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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 23 GENNAIO 1986. - TRANS TIRRENO EXPRESS SPA CONTRO UFFICIO PROVINCIALE IVA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI SASSARI. - SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE. - CAUSA 283/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00231
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SESTA DIRETTIVA - CAMPO D ' APPLICAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRINCIPI - ECCEZIONI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ARTT . 2 , 3 E 9 )
2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SESTA DIRETTIVA - CAMPO D ' APPLICAZIONE TERRITORIALE - TASSAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DI PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE FRA DUE PUNTI DEL TERRITORIO NAZIONALE , MA IN PARTE AL DI FUORI DI QUESTO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTO - NON SCONFINAMENTO NELLA COMPETENZA FISCALE DI ALTRI STATI
( TRATTATO CEE , ART . 227 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ARTT . 3 E 9 , N . 2 , LETT . B ))
1 . NEL CONTESTO DEL SISTEMA GENERALE DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388 IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , L ' ART . 9 , CHE RIGUARDA IL LUOGO D ' IMPOSIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI , HA LO SCOPO DI EVITARE I CONFLITTI DI COMPETENZA FRA STATI MEMBRI NEL CASO IN CUI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSSA ESSERE SOGGETTA ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI PIU DI UNO STATO . SE NON SUSSISTE UN CONFLITTO DEL GENERE E QUANDO SI TRATTA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PURAMENTE INTERNE CHE NON DETERMINANO , PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DA APPLICARSI , ALCUN CONCORSO DI COMPETENZE , LA DETERMINAZIONE DEL CAMPO D ' APPLICA ZIONE TERRITORIALE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VA EFFETTUATA SECONDO LE NORME FONDAMENTALI DI CUI AGLI ARTT . 2 E 3 CHE SANCISCONO IL PRINCIPIO RIGOROSO DELLA TERRITORIALITA , NON GIA A NORME DELLE DEROGHE DI CUI ALL ' ART . 9 .
2 . BENCHE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA DIRETTIVA 77/388 CORRISPONDA AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO CEE DEFINITO , PER CIASCUNO STATO MEMBRO , DALL ' ART . 227 E BENCHE IL REGIME DELLA DIRETTIVA SI APPLICHI OBBLIGATORIAMENTE ED IMPERATIVAMENTE AL COMPLESSO DEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI STATI MEMBRI , LA DIRETTIVA , IN PARTICOLARE L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ) DI ESSA , NON LIMITA AFFATTO LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI ESTENDERE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA LORO LEGISLAZIONE FISCALE AL DI LA DEI LIMITI TERRITORIALI PROPRIAMENTE DETTI , PURCHE NON SCONFININO NELLA COMPETENZA DI ALTRI STATI . L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ) NON OSTA QUINDI A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AD UNA PRESTAZIONE DI TRASPORTO FRA DUE PUNTI DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , NEMMENO QUALORA IL TRASPORTO SI SVOLGA IN PARTE FUORI DI QUESTO , PURCHE ESSO NON SCONFINI NELLA COMPETENZA FISCALE DI ALTRI STATI .
NEL PROCEDIMENTO 283/84 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI SASSARI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA
TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , SOCIETA DI DIRITTO ITALIANO , CON SEDE IN SASSARI ,
E
UFFICIO PROVINCIALE IVA DI SASSARI ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ,
1 CON ORDINANZA 23 NOVEMBRE 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 29 NOVEMBRE SUCCESSIVO , LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI SASSARI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ) ( IN PROSIEGUO : ' SESTA DIRETTIVA ' ).
GLI ANTEFATTI
2 DALLE INFORMAZIONI FORNITE DAL GIUDICE NAZIONALE RISULTA CHE LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SOCIETA TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , EFFETTUA UN SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI E MERCI TRA IL PORTO DI LIVORNO , SITO NELL ' ITALIA PENINSULARE , E QUELLO DI OLBIA , SITO IN SARDEGNA . PER TALE TRASPORTO , L ' UFFICIO PROVINCIALE IVA DI SASSARI LE CHIEDEVA IL PAGAMENTO DELL ' IVA RELATIVAMENTE ALL ' INTERO PERCORSO , IVI COMPRESO IL TRATTO EFFETTUATO IN ACQUE INTERNAZIONALI .
3 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SI OPPONE AL PAGAMENTO DI QUELLA PARTE DELL ' IMPOSTA RICHIESTA CHE SI RIFERISCE ALLE DISTANZE PERCORSE IN ACQUE INTERNAZIONALI , CONTESTANDO IL DIRITTO DELLO STATO ITALIANO DI APPLICARE L ' IMPOSTA PER TALE PARTE DEL TRAGITTO . A TAL FINE , ESSA FA VALERE CHE L ' ART . 9 , LETT . C ), DEL DPR , DEL 26 OTTOBRE 1972 , N . 633 ( SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GURI N . 292 , PAG . 2 ), MODIFICATO DAL DPR , DEL 31 MARZO 1979 , N . 94 ( GURI N . 93 , PAG . 3011 ), ARTICOLO CHE DETERMINA LA BASE IMPONIBILE DELL ' IVA PER LE PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE SUL TERRITORIO DELLO STATO ' IN PROPORZIONE ALLA DISTANZA IVI PERCORSA ' , COSTITUISCE ATTUAZIONE DELL ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA , IL QUALE ESCLUDEREBBE , IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA , LA PERCEZIONE DELL ' IVA PER I TRAGITTI COMPIUTI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE .
4 RITENENDO CHE , STANDO COSI LE COSE , L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA SIA INDISPENSABILE PER POTER DECIDERE LA CAUSA E CONSIDERANDO INOLTRE CHE IL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DEBBA TROVARE IDENTICA APPLICAZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI SASSARI HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
' SE L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA CEE RIFERISCA L ' IMPOSIZIONE DELL ' IVA ALLE SOLE DISTANZE PERCORSE ALL ' INTERNO DEL TERRITORIO DI STATI MEMBRI NEL CORSO DI TRASPORTI INTERNAZIONALI ( DA STATO A STATO ) OVVERO ANCHE AI TRASPORTI NAZIONALI ( DA UN PUNTO ALL ' ALTRO DELLO STESSO STATO ) CHE SI SVOLGANO - COME NELLA SPECIE - PREVALENTEMENTE SU MARE EXTRATERRITORIALE ' .
LE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE
5 LA TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE E LA COMMISSIONE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI SCRITTE ED ORALI . IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA HA PRESENTATO OSSERVAZIONI SCRITTE , QUELLO DELLA REPUBBLICA ITALIANA OSSERVAZIONI ORALI .
6 SECONDO LA TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , DALL ' INTERPRETAZIONE LETTERALE E RIGOROSA DELLA DISPOSIZIONE RISULTA CHE LA STESSA SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA DELL ' IMPOSTA E CHE I TRAGITTI EFFETTUATI IN ACQUE INTERNAZIONALI NON POSSONO NE DEBBONO DAR LUOGO AD IMPOSIZIONE .
7 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RICHIAMANDOSI AGLI ARTT . 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA , ASSUME CHE LE ACQUE EXTRATERRITORIALI NON FANNO PARTE DELL ' ' INTERNO DEL PAESE ' AI SENSI DELLA DIRETTIVA , E CHE E SOGGETTA ALL ' IVA - ANCHE NEL CASO IN CUI IL TRAGITTO INIZI E TERMINI NELLO STESSO STATO MEMBRO - SOLTANTO LA PARTE DEL TRASPORTO EFFETTUATA ALL ' INTERNO DEL PAESE .
8 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SOSTIENE CHE LA SESTA DIRETTIVA IMPONE AGLI STATI MEMBRI SOLTANTO L ' OBBLIGO DI ASSOGGETTARE ALL ' IVA LE PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE NEL TERRITORIO NAZIONALE . FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE , GLI STATI MEMBRI SAREBBERO LIBERI DI APPLICARE O MENO L ' IVA , COME LA CORTE AVREBBE RICONOSCIUTO , SEPPUR IN RIFERIMENTO AD UNA DIVERSA DISPOSIZIONE , NELLA SENTENZA 4 LUGLIO 1985 , CAUSA 168/84 , BERKHOLZ ( RACC . 1985 , PAG . 2251 ).
9 SECONDO IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA , LA SESTA DIRETTIVA NON RISOLVE ESPRESSAMENTE DETTA QUESTIONE , MA DALL ' INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DIRETTIVA STESSA EMERGE CHE LA RISCOSSIONE DELL ' IVA RELATIVAMENTE ALLE PARTI DEL TRAGITTO PERCORSO IN ACQUE INTERNAZIONALI NON SOLTANTO PUO , MA DEVE ESSERE EFFETTUATA , ONDE EVITARE CHE SI COMMETTANO ABUSI CONSISTENTI IN EVASIONI D ' IMPOSTA ATTRAVERSO ARTIFICIOSI DIROTTAMENTI IN ACQUE INTERNAZIONALI . ESSO RITIENE INOLTRE CHE , QUANDO LE NAVI NAZIONALI SI TROVANO IN ACQUE INTERNAZIONALI , LA PRESTAZIONE DI TRASPORTO EFFETTUATA IN ACQUE INTERNAZIONALI RIMANE SOGGETTA ALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI , IN QUANTO TALI NAVI SONO SOGGETTE ALLA GIURISDIZIONE DELLO STATO D ' IMMATRICOLAZIONE .
10 SECONDO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , L ' ART . 9 DELLA SESTA DIRETTIVA AVREBBE LA FUNZIONE DI RISOLVERE I CONFLITTI DI COMPETENZA CHE SORGONO NEL CASO IN CUI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERESSI L ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI DIVERSI STATI . NELLA SPECIE NON SUSSISTEREBBE UN CONFLITTO DEL GENERE E LA QUESTIONE ANDREBBE RISOLTA IN BASE AGLI ARTT . 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA . SPETTEREBBE IN DEFINITIVA A CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE L ' AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL PROPRIO REGIME IVA .
11 LA COMMISSIONE ASSUME CHE L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA VA APPLICATO UNICAMENTE AL TRASPORTO DI PERSONE , MENTRE IL TRASPORTO DI MERCI , ESSENDO UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA , SAREBBE DISCIPLINATO DA ALTRE DISPOSIZIONI . IL TRASPORTO DI PERSONE TRA DUE PUNTI DEL TERRITORIO DI UNO STESSO STATO RAPPRESENTEREBBE UN ' OPERAZIONE INTERNA CHE , IN BASE ALLA DIRETTIVA , VA ASSOGGETTATA ALL ' IVA NAZIONALE ANCHE PER LE DISTANZE PERCORSE IN ACQUE INTERNAZIONALI , A CONDIZIONE CHE NON VENGA EFFETTUATO ALCUNO SCALO IN UN ALTRO STATO .
SULLA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
12 PER RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO OCCORRE ESAMINARE QUALE SIA LO SCOPO DELL ' ART . 9 NEL SISTEMA GENERALE DELLA DIRETTIVA .
13 L ' AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA E DEFINITO NEGLI ARTT . 2 E 3 . AI TERMINI DELL ' ART . 2 , SONO SOGGETTE ALL ' IVA LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI , EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL ' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE . SECONDO L ' ART . 3 , L ' INTERNO DEL PAESE CORRISPONDE AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , QUAL E DEFINITO PER CIASCUNO STATO MEMBRO DALL ' ART . 227 . L ' ART . 3 , N . 2 , NE ESCLUDE ESPRESSAMENTE TALUNI TERRITORI NAZIONALI .
14 LA CORTE HA GIA AFFERMATO , NELLA SUDDETTA SENTENZA 4 LUGLIO 1985 ( BERKHOLZ ), CHE L ' ART . 9 INTENDE STABILIRE , COME RISULTA DAL SETTIMO PUNTO DEL PREAMBOLO DELLA DIRETTIVA , UNA RAZIONALE DELIMITAZIONE DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNE IN MATERIA DI IVA , DEFINENDO IN MODO UNIFORME IL LUOGO D ' IMPOSIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI .
15 PER PREVENIRE IL VERIFICARSI DI CONFLITTI DI COMPETENZA NELLA IPOTESI IN CUI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSSA RIENTRARE NELL ' AMBITO D ' APPLICAZIONE DELL ' ORDINAMENTO GIURI DICO DI PIU STATI MEMBRI , L ' ART . 9 , N . 1 , DEROGANDO AL RIGOROSO PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA , STABILISCE LA REGOLA GENERALE SECONDO CUI SI CONSIDERA LUOGO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI IL LUOGO IN CUI IL PRESTATORE HA FISSATO LA SEDE DELLA PROPRIA ATTIVITA ECONOMICA O HA COSTITUITO UN CENTRO DI ATTIVITA STABILE , A PARTIRE DAL QUALE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI VIENE RESA .
16 L ' ART . 9 , N . 2 , CONTEMPLA , RISPETTO A TALE REGOLA GENERALE , TALUNE DEROGHE PER DETERMINATE PRESTAZIONI SPECIFICHE RELATIVAMENTE ALLE QUALI LA LOCALIZZAZIONE FITTIZIA DELLA PRESTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL ' ATTIVITA DEL PRESTATORE SAREBBE INADEGUATA E PER LE QUALI DETTA NORMA STABILISCE ALTRI CRITERI DI COLLEGAMENTO .
17 COSI , PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI TRASPORTO , L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), IDENTIFICA IL LUOGO DI ESECUZIONE E , QUINDI , DI IMPOSIZIONE , COL LUOGO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL TRASPORTO IN FUNZIONE DELLE DISTANZE PERCORSE . QUESTA ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE SANCITA DAL N . 1 E NECESSARIA POICHE , NELL ' IPOTESI DEL TRASPORTO , LA SEDE DELL ' ATTIVITA ECONOMICA NON COSTITUISCE UN CRITERIO DI COLLEGAMENTO UTILE PER STABILIRE LA COMPETENZA TERRITORIALE AI FINI IMPOSITIVI ; IN EFFETTI , LA NATURA STESSA DI QUELLA PARTICOLARE PRESTAZIONE DI SERVIZI COSTITUITA DAL TRASPORTO , PRESTAZIONE IDONEA A SVOLGERSI SUL TERRITORIO DI PIU STATI MEMBRI , ESIGE UN DIVERSO CRITERIO CHE PERMETTA ESSENZIALMENTE DI DELIMITARE LE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA DEI DIVERSI STATI MEMBRI AI FINI DELL ' IMPOSIZIONE .
18 SI DEVE CONSTATARE CHE UN TRASPORTO COME QUELLO SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE NON DETERMINA ALCUN CONCORSO DI COMPETENZE , PER QUANTO RIGUARDA L ' APPLICAZIONE DELL ' IVA , SE LA NAVE CHE EFFETTUA IL TRASPORTO COLLEGA DUE PUNTI DI UNO STESSO STATO E SE L ' ITINERARIO PRESCELTO , PUR SVILUPPANDOSI PARZIALMENTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE , NON ATTRAVERSA SPAZI SOGGETTI ALLA SOVRANITA DI UN ALTRO STATO .
19 NEL CASO DEI TRASPORTI SUDDETTI , CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME TRASPORTI PURAMENTE INTERNI , L ' AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL ' IVA VA DETERMINATO SECONDO LE REGOLE DI BASE CONTENUTE NEGLI ARTT . 2 E 3 DELLA DIRETTIVA E NON A NORMA DELL ' ART . 9 .
20 BENCHE L ' AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA CORRISPONDA , COME E STATO SOPRA RILEVATO , AL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO CEE QUAL E DEFINITO , PER CIASCUNO STATO MEMBRO , DALL ' ART . 227 , E BENCHE , DI CONSEGUENZA , IL REGIME DELLA DIRETTIVA SI APPLICHI OBBLIGATORIAMENTE ED IMPERATIVAMENTE ALL ' INSIEME DEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI STATI MEMBRI , LA DIRETTIVA , ED IN PARTICOLARE L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), NON LIMITA IN ALCUN MODO LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI ESTENDERE IL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE FISCALE AL DI LA DEI LORO VERI E PROPRI LIMITI TERRITORIALI , PURCHE NON VENGA INVASA LA SFERA DI COMPETENZA DI ALTRI STATI .
21 LA QUESTIONE POSTA DAL GIUDICE A QUO VA DUNQUE RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI , SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME , NON OSTA A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI LA PROPRIA LEGISLAZIONE SULL ' IVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE FRA DUE PUNTI DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , NEMMENO QUALORA IL TRASPORTO SI SVOLGA IN PARTE FUORI DI TALE TERRITORIO , PURCHE TALE STATO NON INVADA L ' AMBITO DELLA POTESTA TRIBUTARIA DI ALTRI STATI .
SULLE SPESE
22 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE AD ESSA SOTTOPOSTA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI SASSARI CON ORDINANZA 23 NOVEMBRE 1984 , DICHIARA :
L ' ART . 9 , N . 2 , LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388/CEE , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AG GIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME , NON OSTA A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI LA PROPRIA LEGISLAZIONE SULL ' IVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE FRA DUE PUNTI DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , NEMMENO QUALORA IL TRASPORTO SI SVOLGA IN PARTE FUORI DI TALE TERRITORIO , PURCHE TALE STATO NON INVADA L ' AMBITO DELLA POTESTA TRIBUTARIA DI ALTRI STATI .