Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61993J0060

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1994. - R. L. ALDEWERELD CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 - DETERMINAZIONE DELLA NORMATIVA DA APPLICARE - DISTACCO IN UNO STATO TERZO. - CAUSA C-60/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02991


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa da applicare ° Lavoratore residente in uno Stato membro, dipendente di un' impresa di un altro Stato membro e che svolge le sue attività in un paese terzo ° Mancanza di una disposizione comunitaria che riguardi espressamente tale situazione ° Applicazione, in base al criterio del nesso di collegamento, della normativa dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro

Massima


Le norme del diritto comunitario che mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, e in particolare le disposizioni relative alla determinazione della normativa nazionale da applicare, contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71, ostano a che ad un lavoratore residente nel territorio di uno Stato membro, il quale, alle dipendenze di un' impresa avente sede in un altro Stato membro, svolga la sua attività esclusivamente al di fuori del territorio della Comunità e, in ragione di tale attività, sia soggetto al versamento di contributi previdenziali ai sensi della normativa dell' altro Stato membro suddetto, venga imposto il versamento di contributi previdenziali in forza della normativa dello Stato membro in cui ha la residenza.

Infatti, il solo fatto che le attività di un lavoratore si esercitino al di fuori del territorio della Comunità non è sufficiente a disapplicare le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, qualora il lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio della Comunità, e, in mancanza di una disposizione che riguardi espressamente il caso di una persona che si trova in tale situazione, si deve escludere, non essendovi un nesso di collegamento con il rapporto di lavoro, l' applicazione della normativa dello Stato membro di residenza del lavoratore a favore dell' applicazione della normativa dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro, per la quale sussiste tale nesso.

Parti


Nel procedimento C-60/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra

R.L. Aldewereld

e

Staatssecretaris van Financiën,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il ricorrente nella causa principale, dal signor G. Meier, consulente fiscale;

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor B. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 27 gennaio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 3 marzo 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 10 marzo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra il signor R.L. Aldewereld e lo Staatssecretaris van Financiën, vertente sul versamento di contributi previdenziali relativamente al 1986.

3 Il signor Aldewereld è un cittadino olandese che risiedeva nei Paesi Bassi quando è stato assunto da un' impresa avente sede in Germania, la quale lo ha immediatamente distaccato in Thailandia. Il signor Aldewereld ha lavorato ivi nel 1986.

4 Risulta dalla sentenza di rinvio che, in ragione di tale attività lavorativa, il signor Aldewereld era tenuto a versare in Germania contributi per l' assicurazione malattia, disoccupazione, vecchiaia e infortuni e che il suo datore di lavoro ha trattenuto direttamente i contributi corrispondenti sulla retribuzione corrisposta all' interessato nel 1986.

5 In relazione allo stesso anno 1986, il fisco olandese ha ingiunto al signor Aldewereld, come residente nei Paesi Bassi, di pagare contributi obbligatori ai sensi della normativa previdenziale olandese, la quale non esige che l' interessato eserciti la sua attività lavorativa nel territorio olandese.

6 Il Gerechtshof di Arnhem (Paesi Bassi), adito dal signor Aldewereld, si è pronunciato nel senso che l' art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 implica che l' interessato dev' essere assoggettato alla normativa del paese in cui risiede e non alle leggi del paese in cui è stabilito il suo datore di lavoro.

7 Contro tale pronuncia il signor Aldewereld ha proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, il quale si è chiesto anzitutto se il regolamento n. 1408/71 possa fornire una soluzione in un caso come quello sopra descritto, dato che negli artt. 13-17 esso si riferisce alla situazione di coloro che lavorano nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro. Lo Hoge Raad si è poi chiesto se, in caso di soluzione affermativa, dall' art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), dello stesso regolamento risulti, come ha affermato il primo giudice, che l' interessato debba sottostare alla normativa del paese in cui ha la residenza.

8 A causa di tali dubbi, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se le norme del diritto delle Comunità europee che mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, in particolare le norme relative alla determinazione della legislazione nazionale applicabile, contenute nel titolo II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, si oppongano a che a carico di chi risiede nel territorio di uno Stato membro e, alle dipendenze di un' impresa stabilita in un altro Stato membro, esercita un' attività esclusivamente al di fuori del territorio degli Stati membri, in base alla quale viene assoggettato al pagamento di contributi ai sensi della legislazione previdenziale dell' altro Stato membro, vengano riscossi contributi in base alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza".

9 A tenore dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71,

"1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l' articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo".

10 Poiché è pacifico che una persona trovantesi nella situazione del signor Aldewereld rientra nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento, da questo definita nell' art. 2, il principio di unicità sancito dal citato art. 13, n. 1, trova, in linea di massima, applicazione e la normativa nazionale applicabile va determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.

11 Tuttavia, nessuna disposizione del titolo II riguarda direttamente la situazione di un lavoratore che, come il signor Aldewereld, sia stato assunto da un' impresa comunitaria, ma non eserciti attività lavorative nel territorio della Comunità.

12 Il governo olandese sostiene che la mancanza, nel regolamento, di norme in materia di conflitto di leggi che si riferiscano espressamente alla situazione considerata non costituisce una lacuna, ma è dovuta al fatto che una simile situazione non rientra nel disposto degli artt. 48-51 del Trattato. Di conseguenza, il diritto comunitario non osterebbe a che una persona come il signor Aldewereld sia soggetta ad un duplice obbligo di contribuzione per uno stesso periodo.

13 Questa tesi non può essere accolta.

14 Dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, in tal senso, sentenza 12 luglio 1984, causa 237/83, Prodest, Racc. pag. 3153, punto 6) emerge che il solo fatto che un lavoratore eserciti la sua attività fuori del territorio della Comunità non basta ad escludere l' applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori quando il rapporto di lavoro conserva un nesso abbastanza stretto con il territorio della Comunità. In un caso come quello di specie tale nesso consiste nella circostanza che il lavoratore è stato assunto da un' impresa di un altro Stato membro e perciò è stato iscritto al regime previdenziale di questo Stato.

15 La normativa nazionale da applicare dev' essere quindi determinata prendendo in considerazione le disposizioni del titolo II del regolamento e lo scopo da esse perseguito.

16 In questo contesto la Commissione sostiene che allo stato attuale del diritto comunitario sarebbe logico e opportuno lasciare ad un lavoratore come il signor Aldewereld la scelta della normativa da applicare, poiché in una simile situazione il titolo II del regolamento non dà la preferenza né alla legge del paese in cui risiede il lavoratore né alla legge del paese in cui ha sede l' impresa.

17 Questa tesi dev' essere respinta.

18 Infatti, la sola disposizione del titolo II del regolamento che preveda una facoltà di scelta per il lavoratore, e cioè l' art. 16, riguarda il "personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari" e gli "agenti ausiliari delle Comunità europee". Orbene, tali lavoratori si trovano in una situazione particolare che non è paragonabile a quella del signor Aldewereld.

19 Nel caso del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari, il diritto di opzione consente allo Stato membro d' invio di evitare difficoltà di reperimento di tale personale fra i propri cittadini, difficoltà che risulterebbero dall' applicazione delle leggi dello Stato membro accreditante qualora queste fossero per i detti cittadini meno vantaggiose della normativa previdenziale dello Stato d' origine. Le stesse considerazioni giustificano il diritto di opzione attribuito agli agenti ausiliari delle Comunità europee.

20 Al di fuori di questi casi particolari, la normativa da applicare risulta obiettivamente dalle disposizioni del titolo II del regolamento, tenuto conto degli elementi che ricollegano la situazione del lavoratore alle leggi degli Stati membri.

21 In una situazione come quella che sussiste nel caso di specie, i soli elementi di collegamento con la normativa di uno Stato membro sono, da un lato, la residenza del lavoratore e, dall' altro, il luogo in cui è stabilito il datore di lavoro. Fra questi elementi dev' essere quindi scelto il criterio che consente di determinare la normativa da applicare nella situazione considerata.

22 Come ha giustamente rilevato il governo italiano, l' applicazione della normativa dello Stato membro in cui risiede il lavoratore si configura, nel sistema del regolamento, come una regola accessoria che vale solo nell' ipotesi in cui la detta normativa presenti un nesso con il rapporto di lavoro. Quindi, quando il lavoratore non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in cui esercita la sua attività, si applica di norma la legge della sede o del domicilio del datore di lavoro.

23 Infatti, a tenore dell' art. 14, n. 2, lett. b), del regolamento, ad eccezione del personale viaggiante o navigante di imprese che effettuano trasporti internazionali di passeggeri o di merci, la persona che di regola esercita un' attività lavorativa subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta:

"i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l' impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività".

24 In un caso come quello di specie la normativa dello Stato membro di residenza del lavoratore non può trovare applicazione giacché non ha alcun nesso con il rapporto di lavoro, contrariamente alla normativa dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro, la quale deve pertanto applicarsi.

25 Risulta dalle considerazioni che precedono che, in mancanza di una disposizione che riguardi espressamente il caso di una persona che si trovi nella situazione del signor Aldewereld, tale persona è soggetta, in base al sistema del regolamento, alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro.

26 La questione pregiudiziale dev' essere pertanto risolta nel senso che le norme del diritto comunitario che mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, e in particolare le disposizioni relative alla determinazione della normativa nazionale da applicare, contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71, ostano a che ad un lavoratore residente nel territorio di uno Stato membro, il quale, alle dipendenze di un' impresa avente sede in un altro Stato membro, svolga la sua attività esclusivamente al di fuori del territorio della Comunità e, in ragione di tale attività, sia soggetto al versamento di contributi previdenziali ai sensi della normativa dell' altro Stato membro suddetto, venga imposto il versamento di contributi previdenziali in forza della normativa dello Stato membro in cui ha la residenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dai governi olandese e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 3 marzo 1993, dichiara:

Le norme del diritto comunitario che mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, e in particolare le disposizioni relative alla determinazione della normativa nazionale da applicare, contenute nel titolo II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, ostano a che ad un lavoratore residente nel territorio di uno Stato membro, il quale, alle dipendenze di un' impresa avente sede in un altro Stato membro, svolga la sua attività esclusivamente al di fuori del territorio della Comunità e, in ragione di tale attività, sia soggetto al versamento di contributi previdenziali ai sensi della normativa dell' altro Stato membro suddetto, venga imposto il versamento di contributi previdenziali in forza della normativa dello Stato membro in cui ha la residenza.