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SENTENZA DELLA CORTE DEL 1 FEBBRAIO 1977. - VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI). - CAUSA 51/76.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 00113
edizione speciale greca pagina 00055
edizione speciale portoghese pagina 00055
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - LEGISLAZIONI NAZIONALI - ARMONIZZAZIONE - BENI D ' INVESTIMENTO - NOZIONE - POTERI DI DEFINIZIONE SPETTANTI AGLI STATI MEMBRI
( SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI , ART . 17 )
2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - EFFICACIA DIRETTA - DIRETTIVE
( TRATTATO CEE , ART . 189 )
3 . IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI - ARMONIZZAZIONE - BENI DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA - MANCANZA DEL CARATTERE DI BENI D ' INVESTIMENTO - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DETRAZIONE IMMEDIATA - DIRITTO - TUTELA DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE
1 . PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .
GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .
2 . SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFICACIA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSER FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE . PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO , L ' EFFETTO UTILE DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATO SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .
UN CASO DEL GENERE SI VERIFICA , AD ESEMPIO , QUALORA L ' AMMINISTRATO RICHIAMI UNA DISPOSIZIONE D ' UNA DIRETTIVA DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ALLO SCOPO DI FAR ACCERTARE DA QUEST ' ULTIMO SE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI , NELL ' ESERCIZIO DELLA FACOLTA LORO RISERVATA QUANTO ALLA FORMA ED AI MEZZI PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , SIANO RIMASTE ENTRO I LIMITI DI DISCREZIONALITA TRACCIATI DALLA DIRETTIVA STESSA .
3 . TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE D ' ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .
NEL PROCEDIMENTO 51/76 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO ' HOGE RAAD ' DEI PAESI BASSI , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
VERBOND VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN ( CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE OLANDESI ), CON SEDE IN L ' AIA ,
E INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ( ISPETTORE DELLE FINANZE ), CON SEDE IN L ' AIA ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 11 E 17 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( GU N . 71 DEL 14 APRILE 1967 , PAG . 1303 ),
1 CON ORDINANZA 9 GIUGNO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ( CORTE SUPREMA DEI PAESI BASSI ) HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI . STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU N . 71 DEL 14 APRILE 1967 , PAG . 1303 ).
2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA NELLA QUALE UNA CONFEDERAZIONE D ' IMPRESE , SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE OLANDESE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , CONTESTA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALL ' ISPETTORE DELLE FINANZE NEL SENSO DI LIMITARE IL DIRITTO A DETRAZIONE DALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , GRAVANTE SU TALUNI OGGETTI ACQUISTATI DALLA CONFEDERAZIONE STESSA E DI CUI ESSA SI E SERVITA COME ARTICOLI PER UFFICIO .
3 L ' ART . 11 , N . 1 , DELLA SUINDICATA DIRETTIVA DISPONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO E AUTORIZZATO , NELLA MISURA IN CUI I BENI ED I SERVIZI SIANO UTILIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA SUA IMPRESA , A DETRARRE DALL ' IMPOSTA DI CUI E DEBITORE , TRA L ' ALTRO , L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CHE GLI VIENE FATTURATA PER I BENI FORNITIGLI E PER I SERVIZI PRESTATIGLI .
4 TALE REGIME DI DETRAZIONE E CIONONDIMENO SOGGETTO AD ECCEZIONI PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA , CHE ATTRIBUISCONO AGLI STATI MEMBRI UNA FACOLTA DI DEROGA IN CASI ED A CONDIZIONI TASSATIVAMENTE DEFINITI .
5 FRA LE SUDDETTE ECCEZIONI FIGURANO TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI D ' INVESTIMENTO , E IN PARTICOLARE L ' ART . 17 , OGGETTO DI CONTESTAZIONE NELLA FATTISPECIE .
6 A TERMINI DEL 1* COMMA , TERZO TRATTINO , DI QUESTO ARTICOLO , GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTA DI ESCLUDERE , PER UN DETERMINATO PERIODO TRANSITORIO , IN TUTTO O IN PARTE , I BENI D ' INVESTIMENTO DAL REGIME DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL ' ART . 11 .
7 A NORMA DI DETTA CLAUSOLA DEROGATORIA , LA LEGGE OLANDESE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI HA PREVISTO MODALITA TRANSITORIE IN FORZA DELLE QUALI , PER L ' ANNO 1972 , VIENE AMMESSA SOLO UNA DETRAZIONE DEL 67 % DELL ' IMPOSTA PER I BENI DESTINATI AD ESSER UTILIZZATI DALL ' IMPRENDITORE COME ' BENI STRUMENTALI ' .
8 LA CONFEDERAZIONE ASSUME CHE QUEST ' ULTIMA ESPRESSIONE , COME E STATA INTERPRETATA DALL ' AMMINISTRAZIONE FISCALE OLANDESE , HA PORTATA PIU AMPIA DELL ' ESPRESSIONE ' BENI D ' INVESTIMENTO ' USATA DALLA DIRETTIVA , E CHE LA DEROGA AL DIRITTO DI DETRAZIONE HA QUINDI ASSUNTO UN CONTENUTO TROPPO VASTO , DONDE RISULTA PER LA CONFEDERAZIONE UN ONERE FISCALE NON AUTORIZZATO DALLA DIRETTIVA .
SULLE PRIME DUE QUESTIONI
9 CON LA PRIMA E CON LA SECONDA QUESTIONE , LO HOGE RAAD CHIEDE IN SOSTANZA QUALE SIA L ' INTERPRETAZIONE ESATTA DELL ' ESPRESSIONE ' BENI D ' INVESTIMENTO ' CHE FIGURA DOPO IL TERZO TRATTINO DELL ' ART . 17 , 1* COMMA , DELLA DIRETTIVA .
10 VA OSSERVATO , IN PRIMO LUOGO , CHE L ' ESPRESSIONE DI CUI E CAUSA FA PARTE DI UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO CHE NON RINVIA AL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PROPRIO SIGNIFICATO E DEL PROPRIO CONTENUTO .
11 NE CONSEGUE CHE L ' INTERPRETAZIONE DI DETTA ESPRESSIONE NELLA SUA GENERALITA NON PUO ESSERE LASCIATA ALLA DISCREZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO .
12 IL SIGNIFICATO COMUNE DELL ' ESPRESSIONE STESSA , NONCHE LA SUA FUNZIONE NEL CONTESTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA , INDICANO CH ' ESSA SI RIFERISCE AI BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UN ' ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI D ' ACQUISTO NON SIANO NORMALMENTE CONTABILIZZATI COME SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .
13 IL REGIME SPECIALE RISERVATO DALLA DIRETTIVA AI BENI D ' INVESTIMENTO , CHE COMPORTA DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA , SI SPIEGA E SI GIUSTIFICA INFATTI CON L ' USO PROLUNGATO DI DETTI BENI ED IL CONCOMITANTE AMMORTAMENTO DEI LORO COSTI D ' ACQUISTO .
14 I METODI DI CONTABILITA E D ' AMMORTAMENTO ADOTTATI DA OGNI SINGOLA IMPRESA IN FUNZIONE DEI PROPRI INTERESSI ECONOMICI NON POTREBBERO , CIONONDIMENO , FORNIRE IL CRITERIO DECISIVO PER LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI CUI TRATTASI , DAL MOMENTO CHE ESSA TROVASI INSERITA IN UN SISTEMA DI FISCALITA CHE , IN LINEA DI PRINCIPIO , E BASATO SULLA PARITA DELLE IMPRESE RISPETTO AGLI ONERI PUBBLICI .
15 GLI ELEMENTI DECISIVI SONO , VICEVERSA , LA DURATA DI USO ED I METODI D ' AMMORTAMENTO , QUALI SONO NORMALMENTE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE CONSIDERATO .
16 IN PROPOSITO , LA SECONDA DIRETTIVA NON CONTIENE TUTTE LE INDICAZIONI PER DEFINIRE IN MANIERA UNIFORME E PRECISA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE , PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA DI USO ED IL VALORE , NONCHE LE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PERCHE UN BENE POSSA ESSERE DEFINITO ' BENE D ' INVESTIMENTO ' AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI E CAUSA .
17 GLI STATI MEMBRI GODONO , QUINDI , DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA RELATIVAMENTE A TALI CONDIZIONI , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA DI UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .
18 LE DUE PRIME QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE :
A ) PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI ;
B ) GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .
SULLA TERZA QUESTIONE
19 LA TERZA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE DALLO HOGE RAAD E COSI FORMULATA :
' SE LA NORMA CONTENUTA NELL ' ART . 11 DELLA SECONDA DIRETTIVA , E IN FORZA DELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO E AUTORIZZATO A DETRARRE DAL SUO DEBITO FISCALE L ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI FATTURATA A SUO CARICO PER I BENI FORNITIGLI , ATTRIBUISCA AD UN SOGGETTO DI DIRITTO OLANDESE LA FACOLTA , CHE IL GIUDICE OLANDESE DEVE TUTELARE , DI EFFETTUARE SENZA ALCUN LIMITE TALE DETRAZIONE PER QUANTO RIGUARDA BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DEL SUDDETTO ART . 17 , A PRESCINDERE DAL MODO IN CUI IL LEGISLATORE OLANDESE SI E VALSO DEI POTERI CONTEMPLATI DAGLI ARTT . 11 E 17 DELLA SUMMENZIONATA DIRETTIVA ' .
20 DETTA QUESTIONE SOLLEVA IL PROBLEMA GENERALE DELLA NATURA GIURIDICA DELLE DISPOSIZIONI D ' UNA DIRETTIVA ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO .
21 A TAL PROPOSITO QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO , DA ULTIMO NELLA SENTENZA 4 DICEMBRE 1974 , NELLA CAUSA 41/74 ( RACC . 1974 , PAG . 1387 ), CHE ' SE E VERO CHE I REGOLAMENTI , IN FORZA DELL ' ART . 189 , SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI , PER NATURA , A PRODURRE EFFETTI DIRETTI , DA CIO NON SI PUO INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI ' .
22 SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFICACIA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSER FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE .
23 PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO , L ' EFFETTO UTILE DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATO SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .
24 UN CASO DEL GENERE SI VERIFICA , AD ESEMPIO , QUALORA L ' AMMINISTRATO RICHIAMI UNA DISPOSIZIONE D ' UNA DIRETTIVA DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ALLO SCOPO DI FAR ACCERTARE DA QUEST ' ULTIMO SE LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI , NELL ' ESERCIZIO DELLA FACOLTA LORO RISERVATA QUANTO ALLA FORMA ED AI MEZZI PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , SIANO RIMASTE ENTRO I LIMITI DI DISCREZIONALITA TRACCIATI DALLA DIRETTIVA STESSA .
25 L ' ART . 11 , 1* COMMA , DELLA SECONDA DIRETTIVA , RIGUARDANTE L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , ENUNCIA IN TERMINI ESPLICITI E PRECISI IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI COME IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER I BENI FORNITI AL SOGGETTO PASSIVO , NELLA MISURA IN CUI TALI BENI SIANO UTILIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA SUA IMPRESA .
26 TALE PRINCIPIO DI BASE E , CIONONDIMENO , SOGGETTO A TALUNE DEROGHE ED ECCEZIONI , CHE GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTA DI DETERMINARE IN FORZA D ' ALTRE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA .
27 IL FATTO D ' AVER ESERCITATO O DI NON AVER ESERCITATO L ' UNA O L ' ALTRA DI TALI FACOLTA RIENTRA , TENUTO CONTO DELLA NATURA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI , NEL POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA LEGISLATIVE OD AMMINISTRATIVE DELLO STATO MEMBRO CONSIDERATO E NON POTREBBE , QUINDI , COSTITUIRE OGGETTO DI UN SINDACATO GIURISDIZIONALE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA .
28 LO STESSO DEVE DIRSI PER IL CASO IN CUI IL PUNTO CONTROVERSO SIA DISCIPLINATO DA UNA DELLE DISPOSIZIONI CHE , VUOI IN TERMINI ESPRESSI , VUOI A CAUSA DELLA INDETERMINATEZZA DELLE NOZIONI UTILIZZATE , LASCIANO ALLE AUTORITA LEGISLATIVE OD AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI UN MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO CONCERNE IL CONTENUTO MATERIALE DELLE ECCEZIONI O DELLE DEROGHE CONSENTITE .
29 VICEVERSA , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DAVANTI AL QUALE VIENE FATTA VALERE LA DIRETTIVA , ACCERTARE SE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE SOTTOPOSTO AL SUO ESAME SI COLLOCHI AL DI FUORI DEL MARGINE DI DISCREZIONALITA SPETTANTE AGLI STATI MEMBRI , E NON POSSA QUINDI ESSER CONSIDERATO COME UNA LEGITTIMA ECCEZIONE O DEROGA AL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA DI CUI ALL ' ART . 11 , 1* COMMA , TENENDONE CONTO PER DARE SEGUITO ALLA PRETESA DEL SOGGETTO PASSIVO .
30 LA TERZA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE - TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA - IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE DI ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .
SULLE SPESE
31 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO , DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
32 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CON ORDINANZA 9 GIUGNO 1976 , AFFERMA IN DIRITTO :
1* PER ' BENI D ' INVESTIMENTO ' , DI CUI ALL ' ART . 17 , TERZO TRATTINO , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , VANNO INTESI I BENI CHE , UTILIZZATI AI FINI DI UNA ATTIVITA ECONOMICA , SI DISTINGUONO PER IL LORO CARATTERE DUREVOLE ED IL LORO VALORE , I QUALI FANNO SI CHE I COSTI SOSTENUTI PER L ' ACQUISTO NON VENGONO IMPUTATI ALLE SPESE CORRENTI , BENSI AMMORTIZZATI IN PIU ESERCIZI FINANZIARI .
2* GLI STATI MEMBRI GODONO DI UN CERTO MARGINE DI DISCREZIONALITA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSER SODDISFATTE RELATIVAMENTE ALLA DURATA DI USO ED AL VALORE DEI BENI , NONCHE ALLE NORME DA APPLICARE IN MATERIA D ' AMMORTAMENTO , PUR DOVENDO TENER CONTO DELL ' ESISTENZA D ' UNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA I BENI D ' INVESTIMENTO E GLI ALTRI BENI UTILIZZATI NELLA GESTIONE E NELL ' ATTIVITA CORRENTE DELLE IMPRESE .
3* TRATTANDOSI DI BENI ACQUISTATI NEL 1972 E DESTINATI ALL ' ESERCIZIO DELL ' IMPRESA , MA CHE NON RIENTRANO FRA I BENI D ' INVESTIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 17 DELLA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE AVANTI AL QUALE VIENE FATTO VALERE IL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE IMMEDIATA ENUNCIATO NELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEVE TENERNE CONTO SE ED IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO NAZIONALE D ' ATTUAZIONE ESORBITI DAL MARGINE DI DISCREZIONALITA LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .