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61994J0217

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 1996. - Eismann Alto Adige Srl contro Ufficio IVA di Bolzano. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria di primo grado di Bolzano - Italia. - Imposta sul valore aggiunto - Interpretazione dell'art. 22, n. 8, della sesta direttiva 77/388/CEE nella versione risultante dalla direttiva 91/680/CEE - Parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi. - Causa C-217/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05287


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto ° Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri ° Ambito di applicazione ratione materiae ° Trasporto di merci all' interno di uno Stato membro ° Esclusione

(Direttive del Consiglio 77/388, art. 22, n. 8, e 91/680, art. 28 nonies)

Massima


L' art. 22, n. 8, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, nella versione risultante dalla direttiva 91/680, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale che imponga l' emissione di bolle di accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro interessato.

Infatti, l' armonizzazione completa ed esauriente delle formalità che gli Stati membri possono imporre alle operazioni interne per garantire l' esatta riscossione dell' imposta sul valore aggiunto ed evitare le frodi non è ancora stata realizzata dal legislatore comunitario e quest' ultimo, nello stabilire il principio della parità di trattamento delle operazioni interne e di quelle effettuate tra Stati membri, non ha inteso vietare a uno Stato membro di imporre formalità più onerose per le operazioni interne rispetto a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.

Parti


Nel procedimento C-217/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Eismann Alto Adige Srl

e

Ufficio IVA di Bolzano,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris et G. Hirsch (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Eismann Alto Adige Srl, dall' avv. Francesco Cimmino, del foro di Milano;

° per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli;

° per il governo portoghese, dai signori Luís Fernandes, direttore dell' ufficio legale della direzione generale degli affari europei, e Angelo Cortesão de Seiça Neves, membro del medesimo servizio, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali delle parti, all' udienza del 14 marzo 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 luglio 1994, giunta alla Corte il 27 luglio seguente, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1).

2 La questione è sorta nell' ambito di ricorsi promossi dalla Eismann Alto Adige Srl (in prosieguo: la "Eismann"), con sede in Laives (Italia), avverso avvisi di irrogazione di sanzioni pecuniarie emessi dall' Ufficio IVA di Bolzano per aver trasportato merci nel territorio italiano senza rispettare talune formalità imposte dalla legge italiana.

3 In Italia, in forza degli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (in prosieguo: il "DPR"), tutte le merci dovevano essere accompagnate, per agevolare i controlli fiscali, da una bolla di accompagnamento durante il trasporto.

4 In seguito all' abolizione, mediante la direttiva 91/680, delle frontiere fiscali tra gli Stati membri, avvenuta il 1 gennaio 1993, il ministero delle Finanze italiano ha precisato, in una circolare del 5 gennaio 1993, che l' obbligo di emettere la bolla di accompagnamento prevista dal DPR era soppresso per le merci oggetto di scambi intracomunitari, ma che era mantenuto per il traffico interno e gli scambi con i paesi terzi.

5 L' art. 1, punto 22, della direttiva 91/680 ha inserito nella sesta direttiva il titolo XVI bis, intitolato "Regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri", contenente gli artt. 28 bis-28 quaterdecies.

6 L' art. 28 nonies, in combinato disposto con l' art. 28 terdecies, dispone che l' art. 22 della sesta direttiva è sostituito da un nuovo testo per il periodo di applicazione del regime transitorio entrato in vigore il 1 gennaio 1993 e applicabile sino all' entrata in vigore del regime definitivo.

7 I nn. 1-7 dell' art. 22, nella versione transitoria, impongono ai soggetti passivi obblighi relativi a talune formalità come quella consistente nel presentare dichiarazioni e resoconti. Il n. 8 aggiunge:

"8. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l' esatta riscossione dell' imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera".

8 La Eismann esercita l' attività di vendita a domicilio di prodotti alimentari. A tal fine, essa si avvale di incaricati di vendita i quali, caricata sull' automezzo la merce destinata alla vendita, si recano al domicilio dei potenziali consumatori privati.

9 In esito a controlli, l' Ufficio IVA di Bolzano ha notificato alla Eismann una serie di avvisi di irrogazione di pene pecuniarie per non aver emesso bolle di accompagnamento, o per averlo fatto in modo inesatto, relativamente a merci trasportate all' interno del territorio italiano.

10 La Eismann ha allora esperito vari ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano al fine di ottenere l' annullamento delle sanzioni pecuniarie. A sostegno dei ricorsi essa ha dedotto in particolare che l' obbligo di emettere bolle di accompagnamento per merci trasportate nel territorio nazionale era incompatibile con le disposizioni comunitarie relative all' abolizione delle frontiere fiscali tra Stati membri, e in particolare con l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria.

11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione di tale disposizione, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano ha sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

"Se, dal 1 gennaio 1993 in avanti, l' applicazione delle disposizioni dettate dal DPR 6 ottobre 1978, n. 627, limitata agli scambi interni e non estesa anche ai traffici intracomunitari urti contro il principio di parità sancito dal novellato testo del comma 8 dell' art. 22 della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977".

L' ammissibilità della questione pregiudiziale

12 Il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è inammissibile perché manifestamente irrilevante per la soluzione della controversia di cui al processo a quo. La Eismann avrebbe sostenuto infatti di aver effettuato "vendite al minuto" e non "tentata vendita". Ora, ai sensi dell' art. 4 del DPR, per le merci vendute al minuto non sarebbe richiesta l' emissione di una bolla d' accompagnamento.

13 Questa tesi non può essere condivisa.

14 Infatti, per giurisprudenza consolidata, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi e che debbono assumersi la responsabilità della decisione da emanare valutare, con riferimento alle particolarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, ai fini della loro sentenza, sia la pertinenza delle questioni da sottoporre alla Corte (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero, Racc. pag. I-4663, punto 15). Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il giudice nazionale nonché l' Ufficio IVA di Bolzano hanno concluso che la Eismann era tenuta in forza del DPR, la cui interpretazione compete al giudice nazionale, ad emettere bolle di accompagnamento. La questione pregiudiziale è pertanto ammissibile.

La questione pregiudiziale

15 Con la questione pregiudiziale il giudice a quo domanda in sostanza se il principio di parità di trattamento di cui all' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, vada interpretato nel senso che osta alla norma nazionale che imponga l' emissione di bolle d' accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro di cui trattasi, mentre un obbligo del genere non esiste per gli scambi tra Stati membri.

16 Secondo la costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto comunitario si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I-2305, punto 21).

17 Trattandosi del contesto dell' art. 22, n. 8, e dei suoi scopi, si deve rilevare che questa disposizione fa parte del titolo XVI bis della sesta direttiva, inserito dalla direttiva 91/680. Ora, le disposizioni di questo titolo, relativo al regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri, riguardano essenzialmente la disciplina degli scambi tra gli Stati membri e non quella delle operazioni effettuate all' interno di un solo Stato membro.

18 Infatti, come ha sottolineato l' avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, dai primi tre 'considerando' della direttiva 91/680 emerge che essa è principalmente volta alla realizzazione del mercato interno, alla soppressione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri e all' abolizione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne per qualsiasi operazione effettuata tra Stati membri. La detta direttiva non persegue invece lo scopo di armonizzare o semplificare le formalità delle operazioni puramente interne.

19 Si deve pertanto rilevare che sino ad oggi il legislatore comunitario non ha realizzato l' armonizzazione completa ed esauriente delle formalità che gli Stati membri possono imporre alle operazioni interne per garantire l' esatta riscossione dell' IVA ed evitare le frodi.

20 Pertanto l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, si applica unicamente alle operazioni effettuate tra Stati membri, imponendo di trattarle allo stesso modo delle operazioni interne. Non osta quindi all' imposizione da parte di uno Stato membro di formalità più onerose per le operazioni interne effettuate in tale Stato rispetto a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.

21 Questa interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il Trattato non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati e le diseguaglianze di questo genere derivano dalle peculiarità delle legislazioni nazionali non armonizzate in settori di competenza degli Stati membri (v. sentenza 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureux, Racc. pag. 897, punto 32).

22 La questione sollevata dal giudice a quo deve essere pertanto risolta dichiarando che l' art. 22, n. 8, della sesta direttiva, nella versione transitoria, va interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale che imponga l' emissione di bolle di accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro interessato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dai governi italiano e portoghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con ordinanza 12 luglio 1994, dichiara:

L' art. 22, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dall' art. 28 nonies introdotto con direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale che imponga l' emissione di bolle di accompagnamento per le merci trasportate esclusivamente all' interno dello Stato membro interessato.