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SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 NOVEMBRE 1995. - REINHARD GEBHARD CONTRO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI MILANO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ITALIA. - DIRETTIVA 77/249/CEE - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AVVOCATI - POSSIBILITA DI APRIRE UNO STUDIO - ARTT. 52 E 59 DEL TRATTATO CE. - CAUSA C-55/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04165
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Disposizioni del Trattato ° Sfera di applicazione ° Esercizio stabile e continuativo, da un domicilio professionale posto in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, di un' attività rivolta, fra l' altro, ai cittadini dello Stato ospitante ° Inclusione
(Trattato CE, art. 52)
2. Libera prestazione dei servizi ° Disposizioni del Trattato ° Sfera di applicazione ° Temporaneità delle attività svolte ° Criteri ° Creazione di una struttura professionale nello Stato membro ospitante ° Ammissibilità ° Presupposti
(Trattato CE, art. 60, n. 3)
3. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Restrizioni derivanti dall' obbligo di rispettare la normativa sull' esercizio di talune attività nello Stato membro ospitante ° Ammissibilità ° Presupposti ° Requisito di un diploma ° Dovere delle autorità nazionali di tener conto dell' equivalenza dei diplomi o delle formazioni
(Trattato CE, art. 52)
1. Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continuativa, esercita un' attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l' altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
2. Come risulta dall' art. 60, terzo comma, del Trattato, le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi contemplano, almeno nel caso in cui la prestazione avviene con lo spostamento del prestatore, la situazione di colui che si sposta da uno Stato membro a un altro non per stabilirvisi, ma per esercitarvi la propria attività in via temporanea.
Il carattere temporaneo della prestazione di servizi dev' essere valutato tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa. Il detto carattere temporaneo non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante dell' infrastruttura, ivi compreso un ufficio o uno studio, necessaria per il compimento della prestazione.
3. La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni dell' esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.
Allorché l' accesso a un' attività specifica non sia sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l' accesso a un' attività specifica o il suo esercizio siano subordinati, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.
Tuttavia, queste condizioni ° che possono consistere in particolare nell' obbligo di possedere determinati diplomi, di iscriversi a un organismo professionale, di assoggettarsi a determinate regole professionali o di conformarsi a una normativa sull' uso dei titoli professionali °, qualora possano ostacolare o scoraggiare l' esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libertà di stabilimento, devono essere conformi a taluni criteri. Essi sono quattro: applicazione non discriminatoria, giustificazione per motivi imperiosi di interesse pubblico, idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e limitazione a quanto necessario per il raggiungimento di questo.
Per quanto riguarda le condizioni attinenti al possesso di un titolo, gli Stati membri hanno l' obbligo di tenere conto dell' equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle loro norme nazionali e quelle dell' interessato.
Nel procedimento C-55/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio Nazionale Forense, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Reinhard Gebhard
e
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
° per il signor Reinhard Gebhard, dal Rechtsanwalt Reinhard Gebhard e dagli avv.ti Massimo Burghignoli, del foro di Milano, Jim Penning, del foro di Lussemburgo, e Fabrizio Massoni, del foro di Bruxelles,
° per il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, dal professor Bruno Nascimbene, in qualità di avvocato,
° per il governo ellenico, dalla signora Evi Skandalou, membro del servizio giuridico speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Stamatina Vodina, giurista, collaboratore scientifico del servizio giuridico speciale del contenzioso comunitario presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo spagnolo, dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti,
° per il governo francese, dal signor Philippe Martinet, segretario degli Affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
° per il governo del Regno Unito, dai signori Stephen Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e Daniel Bethlehem, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Reinhard Gebhard, rappresentato dall' avv. Massimo Burghignoli, del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, rappresentato dal professor Bruno Nascimbene, del governo ellenico, rappresentato dalle signore Evi Skandalou e Stamatina Vodina, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Miguel Bravo-Ferrer Delgado, del governo francese, rappresentato dai signori Marc Perrin de Brichambaut, direttore degli Affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e Philippe Martinet, del governo italiano, rappresentato dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori Stephen Braviner e Daniel Bethlehem, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy e dal signor Enrico Traversa, all' udienza del 10 maggio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 16 dicembre 1993, pervenuta in cancelleria l' 8 febbraio 1994, il Consiglio Nazionale Forense ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento disciplinare aperto dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (in prosieguo: "il Consiglio dell' Ordine di Milano") nei confronti del signor Gebhard, al quale è addebitato di essere venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 31, relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (GURI del 12 febbraio 1982, n. 42), esercitando in Italia un' attività professionale a carattere permanente in uno studio da lui creato, ed utilizzando il titolo di "avvocato".
3 Risulta dagli atti e dalle informazioni fornite in risposta ai quesiti scritti della Corte che il signor Gebhard, cittadino tedesco, è abilitato ad esercitare la professione di "Rechtsanwalt" in Germania dal 3 agosto 1977. Egli è iscritto al foro di Stoccarda, dove è "libero collaboratore" in uno studio legale ("Buerogemeinschaft"), senza essere però titolare di un proprio studio nel detto Stato.
4 Il signor Gebhard risiede in Italia, dove vive con la moglie, cittadina italiana, e i tre figli, dal marzo 1978, e dove tutti i suoi redditi sono assoggettati ad imposta.
5 Il signor Gebhard ha esercitato un' attività professionale in Italia dal 1 marzo 1978, inizialmente con un rapporto di libera collaborazione in uno studio legale associato di Milano, e in seguito, dal 1 gennaio 1980 fino all' inizio del 1989, come associato nello stesso studio. Nessuna contestazione gli è mai stata mossa in relazione alle attività esercitate nell' ambito di questo studio.
6 Il 30 luglio 1989, il signor Gebhard ha aperto un proprio studio a Milano, nel quale collaborano con lui avvocati e procuratori italiani. Il signor Gebhard ha affermato, rispondendo ad un quesito scritto postogli dalla Corte, di aver affidato loro sporadicamente delle azioni legali relative a clienti italiani in Italia.
7 Il signor Gebhard dichiara di esercitare in Italia un' attività essenzialmente stragiudiziale di assistenza e rappresentanza di clienti di lingua tedesca (attività che costituisce il 65% del suo fatturato) e un' attività di rappresentanza di clienti di lingua italiana in Germania e in Austria (attività che costituisce il 30% del suo fatturato). Il restante 5% è relativo alla consulenza a professionisti italiani che devono affrontare questioni di diritto tedesco per i loro clienti.
8 Alcuni professionisti italiani, tra i quali gli avvocati con i quali il signor Gebhard era stato associato fino al 1989, hanno presentato una denuncia al Consiglio dell' Ordine di Milano. Essi facevano carico al signor Gebhard di aver fatto uso del titolo di "avvocato" sulla propria carta intestata professionale, di essersi costituito direttamente in giudizio con lo stesso titolo dinanzi alla Pretura e al Tribunale di Milano e di avere esercitato la sua attività professionale con sede nello "Studio legale Gebhard".
9 Dopo avergli vietato l' uso del titolo di "avvocato", il Consiglio dell' Ordine di Milano ha deciso, il 19 settembre 1991, di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del signor Gebhard, per essere egli venuto meno agli obblighi posti dalla legge n. 31/82, svolgendo in Italia un' attività professionale in forma stabile, in uno studio proprio e con l' uso del titolo di "avvocato".
10 Il 14 ottobre 1991 il signor Gebhard ha presentato al Consiglio dell' Ordine di Milano domanda di iscrizione all' albo degli avvocati. Tale domanda era fondata sulla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e sul compimento, in Italia, di un periodo di pratica superiore a dieci anni. Non risulta che il Consiglio dell' Ordine abbia adottato una decisione formale in relazione a tale domanda.
11 Il procedimento disciplinare, aperto il 19 settembre 1991, è stato definito con decisione 30 novembre 1992, con la quale il Consiglio dell' Ordine di Milano ha inflitto al signor Gebhard la sanzione della sospensione dall' esercizio dell' attività professionale per sei mesi.
12 Il signor Gebhard ha proposto ricorso avverso questa decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, precisando tuttavia che il ricorso era anche diretto a contestare il rigetto implicito della sua domanda di iscrizione all' albo. In questo ricorso egli fa valere, in particolare, che la direttiva 77/249 gli conferisce il diritto di esercitare l' attività professionale nel proprio studio in Milano.
13 La direttiva 77/249 si applica alle attività di avvocato svolte a titolo di prestazione di servizi. Essa prevede che l' avvocato prestatore di servizi faccia uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell' organizzazione professionale cui appartiene o dell' organo giurisdizionale dinanzi al quale è ammesso a patrocinare ai sensi della normativa di tale Stato (art. 3).
14 Questa direttiva opera una distinzione tra le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, da un lato, e tutte le altre attività, dall' altro.
15 Per l' esercizio delle attività di rappresentanza e difesa, l' avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza (art. 4, n. 2). Per l' esercizio di tutte le altre attività, l' avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza, fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l' incompatibilità fra l' esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità (art. 4, n. 4).
16 L' art. 4, n. 1, della direttiva 77/249 dispone che "le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d' iscrizione ad un' organizzazione professionale nello stesso Stato".
17 La direttiva 77/249 è stata attuata in Italia con legge n. 31/82, il cui art. 2 recita:
"[I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare l' attività di avvocato] sono ammess[i] all' esercizio delle attività professionali dell' avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
Per l' esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria".
18 Ciò considerato, il Consiglio Nazionale Forense ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale :
"a) Sul fatto se l' art. 2 della legge n. 31 del 9 febbraio 1982, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (di attuazione della direttiva CEE 22 marzo 1977), secondo la quale disposizione non è consentito 'stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria' , sia compatibile con la disciplina stabilita nella citata direttiva, atteso che in questa non vi è cenno del fatto che la facoltà di aprire uno studio potrebbe essere interpretata come sintomo dell' intendimento del professionista di esercitare attività in forma non temporanea né occasionale, bensì con carattere di continuità;
b) sui criteri da seguire per valutare il carattere di temporaneità, in relazione alla costanza e alla ripetitività delle prestazioni da parte dell' avvocato che operi nel regime di cui alla menzionata direttiva".
19 Considerati i termini delle questioni pregiudiziali, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa non è competente a decidere sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C-63/94, Belgapom, Racc. pag. I-0000, punto 7).
20 Si deve osservare, in primo luogo, che la situazione di un cittadino comunitario che si sposta in un altro Stato membro per svolgervi un' attività economica può rientrare nel capo del Trattato relativo alla libera circolazione dei lavoratori subordinati, o in quello relativo al diritto di stabilimento, o in quello relativo ai servizi, capi che si escludono reciprocamente.
21 Il capo relativo ai lavoratori subordinati non è pertinente nel caso di specie; esso può pertanto venire immediatamente escluso dall' esame delle questioni proposte, che riguardano essenzialmente le nozioni di "stabilimento" e di "prestazione di servizi".
22 Si deve rilevare inoltre che le disposizioni del capo relativo ai servizi hanno carattere subordinato rispetto a quelle del capo relativo al diritto di stabilimento, in quanto, in primo luogo, i termini dell' art. 59, primo comma, presuppongono che il prestatore e il destinatario del servizio in questione siano "stabiliti" in due Stati membri differenti e, in secondo luogo, l' art. 60, primo comma, precisa che le disposizioni relative ai servizi trovano applicazione solo se non si applicano quelle relative al diritto di stabilimento. E' quindi necessario esaminare l' ambito di applicazione della nozione di "stabilimento".
23 Il diritto di stabilimento, previsto dagli artt. 52-58 del Trattato, è riconosciuto sia alle persone giuridiche, ai sensi dell' art. 58, sia alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità. Esso comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, l' accesso, nel territorio di un altro Stato membro, a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o filiali.
24 Ne consegue che una persona può essere stabilita, ai sensi del Trattato, in più di uno Stato membro; ciò può avvenire, in particolare nel caso delle società, mediante l' apertura di agenzie, succursali o filiali (art. 52) e, come ha affermato la Corte nel caso dei liberi professionisti, mediante la creazione di un secondo domicilio professionale (v. sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 19).
25 La nozione di stabilimento ai sensi del Trattato è quindi molto ampia e implica la possibilità, per un cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio, favorendo così l' interpenetrazione economica e sociale nell' ambito della Comunità nel settore delle attività indipendenti (v., in questo senso, sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc. pag. 631, punto 21).
26 Diversamente, nel caso in cui un prestatore di servizi si sposti in un altro Stato membro, le disposizioni del capo relativo ai servizi, e, in particolare, l' art. 60, terzo comma, del Trattato, prevedono che il prestatore vi eserciti la propria attività in via temporanea.
27 Come ha osservato l' avvocato generale, il carattere temporaneo delle attività considerate dev' essere valutato non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto della frequenza, periodicità o continuità di questa. Il carattere temporaneo della prestazione non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio), se questa infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione di cui trattasi.
28 Tale situazione è tuttavia differente da quella del signor Gebhard, cittadino di uno Stato membro che esercita in maniera stabile e continuativa un' attività professionale in un altro Stato membro da un domicilio professionale in cui offre i suoi servizi, tra l' altro, ai cittadini di quest' ultimo Stato membro. Questa persona rientra nelle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, non in quello relativo ai servizi.
29 Il Consiglio dell' Ordine di Milano ha sostenuto che un soggetto quale il signor Gebhard può considerarsi, ai sensi del Trattato, come "stabilito" in uno Stato membro, in questo caso l' Italia, solo se fa parte dell' ordine professionale di questo Stato o, almeno, svolge la propria attività in collaborazione o in associazione con soggetti che vi appartengono.
30 Questo argomento non può essere accolto.
31 Le disposizioni relative al diritto di stabilimento riguardano l' accesso alle attività autonome e al loro esercizio (v., in particolare, sentenza Reyners, citata, punti 46 e 47). Ora, l' appartenenza a un ordine professionale rientra nei requisiti attinenti all' accesso alle attività e al loro esercizio, e non può quindi essere considerata elemento costitutivo dello stabilimento stesso.
32 Ne consegue che la possibilità per un cittadino di uno Stato membro di esercitare il suo diritto di stabilimento e le condizioni dell' esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.
33 Ai sensi dell' art. 52, secondo comma, la libertà di stabilimento è esercitata alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
34 Nell' ipotesi in cui le attività specifiche considerate non siano soggette ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, di modo che un cittadino di questo Stato non debba possedere alcun requisito speciale per esercitarle, il cittadino di un qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi le stesse attività.
35 Tuttavia, l' accesso ad alcune attività autonome e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità (v. sentenza 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry, Racc. pag. 765, punto 12). Tali disposizioni possono prevedere, in particolare, che l' esercizio di un' attività specifica sia riservato, a seconda dei casi, ai soggetti titolari di un diploma, certificato o altro titolo, ai soggetti appartenenti a un ordine professionale o a quelli sottoposti a una determinata disciplina o a un determinato controllo. Esse possono del pari prescrivere le condizioni per l' uso dei titoli professionali, come quello di "avvocato".
36 Allorché l' accesso a un' attività specifica, o l' esercizio di questa, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a tali condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle. Per questo motivo l' art. 57 prevede che il Consiglio adotti direttive, quali la citata direttiva 89/48, intese, da un lato, al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e, dall' altro, al coordinamento delle disposizioni nazionali relative all' accesso alle attività autonome e all' esercizio di queste.
37 Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32).
38 Del pari, gli Stati membri non possono, nell' applicazione delle loro disposizioni nazionali, prescindere dalle cognizioni e dalle qualifiche già acquisite dall' interessato in un altro Stato membro (v. sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I-2357, punto 15). Di conseguenza, essi hanno l' obbligo di tenere conto dell' equivalenza dei diplomi (v. sentenza Thieffry, citata, punti 19 e 27), e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell' interessato (v. sentenza Vlassopoulou, citata, punto 16).
39 Considerato quanto precede, le questioni sollevate dal Consiglio Nazionale Forense vanno risolte dichiarando che:
° il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto dall' art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa;
° il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, può dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell' infrastruttura necessaria per il compimento della sua prestazione;
° un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un' attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l' altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi;
° la possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni dell' esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante;
° allorché l' accesso a un' attività specifica non è sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l' accesso a un' attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle;
° tuttavia, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo;
° del pari, gli Stati membri hanno l' obbligo di tenere conto dell' equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell' interessato.
Sulle spese
40 Le spese sostenute dai governi italiano, ellenico, spagnolo, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Consiglio Nazionale Forense con ordinanza 16 dicembre 1993, dichiara:
1) Il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto dall' art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.
2) Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, può dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell' infrastruttura necessaria per il compimento della sua prestazione.
3) Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un' attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l' altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
4) La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento, e le condizioni dell' esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.
5) Allorché l' accesso a un' attività specifica non è sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l' accesso a un' attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.
6) I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
7) Gli Stati membri hanno l' obbligo di tenere conto dell' equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell' interessato.