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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 1996. - Wellcome Trust Ltd contro Commissioners of Customs and Excise. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Value Added Tax Tribunal, London - Regno Unito. - Sesta direttiva IVA - Nozione di attività economica. - Causa C-155/94.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03013
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto ° Attività economiche ai sensi dell' art. 4 della sesta direttiva ° Acquisto e cessione di titoli nell' ambito dell' amministrazione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 4, n. 2)
La nozione di attività economiche ai sensi dell' art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un' attività che consiste nell' acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell' ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità.
Infatti, anche se la circostanza che tale trust non abbia la qualità di negoziatore di titoli professionista non esclude necessariamente che un' attività come quella di cui trattasi possa eventualmente essere qualificata attività economica ° giacché l' art. 4 definisce in maniera molto ampia la sfera d' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto °, non costituisce un' attività siffatta il mero esercizio del diritto di proprietà che configurano gli acquisti e le cessioni di partecipazioni finanziarie presso altre imprese effettuati da un trust che amministra il patrimonio che possiede, alla stregua di un' investitore privato, e le cui attività d' investimento consistono essenzialmente nelle dette operazioni allo scopo di massimizzare i dividendi o le rendite del capitale destinati a fornire i mezzi per la realizzazione del suo scopo non commerciale.
Nel procedimento C-155/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Value Added Tax Tribunal di Londra nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Wellcome Trust Ltd
e
Commissioners of Customs & Excise,
domanda vertente sull' interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e P. Jann, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ricorrente nella causa principale, dai signori Andrew Thornhill, QC, Roger Thomas e dalla signora Julie Anderson, barristers, incaricati dallo studio Cameron Markby Hewitt, solicitors;
° per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Paul Lasok, QC;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dai signori Andrew Thornhill e Roger Thomas, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Paul Lasok, assistito dalla signora Melanie Hall, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, all' udienza del 5 ottobre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 16 maggio 1994, pervenuta in cancelleria il 13 giugno successivo, il Value Added Tax Tribunal di Londra ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società Wellcome Trust Ltd (in prosieguo: il "trust" o la "ricorrente nella causa principale"), che agisce quale trustee (amministratore) unico del Wellcome Trust, ente che persegue scopi di pubblica utilità costituito sotto forma di "charitable trust", e i Commissioners of Customs & Excise (amministrazione delle imposte indirette, in prosieguo: i "Commissioners"), in relazione a una domanda diretta al rimborso dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA"), versata a monte in occasione di una vendita di azioni e corrispondente alla percentuale delle azioni cedute ad acquirenti stabiliti al di fuori della Comunità europea.
3 Nel 1924 la Wellcome Foundation Ltd (in prosieguo: la "fondazione") aveva rilevato le attività dell' impresa farmaceutica Burroughs, Wellcome and Co., fondata nel 1880 da due farmacisti, vale a dire dai signori Silas Burroughs e Henry Wellcome, sotto forma di società di persone (partnership). Sir Henry Wellcome, deceduto nel 1936, aveva per testamento affidato la gestione di tutta la sua partecipazione nella fondazione al Wellcome Trust, i cui amministratori erano stati incaricati di destinare gli introiti ricavati dalle azioni alla ricerca nel campo della veterinaria e della medicina, nonché allo studio della storia della medicina. In seguito ad un provvedimento giudiziario 1 giugno 1992, la ricorrente nella causa principale veniva designata ad agire quale amministratore unico, in sostituzione delle persone fisiche che avevano esercitato precedentemente tale funzione.
4 Nel 1980 il valore della partecipazione detenuta dal trust nella fondazione ammontava a 250 milioni di UKL. Nel 1984 fu ritenuto opportuno diversificare gli investimenti, mentre l' attivo del trust era fino ad allora costituito da azioni e da titoli della fondazione.
5 Nel 1985 i Charity Commissioners (amministrazione avente il compito di vigilare sulle fondazioni che perseguono scopi di pubblica utilità) elaboravano un piano che autorizzava la cessione di una parte della partecipazione detenuta nella fondazione (in prosieguo: la "prima vendita di azioni"), purché il trust conservasse il 50% delle azioni comportanti un diritto di voto. Inoltre, le azioni della fondazione venivano scambiate con le azioni di una nuova società finanziaria, vale a dire la Wellcome plc.
6 Dalla vendita effettuata lo stesso anno si ricavava la somma di 200 milioni di UKL, utilizzata per realizzare altri investimenti.
7 Con provvedimento giudiziario, emesso nel luglio 1987, le competenze del trust in materia di investimenti venivano notevolmente ampliate. Tale provvedimento ha tuttavia imposto agli amministratori di fare tutto quanto fosse ragionevolmente possibile per astenersi dallo svolgere un' attività commerciale nell' ambito dell' esercizio dei loro poteri in materia di investimenti.
8 Dall' ordinanza di rinvio risulta inoltre che alla fine del settembre 1991 il portafoglio di investimenti del trust era valutato 277 milioni di UKL. Alcuni acquisti erano stati effettuati durante tale esercizio per una somma di 126 milioni di UKL e alcune vendite per un importo di 94 milioni di UKL. I movimenti sui titoli a reddito fisso, aventi ad oggetto 44 milioni di UKL, erano maggiori di quelli concernenti le azioni. Gli altri attivi erano costituiti da 632 milioni di azioni della Wellcome plc, valutati 4 772 milioni di UKL, da depositi a termine di un importo di 57,5 milioni di UKL, da depositi bancari e da liquidità ammontanti a 12,5 milioni di UKL, nonché da crediti, da pagamenti anticipati e da crediti di imposte per un totale di 4,2 milioni di UKL. Il passivo ammontava a 102 milioni di UKL, di cui 92 milioni corrispondenti a sovvenzioni concesse, ma non ancora versate. Le spese ammontavano a 78 milioni di UKL, di cui 61 milioni per sovvenzioni e 10 milioni per attività di ricerca diretta. Le entrate complessive ammontavano a 90,2 milioni di UKL, di cui 67,4 milioni corrispondenti a dividendi della Wellcome plc; i dividendi dei titoli quotati in borsa e gli interessi costituivano 13,7 milioni di UKL, gli interessi sui depositi a termine e depositi bancari 9,7 milioni di UKL. Una perdita di 670 000 UKL risultava dalla vendita di azioni e di altri titoli.
9 Il 2 marzo 1992 una comunicazione congiunta del trust e della Wellcome plc forniva indicazioni sulla vendita di una nuova parte di azioni di quest' ultima (in prosieguo: la "seconda vendita di azioni"). Con provvedimento giudiziario 30 aprile 1992, veniva approvata una domanda di ampliamento delle competenze del trust in materia di vendita di titoli, purché il trust stesso conservasse 214 951 378 azioni della Wellcome plc.
10 Poiché il volume della seconda vendita di azioni era stato considerato troppo ingente per poter effettuarsi attraverso i consueti canali, vale a dire mediante una sottoscrizione pubblica, si decideva di avvalersi del cosiddetto metodo "del bookbuilding", forma di aggiudicazione consistente nel conferire agli investitori la facoltà di presentare un' offerta per le azioni durante un periodo prefissato, al termine del quale il volume e il prezzo dell' offerta sono fissati in funzione della domanda espressa. Tale sistema di vendita richiedeva un lungo periodo di pianificazione e notevoli onorari per le prestazioni di giuristi, di consulenti tributari e di esperti in relazioni pubbliche il cui intervento era necessario per effettuare l' operazione.
11 Il periodo di aggiudicazione iniziava a decorrere dal 6 luglio 1992. La chiusura dell' offerta pubblica veniva dichiarata il 21 luglio seguente e il periodo di aggiudicazione terminava cinque giorni dopo. 288 milioni di azioni venivano venduti al prezzo di 8 UKL l' una, di cui 33,22% ad acquirenti stabiliti al di fuori della Comunità. La vendita mediante aggiudicazione mirava a raccogliere fondi in modo da reinvestirli sotto forme più diversificate. Nella specie, l' operazione fruttava 2,18 miliardi di UKL. Come nel 1987, il trust affidava la gestione dei fondi ad enti esterni, pur esercitando una vigilanza rigorosissima sui risultati. Oltre 1,8 miliardi di UKL venivano investiti prima del 15 settembre 1992.
12 Dall' ordinanza di rinvio emerge inoltre che il trust è autorizzato ad investire nelle opzioni e in vari altri strumenti che tradizionalmente non sono considerati come investimenti. All' epoca dell' udienza, gli investimenti in contratti a termine o in opzioni si collocavano fra l' 1% e il 2% dell' insieme degli investimenti. La loro utilizzazione ha natura meramente difensiva e non speculativa. Il direttore finanziario del trust vigila su tutti i portafogli per assicurarsi che il trust non detenga fortuitamente in una società partecipazioni che l' obbligherebbero a fornire informazioni a un' autorità di controllo.
13 Nello stesso periodo era stato effettuato un investimento di circa 72 milioni di UKL in un portafoglio immobiliare, comprendente uffici, locali commerciali e un deposito di distribuzione. Per alcuni di tali beni immobili il trust sceglieva di rinunciare all' esenzione contemplata dal Value Added Tax Act del 1983 (legge del 1983 relativa all' IVA, in prosieguo: il "VAT Act del 1983"), opzione consentita dall' art. 13 C, lett. a), della direttiva. Il trust partecipa del pari a progetti di investimenti a rischio, aventi portata limitata quanto alla loro durata e quanto agli obblighi a carico. Il trust riscuote infine interessi concedendo prestiti diretti ad enti e a banche, indipendentemente da qualsiasi investimento in valori mobiliari.
14 Con lettera 11 marzo 1993 il trust, in base all' art. 17, n. 3, lett. c), della direttiva, chiedeva il rimborso, fino a concorrenza di un importo di 297 832,65 UKL, dell' IVA versata a monte, relativa alle spese sostenute per la preparazione della seconda vendita di azioni, che il trust considera come un' attività economica ai sensi della direttiva. Detto importo costituisce il 33,22% dell' imposta complessiva versata quanto alle spese sostenute e corrisponde alla percentuale delle azioni vendute a persone residenti al di fuori della Comunità.
15 L' art. 17, n. 3, lett. c), della direttiva dispone che gli Stati membri accordano ad ogni soggetto passivo la detrazione o il rimborso dell' IVA dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo, nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:
"(...)
c) di sue operazioni esenti ai sensi dell' art. 13 B, lett. a) e d), punti 1-5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati ad essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità".
16 Sono esentate, ai sensi dell' art. 13 B, lett. d), punto 5, della direttiva:
"le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
° dei titoli rappresentativi di merci;
° dei diritti o titoli di cui all' articolo 5, paragrafo 3".
17 A tenore dell' art. 2, n. 1, del VAT Act del 1983, l' IVA è riscossa su tutte le cessioni di merci o prestazioni di servizi effettuate nel Regno Unito, quando si tratta di una cessione o di una prestazione imponibile effettuata da un soggetto passivo nell' ambito di un' attività di natura economica ("business") da lui svolta.
18 Con provvedimento 20 marzo 1993, i Commissioners respingevano la summenzionata domanda, sostenendo che le azioni e gli altri titoli in possesso del trust erano detenuti per motivi di pubblica utilità e che le cessioni di cui trattasi non rientravano nell' ambito dello sviluppo di una qualsivoglia attività economica del trust, bensì nell' ambito di una normale politica di gestione degli investimenti al fine di finanziare le attività di pubblica utilità. Essi concludevano pertanto che le imposte relative ai servizi professionali di cui il trust aveva fruito in occasione della vendita di azioni non costituivano un' imposta a monte ai sensi del VAT Act del 1983.
19 Il trust interponeva appello avverso detto provvedimento dinanzi al Value Added Tax Tribunal di Londra. Secondo questo organo giurisdizionale, la questione da risolvere verte sul punto se la ricorrente nella causa principale possieda la qualità di soggetto passivo, in relazione alle sue attività specificamente collegate alla seconda vendita di azioni, oppure rispetto alle sue attività generali d' investimento di cui detta vendita costituisce un elemento.
20 Il Value Added Tax Tribunal di Londra ha deciso pertanto di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se l' espressione 'attività economiche' di cui all' art. 4, n. 2 [della sesta direttiva 77/388/CEE], possa comprendere vendite di azioni e di altri titoli da parte di una persona che non sia un operatore azionario e negoziatore di titoli.
2) Se più vendite di azioni da parte di una persona che non è un operatore azionario ad un gran numero di acquirenti nello stesso giorno, vendite che comportano una complessa preparazione per un notevole periodo di tempo, costituiscano di per sé 'attività economiche' ai sensi dell' art. 4, n. 2.
3) Se, in caso di soluzione affermativa della prima e/o della seconda questione, le vendite di azioni da parte di un 'trustee' (amministratore di fondi) vadano considerate come effettuate da un 'soggetto passivo che agisce in quanto tale' ai sensi dell' art. 2, n. 1, della sesta direttiva.
4) Se, nel risolvere la prima e/o la seconda e/o la terza questione, sia importante considerare se la vendita di azioni e di altri titoli sia l' interesse preminente dell' attività nell' ambito della quale le vendite hanno luogo; e, in caso affermativo, come debbano essere definite tale attività e la sua portata".
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con le questioni pregiudiziali l' organo giurisdizionale nazionale mira, in sostanza, a stabilire se la nozione di attività economiche ai sensi dell' art. 4, n. 2, della direttiva debba essere interpretata nel senso che essa comprende un' attività, come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale consiste nell' acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell' ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità.
22 La ricorrente nella causa principale sostiene che si deve risolvere affermativamente tale questione.
23 Essa osserva che, anche se gli investimenti effettuati da investitori comuni non rientrano nella sfera d' applicazione dell' IVA, ciò non vale quando, in forza del suo statuto o del mandato che esercita, l' investitore effettua regolarmente investimenti allo scopo di ottenere un introito o di aumentare il suo capitale. Ciò si verificherebbe nel caso di specie.
24 La ricorrente nella causa principale precisa a questo proposito che, proprio al pari dei trust di investimenti o dei fondi pensionistici, la cui attività d' investimento è considerata nel Regno Unito rientrare nella sfera d' applicazione dell' IVA, essa deve far sì che il capitale aumenti in proporzioni ragionevoli, il che implica la vendita regolare di azioni e di altri titoli.
25 La ricorrente nella causa principale aggiunge che del resto sarebbe in contrasto col principio della neutralità fiscale riscuotere l' IVA sulle operazioni di vendita o di acquisto di azioni effettuate da un professionista, ma non su quelle effettuate da un investitore quale il trust. L' IVA dovrebbe essere applicata infatti a tutte le attività economiche, indipendentemente dalla loro natura, senza tener conto degli scopi, né dei risultati dell' attività in sé e per sé. E' indifferente che il suo scopo o il suo oggetto sia quello di realizzare investimenti o di svolgere un' attività commerciale.
26 Per quanto riguarda, in particolare, la seconda vendita di azioni, non vi sarebbe alcun dubbio che l' attività svolta costituisce un' attività economica. Infatti, se, invece di effettuare questa vendita in un solo giorno, il trust avesse proceduto a più vendite durante gli anni 1991 e 1992, la regolarità delle vendite avrebbe conferito all' attività così svolta la natura di un' attività economica. Orbene, il fatto che, per motivi tecnici, il trust non si sia avvalso di tale metodo non può privare la seconda vendita di azioni della sua natura di attività economica ai sensi della direttiva. Di conseguenza, cessioni aventi un notevole valore, effettuate come nella specie in un breve lasso di tempo, costituirebbero un' attività economica.
27 Tale argomentazione non può essere accolta.
28 L' art. 2, n. 1, della direttiva assoggetta all' IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
29 Ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva "si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".
30 La nozione di attività economiche è definita al n. 2 di tale disposizione nel senso che essa comprende tutte le "attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate". Ai sensi della stessa disposizione "si considera in particolare attività economica un' operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità".
31 Occorre subito rilevare che, sebbene, come emerge dalle indicazioni fornite nell' ordinanza di rinvio, il trust non abbia, nel Regno Unito, la qualità di negoziatore di titoli professionista, tale fatto non esclude necessariamente che un' attività, come quella di cui trattasi nella causa principale, consistente nell' acquisto e nella cessione di azioni e di altri titoli, possa, se del caso, essere qualificata attività economica ai sensi dell' art. 4 della direttiva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in questo senso, sentenza 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Racc. pag. I-3111, punto 12), conferisce all' IVA una sfera d' applicazione molto ampia.
32 Tuttavia, dalla stessa giurisprudenza risulta che il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non si può, di per sé, considerare costituire un' attività economica: è quanto la Corte ha affermato a proposito di acquisti di partecipazioni finanziarie, da parte di una società holding, presso altre imprese (v., in particolare, sentenze Polysar Investments Netherlands, già citata, punto 13, e 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punto 12).
33 Orbene, come la Commissione ha pertinentemente rilevato, se tali attività non costituiscono di per sé un' attività economica ai sensi della direttiva, lo stesso vale per quelle che consistono nel cedere tali partecipazioni.
34 Occorre rilevare a questo proposito che il trust gestisce il patrimonio che esso possiede, costituito in parte dalla sua partecipazione nella fondazione e da altri strumenti finanziari. Le attività d' investimento, come sono state sopra descritte, consistono essenzialmente nell' acquisto e nella cessione di azioni e di altri titoli allo scopo di massimizzare i dividendi o le rendite del capitale, destinati a incentivare la ricerca nel campo della medicina.
35 E' vero che dall' art. 13 B, lett. d), punto 5, della direttiva risulta che le operazioni relative alle azioni, alle quote parti di società o di associazioni, alle obbligazioni e ad altri titoli, possono rientrare nella sfera d' applicazione dell' IVA. Ciò si verifica in particolare quando siffatte operazioni sono effettuate nell' ambito di un' attività commerciale di negoziazione di titoli o per realizzare un' interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l' acquisto di partecipazioni (v. citata sentenza Polysar Investments Netherlands, punto 14). Tuttavia, come risulta dall' ordinanza di rinvio, proprio siffatte attività sono vietate al trust, il quale è tenuto a fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare di svolgere un' attività commerciale nell' esercizio dei suoi poteri e non deve possedere partecipazioni di maggioranza presso altre società.
36 Di conseguenza, e a prescindere dalla questione se le attività di cui trattasi siano simili a quelle di un trust di investimenti o di un fondo pensionistico, occorre concludere che un trust che si trovi in una situazione come quella descritta dal giudice a quo deve, con riguardo all' art. 4 della direttiva, essere considerato nel senso che si limita a gestire un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato.
37 Peraltro, contrariamente alla tesi della ricorrente nella causa principale, né l' ampiezza di una vendita di azioni, come quella effettuata in un secondo momento nella fattispecie di cui alla causa principale, né il ricorso, nell' ambito di siffatta vendita, a società di consulenza possono costituire criteri di distinzione fra le attività di un investitore privato, che si collocano al di fuori della sfera d' applicazione della direttiva, e quelle di un investitore le cui operazioni costituiscono un' attività economica. Infatti, oltre al fatto che anche ingenti vendite di azioni possono essere effettuate da investitori privati, l' aderire alla tesi della ricorrente nella causa principale equivarrebbe a far dipendere la qualificazione di un' operazione come attività economica dall' abilità e dalle competenze dell' investitore.
38 Quanto al principio della neutralità fiscale esso non ha la portata attribuitagli dalla ricorrente nella causa principale. Infatti, anche se implica che tutte le attività economiche debbano essere trattate allo stesso modo, esso presuppone del pari che l' attività considerata possa essere qualificata attività economica, il che non avviene nel caso di specie.
39 Inoltre, come l' avvocato generale ha dimostrato al paragrafo 27 delle sue conclusioni, se le attività del trust venissero considerate come un' attività economica ai sensi della direttiva e si consentisse pertanto la detraibilità dell' IVA versata a monte, un investitore quale è il trust sarebbe avvantaggiato rispetto ad altri investitori privati i quali, dal canto loro, non potrebbero detrarre l' IVA versata a monte ai sensi dell' art. 17, n. 3, lett. c), della direttiva quando i clienti risiedano fuori della Comunità.
40 Infine, alla luce di quanto precede, la soluzione della questione se la vendita di azioni e di altri titoli costituisca l' oggetto principale dell' attività nell' ambito della quale le vendite di cui trattasi sono effettuate non può avere una qualsivoglia incidenza sulla qualificazione dell' attività d' investimento della ricorrente nella causa principale con riguardo all' art. 4 della direttiva.
41 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale come segue: la nozione di attività economiche ai sensi dell' art. 4, n. 2, della direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un' attività come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale consiste nell' acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell' ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Value Added Tax Tribunal di Londra con ordinanza 16 maggio 1994, dichiara:
La nozione di attività economiche ai sensi dell' art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un' attività come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale consiste nell' acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell' ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità.