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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 1998. - Procedimento penale a carico di John Charles Goodwin e Edward Thomas Unstead. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England) - Regno Unito. - Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Sfera d'applicazione - Cessione di profumi contraffatti. - Causa C-3/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03257
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Ambito d'applicazione - Cessione di profumi contraffatti - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2)
Anche se importazioni o cessioni illegali di merci che, per loro stessa natura o a causa di particolari caratteristiche, non possono essere immesse in commercio né inserite nel circuito economico, quali gli stupefacenti o il denaro falso, sono del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ciò non vale per i profumi contraffatti.
Infatti, anche se le operazioni aventi ad oggetto i prodotti contraffatti violano i diritti della proprietà intellettuale, il divieto che ne consegue, da un lato, non è collegato alla natura o alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, ma al pregiudizio che è arrecato ai diritti di terzi e, dall'altro, riveste natura condizionata e non carattere assoluto.
Peraltro, i profumi contraffatti non possono essere considerati esclusi dal circuito economico, in quanto una concorrenza può instaurarsi fra detti prodotti contraffatti e gli articoli di profumeria che costituiscono oggetto di operazioni effettuate nell'ambito di un circuito legale.
L'art. 2 della sesta direttiva dev'essere interpretato pertanto nel senso che la cessione di profumi contraffatti è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Nel procedimento C-3/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Court of Appeal - Criminal Division, Londra, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
John Charles Goodwin, Edward Thomas Unstead,
domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di Sezione, D.A.O. Edward e P. Jann (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Goodwin e Unstead, dai signori Alan Newman, QC, e Peter Guest, barrister, per conto della signora Audrey Oxford, solicitor, per quanto riguarda il signor Unstead;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Stephen Richards e Mark Hoskins, barristers;
- per il governo ellenico, dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora Anna Rokofyllou, consigliere del viceministro degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Hélène Michard e dal signor Barry Doherty, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Goodwin e Unstead, rappresentati dai signori Alan Newman e Peter Guest, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dai signori Kenneth Parker, QC, e Mark Hoskins, del governo ellenico, rappresentato dal signor Fokion Georgakopoulos e dalla signora Anna Rokofyllou, e della Commissione, rappresentata dal signor Barry Doherty, all'udienza del 15 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 24 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 1997, la Court of Appeal - Criminal Division, Londra, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso contro i signori Goodwin e Unstead, imputati di avere fraudolentemente sottratto al versamento dell'IVA vendite di profumi contraffatti.
3 Dagli atti della causa principale emerge che il signor Goodwin è imputato di aver acquistato profumi contraffatti e di averli rivenduti senza essere iscritto nei registri dell'IVA. Il signor Unstead, dal canto suo, è imputato di avere partecipato alla fabbricazione, alla produzione, alla distribuzione e alla vendita di profumi contraffatti nell'ambito di un'impresa da lui gestita con altre persone, senza essere neanche lui iscritto nei registri dell'IVA.
4 Adita in primo grado, la Inner London Crown Court, rilevando che la sesta direttiva non vietava la riscossione dell'IVA sulla fabbricazione, sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita di profumi contraffatti, dichiarava i signori Goodwin e Unstead colpevoli di avere violato l'art. 72, nn. 1 e 8, del Value Added Tax Act del 1994.
5 Gli imputati interponevano appello avverso detta sentenza dinanzi alla Court of Appeal facendo valere, in particolare, che il diritto comunitario impediva la riscossione dell'IVA nel loro caso.
6 La Court of Appeal rileva che, in diritto comunitario, l'IVA è dovuta nel caso di una cessione di profumi contraffatti effettuata a titolo oneroso. Nutrendo tuttavia alcuni dubbi al riguardo, essa ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la cessione di profumi contraffatti rientri nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul giro d'affari (sesta direttiva)».
7 Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 2 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che la cessione di profumi contraffatti rientra nella sfera d'applicazione dell'IVA.
8 Detto articolo dispone:
«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
2. le importazioni di beni».
9 In limine, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, la sesta direttiva, che mira ad un'ampia armonizzazione in materia di IVA, è improntata al principio della neutralità fiscale. Detto principio, in materia di riscossione dell'IVA, non consente una distinzione generale fra le operazioni lecite e le operazioni illecite, fatta eccezione per i casi in cui, date le particolari caratteristiche di alcune merci, è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito ed uno illecito (v., in particolare, sentenza 2 agosto 1993, causa C-111/92, Lange, Racc. pag. I-4677, punto 16).
10 Riferendosi alle sentenze 28 febbraio 1984, causa 294/82, Einberger (Racc. pag. 1177); 5 luglio 1988, causa 26/86, Mol (Racc. pag. 3627), e causa 289/89, Happy Family (Racc. pag. 3655), nonché 6 dicembre 1990, causa C-343/89, Witzemann (Racc. pag. I-4477), i signori Goodwin e Unstead adducono che, poiché non vi è un mercato lecito di profumi contraffatti, la causa principale rientra nell'ambito della detta eccezione. Infatti, nel Regno Unito, un contratto avente ad oggetto la vendita di profumi contraffatti non sarebbe soltanto nullo in quanto illecito, ma violerebbe anche un gran numero di diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, l'immissione in commercio di siffatti profumi comprometterebbe notevolmente il funzionamento del mercato comune, in quanto, diversamente dal commercio degli stupefacenti, il commercio di profumi contraffatti non sarebbe mai consentito.
11 Nelle summenzionate sentenze Einberger, Mol e Happy Family la Corte ha affermato che, in occasione dell'importazione illegale di stupefacenti nella Comunità o della cessione illegale di prodotti della stessa natura effettuata a titolo oneroso all'interno di uno Stato membro, non sorge alcun debito d'imposta sulla cifra d'affari in quanto detti prodotti non fanno parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle autorità competenti in vista dell'uso per scopi medici e scientifici. Nella summenzionata sentenza Witzemann, punto 20, la Corte ha statuito che le considerazioni che aveva formulato in materia di importazione illegale di stupefacenti si applicano a fortiori nel caso delle importazioni di denaro falso.
12 Nelle suddette quattro sentenze la Corte ha aggiunto che importazioni o cessioni illegali di merci come quelle di cui trattavasi nelle cause in esame, la cui introduzione nel circuito economico e commerciale della Comunità è, per definizione, assolutamente vietata, le quali possono unicamente dar luogo a provvedimenti repressivi, sono del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva (sentenze Einberger, punti 19 e 20; Mol, punto 15; Happy Family, punto 17, e Witzemann, punto 19). Tale giurisprudenza riguarda quindi merci che, a causa delle loro particolari caratteristiche, non possono essere immesse in commercio né inserite nel circuito economico.
13 Ciò non vale tuttavia per le merci oggetto della causa principale. Come hanno sottolineato i governi ellenico e del Regno Unito nonché la Commissione, non si tratta di merci la cui commercializzazione è vietata a causa della loro stessa natura o di loro particolari caratteristiche.
14 Infatti, come al paragrafo 22 delle sue conclusioni ha evidenziato l'avvocato generale, anche se le operazioni aventi ad oggetto i prodotti contraffatti violano i diritti della proprietà intellettuale, il divieto che ne consegue non è collegato alla natura o alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, ma al pregiudizio che è arrecato ai diritti di terzi. Del pari, come ha sottolineato nelle sue osservazioni la Commissione, il divieto che risulta dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale riveste natura condizionata, non già, diversamente da quello che colpisce gli stupefacenti o il denaro falso, carattere assoluto. Il divieto che grava sui prodotti contraffatti a causa della violazione di diritti di proprietà intellettuale non può pertanto essere sufficiente a porre il commercio di detti prodotti al di fuori della sfera d'applicazione della sesta direttiva.
15 Peraltro, come del pari ha sottolineato la Commissione, non è escluso, in un caso come quello di specie, che si instauri una concorrenza fra i prodotti contraffatti e quelli che costituiscono oggetto di operazioni effettuate nell'ambito di un circuito legale, in quanto esiste un mercato lecito degli articoli di profumeria che è appunto compromesso dai prodotti contraffatti. Ne consegue che tali merci non possono, diversamente dagli stupefacenti e dal denaro falso, essere considerate escluse dal circuito economico.
16 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 2 della sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che la cessione di profumi contraffatti è soggetta all'IVA.
Sulle spese
17 Le spese sostenute dai governi ellenico e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Court of Appeal - Criminal Division, Londra, con sentenza 24 dicembre 1996, dichiara:
L'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la cessione di profumi contraffatti è soggetta all'IVA.