RETRIBUZIONE COMUNITARIA; CON CIO' I REDDITI DIVERSI DALLO STIPENDIO COMUNITARIO SONO GRAVATI DI UN' ALIQUOTA CHE NON CORRISPONDE AL LORO EFFETTIVO AMMONTARE . PERTANTO LE RETRIBUZIONI COMUNITARIE SUBISCONO UNA IMPOSIZIONE INDIRETTA, IN QUANTO SOLO TENENDONE CONTO E POSSIBILE APPLICARE AGLI ALTRI REDDITI UN' ALIQUOTA PIU ALTA DI QUELLA CHE SAREBBE LORO APPLICABILE .
B ) D' ALTRONDE, IN BASE A RAGIONEVOLI CONSIDERAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE IL COMPLESSO DEI REDDITI DI UN CONTRIBUENTE COSTITUISCE UN TUTTO ORGANICO . A TALI CONSIDERAZIONI SI ISPIRANO LE STESSE LEGISLAZIONI NAZIONALI . SOTTO QUESTO PROFILO, IL FATTO DI RISCUOTERE IMPOSTE " SU " UNA CATEGORIA DI REDDITI PUR PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE, PER STABILIRNE L' ALIQUOTA, REDDITI DIVERSI, EQUIVALE, QUANTO MENO MATERIALMENTE, ALL' IMPOSIZIONE DIRETTA DI QUESTI ULTIMI REDDITI . FRA L' IMPOSIZIONE DIRETTA E L' IMPUTAZIONE INDIRETTA VI E INFATTI UN ELEMENTO COMUNE ESSENZIALE DATO CHE NELLE DUE IPOTESI VI E UN RAPPORTO DI CAUSA AD EFFETTO TRA I REDDITI DI CUI TRATTASI E L' AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO D' IMPOSTA DELL' INTERESSATO .
C ) DI CONSEGUENZA UNO STATO MEMBRO VIOLA IL PROTOCOLLO SE TIENE CONTO DEGLI STIPENDI CORRISPOSTI DALLA COMUNITA AI SUOI FUNZIONARI AL FINE DI DETERMINARE L' ALIQUOTA DELLA IMPOSTA DOVUTA SU ALTRI REDDITI NON ESENTI NELL' IPOTESI IN CUI IL DIRITTO FISCALE NAZIONALE PREVEDA UN SISTEMA D' IMPOSIZIONE PROGRESSIVO . IL DIRITTO COMUNITARIO VIETA CHE I REDDITI PRIVATI DI UN FUNZIONARIO SIANO PIU GRAVEMENTE COLPITI DA UN' IMPOSTA PIU ELEVATA PER IL FATTO CHE PERCEPISCE UNA REMUNERAZIONE DALLA COMUNITA, IN QUANTO L' INCIDENZA DI TALE AGGRAVIO COMPORTA COME CONSEGUENZA UNA SICURA DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE STESSA E COMPROMETTE QUINDI L' UGUAGLIANZA DELLA PRESTAZIONE .
VANO SAREBBE OPPORRE A TALE CONSTATAZIONE CHE SIFFATTA IMPOSIZIONE NON LEDE IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI FRONTE AGLI ONERI FISCALI IN QUANTO ESSO COLPIREBBE SOLTANTO I FUNZIONARI CHE HANNO ALTRI REDDITI OLTRE LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DALLA COMUNITA; TALE ARGOMENTO TRASCURA INFATTI LA CIRCOSTANZA CHE IL RAFFRONTO ESSENZIALE CHE SI IMPONE NELLA MATERIA, VA FATTO FRA I FUNZIONARI COMUNITARI DI DIVERSA NAZIONALITA CHE FRUISCONO DELLA STESSA RETRIBUZIONE LORDA E CHE DISPONGONO INOLTRE, NEI LORO RISPETTIVI PAESI, DI ALTRI REDDITI IMPONIBILI DI UGUALE ENTITA . SE FOSSE LECITO AGLI STATI MEMBRI DI TENER CONTO DELLA RETRIBUZIONE DEI FUNZIONARI COMUNITARI NELLA BASE DI CALCOLO DELL' ALIQUOTA DA APPLICARE AD ALTRI REDDITI, LA SOVRAMENZIONATA DIFFERENZIAZIONE RISULTEREBBE NON SOLO DALLA DIVERSITA FRA I TASSI D' IMPOSTA FISSATI DALLE VARIE LEGISLAZIONI NAZIONALI, OSSIA DA FATTORI ESTRANEI ALLA COMUNITA, MA ALTRESI' DALL' APPLICAZIONE DI LEGGI NAZIONALI DIVERSE A REDDITI CONTEMPLATI DALLA LEGGE COMUNITARIA ED AI QUALI QUEST' ULTIMA INTENDE RISERVARE UGUALE TRATTAMENTO .
D ) SOTTO UN ALTRO ASPETTO ANCORA IL SISTEMA APPLICATO DAL CONVENUTO, PREGIUDICA LA LIBERA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA DELLA RETRIBUZIONE DEI SUOI FUNZIONARI; INFATTI, SECONDO TALE SISTEMA, UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA SAREBBE NON SOLO OBBLIGATO DI DENUNCIARE AL FISCO LA SUA RETRIBUZIONE, MA ANCHE DI INDICARE LE USUALI DETRAZIONI ( SPESE PROFESSIONALI ED ALTRE ) RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE STESSA ONDE SFUGGIRE AD UNA TASSAZIONE TROPPO ELEVATA SUI SUOI REDDITI PERSONALI . LE AUTORITA FISCALI NAZIONALI, PER ESAMINARE LA FONDATEZZA E L' AMMONTARE DI TALI DETRAZIONI, DOVREBBERO PROCEDERE AD UN APPREZZAMENTO DEI VARI ELEMENTI DI CUI LA RETRIBUZIONE COMUNITARIA SI COMPONE; A PRESCINDERE DALLE SPIACEVOLI CONSEGUENZE CHE POTREBBERO DERIVARE DA DIVERGENZE DI APPREZZAMENTO TRA LE VARIE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE, NE RISULTEREBBE PREGIUDICATO IL DIRITTO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DI FISSARE SOVRANAMENTE LA REMUNERAZIONE DEI PROPRI FUNZIONARI E QUINDI DI DETERMINARE E GIUSTIFICARE I VARI ELEMENTI DI CUI SI COMPONE LA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA A CIASCUN FUNZIONARIO .
LA TESI SOSTENUTA DAL CONVENUTO CONDURREBBE QUINDI IN FATTO A TRAVISARE, FOSS' ANCHE PARZIALMENTE, IL SIGNIFICATO DELL' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO; INFATTI ESSA AVREBBE PER CONSEGUENZA NON SOLO DI SOTTRARRE LE RETRIBUZIONI DI CUI TRATTASI ALLA LEGGE UNICA ED OMOGENEA DELLA COMUNITA, MA ALTRESI' DI ASSOGGETTARLE AD UN COMPLESSO DI ORDINAMENTI GIURIDICI DIVERSI O ADDIRITTURA DISPARATI .
E' PERTANTO CONTRARIO AL TRATTATO TENER CONTO DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALL' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO PER CALCOLO DELL' ALIQUOTA APPLICABILE AD ALTRI REDDITI DELLO STESSO INTERESSATO .
6 . OCCORRE CONSIDERARE CHE NELLA FATTISPECIE NON SI TRATTA DELLA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA DEL REDDITO DI UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA, MA DI QUELLO DI SUA MOGLIE, CHE NON E FUNZIONARIA, CIRCOSTANZA QUESTA CUI IL CONVENUTO SI RICHIAMA PER SOSTENERE CHE IL PROTOCOLLO NON SAREBBE APPLICABILE AI DI LEI REDDITI PERSONALI . PERALTRO L' ORDINAMENTO FISCALE BELGA CONSIDERA IL PATRIMONIO DEI DUE CONIUGI, ANCHE SE SEPARATO AI FINI DEL DIRITTO CIVILE, COME UNICO RISPETTO ALLA LEGGE TRIBUTARIA; L' INCIDENZA DELL' IMPOSTA CONTROVERSA SUI REDDITI COMUNI E INCONTESTABILE E D' ALTRONDE NON E STATA CONTESTATA . ORBENE, SE E VIETATO IMPORRE INDIRETTAMENTE LA RETRIBUZIONE DI UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA, PRENDENDOLA IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L' ALIQUOTA DELL' IMPOSTA, AI FINI DI UNA SEPARATA TASSAZIONE DEI DUE CONIUGI, LO STESSO DIVIETO VALE NELL' IPOTESI DI TASSAZIONE UNICA A CARICO DEL SOLO FUNZIONARIO . CIO' VALE CERTO NELL' IPOTESI IN CUI IL MARITO SIA PERSONALMENTE OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA CHE COLPISCE I BENI DELLA MOGLIE . IL SISTEMA DELLA TASSAZIONE CUMULATIVA DEI CONIUGI QUALE RISULTA DALL' ART . 43 DEL TESTO UNICO BELGA, PRODUCE TALE EFFETTO .
IL CONVENUTO NON PUO' PERTANTO AVVALERSI DELLA DIVERSA IDENTITA DEL TITOLARE DEI PRIVILEGI CONTEMPLATI NEL PROTOCOLLO E DELLA DI LUI MOGLIE I CUI REDDITI SONO STATI COLPITI DALL' IMPOSTA; MA ANZI, IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE LE RETRIBUZIONI DI CUI L' ART . 11 B ) DEL PROTOCOLLO NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L' ALIQUOTA DA APPLICARE AD ALTRI REDDITI, DEVE VALERE UGUALMENTE QUANTO GLI ALTRI REDDITI SONO PERCEPITI DAL CONIUGE DEL FUNZIONARIO ESENTE .
PER TUTTE LE RAGIONI SOVRAESPOSTE LA CORTE DICHIARA FONDATI I PRIMI DUE CAPI DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE, SALVO LA DOMANDA TENDENTE A FAR DICHIARARE NULLA E PRIVA DI OGNI EFFETTO L' IMPOSIZIONE DI CUI E STATO GRAVATO .
LE COMPETENTI AUTORITA BELGHE SONO PERTANTO TENUTE, AI SENSI DELL' ART . 86 DEL TRATTATO CECA AD ELIMINARE GLI EFFETTI DEGLI ATTI MEDIANTE I QUALI LA SUDDETTA IMPOSIZIONE E STATA ACCERTATA E CONFERMATA .
IL RICORRENTE HA OTTENUTO VITTORIA SULLE SUE CONCLUSIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO, OSSIA SUL PUNTO ESSENZIALE DELLA CAUSA; AI SENSI DELL' ART . 69 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE, LA PARTE CONVENUTA VA CONDANNATA ALLE SPESE .
LA CORTE
DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) E' RESPINTA LA DOMANDA DEL RICORRENTE TENDENTE ALL' ANNULLAMENTO DELLA TASSAZIONE CONTESTATA, A FAR DICHIARARE CHE ESSA E NULLA E PRIVA DI EFFETTI GIURIDICI, ED A FAR CONDANNARE LA PARTE CONVENUTA AL RIMBORSO DELLE SOMME PERCETTE, COMPRESA L' AMMENDA IRROGATA PER L' INCOMPLETA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ED AL PAGAMENTO DI INTERESSI COMPENSATIVI .
2 ) PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE CONCLUSIONI, IL RICORSO E RICEVIBILE E FONDATO IN QUANTO :
A ) IL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO VIETA AGLI STATI MEMBRI DI GRAVARE UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA DI QUALSIASI IMPOSIZIONE BASATA, IN TUTTO OD IN PARTE, SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA DALLA COMUNITA AL FUNZIONARIO;
B ) IL PROTOCOLLO VIETA UGUALMENTE DI TENER CONTO DELLA SUDDETTA REMUNERAZIONE PER DETERMINARE L' ALIQUOTA D' IMPOSTA APPLICABILE AD ALTRI REDDITI DEI FUNZIONARI;
C ) CIO' VALE PURE PER L' IPOTESI DI TASSAZIONE CUMULATIVA DEI REDDITI DI UN FUNZIONARIO DELLA COMUNITA E DEL SUO CONIUGE PER QUANTO CONCERNE IMPOSTE SUI REDDITI ESSO;
D ) PERTANTO LA TASSAZIONE OGGETTO DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO, ESTRATTO DAL RUOLO, NOTIFICATO AL RICORRENTE IL 18 O 19 DICEMBRE 1959 ( ART . 913 321 ) DALL' UFFICIO IMPOSTE DI ENGIS, PER UN AMMONTARE DI FR.B . 9.035 ,- CONTRASTA COL PROTOCOLLO NEI LIMITI IN CUI ESSA SI BASA SUGLI STIPENDI ED EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL RICORRENTE DELLA CECA;
3 ) LE SPESE DI CAUSA SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE CONVENUTA .