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SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 OTTOBRE 1974. - DEMAG AG CONTRO FINANZAMT DUISBURG-SUED. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DUESSELDORF). - CAUSA 27/74.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 01037
edizione speciale greca pagina 00437
edizione speciale portoghese pagina 00459
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DAZI DOGANALI ED IMPOSIZIONI INTERNE - APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STESSA FATTISPECIE - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE, ARTT . 12, 13, 95 )
2 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE, ART . 177 )
3 . DISPOSIZIONI FISCALI - IMPOSIZIONI INTERNE - NOZIONE
( TRATTATO CEE, ART . 95 )
1 . GLI ARTT . 12 E 13, DA UNA PARTE, E L' ART . 95, DALL' ALTRA, NON SI POSSONO APPLICARE CONGIUNTAMENTE ALLA STESSA FATTISPECIE .
2 . LA CORTE NON E COMPETENTE A QUALIFICARE NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE, CONTEMPLATO DALL' ART . 177, UNA CERTA DISPOSIZIONE NAZIONALE AI FINI DELL' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO; L' ART . 177 DEL TRATTATO CEE LE PERMETTE INFATTI DI PRONUNZIARSI SOLTANTO SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, LASCIANDO ALLE MAGISTRATURE NAZIONALI IL COMPITO DI INTERPRETARE LE LEGGI E GLI ATTI NORMATIVI INTERNI . ESSA PUO' TUTTAVIA INTERPRETARE LE NORME COMUNITARIE PER CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI APPLICARE CORRETTAMENTE ALLA DISPOSIZIONE NAZIONALE LA NORMA COMUNITARIA .
3 . UN' IMPOSTA CHE COLPISCE SENZA DISTINZIONI TUTTI I PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI, SOPPRIMENDO PARZIALMENTE L' ESENZIONE DELLE IMPOSTE INTERNE, E CHE S' INTEGRA RIGIDAMENTE AL SISTEMA NAZIONALE DELLE IMPOSTE SULL' ENTRATA, COSTITUISCE UN' IMPOSTA INTERNA AI SENSI DELL' ART . 95 E SEGUENTI DEL TRATTATO CEE, NON GIA UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE ( ART . 12 DELLO STESSO TRATTATO ).
NEL PROCEDIMENTO 27-74,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT DI DUESSELDORF, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
DEMAG AG, DUISBURG,
E
FINANZAMT DUISBURG-SUED,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 12, 96, 107 E 109 DEL TRATTATO CEE,
1 CON ORDINANZA 8 MARZO 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 19 APRILE 1974, IL FINANZGERICHT DI DUESSELDORF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDANTI L' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 12 E 107-109 DEL SUDDETTO TRATTATO .
LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI DEVE CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI PRONUNZIARSI SULLA COMPATIBILITA CON IL DIRITTO COMUNITARIO D' UNA LEGGE TEDESCA (" GESETZ UEBER MASSNAHMEN ZUR AUSSENWIRTSCHAFTLICHEN ABSICHERUNG GEMAESS PAR . 4 DES GESETZES SUR FOERDERUNG DER STABILITAET UND DES WACHSTUMS DER WIRTSCHAFT " ( ABSICHTG ) DEL 29 NOVEMBRE 1968 ( BGB1 . I, PAG . 1255 )).
2 LA PREDETTA LEGGE, EMANATA NELL' INTENTO DI RIDURRE LE ESPORTAZIONI E DI INCENTIVARE LE IMPORTAZIONI PER DIMINUIRE L' ECCEDENZA ATTIVA NELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI ED EVITARE UNO SQUILIBRIO INTERNO, ASSOGGETTAVA LE ESPORTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 29 NOVEMBRE 1968 - 31 MARZO 1970 AD UN' IMPOSTA SPECIALE SULL' ENTRATA DEL 4 PER CENTO RIDOTTA AL 2 PER CENTO PER DETERMINATI PRODOTTI MENZIONATI NELL' ALLEGATO I DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELL' IMPOSTA SULL' ENTRATA .
3 L' ATTRICE NELLA CAUSA DI MERITO SOSTIENE CHE L' IMPOSTA SPECIALE SULL' ENTRATA, DA ESSA VERSATA, E IN CONTRASTO CON L' ART . 12 DEL TRATTATO CEE .
IL FINANZAMT, CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE, AFFERMA INVECE CHE L' IMPOSTA SPECIALE S' INQUADRA NEL SISTEMA NAZIONALE DELL' IMPOSTA SULL' ENTRATA; DI CONSEGUENZA, ESSA NON RICADE SOTTO L' ART . 12, BENSI' SOTTO GLI ARTT . 95 E SEGG . DEL TRATTATO CEE .
SULLA PRIMA QUESTIONE
4 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE IL DIVIETO DI ISTITUIRE TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI, SANCITO DALL' ART . 12 DEL TRATTATO CEE, SI APPLICHI AD UN ONERE FISCALE CHE
A ) COLPISCE CON UN' ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO O DEL 2 PER CENTO LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI INDUSTRIALI IN ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA;
B ) VIENE QUALIFICATO DAL LEGISLATORE NAZIONALE COME " IMPOSTA SPECIALE SULL' ENTRATA " (" SONDERUMSATZSTEUER ");
C ) E RETTO DA CRITERI PROPRI DEL SISTEMA DI NORME INTERNE RELATIVE ALL' IMPOSTA SULL' ENTRATA;
D ) HA LO SCOPO DI SOTTOPORRE I PRODOTTI NAZIONALI DESTINATI ALL' ESPORTAZIONE AD UNO SPECIALE ONERE, DI CUI NON SI HANNO ALTRI ESEMPI NELL' AMBITO DELLA CEE, AL FINE DI INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA LORO COMPETITIVITA NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI, ED
E ) HA COME CONSEGUENZA IL FATTO CHE LA MERCE ESPORTATA E ORMAI SOGGETTA ALLA TASSAZIONE TANTO NEL PAESE D' ORIGINE QUANTO NEL PAESE DESTINATARIO .
5 COME RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE, SI VUOLE SAPERE SE UNA SIMILE IMPOSTA COSTITUISCE UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL' ART . 12 DEL TRATTATO CEE OPPURE, TENUTO CONTO DEL FATTO CH' ESSA RIENTRA NEL SISTEMA NAZIONALE DELLE IMPOSTE SULL' ENTRATA, UN' IMPOSTA INTERNA AI SENSI DELL' ART . 95 .
6 GLI ARTT . 12 E 13, DA UNA PARTE, E L' ART . 95, DALL' ALTRA, NON SI POSSONO APPLICARE CONGIUNTAMENTE ALLA STESSA FATTISPECIE; LE TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI E LE IMPOSTE INTERNE SONO INFATTI SOTTOPOSTE A DISCIPLINE E PREVISIONI DIVERSE . INOLTRE, NON SOLO LE IMPOSTE SULL' ENTRATA E SIMILI, MA ANCHE LE IMPOSTE ED ALTRI PROVVEDIMENTI VOLTI A COMPENSARE GLI EFFETTI DA ESSE PROVOCATI SULLE IMPORTAZIONI E SULLE ESPORTAZIONI, HANNO NATURA D' IMPOSTE INTERNE .
7 MENTRE L' ART . 12 PROIBISCE D' ISTITUIRE FRA GLI STATI MEMBRI NUOVI DAZI DOGANALI ALL' IMPORTAZIONE E ALL' ESPORTAZIONE O TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE, L' ART . 95 SI LIMITA INVECE A VIETARE IMPOSTE INTERNE CHE HANNO FUNZIONE DISCRIMINATORIA NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . LA PRIMA DISPOSIZIONE RIGUARDA QUINDI QUALSIASI IMPEDIMENTO FRAPPOSTO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, LA SECONDA SOLTANTO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ONDE FAVORIRE IL PRODOTTO NAZIONALE . TALE DIFFERENZA E CONFERMATA DALL' ART . 96 CHE DICHIARA INAMMISSIBILE, PER I PRODOTTI ESPORTATI NEL TERRITORIO D' UNO STATO MEMBRO, OGNI RIMBORSO SUPERIORE ALL' INCIDENZA DELLE IMPOSTE INTERNE, DIRETTE ED INDIRETTE, GRAVANTI SUGLI STESSI PRODOTTI, PERO' NON PRECISA SE SIA CONSENTITA AGLI STATI MEMBRI UNA RIDUZIONE DEI RIMBORSI, SISTEMA ALTRETTANTO VALIDO PER OSTACOLARE GLI SCAMBI COMUNITARI .
8 LA CORTE NON E COMPETENTE A DICHIARARE, NELL' AMBITO D' UN PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE, SE UNA CERTA IMPOSTA INTERNA E DI NATURA TALE DA INCORRERE NEL DIVIETO DI CUI ALL' ART . 12 OVVERO DI CUI ALL' ART . 95; L' ART . 177 DEL TRATTATO CEE LE PERMETTE INFATTI DI PRONUNZIARSI SOLTANTO SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, LASCIANDO ALLE MAGISTRATURE NAZIONALI IL COMPITO D' INTERPRETARE LE LEGGI E GLI ATTI NORMATIVI INTERNI . ESSA PUO' TUTTAVIA INTERPRETARE LE CITATE NORME DEL TRATTATO PER CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI APPLICARE CORRETTAMENTE ALL' IMPOSTA CONTROVERSA LA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO PER ESSA RILEVANTE .
9 CIO' PREMESSO, SI DEVE OSSERVARE CHE UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE, DENOMINATO " IMPOSTA SPECIALE SULL' ENTRATA " ED ISPIRANTESI AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE INTERNA IN MATERIA D' IMPOSTA SULL' ENTRATA, PUO' ASSOGGETTARE AD UN ONERE FISCALE L' ESPORTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI . UNA SIMILE IPOTESI TROVA CORRISPONDENZA NELLA REALTA ALLORCHE IL PROVVEDIMENTO COLPISCE SENZA DISTINZIONE TUTTI I PRODOTTI ESPORTATI ED HA PRATICAMENTE PER SOLO EFFETTO DI RIDURRE L' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SULL' ENTRATA DI CUI GODEVANO I SUDDETTI PRODOTTI . UN' IMPOSTA CHE COLPISCE SENZA DISTINZIONI TUTTI I PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI, SOPPRIMENDO PARZIALMENTE L' ESENZIONE DALLE IMPOSTE INTERNE DI CUI ESSI BENEFICIAVANO, E CHE S' ISPIRA RIGIDAMENTE AI PRINCIPI DELLE IMPOSTE NAZIONALI SULL' ENTRATA COSTITUISCE UN' IMPOSTA INTERNA AI SENSI DELL' ART . 95 E SEGG . DEL TRATTATO CEE . ESSA NON PUO' PERCIO' VENIR CONSIDERATA COME UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE ( ART . 12 DELLO STESSO TRATTATO ).
10/13 L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE, RICORDANDO CHE CON DECORRENZA DAL 1 ) OTTOBRE 1968 L' IMPOSTA SULL' ENTRATA E STATA SOSTITUITA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, HA FATTO VALERE UN ULTERIORE ARGOMENTO TRATTO DALL' ART . 10 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 RELATIVA ALL' ISTITUZIONE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( GU 71/67, PAG . 1303 ). IL CITATO ART . 10, N . 1, LETT . A ) RECITA : " SONO ESENTATE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ... LE CESSIONI DI BENI SPEDITI O TRASPORTATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO NEL QUALE LO STATO INTERESSATO APPLICA L' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ". TALE NORMA, EMANATA IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 99 E 100 DEL TRATTATO CEE, E PERO' ENTRATA IN VIGORE SOLTANTO IL 1 ) GENNAIO 1972 ( TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 NOVEMBRE 1969, GU L 320/69, PAG . 34 ). L' IMPOSTA TEDESCA IN ESAME E STATA ABROGATA ANTERIORMENTE ALLA PREDETTA DATA, IL CHE RENDE PRIVO DI RILIEVO L' ARGOMENTO ADDOTTO DALL' ATTRICE .
SULLA SECONDA QUESTIONE
14 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE, NEL CASO IN CUI L' ISTITUZIONE DELL' IMPOSTA CONTROVERSA RISULTI IN CONTRASTO CON L' ART . 12 DEL TRATTATO, UN SIMILE PROVVEDIMENTO POSSA NONDIMENO APPARIRE GIUSTIFICATO, IN CONFORMITA AGLI ARTT . 107-109 DEL TRATTATO, DALL' ESIGENZA D' EVITARE UNA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA .
15 LA SOLUZIONE NEGATIVA DELLA PRIMA QUESTIONE, RENDE OVVIAMENTE SUPERFLUO L' ESAME DELLA SECONDA .
16 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT DI DUESSELDORF CON ORDINANZA 8 MARZO 1974,
AFFERMA PER DIRITTO :
UN' IMPOSTA CHE COLPISCE SENZA DISTINZIONI TUTTI I PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI IN ALTRI STATI MEMBRI, SOPPRIMENDO IN PARTE L' ESENZIONE DALLE IMPOSTE INTERNE DI CUI ESSI BENEFICIAVANO, E CHE S' ISPIRA RIGIDAMENTE AL SISTEMA NAZIONALE DELLE IMPOSTE SULL' ENTRATA, COSTITUISCE UN' IMPOSTA INTERNA AI SENSI DEGLI ARTT . 95 E SEGG . DEL TRATTATO CEE E NON GIA UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE ( ART . 12 DEL TRATTATO CEE ).