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61978J0120

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 FEBBRAIO 1979. - REWE-ZENTRAL AG CONTRO BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT). - MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE. - CAUSA 120/78.

raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00649
edizione speciale greca pagina 00321
edizione speciale portoghese pagina 00327
edizione speciale svedese pagina 00377
edizione speciale finlandese pagina 00403
edizione speciale spagnola pagina 00351


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE - DISPOSIZIONE SPECIFICA DEL TRATTATO - SFERA D ' APPLICAZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 37 )

2 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - DISTRIBUZIONE DI UN PRODOTTO - DISPARITA FRA LE LEGISLAZIONI NAZIONALI - OSTACOLI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI

( TRATTATO CEE , ARTT . 30 E 36 )

3 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - DISTRIBUZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE - DETERMINAZIONE DI UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

Massima


1 . IN QUANTO DISPOSIZIONE SPECIFICA PER I MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE , L ' ART . 37 DEL TRATTATO CEE NON E PERTINENTE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NON RIGUARDANO L ' ESERCIZIO , DA PARTE DI UN PUBBLICO MONOPOLIO , DELLA SUA FUNZIONE SPECIFICA - CIOE DEL SUO DIRITTO DI ESCLUSIVA - BENSI CONCERNONO , IN VIA GENERALE , LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSE RIENTRINO NEL MONOPOLIO DI CUI TRATTASI .

2 . IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE , GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DA DISPARITA DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI VANNO ACCETTATI QUALORA TALI PRESCRIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI , IN PARTICOLARE , ALL ' EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI , ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA , ALLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI E ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI .

3 . LA NOZIONE DI ' MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE ' , DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE , VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , QUALORA SI TRATTI DELL ' IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 120/78 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT ( TRIBUNALE FINANZIARIO DELL ' ASSIA ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

REWE-ZENTRAL AG , CON SEDE IN COLONIA ,

E

BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUR BRANNTWEIN ( AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO FEDERALE DELL ' ALCOOL ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 37 DEL TRATTATO CEE , ALLA LUCE DELL ' ART . 100 , N . 3 , DEL BRTWMONG ( LEGGE TEDESCA SUL MONOPOLIO DEGLI ALCOLICI ),

Motivazione della sentenza


1CON ORDINANZA 28 APRILE 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 28 MAGGIO SUCCESSIVO , LO HESSISCHES FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 37 DEL TRATTATO CEE , ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA , COL DIRITTO COMUNITARIO , D ' UNA DISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA TEDESCA RELATIVA ALLO SMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE CHE FISSA UNA GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA PER VARIE CATEGORIE DI PRODOTTI .

2DALL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE INTENDEVA IMPORTARE DALLA FRANCIA , PER METTERLA IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , UNA PARTITA DI ' CASSIS DE DIJON ' ;

AVENDO L ' ATTRICE CHIESTO ALL ' AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO DELL ' ALCOOL ( BUNDESMONOPOLVERWALTUNG ) L ' AUTORIZZAZIONE AD IMPORTARE IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , DETTA AMMINISTRAZIONE LE COMUNICAVA CHE QUESTO , A CAUSA DELL ' INSUFFICIENZA DELLA SUA GRADAZIONE ALCOLICA , NON POSSIEDE I REQUISITI OCCORRENTI PER ESSERE MESSO IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

3QUESTA PRESA DI POSIZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE SI BASA SUL PAR 100 DEL ' BRANNTWEINMONOPOLGESETZ ' E SULLE DISCIPLINE ADOTTATE DALL ' AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO IN FORZA DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE , ALLO SCOPO DI FISSARE DEI CONTENUTI MINIMI DI ALCOOL PER DETERMINATE CATEGORIE DI LIQUORI ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE ( VERORDNUNG UBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEINEN 28 FEBBRAIO 1958 , BUNDESANZEIGER N . 48 DELL ' 11 MARZO 1958 );

DALLE SUMMENZIONATE DISPOSIZIONI RISULTA CHE PER LA MESSA IN COMMERCIO DI LIQUORI DI FRUTTA , COME IL ' CASSIS DE DIJON ' , E PRESCRITTO UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL DEL 25 % , MENTRE LA GRADAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , LIBERAMENTE VENDUTO IN FRANCIA , OSCILLA FRA I 15* E I 20* ;

4L ' ATTRICE SOSTIENE CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DELLA NORMATIVA TEDESCA , D ' UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL , LA QUALE HA COME CONSEGUENZA CHE RINOMATI PRODOTTI ALCOLICI , ORIGINARI DI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , NON POSSONO ESSERE SMERCIATI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA GLI STATI MEMBRI , CHE VA OLTRE LE NORMATIVE COMMERCIALI AD ESSI RISERVATE ;

L ' ATTRICE VI RAVVISA UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE ;

TRATTANDOSI INOLTRE , DI UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELL ' AMBITO DELLA GESTIONE DEL MONOPOLIO DELL ' ALCOOL , L ' ATTRICE VI RAVVISA UNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 37 , A NORMA DEL QUALE GLI STATI MEMBRI RIORDINANO GRADUALMENTE I MONOPOLI NAZIONALI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE , IN MODO CHE VENGA ESCLUSA , ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO ED ALLO SMERCIO ;

5ONDE RISOLVERE TALE CONTROVERSIA , LO HESSISCHES FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE DUE SEGUENTI QUESTIONI :

A ) SE LA NOZIONE DI ' MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ' DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE VADA INTESA NEL SENSO CHE VI RIENTRA ANCHE LA FISSAZIONE DI UN CONTENUTO MINIMO DI SPIRITO DI VINO PER GLI ALCOLICI DA BERE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGGE TEDESCA SUL MONOPOLIO DELL ' ACQUAVITE , LA QUALE HA COME CONSEGUENZA CHE PRODOTTI TRADIZIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI , IL CUI CONTENUTO DI SPIRITO DI VINO E INFERIORE AL LIMITE STABILITO , NON POSSONO ESSERE MESSI IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA .

B ) SE LA FISSAZIONE DI DETTO CONTENUTO MINIMO POSSA RIENTRARE NELLA NOZIONE DI ' DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO E AGLI SBOCCHI ' DI CUI ALL ' ART . 37 DEL TRATTATO CEE .

6IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE QUINDI D ' OTTENERE GLI ELEMENTI INTERPRETATIVI CHE CONSENTANO DI VALUTARE SE L ' IMPOSIZIONE DI UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL POSSA CADERE VUOI SOTTO IL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE NEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI ( ART . 30 DEL TRATTATO CEE ), VUOI SOTTO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI FRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO ED ALLO SMERCIO ( ART . 37 DEL TRATTATO CEE );

7VA SOTTOLINEATO , IN PROPOSITO , CHE L ' ART . 37 E UNA DISPOSIZIONE SPECIFICA PER I MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE ;

DETTA DISPOSIZIONE NON E , QUINDI , PERTINENTE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NON RIGUARDANO L ' ESERCIZIO , DA PARTE DI UN PUBBLICO MONOPOLIO , DELLA SUA FUNZIONE SPECIFICA - CIOE DEL SUO DIRITTO DI ESCLUSIVA - BENSI CONCERNONO , IN VIA GENERALE , LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSE RIENTRINO NEL MONOPOLIO DI CUI TRATTASI ;

STANDO COSI LE COSE , L ' INCIDENZA , SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , DEL PROVVEDIMENTO INDICATO DAL GIUDICE NAZIONALE VA ESAMINATA ESCLUSIVAMENTE ALLA LUCE DELLE ESIGENZE POSTE DALL ' ART . 30 , MENZIONATO NELLA PRIMA QUESTIONE .

8IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI COMMERCIO DELL ' ALCOOL - DATO CHE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PRESENTATA DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO IL 7 DICEMBRE 1976 ( GU N . C 309 , PAG . 2 ) NON HA AVUTO SEGUITO DA PARTE DI QUESTO - SPETTA AGLI STATI MEMBRI DISCIPLINARE , CIASCUNO NEL SUO TERRITORIO , TUTTO CIO CHE RIGUARDA LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELL ' ALCOOL E DELLE BEVANDE ALCOLICHE ;

GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DA DISPARITA DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI VANNO ACCETTATI QUALORA TALI PRESCRIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI , IN PARTICOLARE , ALL ' EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI , ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA , ALLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI E ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI .

9IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , PARTECIPANTE AL PROCEDIMENTO , HA SVOLTO VARI ARGOMENTI CHE , A SUO AVVISO , GIUSTIFICANO L ' APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL DELLE BEVANDE ALCOLICHE , ESPONENDO CONSIDERAZIONI ATTINENTI , DA UN LATO , ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E , DALL ' ALTRO , ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI .

10PER QUANTO RIGUARDA LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA , IL GOVERNO TEDESCO OSSERVA CHE LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DI ALCOOL DA PARTE DELLE NORME NAZIONALI AVREBBE LA FUNZIONE D ' EVITARE LA PROLIFERAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE SUL MERCATO NAZIONALE , SPECIALMENTE DI QUELLE CON GRADAZIONE ALCOLICA MODERATA , DATO CHE SIFFATTI PRODOTTI POSSONO , A SUO PARERE , PROVOCARE L ' ASSUEFAZIONE PIU FACILMENTE DELLE BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA MAGGIORE .

11CONSIDERAZIONI DEL GENERE NON SONO DECISIVE , DAL MOMENTO CHE IL CONSUMATORE PUO PROCURARSI SUL MERCATO UNA GAMMA ESTREMAMENTE VARIA DI PRODOTTI CON GRADAZIONE ALCOLICA BASSA O MEDIA ED INOLTRE UNA PARTE RILEVANTE DELLE BEVANDE ALCOLICHE CON FORTE GRADAZIONE , LIBERAMENTE POSTE IN VENDITA SUL MERCATO TEDESCO , VIENE CONSUMATA CORRENTEMENTE IN FORMA DILUITA .

12IL GOVERNO TEDESCO DEDUCE ANCORA CHE LA FISSAZIONE D ' UN LIMITE INFERIORE DELLA GRADAZIONE ALCOLICA PER TALUNI LIQUORI E DESTINATA A PROTEGGERE IL CONSUMATORE DALLE PRATICHE SLEALI DI PRODUTTORI O DISTRIBUTORI DI BEVANDE ALCOLICHE ;

QUEST ' ARGOMENTO E BASATO SULLA CONSIDERAZIONE CHE LA DIMINUZIONE DELLA GRADAZIONE ALCOLICA GARANTISCE UN VANTAGGIO CONCORRENZIALE RISPETTO ALLE BEVANDE CON GRADAZIONE PIU ELEVATA , DATO CHE L ' ALCOOL COSTITUISCE , NELLA COMPOSIZIONE DELLE BEVANDE , L ' ELEMENTO DI GRAN LUNGA PIU COSTOSO IN CONSIDERAZIONE DEL NOTEVOLE ONERE FISCALE CUI E SOGGETTO ;

INOLTRE , SECONDO IL GOVERNO TEDESCO IL FATTO DI AMMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ALCOLICI QUALORA QUESTI CORRISPONDANO , PER QUANTO RIGUARDA IL LORO CONTENUTO DI ALCOOL , ALLE NORME DEL PAESE DI PRODUZIONE , AVREBBE L ' EFFETTO DI IMPORRE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , COME STANDARD COMUNE , IL CONTENUTO ALCOLICO PIU BASSO AMMESSO IN UNO QUALSIASI DEGLI STATI MEMBRI , O ADDIRITTURA DI RENDERE INOPERANTI TUTTE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA QUALORA LA DISCIPLINA DI PIU STATI MEMBRI NON IMPONESSE ALCUN LIMITE INFERIORE DI TAL GENERE .

13COME E STATO A RAGIONE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , LA FISSAZIONE DI VALORI-LIMITE IN MATERIA DI GRADAZIONE ALCOLICA DELLE BEVANDE PUO SERVIRE ALLA STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI POSTI IN COMMERCIO E DELLE LORO DENOMINAZIONI , NELL ' INTERESSE DI UNA MAGGIOR TRASPARENZA DEI NEGOZI COMMERCIALI E DELLE OFFERTE AL PUBBLICO ;

PER QUESTO , NON SI PUO CIONONDIMENO ARRIVARE FINO A CONSIDERARE LA FISSAZIONE IMPERATIVA DEL CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL COME UNA GARANZIA SOSTANZIALE DELLA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI , DAL MOMENTO CHE E FACILE GARANTIRE L ' ADEGUATA INFORMAZIONE DELL ' ACQUIRENTE RENDENDO OBBLIGATORIA L ' INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA E DELLA GRADAZIONE ALCOLICA SULL ' IMBALLO DEI PRODOTTI .

14DA QUANTO PREMESSO RISULTA CHE LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GRADAZIONE MINIMA DELLE BEVANDE ALCOLICHE NON PERSEGUONO UNO SCOPO D ' INTERESSE GENERALE ATTO A PREVALERE SULLE ESIGENZE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , CHE COSTITUISCE UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA ;

L ' EFFETTO PRATICO DI PRESCRIZIONI DI TAL GENERE CONSISTE PRINCIPALMENTE NEL GARANTIRE UN VANTAGGIO ALLE BEVANDE CON ALTA GRADAZIONE ALCOLICA , ALLONTANANDO DAL MERCATO NAZIONALE I PRODOTTI D ' ALTRI STATI MEMBRI NON RISPONDENTI A QUESTA SPECIFICAZIONE ;

RISULTA , QUINDI , CHE LA CONDIZIONE UNILATERALE , IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO , DELLA GRADAZIONE MINIMA PER LA MESSA IN COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE COSTITUISCE UN OSTACOLO PER GLI SCAMBI INCOMPATIBILE CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO ;

NON SUSSISTE QUINDI ALCUN VALIDO MOTIVO PER IMPEDIRE CHE BEVANDE ALCOLICHE , A CONDIZIONE CH ' ESSE SIANO LEGALMENTE PRODOTTE E POSTE IN VENDITA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI , VENGANO INTRODOTTE IN QUALSIASI ALTRO STATO MEMBRO SENZA CHE POSSA ESSER OPPOSTO , ALLO SMERCIO DI TALI PRODOTTI , UN DIVIETO LEGALE DI PORRE IN VENDITA BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA INFERIORE AL LIMITE DETERMINATO DALLA NORMATIVA NAZIONALE ;

15QUINDI LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA DICHIARANDO CHE LA NOZIONE DI ' MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE ' DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO , QUALORA SI TRATTI DELL ' IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

Decisione relativa alle spese


QUANTO ALLE SPESE

16LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE CON ORDINANZA 28 APRILE 1978 DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT , DICHIARA :

LA NOZIONE DI ' MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE ' , DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE , VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , QUALORA SI TRATTI DELL ' IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO .