Avis juridique important
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - IVA - Sesta direttiva - Esenzioni - Locazione di tende, roulottes e case mobili. - Causa C-60/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03827
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione della locazione di beni immobili - Estensione alla locazione di determinati beni mobili, in particolare tende, roulotte e case mobili - Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2 e 13, parte B, lett. b)]
2 Ricorso per inadempimento - Esame del merito ad opera della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine impartito dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
3 Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, uno Stato membro che istituisca e mantenga in vigore una disposizione amministrativa che estende alla locazione di taluni beni mobili, in particolare roulotte, tende e case mobili, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto che l'art. 13, parte B, lett. b), di questa direttiva riserva esclusivamente alla locazione di beni immobili.
4 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
Nella causa C-60/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Hélène Michard e dal signor Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto in vigore una disposizione amministrativa che estende alla locazione di taluni beni mobili l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), riserva esclusivamente alla locazione di beni immobili, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 febbraio 1997, nella quale la Repubblica francese era rappresentata dal signor Denys Wibaux, segretario agli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e la Commissione dalla signora Hélène Michard,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 5 marzo 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto in vigore una disposizione amministrativa che estende alla locazione di taluni beni mobili l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), riserva esclusivamente alla locazione di beni immobili, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva.
2 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva dispone che sono soggette ad IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
3 L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva prevede che, fatte salve altre disposizioni comunitarie e con determinate eccezioni, gli Stati membri esonerano l'affitto e la locazione di beni immobili, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso.
4 In Francia, le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono soggette ad IVA in forza dell'art. 256 del code général des impôts (in prosieguo: il «codice»).
5 L'art. 261-D del codice stabilisce che sono esenti da IVA le locazioni occasionali, stabili o stagionali di alloggi ammobiliati o adibiti ad uso abitativo.
6 A norma di un'istruzione amministrativa dell'11 aprile 1991 (in prosieguo: l'«istruzione amministrativa»), segnatamente le roulotte, le tende, le case mobili e le abitazioni leggere per il tempo libero che costituiscono veri e propri impianti fissi, approntati in maniera specifica e destinati esclusivamente ad uso abitativo, vanno considerate locali ad uso abitativo, mentre la locazione a ore, a giornata, a settimana o a mese di roulotte, camper, chiatte, imbarcazioni, ecc. si configura come qualsiasi locazione di beni mobili materiali, obbligatoriamente soggetta ad IVA.
7 La Commissione ritiene che la normativa francese violi l'art. 2 della direttiva in quanto eccede i limiti dell'esenzione prevista all'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, che si applica solo alla locazione di beni immobili. Per questo motivo, il 23 maggio 1993 la Commissione ha inviato una lettera al governo francese, concedendogli un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni.
8 Con lettera 2 giugno 1993 il governo francese ha contestato le allegazioni della Commissione.
9 Non convinta dagli argomenti del governo francese, la Commissione ha confermato le proprie censure e l'8 novembre 1994 gli ha inviato un parere motivato in cui lo ha invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla sesta direttiva entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica.
10 Nella risposta del 9 gennaio 1995 il governo francese ha aderito alla posizione della Commissione. Esso ha indicato che le disposizioni dell'istruzione amministrativa sarebbero state abrogate e che esso avrebbe definito le modalità di assoggettamento ad IVA delle locazioni in questione. Il governo francese ha dichiarato infine che avrebbe comunicato appena possibile alla Commissione i provvedimenti presi dopo consultazione delle categorie interessate.
11 La Commissione, non avendo ricevuto la notifica ufficiale di una effettiva modifica della normativa francese in questione, ed essendo anzi a conoscenza del fatto che le autorità francesi continuavano ad applicare l'istruzione amministrativa, ha proposto il presente ricorso.
12 Nelle proprie difese, il governo francese rileva che l'istruzione amministrativa è stata abrogata, conformemente al parere motivato, di modo che la locazione di tende, roulotte e case mobili è ormai a tutti gli effetti imponibile ai sensi dell'art. 256 del codice.
13 Peraltro, l'art. 39-I della legge finanziaria correttiva per il 1995 (n. 95-1347 del 30 dicembre 1995) ha stabilito le condizioni in presenza delle quali talune di queste prestazioni possono godere di un'aliquota ridotta. A norma dell'art. 39-II di tale legge, la nuova disposizione si applica alle operazioni il cui fatto generatore si sia verificato a decorrere dal 1º gennaio 1996.
14 Il governo francese ammette tuttavia che l'applicazione dell'istruzione amministrativa è continuata fino al 1º gennaio 1996, quando il termine stabilito nel parere motivato era ormai scaduto.
15 Risulta da una costante giurisprudenza della Corte che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20; 12 dicembre 1996, causa C-302/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6765, punto 13).
16 Pertanto, occorre dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto in vigore una disposizione amministrativa che estende alla locazione di taluni beni mobili l'esenzione dall'IVA che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva riserva esclusivamente alla locazione di beni immobili, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva.
Sulle spese
17 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, avendo istituito e mantenuto in vigore una disposizione amministrativa che estende alla locazione di taluni beni mobili l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto che l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, riserva esclusivamente alla locazione di beni immobili, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.