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SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 DICEMBRE 1984. - PROCEDIMENTO PENALE CONTRO J. G. ABBINK. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARRONDISSEMENTSRECHTSBANK DI ARNHEM). - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI - FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI. - CAUSA 134/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 04097
edizione speciale spagnola pagina 00909
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI AI RESIDENTI DI USARE VEICOLI IN REGIME D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA - MANCATA ECCEZIONE PER L ' USO SENZA INTENZIONE FRAUDOLENTA - COMPATIBILITA COL TRATTATO - PERIODO DI CUI TRATTASI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 83/182 )
LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO A CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE AUTOVEICOLI CHE ABBIANO FRUITO DI UN REGIME D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA E CHE SIANO QUINDI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AG GIUNTO , NEMMENO SE DETTA NORMATIVA NON ECCETTUA I CASI IN CUI L ' USO DI DETTI AUTOVEICOLI AVVIENE SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA .
QUESTA MASSIMA RIGUARDA IL PERIODO CHE E TERMINATO CON L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA N . 83/182 LA QUALE DISCIPLINA LA MATERIA A PARTIRE DA QUEL MOMENTO .
NEL PROCEDIMENTO 134/83 ,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE SOTTOPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE A CARICO DI
J . G . ABBINK , RESIDENTE IN RIJNSBURG , PAESI BASSI ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI IN RELAZIONE AD UNA DISCIPLINA NAZIONALE , LA QUALE , COMMINANDO SANZIONI PENALI , VIETA AI RESIDENTI DI UNO STATO MEMBRO L ' USO DEGLI AUTOVEICOLI CONTEMPLATI DA UNA DISCIPLINA RELATIVA ALL ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA , VALE A DIRE IMPORTATI IN FRANCHIGIA DA DAZIO DOGANALE , NORMATIVA APPLICATA ANCHE NEL CASO IN CUI DETTO IMPIEGO SIA SPORADICO E NON IMPLICHI ALCUNA INTENZIONE DI FRODE FISCALE ,
1 CON ORDINANZA 30 MAGGIO 1983 , PERVENUTA ALLA CORTE L ' 11 LUGLIO SEGUENTE , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RIGUARDANTE L ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
2 LA QUESTIONE E SORTA IN UNA CAUSA PENALE PROMOSSA A CARICO DELL ' IMPUTATO NELLA CAUSA PRINCIPALE PER TRASGRESSIONE DELLE NORME OLANDESI IN FATTO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI DETERMINATI MEZZI DI TRASPORTO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
3 COME SI DESUME DALL ' ORDINANZA DI RINVIO E DAL FASCICOLO DI CAUSA , IL REATO CONSISTEVA NEL FATTO CHE L ' IMPUTATO NELLA CAUSA PRINCIPALE GUIDAVA NEI PAESI BASSI UN ' AUTOVETTURA DA TURISMO , IMMATRICOLATA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , CHE APPARTENEVA AD UN ' IMPRESA PER IL COMMERCIO DEI FIORI AVENTE SEDE IN SAARBRUCKEN ( GERMANIA ) DI CUI ERA IMPIEGATO , SENZA AVER PAGATO I TRIBUTI ALL ' IMPORTAZIONE , MENTRE RISIEDEVA NEI PAESI BASSI , TRASGREDENDO L ' ART . 25 DEL ' BESCHIKKING VRIJSTELLINGEN TARIEFBESLUIT 1960 ' OLANDESE . DETTA AUTOVETTURA ERA USATA IN RELAZIONE ALL ' ACQUISTO NEI PAESI BASSI DI FIORI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .
4 DINANZI AL TRIBUNALE DI ARNHEM L ' IMPUTATO NELLA CAUSA PRINCIPALE HA INVOCATO IL TRATTATO CEE E SOSTENUTO CHE DETTA NORMATIVA NAZIONALE RECANTE DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , AI RESIDENTI NEI PAESI BASSI DI USARE UN ' AUTOVETTURA IMMATRICOLATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , SENZA ALCUNA ECCEZIONE PER IL CASO IN CUI DETTO USO , PER LE ESIGENZE DI LAVORO DEL GUIDATORE , NON SIA FRAUDOLENTO , E INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO .
5 IL GIUDICE NAZIONALE SI E RICHIAMATO , IN PRIMO LUOGO , ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 MARZO 1983 N . 83/182 , RELATIVA ALLE FRANCHIGIE FISCALI DA APPLICARSI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA IN FATTO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI DETERMINATI MEZZI DI TRASPORTO ( GU L 105 , PAG . 59 ), PER CONCLUDERE CHE , A PARTE IL FATTO CHE QUESTA DIRETTIVA E POSTERIORE AI REATI DI CUI SI FA CARICO ALL ' IMPUTATO , QUESTI NON PUO BASARSI SU DETTA DIRETTIVA NELL ' INVOCARE LA FRANCHIGIA D ' IMPORTAZIONE .
6 IL GIUDICE NAZIONALE SI E POI RICHIAMATO ALLA SENTENZA 9 OTTOBRE 1980 ( CARCIATI , 823/79 , RACC . PAG . 2773 ) IN CUI LA CORTE HA AFFERMATO CHE LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO A CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE DEGLI AUTOVEICOLI CHE ABBIANO FRUITO DI UN REGIME D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA E CHE SIANO QUINDI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .
7 INFINE , IL GIUDICE NAZIONALE HA RICORDATO LA RISPOSTA ALL ' INTERROGAZIONE SCRITTA N . 22/82 , FORMULATA L ' 11 MARZO 1982 DA UN MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO ( GU C 262 , PAG . 1 ). NELLA RISPOSTA LA COMMISSIONE , RICHIAMANDOSI ALLA SOPRAMENZIONATA SENTENZA DELLA CORTE , HA DICHIARATO CHE L ' USO TEMPORANEO DA PARTE DEL RESIDENTE IN UN DATO PAESE DI UN VEICOLO STRANIERO NON PUO ESSERE VIETATO QUALORA NON VI SIA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA .
8 RITENENDO CHE NELLA FATTISPECIE L ' IMPUTATO NON AVESSE L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA , IL TRIBUNALE HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA CHIESTO ALLA CORTE SE
' ALLA LUCE DELLA SOPRAMENZIONATA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE , LA NORMATIVA NAZIONALE , SANZIONATA PENALMENTE , CHE VIETI AI RESIDENTI DI UNO STATO MEMBRO DI USARE GLI AUTOVEICOLI CONTEMPLATI DA UNA NORMATIVA IN FATTO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA , E , QUINDI , IMPORTATI IN FRANCHIGIA DAI DAZI D ' IMPORTAZIONE , SIA COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NEL CASO IN CUI DETTO USO TEMPORANEO ABBIA LUOGO SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA ' .
9 IL GOVERNO OLANDESE PROPONE DI ATTENERSI A QUANTO DECISO NELLA SOPRAMENZIONATA SENTENZA 9 OTTOBRE 1980 E DI RISOLVERE QUINDI LA PRESENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE SENZA TENER CONTO DEGLI ASPETTI SOGGETTIVI , QUALE L ' ESISTENZA DELL ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA . NON SOLO LA SENTENZA SOPRAMENZIONATA NON AVREBBE FATTO ALCUNA RISERVA IN PROPOSITO , MA ANCHE , DATO CHE E QUASI IMPOSSIBILE CHE LE AUTORITA NAZIONALI DELLO STATO D ' IMPORTAZIONE ACCERTINO L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA , UN ' ECCEZIONE DEL GENERE DAREBBE LUOGO A NUMEROSISSIME FRODI . DI CONSEGUENZA , IL DIVIETO GENERALE IMPOSTO AI RESIDENTI DELLO STATO D ' IMPORTAZIONE DI USARE AUTOVEICOLI IMPORTATI IN FRANCHIGIA FISCALE SAREBBE UN MEZZO NECESSARIO , IN QUANTO DI PER SE EFFICACE , PER PREVENIRE LE FRODI .
10 IL GOVERNO DANESE , NELLE OSSERVAZIONI ORALI , DEDUCE DEL PARI CHE I CONTROLLI DESTINATI AD ACCERTARE SE L ' USO NELLO STATO D ' IMPORTAZIONE DI UN AUTOVEICOLO STRANIERO AVVENGA CON O SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA DAREBBERO LUOGO A GRAVI DIFFICOLTA PRATICHE CHE ANDREBBERO AD AGGIUNGERSI ALLA DIFFICOLTA DI DEFINIRE IN MODO PRECISO L ' INTENZIONE STESSA . ESSO PROPONE QUINDI CHE QUANTO DECISO NELLA SENTENZA CARCIATI SIA CONFERMATO NEL SENSO CHE LA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI SENZA ECCEZIONI AI RESIDENTI DI USARE UN AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO IN UN ALTRO STATO E CONFORME AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA , COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA SOPRAMENZIONATA , E DI CONSEGUENZA , COMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO . SIFFATTA INTERPRETAZIONE TROVEREBBE CONFORTO NELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , POSTERIORE AI FATTI , 28 MARZO 1983 N . 83/182 , LA QUALE SUBORDINA LE ESENZIONI DAI TRIBUTI IN FATTO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA ALLA CONDIZIONE CHE IL VEICOLO ESENTATO NON SIA PRESTATO , NE DATO A NOLO , NE CEDUTO NELLO STATO MEMBRO DELL ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA .
11 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE LA NORMATIVA NAZIONALE COME QUELLA CUI IL GIUDICE NAZIONALE SI RIFERISCE PUO COSTITUIRE UN OSTACOLO PER L ' ESERCIZIO DELLA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI LAVORATORI , COME PURE DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI . BENCHE QUESTO OSTACOLO DEBBA ESSERE TOLLERATO QUALORA SIA NECESSARIO PER SODDISFARE ESIGENZE RELATIVE IN PARTICOLARE ALL ' EFFICACIA DEL CONTROLLO FISCALE IN FATTO DI FRANCHIGIA ALL ' IMPORTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI , IL DIVIETO ASSOLUTO , SENZA ALCUNA ECCEZIONE , FATTO A TUTTI I RESIDENTI DI UNO STATO MEMBRO DI GUIDARE , IN QUESTO STATO , UN AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO SAREBBE ECCESSIVO , IN QUANTO ANDREBBE OLTRE CIO CHE E NECESSARIO A TALE SCOPO E NON PUO QUINDI PREVALERE COME TALE SULLE LIBERTA FONDAMENTALI CONTEMPLATE DAL TRATTATO .
12 SI DEVE RILEVARE , IN PRIMO LUOGO , CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE RIGUARDA UNICAMENTE IL PERIODO CHE TERMINA CON L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SOPRAMENZIONATA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 MARZO 1983 N . 83/182 , LA QUALE DISCIPLINA LA MATERIA A PARTIRE DA QUESTA DATA .
13 COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SOPRAMENZIONATA SENTENZA 9 OTTOBRE 1980 , GLI STATI MEMBRI AVEVANO CONSERVATO , FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DIRETTIVA , UN AMPIO POTERE DI DISPOSIZIONE IN FATTO D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA , PRECISAMENTE ALLO SCOPO DI IMPEDIRE LE FRODI FISCALI E I PROVVEDIMENTI ADOTTATI A TALE SCOPO , SE NON ERANO ECCESSIVI , ERANO COMPATIBILI COL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . NELLA STESSA SENTENZA LA CORTE HA AMMESSO CHE IL DIVIETO IMPOSTO DA UNO STATO MEMBRO A COLORO CHE RISIEDONO NEL SUO TERRITORIO DI USARE DEGLI AUTOVEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE IN FRANCHIGIA COSTITUISCE UN MEZZO EFFICACE PER PREVENIRE LE FRODI FISCALI E GARANTIRE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI NEL PAESE DI DESTINAZIONE DELLE MERCI . INFINE LA CORTE HA RILEVATO CHE , UNA VOLTA AMMESSA LA COMPATIBILITA DELLE DISPOSIZIONI DEL GENERE DI QUELLE DI CUI SI TRATTAVA NELLA SOPRAMENZIONATA CAUSA CON LE NORME DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , NON VI ERANO MOTIVI PER METTERE IN DUBBIO IL POTERE DI UNO STATO MEMBRO DI SANZIONARE PENALMENTE L ' INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA NAZIONALE .
14 SI DEVE AGGIUNGERE CHE QUESTE MASSIME NON SONO INVALIDATE DAL FATTO CHE LA NORMATIVA NAZIONALE NON CONTEMPLI ALCUNA ECCEZIONE PER IL CASO IN CUI L ' AUTOVEICOLO SIA USATO SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA . LA NORMATIVA MIRANTE AD EVITARE LE FRODI FISCALI , INFATTI , DEVE NECESSARIAMENTE BASARSI SU CRITERI OBIETTIVI E CONTROLLABILI . CIO NON SI PUO DIRE DEL CRITERIO FONDATO SULL ' INTENZIONE DELL ' INTERESSATO .
15 UNA NORMATIVA DEL GENERE NON DEVE TUTTAVIA RISOLVERSI NELLA DOPPIA IMPOSIZIONE . COME LA CORTE HA INFATTI AFFERMATO NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1982 ( SCHUL , 15/81 , RACC . PAG . 1409 ), ' L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA DA UNO STATO MEMBRO ALL ' IMPORTAZIONE , DA UN ALTRO STATO MEMBRO , DI MERCI CEDUTE DA UN PRIVATO , QUALORA LA RISCOSSIONE DI TALE IMPOSTA NON VENGA EFFETTUATA SULLA CESSIONE DI MERCI ANALOGHE DA PARTE DI UN PRIVATO ALL ' INTERNO DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , COSTITUISCE UN ' IMPOSIZIONE INTERNA SUPERIORE A QUELLA APPLICATA AI PRODOTTI NAZIONALI ANALOGHI , AI SENSI DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO , QUALORA NON SIA PRESA IN CONSIDERAZIONE LA QUOTA RESIDUA DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CORRISPOSTA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ANCORA INCORPORATA NEL VALORE DELLA MERCE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE '
16 LA QUESTIONE SOLLEVATA DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO A CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE DEGLI AUTOVEICOLI CHE ABBIANO FRUITO DI UN REGIME D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA E CHE SIANO QUINDI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , NEMMENO SE DETTA NORMATIVA NON ECCETTUA I CASI IN CUI L ' USO DI DETTI AUTOVEICOLI AVVIENE SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA .
SULLE SPESE
17 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO OLANDESE , DAL GOVERNO DANESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),
STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ARNHEM , CON ORDINANZA 30 MAGGIO 1983 , DICHIARA :
LE NORME DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON OSTANO A CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE IMPONGA AI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IL DIVIETO , SANZIONATO PENALMENTE , DI USARE DEGLI AUTOVEICOLI CHE ABBIANO FRUITO DI UN REGIME D ' IMPORTAZIONE TEMPORANEA E CHE SIANO QUINDI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , NEMMENO SE DETTA NORMATIVA NON ECCETTUA I CASI IN CUI L ' USO DI DETTI AUTOVEICOLI AVVIENE SENZA L ' INTENZIONE DI EVADERE L ' IMPOSTA .