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61987J0081

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 SETTEMBRE 1988. - THE QUEEN CONTRO H. M. TREASURY E COMMISSIONERS OF INLAND REVENUE, EX PARTE DAILY MAIL E GENERAL TRUST PLC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION. - LIBERTA'DI STABILIMENTO - DIRITTO DI LASCIARE LO STATO MEMBRO DI ORIGINE - PERSONA GIURIDICA. - CAUSA 81/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05483
edizione speciale svedese pagina 00693
edizione speciale finlandese pagina 00713


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro ed avente nello stesso la sede legale - Diritto di trasferire in un altro Stato membro la sede della direzione - Insussistenza

( Trattato CEE, artt . 52 e 58 )

2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Direttiva 73/148 - Non si applica alle persone giuridiche

( Direttiva del Consiglio 73/148 )

Massima


1 . Il trattato considera la disparità delle normative nazionali relative al criterio di collegamento imposto alle società costituite a norma delle loro leggi come pure la possibilità e, eventualmente, le modalità del trasferimento della sede, legale o reale, delle società stesse da uno Stato membro ad un altro come problemi che non sono risolti dalle norme relative al diritto di stabilimento, ma che devono esserlo da leggi o convenzioni, le quali tuttavia ancora non esistono . Ciò premesso, gli artt . 52 e 58 del trattato devono essere interpretati nel senso che, nello stato attuale del diritto comunitario, non attribuiscono affatto alla società costituita secondo le leggi di uno Stato membro ed avente nello stesso la sede legale il diritto di trasferire in un altro Stato membro la sede della direzione .

2 . La direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni di trasferimento e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri nell' ambito della Comunità in fatto di stabilimento e di prestazione di servizi, come indicano titolo e contenuto, riguarda unicamente il trasferimento e il soggiorno delle persone fisiche e le sue disposizioni, stante il loro contenuto, non si prestano ad applicazione analogica alle persone giuridiche . Perciò la direttiva 73/148 dev' essere interpretata nel senso che essa non attribuisce ad una società il diritto di trasferire in un altro Stato membro la sede della direzione .

Parti


Nel procedimento 81/87,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, sottoposta alla Corte dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

The Queen

e

H.M . Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 52 e 58 del trattato CEE e della direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( GU L 172, pag . 14 ),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore

considerate le osservazioni presentate :

- per la società Daily Mail and General Trust PLC, attrice nella causa principale, rappresentata dai sigg . David Vaughan QC e Derrick Wyatt, barrister, su mandato del sig . F . Sandison, solicitor, di Freshfields, Londra,

- per il governo britannico, dalla sig.ra S.J . Hay, Treasury Solicitor, Queen Anne' s Chambers, in qualità d' agente, assistita dal sig . R . Buxton, QC, di Gray' s Inn Chambers, e dai sigg . A . Moses e N . Green, barristers,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . D . Gilmour, in qualità d' agente,

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 marzo 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 giugno 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Con ordinanza 6 febbraio 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 marzo successivo, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt . 52 e 58 di detto trattato e della direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( GU L 172, pag . 14 ).

Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società Daily Mail and General Trust PLC, attrice nella causa principale ( in prosieguo : "attrice "), e il tesoro britannico, controversia vertente, in particolare, sulla declaratoria della inesistenza di un obbligo dell' attrice di ottenere un' autorizzazione ai sensi della legislazione fiscale britannica per cessare di avere la propria residenza nel Regno Unito onde stabilirsi nei Paesi Bassi .

Risulta dagli atti che, secondo la legislazione britannica in materia di diritto delle società, una società come l' attrice, costituita secondo detta legislazione e con sede legale ( registered office ) nel Regno Unito, può stabilire la direzione e l' amministrazione centrale al di fuori del Regno Unito, conservando personalità giuridica e qualità di società di diritto britannico .

Secondo la pertinente legislazione fiscale del Regno Unito, come regola generale sono assoggettate alle imposte britanniche sulle società solo le società con residenza fiscale nel Regno Unito . La residenza fiscale è individuata nel luogo ove si trova la sede della direzione .

L' art . 482, paragrafo 1, lett . a ), della legge britannica del 1970 sull' imposta sul reddito e sulle società vieta alle società con residenza fiscale nel Regno Unito di trasferirla senza autorizzazione del tesoro .

L' attrice, società "holding" e d' investimento, ha chiesto nel 1984 l' autorizzazione di cui alla citata disposizione nazionale in vista del trasferimento della sede della direzione nei Paesi Bassi, la cui legislazione consente alle società di diritto straniero di stabilirvi la loro amministrazione centrale e ove, in particolare, la società intendeva tenere le riunioni del consiglio d' amministrazione e locare immobili per la propria amministrazione . Senza attendere detta autorizzazione, essa ha poi deciso l' apertura di un ufficio di gestione d' investimenti nei Paesi Bassi, per la prestazione di servizi in conto terzi .

E pacifico che, per l' attrice, lo scopo principale del previsto trasferimento della sede della direzione era quello di poter vendere, dopo aver stabilito la propria residenza fiscale nei Paesi Bassi, una quota importante dei titoli che costituiscono il suo attivo non permanente e di riscattare, grazie al ricavato di tale vendita, parte delle proprie azioni senza dover pagare le imposte cui dette operazioni sarebbero soggette in forza della legislazione fiscale britannica, soprattutto per quel che concerne le importanti plusvalenze sui titoli che l' attrice si proponeva di vendere . Una volta stabilita la sede della direzione nei Paesi Bassi, essa sarebbe soggetta all' imposta olandese sulle società, ma le previste operazioni comporterebbero solo un' imposizione sulle eventuali plusvalenze dopo il trasferimento della residenza fiscale .

Dopo lunghe trattative col tesoro, che le ha proposto di vendere almeno una parte dei titoli in causa prima di trasferire la residenza fiscale fuori dal Regno Unito, nel 1986 l' attrice ha adito la High Court of Justice, Queen' s Bench Division . Dinanzi a detta giurisdizione essa ha sostenuto che gli artt . 52 e 58 del trattato CEE le danno diritto a trasferire la sede della direzione in altro Stato membro senza previa autorizzazione, oppure ad ottenere un' autorizzazione senza condizioni .

Al fine di decidere la controversia, la giurisdizione nazionale ha sospeso il processo e ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

1 . Se gli artt . 52 e 58 del trattato CEE precludano ad uno Stato membro di proibire ad una persona giuridica con direzione e controllo centrali in tale Stato membro di trasferire senza previo consenso o approvazione tale direzione e controllo centrali in un altro Stato membro in presenza di una o di entrambe le seguenti circostanze, e cioè ove :

a ) possa essere evitato il pagamento di imposte sui profitti o sugli utili già realizzati;

b ) mediante il trasferimento della direzione e del controllo centrali della società, sia evitata un' imposta che sarebbe stata a suo carico se la società stessa avesse mantenuto la direzione e controllo centrali in tale Stato membro .

2 . Se la direttiva del Consiglio 73/148/CEE attribuisca ad una persona giuridica con direzione e controllo centrali in uno Stato membro il diritto di trasferire senza previo consenso o approvazione la direzione ed il controllo centrali in un altro Stato membro in presenza delle circostanze esposte sub 1 . In tal caso, se le norme pertinenti si applichino direttamente nella fattispecie .

3 . Nell' ipotesi in cui sia lecito richiedere il previo consenso o l' approvazione di cui sopra, se uno Stato membro abbia il diritto di denegare il consenso in base alle motivazioni esposte sub 1 .

4 . Se comporti una differenza, ed in tal caso quale, il fatto che, a norma della pertinente legge dello Stato membro, non sia richiesto alcun consenso nel caso di trasferimento di una persona fisica o di una società di persone in un altro Stato membro .

Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle controverse disposizioni della legislazione nazionale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per seguire il ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

In sostanza, con la prima questione si vuole sapere innanzitutto se gli artt . 52 e 58 del trattato attribuiscano ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sede della direzione in altro Stato membro . In caso affermativo, il collegio giudicante chiede inoltre se lo Stato membro d' origine possa subordinare l' esercizio di tale diritto ad un' autorizzazione nazionale la cui concessione dipenda dalla situazione fiscale della società .

Quanto al primo aspetto della questione, l' attrice fa valere in sostanza che l' art . 58 del trattato attribuisce esplicitamente alle società ivi menzionate lo stesso diritto di stabilimento primario in altro Stato membro riconosciuto alle persone fisiche dall' art . 52 . Il trasferimento della sede della direzione di una società in altro Stato membro costituirebbe lo stabilimento di detta società in tale Stato, poiché l' insediamento del centro decisionale della società corrisponderebbe ad un' attività economica reale ed effettiva .

Il governo del Regno Unito fa essenzialmente valere che le norme del trattato non conferiscono alle società un diritto generale allo spostamento della sede della direzione da uno Stato membro all' altro . Di per sé, lo stabilire la sede della direzione in uno Stato membro non implicherebbe necessariamente un' attività economica reale ed effettiva nel territorio di detto Stato e non potrebbe quindi essere considerato uno stabilimento ai sensi dell' art . 52 del trattato .

La Commissione sottolinea, innanzitutto, che allo stato attuale del diritto comunitario le condizioni alle quali una società può trasferire la propria sede da uno Stato membro all' altro sono ancora di competenza del diritto nazionale dello Stato ove essa è stata costituita e di quello dello Stato ospitante . Al riguardo, la Commissione constata la diversità delle legislazioni nazionali in materia di diritto delle società . Talune conoscerebbero la nozione di trasferimento della sede della direzione e, fra queste, talune non vi collegherebbero alcun effetto giuridico, nemmeno sul piano fiscale . Secondo altre legislazioni, il trasferimento dell' amministrazione o del centro decisionale di una società fuori dal territorio dello Stato membro di costituzione implicherebbe la perdita della personalità giuridica . Cionondimeno, tutte le legislazioni riconoscerebbero la possibilità di sciogliere una società in uno Stato membro costituendola nuovamente in un altro . La Commissione ritiene che, quando lo spostamento della sede della direzione sia ammesso dalla legislazione nazionale, il diritto di trasferire detta sede in altro Stato membro sia tutelato dall' art . 52 del trattato .

Stante questa divergenza di opinioni, occorre innanzitutto ricordare, come sovente ha fatto la Corte, che la libertà di stabilimento costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e che le norme del trattato che la sanciscono hanno efficacia diretta dalla scadenza del periodo transitorio . Dette norme garantiscono il diritto di stabilirsi in altro Stato membro non solo ai cittadini comunitari, ma anche alle società definite dall' art . 58 .

Sebbene queste norme, così come formulate, mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d' origine ostacoli lo stabilimento in altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e corrispondente alla definizione dell' art . 58 . Come ha giustamente osservato la Commissione, i diritti garantiti dall' art . 52 e seguenti sarebbero vanificati se lo Stato d' origine potesse vietare alle imprese di migrare per stabilirsi in altro Stato membro . Per le persone fisiche, il diritto di lasciare a tal fine il territorio nazionale è espressamente previsto dalla direttiva 73/148, oggetto della seconda questione pregiudiziale .

Come regola generale, una società esercita il diritto di stabilimento aprendo agenzie e succursali o costituendo affiliate, come espressamente previsto dall' art . 52, 1° comma, secondo periodo . Nel caso di specie, è d' altronde a questo tipo di stabilimento che l' attrice ha proceduto aprendo un ufficio di gestione d' investimenti nei Paesi Bassi . Una società può esercitare il proprio diritto di stabilimento anche partecipando alla costituzione di una società in altro Stato membro e in tal caso l' art . 221 del trattato le assicura la disciplina nazionale per quanto riguarda la partecipazione finanziaria al capitale di detta nuova società .

Devesi constatare che la citata norma britannica, in causa nel procedimento principale, non pone alcuna restrizione ad operazioni come quelle sopra descritte . Essa non osta neppure al trasferimento parziale od anche totale delle attività di una società di diritto britannico ad una società di nuova costituzione in altro Stato membro, eventualmente dopo scioglimento e conseguente liquidazione dei conti fiscali della società britannica . Si esige l' autorizzazione del tesoro solo quando detta società, pur conservando personalità giuridica e qualità di società di diritto britannico, intenda trasferire la sede della direzione fuori dal Regno Unito .

Al riguardo occorre ricordare che, diversamente dalle persone fisiche, le società sono enti creati da un ordinamento giuridico e, allo stato attuale del diritto comunitario, da un ordinamento giuridico nazionale . Esse esistono solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano costituzione e funzionamento .

Come ha sottolineato la Commissione, le legislazioni degli Stati membri presentano notevoli differenze relative sia al criterio di collegamento al territorio nazionale richiesto per la costituzione di una società, sia alla facoltà di una società costituita secondo tale legislazione di modificare in seguito detto criterio di collegamento . Talune legislazioni esigono che non solo la sede legale ma anche la sede reale, cioè l' amministrazione centrale della società, siano ubicate sul loro territorio, ragion per cui lo spostamento dell' amministrazione centrale da tale territorio presuppone lo scioglimento della società con tutte le conseguenze che ne discendono sotto il profilo del diritto delle società e del diritto fiscale . Altre legislazioni riconoscono alle società il diritto di trasferire all' estero la loro amministrazione centrale, ma alcune, come nel Regno Unito, sottopongono detto diritto ad alcuni limiti e gli effetti giuridici del trasferimento variano da uno Stato membro all' altro, in special modo sul piano fiscale .

Il trattato ha tenuto conto di tali differenze fra le legislazioni nazionali . Nel definire, all' art . 58, le società che possono godere del diritto di stabilimento, esso ha posto sullo stesso piano la sede sociale, l' amministrazione centrale e il centro d' attività principale come criteri di collegamento . Inoltre, l' art . 220 del trattato ha previsto, ove necessaria, la conclusione di convenzioni fra gli Stati membri, in particolare per garantire la conservazione della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese all' altro . Ebbene, si deve constatare che nessuna convenzione in materia è sinora entrata in vigore .

Aggiungasi che nessuna delle direttive di coordinamento del diritto delle società, emanate in forza dell' art . 54, n . 3, lett . g ), del trattato, riguarda le differenze di cui è causa .

Si deve quindi riconoscere che, secondo il trattato, la diversità delle legislazioni nazionali sul criterio di collegamento previsto per le loro società nonché sulla facoltà, ed eventualmente le modalità, di un trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale da uno Stato membro all' altro costituisce un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o pattizie, tuttavia non ancora realizzatesi .

Ciò considerato, dall' interpretazione degli artt . 52 e 58 del trattato non può evincersi l' attribuzione alle società di diritto nazionale di un diritto a trasferire la direzione e l' amministrazione centrale in altro Stato membro pur conservando la qualità di società dello Stato membro secondo la cui legislazione sono state costituite .

La prima parte della prima questione va dunque risolta affermando che gli artt . 52 e 58 del trattato debbono essere interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non conferiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sede della direzione in altro Stato membro .

Tenuto conto di detta soluzione, la seconda parte della prima questione diviene priva d' oggetto .

Sulla seconda questione

Con la seconda questione, la giurisdizione nazionale chiede se la direttiva 73/148 del Consiglio 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento o di prestazione di servizi, attribuisca ad una società il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede della direzione .

Al riguardo, basti rilevare che, come l' attestano titolo e contenuto, la citata direttiva riguarda solo il trasferimento e il soggiorno delle persone fisiche e che, stante il loro tenore, le sue disposizioni non si prestano ad applicazione analogica alle persone giuridiche .

La seconda questione va dunque risolta affermando che la direttiva 73/148 va interpretata nel senso che essa non attribuisce ad una società il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede della direzione .

Sulla terza e quarta questione

Tenuto conto delle soluzioni delle prime due questioni poste dalla giurisdizione nazionale, la terza e la quarta sono divenute prive d' oggetto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste carattere di incidente sollevato dinanzi alla giurisdizione nazionale, cui spetta dunque decidere sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, con ordinanza 6 febbraio 1987,

dichiara :

1 ) Gli artt . 52 e 58 del trattato vanno interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede della direzione .

2 ) La direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, va interpretata nel senso che essa non attribuisce ad una società il diritto di trasferire in altro Stato membro la sede della direzione .