Avis juridique important
Sentenza della Corte del 5 ottobre 1999. - Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee. - Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) - Nozione di aiuto - Riduzione degli oneri sociali come contropartita dei costi derivanti per imprese da accordi collettivi in materia di ristrutturazione e di riduzione dell'orario di lavoro. - Causa C-251/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06639
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sgravio parziale degli oneri sociali derivanti dall'applicazione normale del sistema di previdenza sociale - Inclusione - Misure statali dirette a compensare costi derivanti per le imprese da accordi collettivi
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
$$La nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa. Costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) uno sgravio parziale degli oneri sociali che gravano sulle imprese di un particolare settore industriale se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema, in quanto il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
Così, misure statali che abbiano ad oggetto la riduzione decrescente dei contributi di sicurezza sociale a carico dei datori di lavoro per le imprese di taluni particolari settori industriali non possono essere sottratte alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato, in quanto dette misure mirano a compensare i costi risultanti per dette imprese da accordi collettivi stipulati fra i datori di lavoro e i sindacati, accordi che tali imprese sono tenute a rispettare, e in quanto detti costi gravano, per loro stessa natura, sul bilancio delle imprese.
Per quanto riguarda, peraltro, la valutazione di detti costi, gli accordi conclusi dalle parti sociali costituiscono un tutt'uno e non possono essere valutati prendendo in considerazione in modo isolato alcuni loro aspetti positivi o negativi per l'una o per l'altra parte. Tenuto conto della diversità delle considerazioni che inducono le parti sociali a negoziare, nonché del fatto che l'esito dei loro negoziati è il frutto di un compromesso per il quale ciascuna parte fa concessioni in alcuni settori in cambio di agevolazioni in altri settori, non necessariamente connessi, è, in via di principio, impossibile valutare con la necessaria precisione il costo finale di siffatti accordi per le imprese.
Nella causa C-251/97,
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 1997, 97/811/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia ai settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature (GU L 334, pag. 25),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 1997 la Repubblica francese ha chiesto, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 1997, 97/811/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia ai settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature (GU L 334, pag. 25; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2 Con detta decisione la Commissione ha qualificato aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) misure statali dirette a ridurre in modo decrescente i contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese nei settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature.
Ambito normativo e fattuale
3 Al fine di lottare contro la riduzione continua del numero di posti di lavoro nei settori dell'abbigliamento, del cuoio, delle calzature e del tessile, il Parlamento francese creava, mediante l'art. 99 della legge 12 aprile 1996, n. 96-314, recante varie disposizioni di carattere economico e finanziario (JORF 13 aprile 1996; in prosieguo: la «legge»), la facoltà per lo Stato, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 1997, di firmare con detti settori professionali accordi quadro relativi alla salvaguardia o allo sviluppo dell'occupazione, tenendo conto dei risultati dei negoziati fra datori di lavoro e lavoratori sulla ristrutturazione e la riduzione dell'orario di lavoro avviati dopo l'accordo nazionale interprofessionale sull'occupazione 31 ottobre 1995, e di accordare a detti settori, come contropartita, una riduzione supplementare degli oneri sociali sui bassi salari rispetto alla misura generale di riduzione, applicabile a tutti i settori dell'economia, adottata con l'art. 1 della legge 4 agosto 1995, n. 95-882, relativa a misure urgenti per l'occupazione e la previdenza sociale, modificata con la legge finanziaria per l'anno 1996 (30 dicembre 1995, n. 95-1346).
4 Ai sensi di detta disposizione la riduzione supplementare degli oneri sociali doveva, da un lato, assumere la forma di un'estensione del beneficio della riduzione ai salari inferiori dell'1,5 volte al salario minimo interprofessionale in funzione della crescita economica (SMIC) mensile, che è fissato per legge, invece che dell'1,2 volte - successivamente dell'1,33 volte a partire dal 1° ottobre 1996 - come previsto nella misura generale di riduzione. D'altro lato, un coefficiente specifico di riduzione degli oneri doveva essere fissato con decreto per l'applicazione della misura generale nei settori oggetto di detta riduzione supplementare.
5 Il detto coefficiente era fissato col decreto 27 giugno 1996, n. 96-572, relativo alla riduzione decrescente di contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese del settore del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature, stabilita coll'art. 99 della legge n. 96-314 (JORF 28 giugno 1996, pag. 9683; in prosieguo: il «decreto di attuazione»), a un livello tale che la riduzione supplementare degli oneri ammonta a 734 FRF al mese e per dipendente, per i lavoratori retribuiti in base allo SMIC, per diminuire progressivamente fino a scomparire per i lavoratori retribuiti nella misura di 1,5 volte lo SMIC. Il costo complessivo del sistema così stabilito, stimato originariamente pari a 2,1 miliardi di FRF, veniva infine compreso fra 1,8 e 1,9 miliardi di FRF.
6 Oltre alla condizione relativa alla conclusione di un accordo quadro fra lo Stato e ciascuno dei settori interessati, l'art. 99, terzo comma, della legge subordinava la concessione della riduzione supplementare degli oneri sociali, per le imprese con almeno 50 lavoratori, alla condizione che un accordo specifico fosse firmato fra l'impresa interessata e lo Stato, che precisasse l'accordo quadro a cui l'impresa si ricollega e gli impegni specifici di questa in materia di occupazione, nonché in materia di ristrutturazione e di riduzione dell'orario di lavoro. L'art. 99, ultimo comma, precisa espressamente che l'inosservanza di detti impegni da parte dell'impresa comporta l'abolizione della riduzione supplementare degli oneri sociali, anche, se del caso, con effetto retroattivo.
7 Le imprese con meno di 50 lavoratori, che non sono soggette all'obbligo giuridico di creare un comitato d'impresa in seno al quale siedono rappresentanti della direzione e dei lavoratori, sono, dal canto loro, tenute, per poter fruire della riduzione supplementare degli oneri sociali, ad inviare all'administration du travail una dichiarazione che menzioni l'accordo quadro cui esse si ricollegano (art. 6 del decreto di attuazione). In caso di falsa dichiarazione diretta ad ottenere indebitamente il beneficio della riduzione supplementare, l'impresa soggiace alla pena della revoca della riduzione e del recupero degli oneri sociali non versati (art. 7 del decreto di attuazione).
8 Accordi collettivi di categoria venivano firmati il 7 maggio 1996 nel settore tessile, il 29 maggio 1996 nel settore dell'abbigliamento e il 5 giugno 1996 nel settore del cuoio e delle calzature. Essi prevedono il pagamento di una maggiorazione del 25% quanto alle ore supplementari - vale a dire quelle che superano la durata dell'orario di lavoro di 39 ore settimanali prevista dalla legge - mentre il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro previsto dalla legge non prescrive detto pagamento. Inoltre, pause del lavoro retribuite supplementari, pari al 10 - 20% delle ore di lavoro prestate oltre la quarantaquattresima ora, devono essere accordate oltre alle pause e alle maggiorazioni previste dalla legge. La riduzione dell'orario di lavoro può quindi corrispondere ad oltre sette giorni di pausa del lavoro, vale a dire quasi il 3% dell'orario di lavoro. Tali accordi venivano inseriti negli accordi collettivi di categoria vigenti.
9 A norma dell'art. 99 della legge e del decreto di attuazione, accordi quadro relativi all'occupazione venivano in seguito stipulati dallo Stato con ciascuna delle categorie professionali interessate, vale a dire il 14 maggio 1996 con l'Union des industries textiles, il 31 maggio con l'Union française des industries de l'habillement e il 28 giugno 1996 con la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France per il settore cuoio-calzature. Questi accordi quadro contengono in particolare impegni di ciascun settore in materia di salvaguardia dell'occupazione e di assunzioni di giovani lavoratori.
10 Inoltre, conformemente all'art. 99 della legge, gli accordi quadro tengono conto degli impegni assunti dalla professione negli accordi collettivi di categoria menzionati al punto 8 della presente sentenza. Ad esempio, il punto 3 dell'accordo quadro tessile, intitolato «Attuazione delle misure di Ristrutturazione - Riduzione dell'orario di lavoro», è così redatto:
«Firmando l'accordo 18 maggio 1982 sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul miglioramento dell'uso delle attrezzature, accordo che consente in particolare uno sviluppo dei lavori a tempo parziale, nonché l'accordo nazionale di categoria 13 aprile 1993 sulla flessibilità degli orari di lavoro, accordo che fa rientrare espressamente le contropartite della flessibilità in una logica di riduzione dell'orario di lavoro, la Professione ha manifestato la sua volontà di applicare le misure di ristrutturazione - riduzione dell'orario di lavoro, che possono contribuire allo sviluppo della competitività e dell'occupazione nel settore interessato.
I tre accordi 7 maggio [1996], firmati nell'ambito del negoziato sulla ristrutturazione e la riduzione dell'orario di lavoro, avviato in seguito all'accordo interprofessionale 31 ottobre 1995, manifestano la volontà della Professione di rafforzare significativamente tale politica, ricercando gli effetti più positivi sull'occupazione».
Accordi quadro nei settori dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature contengono clausole analoghe.
11 Gli impegni sull'orario di lavoro sono così considerati soddisfatti ai sensi dell'art. 99, primo e secondo comma, della legge. Conformemente al terzo comma di detto articolo, tali impegni sono inoltre precisati, per quanto riguarda le imprese beneficiarie con almeno 50 lavoratori, in accordi specifici firmati da ciascuna di esse con lo Stato. Vi è stabilito, per la parte relativa alla ristrutturazione dell'orario di lavoro, che le imprese «s'impegnano ad avviare un negoziato sulla ristrutturazione dell'orario di lavoro o ad attuare gli accordi». Per fruire delle misure in esame, un'impresa è quindi tenuta ad applicare i risultati della negoziazione collettiva, ovvero ad elaborare il proprio accordo, necessariamente più favorevole.
Decisione impugnata
12 A seguito del procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), che aveva promosso nei confronti delle misure istituite con l'art. 99 della legge (in prosieguo: le «misure controverse»), la Commissione, con lettera 5 maggio 1997, ha notificato al governo francese la decisione impugnata.
13 Ai sensi dell'art. 1 della decisione impugnata:
«Lo sgravio degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro, disposto nel quadro del "Plan textile" dall'articolo 99 della legge n. 96/314, del 12 aprile 1996, recante varie disposizioni di carattere economico e finanziario, e dal decreto n. 96-572, del 27 giugno 1996, relativo alla riduzione decrescente di contributi di sicurezza sociale a carico delle imprese del settore del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature, costituisce, per la parte non coperta dalla regola de minimis, un aiuto illegale, essendo stato attuato prima che la Commissione si pronunciasse al riguardo conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato.
Inoltre, per la parte non coperta dalla regola de minimis, che ha fissato una soglia di 100 000 ECU sull'arco di tre anni, detto aiuto è incompatibile con il mercato comune conformemente alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste agli articoli 92, paragrafi 2 e 3 del Trattato stesso ed all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE».
14 L'art. 2 della decisione impugnata obbliga la Repubblica francese a porre fine quanto prima alla concessione degli aiuti illegittimi e ad adottare le misure necessarie per garantire il recupero di quelli già versati.
Motivi e argomenti delle parti
15 A sostegno del suo ricorso il governo francese adduce, in via principale, un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, da esso ripartito in due censure.
16 Considera, da un lato, che la Commissione ha commesso un errore di diritto qualificando aiuti «che falsano o che minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, nella misura in cui esse eccedono la soglia de minimis, misure, come quelle adottate dalle autorità francesi a favore dei settori del tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature, che consistono nella concessione di particolari agevolazioni finanziarie a imprese come contropartita di impegni il cui costo finanziario corrisponde all'importo del detto aiuto.
17 Il governo francese sostiene, d'altro lato, che la Commissione, nella fattispecie, ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti rifiutandosi, nel suo esame sull'effetto delle misure controverse effettuato sussidiariamente, di riconoscere la neutralità finanziaria ed economica delle dette misure per le imprese beneficiarie.
18 In subordine, il governo francese invita la Corte ad annullare la decisione impugnata, in quanto essa fissa l'importo degli aiuti giudicati incompatibili con il mercato comune, illegittimamente concessi e che devono essere rimborsati, a un livello pari all'importo lordo dell'aiuto, senza detrarre da quest'ultimo il costo delle contropartite sostenute da ciascuna delle imprese beneficiarie.
19 Per quanto riguarda la prima censura, il governo francese sostiene, in primo luogo, che un'agevolazione finanziaria consentita da uno Stato membro a un'impresa in cambio di un'attività facoltativa di tale impresa a favore dei suoi dipendenti non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto l'importo di tale agevolazione non eccede il costo costituito da tale attività per l'impresa, o lo eccede soltanto per un importo inferiore alla soglia de minimis.
20 Secondo il governo francese, è pacifico che, complessivamente considerati, gli interventi pubblici accordati in cambio di attività facoltative delle imprese a favore dei lavoratori, vale a dire azioni che nessuna impresa ha l'obbligo di avviare, non hanno l'effetto di procurare un qualsivoglia vantaggio finanziario a dette imprese rispetto a quelle che non ne beneficiano, se tali azioni impongono loro oneri supplementari. I costi collegati alle contropartite accettate dalle imprese non possono quindi essere considerati come «di regola a loro carico», poiché le dette imprese non avrebbero accettato siffatte contropartite senza l'intervento dello Stato e non avrebbero quindi dovuto, in tempi «normali», sostenere tali oneri.
21 Il governo francese fa valere, in secondo luogo, che siffatti interventi dello Stato, che non sono che la contropartita di impegni derogativi al diritto comune, che le imprese beneficiarie accettano di assumere nei confronti dei lavoratori, non possono neanche essere considerati nel senso che falsano o minacciano di falsare la concorrenza.
22 Facendo riferimento al contenuto degli accordi collettivi di categoria, firmati in seno alle professioni interessate, il governo francese afferma che gli impegni assunti dalle imprese in materia di retribuzione delle ore supplementari e di pause del lavoro compensative vanno ben al di là degli impegni che i datori di lavoro avrebbero accettato di assumere in mancanza d'intervento dello Stato. Tale considerazione sarebbe particolarmente evidente per il settore tessile, nel quale l'accordo collettivo di categoria, che non farebbe che emendare un precedente accordo del 1993, rafforzerebbe unicamente gli impegni dei datori di lavoro, ma non quelli delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori. Tali impegni avrebbero quindi un eccezionale carattere di tutela per i lavoratori, il che agevolerebbe l'accettazione da parte di questi ultimi delle misure di flessibilità dell'orario di lavoro e indurrebbe le imprese a non ricorrere abusivamente alle ore supplementari a danno dell'assunzione di nuovi lavoratori.
23 Detto governo aggiunge che un numero non trascurabile di imprese, in particolare le grandi imprese, ha rinunciato a fruire del sistema di riduzione degli oneri sociali, ritenendo eccessive le contropartite richieste dallo Stato. In totale, soltanto due terzi delle imprese nei settori interessati, che rappresentano un numero uguale di lavoratori, avrebbe aderito a detto sistema. Ciò sarebbe sufficiente a dimostrare che le misure controverse non comportavano alcun evidente vantaggio concorrenziale per i loro beneficiari.
24 Secondo la Commissione, il sistema istituito mediante l'art. 99 della legge costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte, essa sostiene che gli oneri, che deroghino al diritto comune o meno, derivanti per le imprese da accordi stipulati, volontariamente, dalle parti sociali in un determinato settore, devono essere considerati nel senso che di regola devono essere a carico dei bilanci di dette imprese. A suo avviso, è irrilevante che la riduzione sia o meno destinata a compensare un costo aggiuntivo accettato dall'impresa beneficiaria grazie all'intervento statale.
25 La Commissione sottolinea altresì che, in un mercato in cui il volume degli scambi è notevole, qualsiasi aiuto, indipendentemente dal suo importo o dalla sua intensità, falsa o minaccia di falsare la concorrenza normale sin dal momento in cui le società beneficiarie ricevono un aiuto di Stato di cui i loro concorrenti non fruiscono. Nella fattispecie, la riduzione degli oneri sociali porrebbe le imprese di detti settori in una situazione più favorevole di quella dei loro concorrenti che effettuano o dovranno effettuare in futuro riduzioni dell'orario di lavoro, o altre misure analoghe, senza l'aiuto dello Stato. Tali considerazioni si applicherebbero del pari più in generale che per le imprese che, in altri Stati membri, procederebbero, senza aiuti pubblici, a sforzi di razionalizzazione della produzione per far fronte alla concorrenza internazionale.
26 La Commissione considera pertanto che il sistema attuato mediante l'art. 99 della legge costituisce, per sua stessa natura e in tutti i suoi aspetti, un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
27 Per quanto attiene alla seconda censura, relativa al diniego della Commissione di riconoscere la neutralità finanziaria delle misure controverse, il governo francese considera, in primo luogo, che la Commissione non può rimettere in discussione la precisione e l'affidabilità delle cifre fornite dalle autorità francesi.
28 In secondo luogo, replicando all'argomento della Commissione secondo il quale i calcoli presentati dalle autorità francesi omettono di tener conto del vantaggio finanziario che le imprese beneficiarie trarranno dai benefici di produttività che le misure controverse consentiranno loro di realizzare grazie alla ristrutturazione dell'orario di lavoro, il governo francese sottolinea che il sistema creato di per sé non procura alcuna agevolazione finanziaria alle imprese sotto forma di benefici di competitività nel futuro, collegati alla ristrutturazione dell'orario di lavoro. Il sistema in esame si limiterebbe a imporre alle imprese interessate obblighi, favorevoli ai lavoratori, in termini di assunzioni nonché in termini di retribuzione e di compensazione delle ore supplementari, che rientrerebbero nella politica generale del governo e costituirebbero per le imprese spese supplementari che esse non avrebbero mai assunto senza l'incentivo costituito dalla riduzione degli oneri sociali.
29 Così, i benefici di competitività collegati alla ristrutturazione dell'orario di lavoro non sarebbero la conseguenza diretta delle misure controverse, ma dipenderebbero concretamente dall'efficacia delle riforme adottate da ciascuna delle imprese in materia di organizzazione del lavoro. Le misure controverse, dal canto loro, consentirebbero soltanto di agevolare l'adozione di dette riforme, compensando provvisoriamente il costo delle condizioni particolarmente favorevoli per i lavoratori nelle quali esse rientrano.
30 Il governo francese fa valere, inoltre, il carattere potenziale e difficilmente misurabile dei benefici di competitività che potrebbero risultare dalla creazione nelle imprese di una nuova organizzazione basata sulla ristrutturazione dell'orario di lavoro, creazione che le misure controverse mirerebbero ad agevolare. Infatti, tali misure di ristrutturazione-riduzione dell'orario di lavoro potrebbero dar luogo a costi in materia di riorganizzazione, a fortiori nel caso di una rapida attuazione. In ogni caso, sarebbe evidentemente escluso il conseguimento a breve termine di benefici di produttività.
31 La Commissione considera che l'aleatorietà dei dati disponibili non consente di stabilire l'asserita neutralità del sistema di cui trattasi.
32 Così, i calcoli sui quali le autorità francesi si basano per sostenere che i vantaggi procurati dall'aiuto erano compensati dai costi assunti dai beneficiari riguarderebbero tutte le imprese appartenenti ai settori interessati, mentre solo i costi assunti dalle imprese partecipanti dovrebbero essere presi in considerazione a tale scopo. Se fosse impossibile prevedere il numero e l'importanza di queste ultime, sarebbe del pari impossibile sostenere la neutralità del sistema.
33 Per dimostrare la neutralità dell'aiuto, la Repubblica francese avrebbe dovuto, in ogni caso, detrarre dai costi sostenuti dalle imprese beneficiarie quelli che i datori di lavoro avrebbero in ogni caso accettato senza l'intervento statale. L'impossibilità di farlo comporterebbe, a sua volta, l'impossibilità di concludere nel senso della neutralità del sistema.
34 Infine, la Commissione considera che i benefici di competitività, se non sono la conseguenza diretta delle misure controverse, risultano necessariamente dall'adeguamento al mercato dell'apparato produttivo, reso possibile dalla ristrutturazione dell'orario di lavoro in esame.
Giudizio della Corte
35 Per giurisprudenza costante, la nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 38; 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13; 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, detta «Kimberly Clark», Racc. pag. I-4551, punto 34, e 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-0000, punto 19).
36 La Corte ha precisato, al riguardo, che un parziale sgravio degli oneri sociali che gravano sulle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33; nello stesso senso, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 41).
37 La Corte ha del pari sottolineato che il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente per sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato (v., in particolare, sentenze Italia/Commissione, già citata, punto 28; Kimberly Clark, già citata, punto 21, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 25).
38 Nella fattispecie, le misure controverse hanno ad oggetto la riduzione decrescente dei contributi di sicurezza sociale a carico dei datori di lavoro per le imprese di taluni particolari settori industriali e si presentano così come misure che, rispondendo ai presupposti stabiliti dalla giurisprudenza citata ai punti 35-37 della presente sentenza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
39 Il governo francese si oppone però a tale qualifica, facendo valere che la riduzione dei contributi sociali non è che la contropartita degli eccezionali costi aggiuntivi che le imprese hanno accettato di assumere a seguito della negoziazione degli accordi collettivi e che, in ogni caso, tenuto conto di tali costi aggiuntivi, le misure controverse si configurano neutre sotto il profilo finanziario.
40 Al riguardo si deve ricordare che i costi per le imprese, segnalati dal governo francese, risultano da accordi collettivi, stipulati fra i datori di lavoro e i sindacati, che le imprese sono tenute a rispettare, in forza di un'adesione a tali accordi, oppure a seguito di un'estensione di questi ultimi mediante regolamenti. Siffatti costi gravano, per loro stessa natura, sul bilancio delle imprese.
41 Peraltro, è pacifico che, nella fattispecie, l'attuazione degli accordi collettivi di categoria può non solo dar luogo, per le imprese, a costi in termini di riorganizzazione, ma mira anche a migliorare la loro competitività.
42 Infatti, dai termini degli accordi quadro menzionati al punto 10 della presente sentenza emerge che gli accordi collettivi di categoria, anche se aumentano gli impegni dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, perseguono anche lo scopo, attraverso la ristrutturazione e la riduzione dell'orario di lavoro, di contribuire allo sviluppo della competitività e dell'occupazione nei settori interessati.
43 Nel capo VII, ventiseiesimo paragrafo, della decisione impugnata si sottolinea, al riguardo, che è ragionevole pensare che una nuova organizzazione del lavoro nel senso di un miglior adattamento delle risorse delle imprese alle condizioni e alle caratteristiche del mercato consenta all'impresa di raggiungere una maggiore efficienza.
44 Il governo francese non nega i benefici di competitività per le imprese, ma insiste sul carattere potenziale e difficilmente misurabile di tali benefici.
45 Tale valutazione non può essere messa in discussione. Tuttavia, essa vale non solo per le agevolazioni che le imprese traggono dagli accordi collettivi di categoria, ma anche per i costi derivanti dagli stessi accordi.
46 Infatti, gli accordi conclusi dalle parti sociali costituiscono un tutt'uno, e non possono essere valutati prendendo in considerazione in modo isolato alcuni loro aspetti positivi o negativi per l'una o per l'altra parte. Tenuto conto della diversità delle considerazioni che inducono le parti sociali a negoziare, nonché del fatto che l'esito dei loro negoziati è il frutto di un compromesso per il quale ciascuna parte fa concessioni in alcuni settori in cambio di agevolazioni in altri settori, non necessariamente connessi, è, almeno nel presente contesto, impossibile valutare con la necessaria precisione il costo finale di siffatti accordi per le imprese.
47 Pertanto, il fatto che le misure statali in esame mirino a compensare i costi aggiuntivi che le imprese di alcuni settori avrebbero assunto a seguito della conclusione e dell'attuazione di accordi collettivi non può sottrarle alla qualifica di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
48 Da quanto precede risulta del pari che la domanda formulata in subordine dev'essere respinta. Infatti, i costi aggiuntivi per le imprese di cui trattasi non possono essere detratti dall'importo dell'aiuto che dev'essere rimborsato.
49 Poiché non è stato accolto nessuno dei motivi dedotti dal governo francese, si deve respingere il ricorso.
Sulle spese
50 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese alle spese e quest'ultima è rimasta soccombente, la stessa dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.