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SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1985. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE CONTRO IRLANDA. - IVA - BASE IMPONIBILE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UN BENE MOBILE A TITOLO DI PAGAMENTO PARZIALE. - CAUSA 17/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02375
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPONIBILE - RITIRO DI UNA MERCE D ' OCCASIONE COME PAGAMENTO PARZIALE - REGIME NAZIONALE CHE STABILISCA CHE IL VALORE DELLA MERCE RITIRATA NON RIENTRA NELL ' IMPONIBILE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ARTT . 11 , A , 1 , A ) E 32 )
IL REGIME NAZIONALE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN ATTO AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , IL QUALE DISPONGA , A PROPOSITO DELLA DETERMINAZIONE DELL ' IMPONIBILE IN CASO DI VENDITA DI UN BENE MOBILE CON RITIRO DI UNA MERCE D ' OCCASIONE , CHE IL VALORE DELLA MERCE RITIRATA NON E COMPRESO NEL CORRISPETTIVO CHE DEV ' ESSERE PAGATO DALL ' ACQUIRENTE , NON COSTITUISCE TRASGRESSIONE DELL ' ART . 11 , PARTE A , N . 1 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA , ESSENDO GIUSTIFICATO , COME PRINCIPIO , DALL ' ART . 32 DELLA STESSA DIRETTIVA , IL QUALE , FINO A CHE NON SARA POSTO IN VIGORE UN REGIME COMUNE DI TASSAZIONE DELLE MERCI D ' OCCASIONE CHE RISTABILISCA , IN FATTO DI VENDITA DI MERCI D ' OCCASIONE , LA NEUTRALITA CONCORRENZIALE FRA LE VENDITE DIRETTE TRA CONSUMATORI ED I NEGOZI CHE PASSANO PER IL CIRCUITO COMMERCIALE , AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI A MANTENERE IN VIGORE I REGIMI PARTICOLARI CHE PERSEGUONO LO STESSO SCOPO . DETTO REGIME HA INFATTI LO SCOPO E L ' EFFETTO DI COMPENSARE LA PARTE RESIDUA DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CHE HA GIA COLPITO LA MERCE D ' OCCASIONE RITIRATA , ONDE POTER SOTTOPORRE DETTA MERCE , ALL ' ATTO DELLA RIVENDITA , AL SISTEMA GENERALE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , NON GIA DI SOTTRARRE ALL ' IMPOSTA UNA PARTE DI CIO CHE IL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE HA OTTENUTO COME CONTROPARTITA DEL BENE NUOVO .
NELLA CAUSA 17/84 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . D . R . GILMOUR , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
IRLANDA , RAPPRESENTATA DAL SIG . L . J . DOCKERY , CHIEF STATE SOLICITOR , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO LA SEDE DELLA PROPRIA AMBASCIATA , 28 , ROUTE D ' ARLON ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DEL FATTO CHE L ' IRLANDA , CONTINUANDO AD APPLICARE LA SEZIONE 10 , PARAGRAFO 2 ), DEL ' VALUE ADDED TAX ACT ' DEL 1972 , CHE , IN CONTRASTO CON L ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ), RIDUCE LA BASE IMPONIBILE PER LE VENDITE DI BENI CON ACCETTAZIONE DI UN BENE D ' OCCASIONE A TITOLO DI PAGAMENTO , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DELLA SUDDETTA DIRETTIVA ,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 GENNAIO 1984 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE L ' IRLANDA , CONTINUANDO AD APPLICARE LA SEZIONE 10 , PARAGRAFO 2 ), DEL ' VALUE ADDED TAX ACT ' ( LEGGE RELATIVA ALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ) DEL 1972 , CHE , IN CONTRASTO CON L ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ), RIDUCE LA BASE IMPONIBILE PER LE VENDITE DI BENI CON ACCETTAZIONE DI UN BENE D ' OCCASIONE A TITOLO DI PAGAMENTO , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSA INCOMBENTI IN FORZA DELLA SUDDETTA DIRETTIVA ( IN PROSIEGUO ' LA SESTA DIRETTIVA ' ).
2 SECONDO L ' ART . 11 , PARTE A , N . 1 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , LA BASE IMPONIBILE E RAPPRESENTATA DA TUTTO CIO CHE COSTITUISCE IL CORRISPETTIVO VERSATO O DA VERSARE DA PARTE DELL ' ACQUIRENTE O DI UN TERZO PER LA FORNITURA CONSIDERATA . LA CONTROVERSA DISPOSIZIONE IRLANDESE PREVEDE INVECE CHE , NEL CALCOLARE L ' IMPORTO TOTALE SOGGETTO ALL ' IMPOSTA , PUO ESSERE EFFETTUATA UNA DETRAZIONE CORRISPONDENTE AL VALORE DEI BENI MOBILI D ' OCCASIONE ACCETTATI IN PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DEI BENI FORNITI .
3 SI DEVE RICORDARE CHE LA REIMMISSIONE DI UN BENE D ' OCCASIONE NEL CIRCUITO COMMERCIALE HA GIA COSTITUITO OGGETTO DI VARIE PROPOSTE A LIVELLO COMUNITARIO . AD ESEMPIO , LA PROPOSTA DI SESTA DIRETTIVA ( GU 1973 , C 80 , PAG . 1 ) CONTENEVA UNA DISPOSIZIONE INTESA AD ALLEGGERIRE L ' IMPOSIZIONE DEI BENI D ' OCCASIONE ALLO SCOPO DI NON PENALIZZARE TALUNI COMMERCI . POICHE QUESTA DISPOSIZIONE NON VENIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO , L ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA PREVEDE CHE IL CONSIGLIO , DELIBERANDO ALL ' UNANIMITA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , AVREBBE ADOTTATO , ENTRO IL 31 DICEMBRE 1977 , IL REGIME COMUNITARIO D ' IMPOSIZIONE DA APPLICARE , FRA L ' ALTRO , NEL SETTORE DEI BENI D ' OCCASIONE E CHE , FINCHE NON SARA APPLICATO QUESTO REGIME COMUNITARIO , GLI STATI MEMBRI CHE , AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SESTA DIRETTIVA , APPLICANO UN REGIME PARTICOLARE IN TALE SETTORE POSSONO MANTENERLO . L ' 11 GENNAIO 1978 , LA COMMISSIONE HA PRESENTATO AL CONSIGLIO UNA PROPOSTA DI SETTIMA DIRETTIVA ( GU C 26 , PAG . 2 ), CHE PREVEDE REGIMI COMUNI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA APPLICARE NEL SETTORE CONSIDERATO , MA TALE PROPOSTA NON HA ANCORA AVUTO SEGUITO .
4 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL VALORE DI UN BENE MOBILE D ' OCCASIONE , ACCETTATO IN PAGAMENTO DAL FORNITORE DI UN BENE NUOVO , RIENTRA NEL CORRISPETTIVO CHE IL FORNITORE OTTIENE DALL ' ACQUIRENTE PER LA FORNITURA DEL BENE NUOVO . SECONDO L ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA , QUESTO VALORE FA QUINDI PARTE DELLA BASE IMPONIBILE DEL BENE FORNITO . L ' ART . 32 RIGUARDEREBBE REGIMI PARTICOLARI DA APPLICARE AI BENI D ' OCCASIONE E NON CONSENTIREBBE AFFATTO DI DEROGARE ALLE NORME RIGUARDANTI LA BASE IMPONIBILE DI UN BENE NUOVO . D ' ALTRA PARTE , UNA SIFFATTA DEROGA NON SAREBBE CONSENTITA DA ALCUNA DELLE DISPOSIZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE PER CREARE REGIMI COMUNI D ' IMPOSIZIONE PER I BENI D ' OCCASIONE . IN CONTRASTO CON TALI PROPOSTE , IL REGIME IRLANDESE NON AVVANTAGGEREBBE TANTO L ' ACQUIRENTE FINALE DEL BENE D ' OCCASIONE QUANTO L ' ACQUIRENTE DEL BENE NUOVO , CHE GODREBBE DIRETTAMENTE , SECONDO TALE REGIME , DI UNA RIDUZIONE DELL ' IVA .
5 IN OGNI CASO , SECONDO LA COMMISSIONE , LA CONTROVERSA DISPOSIZIONE IRLANDESE NON PUO ESSERE QUALIFICATA COME UN REGIME PARTICOLARE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DI BENI D ' OCCASIONE , IN CONFORMITA AGLI OBIETTIVI DELL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA . ESSA NON SI APPLICA ALL ' INTERO MERCATO DEI BENI D ' OCCASIONE , BENSI UNICAMENTE AL CASO DI RITIRO DI UN BENE DELLA STESSA SPECIE IN OCCASIONE DELLA VENDITA DI UN ALTRO BENE . QUESTA IPOTESI SAREBBE GIA DISCIPLINATA DALL ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA E NON POTREBBE ESSERE CONTEMPORANEAMENTE SOGGETTA AD UN REGIME PARTICOLARE AI SENSI DELL ' ART . 32 .
6 LA COMMISSIONE RICHIAMA INFINE L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE LA DISPOSIZIONE IRLANDESE IMPLICA UNA PERDITA DI INTROITI PER IL FISCO E QUINDI UNA RIDUZIONE DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITA , QUALORA IL PREZZO DI RIVENDITA DEL BENE D ' OCCASIONE SIA INFERIORE AL PREZZO DI RITIRO DELL ' USATO .
7 IL GOVERNO IRLANDESE OSSERVA CHE LA VENDITA DI UN BENE NUOVO CON RITIRO DI UN BENE D ' OCCASIONE E DI GRAN LUNGA LA VIA PIU FREQUENTEMENTE SEGUITA IN IRLANDA PER REINSERIRE NEL CIRCUITO COMMERCIALE TALUNE CATEGORIE DI BENI D ' OCCASIONE , IN PARTICOLARE LE AUTOMOBILI . LA DISPOSIZIONE IRLANDESE DI CUI TRATTASI DISCIPLINA QUINDI LA PARTE PIU IMPORTANTE DEL COMMERCIO DEI BENI D ' OCCASIONE E CONSENTE , PER TALE PARTE , DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE CUI I BENI D ' OCCASIONE SAREBBERO ALTRIMENTI SOGGETTI , DATO CHE SULLA RIVENDITA DI TALI BENI E DOVUTA L ' IVA . SI TRATTEREBBE , QUINDI , IN EFFETTI DI UN REGIME PARTICOLARE AI SENSI DELL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA . LA CIRCOSTANZA CHE QUESTO REGIME SI APPLICHI NEL CASO DI UNA FORNITURA SOTTOPOSTA ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 11 DELLA STESSA DIRETTIVA SI SPIEGA COL FATTO CHE TALE FORNITURA DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO E INSCINDIBILE DAL SIMULTANEO ACQUISTO , DA PARTE DI TALE SOGGETTO , DEL BENE D ' OCCASIONE ACCETTATO IN PAGAMENTO . SE LA DETRAZIONE CONSENTITA IN TAL CASO DALLA DISPOSIZIONE CONTROVERSA NON FOSSE AMMESSA DAL DIRITTO COMUNITARIO , IL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE NON SAREBBE IN GRADO , SE NON IN PERDITA , DI TRATTARE AUTOMOBILI USATE APPARTENENTI A PERSONE NON SOGGETTE ALL ' IMPOSTA .
8 SECONDO IL GOVERNO IRLANDESE , L ' INTERPRETAZIONE DATA DALLA COMMISSIONE ALL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA NON E CONFORME AGLI OBIETTIVI O ALLA LETTERA DI QUESTO ARTICOLO ED E , IN REALTA , TALMENTE RESTRITTIVA DA ESSERE INTESA A COMPROMETTERE LA CHIARA FINALITA DELL ' AUTORIZZAZIONE CONTENUTA IN QUESTA NORMA . ESSA E INOLTRE INCOMPATIBILE CON LE PROPOSTE FATTE DALLA STESSA COMMISSIONE , RELATIVAMENTE AI BENI D ' OCCASIONE , NELLE PROPOSTE DI SESTA E SETTIMA DIRETTIVA SULL ' IVA . IN PROPOSITO , IL SUDDETTO GOVERNO CERCA DI DIMOSTRARE , MEDIANTE ESEMPI IN CIFRE , CHE IL REGIME ATTUALMENTE IN VIGORE IN IRLANDA PORTA AGLI STESSI RISULTATI DEI REGIMI COMUNI CONTEMPLATI NELLA PROPOSTA DI SETTIMA DIRETTIVA , SALVO PER QUANTO RIGUARDA IL MOMENTO IN CUI IL BENE D ' OCCASIONE FRUISCE DELLO SGRAVIO DELLA PARTE RESIDUA DELL ' IVA , PROBLEMA CHE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE DALL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA .
9 IL GOVERNO IRLANDESE AMMETTE TUTTAVIA CHE , RISPETTO AI REGIMI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE , IL REGIME IRLANDESE IMPLICA UNA PERDITA DI ENTRATE FISCALI QUALORA IL BENE D ' OCCASIONE SIA RIVENDUTO AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI RITIRO DELL ' USATO . TUTTAVIA , QUESTO CASO DOVREBBE ESSERE EQUIPARATO A QUELLO DI UNO SCONTO CONCESSO ALL ' ORIGINE DAL SOGGETTO PASSIVO ED AUTORIZZATO IN BASE ALL ' ART . 11 , PARTE A , N . 3 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA , OVVERO A QUELLO DI UNA DETRAZIONE AMMESSA A MONTE SU BENI ACQUISTATI PER LE ESIGENZE DELL ' IMPRESA DEL SOGGETTO PASSIVO .
10 PER RISOLVERE QUESTA CONTROVERSIA , E OPPORTUNO ESAMINARE PIU DA VICINO LE DIFFICOLTA CHE IL SISTEMA DELL ' IVA , QUALE RISULTA DALLE NORME GENERALI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE , PRESENTA PER IL COMMERCIO DI BENI D ' OCCASIONE , NONCHE I VARI PROVVEDIMENTI PROPOSTI O GIA ADOTTATI PER SUPERARE TALI DIFFICOLTA .
11 IL PRINCIPIO DEL SISTEMA COMUNE IN MATERIA DI IVA CONSISTE , A NORMA DELL ' ART . 2 DELLA PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 67/227 , 11 APRILE 1967 , ( GU N . 71 , DEL 14 . 4 . 1967 , PAG . 1301 ), NELL ' APPLICARE AI BENI ED AI SERVIZI , FINO ALLO STADIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO COMPRESO , UN ' IMPOSTA GENERALE SUL CONSUMO ESATTAMENTE PROPORZIONALE AL PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI , INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PASSAGGI AVVENUTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE ANTECEDENTE ALLA FASE DELL ' IMPOSIZIONE . TUTTAVIA , AD OGNI PASSAGGIO , L ' IVA E DOVUTA SOLO PREVIA DETRA ZIONE DELL ' AMMONTARE DELL ' IMPOSTA CHE HA GRAVATO DIRETTAMENTE SUL COSTO DEI VARI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PREZZO . PER I BENI , IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA E COSTITUITO DALLA CESSIONE DEL BENE EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE , E SOLO I SOGGETTI PASSIVI SONO AUTORIZZATI A DETRARRE DALL ' IVA DI CUI SONO DEBITORI L ' IMPOSTA CUI LE MERCI SONO GIA STATE ASSOGGETTATE A MONTE .
12 NE CONSEGUE CHE IN CIASCUNA FASE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE IL BENE E , DI FATTO , GRAVATO DALL ' IMPOSTA SOLTANTO IN BASE AL VALORE AGGIUNTO IN QUELLA FASE . ORA , UNA VOLTA GIUNTO AL CONSUMATORE FINALE CHE NON SIA UN SOGGETTO PASSIVO , IL BENE RESTA GRAVATO DALL ' IVA PER UN IMPORTO PROPORZIONALE AL PREZZO CHE DETTO CONSUMATORE HA PAGATO AL PROPRIO FORNITORE .
13 QUALORA , IN SEGUITO , IL CONSUMATORE CEDA IL BENE AD UN ALTRO CONSUMATORE CHE NON SIA SOGGETTO PASSIVO , QUESTA OPERAZIONE NON DA LUOGO NE AD IMPOSIZIONE , NE A DETRAZIONE . QUALORA IL CONSUMATORE CEDA IL BENE AD UN COMMERCIANTE CHE SIA SOGGETTO PASSIVO , QUESTA CESSIONE NON DA LUOGO NEPPUR ESSA AD IMPOSIZIONE , MA ALL ' ATTO DELLA RIVENDITA DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO VIENE RISCOSSA L ' IVA PER UN IMPORTO PROPORZIONALE AL PREZZO DI RIVENDITA , SENZA CHE IL SOGGETTO PASSIVO ABBIA DIRITTO A QUALSIASI DETRAZIONE DELL ' IVA CUI IL BENE SIA STATO GIA ASSOGGETTATO A MONTE .
14 I BENI D ' OCCASIONE CHE VENGANO REIMMESSI NEL CIRCUITO COMMERCIALE SONO QUINDI COLPITI ANCORA UNA VOLTA DALL ' IMPOSTA , MENTRE I BENI D ' OCCASIONE CHE PASSANO DIRETTAMENTE DA UN CONSUMATORE ALL ' ALTRO RESTANO GRAVATI UNICAMENTE DALL ' IMPOSTA RISCOSSA IN OCCASIONE DELLA PRIMA VENDITA AD UN CONSUMATORE CHE NON SIA SOGGETTO PASSIVO . IN PARTICOLARE NEL CASO DI ALIQUOTA ELEVATA DELL ' IVA , TALE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO HA L ' EFFETTO DI FALSARE LA CONCORRENZA TRA LE VENDITE DIRETTE DA UN CONSUMATORE ALL ' ALTRO E LE OPERAZIONI EFFETTUATE SEGUENDO IL NORMALE CIRCUITO COMMERCIALE ; VENGONO COSI DANNEGGIATI I SETTORI COMMERCIALI PER I QUALI LE OPERAZIONI RELATIVE AI BENI D ' OCCASIONE SONO DI GRANDE IMPORTANZA , COME FRA L ' ALTRO IL SETTORE AUTOMOBILISTICO .
15 L ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA PREVEDE LA FUTURA ADOZIONE , DA PARTE DEL CONSIGLIO , DI UN REGIME COMUNE INTESO AD EVITARE TALE DISTORSIONE DI CONCORRENZA E , IN ATTESA DELL ' APPLICAZIONE DI UN SIFFATTO REGIME COMUNE , LA STESSA NORMA CONSENTE IL MANTENIMENTO IN VIGORE DEI REGIMI NAZIONALI ESISTENTI CHE PERSEGUANO LO STESSO SCOPO .
16 DA PARTE SUA , LA COMMISSIONE HA DATO SEGUITO ALL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA PRESENTANDO AL CONSIGLIO LA PROPRIA PROPOSTA DI SETTIMA DIRETTIVA , IN CUI VENIVANO INDICATI DUE METODI PER GIUNGERE AL RISULTATO VOLUTO . PER I BENI D ' OCCASIONE IN GENERALE , LA PROPOSTA PREVEDE CHE LA BASE IMPONIBILE , NEL CASO DI CESSIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE DI UN BENE ACQUISTATO DA PERSONA NON SOGGETTA ALL ' IMPOSTA , E COSTITUITA DA UNA PERCENTUALE FORFETTARIA DEL PREZZO DI RIVENDITA , PERCENTUALE CHE SI CONSIDERA CORRISPONDENTE AL VALORE AGGIUNTO DAL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE . PER TALUNI BENI D ' OCCASIONE AVENTI PARTICOLARE IMPORTANZA PER IL COMMERCIO , COME FRA L ' ALTRO PER LE AUTOVETTURE , LA PROPOSTA CONTEMPLA UN REGIME CHE PORTA A RISULTATI PIU PRECISI . SECONDO TALE REGIME , LA RIVENDITA DA DIRITTO AL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE AD UNA DETRAZIONE CALCOLATA IN BASE AL PREZZO PAGATO PER L ' ACQUISTO DA PERSONA NON SOGGETTA ALL ' IMPOSTA . I DUE REGIMI PROPOSTI HANNO QUINDI IN COMUNE IL FATTO CHE E AL MOMENTO DELLA RIVENDITA CHE SI TIENE CONTO DELLA PARTE RESIDUA DELL ' IVA GIA RISCOSSA SUL BENE D ' OCCASIONE .
17 NEL REGIME IRLANDESE SI TIENE GIA CONTO DI QUESTA PARTE RESIDUA AL MOMENTO DELL ' ACQUISTO SOTTO FORMA DI RITIRO DEL BENE D ' OCCASIONE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO . SOLTANTO IN APPARENZA , INFATTI , QUESTO REGIME PORTA AD UNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL BENE NUOVO . LA RIDUZIONE E ESATTAMENTE PROPORZIONALE AL PREZZO PAGATO DAL SOGGETTO PASSIVO PER IL BENE D ' OCCASIONE DA LUI ACQUISTATO DA PERSONA NON SOGGETTA ALL ' IMPOSTA E COSTITUISCE , IN REALTA , UNA COMPENSAZIONE DELLA PARTE RESIDUA DELL ' IVA GIA RISCOSSA SUL BENE D ' OCCASIONE . QUESTO BENE , POICHE FRUISCE QUINDI DI UNO SGRAVIO GIA IN OCCASIONE DEL SUO ACQUISTO DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE , PUO ESSERE GRAVATO IN MODO DEL TUTTO NORMALE IN OCCASIONE DELLA RIVENDITA , SENZA CHE CIO VENGA A FALSARE LA CONCORRENZA RISPETTO ALLE VENDITE DIRETTE FRA CONSUMATORI .
18 IN PROPOSITO E IRRILEVANTE CHE , DA UN PUNTO DI VISTA FORMALE , QUESTA COMPENSAZIONE SI RISOLVA DIRETTAMENTE IN UN VANTAGGIO PER L ' ACQUIRENTE DEL BENE NUOVO , CHE E ANCHE IL VENDITORE DEL BENE D ' OCCASIONE , MENTRE , NEI REGIMI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE , LA RIDUZIONE DELL ' IMPOSTA IN OCCASIONE DELLA RIVENDITA SI RISOLVE IN UN VANTAGGIO DIRETTO PER L ' ACQUIRENTE , NON SOGGETTO AD IMPOSTA , DEL BENE D ' OCCASIONE . COME RISULTA DAGLI ESEMPI IN CIFRE PRESENTATI DAL GOVERNO IRLANDESE , I PREZZI CONVENUTI FRA LE PARTI NELLE DUE OPERAZIONI RELATIVE A DETTO BENE TENDERANNO AD ADEGUARSI AL REGIME APPLICATO , IN MODO DA PERVENIRE , IN GENERALE , AGLI STESSI RISULTATI TANTO PER LE TRE PARTI INTERESSATE A QUESTE OPERAZIONI , QUANTO PER IL FISCO ; LE SOLE DIFFERENZE RIGUARDANO IL MOMENTO IN CUI IL BENE D ' OCCASIONE FRUISCE DELLO SGRAVIO DELLA PARTE RESIDUA DELL ' IVA E LA COMPOSIZIONE DEI PREZZI . COSI PURE , I REGIMI ESAMINATI HANNO TUTTI E TRE L ' EFFETTO DI RISTABILIRE LA NEUTRALITA PER QUANTO RIGUARDA LA CONCORRENZA TRA LE VENDITE DIRETTE FRA CONSUMATORI E LE OPERAZIONI EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CIRCUITO COMMERCIALE .
19 E QUINDI IN BASE A QUESTE CONSTATAZIONI CHE SI DEVE STABILIRE SE , COME SOSTIENE LA COMMISSIONE , IL REGIME IRLANDESE COSTITUISCA UNA DEROGA ALL ' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA , DEROGA CHE NON POTREBBE ESSERE GIUSTIFICATA DALL ' ART . 32 DELLA DIRETTIVA STESSA . DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL SUDDETTO REGIME NON E AFFATTO INTESO A SOTTRARRE ALL ' IMPOSTA UNA PARTE DI QUANTO IL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE HA OTTENUTO COME CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL BENE NUOVO , NE HA UN EFFETTO DEL GENERE . IL REGIME IRLANDESE HA INVECE LO SCOPO E L ' EFFETTO DI COMPENSARE LA PARTE RESIDUA DELL ' IVA GIA RISCOSSA SUL BENE D ' OCCASIONE ACCETTATO IN PAGAMENTO , AL FINE DI POTER ASSOGGETTARE DETTO BENE , AL MOMENTO DELLA RIVENDITA , AL SISTEMA GENERALE DELL ' IVA . NE CONSEGUE CHE , IN VIA DI PRINCIPIO , IL REGIME IRLANDESE E COPERTO , DATO IL SUO SCOPO ED I SUOI EFFETTI , DALL ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA E NON DA LUOGO AD ALCUNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 11 DELLA DIRETTIVA STESSA .
20 QUESTO RISULTATO NON VIENE RIMESSO IN QUESTIONE DAL FATTO CHE IL REGIME IRLANDESE RIGUARDA SOLTANTO I CASI IN CUI IL BENE D ' OCCASIONE VIENE ACQUISTATO DAL SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE SOTTO FORMA DI ACCETTAZIONE DELLO STESSO A TITOLO DI PAGAMENTO NELL ' AMBITO DELLA VENDITA , DA PARTE SUA , DI UN ALTRO BENE , NUOVO O ANCH ' ESSO D ' OCCASIONE . E QUESTO , IN EFFETTI , IL MODO PIU COMUNE IN CUI I BENI D ' OCCASIONE VENGONO REIMMESSI NEL CIRCUITO COMMERCIALE , E L ' ART . 32 DELLA SESTA DIRETTIVA NON ESIGE CHE IL REGIME NAZIONALE MANTENUTO IN VIGORE DISCIPLINI TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE AI BENI D ' OCCASIONE .
21 NON E DECISIVO NEPPURE IL FATTO CHE IL REGIME IRLANDESE IMPLICHI UNA PERDITA DI ENTRATE FISCALI NEL CASO IN CUI IL PREZZO DI RIVENDITA SIA INFERIORE AL PREZZO DI RITIRO DELL ' USATO . ANCHE LE NORME GENERALI DELLE DIRETTIVE , PREVEDENDO L ' IMPOSIZIONE DELLE FORNITURE EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO E LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE DA QUESTI PAGATE A MONTE , IMPLICANO CHE LA VENDITA IN PERDITA DI UN BENE NUOVO DETERMINI UNA PERDITA DI INTROITI PER IL FISCO . IL REGIME IRLANDESE RELATIVO ALL ' ACCETTAZIONE DI BENI D ' OCCASIONE A TITOLO DI PAGAMENTO NON VIOLA QUINDI , NEPPURE SOTTO QUESTO ASPETTO , LE NORME GENERALI CONTENUTE NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE .
22 NE CONSEGUE CHE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE DEV ' ESSERE RESPINTO IN OGNI SUO CAPO .
SULLE SPESE
23 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE .