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61986J0299

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 25 FEBBRAIO 1988. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI RAINER DREXL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA. - IMPOSTA SULLA CIFRA D'AFFARI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PARTE DI PRIVATI. - CAUSA 299/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01213
edizione speciale svedese pagina 00413
edizione speciale finlandese pagina 00419


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE DA ALTRI STATI MEMBRI DI MERCI DA PARTE DI UN PRIVATO - SISTEMA DI CALCOLO

( TRATTATO CEE, ART . 95; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 )

2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - REGIME NAZIONALE REPRESSIVO DELL' EVASIONE FISCALE - DISTINZIONE FRA IMPORTAZIONE E REGIME NAZIONALE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - PROPORZIONE FRA LE SANZIONI

( TRATTATO CEE, ART . 95; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 )

Massima


1 . L' ART . 95 DEL TRATTATO DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE, IN CASO D' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO, DA PARTE DI UN PRIVATO, DI UN BENE CHE NON ABBIA DATO LUOGO NE A SGRAVIO ALL' ESPORTAZIONE, NE A FRANCHIGIA FISCALE NELLO STATO MEMBRO D' IMPORTAZIONE, L' APPLICAZIONE DELL' IVA ALL' IMPORTAZIONE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA PARTE RESIDUA DELL' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO D' ESPORTAZIONE E ANCORA INCORPORATA NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE, IN MODO CHE L' IMPORTO DI QUESTA PARTE RESIDUA NON FACCIA PARTE DELL' IMPONIBILE E VENGA DETRATTO DALL' IMPOSTA DOVUTA ALL' IMPORTAZIONE .

2 . BENCHE LE TRASGRESSIONI DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA ALL' IMPORTAZIONE E QUELLE DELLA STESSA IMPOSTA RISCOSSA IN OCCASIONE DELLA CESSIONE DI BENI ALL' INTERNO DEL PAESE SIANO DISTINTE DA DIVERSE CIRCOSTANZE RIGUARDANTI TANTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TRASGRESSIONE, QUANTO LA MAGGIORE O MINORE FACILITA DI SCOPRIRLA, CIRCOSTANZE LE QUALI IMPLICANO CHE GLI STATI MEMBRI NON SONO OBBLIGATI AD ISTITUIRE LO STESSO REGIME PER LE DUE CATEGORIE DI TRASGRESSIONI, APPARE TUTTAVIA INGIUSTIFICATO IL DIVARIO MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATO NELLA GRAVITA DELLE SANZIONI CONTEMPLATE PER LE DUE CATEGORIE DI TRASGRESSIONI . UNA SPROPORZIONE SIFFATTA SUSSISTE QUANDO LA SANZIONE COMMINATA PER IL CASO DELL' IMPORTAZIONE IMPLICA, IN VIA GENERALE, PENE DETENTIVE E LA CONFISCA DELLA MERCE, IN FORZA DELLE NORME INTESE A REPRIMERE IL CONTRABBANDO, MENTRE SANZIONI ANALOGHE NON SONO CONTEMPLATE, O NON SONO APPLICATE IN VIA GENERALE, IN CASO DI TRASGRESSIONE DELL' IVA NEI NEGOZI INTERNI . UNA SITUAZIONE DEL GENERE, ATTA A COMPROMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA, E INCOMPATIBILE CON L' ART . 95 DEL TRATTATO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 299/86,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA CORTE D' APPELLO DI GENOVA, NEL PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AD ESSA PENDENTE

CONTRO

RAINER DREXL,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 95 DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS E T.F . O' HIGGINS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : M . DARMON

CANCELLIERE : J.A . POMPE, VICECANCELLIERE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER IL SIG . DREXL, APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DAGLI AVV . GIUSEPPE CONTE E GIUSEPPE MICHELE GIACOMINI, DEL FORO DI GENOVA,

- PER IL GOVERNO ITALIANO, DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DELLO STATO MARCELLO CONTI,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DAI SIGG . GIULIANO MARENCO E JOHANNES FOENS BUHL, IN QUALITA DI AGENTI,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 27 OTTOBRE 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DELL' 8 DICEMBRE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1986, PERVENUTA ALLA CORTE IL 1* DICEMBRE SUCCESSIVO, LA CORTE D' APPELLO DI GENOVA HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 95 DEL TRATTATO, ONDE DETERMINARE LA COMPATIBILITA CON DETTA DISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI PRODOTTI IMPORTATI DA UN ALTRO STATO MEMBRO DA PARTE DI UN PRIVATO .

2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO RAINER DREXL, CITTADINO TEDESCO, RESIDENTE IN LOANO, ITALIA, IMPUTATO DEL REATO DI CONTRABBANDO PER AVER IMPORTATO IRREGOLARMENTE UN' AUTOVETTURA DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, INTRODUCENDOLA E UTILIZZANDOLA SUL TERRITORIO ITALIANO SENZA OSSERVARE LE NORME SULLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE .

3 RISULTA DALL' ORDINANZA DI RINVIO CHE L' IMPUTATO ACQUISTAVA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA UN' AUTOVETTURA D' OCCASIONE DEL TIPO VOLKSWAGEN GOLF, IVI IMMATRICOLATA, MENTRE CONTINUAVA AD ESSERE RESIDENTE IN ITALIA DOVE ESERCITAVA LA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO .

4 IL PRETORE DI ALBENGA, GIUDICE DI PRIMO GRADO, ACCERTAVA UN' EVASIONE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IN PROSIEGUO : "IVA ") PER UN IMPORTO DI 1 134 000 LIT PARI AL 18% DEL VALORE, NON CONTESTATO, DELL' AUTOVEICOLO D' OCCASIONE . CONDANNAVA L' IMPUTATO, CONCESSE LE ATTENUANTI GENERICHE, AD UNA MULTA DI 1 600 000 LIT, CONDIZIONALMENTE SOSPESA, ED ALLA CONFISCA DELL' AUTOVETTURA .

5 DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO, L' IMPUTATO SOSTENEVA, TRA L' ALTRO, CHE IL VEICOLO IN OGGETTO ERA STATO REGOLARMENTE ACQUISTATO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA OVE L' IVA ERA STATA PAGATA NELLA MISURA DEL 13%, PARI A 2 148,57 DM .

6 STANDO COSI LE COSE, LA CORTE D' APPELLO DI GENOVA HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

"1 ) SE LE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL' IMPOSTA SULLA CIFRA DI AFFARI ( ART . 95 DEL TRATTATO DI ROMA ), VIETINO AGLI STATI MEMBRI DI ASSOGGETTARE ALL' IVA LE IMPORTAZIONI DA ALTRO STATO MEMBRO DI AUTOVEICOLI IVI ACQUISTATI CON PAGAMENTO DELL' IVA E IMMATRICOLAZIONE IN TALE STATO, SENZA TENER CONTO DELLA QUOTA RESIDUA DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CORRISPOSTA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ANCORA INGLOBATO NEL VALORE DELLA MERCE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE .

2 ) SE L' IVA IMPOSTA DA UNO STATO MEMBRO ALL' IMPORTAZIONE, SENZA TENER CONTO DELLA QUOTA RESIDUA DELL' IMPOSTA ANCORA INGLOBATA NEL VALORE DELLA MERCE COSTITUISCA, OVE LA RISCOSSIONE DI TALE IMPORTO NON VENGA EFFETTUATA NELLE CESSIONI DELLE STESSE MERCI FRA PRIVATI ALL' INTERNO DELLO STATO, UN' IMPOSIZIONE INTERNA SUPERIORE A QUELLA APPLICATA AI PRODOTTI NAZIONALI ANALOGHI, E COME TALE VIETATA AI SENSI DELL' ART . 95 DEL TRATTATO .

3 ) SE LE NORME DELL' ORDINAMENTO COMUNITARIO CHE, SOTTOPONGONO ALLA STESSA ALIQUOTA DI IMPOSTA LE IMPORTAZIONI E LE CESSIONI DELLO STESSO BENE ALL' INTERNO DELLO STATO MEMBRO, OSTINO AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE, NELL' IPOTESI DI MANCATO PAGAMENTO DELL' IMPOSTA ALL' IMPORTAZIONE, PREVEDA UN REGIME DI SANZIONI DIVERSE PER NATURA ED ENTITA RISPETTO ALL' IPOTESI DI MANCATO PAGAMENTO DELL' IMPOSTA RELATIVA A SCAMBI ALL' INTERNO DEL PAESE . E PIU IN PARTICOLARE SE LE NORME COMUNITARIE SULL' UNIFORMITA DEL SISTEMA FISCALE E SULLA SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA E DI NON DISCRIMINAZIONE ELABORATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA, SIANO DI OSTACOLO AD UNA NORMATIVA NAZIONALE ( ART . 70 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL 26 OTTOBRE 1972, 633 ) CHE, CONSIDERANDO LE INFRAZIONI ALL' IVA ALL' IMPORTAZIONE DA STATI MEMBRI COME REATO DI CONTRABBANDO DOGANALE, APPLICA ALLE STESSE LE SANZIONI, ANCHE PENALI, PREVISTE DALLE LEGGI DOGANALI RELATIVE AI DIRITTI DI CONFINE, DIFFORMEMENTE DA ANALOGHE INFRAZIONI CONCERNENTI INVECE LE CESSIONI DEGLI STESSI BENI NELL' INTERNO DELLO STATO ( ART . 50 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA )".

7 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DELLO SFONDO NORMATIVO E DEGLI ANTEFATTI DELLA CAUSA PRINCIPALE, NONCHE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEGLI ATTI DI CAUSA VERRANNO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO IN QUANTO NECESSARI AL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

8 LE PRIME DUE QUESTIONI, CHE E OPPORTUNO ESAMINARE CONGIUNTAMENTE, RIGUARDANO L' IMPORTO DI IVA ALL' IMPORTAZIONE CHE UNO STATO MEMBRO PUO APPLICARE A UN PRIVATO CHE ABBIA IMPORTATO UN BENE USATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO . LA TERZA QUESTIONE TOCCA UN PROBLEMA DIVERSO, E CIOE LE SANZIONI APPLICATE ALLE INFRAZIONI DELL' IVA, PIU SEVERE NEL CASO DI IMPORTAZIONE CHE NON NEL CASO DI SCAMBI ALL' INTERNO DEL PAESE .

SULLE PRIME DUE QUESTIONI

9 OCCORRE ANZITUTTO RICORDARE CHE, IN FORZA DEGLI ARTT . 99 E 100 DEL TRATTATO, E STATO ISTITUITO CON DIRETTIVE COMUNITARIE UN SISTEMA COMUNE DI IVA . LA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1977, N . 77/388, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1 ), DISPONE, ALL' ART . 2, CHE SONO SOGGETTE ALL' IVA NON SOLO LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO, MA ANCHE LE IMPORTAZIONI DI BENI, EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO O DA UN PRIVATO . L' IVA ALL' IMPORTAZIONE E INTESA, AL FINE DI GARANTIRE LA NEUTRALITA DEL SISTEMA COMUNE RISPETTO ALL' ORIGINE DEI BENI, A PORRE I PRODOTTI IMPORTATI NELLA STESSA SITUAZIONE DEI PRODOTTI NAZIONALI ANALOGHI PER QUANTO RIGUARDA GLI ONERI FISCALI GRAVANTI SULLE DUE CATEGORIE DI MERCI .

10 SECONDO UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE, L' APPLICAZIONE DELL' IVA ALL' IMPORTAZIONE NON PUO AVERE PER CONSEGUENZA CHE UN PRODOTTO D' IMPORTAZIONE SIA SOGGETTO AD UNA DOPPIA IMPOSIZIONE, PERCHE CIO E IN CONTRASTO CON L' ART . 95 DEL TRATTATO . IL PROBLEMA SI PONE IN PARTICOLARE QUANDO UN PRIVATO IMPORTA UN BENE DA UN ALTRO STATO MEMBRO, SENZA FRUIRE DI UNA FRANCHIGIA FISCALE, DATO CHE IL BENE E GIA ASSOGGETTATO ALL' IVA DI TALE STATO IN MANCANZA DELLO SGRAVIO ALL' ATTO DELL' ESPORTAZIONE CHE VIENE PRATICATO SE L' ESPORTATORE E SOGGETTO PASSIVO .

11 LA CORTE NE HA DEDOTTO CHE L' IVA ALL' IMPORTAZIONE, DA PARTE DI UN PRIVATO, DI BENI PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO CHE NON HANNO BENEFICIATO DI UNO SGRAVIO ALL' ESPORTAZIONE, NON PUO ESSERE RISCOSSA CHE NELLA MISURA IN CUI E PRESA IN CONSIDERAZIONE LA QUOTA RESIDUA DELL' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO D' ESPORTAZIONE ANCORA INGLOBATA NEL VALORE DEL PRODOTTO ALL' ATTO DELLA SUA IMPORTAZIONE .

12 NELLA SENTENZA 21 MAGGIO 1985 ( CAUSA 47/84, GASTON SCHUL, RACC . PAG . 1491 ), LA CORTE HA PRECISATO CHE, IN TAL CASO, L' IVA ALL' IMPORTAZIONE DEV' ESSERE CALCOLATA TENENDO CONTO DELL' IMPORTO DELL' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INGLOBATA NEL VALORE DEL PRODOTTO, COSI CHE TALE IMPORTO NON FACCIA PARTE DELLA BASE IMPONIBILE E SIA INOLTRE DEDOTTO DALL' IVA DOVUTA ALL' IMPORTAZIONE .

13 VISTE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO, LA PRIMA E LA SECONDA QUESTIONE VANNO COSI RISOLTE : L' ART . 95 DEL TRATTATO DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE, NEL CASO D' IMPORTAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO DI UN BENE DA UN ALTRO STATO MEMBRO, CHE NON HA DATO LUOGO NE A SGRAVIO ALL' ESPORTAZIONE NE A FRANCHIGIA FISCALE NELLO STATO MEMBRO D' IMPORTAZIONE, L' IVA ALL' IMPORTAZIONE DEV' ESSERE APPLICATA TENENDO CONTO DELLA QUOTA RESIDUA DELL' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO D' ESPORTAZIONE ED ANCORA INGLOBATA NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE, IN MODO TALE CHE L' IMPORTO DI DETTA QUOTA RESIDUA NON FACCIA PARTE DELLA BASE IMPONIBILE E SIA DEDOTTO DALL' IVA DOVUTA ALL' IMPORTAZIONE .

SULLA TERZA QUESTIONE

14 CON QUESTA QUESTIONE, IL GIUDICE NAZIONALE VUOLE SAPERE SE UN REGIME CHE COMMINI PER LE INFRAZIONI CONCERNENTI L' IVA ALL' IMPORTAZIONE SANZIONI PIU SEVERE DI QUELLE CONTEMPLATE PER LE INFRAZIONI CONCERNENTI L' IVA SUGLI SCAMBI ALL' INTERNO DEL PAESE NON SIA IN CONTRASTO CON L' ART . 95 DEL TRATTATO, CON LA PARITA DI TRATTAMENTO E CON IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

15 DAGLI ATTI DI CAUSA SI RICAVA CHE LA NORMATIVA ITALIANA DISTINGUE TRA LE DUE ANZIDETTE CATEGORIE DI INFRAZIONI . INFATTI, PER LE INFRAZIONI IN MATERIA D' IVA ALL' IMPORTAZIONE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DOGANALE, MENTRE UN DIVERSO REGIME VIGE PER QUEL CHE RIGUARDA L' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELL' IVA SULLE CESSIONI DI BENI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ALL' INTERNO DEL PAESE . E ASSODATO CHE LE SANZIONI CONTEMPLATE NELL' AMBITO DI QUEST' ULTIMO REGIME SONO, DI NORMA, MENO SEVERE DI QUELLE CHE RISULTANO DALL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE .

16 A QUESTO PROPOSITO, IL GOVERNO ITALIANO HA OSSERVATO IN VIA PRELIMINARE CHE GLI STATI MEMBRI CONSERVANO, IN MATERIA DI SANZIONI PER LE INFRAZIONI ALLA LORO NORMATIVA FISCALE, UNA COMPETENZA ESCLUSIVA, LA QUALE NON E LIMITATA DALL' ART . 95 DEL TRATTATO E DAI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PROPORZIONALITA NE INFICIATA DALL' ARMONIZZAZIONE IN MATERIA DI IVA, CHE VERTE SOLO SULLA DISCIPLINA SOSTANZIALE CONTEMPLATA DALLE NORMATIVE NAZIONALI CON L' ESCLUSIONE DEI PROFILI PENALISTICI .

17 QUESTO ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO IN TOTO . SEBBENE LA LEGISLAZIONE PENALE E IL REGIME SANZIONATORIO, ANCHE IN MATERIA FISCALE, RIENTRINO SENZ' ALTRO NELLA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI, IL DIRITTO COMUNITARIO PONE DEI LIMITI NEL CASO IN CUI LA NORMATIVA NAZIONALE POSSA INCIDERE SULLA NEUTRALITA DEI TRIBUTI INTERNI RISPETTO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, VOLUTA DALL' ART . 95 DEL TRATTATO, NONCHE SUL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNE DELL' IVA ISTITUITO DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE .

18 COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO IN UN ALTRO CONTESTO, QUELLO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, UN SISTEMA DI SANZIONI NON PUO AVERE PER CONSEGUENZA DI COMPROMETTERE LE LIBERTA CONTEMPLATE DAL TRATTATO . CIO SI VERIFICHEREBBE SE UNA SANZIONE FOSSE COSI SPROPORZIONATA ALLA GRAVITA DELL' INFRAZIONE DA DIVENIRE UN OSTACOLO ALLA LIBERTA GARANTITA DAL DIRITTO COMUNITARIO ( VEDASI SENTENZA 3 LUGLIO 1980, CAUSA 157/79, STANISLAUS PIECK, RACC . PAG . 2171 ).

19 DI CONSEGUENZA, E D' UOPO ESAMINARE, IN QUESTA PROSPETTIVA, LA COMPATIBILITA CON IL TRATTATO DI UN DOPPIO SISTEMA DI SANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA D' IVA COME QUELLO PREDISPOSTO DALLA NORMATIVA ITALIANA .

20 L' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE IL MANCATO PAGAMENTO DELL' IVA DEV' ESSERE CONSIDERATO COME UNA STESSA INFRAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI VERIFICHI ALL' IMPORTAZIONE O NEGLI SCAMBI INTERNI, E CHE, PERTANTO, UNA DIFFERENZIAZIONE DEL LIVELLO DELLE SANZIONI E IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO . LA COMMISSIONE SOSTIENE UNA TESI ANALOGA, AFFERMANDO CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE FINISCA PER REPRIMERE SISTEMATICAMENTE IL MANCATO PAGAMENTO DELL' IVA ALL' IMPORTAZIONE CON SANZIONI PIU SEVERE DI QUELLE APPLICATE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELL' IVA SULLE CESSIONI EFFETTUATE ALL' INTERNO DEL PAESE E INCOMPATIBILE CON L' ART . 95 DEL TRATTATO .

21 IL GOVERNO ITALIANO, INVECE, RITIENE CHE LE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI NON SIANO COMPARABILI, NE SOTTO IL PROFILO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE INFRAZIONI, NE PER QUANTO RIGUARDA LE NORME CHE AD ESSE SI APPLICANO . CIRCA QUEST' ULTIMO PUNTO, IL GOVERNO ITALIANO RICHIAMA L' ATTENZIONE SULL' ART . 10, N . 3, DELLA SESTA DIRETTIVA ( PRECITATA ), AI SENSI DEL QUALE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I DAZI DOGANALI POSSONO ESSERE APPLICATE PER QUANTO RIGUARDA IL FATTO GENERATORE E L' ESIGIBILITA DELL' IVA ALL' IMPORTAZIONE ; UN REGIME DI IVA ALL' IMPORTAZIONE ANALOGO A QUELLO DEI DAZI DOGANALI TROVEREBBE QUINDI NELLA DIRETTIVA LA SUA ESPRESSA GIUSTIFICAZIONE . QUANTO AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL' INFRAZIONE, IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE LE INFRAZIONI ALL' IVA ALL' IMPORTAZIONE CONSISTONO NEL FAR ENTRARE UN BENE ALL' INTERNO DEL PAESE SENZA PAGARE L' IMPOSTA, MENTRE LE INFRAZIONI ALL' IVA ALL' INTERNO POSSONO ESSERE COMMESSE SOLO DA SOGGETTI PASSIVI CHE SONO SOTTOPOSTI AD UN INSIEME DI OBBLIGHI STRUMENTALI COME CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE, DICHIARAZIONE ETC .

22 OCCORRE CONSTATARE A QUESTO PROPOSITO CHE LE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI DI CUI TRATTASI SI DISTINGUONO PER DIVERSE CIRCOSTANZE CHE ATTENGONO TANTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL' INFRAZIONE QUANTO ALLA DIFFICOLTA MAGGIORE O MINORE DI SCOPRIRLA . INFATTI, L' IVA ALL' IMPORTAZIONE E RISCOSSA ALL' ATTO DEL SEMPLICE INGRESSO FISICO DEL BENE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, PIUTTOSTO CHE IN OCCASIONE DI UNO SCAMBIO . DETTE DIFFERENZE IMPLICANO CHE GLI STATI MEMBRI NON SONO OBBLIGATI AD ISTITUIRE UN REGIME IDENTICO PER LE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI .

23 TUTTAVIA, TALI DIFFERENZE NON POSSONO GIUSTIFICARE UN DIVARIO MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATO NELLA SEVERITA DELLE SANZIONI COMMINATE PER LE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI . UNA SPROPORZIONE SIFFATTA SUSSISTE QUANDO LA SANZIONE COMMINATA PER IL CASO DELL' IMPORTAZIONE COMPORTA, DI NORMA, PENE DETENTIVE E LA CONFISCA DELLA MERCE IN FORZA DELLE NORME INTESE A REPRIMERE IL CONTRABBANDO, MENTRE SANZIONI COMPARABILI NON SONO CONTEMPLATE O NON SONO APPLICATE IN MODO GENERALE, NEL CASO DI INFRAZIONE ALL' IVA NEGLI SCAMBI INTERNI . TALE SITUAZIONE POTREBBE AVERE EFFETTIVAMENTE LA CONSEGUENZA DI COMPROMETTERE LA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA, E SAREBBE QUINDI INCOMPATIBILE CON L' ART . 95 DEL TRATTATO .

24 INFATTI, COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1982 ( CAUSA 15/81, GASTON SCHUL, RACC . PAG . 1409 ), L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 95 DEVE TENER CONTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO, ENUNCIATI NEGLI ARTT . 2 E 3, FRA I QUALI FIGURA, IN PRIMO LUOGO, L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE, NEL QUALE SIA ELIMINATO OGNI INTRALCIO PER GLI SCAMBI AL FINE DI FONDERE I MERCATI NAZIONALI IN UN MERCATO UNICO IL PIU POSSIBILE SIMILE AD UN VERO E PROPRIO MERCATO INTERNO . LA CORTE HA AGGIUNTO CHE E IMPORTANTE CHE I VANTAGGI DI TALE MERCATO SIANO GARANTITI, OLTRE CHE AI COMMERCIANTI DI PROFESSIONE, ANCHE AI PRIVATI CHE INTRAPRENDANO OPERAZIONI ECONOMICHE OLTRE LE FRONTIERE NAZIONALI .

25 PERTANTO, LA TERZA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE SANZIONI LE INFRAZIONI CONCERNENTI L' IVA ALL' IMPORTAZIONE PIU SEVERAMENTE DI QUELLE CONCERNENTI L' IVA SULLE CESSIONI DI BENI ALL' INTERNO DEL PAESE E INCOMPATIBILE CON L' ART . 95 DEL TRATTATO QUALORA DETTA DIFFERENZA SIA SPROPORZIONATA RISPETTO ALLA DIVERSITA DELLE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

26 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE D' APPELLO DI GENOVA, CON ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1986, DICHIARA :

1 ) L' ART . 95 DEL TRATTATO DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE, NEL CASO D' IMPORTAZIONE DA PARTE DI UN PRIVATO DI UN BENE DA UN ALTRO STATO MEMBRO, CHE NON HA DATO LUOGO NE A SGRAVIO ALL' ESPORTAZIONE NE A FRANCHIGIA FISCALE NELLO STATO MEMBRO D' IMPORTAZIONE, L' IVA ALL' IMPORTAZIONE DEV' ESSERE APPLICATA TENENDO CONTO DELLA QUOTA RESIDUA DELL' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO D' ESPORTAZIONE ED ANCORA INGLOBATA NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE, IN MODO TALE CHE L' IMPORTO DI DETTA QUOTA RESIDUA NON FACCIA PARTE DELLA BASE IMPONIBILE E SIA DEDOTTO DALL' IVA DOVUTA ALL' IMPORTAZIONE .

2 ) UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE SANZIONI LE INFRAZIONI CONCERNENTI L' IVA ALL' IMPORTAZIONE PIU SEVERAMENTE DI QUELLE CONCERNENTI L' IVA SULLE CESSIONI DI BENI ALL' INTERNO DEL PAESE E INCOMPATIBILE CON L' ART . 95 DEL TRATTATO QUALORA DETTA DIFFERENZA SIA SPROPORZIONATA RISPETTO ALLA DIVERSITA DELLE DUE CATEGORIE DI INFRAZIONI .