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SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1984. - GERDA KLOPPENBURG CONTRO FINANZAMT LEER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NIEDERSAECHSISCHES FINANZGERICHT). - EFFICACIA DELLE DIRETTIVE - EFFETTO RETROATTIVO DI UNA MODIFICA. - CAUSA 70/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01075
edizione speciale spagnola pagina 00397
edizione speciale svedese pagina 00533
edizione speciale finlandese pagina 00513
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - CERTEZZA DEL DIRITTO
2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE PER LE OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI - POSSIBILITA PER I SINGOLI D ' INVOCARE LA RELATIVA DISPOSIZIONE IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - PROROGA DEL TERMINE DELL ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - EFFETTI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , E 78/583 , ART . 1 )
1 . LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DEVE ESSERE CERTA E LA SUA APPLICAZIONE DEV ' ESSERE PREVEDIBILE PER GLI AMMINISTRATI . IL POSTICIPARE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN ATTO CHE HA PORTATA GENERALE , DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE INIZIALMENTE CONTEMPLATO , PUO DI PER SE LEDERE TALE PRINCIPIO .
2 . LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI , DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , COMMA D ) PUNTO N . 1 DELLA DIRETTIVA N . 77/388 , POTEVA ESSERE FATTA VALERE PER OPERAZIONI EFFETTUATE FRA IL 1* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DI DETTA DIRETTIVA , DALL ' OPERATORE CHE NON AVESSE ESERCITATO RIVALSA . LA DIRETTIVA 26 GIUGNO 1978 N . 78/583 , CHE HA PROROGATO AL 1* GENNAIO 1979 IL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRET TIVA N . 77/388 , NON HA INFATTI EFFICACIA RETROATTIVA PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .
NEL PROCEDIMENTO 70/83 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
GERDA KLOPPENBURG
E
FINANZAMT LEER ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ; BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ) E DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU L 194 , PAG . 16 ),
1 CON ORDINANZA 3 MARZO 1983 , GIUNTA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL SUCCESSIVO 28 APRILE , IL NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ), E DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 78/583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU L 194 , PAG . 16 ), ONDE FAR STABILIRE SE DETTA DISPOSIZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA POTESSE VENIR INVOCATA DAI MEDIATORI DI CREDITI PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 .
2 SI DEVE RICORDARE CHE , AI SENSI DELL ' ART . 1 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL 17 MAGGIO 1977 , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ADOTTARE , AL PIU TARDI ENTRO IL 1* GENNAIO 1978 , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER ADEGUARE IL LORO REGIME DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE ESIGENZE DELLA DIRETTIVA . POICHE VARI STATI MEMBRI , FRA I QUALI LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NON ERANO STATI IN GRADO DI EFFETTUARE TEMPESTIVAMENTE GLI ADATTAMENTI NECESSARI , IL 26 GIUGNO 1978 IL CONSIGLIO EMANAVA LA NONA DIRETTIVA INDIRIZZATA A DETTI STATI MEMBRI E LI AUTORIZZAVA AD APPLICARE LA SESTA DIRETTIVA NON OLTRE IL 1* GENNAIO 1979 . LA NONA DIRETTIVA VENIVA NOTIFICATA AI DESTINATARI IL 30 GIUGNO 1978 .
3 SOLO CON LA LEGGE 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT I , PAG . 1953 ), ENTRATA IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1980 , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA POSTO IN ATTO LA SESTA DIRETTIVA . ORBENE , NELLE SENTENZE 19 GENNAIO 1982 ( BECKER , 8/81 , RACC . PAG . 53 ) E 10 GIUGNO 1982 ( GRENDEL , 255/81 , RACC . PAG . 2301 ), LA CORTE HA AFFERMATO CHE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI CONTEMPLATA DALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA , POTEVA ESSER FATTA VALERE A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1979 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA , DAL MEDIATORE DI CREDITI , CHE NON SI FOSSE RIVALSO DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POTESSE ECCEPIRE NEI SUOI CONFRONTI TALE MANCATA ATTUAZIONE .
4 EMERGE DAL FASCICOLO CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG.RA GERDA KLOPPENBURG ( IN PROSIEGUO : L ' ATTRICE ), GESTISCE UN ' AGENZIA DI CREDITI E IPOTECHE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 , ESSA CHIEDEVA L ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA IN VIRTU DEGLI ARTT . 1 E 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA .
5 IL FINANZAMT LEER RESPINGEVA LA DOMANDA E APPLICAVA ALLE OPERAZIONI DELL ' ATTRICE L ' ALIQUOTA NORMALE , A NORMA DELLA LEGGE NAZIONALE A QUELL ' EPOCA NON ANCORA MODIFICATA .
6 L ' ATTRICE , RICHIAMANDOSI ALLE SENTENZE SUMMENZIONATE , IMPUGNAVA QUESTO PROVVEDIMENTO DINANZI AL FINANZGERICHT , IL QUALE HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOSPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :
' SE , PER IL PERIODO 1* GENNAIO 1978 - 30 GIUGNO 1978 , UN MEDIATORE DI CREDITI POTESSE FAR VALERE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , QUALORA NON SI FOSSE RIVALSO DELL ' IMPOSTA , SEBBENE A NORMA DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 583 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA , GLI STATI MEMBRI IN ESSA INDICATI SIANO AUTORIZZATI AD APPLICARE LA DIRETTIVA N . 77/388 AL PIU TARDI IL 1* GENNAIO 1979 ' .
7 ONDE RISOLVERE LA QUESTIONE E OPPORTUNO IN PRIMO LUOGO ESAMINARE LA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 , CIOE PRIMA CHE LA NONA DIRETTIVA ENTRASSE IN VIGORE PER EFFETTO DELLA NOTIFICA AGLI STATI MEMBRI DESTINATARI .
8 DURANTE QUESTO PERIODO , GLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE NON AVEVANO ADEMPIUTO L ' OBBLIGO DI ADEGUARE LA LEGISLAZIONE ALLA SESTA DIRETTIVA ENTRO IL 1* GENNAIO 1978 , SI TROVAVANO DI FRONTE AD UNA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , CHE POTEVA IMPLICARE LA DISAPPLICAZIONE , DA PARTE DELLE AUTORITA FISCALI , DEGLI ESONERI IVI CONTEMPLATI A FAVORE DI TALUNI DI DETTI OPERATORI . QUESTA SITUAZIONE ERA IDENTICA A QUELLA DA CUI SONO SCATURITE LE SENTENZE SUMMENZIONATE 19 GENNAIO E 10 GIUGNO 1982 .
9 NE CONSEGUE CHE , DURANTE QUESTO PERIODO , IL MEDIATORE DI CREDITI CHE NON AVESSE ESERCITATO RIVALSA , ERA LEGITTIMATO A CHIEDERE L ' ESONERO CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA , SENZA CHE LO STATO INADEMPIENTE POTESSE ECCEPIRE NEI SUOI CONFRONTI LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA .
10 PERCIO , IL SOLO PROBLEMA NUOVO CHE SORGE NEL PRESENTE CASO E SE LA POSIZIONE GIURIDICA DI DETTO OPERATORE ECONOMICO SIA STATA MODIFICATA , CON EFFETTO RETROATTIVO , DALLA NONA DIRETTIVA . E QUINDI OPPORTUNO , IN SECONDO LUOGO , ESAMINARE QUESTA DIRETTIVA ONDE STABILIRE SE ESSA INTENDESSE TALE EFFETTO E , IN CASO AFFERMATIVO , SE QUESTO INTENTO FOSSE LEGITTIMO .
11 A QUESTO PROPOSITO , SI DEVE SOTTOLINEARE , COME LA CORTE HA GIA FATTO PIU VOLTE , CHE LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DEV ' ESSERE CERTA E LA SUA APPLICAZIONE DEV ' ESSERE PREVEDIBILE PER GLI AMMINISTRATI . IL POSTICIPARE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN ATTO CHE HA PORTATA GENERALE , DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE INIZIALMENTE CONTEMPLATO , PUO DI PER SE LEDERE DETTO PRINCIPIO . SE LA PROROGA TENDE A PRIVARE I SINGOLI DEI DIRITTI CHE L ' ATTO INIZIALE HA GIA ATTRIBUITO LORO , QUESTA CONSEGUENZA PONE EFFETTIVAMENTE IN FORSE LA VALIDITA DELL ' ATTO DI MODIFICA .
12 TUTTAVIA , TALE QUESTIONE DI VALIDITA PUO SORGERE SOLO SE L ' INTENTO DI PRODURRE LA CONSEGUENZA SOPRA INDICATA EMERGE CHIARAMENTE DALL ' ATTO DI MODIFICA . ORBENE , CIO NON VALE PER LA NONA DIRETTIVA . QUESTA CONTIENE SOLO UNA SEMPLICE PROROGA DEL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA , DESTINATA AGLI STATI MEMBRI CHE NON AVEVANO POTUTO PORTARE A TERMINE , ENTRO LA DATA INIZIALMENTE STABILITA , IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO NECESSARIO PER ADEGUARE LE LORO LEGGI IN MATERIA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . ESSA NON INDICA AFFATTO CHE LA PROROGA MODIFICHI LA SITUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER QUEL CHE RIGUARDA LE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO CHE MODIFICA IL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE .
13 NE CONSEGUE CHE LA NONA DIRETTIVA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE NON HA EFFETTO RETROATTIVO SOTTO QUESTO PROFILO .
14 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA NEL SENSO CHE , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IL MEDIATORE DI CREDITI POTEVA INVOCARE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALLA TASSA CONTEMPLATA ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DI DETTA DIRETTIVA , PER OPERAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , SE NON AVEVA ESERCITATO RIVALSA .
SULLE SPESE
15 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
COSI DICHIARA :
IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IL MEDIATORE DI CREDITI POTEVA INVOCARE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALLA TASSA CONTEMPLATA ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DI DETTA DIRETTIVA , PER OPERAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , SE NON AVEVA ESERCITATO RIVALSA .