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61976J0051

SENTENZA DELLA CORTE DEL 1 FEBBRAIO 1977. - VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI). - CAUSA 51/76.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 00113
edizione speciale greca pagina 00055
edizione speciale portoghese pagina 00055


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - LEGISLAZIONI NAZIONALI - ARMONIZZAZIONE - BENI D ' INVESTIMENTO - NOZIONE - POTERI DI DEFINIZIONE SPETTANTI AGLI STATI MEMBRI

( SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI , ART . 17 )

2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - EFFICACIA DIRETTA - DIRETTIVE

( TRATTATO CEE , ART . 189 )

3 . IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI - ARMONIZZAZIONE - BENI DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA - MANCANZA DEL CARATTERE DI BENI D ' INVESTIMENTO - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DETRAZIONE IMMEDIATA - DIRITTO - TUTELA DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE

Massima


1 . PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .

GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .

2 . SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFICACIA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSER FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE . PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO , L ' EFFETTO UTILE DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATO SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .

UN CASO DEL GENERE SI VERIFICA , AD ESEMPIO , QUALORA L ' AMMINISTRATO RICHIAMI UNA DISPOSIZIONE D ' UNA DIRETTIVA DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ALLO SCOPO DI FAR ACCERTARE DA QUEST ' ULTIMO SE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI , NELL ' ESERCIZIO DELLA FACOLTA LORO RISERVATA QUANTO ALLA FORMA ED AI MEZZI PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , SIANO RIMASTE ENTRO I LIMITI DI DISCREZIONALITA TRACCIATI DALLA DIRETTIVA STESSA .

3 . TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE D ' ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 51/76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO ' HOGE RAAD ' DEI PAESI BASSI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN ( CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE OLANDESI ), CON SEDE IN L ' AIA ,

E INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ( ISPETTORE DELLE FINANZE ), CON SEDE IN L ' AIA ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 11 E 17 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( GU N . 71 DEL 14 APRILE 1967 , PAG . 1303 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 9 GIUGNO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ( CORTE SUPREMA DEI PAESI BASSI ) HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI . STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU N . 71 DEL 14 APRILE 1967 , PAG . 1303 ).

2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA NELLA QUALE UNA CONFEDERAZIONE D ' IMPRESE , SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE OLANDESE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , CONTESTA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALL ' ISPETTORE DELLE FINANZE NEL SENSO DI LIMITARE IL DIRITTO A DETRAZIONE DALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , GRAVANTE SU TALUNI OGGETTI ACQUISTATI DALLA CONFEDERAZIONE STESSA E DI CUI ESSA SI E SERVITA COME ARTICOLI PER UFFICIO .

3 L ' ART . 11 , N . 1 , DELLA SUINDICATA DIRETTIVA DISPONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO E AUTORIZZATO , NELLA MISURA IN CUI I BENI ED I SERVIZI SIANO UTILIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA SUA IMPRESA , A DETRARRE DALL ' IMPOSTA DI CUI E DEBITORE , TRA L ' ALTRO , L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CHE GLI VIENE FATTURATA PER I BENI FORNITIGLI E PER I SERVIZI PRESTATIGLI .

4 TALE REGIME DI DETRAZIONE E CIONONDIMENO SOGGETTO AD ECCEZIONI PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA , CHE ATTRIBUISCONO AGLI STATI MEMBRI UNA FACOLTA DI DEROGA IN CASI ED A CONDIZIONI TASSATIVAMENTE DEFINITI .

5 FRA LE SUDDETTE ECCEZIONI FIGURANO TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI D ' INVESTIMENTO , E IN PARTICOLARE L ' ART . 17 , OGGETTO DI CONTESTAZIONE NELLA FATTISPECIE .

6 A TERMINI DEL 1* COMMA , TERZO TRATTINO , DI QUESTO ARTICOLO , GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTA DI ESCLUDERE , PER UN DETERMINATO PERIODO TRANSITORIO , IN TUTTO O IN PARTE , I BENI D ' INVESTIMENTO DAL REGIME DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL ' ART . 11 .

7 A NORMA DI DETTA CLAUSOLA DEROGATORIA , LA LEGGE OLANDESE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI HA PREVISTO MODALITA TRANSITORIE IN FORZA DELLE QUALI , PER L ' ANNO 1972 , VIENE AMMESSA SOLO UNA DETRAZIONE DEL 67 % DELL ' IMPOSTA PER I BENI DESTINATI AD ESSER UTILIZZATI DALL ' IMPRENDITORE COME ' BENI STRUMENTALI ' .

8 LA CONFEDERAZIONE ASSUME CHE QUEST ' ULTIMA ESPRESSIONE , COME E STATA INTERPRETATA DALL ' AMMINISTRAZIONE FISCALE OLANDESE , HA PORTATA PIU AMPIA DELL ' ESPRESSIONE ' BENI D ' INVESTIMENTO ' USATA DALLA DIRETTIVA , E CHE LA DEROGA AL DIRITTO DI DETRAZIONE HA QUINDI ASSUNTO UN CONTENUTO TROPPO VASTO , DONDE RISULTA PER LA CONFEDERAZIONE UN ONERE FISCALE NON AUTORIZZATO DALLA DIRETTIVA .

SULLE PRIME DUE QUESTIONI

9 CON LA PRIMA E CON LA SECONDA QUESTIONE , LO HOGE RAAD CHIEDE IN SOSTANZA QUALE SIA L ' INTERPRETAZIONE ESATTA DELL ' ESPRESSIONE ' BENI D ' INVESTIMENTO ' CHE FIGURA DOPO IL TERZO TRATTINO DELL ' ART . 17 , 1* COMMA , DELLA DIRETTIVA .

10 VA OSSERVATO , IN PRIMO LUOGO , CHE L ' ESPRESSIONE DI CUI E CAUSA FA PARTE DI UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO CHE NON RINVIA AL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PROPRIO SIGNIFICATO E DEL PROPRIO CONTENUTO .

11 NE CONSEGUE CHE L ' INTERPRETAZIONE DI DETTA ESPRESSIONE NELLA SUA GENERALITA NON PUO ESSERE LASCIATA ALLA DISCREZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO .

12 IL SIGNIFICATO COMUNE DELL ' ESPRESSIONE STESSA , NONCHE LA SUA FUNZIONE NEL CONTESTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA , INDICANO CH ' ESSA SI RIFERISCE AI BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UN ' ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI D ' ACQUISTO NON SIANO NORMALMENTE CONTABILIZZATI COME SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .

13 IL REGIME SPECIALE RISERVATO DALLA DIRETTIVA AI BENI D ' INVESTIMENTO , CHE COMPORTA DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA , SI SPIEGA E SI GIUSTIFICA INFATTI CON L ' USO PROLUNGATO DI DETTI BENI ED IL CONCOMITANTE AMMORTAMENTO DEI LORO COSTI D ' ACQUISTO .

14 I METODI DI CONTABILITA E D ' AMMORTAMENTO ADOTTATI DA OGNI SINGOLA IMPRESA IN FUNZIONE DEI PROPRI INTERESSI ECONOMICI NON POTREBBERO , CIONONDIMENO , FORNIRE IL CRITERIO DECISIVO PER LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI CUI TRATTASI , DAL MOMENTO CHE ESSA TROVASI INSERITA IN UN SISTEMA DI FISCALITA CHE , IN LINEA DI PRINCIPIO , E BASATO SULLA PARITA DELLE IMPRESE RISPETTO AGLI ONERI PUBBLICI .

15 GLI ELEMENTI DECISIVI SONO , VICEVERSA , LA DURATA DI USO ED I METODI D ' AMMORTAMENTO , QUALI SONO NORMALMENTE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE CONSIDERATO .

16 IN PROPOSITO , LA SECONDA DIRETTIVA NON CONTIENE TUTTE LE INDICAZIONI PER DEFINIRE IN MANIERA UNIFORME E PRECISA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE , PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA DI USO ED IL VALORE , NONCHE LE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PERCHE UN BENE POSSA ESSERE DEFINITO ' BENE D ' INVESTIMENTO ' AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA .

17 GLI STATI MEMBRI GODONO , QUINDI , DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA RELATIVAMENTE A TALI CONDIZIONI , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA DI UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .

18 LE DUE PRIME QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE :

A ) PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI ;

B ) GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .

SULLA TERZA QUESTIONE

19 LA TERZA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE DALLO HOGE RAAD E COSI FORMULATA :

' SE LA NORMA CONTENUTA NELL ' ART . 11 DELLA SECONDA DIRETTIVA , E IN FORZA DELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO E AUTORIZZATO A DETRARRE DAL SUO DEBITO FISCALE L ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI FATTURATA A SUO CARICO PER I BENI FORNITIGLI , ATTRIBUISCA AD UN SOGGETTO DI DIRITTO OLANDESE LA FACOLTA , CHE IL GIUDICE OLANDESE DEVE TUTELARE , DI EFFETTUARE SENZA ALCUN LIMITE TALE DETRAZIONE PER QUANTO RIGUARDA BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DEL SUDDETTO ART . 17 , A PRESCINDERE DAL MODO IN CUI IL LEGISLATORE OLANDESE SI E VALSO DEI POTERI CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 11 E 17 DELLA SUMMENZIONATA DIRETTIVA ' .

20 DETTA QUESTIONE SOLLEVA IL PROBLEMA GENERALE DELLA NATURA GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI D ' UNA DIRETTIVA ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO .

21 A TAL PROPOSITO QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO , DA ULTIMO NELLA SENTENZA 4 DICEMBRE 1974 , NELLA CAUSA 41/74 ( RACC . 1974 , PAG . 1387 ), CHE ' SE E VERO CHE I REGOLAMENTI , IN FORZA DELL ' ART . 189 , SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI , PER NATURA , A PRODURRE EFFETTI DIRETTI , DA CIO NON SI PUO INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI ' .

22 SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFICACIA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSER FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE .

23 PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO , L ' EFFETTO UTILE DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATO SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .

24 UN CASO DEL GENERE SI VERIFICA , AD ESEMPIO , QUALORA L ' AMMINISTRATO RICHIAMI UNA DISPOSIZIONE D ' UNA DIRETTIVA DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ALLO SCOPO DI FAR ACCERTARE DA QUEST ' ULTIMO SE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI , NELL ' ESERCIZIO DELLA FACOLTA LORO RISERVATA QUANTO ALLA FORMA ED AI MEZZI PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , SIANO RIMASTE ENTRO I LIMITI DI DISCREZIONALITA TRACCIATI DALLA DIRETTIVA STESSA .

25 L ' ART . 11 , 1* COMMA , DELLA SECONDA DIRETTIVA , RIGUARDANTE L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , ENUNCIA IN TERMINI ESPLICITI E PRECISI IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI COME IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER I BENI FORNITI AL SOGGETTO PASSIVO , NELLA MISURA IN CUI TALI BENI SIANO UTILIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA SUA IMPRESA .

26 TALE PRINCIPIO DI BASE E , CIONONDIMENO , SOGGETTO A TALUNE DEROGHE ED ECCEZIONI , CHE GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTA DI DETERMINARE IN FORZA D ' ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA .

27 IL FATTO D ' AVER ESERCITATO O DI NON AVER ESERCITATO L ' UNA O L ' ALTRA DI TALI FACOLTA RIENTRA , TENUTO CONTO DELLA NATURA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI , NEL POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA LEGISLATIVE OD AMMINISTRATIVE DELLO STATO MEMBRO CONSIDERATO E NON POTREBBE , QUINDI , COSTITUIRE OGGETTO DI UN SINDACATO GIURISDIZIONALE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA .

28 LO STESSO DEVE DIRSI PER IL CASO IN CUI IL PUNTO CONTROVERSO SIA DISCIPLINATO DA UNA DELLE DISPOSIZIONI CHE , VUOI IN TERMINI ESPRESSI , VUOI A CAUSA DELLA INDETERMINATEZZA DELLE NOZIONI UTILIZZATE , LASCIANO ALLE AUTORITA LEGISLATIVE OD AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI UN MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO CONCERNE IL CONTENUTO MATERIALE DELLE ECCEZIONI O DELLE DEROGHE CONSENTITE .

29 VICEVERSA , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DAVANTI AL QUALE VIENE FATTA VALERE LA DIRETTIVA , ACCERTARE SE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE SOTTOPOSTO AL SUO ESAME SI COLLOCHI AL DI FUORI DEL MARGINE DI DISCREZIONALITA SPETTANTE AGLI STATI MEMBRI , E NON POSSA QUINDI ESSER CONSIDERATO COME UNA LEGITTIMA ECCEZIONE O DEROGA AL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA DI CUI ALL ' ART . 11 , 1* COMMA , TENENDONE CONTO PER DARE SEGUITO ALLA PRETESA DEL SOGGETTO PASSIVO .

30 LA TERZA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE - TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA - IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE DI ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

31 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO , DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

32 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CON ORDINANZA 9 GIUGNO 1976 , AFFERMA IN DIRITTO :

1* PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .

2* GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .

3* TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE D ' ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .