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SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MAGGIO 1976. - IMPRESA COSTRUZIONI COMM. QUIRINO MAZZALAI CONTRO FERROVIA DEL RENON. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI TRENTO). - CAUSA 111/75.
raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00657
edizione speciale greca pagina 00271
edizione speciale portoghese pagina 00291
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . IMPOSIZIONE FISCALE - LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI - ARMONIZZAZIONE - IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTO GENERATORE - REALIZZAZIONE - MOMENTO
( ART . 6 , N . 4 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI )
1 . A NORMA DELL ' ART . 177 , LA CORTE E COMPETENTE A STATUIRE , IN VIA PREGIUDIZIALE , SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI ABBIANO O MENO EFFICACIA DIRETTA .
NON SPETTA ALLA CORTE VALUTARE LA PERTINENZA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE IN FORZA DELL ' ART . 177 : TALE NORMA , INFATTI , E INFORMATA AL PRINCIPIO DELLA NETTA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE E LASCIA AI GIUDICI NAZIONALI IL COMPITO DI DECIDERE CIRCA L ' OPPORTUNITA , AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DINANZI AD ESSI PENDENTI , DEL RINVIO PREGIUDIZIALE .
2 . L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE D ' INDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .
NEL PROCEDIMENTO 111-75 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI TRENTO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
IMPRESA COSTRUZIONI COMM . QUIRINO MAZZALAI
E FERROVIA DEL RENON ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU N . 71 , DEL 14 . 4 . 1967 , PAG . 1303 ),
1 CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1975 , REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 24 OTTOBRE SUCCESSIVO , IL TRIBUNALE DI TRENTO HA SOTTOPOSTO IN VIA PREGIUDIZIALE A QUESTA CORTE UNA QUESTIONE MIRANTE AD ACCERTARE SE ' L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DI DATA 11 APRILE 1967 ( GU N . 71 DEL 14 . 4 . 1967 ) DEBBA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ED IN PARTICOLARE PER I CONTRATTI D ' APPALTO IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA SI VERIFICHI AL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO , RESTANDO I SINGOLI STATI MEMBRI AUTORIZZATI AD IDENTIFICARE TALE MOMENTO ANCHE COL RILASCIO DI UNA FATTURA O CON L ' INCASSO DI UN ACCONTO , E CIO TANTO NELL ' IPOTESI CHE TALI FATTI PRECEDANO IL COMPIMENTO DELL ' OPERA COME PURE NELL ' IPOTESI ( RICORRENTE NELLA SPECIE ) CHE SEGUANO AL COMPIMENTO PREDETTO . '
2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULL ' IMPORTO DOVUTO , A TITOLO DI IMPOSTA GENERALE SULL ' ENTRATA , OPPURE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , SULLA SOMMA VERSATA NEL 1973 DALLA ' FERROVIA DEL RENON ' ALL ' IMPRESA MAZZALAI ( CONVENUTA E , RISPETTIVAMENTE , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ) A SALDO DEL CORRISPETTIVO DI TALUNI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA FUNIVIA BOLZANO-SOPRA BOLZANO , ULTIMATI NEL 1967 .
3 IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE ENTRATA IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1973 , L ' ATTRICE VERSAVA SULLA SOMMA INCASSATA L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELLA MISURA DEL 12 % , E NE CHIEDEVA IL RIMBORSO ALLA CONVENUTA . QUESTA RIFIUTAVA IL RIMBORSO RICHIESTO SOSTENENDO CHE NELLA FATTISPECIE , POICHE I LAVORI IN QUESTIONE ERANO STATI ULTIMATI NEL 1967 , ANDAVA VERSATA UNICAMENTE L ' IMPOSTA GENERALE SULL ' ENTRATA SECONDO L ' ALIQUOTA DEL 4 % ALLORA VIGENTE .
4 IN CONFORMITA ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE , L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VENIVA ISTITUITA IN ITALIA DAL 1* GENNAIO 1973 , IN FORZA DELLA LEGGE DI DELEGA 9 OTTOBRE 1971 , N . 825 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N . 263 DEL 16 OTTOBRE 1971 ) E DEL RELATIVO DECRETO PRESIDENZIALE 26 OTTOBRE 1972 , N . 633 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N . 292 DELL ' 11 NOVEMBRE 1972 ).
5 L ' ART . 76 DI TALE DECRETO STABILISCE CHE L ' IMPOSTA SI APPLICA SULLE CESSIONI DI BENI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ( ALLE QUALI SONO ASSIMILATI I LAVORI ESEGUITI IN FORZA DI UN CONTRATTO D ' APPALTO ); A NORMA DELL ' ART . 6 , TERZO COMMA , ' LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE ALL ' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ' .
6 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , IL GOVERNO ITALIANO HA MESSO IN DUBBIO TANTO LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE , QUANTO LA COMPETENZA DELLA CORTE : IN PRIMO LUOGO , INFATTI , LA NORMATIVA COMUNITARIA DI CUI TRATTASI ( LA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO ) NON AVREBBE EFFICACIA DIRETTA E , IN SECONDO LUOGO , LA CONTROVERSIA VERTEREBBE IN SOSTANZA SU PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO NON CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E DA RISOLVERSI ALLA LUCE DEL SOLO DIRITTO INTERNO .
7 A NORMA DELL ' ART . 177 , LA CORTE E COMPETENTE A STATUIRE , IN VIA PREGIUDIZIALE , SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI ABBIANO O MENO EFFICACIA DIRETTA .
8 POICHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNALE DI TRENTO CONCERNE ESCLUSIVAMENTE L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA , LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNZIARSI IN MERITO .
9 INOLTRE , NON SPETTA ALLA CORTE VALUTARE LA PERTINENZA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE IN FORZA DELL ' ART . 177 : TALE NORMA , INFATTI , E INFORMATA AL PRINCIPIO DELLA NETTA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE E LASCIA AI GIUDICI NAZIONALI IL COMPITO DI DECIDERE CIRCA L ' OPPORTUNITA , AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DINANZI AD ESSI PENDENTI , DEL RINVIO PREGIUDIZIALE .
10 PRESCINDENDO POI DALL ' EFFICACIA DELLA DIRETTIVA , LA SUA INTERPRETAZIONE , IN CASI QUALI QUELLO DI SPECIE , PUO COSTITUIRE PER IL GIUDICE NAZIONALE UN UTILE CRITERIO ORIENTATIVO AL FINE DI GARANTIRE L ' INTERPRETAZIONE E L ' APPLICAZIONE DELLA LEGGE INTERNA D ' ATTUAZIONE IN SENSO CONFORME AI DETTAMI DEL DIRITTO COMUNITARIO ( CAUSA 32-74 , HAAGA ; RACC . 1974 . PAG , 1201 ).
11 LO STESSO VALE ANCHE PER QUANTO CONCERNE I PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO SOLLEVATI NELLA CAUSA PRINCIPALE .
12 PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO , L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - RECITA : ' IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA SI VERIFICA AL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO . TUTTAVIA , NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI DURATA INDETERMINATA O CHE SUPERANO UN CERTO PERIODO DI TEMPO O CHE DANNO LUOGO AL VERSAMENTO DI ACCONTI , PUO ESSERE PREVISTO CHE IL FATTO GENERATORE SI VERIFICHI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA FATTURA O , AL PIU TARDI , AL MOMENTO DELL ' INCASSO DELL ' ACCONTO , E CIO LIMITATAMENTE ALL ' IMPORTO FATTURATO O INCASSATO . '
13 MENTRE LA PRIMA FRASE DEL NUMERO STABILISCE LA REGOLA GENERALE , LA SECONDA FRASE CONTEMPLA LA POSSIBILITA DI DETERMINATE DEROGHE .
14 DETTE DEROGHE CONCERNONO TUTTAVIA SOLO I CASI IN CUI VI SIA VERSAMENTO DI ACCONTI PRIMA CHE IL SERVIZIO O I SERVIZI SIANO STATI INTERAMENTE EFFETTUATI , NEI QUALI , CIOE , VENGA ANTICIPATO IL MOMENTO IN CUI , SECONDO LA PRIMA FRASE , L ' IMPOSTA SAREBBE DIVENUTA ESIGIBILE .
15 PER CONTRO , LA NORMA IN QUESTIONE NON CONTEMPLA AFFATTO LA POSSIBILITA DI DIFFERIRE TALE MOMENTO AD EPOCA SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI .
16 PERTANTO , LE DISPOSIZIONI INTERNE CHE IDENTIFICHINO IL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO CON IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ESORBITANO DAI LIMITI POSTI DALLA NORMA DI CUI TRATTASI .
17 LA QUESTIONE DEL GIUDICE A QUO VA QUINDI RISOLTA COME SEGUE : L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE DI IDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .
SULLE SPESE
18 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE A QUO , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE , CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1975 , DAL TRIBUNALE DI TRENTO , AFFERMA PER DIRITTO :
L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTA D ' IDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .