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61993J0454

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1995. - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING CONTRO JOOP VAN GESTEL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARBEIDSHOF BRUSSEL - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DESIGNAZIONE DELLO STATO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 - RESIDENZA ED OCCUPAZIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE EROGATE IN FORZA DELL'ART. 71, N. 1, LETT. B), SUB II). - CAUSA C-454/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01707


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore iscritto, in forza di un accordo fra autorità competenti, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di occupazione e di residenza ° Applicabilità dell' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 17 e 71, n. 1, lett. b), sub ii)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa applicabile ° Determinazione mediante accordo fra due Stati membri ° Retroattività ° Liceità

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 17 e 71, n. 1, lett. b), sub ii)]

Massima


1. L' elemento determinante ai fini dell' applicazione dell' art. 71 del regolamento n. 1408/71, nel suo complesso, è rappresentato dalla residenza dell' interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui normativa era soggetto nel periodo di svolgimento della sua ultima attività lavorativa. Ne consegue che il n. 1, lett. b), sub ii), di detto articolo si applica anche a un disoccupato diverso da un lavoratore frontaliero che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nella Stato membro in cui esercitava la propria attività lavorativa, qualora, in deroga all' art. 13, n. 2, lett. a), di detto regolamento e in base all' art. 17 dello stesso, le autorità competenti di due Stati membri abbiano convenuto che il lavoratore subordinato sarebbe rimasto soggetto alla normativa sulla previdenza sociale di uno di detti Stati membri che non è quello sul cui territorio egli esercitava la propria attività lavorativa.

2. L' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento n. 1408/71 si applica a un disoccupato diverso da un lavoratore frontaliero che, durante la sua ultima occupazione, pur risiedendo nello Stato di occupazione, era, in forza di un accordo fra autorità competenti basato sull' art. 17 di detto regolamento, soggetto alla normativa di un altro Stato membro, anche se detto accordo è stato stipulato in un momento in cui il lavoratore subordinato lavorava e risiedeva già sul territorio di un unico Stato membro.

Infatti, nulla nel tenore dell' art. 17 consente di concludere che la possibilità di deroga offerta agli Stati membri da detta disposizione possa valere solo ex nunc. Lo spirito e il sistema di detto articolo richiedono invece che un accordo ai sensi di detta disposizione possa valere, nell' interesse del lavoratore interessato, anche per periodi già trascorsi.

Parti


Nel procedimento C-454/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Arbeidshof di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

e

Joop van Gestel,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 17 e 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e B. Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

° per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. van Nuffel, all' udienza del 9 febbraio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 aprile 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 18 novembre 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 29 novembre, l' Arbeidshof di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 17 e 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale per l' occupazione, in prosieguo: il "RVA") e il signor J. van Gestel, cittadino olandese, vertente sul diniego del RVA di accordargli prestazioni di disoccupazione in forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento.

3 Il signor Van Gestel ha lavorato dal 1 giugno 1980 per la Smithkline Beecham BV, società avente sede nei Paesi Bassi, dove anch' egli risiedeva.

4 Nella previsione di un suo trasferimento temporaneo presso una società consociata, vale a dire la SA Norden Europe (in prosieguo: la "Norden"), avente sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), egli si è stabilito in Belgio già dalla fine dell' ottobre del 1988. Ha cominciato a lavorarvi a partire dal 1 dicembre dello stesso anno.

5 Desiderando il signor Van Gestel rimanere soggetto alla previdenza sociale olandese, è stato stipulato un accordo fra il ministro della Previdenza sociale belga e il segretario di Stato olandese per gli Affari sociali e l' Occupazione affinché la normativa olandese in materia di previdenza sociale continuasse ad essere applicata a detto lavoratore per la durata della sua occupazione in Belgio, al più tardi fino al 30 novembre 1991. L' accordo, stipulato mentre il signor Van Gestel risiedeva e lavorava già in Belgio, era basato sull' art. 17 del regolamento, che introduce una deroga all' art. 13, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, ai sensi del quale la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato.

6 A causa di una riorganizzazione della Norden, il signor Van Gestel è stato licenziato il 31 ottobre 1990. Un' indennità di licenziamento gli è stata versata nei Paesi Bassi. In seguito, egli ha chiesto alla cassa belga Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (cassa ausiliaria per l' erogazione delle indennità di disoccupazione) di fruire di prestazioni di disoccupazione a partire dal 1 novembre 1990. Ha precisato che, tenuto conto dell' indennità versata nei Paesi Bassi, rinviava provvisoriamente la sua domanda di prestazioni, ma desiderava essere coperto dall' assicurazione del Rijksdienst voor sociale Zekerheid (ente nazionale previdenziale belga).

7 Questa domanda è stata respinta il 7 febbraio 1991 mediante provvedimento dell' Ispettorato regionale per la disoccupazione di Vilvorde in quanto il signor Van Gestel non rispondeva ai requisiti stabiliti dal diritto belga, da applicare secondo detto provvedimento in forza dell' art. 67 del regolamento.

8 Il signor Van Gestel ha proposto ricorso contro il detto provvedimento dinanzi all' Arbeidsrechtbank di Bruxelles il quale, con sentenza 2 dicembre 1991, l' ha annullato ed ha affermato che egli aveva diritto a prestazioni di disoccupazione a partire dal 1 novembre 1990. Nella sentenza si è rilevato che "l' istituzione competente" ai sensi del regolamento era l' ente olandese e che, durante tutto il periodo della sua occupazione in Belgio, il signor Van Gestel vi aveva risieduto, di modo che la sua situazione era disciplinata dall' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), e non dagli artt. 67 e 69 del regolamento.

9 Il RVA ha interposto appello contro detta sentenza dinanzi all' Arbeidshof di Bruxelles, il quale ha considerato assodato il fatto che "durante la sua ultima occupazione" il signor Van Gestel risiedeva e lavorava in Belgio.

10 L' Arbeidshof rileva che nella sentenza 11 ottobre 1984, causa 128/83, Guyot (Racc. pag. 3507), la Corte ha dichiarato che l' art. 71 del regolamento non si applica al disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nello Stato membro in cui svolgeva l' attività lavorativa. Esso si chiede se tale interpretazione relativa alla sfera di applicazione dell' art. 71 valga anche per una situazione come quella della causa principale.

11 Ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento, l' Arbeidshof di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"Se l' art. 71, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso non si applica al disoccupato che durante la sua ultima occupazione risiedeva nello Stato membro dove svolgeva la sua attività lavorativa, anche se, in deroga all' art. 13, n. 2, lett. a), di detto regolamento e in base all' art. 17 dello stesso, le autorità competenti di due Stati membri hanno convenuto che il lavoratore subordinato sarebbe rimasto soggetto alla legislazione previdenziale di uno di detti Stati membri che non è quello sul cui territorio il disoccupato svolgeva la sua attività lavorativa.

In subordine, qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee ritenga che in siffatto caso lo Stato designato per via di deroga, e che non è quello dove il disoccupato ha lavorato da ultimo, sia lo Stato competente contemplato dall' art. 71, n. 1, se l' interpretazione che ha costituito oggetto della prima questione valga anche, e se il principio di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), si applichi, nel caso in cui detto accordo è stato stipulato nel momento in cui il lavoratore subordinato risiedeva e lavorava nel territorio di un solo Stato membro e se, durante tale ultima occupazione, ha risieduto e lavorato ininterrottamente in detto Stato membro dove era stabilito anche il suo datore di lavoro, e se, in base a detto accordo, tale Stato membro non è quello alla cui legislazione previdenziale il lavoratore era soggetto durante detta occupazione".

Sulla prima questione

12 Per quanto riguarda la situazione di disoccupazione completa di un lavoratore subordinato diverso da un lavoratore frontaliero, fattispecie considerata nella sentenza di rinvio, l' art. 71, n. 1, del regolamento dispone:

"1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) (...)

b) i) (...)

ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall' istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell' istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell' art. 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell' art. 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo".

13 Tale disposizione riguarda la situazione nella quale lo Stato competente a erogare le prestazioni di disoccupazione non è quello della residenza del lavoratore disoccupato. Essa non distingue a seconda che lo Stato competente sia designato come tale in quanto il lavoratore vi ha esercitato la sua attività subordinata o per un altro motivo. Si pone quindi la questione di stabilire quale sia, in un caso quale quello della causa principale, lo Stato competente.

14 La soluzione di tale questione è fornita dagli artt. 13 e seguenti del regolamento.

15 Anche se, ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, lo Stato competente a erogare le prestazioni di disoccupazione in linea di massima è quello in cui il lavoratore esercita la sua attività subordinata, tale principio è tuttavia stabilito con riserva di deroghe contemplate, in particolare, dall' art. 17 del regolamento.

16 In base a quest' ultimo articolo, due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono, di comune accordo, scegliere uno Stato competente diverso da quello del luogo di occupazione. Siffatto accordo è stato stipulato nella specie nella causa principale e ha designato il Regno dei Paesi Bassi in luogo del Regno del Belgio, che in linea di principio era, in base all' art. 13, lo Stato competente a causa del luogo di occupazione.

17 Di conseguenza, l' art. 71, n. 1, lett. b), si applica qualora lo Stato competente sia stato designato, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 13, in forza di un accordo stipulato ai sensi dell' art. 17 del regolamento.

18 E' vero che la Corte, nella precitata sentenza Guyot (punto 8), ha rilevato che l' art. 71, n. 1, del regolamento riguarda soltanto i lavoratori che risiedessero in uno Stato membro diverso da quello in cui erano da ultimo occupati, e sembra così distinguere fra lo Stato di occupazione e lo Stato di residenza e non fra lo Stato competente e lo Stato di residenza. Tuttavia, questa sentenza non contraddice l' interpretazione di cui sopra quanto all' art.71, n. 1, lett. b), del regolamento. Essa si riferisce semplicemente alla situazione abituale alla quale si applica questa disposizione, vale a dire quella in cui lo Stato competente è lo Stato in cui il lavoratore subordinato ha esercitato la sua attività lavorativa. Essa non esclude che lo Stato competente sia eventualmente quello designato di comune accordo, in base all' art. 17 del regolamento.

19 In una situazione quale quella della causa principale, il fatto che lo Stato dell' ultima occupazione del lavoratore coincida con lo Stato della sua residenza non osta quindi all' applicazione dell' art. 71, n. 1, del regolamento, poiché lo Stato competente non è quello della residenza.

20 Tale interpretazione è corroborata dallo scopo perseguito dall' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), le cui disposizioni mirano a garantire al lavoratore migrante il beneficio delle prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione (v. sentenza 22 settembre 1988, causa 236/87, Bergemann, Racc. pag. 5125, punto 18).

21 Dette disposizioni mirano infatti a offrire al lavoratore subordinato la possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza.

22 Tale possibilità è giustificata per talune categorie di lavoratori che hanno stretti legami, soprattutto di carattere personale e professionale, con il paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente. E' infatti normale che dei lavoratori che hanno siffatti legami con lo Stato in cui risiedono possano disporre in tale Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (v., ad esempio, precitata sentenza Bergemann, punto 20).

23 Onde raggiungere detto obiettivo le disposizioni di cui trattasi offrono una scelta al lavoratore che è la persona maggiormente in grado di conoscere le possibilità di un reinserimento professionale. Egli può optare per il regime delle prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione oppure chiedere le prestazioni dello Stato in cui risiede. La scelta va effettuata in particolare, anzi in modo esclusivo, nel caso del disoccupato totale che opti per le leggi dello Stato in cui risiede, mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato al quale viene chiesto il versamento delle prestazioni. In compenso, il lavoratore non può cumulare gli importi delle indennità di disoccupazione dei due Stati né, dopo essersi posto unicamente a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede, può chiedere di fruire delle prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione (v. sentenza 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin, Racc. pag. 1991, punto 19).

24 Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, l' elemento determinante ai fini dell' applicazione dell' art. 71, nel suo complesso, è rappresentato dalla residenza dell' interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui normativa era soggetto nel periodo di svolgimento della propria ultima attività lavorativa (v., da ultimo, sentenza 27 gennaio 1994, causa C-287/92, Maitland Toosey, Racc. pag. I-279, punto 13).

25 Detto elemento determinante implica che l' art. 71 si applichi anche qualora, durante la sua ultima occupazione, il lavoratore abbia risieduto e lavorato, continuativamente o meno, nel territorio dello Stato membro nel quale anche il suo datore di lavoro era stabilito.

26 E' vero che l' applicazione dell' interpretata disposizione consente a un lavoratore di ricevere prestazioni di disoccupazione di uno Stato membro in cui non aveva versato contributi durante la sua ultima occupazione. Tuttavia, si tratta di una conseguenza voluta dal legislatore comunitario, che ha inteso far fruire il lavoratore delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

27 Si deve pertanto risolvere la prima questione come segue: l' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad un disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nello Stato membro in cui esercitava la propria attività lavorativa, qualora, in deroga all' art. 13, n. 2, lett. a), di detto regolamento e in base all' art. 17 dello stesso, le autorità competenti di due Stati membri abbiano convenuto che il lavoratore subordinato sarebbe rimasto soggetto alla normativa sulla previdenza sociale di uno di detti Stati membri che non è quello sul cui territorio il disoccupato esercitava la propria attività lavorativa.

Sulla seconda questione

28 Con la seconda questione il giudice a quo chiede se l' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento si applichi anche se l' accordo basato sull' art. 17 del regolamento è stato stipulato in un momento in cui il lavoratore subordinato lavorava e risiedeva già sul territorio di un unico Stato membro.

29 Come risulta dalla sentenza 17 maggio 1984, causa 101/83, Brusse (Racc. pag. 2223, punto 20), nulla nel tenore dell' art. 17 consente di concludere che la possibilità di deroga offerta agli Stati membri da detta disposizione possa valere solo ex nunc. Lo spirito ed il sistema dell' art. 17 richiedono invece che un accordo ai sensi di detta disposizione possa valere, nell' interesse del lavoratore o dei lavoratori interessati, anche per periodi già trascorsi (stessa sentenza, punto 21).

30 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), si applica anche se l' accordo basato sull' art. 17 del regolamento è stato stipulato in un momento in cui il lavoratore subordinato lavorava e risiedeva già sul territorio di un unico Stato membro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeidshof di Bruxelles con sentenza 18 novembre 1993, dichiara:

1) L' art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che esso si applica anche a un disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nello Stato membro in cui esercitava la propria attività lavorativa, qualora, in deroga all' art. 13, n. 2, lett. a), di detto regolamento ed in base all' art. 17 dello stesso, le autorità competenti di due Stati membri abbiano convenuto che il lavoratore subordinato sarebbe rimasto soggetto alla normativa sulla previdenza sociale di uno di detti Stati membri che non è quello sul cui territorio il disoccupato esercitava la propria attività lavorativa.

2) Detto articolo si applica anche se l' accordo basato sull' art. 17 del regolamento è stato stipulato in un momento in cui il lavoratore subordinato lavorava e risiedeva già sul territorio di un unico Stato membro.