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61983J0278

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1985. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - IVA - IMPOSIZIONE FISCALE DEI VINI SPUMANTI. - CAUSA 278/83.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02503


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI NAZIONALI - SISTEMA D ' IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA - APPLICAZIONE DI UN ' ALIQUOTA SUPERIORE AD UNA CATEGORIA DI VINI SPUMANTI DEFINITI IN MODO DA NON COMPRENDERE ALCUN PRODOTTO NAZIONALE - INAMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 95 )

Massima


COSTITUISCE MANIFESTA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE FISCALE DI CUI ALL ' ART . 95 DEL TRATTATO IL FATTO CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE COLPISCA CON UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PIU ELEVATA LA CATEGORIA DEI VINI SPUMANTI CON DENOMINAZIONE D ' ORIGINE LA CUI DISCIPLINA OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA , MENTRE , DATA LA MANCANZA DI QUALSIASI NORMATIVA DI QUESTO TIPO , NESSUN PRODOTTO NAZIONALE PUO RIENTRARE IN DETTA CATEGORIA . UNA NORMATIVA DEL GENERE E MANIFESTAMENTE CONCEPITA IN MODO DA COLPIRE ESCLUSIVAMENTE LE MERCI IMPORTATE E MIRA A PROTEGGERE I CORRISPONDENTI PRODOTTI NAZIONALI , SOTTOPONENDOLI AD ALIQUOTE D ' IMPOSTA NOTEVOLMENTE INFERIORI .

Parti


NELLA CAUSA 278/83 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

SOSTENUTA DALLA

REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATA , NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO , DAL SIG . FRANCOIS RENOUARD , VICEDIRETTORE DEGLI AFFARI LEGALI PRESSO IL MINISTERO DELLE RELAZIONI CON L ' ESTERO , E , NELLA FASE ORALE , DAL SIG . PHILIPPE POUZOULET , SEGRETARIO DEGLI AFFARI ESTERI NELLA DIREZIONE DEGLI AFFARI LEGALI PRESSO IL MINISTERO DELLE RELAZIONI CON L ' ESTERO , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA ,

INTERVENIENTE ,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , ASSISTITO DALL ' AVVOCATO DELLO STATO PIER GIORGIO FERRI , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DIRETTA A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI UN ' ALIQUOTA DI IVA SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 1983 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IVA ) SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE .

2 EMERGE DAL FASCICOLO CHE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972 , N . 663 ( GURI , SUPPLEMENTO ORDINARIO DAL N . 1 AL N . 292 DELL ' 11 NOVEMBRE 1972 , PAG . 2 ), ISTITUTIVO DELL ' IVA , PREVEDE IN VIA GENERALE , A TENORE DELL ' ART . 16 , IL CALCOLO DELL ' IMPOSTA SECONDO TRE DIVERSE ALIQUOTE , E PRECISAMENTE :

A ) UN ' ALIQUOTA ORDINARIA ;

B ) UN ' ALIQUOTA RIDOTTA , DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI CHE RIGUARDANO BENI E SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE DI PRIMARIA NECESSITA ;

C ) UN ' ALIQUOTA MAGGIORATA , DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI RIGUARDANTI BENI E SERVIZI CHE HANNO CARATTERE DI CONSUMI DI LUSSO .

I BENI E I SERVIZI CHE FRUISCONO DELL ' ALIQUOTA RIDOTTA E QUELLI COLPITI DALL ' ALIQUOTA MAGGIORATA SONO ELENCATI , RISPETTIVAMENTE , NELLE TABELLE A E B , ALLEGATE AL DECRETO DI CUI TRATTASI . ALL ' EPOCA DELLA CONTROVERSIA , LE ALIQUOTE MENZIONATE ERANO RISPETTIVAMENTE DEL 18% , DEL 10% E DEL 38% ( DECRETO LEGGE 4 AGOSTO 1982 , N . 495 , GURI N . 212 DEL 4 . 8 . 1982 , PAG . 5481 ).

3 SECONDO L ' ATTO INTRODUTTIVO , L ' ALIQUOTA ORDINARIA DEL 18% SI APPLICA AI VINI SPUMANTI LA CUI FERMENTAZIONE SIA EFFETTUATA NATURALMENTE IN BOTTIGLIA , MA PER I QUALI TALE PROCESSO NON SIA OBBLIGATORIO AI SENSI DI UNA NORMATIVA NAZIONALE ; L ' ALIQUOTA DEL 10% AI VINI SPUMANTI NON FERMENTATI IN BOTTIGLIA ; L ' ALIQUOTA DEL 38% AI VINI SPUMANTI CHE LA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO ISTITUTIVO DELL ' IVA DEFINISCE VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE LA CUI REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA ( TESTO MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 18 MARZO 1976 , N . 46 , GURI N . 73 DEL 18 . 3 . 1976 , PAG . 2067 , CONVERTITO NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 , N . 249 , GURI N . 129 DEL 17 . 5 . 1976 , PAG . 3744 ). OCCORRE NOTARE CHE , DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO , DETTA NORMATIVA HA SUBITO DIVERSE MODIFICHE , CHE PERO HANNO LASCIATA SOSTANZIALMENTE IMMUTATA LA DEFINIZIONE DEI VINI SPUMANTI SOGGETTI ALL ' ALIQUOTA DI IMPOSTA PIU ALTA , CHE RESTA FISSATA AL 38% ( DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1984 N . 853 , GURI N . 347 DEL 19 . 12 . 1984 , PAG . 10582 , CONVERTITO NELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985 N . 17 , GURI N . 41 BIS DEL 17 . 2 . 1985 , PAG . 1181 ).

4 LA COMMISSIONE CONSIDERA CHE TUTTI I VINI SPUMANTI , TANTO SE FERMENTATI IN BOTTIGLIA ( METODO DENOMINATO ' CHAMPENOIS ' ) QUANTO SE FERMENTATI IN AUTOCLAVE , COSTITUISCONO PRODOTTI SIMILARI O CONCORRENTI AI SENSI DELL ' ART . 95 IN QUANTO HANNO ' AGLI OCCHI DEL CONSUMATORE , PROPRIETA ANALOGHE E RISPONDONO ALLE MEDESIME ESIGENZE ' , COME LA CORTE HA SOTTOLINEATO NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 ( CAUSA 169/78 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , RACC . PAG . 385 ; SI VEDANO IL PUNTO 5 E I RIFERIMENTI IVI INDICATI ). LA COMMISSIONE RILEVA A QUESTO PROPOSITO CHE TUTTI I ' VINI SPUMANTI ' COSTITUISCONO UNA CATEGORIA OMOGENEA IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 337 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO , ALLEGATO II , PUNTO 13 ( GU L 54 , PAG . 1 ) ED IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 358 , RELATIVO AI VINI SPUMANTI DEFINITI NEL PUNTO 13 DELL ' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO N . 337/79 ( GU L 54 , PAG . 130 ).

5 SECONDO LA COMMISSIONE , IL SISTEMA FISCALE DI CUI TRATTASI HA L ' EFFETTO DI SFAVORIRE I VINI SPUMANTI IMPORTATI PRIVILEGIANDO I VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE . INFATTI , TUTTI I VINI SPUMANTI ITALIANI RIENTREREBBERO NELLE DUE CATEGORIE MENO TASSATE , CIOE LA CATEGORIA DEGLI SPUMANTI FERMENTATI IN AUTOCLAVE ( ALIQUOTA DEL 10% ) O QUELLA DEGLI SPUMANTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA ( ALIQUOTA DEL 18% ), SENZA TUTTAVIA CHE QUESTO PROCEDIMENTO SIA IMPOSTO DA UNA NORMATIVA VINCOLANTE , POICHE IN ITALIA LA FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA NON SAREBBE OBBLIGATORIA PER NESSUNA CATEGORIA DI SPUMANTI . PER CONTRO , UNA PARTE NOTEVOLE DEI VINI SPUMANTI IMPORTATI RIENTREREBBE NELLA CATEGORIA PIU TASSATA ( ALIQUOTA DEL 38% ), POICHE SOLTANTO LE LEGISLAZIONI STRANIERE SUBORDINEREBBERO L ' USO DI UNA DETERMINATA DENOMINAZIONE D ' ORIGINE ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA : LO CHAMPAGNE FRANCESE NE COSTITUIREBBE L ' ESEMPIO PIU TIPICO . LA COMMISSIONE RITIENE PERTANTO CHE SI TRATTI DI UN CASO FLAGRANTE DI DISCRIMINAZIONE CONTRASTANTE CON L ' ART . 95 , 1* COMMA , DEL TRATTATO .

6 LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE SONO STATE SOSTENUTE DALLA REPUBBLICA FRANCESE , INTERVENUTA NELLA CAUSA . IL GOVERNO FRANCESE NON CONTESTA , DI PER SE , LA LIBERTA DEGLI STATI MEMBRI D ' ISTITUIRE SISTEMI D ' IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA PER DETERMINATI PRODOTTI , IN BASE A CRITERI OBIETTIVI . ESSO CONSIDERA ANCHE CHE IL GOVERNO ITALIANO HA IL POTERE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI FISCALI INTESI A COLPIRE IN MISURA MAGGIORE , PER RAGIONI DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA , PRODOTTI CHE ESSO CONSIDERA DI LUSSO , MA SOLO A CONDIZIONE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO CONFORMI A QUANTO STABILISCE L ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE . ORBENE , NELLA FATTISPECIE IL REGIME FISCALE ITALIANO SAREBBE DISCRIMINATORIO NEI CONFRONTI DEI VINI SPUMANTI IMPORTATI PER I QUALI LA NORMATIVA DEL PAESE DI PRODUZIONE IMPONE LA FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA , E PRINCIPALMENTE PER GLI CHAMPAGNES FRANCESI , IN QUANTO AVREBBE UN EFFETTO DISSUASIVO SULL ' ACQUISTO DI QUESTI VINI , IL CUI COSTO DI PRODUZIONE SAREBBE RELATIVAMENTE ELEVATO .

7 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE A PROPRIA DIFESA CHE , CON LA SENTENZA 15 MARZO 1983 ( CAUSA 319/81 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , IMPOSIZIONE FISCALE DELLE ACQUEVITI , RACC . PAG . 601 ), LA CORTE HA RICONOSCIUTO , QUALE ELEMENTO DELLA SUA COSTANTE GIURISPRUDENZA , LA LIBERTA DEGLI STATI MEMBRI DI ISTITUIRE SISTEMI IMPOSITIVI DIFFERENZIATI PER TALUNI PRODOTTI , IN FUNZIONE DI CRITERI OBIETTIVI . NELLA STESSA SENTENZA LA CORTE AVREBBE RICONOSCIUTO LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI STABILIRE ALIQUOTE DI IMPOSTA PIU ALTE PER I PRODOTTI DI LUSSO . NELLA FATTISPECIE , LA NORMATIVA FISCALE ITALIANA AVREBBE DEFINITO UN PRODOTTO - AL FINE DI ASSOGGETTARLO ALL ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA CONTEMPLATA PER I PRODOTTI DI LUSSO - CHE SAREBBE TIPICAMENTE CONOSCIUTO E CONSUMATO COME PRODOTTO DI PRESTIGIO E COME SIMBOLO DI CLASSE PER UNA CLIENTELA PRIVILEGIATA , A CAUSA SEGNATAMENTE DEL SUO PREZZO ELEVATO . TRATTANDOSI DI UN CRITERIO OBIETTIVO , NON SI POTREBBE FAR CARICO AL LEGISLATORE ITALIANO D ' AVER CREATO IN TAL MODO UNA DISCRIMINAZIONE FISCALE .

8 LA COMMISSIONE CONTESTA IL PUNTO DI VISTA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI DI LUSSO . ESSA SOTTOLINEA CHE NELLA SENTENZA 15 MARZO 1983 , INVOCATA DAL GOVERNO ITALIANO , LA CORTE SI E PER L ' APPUNTO RIFIUTATA DI CONSIDERARE LA DENOMINAZIONE D ' ORIGINE O DI PROVENIENZA COME CRITERIO VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE DI UNA MERCE COME PRODOTTO DI LUSSO . ESSA RICHIAMA PARIMENTI L ' ATTENZIONE SUL PERICOLO INERENTE ALLA SCELTA DEL PREZZO DELLE MERCI QUALE CRITERIO ATTO A CLASSIFICARLE COME PRODOTTI DI LUSSO : INFATTI , DIFFERENZE DI PREZZO POSSONO DERIVARE DA MOLTEPLICI RAGIONI , QUALI LE MATERIE PRIME UTILIZZATE , IL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE SEGUITO ED IL TRASPORTO , IL CHE SI VERIFICHEREBBE , PER L ' APPUNTO , NEL CASO DELLO CHAMPAGNE IMPORTATO IN ITALIA . IN NESSUN CASO LA QUALIFICA DI PRODOTTO DI LUSSO POTREBBE CONSIDERARSI COME PARAMETRO OBIETTIVO DI PROGRESSIVITA FISCALE A DETRIMENTO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO IMPOSTA DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI IMPORTATI .

9 I TERMINI IN CUI E REDATTO L ' ATTO INTRODUTTIVO RICHIEDONO UN ' OSSERVAZIONE PRELIMINARE . LE CONCLUSIONI IVI FORMULATE MIRANO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO ' APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI UN ' ALIQUOTA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE ' . EMERGE DAL FASCICOLO CHE GLI ARGOMENTI DELLA COMMISSIONE RIGUARDANO , IN PRATICA , SOLO LA DIFFERENZA DI TASSAZIONE TRA , DA UNA PARTE , I VINI SPUMANTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA SENZA CHE QUESTO METODO SIA PRESCRITTO NEL PAESE D ' ORIGINE ( ALIQUOTA DEL 18% ) ED I VINI SPUMANTI FERMENTATI IN AUTOCLAVE ( ALIQUOTA DEL 10% ) E , DALL ' ALTRA I VINI SPUMANTI MUNITI DI DENOMINAZIONE D ' ORIGINE LA CUI REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA ( ALIQUOTA DEL 38% ). PER CONTRO , LA COMMISSIONE NON HA MESSO IN DISCUSSIONE IL RAPPORTO DI TASSAZIONE TRA I VINI SPUMANTI SOGGETTI RISPETTIVAMENTE ALL ' ALIQUOTA DEL 18% E DEL 10% .

10 DELIMITATA LA CONTROVERSIA IN QUESTI TERMINI , DIVENTA CHIARO CHE LA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI VINI SPUMANTI SOGGETTI ALL ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA PIU ELEVATA DATA DALLA NORMATIVA ITALIANA E CONCEPITA IN MODO DA COLPIRE ESCLUSIVAMENTE MERCI IMPORTATE E TENDE A PROTEGGERE I PRODOTTI NAZIONALI CORRISPONDENTI , RISERVANDO LORO ALIQUOTE D ' IMPOSTA SENSIBILMENTE MENO ELEVATE . PERTANTO , ESSA COMPORTA UNA MANIFESTA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE FISCALE DI CUI ALL ' ART . 95 .

11 STANDO COSI LE COSE , E PRIVO D ' INTERESSE STABILIRE SE UN PARTICOLARE TIPO DI VINI SPUMANTI COSTITUISCA UN ' PRODOTTO DI LUSSO ' , TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA NORMATIVA ITALIANA NON CONSIDERA TALI GLI ANALOGHI PRODOTTI NAZIONALI . NON RISULTA QUINDI NECESSARIO PRENDERE IN ESAME GLI ARGOMENTI DELLE PARTI RELATIVI AI CRITERI IDONEI PER LA DEFINIZIONE DEI ' PRODOTTI DI LUSSO ' , NE LA QUESTIONE , SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE , DELL ' INCIDENZA DI QUESTA NOZIONE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

12 SI DEVE PERTANTO CONCLUDERE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE D ' ORIGINE , LA CUI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA , UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IVA ) PIU ELEVATA DI QUELLE APPLICATE AI VINI SPUMANTI COMPARABILI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

13 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE D ' ORIGINE , LA CUI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA , UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PIU ELEVATA DI QUELLE APPLICATE AI VINI SPUMANTI COMPARABILI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO .

2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE , COMPRESE QUELLE DELLA PARTE INTERVENIENTE .