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SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 APRILE 1984. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO : SESTA DIRETTIVA, BASE IMPONIBILE. - CAUSA 324/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01861
edizione speciale spagnola pagina 00493
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO PER INADEMPIMENTO - COMPATIBILITA DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI COL DIRITTO COMUNITARIO - ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE - OBBLIGO DI AGIRE ENTRO UN DETERMINATO TERMINE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPONIBILE - PROVVEDIMENTI NAZIONALI IN DEROGA - LIMITI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 , ARTT . 11 E 27 , NN . 1 E 5 )
1 . IN VIA GENERALE , LA COMMISSIONE NON E TENUTA AD OSSERVARE UN DETERMINATO TERMINE NEL PROCEDERE ALL ' ESAME DELLA COMPATIBILITA DI PROVVEDIMENTI NAZIONALI COL DIRITTO COMUNITARIO ED APPLICARE L ' ART . 169 DEL TRATTATO .
2.I PROVVEDIMENTI PARTICOLARI IN DEROGA CHE , A NORMA DELL ' ART . 27 , NN . 1 E 5 DELLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSERVARE IN VIGORE ONDE EVITARE DETERMINATE FRODI O EVASIONI FISCALI , NON POSSONO IN LINEA DI PRINCIPIO DEROGARE AL RISPETTO DELLA BASE IMPONIBILE DELL ' IM POSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI CUI ALL ' ART . 11 , SE NON NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI PER RAGGIUNGERE TALE SCOPO .
LA NORMATIVA NAZIONALE LA QUALE ISTITUISCA , PER LA VENDITA DI AUTOVETTURE NUOVE , UNA BASE MINIMA IMPONIBILE CHE NON PUO ESSERE INFERIORE AL PREZZO DI CATALOGO IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI L ' IMPOSTA E DOVUTA , ESCLUDENDO QUINDI LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI QUALSIASI FORMA DI RIBASSO O DI SCONTO , MODIFICA L ' IMPONIBILE IN MODO COSI ASSOLUTO E GENERALE CHE NON SI PUO AMMETTERE CHE ESSA SI LIMITI ALLE DEROGHE NECESSARIE PER EVITARE IL RISCHIO DI EVASIONE O DI FRODE FISCALE .
NELLA CAUSA 324/82 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . DAVID GILMOUR E DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REGNO DEL BELGIO , RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE , CON SEDE IN 2 , RUE QUATRE-BRAS , 1000 BRUXELLES , A SUA VOLTA RAPPRESENTATO DAL SIG . ROBERT HOEBAER , DIRETTORE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI , PER IL COMMERCIO CON L ' ESTERO E PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO , E DAL SIG . FRANS J . WAUTERS , CONSIGLIERE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEL BELGIO , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,
CONVENUTO ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DEL FATTO CHE IL REGNO DEL BELGIO , NON CONFORMANDOSI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 11 E 27 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , DEL 13 GIUGNO 1977 ) PER QUANTO RIGUARDA IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE PER LE AUTOVETTURE - E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSO INCOMBENTI IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO ,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DICEMBRE 1982 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSO INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE , MANTENENDO IN VIGORE UN REGIME PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA BASE IMPONIBILE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IN PROSIEGUO ' IVA ' ) SULLE AUTOVETTURE NUOVE , SIA VENDUTE NEL PAESE SIA IMPORTATE , E SULLE VETTURE DETTE ' DI DIREZIONE ' , IN CONTRASTO CON L ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA D ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ) - .
2 DETTO REGIME PARTICOLARE E STATO STABILITO IN SOSTANZA DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1970 , N . 17 ( MONITEUR BELGE DEL 31 . 7 . 1970 ), NONCHE DALLE CIRCOLARI N . 4 DEL 12 GENNAIO 1971 E N . 74 DELL ' 11 LUGLIO 1972 , ENTRAMBE BASATE SULL ' ART . 35 DELLA LEGGE BELGA RELATIVA ALL ' IVA , ED E FONDATO PER IL RESTO SU VARIE ALTRE DISPOSIZIONI DI QUESTA LEGGE .
3 PER QUANTO RIGUARDA LE VETTURE NUOVE , IL REGIO DECRETO N . 17 PREVEDE , ALL ' ART . 1 , CHE E FISSATA UNA BASE IMPONIBILE MINIMA PER LE AUTOVETTURE VENDUTE ALL ' INTERNO A CLIENTI O IMPORTATE DAL CLIENTE ; TALE BASE , SECONDO L ' ART . 2 DELLO STESSO DECRETO , NON PUO ESSERE INFERIORE AL PREZZO DI LISTINO VIGENTE AL MOMENTO IN CUI L ' IMPOSTA E ESIGIBILE .
4 PER LE VETTURE DETTE ' DI DIREZIONE ' , E CIOE QUELLE MESSE A DISPOSIZIONE O CEDUTE DAI COSTRUTTORI O DAI NEGOZIANTI A SE STESSI , LE CIRCOLARI N . 4 E N . 74 CONTEMPLANO UN REGIME PARTICOLARE FACOLTATIVO SECONDO CUI LA RISCOSSIONE DELL ' IVA AVVIENE IN FUNZIONE DEL PERIODO DI MESSA A DISPOSIZIONE , NEL SEGUENTE MODO :
- QUANDO LA VETTURA NUOVA MESSA A DISPOSIZIONE VIENE VENDUTA ENTRO 5 MESI DALL ' INIZIO DELL ' UTILIZZAZIONE , SU QUESTA NON VIENE PERCEPITO ALCUN ONERE FISCALE ; TUTTAVIA , SECONDO L ' ART . 2 , N . 3 , DEL REGIO DECRETO N . 17 , LA VETTURA MESSA A DISPOSIZIONE E CONSIDERATA COME NUOVA AL MOMENTO DELLA VENDITA E PERTANTO SOGGETTA , IN QUEL MOMENTO , ALLA RISCOSSIONE DELL ' IVA SU UNA BASE IMPONIBILE PARI AL PREZZO DI LISTINO IN VIGORE PER UN VEICOLO NUOVO .
-QUANDO LA VETTURA NUOVA MESSA A DISPOSIZIONE VIENE VENDUTA NEL PERIODO COMPRESO FRA 6 E 18 MESI DOPO L ' INIZIO DELL ' UTILIZZAZIONE , L ' IVA DOVUTA IN RAGIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE VIENE RISCOSSA SU UNA BASE IMPONIBILE PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI LISTINO IN VIGORE AL MOMENTO DELLA VENDITA E L ' EFFETTIVO PREZZO DI VENDITA . LA VENDITA , A SUA VOLTA , E SOGGETTA AL REGIME D ' IMPOSIZIONE DELLE VETTURE D ' OCCASIONE .
-QUANDO LA VETTURA NUOVA MESSA A DISPOSIZIONE NON VIENE VENDUTA ENTRO IL TERMINE DI 18 MESI DOPO DELL ' UTILIZZAZIONE , L ' IVA VIENE RISCOSSA SECONDO LE NORME GENERALI DI CUI ALL ' ART . 12 , N . 1 , DELLA LEGGE RELATIVA ALL ' IVA ; IN TAL CASO , L ' IVA DOVUTA IN RAGIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE E CALCOLATA SUL PREZZO D ' ACQUISTO OVVERO SUL COSTO DI PRODUZIONE DELLA VETTURA NUOVA .
5 AI SENSI DELL ' ART . 2 , N . 3 , DEL REGIO DECRETO N . 17 , SI CONSIDERANO NUOVE LE VETTURE COSTRUITE NEL PAESE ' ED IVI CEDUTE PER LA PRIMA VOLTA AD UN CLIENTE , ANCHE QUALORA SIANO STATE UTILIZZATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 6 MESI DAL COSTRUTTORE O DA UN COMMERCIANTE DI AUTOMOBILI STABILITO NEL BELGIO ' , COME PURE LE VETTURE IMPORTATE ' QUALORA NON SIA ACCERTATO CHE ESSE SONO STATE UTILIZZATE PER 6 MESI PRIMA DEL MOMENTO IN CUI L ' IMPOSTA E ESIGIBILE ' .
6 L ' ART . 2 , N . 2 , DEL SUDDETTO REGIO DECRETO STABILISCE CHE IL PREZZO DI LISTINO E IL PREZZO FISSATO LIBERAMENTE DAL COSTRUTTORE PER LA VENDITA AL CLIENTE DI AUTOVETTURE NUOVE DI UNO STESSO TIPO , CON I RELATIVI ACCESSORI , OVVERO , QUALORA IL COSTRUTTORE ABBIA SEDE ALL ' ESTERO , DAL MANDATARIO A TAL FINE AUTORIZZATO .
7 SECONDO L ' ART . 4 DELLO STESSO DECRETO , IL PREZZO DI LISTINO , NONCHE TUTTE LE MODIFICHE A QUESTO APPORTATE , DEVONO ESSERE NOTIFICATI AL DIRETTORE GENERALE DELL ' AMMINISTRAZIONE COMPETENTE .
8 CON LETTERA 23 DICEMBRE 1977 , IL GOVERNO BELGA NOTIFICAVA ALLA COMMISSIONE , IN CONFORMITA ALL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA SESTA DIRETTIVA ED ENTRO IL TERMINE STABILITO DA QUESTO ARTICOLO , LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA , IN QUANTO PROVVEDIMENTI PARTICOLARI PREESISTENTI ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA DIRETTIVA .
9 LA COMMISSIONE FACEVA CONOSCERE LE PROPRIE OBIEZIONI CONTRO IL REGIME BELGA DI CUI SOPRA PER LA PRIMA VOLTA CON LETTERA 12 NOVEMBRE 1979 ED INIZIAVA NEI CONFRONTI DEL REGNO DEL BELGIO , CON LETTERA 20 MARZO 1981 , IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE PER IL CASO DI INADEMPIMENTO , CHE PORTAVA AL RICORSO IN ESAME .
SULLA RICEVIBILITA
10 IL GOVERNO BELGA HA FATTO VALERE ANZITUTTO TRE MOTIVI D ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO .
11 IN PRIMO LUOGO , ESSO SOSTIENE CHE LA REAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA NOTIFICA DELLA NORMATIVA BELGA E STATA TARDIVA ED HA DATO ORIGINE AD UN ' INCERTEZZA GIURIDICA , DANNOSA PER I LEGITTIMI INTERESSI DEL BELGIO . POICHE NELL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA SESTA DIRETTIVA NON E ESPRESSAMENTE PREVISTO ALCUN TERMINE PER SOLLEVARE EVENTUALI OBIEZIONI , LA COMMISSIONE SAREBBE TENUTA A RISPETTARE UN TERMINE RAGIONEVOLE , COME NEI PROCEDIMENTI PREVISTI DAI NN . 3 E 4 DELLO STESSO ARTICOLO 27 E DALL ' ART . 93 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE , IN CONFORMITA ALLA SENTENZA DELLA CORTE 11 DICEMBRE 1973 ( CAUSA 120/73 , LORENZ , RACC . PAG . 1481 ).
12 QUESTO MEZZO VA DISATTESO . IL TERMINE DI CUI ALL ' ART . 27 , NN . 2 E 3 , DELLA DIRETTIVA E QUELLO RISULTANTE DALL ' INTERPRETAZIONE CHE LA CORTE HA DATO DELL ' ART . 93 DEL TRATTATO RIGUARDANO SITUAZIONI PARTICOLARI , POICHE SI TRATTA NEL PRIMO CASO DELL ' ESAME DI UNA DOMANDA DI DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA E NEL SECONDO CASO DI UN PROCEDIMENTO CHE , IN PARTE , DEROGA ESPRESSAMENTE A QUANTO PREVISTO DALL ' ART . 169 DEL TRATTATO . NON AVENDOSI UNA SIFFATTA DEROGA PER I PROVVEDIMENTI MANTENUTI IN VIGORE AI SENSI DELL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA DIRETTIVA , DEV ' ESSERE APPLICATO L ' ART . 169 DEL TRATTATO , SENZA CHE LA COMMISSIONE SIA TENUTA A RISPETTARE UN DATO TERMINE . LA COMMISSIONE HA SPIEGATO CHE , NELLA FATTISPECIE , FACENDO USO DEL POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITOLE DALL ' ART . 169 DEL TRATTATO , ESSA HA RITENUTO DI DOVER RITARDARE L ' ESAME DELLA COMPATIBILITA DEI PROVVEDIMENTI BELGI DI CUI TRATTASI COL DIRITTO COMUNITARIO FINO AL MOMENTO IN CUI LA DIRETTIVA SAREBBE STATA IN VIGORE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI . COSI FACENDO , ESSA NON HA ESERCITATO DETTO POTERE DISCREZIONALE IN MODO CONTRASTANTE COL TRATTATO .
13 IN SECONDO LUOGO , IL GOVERNO BELGA SOSTIENE CHE A TORTO LA COMMISSIONE HA FONDATO IL RICORSO SULL ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA , POICHE LA CONTROVERSIA RIGUARDEREBBE IN REALTA LA COMPATIBILITA DELLA NORMATIVA BELGA CON L ' ART . 27 , N . 5 , DELLA SUDDETTA DIRETTIVA , COSICCHE E A QUESTA NORMA CHE LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO RIFERIRSI NELLE CONCLUSIONI DEL RICORSO .
14 ANCHE QUESTO MEZZO DEV ' ESSERE DISATTESO . SIA NELLA LETTERA 20 MARZO 1981 , NELLA QUALE INVITAVA IL GOVERNO BELGA , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , A PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI , SIA NEL PARERE MOTIVATO , LA COMMISSIONE HA CHIARAMENTE INDICATO CHE A SUO AVVISO LA NORMATIVA BELGA ERA INCONTRASTO CON L ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA PERCHE NON SI POTEVA AMMETTERE IL RICORSO ALL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA DIRETTIVA STESSA ; IL GOVERNO BELGA NON POTEVA QUINDI NUTRIRE ALCUN DUBBIO CIRCA LA VERA PORTATA DELLA CONTROVERSIA .
15 INFINE , IL GOVERNO BELGA FA VALERE CHE , TENUTO CONTO DEI MEZZI DEDOTTI DALLA COMMISSIONE QUANTO ALLA NORMATIVA BELGA RIGUARDANTE LE VETTURE NUOVE , LA FASE PRECONTENZIOSA DEL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO HA AVUTO UN OGGETTO DIVERSO DA QUELLO DELLA FASE GIURISDIZIONALE , POICHE SOLTANTO NEL RICORSO LA COMMISSIONE HA RICHIAMATO PER LA PRIMA VOLTA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .
16 QUESTO MEZZO IGNORA IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA TESI SOSTENUTA DALLA COMMISSIONE . NEL RICORSO , QUESTA FA VALERE CHE L ' ART . 27 , N . 5 , DELLA SESTA DIRETTIVA , IL QUALE AMMETTE UNA FACOLTA DI DEROGA , E SOGGETTO , COME QUALSIASI DISPOSIZONE DEL GENERE , AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , E CHE I PROVVEDIMENTI BELGI SONO MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATI RISPETTO AL PROBLEMA DA RISOLVERE . IN TAL MODO , LA COMMISSIONE RIBADISCE ESATTAMENTE LA TESI DA ESSA COSTANTEMENTE SOSTENUTA DURANTE LA FASE PRECONTENZIOSA DEL PROCEDIMENTO , E CIOE CHE L ' ART . 27 , N . 5 , NON HA L ' AMPIA PORTATA CHE GLI ATTRIBUISCE IL GOVERNO BELGA ED IN PARTICOLARE NON SI RIFERISCE A PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI PORTATA COSI GENERALE COME QUELLA SUI QUALI VERTE LA CONTROVERSIA .
17 I SUDDETTI MEZZI DEVONO QUINDI ESSERE DISATTESI E SI DEVE PROCEDERE ALL ' ESAME DEL MERITO .
NEL MERITO
18 LA COMMISSIONE BASA IL RICORSO SUL FATTO CHE IL REGNO DEL BELGIO , MANTENENDO IN VIGORE UN REGIME PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA BASE IMPONIBILE DELL ' IVA SULLE AUTOVETTURE NUOVE , SIA VENDUTE NEL PAESE SIA IMPORTATE NEL BELGIO , E SULLE VETTURE DETTE ' DI DIREZIONE ' , AVREBBE VIOLATO L ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA .
19 FRA LE PARTI E PACIFICO CHE LA NORMATIVA BELGA DI CUI TRATTASI SI DISCOSTA DALL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA , CHE FISSA LA BASE IMPONIBILE . DI REGOLA , QUESTA E COSTITUITA , PER QUANTO RIGUARDA LE FORNITURE DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ALL ' INTERNO DEL PAESE , DAL CORRISPETTIVO VERSATO O DA VERSARE , TENUTO CONTO FRA L ' ALTRO DEI RIBASSI E DELLE RIDUZIONI DI PREZZO CONCESSI ALL ' ACQUIRENTE O AL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE E ACQUISITI AL MOMENTO IN CUI SI COMPIE L ' OPERAZIONE . PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPORTAZIONE DI BENI , TALE BASE E COSTITUITA DAL PREZZO PAGATO O DA PAGARSI ALL ' IMPORTATORE , OVVERO , SE TALE PREZZO NON COSTITUISCE L ' UNICO CORRISPETTIVO DEL BENE IMPORTATO , DAL VALORE NORMALE O , A SCELTA DEGLI STATI MEMBRI , DAL VALORE IN DOGANA , QUAL E DEFINITO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA .
20 LA CONTROVERSIA RIGUARDA LA QUESTIONE DEL SE LA NORMATIVA BELGA POSSA DEROGARE ALL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA IN QUANTO ' MISURA PARTICOLARE DI DEROGA ' AI SENSI DEI NN . 1 E 5 DELL ' ART . 27 .
21 IL N . 5 DEL SUDDETTO ARTICOLO HA IL SEGUENTE TENORE :
' GLI STATI MEMBRI CHE IL 1* GENNAIO 1977 APPLICANO MISURE PARTICOLARI DEL TIPO DI QUELLE DI CUI AL PARAGRAFO 1 POSSONO MANTENERLE PURCHE LE NOTIFICHINO ALLA COMMISSIONE ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 E PURCHE TALI MISURE SIANO CONFORMI , SE SI TRATTA DI MISURE DESTINATE A SEMPLIFICARE LA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA , AL CRITERIO DEFINITO AL PARAGRAFO 1 ' .
IL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO , CUI IL N . 5 FA RIFERIMENTO , DISPONE CHE :
' IL CONSIGLIO , DELIBERANDO ALL ' UNANIMITA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , PUO AUTORIZZARE OGNI STATO MEMBRO A MANTENERE O AD INTRODURRE MISURE PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PRESENTE DIRETTIVA , ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE LA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA O DI EVITARE TALUNE FRODI O EVASIONI FISCALI . LE MISURE AVENTI LO SCOPO DI SEMPLIFICARE LA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA NON DEVONO INFLUIRE , SE NON IN MISURA TRASCURABILE , SULL ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA DA VERSARE ALLO STADIO DEL CONSUMO FINALE ' .
22 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE I PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI CUI TRATTASI NON RIENTRANO NELL ' AMBITO DELL ' ART . 27 , N . 5 , IN QUANTO HANNO CARATTERE TROPPO GENERALE ; IN PARTICOLARE , NELLA PARTE RIGUARDANTE LE VETTURE NUOVE , ESSI RENDONO PRATICAMENTE INOPERANTE NEL SETTORE COMMERCIALE IN QUESTIONE IL SISTEMA DELL ' ART . 11 , COSICCHE RISULTANO SPROPORZIONATI RISPETTO ALLO SCOPO PERSEGUITO . IN EFFETTI , ANCHE NELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA SESTA DIRETTIVA , GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A RISPETTARE I PRINCIPI ESSENZIALI E IL SISTEMA DELLA DIRETTIVA , NONCHE I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO , COME IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .
23 D ' ALTRA PARTE , LA COMMISSIONE CONTESTA CHE I PROVVEDIMENTI CONTROVERSI SIANO GIUSTIFICATI DALLO SCOPO DI EVITARE FRODI OD EVASIONI FISCALI E CH ' ESSI COSTITUISCANO VERE E PROPRIE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA . IN OGNI CASO , A SUO AVVISO E POSSIBILE RAGGIUNGERE TALI OBIETTIVI MEDIANTE PROVVEDIMENTI MENO RIGOROSI PER LA MAGGIOR PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI , AD ESEMPIO PROCEDENDO A CONTROLLI CHE POTREBBERO ESSERE EFFETTUATI MEDIANTE RAFFRONTO TRA LE SCORTE DI VETTURE , SIA NUOVE , SIA USATE E RITIRATE IN PAGAMENTO DA PARTE DEI COMMERCIANTI , E LE VENDITE DA QUESTI EFFETTUATE .
24 IL GOVERNO BELGA SOSTIENE PER CONTRO CHE LA DEROGA ALL ' ART . 11 E LEGITTIMA IN QUANTO FONDATA SULL ' ART . 27 , N . 5 . A SUO AVVISO , INFATTI , IN QUANTO SIANO INTESE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA , LE DEROGHE DEVONO RISPONDERE AL CRITERIO STABILITO DALL ' ART . 27 , N . 1 , E CIOE NON DEVONO INFLUIRE , SE NON IN MISURA TRASCURABILE , SULL ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA DA VERSARE ALLO STADIO DEL CONSUMO FINALE . LA DIRETTIVA NON STABILISCE INVECE ALCUN CRITERIO RESTRITTIVO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI NAZIONALI DESTINATI AD EVITARE FRODI O EVASIONI FISCALI , DI GUISA CHE , IN TAL CASO , LA DEROGA PUO RIGUARDARE L ' INTERA DIRETTIVA , IVI COMPRESA LA BASE IMPONIBILE AI SENSI DELL ' ART . 11 , SENZA CHE A CIO POSSA OPPORSI IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA O QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE PARTICOLARE .
25 SECONDO IL GOVERNO BELGA , LA NORMATIVA CONTROVERSA SODDISFA TUTTAVIA LE ESIGENZE DI PROPORZIONALITA POICHE NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO SI RISCONTRANO RILEVANTI PRATICHE FRAUDOLENTE . QUESTE CONSISTONO , FRA L ' ALTRO , NELLA FALSA DICHIARAZIONE DEL PREZZO DELLE AUTOVETTURE NUOVE DA PARTE DEL VENDITORE , IN PARTICOLARE NEL CASO DI VENDITA CON RITIRO DELL ' USATO , COME PURE NELLA DETRAZIONE DI IMPOSTE CHE NON SIANO STATE PAGATE DALL ' ACQUIRENTE . TALI FRODI HANNO NOTEVOLE INCIDENZA SUL DEFICIT DI BILANCIO E , INOLTRE , ALTERANO IL GIOCO DELLA CONCORRENZA .
26 INOLTRE , IL GOVERNO BELGA SI RIFERISCE ALLA DICHIARAZIONE CHE FIGURA NEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DURANTE LA QUALE E STATA ADOTTATA LA SESTA DIRETTIVA , DICHIARAZIONE IN CUI SI CONSIDERA ESPRESSAMENTE COME MISURA DEROGATORIA CHE PUO ESSERE MANTENUTA IN VIGORE IN BASE ALL ' ART . 27 , N . 5 , UN PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DI UNA BASE IMPONIBILE MINIMA , E CHE HA IL SEGUENTE TENORE :
' IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE CONVENGONO CHE LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA FRODE E DELL ' EVASIONE FISCALI O DI SEMPLIFICAZIONE DI CUI ALL ' ART . 27 POSSONO ASSUMERE VARIE FORME . ESSE POSSONO AD ESEMPIO CONSISTERE IN UNA SOSPENSIONE DELLA TASSA IN UNA O PIU DELLE FASI IN CUI L ' IMPOSTA , SE FOSSE STATA RISCOSSA , AVREBBE COMUNQUE FORMATO OGGETTO DI UN DIRITTO A DEDUZIONE COMPLETA PER L ' ACQUIRENTE O IL DESTINATARIO E IN DISPOSIZIONI INTESE AD IMPEDIRE UNA DIMINUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONSIDERATA INGIUSTIFICATA DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO ' .
SUI PROVVEDIMENTI DESTINATI A PREVENIRE TALUNE FRODI O EVASIONI FISCALI PER QUANTO RIGUARDA LE VETTURE NUOVE E LE VETTURE ' DI DIREZIONE '
27 SI DEVE PRELIMINARMENTE OSSERVARE CHE LA NORMATIVA BELGA RIGUARDANTE LA BASE IMPONIBILE DELLE AUTOVETTURE NUOVE E DELLE VETTURE DETTE ' DI DIREZIONE ' E ANTERIORE ALL ' ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA , ARMONIZZAZIONE EFFETTUATA CON L ' ADOZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA . LA SUDDETTA NORMATIVA NON POTEVA QUINDI TENER CONTO DEI PRINCIPI DEL SISTEMA COMUNE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
28 PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE DI SIFFATTI PROVVEDIMENTI , L ' ART . 27 , N . 5 , STABILISCE , SUL PIANO PROCEDURALE , L ' OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI NOTIFICARE I PROVVEDIMENTI STESSI ALLA COMMISSIONE , OBBLIGO CHE E STATO DEBITAMENTE ADEMPIUTO DAL REGNO DEL BELGIO .
29 SI DEVE TUTTAVIA OSSERVARE CHE I PROVVEDIMENTI NOTIFICATI DEVONO ESSERE IDONEI ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI O DELLE EVASIONI FISCALI , MA NON POSSONO DEROGARE , IN VIA DI PRINCIPIO , AL RISPETTO DELLA BASE IMPONIBILE DELL ' IVA DI CUI ALL ' ART . 11 SE NON NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO .
30 INCONTESTABILMENTE , IL GOVERNO BELGA POTEVA RITENERE CHE L ' ESISTENZA , NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO , DI UN RISCHIO EFFETTIVO DI EVASIONE O DI FRODE FISCALI GIUSTIFICASSE PROVVEDIMENTI DEL TIPO DI QUELLI DI CUI L ' ART . 27 DELLA SESTA DIRETTIVA CONSENTE IL MANTENIMENTO IN VIGORE . NON E ESCLUSO CHE SIFFATTI PROVVEDIMENTI PARTICOLARI POSSANO , EVENTUALMENTE , COMPRENDERE TALUNI ELEMENTI FORFETTARI , A CONDIZIONE CHE ESSI NON DEROGHINO AL REGIME STABILITO DALL ' ART . 11 IN MISURA SUPERIORE A QUANTO E NECESSARIO PER EVITARE IL RISCHIO DI EVASIONE O DI FRODE .
31 TUTTAVIA , LA NORMATIVA BELGA , LA QUALE SI BASA PER TUTTE LE AUTOVETTURE NUOVE SUL PREZZO DI LISTINO NOTIFICATO ALLE AUTORITA BELGHE , MODIFICA LA BASE IMPONIBILE IN MODO COSI ASSOLUTO E GENERALE CHE NON SI PUO AMMETTERE CH ' ESSA SI LIMITI ALLE DEROGHE NECESSARIE PER EVITARE IL RISCHIO DI EVASIONE O DI FRODE FISCALE . IN PARTICOLARE , NON E PROVATO CHE SIA NECESSARIO , PER RAGGIUNGERE LO SCOPO PERSEGUITO , DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE IN FUNZIONE DEL PREZZO DI LISTINO BELGA OVVERO ESCLUDERE IN MODO COSI GENERALE LA POSSIBILITA DI TENER CONTO DI QUALSIASI FORMA DI RIBASSO O DI SCONTO .
32 DI CONSEGUENZA , I PROVVEDIMENTI CONTROVERSI SONO SPROPORZIONATI ALLO SCOPO PERSEGUITO , IN QUANTO DEROGANO GLOBALMENTE E SISTEMATICAMENTE A QUANTO STABILITO DALL ' ART . 11 , PER QUANTO RIGUARDA LA VENDITA E L ' IMPORTAZIONE DI TUTTE LE VETTURE NUOVE , SIA QUELLE APPENA USCITE DALLA FABBRICA , SIA QUELLE GIA USATE PER UN PERIODO INFERIORE A 6 MESI .
33 QUANTO ALL ' ARGOMENTO DEL GOVERNO BELGA SECONDO CUI L ' APPLICAZIONE DI UNA BASE IMPONIBILE MINIMA SAREBBE AVALLATA DA UNA DICHIARAZIONE INSERITA NEL VERBALE DEL CONSIGLIO , E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE TALE DICHIARAZIONE NON CONTIENE ALCUNA PRECISAZIONE CHE POSSA GIUSTIFICARE LA TESI DI DETTO GOVERNO .
34 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE , MANTENENDO IN VIGORE , NEL SETTORE DELLE AUTOVETTURE NUOVE , SIA VENDUTE NEL PAESE , SIA IMPORTATE , IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE MINIMA DELL ' IVA , A TITOLO DI MISURA PARTICOLARE DI DEROGA ALL ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA , SENZA CHE RICORRESSERO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA STESSA DIRETTIVA , IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSO INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE .
SUI PROVVEDIMENTI DESTINATI A SEMPLIFICARE LA RISCOSSIONE DELL ' IVA PER QUANTO RIGUARDA LE VETTURE ' DI DIREZIONE '
35 IN QUANTO I PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI FISSANO COME BASE IMPONIBILE IL PREZZO DI LISTINO ANCHE PER LA VENDITA DELLE VETTURE ' DI DIREZIONE ' CHE AVVENGA ENTRO 6 MESI DALL ' INIZIO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI TALI VETTURE , NON SI GIUSTIFICA ALCUNA DIVERSA VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA . QUANTO AL REGIME FISCALE BELGA RELATIVO ALL ' USO DELLE VETTURE ' DI DIREZIONE ' MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO PASSIVO PER USO PRIVATO , LA COMMISSIONE HA SUFFICIENTEMENTE PROVATO CHE TALE REGIME NON COSTITUISCE UNA VERA E PROPRIA MISURA DI SEMPLIFICAZIONE E CH ' ESSO PUO INFLUIRE , IN MISURA NON TRASCURABILE , SULL ' IMPORTO DELL ' IVA DA VERSARE ALLO STADIO DEL CONSUMO FINALE .
SULLE SPESE
36 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . IL REGNO DEL BELGIO E RIMASTO SOSTANZIALMENTE SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* MANTENENDO IN VIGORE , NEL SETTORE DELLE AUTOVETTURE NUOVE , SIA VENDUTE NEL PAESE , SIA IMPORTATE , IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE MINIMA DELL ' IVA , A TITOLO DI MISURA PARTICOLARE DI DEROGA ALL ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA , SENZA CHE RICORRESSERO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL ' ART . 27 , N . 5 , DELLA STESSA DIRETTIVA , IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSO INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE .
2*PER IL RESTO , IL RICORSO E RESPINTO .
3*LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEL REGNO DEL BELGIO .