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61982J0325

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 FEBBRAIO 1984. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - INOSSERVANZA DEL TRATTATO - FRANCHIGIA IN MATERIA DI TASSA SULLA CIFRA D'AFFARI E DI DIRITTI D'ACCISA CONCESSA PER LE MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI - CROCIERE DEL BURRO. - CAUSA 325/82.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 00777
edizione speciale spagnola pagina 00273


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . RICORSO PER INOSSERVANZA DEL TRATTATO - FASE PRECONTENZIOSA - MESSA IN MORA - PARERE MOTIVATO - OGGETTO - MOTIVAZIONE DEL PARERE - CRITERI

( TRATTATO CEE , ART . 169 )

2 . STATI MEMBRI - OBBLIGHI - INADEMPIMENTO - GIUSTIFICAZIONE TRATTA DALL ' INADEMPIMENTO DI UN ALTRO STATO MEMBRO - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 169 )

3 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - FRANCHIGIA DALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE - MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI - NORMATIVA COMUNITARIA ESAURIENTE - PORTATA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 69/169 )

4 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - FRANCHIGIA DALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE - MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI E ACQUISTATE SU NAVI DA CROCIERA - ATTRIBUZIONE DELLA FRANCHIGIA - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 69/169 )

Massima


1 . NELL ' AMBITO DEL RICORSO PER INOSSERVANZA DEL TRATTATO CHE LA COMMISSIONE PUO PROPORRE A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , LA LETTERA DI DIFFIDA INDIRIZZATA DALLA COMMISSIONE ALLO STATO MEMBRO , INDI IL PARERE MOTIVATO EMESSO DALLA COMMISSIONE , DEVONO CONSENTIRE ALLO STATO INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E COSTITUISCONO UNA GARANZIA ESSENZIALE VOLUTA DAL TRATTATO ; LA SUA OSSERVANZA COSTITUISCE UNA FORMA ESSENZIALE DELLA RITUALITA DEL PROCEDIMENTO CON CUI SI ACCERTA L ' INADEMPIMENTO DELLO STATO MEMBRO . IL PARERE DI CUI ALL ' ART . 169 DEL TRATTATO VA CONSIDERATO ADEGUATAMENTE MOTIVATO SE CONTIENE LA COERENTE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO LA COMMISSIONE A RITENERE CHE LO STATO INTERESSATO E VENUTO MENO AD UNO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO .

2.UNO STATO MEMBRO NON PUO INVOCARE IL PRINCIPIO DELLA RECIPROCITA NE ADDURRE L ' EVENTUALE INOSSERVANZA DEL TRATTATO DA PARTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ONDE GIUSTIFICARE IL PROPRIO INADEMPIMENTO . UNO STATO MEMBRO NON PUO QUINDI PREVALERSI DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITA PER ECCEPIRE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO PER INOSSERVANZA DEL TRATTATO PROMOSSO NEI SUOI CONFRONTI .

3.LA DIRETTIVA N . 69/169 CONTIENE UNA DISCIPLINA ESAURIENTE DELLE FRANCHIGIE DALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE RELATIVE ALLE MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI CHE VALICANO LE FRONTIERE DEGLI STATI MEMBRI . ESSA RIGUARDA QUINDI TUTTE LE ESENZIONI DA SIFFATTI TRIBUTI CONNESSE AL TRASPORTO DEI PASSEGGERI CHE VALICANO LE FRONTIERE , INDIPENDENTAMENTE DALLA PROVENIENZA DEI PASSEGGERI .

4.CONCEDENDO FRANCHIGIE DALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE , NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI , DI MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE SU NAVI DA CROCIERA CHE ENTRANO ATTRAVERSO LA FRONTIERA MARITTIMA NEL TERRITORIO DOGANALE , SENZA PREVIO SCALO EFFETTIVO IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UN PAESE TERZO , UNO STATO MEMBRO TRASGREDISCE LA DIRETTIVA N . 69/169 , EMENDATA .

Parti


NELLA CAUSA 325/82 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO , ERICH ZIMMERMANN , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

CONTRO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , CON GLI AVVOCATI ARVED DERINGER E JOCHIM SEDEMUND , DEL FORO DI COLONIA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO FISCALE COMUNITARIO PER AVER AUTORIZZATO LA VENDITA - NEL CASO DI MINICROCIERE NEL MARE DEL NORD E NEL BALTICO - DI MERCI PER LE QUALI NON SONO STATE CORRISPOSTE NE LA TASSA SULLA CIFRA D ' AFFARI NE LE ACCISE , NONCHE L ' IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DELLE STESSE MERCI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NEL BAGAGLIO PERSONALE DEI PASSEGGERI AL LORO RIENTRO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 20 DICEMBRE 1982 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO CEE , ED IN PARTICOLARE IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE FRANCHIGIE NEL TRAFFICO PASSEGGERI , IN QUANTO HA CONCESSO UNA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA - INCOMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 MAGGIO 1969 ( GU L 133 , PAG . 6 ) - AI PASSEGGERI CHE , AL TERMINE DI ' ESCURSIONI ' NEL MARE DEL NORD E NEL MAR BALTICO , IMPORTANO DA UN VALICO PORTUALE MERCI ESENTI DA TRIBUTI .

2 LA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO CHE HA INDOTTO LA COMMISSIONE A ESPERIRE IL PRESENTE RICORSO PER INOSSERVANZA E ANALOGA A QUELLA DALLA QUALE SONO SCATURITE , DA UN LATO , LA SENTENZA DELLA CORTE 7 LUGLIO 1981 ( REWE-HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH E REWE-MARKT STEFFEN , 158/80 , RACC . 1981 , PAG . 1805 ) E , DALL ' ALTRO , LA SENTENZA DELLA CORTE IN DATA ODIERNA ( REWE/HAUPTZOLLAMTER FLENSBURG E A ., 278/82 , RACC . 1984 , PAG . 721 ).

3 CON LETTERA 7 APRILE 1982 , LA COMMISSIONE ATTIRAVA L ' ATTENZIONE DELLE AUTORITA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLE CONSEGUENZE , TANTO PER QUEL CHE RIGUARDA I DAZI DOGANALI E GLI ALTRI TRIBUTI GRAVANTI SUI PRODOTTI AGRICOLI , QUANTO PER QUEL CHE RIGUARDA L ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E I DIRITTI D ' ACCISA , DELLA SENTENZA DELLA CORTE 7 LUGLIO 1981 , SUMMENZIONATA . DATO CHE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NON AVEVA DATO TEMPESTIVA RISPOSTA A QUESTA LETTERA , L ' 11 GIUGNO 1982 LA COMMISSIONE INDIRIZZAVA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA UN PARERE MOTIVATO IL CUI SCOPO INIZIALE ERA QUELLO DI CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA TRASGREDIVA GLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO , CONCEDENDO ILLEGITTIMAMENTE AI PASSEGGERI CHE IMPORTAVANO MERCI ATTRAVERSO LE FRONTIERE MARITTIME , SENZA AVER FATTO PREVIAMENTE SCALO IN UN ALTRO PAESE , FRANCHIGIE DAI DAZI DOGANALI , DAI PRELIEVI AGRICOLI NONCHE DALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA .

4 CON TELEX DEL 30 AGOSTO 1982 , LA RAPPRESENTANZA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA COMUNICAVA ALLA COMMISSIONE CHE SI ERA DECISO DI SOPPRIMERE , DAL 1* GENNAIO 1983 , LA FRANCHIGIA DOGANALE E LA FRANCHIGIA DAI PRELIEVI AGRICOLI PER LE MERCI CHE NON FOSSERO IN LIBERA PRATICA , ACQUISTATE IN OCCASIONE DEL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI PASSEGGERI SULLE LINEE AEREE E MARITTIME NONCHE DURANTE LE ' ESCURSIONI IN MARE ' . IL REGOLAMENTO 28 SETTEMBRE 1982 ( BGBL . I , 1377 ) MODIFICAVA IN QUESTO SENSO IL REGOLAMENTO 3 DICEMBRE 1974 ( BGBL . I , 3377 ), RELATIVO ALLA FRANCHIGIA DAI DAZI D ' ENTRATA DELLE MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI .

5 AL CONTRARIO , PER QUEL CHE RIGUARDAVA LA SOPPRESSIONE DELLA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA PER LE MERCI ACQUISTATE DURANTE ' LE ESCURSIONI IN MARE ' , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PRECISAVA DI ESSERE TUTTORA CONVINTO CHE LA COMMISSIONE NON SI CONFORMASSE ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 LUGLIO 1981 PRETENDENDO DA QUESTO SOLO GOVERNO LA SOPPRESSIONE DI DETTE FRANCHIGIE , MENTRE , A SUO PARERE , IL PROBLEMA DOVEVA ESSERE ESAMINATO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI E PER TUTTI I TIPI DI TRASPORTI MARITTIMI .

6 COSI STANDO LE COSE , LA COMMISSIONE HA PROPOSTO ALLA CORTE , IL 17 DICEMBRE 1982 , UN RICORSO PER INOSSERVANZA IL CUI OGGETTO E LIMITATO AL PROBLEMA DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA DA PARTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , AL RITORNO DA ' ESCURSIONI IN MARE ' , PER MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE FISCALE .

SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO DELLA COMMISSIONE

7 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SOSTIENE ANZITUTTO CHE IL PARERE MOTIVATO CHE LE E STATO INDIRIZZATO E REDATTO IN TERMINI POCO CHIARI E CONTIENE VARIE CONTRADDIZIONI O INCOERENZE .

8 COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO RIPETUTAMENTE , NELL ' AMBITO DEL RICORSO PER INOSSERVANZA CHE LA COMMISSIONE PUO PROPORRE A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , LA LETTERA DI DIFFIDA INDIRIZZATA DALLA COMMISSIONE ALLO STATO MEMBRO , INDI IL PARERE MOTIVATO EMESSO DALLA COMMISSIONE , DEVONO CONSENTIRE ALLO STATO INTERESSATO DI PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI E COSTITUISCONO UNA GARANZIA ESSENZIALE VOLUTA DAL TRATTATO ; LA SUA OSSERVANZA COSTITUISCE UNA FORMA ESSENZIALE PER LA RITUALITA DEL PROCEDIMENTO CON CUI SI ACCERTA L ' INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO . IL PARERE DI CUI ALL ' ART . 169 DEL TRATTATO VA CONSIDERATO ADEGUATAMENTE MOTIVATO SE CONTIENE UNA COERENTE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO LA COMMISSIONE A RITENERE CHE LO STATO INTERESSATO E VENUTO MENO AD UNO DEGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL TRATTATO .

9 COME GIUSTAMENTE SOSTIENE LA COMMISSIONE , QUESTA ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA E INFONDATA , IN QUANTO RISULTA ALLA CORTE CHE L ' ADDEBITO DI TRASGRESSIONE DEL TRATTATO IN DEFINITIVA FORMULATO DALLA COMMISSIONE NEL RICORSO E STATO ESPOSTO IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO IN FATTO E IN DIRITTO , TANTO NELLA LETTERA DEL 7 APRILE 1982 , CHE INIZIAVA IL PROCEDIMENTO PER INOSSERVANZA , QUANTO NEL PARERE MOTIVATO 82/C/768 , EMESSO L ' 11 GIUGNO 1982 . LA CONVENUTA HA QUINDI AVUTO CONOSCENZA DELL ' ADDEBITO CHE LE VENIVA FATTO E , IN SEGUITO , E STATA MESSA IN CONDIZIONI DI SVOLGERE LE SUE DIFESE CON PIENA COGNIZIONE DI CAUSA .

10 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SOSTIENE , IN SECONDO LUOGO , CHE LA COMMISSIONE NON PUO PRETENDERE DALLA SOLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ANZICHE DA TUTTI GLI STATI MEMBRI , LA SOPPRESSIONE DELLE FRANCHIGIE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA CONCESSE AL RITORNO DA CROCIERE IN MARE .

11 NEMMENO QUESTO ASSUNTO E FONDATO . INFATTI , COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO ( SENTENZA DEL 25 . 9 . 1979 , COMMISSIONE/FRANCIA , 232/78 , RACC . PAG . 2729 ) UNO STATO MEMBRO NON PUO , IN ALCUN CASO APPELLARSI AL PRINCIPIO DELLA RECIPROCITA ED INVOCARE L ' EVENTUALE DISCONOSCIMENTO DEL TRATTATO DA PARTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER GIUSTIFICARE LA PROPRIA INOSSERVANZA . DEL PARI , UNO STATO MEMBRO NON PUO QUINDI PREVALERSI DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITA PER ECCEPIRE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO PER INOSSERVANZA PROMOSSO NEI SUOI CONFRONTI .

12 IN TERZO LUOGO , LA TESI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SECONDO LA QUALE IL TRATTAMENTO DIVERSO RISPETTO ALLE TRAVERSATE EFFETTUATE SU LINEE REGOLARI RISERVATO DALLA COMMISSIONE ALLE ' ESCURSIONI IN MARE ' SAREBBE DOVUTO AL DISCONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DI FATTO ANALOGHE , NON VALE A SUFFRAGARE UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA . QUESTA TESI RIGUARDA INFATTI IL MERITO DELLA CONTROVERSIA ED E IRRILEVANTE PER LA RICEVIBILITA DEL RICORSO . LA SUA PERTINENZA VIENE ACCLARATA NELL ' ESAMINARE IL MERITO DEL RICORSO .

13 RISULTA DA QUANTO PRECEDE CHE L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA VA RESPINTA .

NEL MERITO

14 LA COMMISSIONE HA PRECISATO CHE IL RICORSO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 2 , N . 2 , E DELL ' ART . 3 , N . 5 , SECONDA FRASE , DEL SOPRAMENZIONATO REGOLAMENTO DEL 3 DICEMBRE 1975 , NELLA VERSIONE EMENDATA .

15 L ' ART . 2 DI QUESTO REGOLAMENTO STABILISCE , PER UN CERTO NUMERO DI PRODOTTI , I LIMITI DI VALORE E DI QUANTITA ENTRO I QUALI LE MERCI IMPORTATE DAI PASSEGGERI SONO AMMESSE IN FRANCHIGIA DAI TRIBUTI D ' ENTRATA . QUESTA DISPOSIZIONE STABILISCE UNA DISTINZIONE FRA ' LE IMPORTAZIONI DI MERCI MESSE IN LIBERA PRATICA IN UNO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE ' ( N . 1 ) E LE ' ALTRE IMPORTAZIONI ' ( N . 2 ). LE ' ALTRE IMPORTAZIONI ' COMPRENDONO TANTO LE IMPORTAZIONI DA UN PAESE TERZO , QUANTO QUELLE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI ' ESCURSIONI IN MARE ' , NELLE QUALI IL PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO E SITUATO IN UN PORTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E NEL CORSO DELLE QUALI LA FRONTIERA DOGANALE MARITTIMA VIENE PASSATA .

16 QUANTO A DETTE ' ALTRE IMPORTAZIONI ' , EMERGE DALL ' ART . 3 , N . 5 , SECONDA FRASE , DEL REGOLAMENTO CHE , ALLORCHE SI GIUNGE NEL TERRITORIO ATTRAVERSO UN VALICO DOGANALE MARITTIMO , LA FRANCHIGIA SPETTA , PER DETERMINATI PRODOTTI , SOLO SE LA NAVE PROVIENE DAL MARE APERTO ED E RIMASTA ALMENO OTTO ORE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE .

17 LA COMMISSIONE NE CONCLUDE CHE L ' IMPORTAZIONE , AL RITORNO DA SEMPLICI ' ESCURSIONI IN MARE ' , DI MERCI IN FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA , COME QUELLA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI TEDESCHE SUMMEN ZIONATE , NON E CONTEMPLATA DALLA DIRETTIVA N . 69/169 , EMENDATA . DI CONSEGUENZA , POICHE LA CORTE HA DEFINITO QUESTA DIRETTIVA , NELLA SENTENZA 7 LUGLIO 1981 , UNA DISCIPLINA ESAURIENTE , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NON AVREBBE AVUTO COMPETENZA AD EMANARE SIFFATTA NORMATIVA .

18 INFINE LA COMMISSIONE HA TENUTO A PRECISARE CHE IL RICORSO E DIRETTO SOLO CONTRO LA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA PER LE MERCI ACQUISTATE DURANTE LE ' ESCURSIONI IN MARE ' , AL MOMENTO DELLA LORO IMPORTAZIONE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NON GIA CONTRO IL PRINCIPIO STESSO DELLA VENDITA IN FRANCHIGIA SULLE NAVI PARTECIPANTI AD ESCURSIONI DEL GENERE .

19 PER RIBATTERE A QUESTO ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SI E LIMITATO A SOSTENERE CHE LE IMPORTAZIONI EFFETTUATE AL RITORNO DI ' ESCURSIONI IN MARE ' ESULANO DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 69/169 E CHE , PUR SE PER IPOTESI FOSSERO INCLUSE NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA , SAREBBE OPPORTUNO , PER NON LEDERE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO , ACCERTARE FINO A CHE PUNTO LA SITUAZIONE DI DETTE ' ESCURSIONI ' DIFFERISCA DA QUELLA DELLE TRAVERSATE REGOLARI SU TRAGHETTI EFFETTUATE FRA I PORTI DI PIU STATI MEMBRI .

20 IN PRIMO LUOGO , SECONDO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , LA DIRETTIVA N . 69/169 CONTIENE UNA DISCIPLINA DELLE FRANCHIGIE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE NEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI CHE NON RIGUARDA LE IMPORTAZIONI DI MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE DURANTE LE ' ESCURSIONI IN MARE ' . QUESTE IMPORTAZIONI NON AVVERREBBERO IN REALTA NE NELL ' AMBITO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ( ARTT . 1 E 4 , N . 1 , COLONNA 1 , DELLA DIRETTIVA ), NE NELL ' AMBITO DI UN TRASPORTO INTRACOMUNITARIO ( ARTT . 2 E 4 , N . 1 , COLONNA 2 , DELLA DIRETTIVA ).

21 E OPPORTUNO OSSERVARE , COME HA GIUSTAMENTE FATTO LA COMMISSIONE , CHE QUESTO ARGOMENTO NON TIENE CONTO DELLA PORTATA EFFETTIVA DELLA DIRETTIVA N . 69/169 E VA DISATTESO .

22 E VERO CHE LA DIRETTIVA N . 69/169 NON CONTEMPLA ESPRESSAMENTE LA CONCESSIONE DI UNA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DALLE ACCISE ALL ' IMPORTAZIONE , PER QUEL CHE RIGUARDA IL CASO SPECIFICO DELLE ' ESCURSIONI IN MARE ' , MA DA CIO NON SI PUO ARGUIRE , COME FA LA CONVENUTA , CHE LA DIRETTIVA NON SI POSSA APPLICARE NELLA FATTISPECIE IN QUANTO DETTE IMPORTAZIONI NON SI EFFETTUEREBBERO NE IN OCCASIONE DI UN TRASPORTO PASSEGGERI CON I PAESI TERZI , NE IN OCCASIONE DI UN TRASPORTO INTRACOMUNITARIO PROPRIAMENTE DETTO . LA DIRETTIVA N . 69/169 CONTIENE INFATTI UNA DISCIPLINA ESAURIENTE DELLE FANCHIGIE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA CONCESSE PER LE MERCI CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI CHE VALICANO LE FRONTIERE DEGLI STATI MEMBRI . LE SUE DISPOSIZIONI RIGUARDANO QUINDI TUTTE LE FRANCHIGIE DA SIFFATTI TRIBUTI CONNESSE AL TRASPORTO DEI PASSEGGERI CHE VALICANO LE FRONTIERE , INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVENIENZA DEI PASSEGGERI STESSI .

23 IN SECONDO LUOGO , SECONDO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , SAREBBE OPPORTUNO , PER RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO , ACCERTARE FINO A CHE PUNTO LA SITUAZIONE DI QUESTE ' ESERCURSIONI IN MARE ' DIFFERISCE DA QUELLA DELLE TRAVERSATE SU TRAGHETTI FRA PORTI DI PIU STATI MEMBRI .

24 QUESTO ASSUNTO VA CONSIDERATO DIRETTO A SOSTENERE CHE , IN FORZA DELLA DIRETTIVA N . 69/169 , FRANCHIGIE IDENTICHE DOVREBBERO VENIRE CONCESSE , AL RITORNO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ALLE MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE SUI BATTELLI CHE EFFETTUANO SEMPLICI CROCIERE SENZA SCALO E ALLE MERCI , ACQUISTATE ALLE STESSE CONDIZIONI , SULLE NAVI CHE EFFETTUANO TRAVERSATE REGOLARI FRA GLI STATI MEMBRI .

25 COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA ODIERNA ( REWE/HAUPTZOLLAMTER FLENSBURG E A . SUMMENZIONATA ) TANTO DAGLI SCOPI DELLA DIRETTIVA N . 69/169 , QUANTO DALLA LETTERA DELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA STESSA , SI DESUME CHE LE FRANCHIGIE FISCALI CHE ESSA CONTEMPLA PER LE MERCI CONTENUTE NEL BAGAGLIO PERSONALE DEI PASSEGGERI NELL ' AMBITO DEL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO , SONO RISERVATE AI PASSEGGERI ' PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ' , VALE A DIRE AI PASSEGGERI CHE GIUNGONO IN UNO STATO MEMBRO DA UN ALTRO STATO MEMBRO , DOPO ESSERE STATI IN GRADO DI EFFETTUARE REALMENTE ACQUISTI NELLO STATO MEMBRO DI PARTENZA .

26 NE CONSEGUE CHE NON SI PUO CONSIDERARE PASSEGGERO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE COLUI CHE , DURANTE UNA CROCIERA CHE INIZIA NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO , NON FA SCALO IN UN ALTRO STATO MEMBRO E CHE PERTANTO , IN QUESTO CASO , NON PUO VENIR CONCESSA ALCUNA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA .

27 ORBENE , IL SUMMENZIONATO ART . 3 , N . 5 , SECONDA FRASE DEL REGOLAMENTO TEDESCO 3 DICEMBRE 1974 , EMENDATO , CONSENTE CHE , AL RITORNO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DOPO UNA SEMPLICE ' ESCURSIONE IN MARE ' SENZA ALCUNO SCALO , I PASSEGGERI FRUISCANO , PER LE MERCI CHE HANNO ACQUISTATO IN ESENZIONE SUI BATTELLI DA CROCIERA , DELLA FRANCHIGIA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA .

28 SI DEVE QUINDI RILEVARE CHE , CONCEDENDO FRANCHIGIE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA ALL ' IMPORTAZIONE , NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI , DI MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE SU NAVI DA CROCIERA CHE ENTRANO VIA MARE NEL TERRITORIO DOGANALE , SENZA PREVIO SCALO EFFETTIVO IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UN PAESE TERZO , LA DISCIPLINA LITIGIOSA TRASGREDISCE LA DIRETTIVA N . 69/169 , EMENDATA .

29 SE NE DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

30 AI TERMINI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* CONCEDENDO FRANCHIGIE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA E DAI DIRITTI D ' ACCISA ALL ' IMPORTAZIONE , NEI BAGAGLI PERSONALI DEI PASSEGGERI , DI MERCI ACQUISTATE IN ESENZIONE SU NAVI DA CROCIERA CHE ENTRANO NEL TERRITORIO DOGA NALE VIA MARE , SENZA PREVIO SCALO EFFETTIVO IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UN PAESE TERZO , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO .

2*LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .