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SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - RICORSO PER INADEMPIMENTO - DEROGA TEMPORANEA AL REGIME IVA. - CAUSA 203/87.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00371
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Natura esauriente - Istituzione unilaterale di altre esenzioni da parte degli Stati membri - Divieto - Giustificazione - Irrilevanza per le risorse proprie della Comunità - Inammissibilità
( Direttiva del Consiglio 77/388, artt . 13 e seguenti )
Le disposizioni del titolo X della sesta direttiva 77/388, relative alle esenzioni dall' imposta sul valore aggiunto, hanno natura esauriente . Esse non hanno solo lo scopo di consentire la riscossione analoga delle risorse proprie della Comunità in tutti gli Stati membri, ma contribuiscono del pari al raggiungimento dello scopo generale della direttiva la quale mira a garantire un imponibile uniforme dell' imposta sul valore aggiunto al fine della realizzazione a termine di un mercato comune, che implichi una concorrenza sana ed abbia caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno . Di conseguenza, esenzioni non contemplate dal titolo X non possono essere decise unilateralmente dagli Stati membri, nemmeno se sono congegnate in modo da eliminare qualsiasi conseguenza per le risorse proprie .
Nella causa 203/87,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
causa avente ad oggetto la violazione dell' art . 2, della sesta direttiva 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (( sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( GU L 145, pag . 1 ) )),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T.F . O' Higgins e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : sig . J . Mischo
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 24 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria il 3 luglio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, concedendo, nel corso degli anni successivi al 31 dicembre 1983, un' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, per talune operazioni effettuate nei confronti delle vittime del terremoto in Campania e in Basilicata, ha contravvenuto alle disposizioni dell' art . 2 della sesta direttiva 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (( sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( GU L 145, pag . 1 ) )), in prosieguo denominata : la "sesta direttiva ".
2 La sesta direttiva definisce all' art . 2 le operazioni che devono essere assoggettate all' IVA, ossia "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale" nonché "le importazioni di beni ". Il capo X della direttiva stabilisce esenzioni per alcune categorie di queste operazioni .
3 Il 3 novembre 1981 il Consiglio ha emanato, su richiesta del governo italiano, la decisione 81/890, che autorizzava la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime d' imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell' Italia meridionale ( GU L 322, pag . 40 ).
4 Con tale decisione la Repubblica italiana fu autorizzata, fino al 31 dicembre 1981, ad applicare un' esenzione, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, a talune operazioni il cui elenco figura in allegato alla decisione e che corrispondevano alle operazioni previste da leggi e decreti-legge italiani emanati in seguito al terremoto . L' allegato alla decisione indicava altresì le modalità relative all' esenzione di tali operazioni . Secondo la decisione, la Repubblica italiana doveva emanare norme atte ad assicurare la dichiarazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie della Comunità relative alle suddette operazioni .
5 Con le decisioni 82/424 del 21 giugno 1982 ( GU L 184, pag . 26 ) e 84/87 del 6 febbraio 1984 ( GU L 40, pag . 30 ), il Consiglio ha prorogato l' autorizzazione fino al 31 dicembre 1983 . Cionondimeno, la Repubblica italiana, con decreti-legge emanati di anno in anno, ha mantenuto in vigore l' esenzione fino al 31 dicembre 1988, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, pur dichiarando le risorse proprie della Comunità relative alle operazioni esentate .
6 Ritenendo che il mantenimento in vigore dell' esenzione senza autorizzazione da parte del Consiglio fosse contrario al disposto della sesta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all' art . 169 del trattato .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 La Repubblica italiana fa valere che l' esenzione di talune operazioni a seguito di una catastrofe naturale non rientra nell' ambito d' applicazione della sesta direttiva e che pertanto le disposizioni del capo X della direttiva stessa, relative alle esenzioni, non sono al riguardo esaurienti . Essa aggiunge che, secondo l' undicesimo considerando della direttiva, le disposizioni relative alle esenzioni hanno lo scopo di consentire una percezione comparabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri; orbene, l' esenzione controversa, in conformità alle decisioni del Consiglio, sarebbe stata predisposta in modo da eliminare qualsiasi effetto sulle risorse proprie . La convenuta fa valere infine che il Consiglio, autorizzando l' esenzione, avrebbe riconosciuto che questa non era in contrasto con la sesta direttiva . La Repubblica italiana ritiene di non aver contravvenuto alla direttiva nei limiti in cui durante tutto il periodo essa si è pienamente attenuta alle modalità prescritte dagli allegati a queste decisioni .
9 Questo argomento non può essere accolto . Le disposizioni del capo X della sesta direttiva relative alle esenzioni non mirano soltanto a permettere una percezione comparabile delle risorse proprie della Comunità in tutti gli Stati membri, ma contribuiscono anche alla realizzazione dell' obiettivo generale della direttiva, che intende assicurare una base imponibile uniforme dell' IVA ai fini della realizzazione a termine di un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno, come conferma in particolare il quarto considerando della direttiva . Di conseguenza, le disposizioni del capo X hanno carattere esauriente .
10 Nei limiti in cui non venga stabilita nel capo X, un' esenzione come quella di cui è causa costituisce una deroga alla regola generale dell' art . 2 della direttiva . Tale deroga non può essere disposta unilateralmente da uno Stato membro . Orbene il Consiglio, con le sue decisioni, ha autorizzato la deroga controversa solo in via provvisoria e al riguardo ha avuto cura di indicare una precisa data di scadenza . Prorogando l' esenzione oltre tale data, senza averne ottenuta l' autorizzazione da parte del Consiglio, la Repubblica italiana ha dunque contravvenuto all' art . 2 della direttiva .
11 Occorre quindi constatare che la Repubblica italiana, concedendo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988 un' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, per talune operazioni effettuate nei confronti delle vittime del terremoto in Campania e in Basilicata, ha contravvenuto alle disposizioni dell' art . 2 della sesta direttiva 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ( sistema comune d' imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ).
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubbblica italiana, concedendo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988, un' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, per talune operazioni effettuate nei confronti delle vittime del terremoto in Campania e in Basilicata, ha contravvenuto alle disposizioni dell' art . 2 della sesta direttiva 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia d' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ( sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ).
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .