Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 DICEMBRE 1970. - MANPOWER SRL CONTRO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DI STRASBURGO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN). - CAUSA 35/70.
raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 01251
edizione speciale danese pagina 00289
edizione speciale greca pagina 00657
edizione speciale portoghese pagina 00703
edizione speciale spagnola pagina 00317
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONE DA APPLICARE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - STABILIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LUOGO IN CUI SI SVOLGE NORMALMENTE L' ATTIVITA DELL' IMPRESA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3, ART . 13 A )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONE DA APPLICARE - DETERMINAZIONE - LAVORO A TEMPO DETERMINATO SVOLTO PER CONTO DI UN' IMPRESA LA CUI ATTIVITA CONSISTE NEL PRESTITO DI MANODOPERA, PRESSO UN' ALTRA IMPRESA, IN UN ALTRO STATO MEMBRO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3, ART . 13 A )
1 . IL RIFERIMENTO, CONTENUTO NELL' ARTICOLO 13, A ), ALL' AZIENDA SITUATA NELLO STATO IN CUI HA SEDE L' IMPRESA E DA CUI IL LAVORATORE DIPENDE, TENDE ESSENZIALMENTE AD OTTENERE CHE LA DISPOSIZIONE SI APPLICHI AI SOLI LAVORATORI ASSUNTI DA IMPRESE CHE SVOLGONO NORMALMENTE LA LORO ATTIVITA SUL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI HANNO SEDE .
2 . L' ARTICOLO 13, A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE N . 3, RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, SI APPLICA AL LAVORATORE ASSUNTO DA UN' IMPRESA CHE SVOLGA LA SUA ATTIVITA IN UNO STATO MEMBRO E CHE - RETRIBUITO DA QUEST' IMPRESA, DA CUI DIPENDE, FRA L' ALTRO, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DISCIPLINARE E IL LICENZIAMENTO - VADA AD EFFETTUARE, PER CONTO DELLA DETTA IMPRESA, UN PERIODO DI LAVORO PRESSO UN' ALTRA IMPRESA, IN UN ALTRO STATO MEMBRO .
NEL PROCEDIMENTO 35-70
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN ", NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE
TRA
MANPOWER S.R.L . CENTRO REGIONALE DI STRASBURGO,
E
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DI STRASBURGO,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 13, LETTERA A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 25 SETTEMBRE 1958, N . 3, RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 10 MARZO 1964 N . 24,
1/2 CON ORDINANZA 17 GIUGNO 1970, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 20 LUGLIO 1970, LA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN " HA CHIESTO ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, SE UN' IMPRESA DI UNO STATO MEMBRO, CHE SVOLGA UN' ATTIVITA ANALOGA A QUELLA DELLA MANPOWER, POSSA INVOCARE L' ARTICOLO 13, A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 25 SETTEMBRE 1958, N . 3, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DELLO STESSO CONSIGLIO 10 MARZO 1964, N . 24 . LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE SERVIRA A DETERMINARE SE LA " CAISSE D' ASSURANCE MALADIE " FRANCESE ABBIA L' OBBLIGO DI RIMBORSARE LE SPESE MEDICHE CAUSATE DALL' INFORTUNIO DI CUI E STATO VITTIMA UN LAVORATORE ASSUNTO DALLA MANPOWER, DURANTE IL LAVORO IN UN CANTIERE IN GERMANIA, DOVE EGLI ERA STATO INVIATO DALLA SUDDETTA SOCIETA .
3/4 DAL FASCICOLO TRASMESSO ALLA CORTE RISULTA CHE LA QUESTIONE AD ESSA DEFERITA RIGUARDA UN' IMPRESA ( CHE SVOLGE NORMALMENTE LA SUA ATTIVITA IN UNO STATO MEMBRO ) LA QUALE, IN BASE A DETERMINATE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ASSUME LAVORATORI PER " DISTACCARLI " PRESSO ALTRE IMPRESE AL FINE DI SODDISFARE ESIGENZE MOMENTANEE DI MANODOPERA QUALIFICATA . A TALE SCOPO ESSA STIPULA, COL PERSONALE IN QUESTIONE, UN CONTRATTO DI LAVORO CHE PREVEDE DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DELLA SOCIETA E DEI LAVORATORI AVVENTIZI, PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO CHE QUESTI ULTIMI S' IMPEGNANO AD EFFETTUARE PRESSO LE IMPRESE CLIENTI .
5/7 SE E VERO CHE, IN FORZA DI QUESTO CONTRATTO, OGNI AVVENTIZIO E TENUTO AD OSSERVARE LE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL LAVORO E LA DISCIPLINA IMPOSTA DAL REGOLAMENTO INTERNO DELLO STABILIMENTO IN CUI E INVIATO A LAVORARE, DALL' ESAME DEL FASCICOLO RISULTA CHE TALE CIRCOSTANZA NON INFLUISCE SULLA SUSSISTENZA DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL' IMPRESA CHE L' HA ASSUNTO . E' QUINDI QUEST' ULTIMA IMPRESA CHE COSTITUISCE IL CENTRO DEI VARI RAPPORTI GIURIDICI, IN QUANTO ESSA E PARTE, AL TEMPO STESSO, NEL CONTRATTO COL LAVORATORE E NEL CONTRATTO CON L' IMPRESA CLIENTE . LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA ALLA CORTE VA CERCATA NEL CONTESTO GIURIDICO COSI' DEFINITO .
8/9 L' ARTICOLO 13, A ), DEL REGOLAMENTO N . 3, DI CUI SI CHIEDE L' INTERPRETAZIONE, PREVEDE IL CASO DEL " LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO IL QUALE, ESSENDO AL SERVIZIO DI UN' IMPRESA CHE POSSIEDE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO UNO STABILIMENTO DA CUI EGLI DIPENDE NORMALMENTE, E DISTACCATO DA TALE IMPRESA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER SVOLGERVI UN LAVORO PER CONTO DI DETTA IMPRESA ". QUEST' ARTICOLO STABILISCE CHE IL LAVORATORE RIMANE ALLORA " SOGGETTO ALLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO COME SE CONTINUASSE AD ESSERE OCCUPATO SUL SUO TERRITORIO, PURCHE LA DURATA PREVEDIBILE DEL LAVORO CHE DEVE EFFETTUARVI NON SUPERI I DODICI MESI, E TALE LAVORATORE NON SIA INVIATO PER SOSTITUIRE UN ALTRO LAVORATORE GIUNTO AL TERMINE DEL PROPRIO PERIODO DI DISTACCO ".
10/12 L' ECCEZIONE ALL' ARTICOLO 12 DELLO STESSO REGOLAMENTO, PREVISTA DALL' ARTICOLO 13, A ), TENDE A SUPERARE GLI OSTACOLI CHE POSSONO IMPEDIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, ED A FAVORIRE L' INTEGRAZIONE ECONOMICA, EVITANDO AL TEMPO STESSO COMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE PER I LAVORATORI, LE IMPRESE E GLI ENTI PREVIDENZIALI . SE NON SI AMMETTESSE QUESTA ECCEZIONE, UN' IMPRESA CON SEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO SAREBBE COSTRETTA AD ISCRIVERE I SUOI DIPENDENTI, NORMALMENTE SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE SOCIALE DELLO STATO DI CUI TRATTASI, AL REGIME PREVIDENZIALE DI ALTRI STATI MEMBRI, OVE I LAVORATORI FOSSERO INVIATI PER SVOLGERVI LAVORI DI BREVE DURATA . DEL RESTO, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, IL LAVORATORE SAREBBE SVANTAGGIATO, IN QUANTO LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ESCLUDONO IN GENERE CHE SI POSSA FRUIRE DI DETERMINATE PRESTAZIONI SOCIALI IN BASE A BREVI PERIODI DI ASSICURAZIONE .
13 E' STATO SOSTENUTO CHE, POICHE LO SCOPO SOCIALE DELL' IMPRESA NON E QUELLO DI ESEGUIRE LAVORI, BENSI' QUELLO DI ASSUMERE LAVORATORI PER METTERLI, CONTRO PAGAMENTO, A DISPOSIZIONE DI ALTRE IMPRESE, L' INVIO DI QUESTI LAVORATORI AD IMPRESE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI NON PUO' ESSERE ASSIMILATO AL DISTACCO DI LAVORATORI ALL' ESTERO, PREVISTO DALL' ARTICOLO 13, A ), DEL REGOLAMENTO N . 3 .
14/16 LA SOLA CIRCOSTANZA CHE UN LAVORATORE SIA STATO ASSUNTO PER LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI HA SEDE L' IMPRESA DA CUI DIPENDE NON PUO' FAR ESCLUDERE, DI PER SE, LA POSSIBILITA DI APPLICARE A QUESTO LAVORATORE IL SUMMENZIONATO ARTICOLO 13, A ). PURCHE L' ATTIVITA DELL' IMPRESA CHE ASSUME IL LAVORATORE SI SVOLGA NELLO STATO MEMBRO IN CUI ESSA HA UN' AZIENDA, L' ARTICOLO 13, A ), VA APPLICATO IN BASE AL SEMPLICE FATTO DELLA DIPENDENZA DEL LAVORATORE DALL' IMPRESA, SENZA CHE SIA NECESSARIO INDAGARE SE LO SCOPO SOCIALE DI QUEST' ULTIMA SIA O MENO L' ESECUZIONE DI LAVORI . IL RIFERIMENTO CONTENUTO NELL' ARTICOLO 13, A ), ALLO STABILIMENTO SITUATO NELLO STATO IN CUI HA SEDE L' IMPRESA E DA CUI IL LAVORATORE DIPENDE, TENDE ESSENZIALMENTE AD OTTENERE CHE LA DISPOSIZIONE SI APPLICHI AI SOLI LAVORATORI ASSUNTI DA IMPRESE CHE SVOLGONO NORMALMENTE LA LORO ATTIVITA SUL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI HANNO SEDE .
17/19 NEL CONTESTO GIURIDICO MESSO IN LUCE NELLA FATTISPECIE, L' IMPRESA CHE HA ASSUNTO I LAVORATORI E L' UNICO DATORE DI LAVORO . LA CONTINUITA, PER TUTTA LA DURATA DELL' OCCUPAZIONE, DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE FRA IL LAVORATORE E QUESTO DATORE DI LAVORO RISULTA, IN PARTICOLARE, DALLA CIRCOSTANZA CHE E QUEST' ULTIMO CHE PAGA LA RETRIBUZIONE E PUO' LICENZIARE IL LAVORATORE PER INADEMPIMENTI DI CUI SI SIA RSO RESPONSABILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO PRESSO L' IMPRESA CLIENTE . QUEST' ULTIMA, D' ALTRA PARTE, E DEBITRICE NON NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE, MA UNICAMENTE VERSO IL DATORE DI LAVORO .
20/21 SI DEVE AMMETTERE, QUINDI, CHE IL LAVORATORE HA SVOLTO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 13, A ), PRESSO L' IMPRESA CLIENTE, UN LAVORO PER CONTO DELL' IMPRESA DA CUI E STATO ASSUNTO . QUESTA INTERPRETAZIONE E CONFORME, DEL RESTO, AGLI OBIETTIVI SOPRA RICORDATI .
22 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE DEFERITALE, CON ORDINANZA 17 GIUGNO 1970, DALLA " COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU BAS-RHIN ", AFFERMA PER DIRITTO :
L' ARTICOLO 13, A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE N . 3, RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, SI APPLICA AL LAVORATORE ASSUNTO DA UN' IMPRESA CHE SVOLGA LA SUA ATTIVITA IN UNO STATO MEMBRO E CHE - RETRIBUITO DA QUEST' IMPRESA, DA CUI DIPENDE, FRA L' ALTRO, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DISCIPLINARE E IL LICENZIAMENTO - VADA AD EFFETTUARE, PER CONTO DELLA DETTA IMPRESA, UN PERIODO DI LAVORO PRESSO UN' ALTRA IMPRESA, IN UN' ALTRO STATO MEMBRO .