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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 9 OTTOBRE 1980. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIOVANNI CARCIATI. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI RAVENNA). - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - TEMPORANEA IMPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI. - CAUSA 823/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 02773
edizione speciale greca pagina 00061
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI AI RESIDENTI L ' USO DEI VEICOLI IN REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA - COMPATIBILITA COL TRATTATO CEE
LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON FANNO OSTACOLO A CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE AUTOVEICOLI I QUALI ABBIANO FRUITO DI UN REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E QUINDI SIANO STATI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
NEL PROCEDIMENTO 823/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI RAVENNA NELLA CAUSA PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE A CARICO DI
GIOVANNI CARCIATI ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ,
1 CON ORDINANZA DEL 17 DICEMBRE 1979 , PERVENUTA NELLA CANCELLARIA DELLA CORTE IL 21 DELLO STESSO MESE , IL TRIBUNALE DI RAVENNA HA POSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA COMPATIBILITA DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA CON LE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
2 I FATTI ALL ' ORIGINE DEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI RAVENNA SONO I SEGUENTI . IL SIG . CARCIATI , CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN RAVENNA , CHE CONDUCEVA IN TERRITORIO ITALIANO UN ' AUTOVETTURA IMMATRICOLATA IN GERMANIA , VENIVA INTERROGATO DALLA GUARDIA DI FINANZA E DICHIARAVA CHE UN CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA GLI AVEVA AFFIDATO L ' AUTOVETTURA PER POTERNE DISPORRE IN ITALIA NEI SUOI FREQUENTI VIAGGI DI AFFARI . A CARICO DEL CARCIATI VENIVA STESO UN RAPPORTO PENALE PER CONTRABBANDO , PER AVERE , NELLA SUA QUALITA DI RESIDENTE ITALIANO , DETENUTO ED USATO NEL TERRITORIO DOGANALE NAZIONALE , IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA , UN ' AUTOVETTURA IMMATRICOLATA ALL ' ESTERO .
3 NEL CORSO DEL PROCESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA DECIDEVA DI PORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
' SE GLI ARTT . 25 , 216 , 282 , 287 E 339 DEL DPR 23 . 1 . 1973 , N . 43 , IN RELAZIONE ALLA LEGGE 27 . 10 . 1957 , N . 1163 DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 4 . 6 . 1954 E AGLI ARTT . 67 , 69 , 70 E 71 DEL DPR 26 . 10 . 1972 , N . 633 SIANO IN CONTRADDIZIONE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ' .
4 LA CORTE , PUR NON ESSENDO COMPETENTE A STATUIRE , NEI GIUDIZI BASATI SULL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SULLA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DI ATTI NORMATIVI NAZIONALI , PUO , DI FRONTE AD UN ' ORDINANZA DI RINVIO INESATTAMENTE FOR MULATA , IDENTIFICARE LA QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO IN TERMINI CHE LE CONSENTANO DI PRONUNCIARSI . NELLA FATTISPECIE , LA QUESTIONE DA RISOLVERE CONSISTE NELL ' ACCERTARE SE I PRINCIPI DEL TRATTATO RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SIANO DI OSTACOLO AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE , ASSOGGETTANDO L ' IMPORTAZIONE NORMALE DI AUTOVEICOLI AL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , VIETI , CON SANZIONE PENALE , AI RESIDENTI NELLO STATO DI UTILIZZARE AUTOVEICOLI CHE ABBIANO FRUITO DI UN REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA , E QUINDI DELL ' ESENZIONE DALLA CITATA IMPOSTA .
5 L ' ART . 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 4 GIUGNO 1954 , RATIFICATA DA TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA , DISCIPLINA L ' IMPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI IN FRANCHIGIA TEMPORANEA . ESSO STABILISCE , AL PARAGRAFO 1 , CHE CIASCUNO STATO CONTRAENTE AMMETTE ' IN FRANCHIGIA TEMPORANEA . . . I VEICOLI APPARTENENTI A PERSONE CHE HANNO LA LORO RESIDENZA NORMALE FUORI DEL SUO TERRITORIO E CHE SONO IMPORTATI ED UTILIZZATI PER LORO USO PRIVATO , IN OCCASIONE DI UNA VISITA TEMPORANEA , SIA DAI PROPRIETARI DI TALI VEICOLI , SIA DA ALTRE PERSONE CHE HANNO LA LORO RESIDENZA NORMALE FUORI DEL SUO TERRITORIO ' .
6 L ' ART . 216 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973 , N . 43 ( ' TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE ' ), DISCIPLINA L ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI STRADALI AD USO PRIVATO FACENDO RINVIO ALLA CONVENZIONE DI NEW YORK E PREVEDE , AL COMMA 2* , CHE LE PENE STABILITE PER IL REATO DI CONTRABBANDO RESTINO APPLICABILI QUANDO MANCHINO O SIANO VENUTE A CESSARE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA CITATA CONVENZIONE . LO STESSO TESTO UNICO STABILISCE ALTRESI LA PENA PECUNIARIA DA INFLIGGERE A CHIUNQUE DETENGA MERCI ESTERE SENZA DIMOSTRARNE LA LEGITTIMA PROVENIENZA ( ART . 282 IN RELAZIONE ALL ' ART . 25 ), OVVERO DIA , IN TUTTO O IN PARTE , A MERCI ESTERE IMPORTATE IN FRANCHIGIA E CON RIDUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE UNA DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA PER LA QUALE E STATA CONCESSA LA FRANCHIGIA O LA RIDUZIONE ( ART . 287 ).
7 PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI NON PAGATI , AL CUI AMMONTARE LA SANZIONE PECUNIARIA E COMMISURATA , IL DPR 26 OTTOBRE 1972 , N . 633 , CONCERNENTE L ' ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , STABILISCE CHE L ' IMPOSTA IN QUESTIONE SIA APPLICATA , TRA L ' ALTRO , SULLE IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE E DEFINISCE POI , SPECIFICAMENTE , NEGLI ARTT . 67-70 , IL REGIME DELL ' IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI .
8 E IL CASO DI RELEVARE CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALL ' IMPORTAZIONE DI BENI E ESPRESSAMENTE PREVISTA DALL ' ART . 2 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , DELL ' 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ( GU PAG . 1303 ). L ' ART . 14 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO IN MATERIA , DEL 17 MAGGIO 1977 , N . 77/338/CEE ( GU N . L 145 , PAG . 1 ), PREVEDE CHE , FATTE SALVE ALTRE DISPOSIZIONI COMUNITARIE , GLI STATI MEMBRI , ALLE CONDIZIONI DA ESSI STABILITE PER ASSICURARE LA CORRETTA E SEMPLICE APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI PREVISTE E PER PREVENIRE OGNI POSSIBILE FRODE , EVASIONE ED ABUSO , ESENTINO , FRA L ' ALTRO , LE IMPORTAZIONI DI BENI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI UNA DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO AD UN REGIME DOGANALE DI AMMISSIONE TEMPORANEA .
9 GLI STATI MEMBRI CONSERVANO QUINDI UN AMPIO POTERE DI INTERVENTO IN MATERIA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA , PROPRIO ALLO SCOPO DI IMPEDIRE LE FRODI FISCALI . NE CONSEGUE CHE , SE I PROVVEDIMENTI PRESI IN PROPOSITO NON SONO ECCESSIVI , ESSI SONO COMPATIBILI COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
10 QUANTO POI AL DIVIETO IMPOSTO DA UNO STATO MEMBRO ALLE PERSONE RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO DI USARE VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE IN FRANCHIGIA , ESSO COSTITUISCE UN MEZZO EFFICACE PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI E PER ASSICURARE CHE LE IMPOSTE SIANO PAGATE NEL PAESE DI DESTINAZIONE DEI BENI . IN EFFETTI , LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE FRANCHIGIE FISCALI APPLICABILI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA IN MATERIA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI TALUNI MEZZI DI TRASPORTO , PRESENTATA DALLA COMMISSIONE IL 30 OTTOBRE 1975 ( GU N . C 267 , PAG . 8 ), HA RICONOSCIUTO LA NECESSITA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE , PREVEDENDO ALL ' ART . 3 ( CONCERNENTE L ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI TALUNI MEZZI DI TRASPORTO PER USO PRIVATO ) CHE ' A ) IL PRIVATO CHE IMPORTA I SUDDETTI BENI DEVE : AA ) AVERE LA RESIDENZA PRINCIPALE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA DIVERSO DA QUELLO DELL ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA ; . . . B ) I MEZZI DI TRASPORTO NON POSSONO ESSERE CEDUTI O NOLEGGIATI NELLO STATO MEMBRO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA , NE PRESTATI A RESIDENTI DI QUESTO STATO ' .
11 UNA VOLTA RICONOSCIUTO QUINDI CHE DISPOSIZIONI QUALI QUELLE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI TRATTASI NELLA FATTISPECIE SONO COMPATIBILI CON LE NORME DELL ' ORDINE GIURIDICO COMUNITARIO , NON VI SONO ARGOMENTI CHE CONSENTANO DI METTERE IN DUBBIO IL POTERE DI UNO STATO MEMBRO DI SANZIONARE PENALMENTE L ' INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA NAZIONALE .
12 LA QUESTIONE POSTA DAL TRIBUNALE DI RAVENNA VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON FANNO OSTACOLO A CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE AUTOVEICOLI I QUALI ABBIANO FRUITO DI UN REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E QUINDI SIANO STATI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
SULLE SPESE
13 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL TRIBUNALE DI RAVENNA CON ORDINANZA DEL 26 NOVEMBRE 1979 , DICHIARA :
LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON FANNO OSTACOLO A CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE AUTOVEICOLI I QUALI ABBIANO FRUITO DI UN REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E QUINDI SIANO STATI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .