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61984J0107

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1985. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - IVA - ESONERO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE PER I SERVIZI POSTALI. - CAUSA 107/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02655


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI - ESTENSIONE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DA TERZI PER CONTO DEI SERVIZI PUBBLICI POSTALI - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ART . 13 , A , 1 , A ))

Massima


L ' ART . 13 , PARTE A , N . 1 , LETT . A ) DELLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ESONERA DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI , IN SENSO ORGANICO , MA NON LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DA TERZI PER CONTO DI QUESTI SERVIZI .

Parti


NELLA CAUSA 107/84 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . DAVID GILMOUR E DAL SIG . FRIEDRICH-WILHELM ALBRECHT , SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

CONTRO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAL SIG . MARTIN SEIDEL , MINISTERIALRAT E DAL PROF . ALBERT BLECKMANN , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELLA PROPRIA AMBASCIATA , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE , ESONERANDO DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE , A NORMA DI LEGGE , DALLE IMPRESE DI TRASPORTI PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST ( POSTE FEDERALI ),

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 16 APRILE 1984 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO ESONERANDO DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' LE PRESTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DI LEGGE DALLE IMPRESE DI TRASPORTO PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST ( POSTE FEDERALI TEDESCHE ) ' .

2 IMPIEGANDO QUESTA FORMULA , LA COMMISSIONE HA RIPETUTO LA LETTERA DELL ' ART . 4 , N . 7 , DELLA LEGGE TEDESCA IN FATTO DI IMPOSTA SULL ' ENTRATA ( ' UMSATZSTEUERGESETZ ' DEL 26 NOVEMBRE 1979 , BGBL . I , PAG . 1953 ; IN PROSIEGUO ' LA USTG ' ). LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE QUESTA DISPOSIZIONE CONTEMPLA UN ESONERO CHE VA OLTRE QUANTO E CONSENTITO AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 13 , INTITOLATO ' ESENZIONI ALL ' INTERNO DEL PAESE ' , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( DIRETTIVA 77/388 , GU L 145 , PAG . 1 , IN PROSIEGUO ' LA DIRETTIVA ' ). IL TITOLO A DI DETTO ARTICOLO INTITOLATO ' ESENZIONI A FAVORE DI ALCUNE ATTIVITA DI INTERESSE PUBBLICO ' STABILISCE AL N . 1 CHE ' GLI STATI MEMBRI ESONERANO ( ... ) A ) QUANDO SONO EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI , LE PRESTAZIONI DI SERVIZI E LE FORNITURE DI BENI ACCESSORI A DETTE PRESTAZIONI , ESCLUSO IL TRASPORTO DI PERSONE E LE TELECOMUNICAZIONI ( ... ) ' .

3 A SOSTEGNO DEL RICORSO , LA COMMISSIONE SI RICHIAMA ESSENZIALMENTE AL CARATTERE TASSATIVO DEGLI ESONERI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 DELLA DIRETTIVA , ALLA LETTERA DEL N . 1 , LETT . A ), TESTE MENZIONATO , CHE RIGUARDEREBBE SOLO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI E NON QUELLE EFFETTUATE DA TERZI PER I SERVIZI PUBBLICI POSTALI , NONCHE AL FATTO CHE NESSUNA ALTRA DISPOSIZIONE DELL ' ART . 13 PUO GIUSTIFICARE L ' ESONERO DALLA USTG .

4 IL GOVERNO TEDESCO CONTESTA L ' INTERPRETAZIONE LETTERALE CALDEGGIATA DALLA COMMISSIONE . E VERO CHE NELLA VERSIONE TEDESCA L ' ESPRESSIONE ' DIE OFFENTLICHEN POSTEINRICHTUNGEN ' PARREBBE RIFERIRSI PIUTTOSTO ALLE POSTE IN QUANTO ENTE , TUTTAVIA L ' ESPRESSIONE EQUIVALENTE NELLA VERSIONE FRANCESE ' LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ' POTREBBE DEL PARI AVERE UN SENSO SOSTANZIALE E RIFERIRSI AL COMPLESSO DI ATTIVITA CHE PERSEGUONO GLI SCOPI DELLE POSTE . COMPRESA IN QUESTO SENSO , LA NORMA NON OSTEREBBE ALL ' ESONERO DELLE ATTIVITA SUMMENZIONATE CHE NON SONO SVOLTE DIRETTAMENTE DALL ' ENTE POSTALE , NELLA FATTISPECIE DALLA DEUTSCHE BUNDESPOST , BENSI , IN MODO INDIRETTO E PER CONTO DI QUESTA , DA ALTRE IMPRESE , CIOE DALLE FERROVIE TEDESCHE E DALLA SOCIETA AEREA ' LUFTHANSA ' . POICHE IL TENORE DELLA DISPOSIZIONE NON E DUNQUE UNIVOCO IN TUTTE LE SUE VERSIONI LINGUISTICHE , SI DOVREBBE INTERPRETARLA IN RELAZIONE AL SISTEMA GENERALE ED ALLO SCOPO DELLA DISCIPLINA DI CUI FA PARTE .

5 PER QUEL CHE RIGUARDA IL SISTEMA GENERALE DELLE DISPOSIZIONI PERTINENTI DELLA DIRETTIVA , IL GOVERNO TEDESCO SOSTIENE , IN PRIMO LUOGO , CHE GLI ALTRI ESONERI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 , TITOLO A , N . 1 , RIGUARDANO ATTIVITA SOSTANZIALI DEFINITE IN RELAZIONE AGLI SCOPI CHE ESSE PERSEGUONO . SAREBBE DEL TUTTO ESTRANEO ALLA STRUTTURA DEL N . 1 INTENDERE LA LETTERA A ) NEL SENSO CHE ESSA RIGUARDI SOLO LE ATTIVITA DI DETERMINATI ORGANI DI GESTIONE , NON GIA TUTTE LE ATTIVITA CHE PERSEGUONO GLI SCOPI DEL SERVIZIO POSTALE .

6 IN SECONDO LUOGO , IL GOVERNO TEDESCO ASSUME CHE L ' INTERPRETAZIONE CALDEGGIATA DALLA COMMISSIONE SVUOTEREBBE DI SENSO DETTA LETT . A ), GIACCHE IL SERVIZIO PUBBLICO POSTALE , IN QUANTO ENTE DI DIRITTO PUBBLICO , E GIA ESENTE IN FORZA DELL ' ART . 4 , N . 5 , DELLA DIRETTIVA E IL TRASPORTO DI PERSONE NONCHE LE TELECOMUNICAZIONI SONO ESCLUSE DA DETTO ESONERO NELL ' ALLEGATO D AL QUALE DETTO ART . 4 , N . 5 , SI RICHIAMA .

7 QUANTO AGLI SCOPI DEGLI ESONERI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 , TITOLO A , N . 1 , DELLA DIRETTIVA , IL GOVERNO TEDESCO DEDUCE CHE DETTA DISPOSIZIONE MIRA AD ESONERARE IN MODO GENERALE DETERMINATE ATTIVITA SPECIFICHE , SVOLTE NELL ' INTERESSE GENERALE , ONDE EVITARE L ' AUMENTO DEI PREZZI DELLE PRESTAZIONI INERENTI A DETTE ATTIVITA . STRIDEREBBE CON QUESTO SCOPO TASSARE LE PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST , CHE PERSEGUONO ESATTAMENTE LO STESSO SCOPO DELLE ATTIVITA SVOLTE DIRETTAMENTE DA QUESTA .

8 PER CONTRO , LA DIRETTIVA NON MIREREBBE AFFATTO AD ARMONIZZARE LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI NEL CAMPO POSTALE , MA LI LASCEREBBE LIBERI DI DETERMINARE LA LORO ORGANIZZAZIONE SOTTO QUESTO PROFILO . ORBENE , L ' INTERPRETAZIONE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE SFOCEREBBE O NELL ' ARMONIZZAZIONE DI FATTO O NEL TRATTAMENTO DISEGUALE DEGLI STATI MEMBRI , A SECONDA DELL ' ORGANIZZAZIONE DEL LORO SERVIZIO POSTALE , IL CHE SAREBBE IN CONTRASTO CON LO SCOPO PRINCIPALE DELLA DIRETTIVA , CIOE L ' ISTITUZIONE DI UNA BASE IMPONIBILE UNIFORME E DELL ' ESAZIONE ANALOGA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI .

9 SECONDO IL GOVERNO TEDESCO , L ' UNICO MEZZO PER GARANTIRE IL PRINCIPIO D ' UGUAGLIANZA E PER DARE ALLA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA UN SIGNIFICATO PLAUSIBILE SAREBBE L ' INTERPRETARLA NEL SENSO CHE ESSA VERTE SU UNA NOZIONE SOSTANZIALE DI ATTIVITA POSTALI , SIANO ESSE SVOLTE DALLE POSTE IN SENSO STRETTO OPPURE DA ALTRI ENTI , ALMENO NEI CASI NEI QUALI IL DIRITTO NAZIONALE GARANTISCE CHE SUL PIANO DELLA LEGISLAZIONE PENALE , POSTALE E CIVILE , L ' ATTIVITA DI DETTI ALTRI ENTI E CONSIDERATA ESATTAMENTE ALLA STESSA STREGUA DELL ' ATTIVITA ESERCITATA DALL ' AMMINISTRAZIONE POSTALE STRICTO SENSU . CIO AVVIENE PER I TRASPORTI CHE LE FERROVIE TEDESCHE E LA LUFTHANSA EFFETTUANO PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST . SI TRATTEREBBE IN REALTA DI ' ATTIVITA POSTALI INDIRETTE ' .

10 ONDE DIRIMERE LA LITE SI DEVE ANZITUTTO ESAMINARE LA DISPOSIZIONE LITIGIOSA DELLA DIRETTIVA IN TUTTE LE VERSIONI LINGUISTICHE . DETTA DISPOSIZIONE SANCISCE NON GIA LA FACOLTA , BENSI L ' OBBLIGO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI , SALVO PER LA REPUBBLICA ELLENICA CHE NON HA ANCORA ISTITUITO IL SISTEMA DELL ' IVA , DI ESONERARE : ' DIE VON DEN OFFENTLICHEN POSTEINRICHTUNGEN AUSGEFUHRTEN DIENSTLEISTUNGEN ' ( VERSIONE TEDESCA ); ' THE SUPPLY BY THE PUBLIC POSTAL SERVICES OF SERVICES ( ... ) ' ( VERSIONE INGLESE ); ' TJENESTEYDELSER ( ... ) PRAESTERET AF DET OFFENTLIGE POSTVAESEN ( ... ) ' ( VERSIONE DANESE ); ' LES PRESTATIONS DE SERVICES ( ... ) EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ' ( VERSIONE FRANCESE ); ' TIW PAROXEW YPHRESIVN ... OI OPOIEW PRAGMATOPOIOYNTAI APO TIW DHMOSIEW TAXYDROMIKEW YPHRESIEW ... VERSIONE GRECA ); ' QUANDO SONO EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI , LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI ' ( VERSIONE ITALIANA ); ' DE DOOR OPENBARE POSTDIENSTEN VERRICHTE DIENSTEN ( ... ) ' ( VERSIONE OLANDESE ).

11 BENCHE TALUNE DI QUESTE VERSIONI CONSENTANO DI COMPRENDERE L ' ESPRESSIONE ' I SERVIZI PUBBLICI POSTALI ' , DI PER SE CONSIDERATI , IN SENSO SOSTANZIALE , RIFERENDOLA AL COMPLESSO DELLE ATTIVITA POSTALI , LA SINTASSI DELLA FRASE INTERA DIMOSTRA CHIARAMENTE CHE DETTE PAROLE DESIGNANO GLI ORGANI DI GESTIONE CHE EFFETTUANO LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ESONERARE . PER RICADERE SOTTO LA DISPOSIZIONE , E QUINDI NECESSARIO CHE DETTE PRESTAZIONI VENGANO EFFETTUATE DA UN OPERATORE CHE POSSA ESSER DEFINITO ' SERVIZIO PUBBLICO POSTALE ' NEL SENSO ORGANICO DEL TERMINE . CIO NON AVVIENE AD ESEMPIO , NEL CASO DELL ' IMPRESA DI TRASPORTI CHE , SENZA ENTRARE IN CONTATTO COL PUBBLICO , EFFETTUI UNICAMENTE IL TRASPORTO SU LUNGHE DISTANZE TRA DUE UFFICI POSTALI .

12 DI FRONTE AD UNA NORMA COSI CHIARA NON SI PUO APPLICARE L ' ESONERO AD ATTIVITA CHE PERSEGUONO GLI STESSI SCOPI , MA CHE VENGONO SVOLTE DA ENTI CHE NON POSSONO CONSIDERARSI ' SERVIZI PUBBLICI POSTALI ' IN SENSO ORGANICO , A MENO CHE ESISTANO ALTRI MOTIVI INTERPRETATIVI PERENTORI A FAVORE DI SIFFATTA ESTENSIONE RISPETTO ALLA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE .

13 UN MOTIVO DEL GENERE NON PUO VENIR REPERITO NEL RAFFRONTO COL TENORE DI ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO NUMERO . GLI ESONERI CONTEMPLATI DA QUESTE DISPOSIZIONI VENGONO DESCRITTI IN MODO MOLTO DIVERSO . BENCHE QUESTI ESONERI VADANO A VANTAGGIO DI ATTIVITA CHE PERSEGUONO DETERMINATI SCOPI , TUTTAVIA LA MAGGIOR PARTE DELLE DISPOSIZIONI PRECISA PURE QUALI OPERATORI ECONOMICI SIANO AUTORIZZATI A FORNIRE LE PRESTAZIONI ESONERATE . NON E QUINDI ESATTO SOSTENERE CHE DETTE PRESTAZIONI SONO DEFINITE MEDIANTE RIFERIMENTO A NOZIONI PURAMENTE SOSTANZIALI O FUNZIONALI .

14 PER QUANTO RIGUARDA I RAPPORTI FRA GLI ARTT . 4 E 13 DELLA DIRETTIVA , SI DEVE ANZITUTTO RILEVARE CHE IL PRIMO RIGUARDA LA NOZIONE DI SOGGETTO D ' IMPOSTA , MENTRE IL SECONDO CONTEMPLA L ' ESONERO DI DETERMINATE PRESTAZIONI DI SERVIZI O FORNITURE DI BENI . L ' ART . 4 , N . 5 , STABILISCE NEL PRIMO COMMA CHE GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO NON SONO CONSIDERATI SOGGETTI PASSIVI PER LE ATTIVITA O PER LE OPERAZIONI CHE ESSI SVOLGONO IN QUANTO PUBBLICHE AUTORITA . L ' ULTIMO COMMA DELLO STESSO NUMERO AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI AD EQUIPARARE ALLE ATTIVITA DELLE PUBBLICHE AUTORITA QUELLE DI DETTI ENTI CHE SONO ESONERATI IN FORZA DELL ' ART . 13 .

15 NE CONSEGUE CHE , PUR SE LE ATTIVITA POSTALI SONO AFFIDATE AD ENTI DI DIRITTO PUBBLICO , L ' ART . 13 E IL RICHIAMO A DETTO ARTICOLO CONTENUTO NELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 4 , N . 5 , SONO NECESSARI PER ESONERARE IL COMPLESSO DI DETTE ATTIVITA , DELLE QUALI SOLO UNA PARTE PUO CONSIDERARSI COME ATTIVITA DELLE PUBBLICHE AUTORITA NEL SENSO STRETTO DEL TERMINE . NON E QUINDI ESATTO SOSTENERE CHE L ' ESONERO CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 SAREBBE SVUOTATO DI SENSO SE NON SI APPLICASSE CHE ALLE ATTIVITA DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO .

16 D ' ALTRO CANTO , L ' ESONERO CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 CONSERVA INALTERATO IL PROPRIO SENSO NELL ' IPOTESI IN CUI UNO STATO MEMBRO ABBIA AFFIDATO LE ATTIVITA POSTALI AD UN ENTE DI GESTIONE CHE NON SIA UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO . IN QUESTO MODO LA DIRETTIVA HA PRECISAMENTE EVITATO DI INFLUENZARE L ' ORGANIZZAZIONE POSTALE DEGLI STATI MEMBRI . LE ATTIVITA POSTALI RESTANO ESENTI , ANCHE SE VENGONO SVOLTE DA UN ' IMPRESA CONCESSIONARIA . LA DISPOSIZIONE LIMITA UNICAMENTE L ' ESONERO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITI DALLA POSTA , ENTE DI DIRITTO PUBBLICO O IMPRESA CONCESSIONARIA , AD ESCLUSIONE DI QUELLE FORNITE ALLA POSTA DA ALTRE IMPRESE .

17 PER QUEL CHE RIGUARDA LO SCOPO DEGLI ESONERI CONTEMPLATI DALL ' ART . 13 , E OPPORTUNO RILEVARE CHE DETTO ARTICOLO NON CITA AFFATTO TUTTE LE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE , MA SOLO ALCUNE DI ESSE , CHE SONO ELENCATE ACCURATAMENTE E DESCRITTE IN MODO MOLTO PARTICOLAREGGIATO . LA MOTIVAZIONE DELLA DIRETTIVA INDICA SOLO A QUESTO PROPOSITO ' CHE E OPPORTUNO REDIGERE UN ELENCO COMUNE DI ESENZIONI , PER UNA PERCEZIONE PARAGONABILE DELLE RISORSE PROPRIE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI ' , MA NON FORNISCE ALCUNA RAGIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA FRA LE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE . LA COMMISSIONE HA OSSERVATO CHE SOLO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ESONERA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITE DA IMPRESE DI TRASPORTO ALL ' ENTE POSTALE .

18 COSI STANDO LE COSE , GLI ARGOMENTI CHE IL GOVERNO TEDESCO TRAE DAGLI SCOPI DELL ' ESONERO E DAL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NON SONO ATTI A SUFFRAGARE L ' INTERPRETAZIONE DA ESSO PROPOSTA .

19 SI DEVE AGGIUNGERE CHE L ' ESPRESSIONE ' ATTIVITA POSTALI INDIRETTE ' , USATA DAL GOVERNO TEDESCO , E ESTRANEA AL SISTEMA GENERALE DELL ' IVA , CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA E CHE CONTEMPLA LA TASSAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO D ' IMPOSTA SENZA CHE LA BASE IMPONIBILE DEL NEGOZIO RISENTA DI PRESTAZIONI CHE SONO STATE FORNITE DA ALTRI OPERATORI AL CONTRIBUENTE E CHE FANNO QUINDI INDIRETTAMENTE PARTE DEL NEGOZIO IMPONIBILE .

20 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE IL GOVERNO TEDESCO NON HA DIMOSTRATO L ' ESISTENZA DI MOTIVI INTERPRETATIVI CHE CONSENTANO DI ESTENDERE L ' ESONERO CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 , TITOLO A , N . 1 , LETT . A ), OLTRE I LIMITI CHE SI DESUMONO DALLA LETTERA DI DETTA DISPOSIZIONE . POICHE NESSUN ' ALTRA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A DEROGARE AL SISTEMA GENERALE DI TASSAZIONE CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA , IN PARTICOLARE NELL ' ART . 2 , PER QUEL CHE RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO DA IMPRESE DI TRASPORTI PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST , E QUINDI DIMOSTRATA L ' INOSSERVANZA ASSERITA DALLA COMMISSIONE .

21 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ESONERANDO DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE , A NORMA DI LEGGE , DALLE IMPRESE DI TRASPORTO PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST , E VENUTA MENO GLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE NONCHE DALLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

22 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEL SOCCOMBENTE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E QUINDI LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ESONERANDO DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI EFFETTUATE , A NORMA DI LEGGE , DALLE IMPRESE DI TRASPORTO PER LA DEUTSCHE BUNDESPOST , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE NONCHE DALLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , IN FATTO DI ARMONIZZA ZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME .

2 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .