Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 MAGGIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ESENZIONE DALL'IVA PER LE PRESTAZIONI VETERINARIE. - CAUSA 122/87.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02685
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CURE NEL CONTESTO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE - PRESTAZIONI FORNITE DAI VETERINARI - VANNO TASSATE
(( ( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388, ART . 13, A, N . 1, LETT . C ) ))
L' ART . 13, A, N . 1, LETT . C ), DELLA DIRETTIVA N . 77/388, RELATIVO ALL' ESENZIONE DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CONTESTO DELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE, DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' ESENZIONE IVI CONTEMPLATA NON COMPRENDE LE PRESTAZIONI FORNITE DAI VETERINARI . INFATTI, COME E ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA MAGGIOR PARTE DELLE VERSIONI LINGUISTICHE DELLA DIRETTIVA, QUESTA DISPOSIZIONE RIGUARDA LE CURE PRESTATE ALLE PERSONE AD ESCLUSIONE DI QUELLE DISPENSATE AGLI ANIMALI .
NELLA CAUSA 122/87,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SIGG . GIULIANO MARENCO E DANIEL CALLEJA, MEMBRI DEL SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . IVO M . BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA D' ITALIA,
CONVENUTA,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DIRETTA A FAR CONSTATARE CHE, ESENTANDO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO CEE,
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA
CANCELLIERE : H.A . ROEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 15 MARZO 1988,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 15 MARZO 1988,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE L' 8 APRILE 1987, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE, ESENTANDO DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI NELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 77/388/CEE, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1 ).
2 EMERGE DALLA NORMATIVA ITALIANA CHE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N . 633, COME MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1979, N . 24 ( GURI N . 30 DEL 31.1.1979, PAG . 983 ), E DELL' ART . 99 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N . 1265, LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI SONO ESENTI DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( IVA ).
3 LA COMMISSIONE, SECONDO CUI TALE ESENZIONE ERA IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA PRECITATA SESTA DIRETTIVA, ED IN PARTICOLARE CON IL SUO ART . 2, TRASMETTEVA IL 5 GIUGNO 1985 CONFORMEMENTE ALL' ART . 169, COMMA 1, DEL TRATTATO, UNA LETTERA DI DIFFIDA AL GOVERNO ITALIANO . POICHE QUEST' ULTIMO NON RICONOSCEVA L' INADEMPIMENTO ADDEBITATOGLI, LA COMMISSIONE GLI INDIRIZZAVA, IL 17 GIUGNO 1986, UN PARERE MOTIVATO, E NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA, PROPONEVA IL PRESENTE RICORSO .
4 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, NONCHE DEI MOTIVI ED ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
5 A TERMINI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA :
"SONO SOGGETTE ALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO :
1 . LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE (...)".
6 L' ART . 4 DELLA MEDESIMA DIRETTIVA DISPONE CHE :
"1 . SI CONSIDERA COME SOGGETTO PASSIVO CHIUNQUE ESERCITA IN MODO INDIPENDENTE E IN QUALSIASI LUOGO UNA DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DI CUI AL N . 2 (...)".
TRA LE ATTIVITA COSI MENZIONATE RIENTRANO TUTTE LE ATTIVITA DI PRESTATORE DI SERVIZI .
7 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE, IN BASE ALLE SUDDETTE NORME, LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE ALL' IVA .
8 NEL CORSO DELLA FASE PRECONTENZIOSA, IL GOVERNO ITALIANO HA INVOCATO IN PROPRIA DIFESA L' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), DELLA SESTA DIRETTIVA, CHE CONTEMPLA L' ESENZIONE DALL' IVA DI TALUNE PRESTAZIONI . A SUO PARERE, LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI RIENTREREBBERO NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE NORMA, CHE SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI MEDICHE "EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE QUALI SONO DEFINITE DAGLI STATI MEMBRI INTERESSATI ".
9 IN PROPOSITO, SENZA CHE SIA NEPPURE NECESSARIO ESAMINARE SE L' ESPRESSIONE "PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE" POSSA RIFERIRSI AI VETERINARI, VA OSSERVATO CHE TUTTE LE VERSIONI LINGUISTICHE DEL CITATO TESTO DELL' ART . 13, AD ECCEZIONE DI QUELLA ITALIANA E DI QUELLA INGLESE, LIMITANO ESPLICITAMENTE L' ESONERO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE AI CASI IN CUI LE CURE SIANO PRATICATE "ALLA PERSONA" E CHE TALE RESTRIZIONE ESCLUDE UNIVOCAMENTE DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C ), LE CURE PRESTATE AGLI ANIMALI .
10 QUESTA INTERPRETAZIONE E TANTO PIU VALIDA IN QUANTO L' ART . 28, N . 3, LETT . B ), DELLA SESTA DIRETTIVA CONSENTE AGLI STATI MEMBRI CHE, AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, GIA ESENTAVANO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI - E TALE NON ERA IL CASO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - DI CONTINUARE A FARLO DURANTE UN PERIODO TRANSITORIO . TALE NORMA TRANSITORIA SAREBBE PRIVA D' OGGETTO SE IL CITATO ART . 13 FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IMPONE L' ESENZIONE A TITOLO DEFINITIVO DELLE STESSE PRESTAZIONI .
11 VA OSSERVATO, INFINE, CHE, IN UDIENZA, IL GOVERNO ITALIANO HA FINITO COL RICONOSCERE LA FONDATEZZA DEL RICORSO DELLA COMMISSIONE .
12 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ACCOLTO .
SULLE SPESE
13 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) LA REPUBBLICA ITALIANA, ESENTANDO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI NELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 77/388/CEE ( GU L 145, PAG . 1 ).
2 ) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .