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61988J0251

SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 MAGGIO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IVA - METODO DI CALCOLO APPLICATO PER L'INCLUSIONE DI OPERAZIONI ESENTATE. - CAUSA 251/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02107


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Risorse proprie delle Comunità europee - Risorse provenienti dall' imposta sul valore aggiunto - Base di riscossione - Operazioni esenti - Metodo di calcolo - Calcolo sul fatturato realizzato, previa detrazione dell' importo dell' imposta sul valore aggiunto versata a monte - Ammissibilità

( Regolamento del Consiglio n . 2892/77, art . 9, n . 2 )

Massima


L' art . 9, n . 2, secondo trattino, del regolamento n . 2892/77, relativo alle risorse proprie della Comunità provenienti dall' imposta sul valore aggiunto, dispone che, per talune operazioni che gli Stati membri sono autorizzati dalla direttiva 77/388 a non sottoporre ad imposta, la base delle risorse IVA deve essere calcolata come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione, affinché vengano posti su un piede di parità nei confronti delle risorse IVA sia gli Stati che scelgono l' esenzione sia quelli che scelgono la tassazione . Vista l' imprecisione delle disposizioni del citato articolo, che lasciano spazio a vari metodi di calcolo, va ammesso che non viene meno ai suoi obblighi lo Stato membro il quale, all' atto del calcolo della parte di risorse corrispondente alle operazioni esenti da integrare nella base di riscossione delle risorse proprie, detrae dal fatturato realizzato con queste operazioni l' importo dell' imposta sul valore aggiunto versata a monte, ottenendo una base di riscossione pari alla somma del valore di acquisto netto dei prodotti e servizi utilizzati per realizzare le operazioni di cui è causa nonché del valore aggiunto da esse prodotto, base di riscossione che è indipendente dall' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto applicata a monte .

Parti


Nella causa C-251/88,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . John Forman e Goetz zur Hausen, suoi consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dall' avv . Jochim Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter

convenuta,

avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che, non avendo calcolato correttamente la base di riscossione di talune risorse IVA, non avendo posto talune risorse proprie a disposizione della Commissione nei termini stabiliti e avendo rifiutato il pagamento degli interessi dovuti per il ritardo nelle iscrizioni corrispondenti, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato,

LA CORTE

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse, M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 30 gennaio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 15 settembre 1988, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo calcolato correttamente la base di riscossione di talune risorse dell' imposta sul valore aggiunto ( in prosieguo : l' "IVA "), non avendo posto talune risorse proprie a disposizione della Commissione nel termine stabilito e avendo rifiutato il pagamento degli interessi dovuti per il ritardo nelle iscrizioni corrispondenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato .

2 Le risorse proprie della Comunità che provengono dall' imposta sul valore aggiunto ( in prosieguo : le "risorse IVA ") derivano dall' applicazione dell' aliquota comunitaria, fissata nell' ambito della procedura di bilancio, ad una base che va determinata in conformità delle disposizioni del regolamento del Consiglio ( CEE, Euratom, CECA ) 19 dicembre 1977, n . 2892/77, per l' applicazione alle risorse proprie provenienti dall' imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( GU L 336, pag . 8 ).

3 Ai sensi dell' art . 2, n . 1, di tale regolamento, la base delle risorse IVA è determinanta prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all' art . 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( in prosieguo : la "sesta direttiva"; GU L 145, pag . 1 ). Ai sensi del n . 2, terzo trattino, dello stesso articolo, per l' applicazione del n . 1 devono essere prese in considerazione, per la determinazione delle risorse IVA, le operazioni che gli Stati membri continuano ad esentare a norma dell' art . 28, n . 3, lett . b ), della sesta direttiva .

4 In conformità di tale ultima disposizione e dell' allegato F della sesta direttiva, la Repubblica federale di Germania continua

ad esentare dall' IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad essi accessori effettuate dalla Deutsche Bundespost ( in prosieguo : la "Bundespost ") nel settore delle telecomunicazioni .

5 L' art . 9, n . 2, secondo trattino, del regolamento n . 2892/77, recita :

"2 . Ai fini dell' applicazione dell' art . 2, n . 2, (...), terzo (...) trattino :

- (...);

- per le operazioni elencate nell' allegato F della direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare a norma dell' articolo 28, paragrafo 3, lett . b ), di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione;

- (...)".

6 Avendo rilevato che dal 1980 al 1985 la Repubblica federale di Germania aveva dedotto dalla cifra d' affari della Bundespost un importo corrispondente all' IVA contenuta implicitamente nel prezzo finale fatturato dalla Bundespost ai clienti, la Commissione ha ritenuto che siffatto metodo di calcolo, consistente nel ridurre la base imponibile delle risorse IVA mediante la detrazione dell' onere dell' IVA versata eventualmente a monte dalla Bundespost nel settore delle telecomunicazioni, costituisse una violazione dell' art . 2, n . 2, terzo trattino, del regolamento n . 2892/77 e di conseguenza ha avviato il procedimento di cui all' art . 169 del Trattato .

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dei mezzi e argomenti delle parti nonché del procedimento, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 A sostegno del ricorso la Commissione assume che in caso di imposizione in tutte le fasi della produzione la base di riscossione è determinata a seconda delle entrate al netto di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di un esercizio . Per le operazioni esenti, come quelle della Bundespost nel settore delle telecomunicazioni, il metodo di calcolo corretto, applicato da tutti gli altri Stati membri, consiste secondo la Commissione nel ricostituire la base di riscossione per il calcolo delle risorse in base al fatturato relativo a tali operazioni, senza che occorra effettuare, come fa la Repubblica federale di Germania, la detrazione di un importo corrispondente all' IVA versata a monte e contenuta nel prezzo finale fatturato in detto settore . La Commissione deduce in sostanza due argomenti per sostenere che il metodo utilizzato dalla Repubblica federale di Germania per determinare la base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA è in contrasto con le disposizioni del regolamento n . 2892/77 .

9 Anzitutto, la Commissione si avvale del dettato dell' art . 9, n . 2, secondo trattino, del citato regolamento .

10 Il governo tedesco sostiene al riguardo che il testo di tale articolo conferma che per la determinazione della base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA occorre in primo luogo simulare la riscossione dell' IVA sul valore aggiunto dalla Bundespost, e in secondo luogo ammettere la detrazione dell' IVA compresa nel prezzo versato dalla Bundespost per i beni acquistati o i servizi ricevuti poiché tali beni o servizi dovrebbero allora essere considerati come utilizzati dalla Bundespost per operazioni soggette ad imposta ai sensi dell' art . 17, n . 2, della sesta direttiva .

11 A tal riguardo va rilevato che l' espressione "come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione" utilizzata nell' art . 9 sopra menzionato non consente di risolvere la questione se le operazioni considerate debbano essere equiparate sotto tutti i punti di vista ad operazioni soggette ad imposta in tutte le fasi della produzione o solo ad operazioni esenti che vanno incorporate nella base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA .

12 La Commissione ritiene poi che gli artt . 2 e 9 del regolamento n . 2892/77 abbiano la finalità di neutralizzare, nei loro effetti sulle entrate comunitarie, le normative derogatorie che gli Stati membri hanno il diritto di applicare . Con il metodo di calcolo adottato dalla Repubblica federale di Germania il livello dell' aliquota IVA avrebbe ripercussioni dirette sulla base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA, il che sarebbe incompatibile col sistema specifico delle risorse IVA per le quali gli Stati membri che hanno optato per una deroga dovrebbero essere messi su un piede di parità con quelli che hanno rinunciato a qualsiasi regime di deroga . Per contro, nel metodo di calcolo propugnato dalla Commissione, e applicato dagli altri Stati membri, la base di riscossione sarebbe sempre identica indipendentemente dall' aliquota IVA applicata .

13 Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che il metodo di calcolo che esso applica non porti ad una base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA diversa a seconda dell' aliquoota IVA applicata . Tenuto conto del fatto che la somma detratta dal fatturato della Bundespost corrisponderebbe esattamente all' IVA inclusa nel prezzo d' acquisto, la base di riscossione verrebbe calcolata sulla somma del valore di acquisto netto e del valore aggiunto realizzato dalla Bundespost . Gli Stati membri che esentano talune operazioni dall' IVA sarebbero pertanto tenuti a versare, proporzionalmente al prezzo di queste operazioni, lo stesso importo, come risorse IVA, che verserebbero in mancanza di esenzione dall' IVA . Invece con il metodo di calcolo adottato dalla Commissione la base di riscossione varierebbe, a prezzo d' acquisto netto e valore aggiunto costante, a seconda dell' importo dell' IVA compreso nel prezzo di acquisto .

14 A questo proposito si deve rilevare che l' obiettivo dell' art . 9, n . 2, secondo trattino, del regolamento n . 2892/77 è di annullare, al fine di consentire la creazione di una base uniforme di riscossione per il calcolo delle risorse IVA, gli effetti dell' esonero transitorio delle operazioni elencate all' allegato F della sesta direttiva, incorporando in detta base di riscossione la parte di risorse corrispondente alle operazioni esenti . Pertanto gli Stati membri che optano per l' esonero di un settore sono messi, dal punto di vista delle risorse IVA, su un piede di parità con gli altri Stati membri che prelevano l' IVA in detti settori .

15 Si deve rilevare del resto che in caso d' imposizione del valore aggiunto in tutte le fasi della produzione, l' aliquota IVA non ha alcuna ripercussione sulla base di riscossione per il calcolo delle risorse IVA . In quanto l' importo detratto dalla Repubblica federale di Germania dal fatturato realizzato dalla Bundespost nel settore delle telecomunicazioni corrisponde esattamente all' importo dell' IVA versata ai suoi fornitori, l' aliquota IVA applicata non ha alcuna incidenza su detta base di riscossione calcolata sulla somma del valore d' acquisto netto e del valore aggiunto dalla Bundespost .

16 Ne deriva che nemmeno il secondo argomento dedotto dalla Commissione a sostegno del suo ricorso è fondato .

17 Viste queste considerazioni, se ne deve concludere che, data l' imprecisione delle disposizioni dell' art . 9, n . 2, secondo trattino, del regolamento n . 2892/77 che lasciano spazio a vari metodi di calcolo, da nessuna delle critiche rivolte dalla Commissione risulta che il metodo adottato dalla Repubblica federale di Germania per calcolare la parte di risorse corrispondente alle operazioni esenti della Bundespost che devono essere integrate nella base di riscossione delle risorse proprie sia incompatibile con le citate disposizioni del regolamento n . 2892/77 .

18 Pertanto il ricorso presentato dalla Commissione va respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) La Commissione è condannata alle spese .