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SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 FEBBRAIO 1984. - SENTA EINBERGER CONTRO HAUPTZOLLAMT FREIBURG. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG). - IMPOSTA SULL'ENTRATA ALL'IMPORTAZIONE - STUPEFACENTI IMPORTATI DI CONTRABBANDO. - CAUSA 294/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01177
edizione speciale spagnola pagina 00415
edizione speciale svedese pagina 00541
edizione speciale finlandese pagina 00521
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRIBUTO ALL ' IMPORTAZIONE - APPLICAZIONE A STUPEFACENTI FACENTI PARTE DEL CIRCUITO ILLEGALE - INAMMISSIBILITA - REPRESSIONE PENALE DELLE TRASGRESSIONI - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI
( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ART . 2 , E N . 77/388 , ART . 2 )
LE IMPORTAZIONI ILLEGALI DI STUPEFACENTI NELLA COMUNITA , LE QUALI POSSONO UNICAMENTE DAR LUOGO A PROVVEDIMENTI REPRESSIVI , ESULANO DALLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - BASE IMPONIBILE UNIFORME ). L ' ART . 2 DI DETTA DIRETTIVA VA QUINDI INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' IMPORTAZIONE ILLEGALE NELLA COMUNITA DI STUPEFACENTI CHE NON FACCIANO PARTE DEL CIRCUITO ECONOMICO RIGOROSAMENTE SORVEGLIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA IN VISTA DELL ' USO PER SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI NON DA ORIGINE AD ALCUN DEBITO D ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE . QUESTA INTERPRETAZIONE VALE DEL PARI PER L ' ART . 2 DELLA SECONDA DIRETTIVA SULL ' ARMONIZZAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
CIO LASCIA INTATTA LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI PER REPRIMERE LE TRASGRESSIONI DELLE LORO LEGGI IN FATTO DI STUPEFACENTI MEDIANTE OPPORTUNE SANZIONI , CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE QUESTE POSSONO IMPLICARE , IN PARTICOLARE IN CAMPO PECUNIARIO .
NEL PROCEDIMENTO 294/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
SENTA EINBERGER , SCHALLSTADT-WOLFENWEILER ,
E
HAUPTZOLLAMT FREIBURG ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 2 , N . 2 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA ENTRATA ( SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - BASE IMPONIBILE UNIFORME ) ( GU L 145 , PAG . 1 ),
1 CON ORDINANZA 29 OTTOBRE 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 17 NOVEMBRE 1982 , IL FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE AGLI STUPEFACENTI IMPORTATI DI CONTRABBANDO .
2 LA CAUSA PRINCIPALE VERTE SULLA DETERMINAZIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE DOVUTA PER PARTITE DI MORFINA LE QUALI , DOPO ESSERE STATE IMPORTATE ILLEGALMENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , SONO STATE VENDUTE IN SVIZZERA , TRASGREDENDO LA LEGGE TEDESCA SUGLI STUPEFACENTI ( ' BETAUBUNGSMITTELGESETZ ' ), DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE . QUESTA E STATA CONDANNATA PER QUESTI FATTI DA UN GIUDICE PENALE TEDESCO AD UN ANNO DI RECLUSIONE CON LA CONDIZIONALE .
3 IL FINANZGERICHT SI CHIEDE SE LA MORFINA , SECONDO IL DIRITTO COMUNITARIO , SIA SOGGETTA ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA . IN PROPOSITO ESSO RICORDA CHE NELLA SENTENZA 26 OTTOBRE 1982 ( EINBERGER , 240/81 , RACC . PAG . 3699 ) LA CORTE HA AFFERMATO CHE L ' ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE HA TOLTO AGLI STATI MEMBRI IL POTERE DI APPLICARE I DAZI DOGANALI AGLI STUPEFACENTI IMPORTATI DI CONTRABBANDO , TANTO SE SONO STATI DISTRUTTI NON APPENA SCOPERTI , QUANTO SE SONO STATI TRASPORTATI FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE PRIMA DI ESSERE SCOPERTI , PUR LASCIANDO AGLI STATI MEMBRI PIENA FACOLTA DI REPRIMERE I REATI A NORMA DEL DIRITTO PENALE .
4 PER QUANTO RIGUARDA GLI ANTEFATTI DELLA CAUSA , IL FINANZGERICHT SI RICHIAMA A QUANTO DA ESSO ACCERTATO NELLA CAUSA 240/81 , CIOE CHE LA MORFINA NON E PRODOTTA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E CHE LA PARTITA DI QUESTA MERCE VENDUTA DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ERA STATA INTRODOTTA DI CONTRABBANDO NEL TERRITORIO TEDESCO PER ESSERE RIESPORTATA ILLEGALMENTE IN UN PAESE TERZO . RIFERENDOSI ALLA SOPRA MENZIONATA SENTENZA DELLA CORTE , IL FINANZGERICHT SI CHIEDE SE IL DIVIETO ASSOLUTO D ' IMPORTARE E DI SMERCIARE STUPEFACENTI , IL QUALE OSTA ALL ' APPLICAZIONE DI DAZI DOGANALI , NON ESCLUDA DEL PARI LA POSSIBILITA DI RISCUOTERE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE .
5 IN BASE A QUESTE CONSIDERAZIONI , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
' SE LA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE PER GLI STUPEFACENTI SIA COMPATIBILE CON L ' ART . 2 , N . 2 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA 17 MAGGIO 1977 IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME , GU L 145 DEL 13 . 5 . 1977 , PAG . 1 E SEGG ., - DATO CHE GLI STATI MEMBRI NON SONO COMPETENTI A RISCUOTERE I DAZI DOGANALI ' .
6 ANZITUTTO VA RILEVATO CHE IL FINANZGERICHT SOLLEVA LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RIFERENDOSI ALLA SESTA DIRETTIVA , MENTRE DAL FASCICOLO SI DESUME CHE LE IMPORTAZIONI DI STUPEFACENTI SULLE QUALI ESSO DEVE PRONUNZIARSI SONO AVVENUTE NEL 1974 , CIOE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DI TALE DIRETTIVA , QUINDI MENTRE VIGEVA LA SECONDA DIRETTIVA ( GU 1967 , PAG . 1303 ). CIONONDIMENO , NON RISULTA CHE VI SIANO DIFFERENZE FRA LE DUE DIRETTIVE PER QUANTO RIGUARDA L ' ASPETTO ESSENZIALE , NE NELLA LETTERA DELLE DISPOSIZIONI , NE NEL LORO CONTESTO ; DI CONSEGUENZA , L ' INTERPRETAZIONE CHE LA CORTE DEVE DARE DELL ' ART . 2 , N . 2 , DELLA SESTA DIRETTIVA VALE DEL PARI PER L ' ART . 2 , LETT . B ), DELLA SECONDA DIRETTIVA .
7 L ' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA INDICA , COME CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO :
' 1 . LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIGI , EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL ' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE ;
2.LE IMPORTAZIONI DI BENI ' .
8 IN QUESTO AMBITO VA RILEVATO CHE LA SESTA DIRETTIVA CONTIENE NUMEROSE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL COMPLESSO DELLE IMPORTAZIONI , CIOE TANTO PER L ' IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DA PAESI TERZI , QUANTO PER L ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO , DISPOSIZIONI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARE NEGLI ARTT . 3 , 7 , 10 , N . 3 , 11 B , 14 , 17 E 23 DELLA DIRETTIVA STESSA .
9 NE CONSEGUE CHE LE OPERAZIONI CONTEMPLATE AL N . 1 DELL ' ART . 2 VANNO TENUTE DISTINTE DA QUELLE CONTEMPLATE AL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO , DATO CHE ESSE TRAGGONO ORIGINE DA FATTI ECONOMICI E GIURIDICI DIVERSI .
10 A RAGIONE QUINDI IL GIUDICE PROPONENTE HA SOLLEVATO LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALL ' ART . 2 , N . 2 , CIOE CON RIGUARDO ALL ' IMPORTAZIONE , E PIU PRECISAMENTE ALL ' IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI , COME SI DESUME DALL ' ORDINANZA DI RINVIO . D ' ALTRO CANTO , LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE NON RIGUARDA L ' IMPORTAZIONE DI MERCI ILLEGALI IN GENERALE , BENSI UNICAMENTE L ' IMPORTAZIONE ILLEGALE DI STUPEFACENTI .
11 CIO PREMESSO , CI SI DEVE CHIEDERE SE , IN MANCANZA DI ESPRESSE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SU QUESTO PUNTO , L ' IMPORTAZIONE ILLEGALE DI STUPEFACENTI COSTITUISCA UN ' OPERAZIONE TASSABILE OVVERO LA DIRETTIVA VADA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA LASCIA AGLI STATI MEMBRI FACOLTA DI DECIDERE IN PROPOSITO .
12 VA OSSERVATO , IN PRIMO LUOGO , CHE LA DIRETTIVA NON PUO ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA LASCI LA QUESTIONE FUORI DAL PROPRIO CAMPO D ' APPLICAZIONE , CON LA CONSEGUENZA CHE SPETTEREBBE AGLI STATI MEMBRI DI PROVVEDERE , CIASCUNO PER PROPRIO CONTO . UN ' INTERPRETAZIONE DEL GENERE SAREBBE INCONCILIABILE CON LO SCOPO PERSEGUITO DALLA DIRETTIVA , LE QUALE MIRA AD UN ' AMPIA ARMONIZZAZIONE IN QUESTO CAMPO ED IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPONIBILE IN FATTO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
13 CIO POSTO , DAL CONTESTO E DAGLI SCOPI DELLA SESTA DIRETTIVA SI DESUME DEL PARI CHE QUESTA OSTA ALL ' ASSOGGETTAMENTO ALL ' IVA DEGLI STUPEFACENTI IN OCCASIONE DELLA LORO ILLEGALE IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA . QUESTA CONCLUSIONE E INEVITABILE , SE SI TIENE CONTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE LA QUALE ESCLUDE LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI NELLO STESSO CASO , DATO CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA , NEL NOSTRO CASO IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA , E ESSENZIALMENTE LA STESSA NEI DUE CASI .
14 PER QUANTO RIGUARDA LA NON RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE ILLEGALE DI STUPEFACENTI , CI SI DEVE RICHIAMARE ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SECONDO LA QUALE L ' IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DI STUPEFACENTI CHE NON FACCIANO PARTE DEL CIRCUITO ECONOMICO RIGOROSAMENTE SORVEGLIATO E NON SIANO DESTINATI A SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI NON FA NASCERE ALCUN DEBITO DOGANALE ( VEDI LA SENTENZA 5 . 2 . 1981 , HORVATH , 50/80 , RACC . PAG . 385 , NONCHE LE SENTENZE 26 . 10 . 1982 , WOLF , 221/81 , RACC . PAG . 3681 , E EINBERGER , 240/81 , RACC . PAG . 3699 ).
15 LA CORTE HA AFFERMATO CHE GLI STUPEFACENTI I QUALI NON SI TROVINO IN UN CIRCUITO RIGOROSAMENTE SORVEGLIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA IN VISTA DELL ' USO PER SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI RICADE , PER DEFINIZIONE , SOTTO IL DIVIETO ASSOLUTO D ' IMPORTAZIONE E DI SMERCIO NELLA COMUNITA E CHE , PER QUESTO MOTIVO , DETTI STUPEFACENTI NON SONO SOGGETTI A DAZIO DOGANALE QUANDO RESTANO NEL CIRCUITO ILLEGALE , TANTO SE SONO SCOPERTI E DISTRUTTI , QUANTO SE SFUGGONO ALLA VIGILANZA DELLE AUTORITA .
16 QUESTO RAGIONAMENTO NON SI PUO LIMITARE ALLA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE , MA VALE DEL PARI PER LA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE .
17 IN PROPOSITO , VA RILEVATO CHE LO SCOPO DELLE DIRETTIVE RIGUARDANTI L ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E QUELLO D ' ISTITUIRE UN SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E , IN PARTICOLARE , UN IMPONIBILE UNIFORME SUL PIANO COMUNITARIO , ESATTAMENTE COME LA TARIFFA DOGANALE COMUNE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO PER I DAZI DOGANALI .
18 I DUE TRIBUTI POSSIEDONO INFATTI CARATTERISTICHE ESSENZIALI ANALOGHE IN QUANTO TRAGGONO ORIGINE DAL FATTO DELL ' IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA E DELLA SUSSEGUENTE INTRODUZIONE NEL CIRCUITO ECONOMICO DEGLI STATI MEMBRI E COSTITUISCONO CIASCUNO UNA PARTE DEL PREZZO DI VENDITA CALCOLATO IN MODO ANALOGO DAI SUCCESSIVI OPERATORI ECONOMICI . QUESTO PARALLELISMO TROVA CONFERMA NEL FATTO CHE L ' ART . 10 , N . 3 , DELLA SESTA DIRETTIVA HA AUTORIZZATO GLI STATI MEMBRI A COLLEGARE IL FATTO GENERATORE E L ' ESIGIBILITA DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE A QUELLA DEI DAZI DOGANALI .
19 D ' ALTRO CANTO , NELLA MATERIA IN ESAME SI TRATTA , AGLI EFFETTI DI ENTRAMBI I TRIBUTI , DI MERCI LA CUI INTRODUZIONE NEL CIRCUITO ECONOMICO E COMMERCIALE DELLA COMUNITA E , PER DEFINIZIONE , ASSOLUTAMENTE VIETATA .
20 NE CONSEGUE CHE - COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO RISPETTO AI DAZI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE - LE IMPORTAZIONI ILLEGALI DI STUPEFACENTI NELLA COMUNITA , LE QUALI POSSONO UNICAMENTE DAR LUOGO A PROVVEDIMENTI REPRESSIVI , SONO DEL TUTTO ESTRANEE ALLE DISPOSIZIONI DELLA SESTA DIRETTIVA RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DELL ' IMPONIBILE E , DI CONSEGUENZA , AL SORGERE DI UN DEBITO FISCALE IN FATTO D ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA .
21 CIO LASCIA INTATTA LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI PER REPRIMERE LE TRASGRESSIONI DELLE LORO LEGGI IN FATTO DI STUPEFACENTI MEDIANTE OPPORTUNE SANZIONI , CON TUTTE LE CONSEGUENZE CHE QUESTE POSSONO IMPLICARE , IN PARTICOLARE IN CAMPO PECUNIARIO .
22 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA DICHIARANDO CHE L ' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' IMPORTAZIONE ILLEGALE NELLA COMUNITA DI STUPEFACENTI CHE NON FACCIANO PARTE DEL CIRCUITO ECONOMICO RIGOROSAMENTE SORVEGLIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA IN VISTA DELL ' USO PER SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI NON DA ORIGINE AD ALCUN DEBITO D ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE . QUESTA INTERPRETAZIONE VALE DEL PARI PER L ' ART . 2 DELLA SECONDA DIRETTIVA .
SULLE SPESE
23 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO TEDESCO , DAL GOVERNO FRANCESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . IL PRESENTE PROCEDIMENTO , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG CON ORDINANZA 29 OTTOBRE 1982 , DICHIARA :
L ' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ) ( GU L 145 , PAG . 1 ), VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' IMPORTAZIONE ILLEGALE NELLA COMUNITA DI STUPEFACENTI CHE NON FACCIANO PARTE DEL CIRCUITO ECONOMICO RIGOROSAMENTE SORVEGLIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA IN VISTA DELL ' USO PER SCOPI MEDICI E SCIENTIFICI NON DA ORIGINE AD ALCUN DEBITO D ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' IMPORTAZIONE . QUESTA INTERPRETAZIONE VALE DEL PARI PER L ' ART . 2 DELLA SECONDA DIRETTIVA SULL ' ARMONIZZAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .