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61991J0262

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 OTTOBRE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE CON CUI VIENE DICHIARATO UN INADEMPIMENTO. - CAUSA C-262/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05269


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso per inadempimento ° Sentenza della Corte che constata l' inadempimento ° Termine per conformarvisi

(Trattato CEE, art. 171)

Massima


L' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario richiede che l' esecuzione della sentenza che constata l' inadempimento di uno Stato membro sia avviata immediatamente e si concluda entro termini il più possibile ristretti.

Parti


Nella causa C-262/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Johannes Fons Buehl, consigliere giuridico e Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia 24 novembre 1987, Commissione/Italia (causa 124/86, Racc. pag. 4661 e causa 125/86, Racc. pag. 4669), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato in cancelleria l' 11 ottobre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze 24 novembre 1987, Commissione/Italia (causa 124/86, Racc. pag. 4661 e causa 125/86, Racc. pag. 4669), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.

2 In queste due sentenze, la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, e alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/181, che determina il campo di applicazione dell' art. 14, n. 1, lett. d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE.

3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati dalla Repubblica italiana per assicurare l' esecuzione delle due sentenze soprammenzionate, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato CEE, al termine del quale ha introdotto il presente ricorso per inadempimento.

4 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

5 La Commissione sostiene che il fatto che la Repubblica italiana non abbia ancora adottato le disposizioni necessarie per conformare la normativa nazionale alle due sentenze soprammenzionate del 24 novembre 1987 costituisce un inadempimento all' obbligo di cui all' art. 171 del Trattato di adottare i provvedimenti che l' esecuzione di una sentenza comporta.

6 La Repubblica italiana si limita a far presente che la normativa necessaria per l' esecuzione delle due sentenze della Corte dovrebbe essere approvata entro breve tempo dalla Camera dei deputati.

7 Occorre sottolineare che, anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza deve aver luogo, l' interesse che si ricollega ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario richiede che tale esecuzione debba essere avviata immediatamente e deve concludersi entro termini il più possibile ristretti (v. sentenza 13 luglio 1988, Commissione/Francia, punto 14 della motivazione, causa 169/87, Racc. pag. 4093).

8 Occorre pertanto constatare l' inadempimento nei termini che risultano dalle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica italiana è risultata soccombente nei suoi mezzi e va pertanto condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1. Non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione:

- alla sentenza 24 novembre 1987, Commissione/Italia (causa 124/86), in cui la Corte ha dichiarato e statuito che:

"Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE".

ed alla sentenza 24 novembre 1987, Commissione/Repubblica italiana (causa 125/86), in cui la Corte ha dichiarato e statuito che:

"Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/181, che determina il campo di applicazione dell' art. 14, n. 1, lett. d) della direttiva 77/388, per quanto concerne l' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE".

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE.

2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.