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Sentenza della Corte del 6 giugno 2000. - Staatssecretaris van Financiën contro B.G.M. Verkooijen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Libera circolazione dei capitali - Tassazione diretta dei dividendi azionari - Esenzione - Limitazione ai dividendi di azioni di società aventi sede sul territorio nazionale. - Causa C-35/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04071
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Esenzione dall'imposta sul reddito dei dividendi versati a persone fisiche - Limitazione ai dividendi di azioni di società aventi sede nel territorio nazionale - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 88/361/CEE, art. 1, n. 1)
$$L'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato, osta ad una disposizione di legge di uno Stato membro che subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro.
Infatti, una siffatta disposizione ha l'effetto di dissuadere i cittadini comunitari residenti nello Stato membro interessato dall'investire i loro capitali nelle società aventi sede in un altro Stato membro e produce anche un effetto restrittivo nei riguardi di tali società in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro interessato, senza che la restrizione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale quale la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale.
E' ininfluente su quanto precede il fatto che il contribuente che chiede di fruire dell'esenzione fiscale sia un normale azionista o un dipendente che detiene le azioni in base alle quali sono stati riscossi dividendi nel contesto di un piano aziendale di risparmio.
(v. punti 34-35, 56, 62, 67 e dispositivo)
Nel procedimento C-35/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Staatssecretaris van Financiën
e
B.G.M. Verkooijen,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), nonché degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Verkooijen, dal signor F.E. Dekker, consulente fiscale;
- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal signor G. De Bellis, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dai signori J.E. Collins, Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor R. Singh, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. Mennens, consigliere giuridico principale, e dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, capo del dipartimento di diritto comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor S. Seam, segretario agli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo italiano, rappresentato dal signor G. De Bellis, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor R. Singh, e della Commissione, rappresentata dal signor E. Mennens e dalla signora H. Michard, all'udienza del 23 marzo 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 giugno 1999,
vista l'ordinanza di riapertura della trattazione orale in data 17 settembre 1999,
sentite le osservazioni orali del signor Verkooijen, rappresentato dal signor F.E. Dekker, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, del governo francese, rappresentato da signor S. Seam, del governo italiano, rappresentato dal signor G. De Bellis, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor R. Singh, e della Commissione, rappresentata dal signor E. Mennens e dalla signora H. Michard, all'udienza del 30 novembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 11 febbraio 1998, pervenuta alla Corte il 13 febbraio successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha proposto, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), nonché degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato alle finanze olandese) ed il signor Verkooijen, cittadino olandese, in ordine al rifiuto di accordare a quest'ultimo il beneficio di un'esenzione dall'imposta sul reddito per i dividendi azionari da lui riscossi da una società stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi.
Lo sfondo normativo nazionale
3 All'epoca dei fatti della causa principale, l'imposta sul reddito era disciplinata, nei Paesi Bassi, dalla Wet op de inkomstenbelasting 1964 (legge del 1964 relativa all'imposta sul reddito, nella sua versione in vigore prima del 1997; in prosieguo: la «legge relativa all'imposta sul reddito»).
4 Ai sensi dell'art. 24 della legge relativa all'imposta sul reddito, i redditi patrimoniali, ivi compresi i dividendi e gli altri pagamenti connessi al possesso di azioni, erano soggetti all'imposta sul reddito. Il contribuente che compilava la sua dichiarazione ai fini dell'imposta olandese sul reddito doveva pertanto includere i dividendi riscossi nel reddito imponibile per i redditi patrimoniali.
5 Occorre precisare che solo le persone fisiche sono soggette all'imposta olandese sul reddito («inkomstenbelasting»), di modo che la presente causa riguarda solo la distribuzione di dividendi a persone fisiche.
6 I dividendi, quando sono distribuiti da società stabilite nei Paesi Bassi, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito: l'imposta così prelevata è denominata imposta sui dividendi. Le modalità della ritenuta di tale imposta sono stabilite all'art. 1, n. 1, della Wet op de dividendbelasting 1965 (legge del 1965 relativa all'imposta sui dividendi, Stbl. 1965, pag. 621; in prosieguo: la «legge relativa all'imposta sui dividendi»), ai sensi del quale:
«Un'imposta diretta denominata "imposta sui dividendi" viene riscossa a carico di coloro che, direttamente o tramite certificati, beneficiano di redditi provenienti da azioni o quote di capitale sociale, da azioni di godimento e da obbligazioni convertibili di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e altre società il cui capitale sia totalmente o parzialmente ripartito in azioni o quote sociali, stabilite nei Paesi Bassi».
7 L'imposta sui dividendi può essere un'imposta definitiva. Ciò si verifica in particolare quando i dividendi di azioni di una società stabilita nei Paesi Bassi sono versati ad una persona non soggetta all'imposta olandese sul reddito.
8 Invece, quando siffatti dividendi sono versati ad una persona soggetta all'imposta olandese sul reddito, l'imposta sui dividendi costituisce, in applicazione dell'art. 63, n. 1, della legge relativa all'imposta sul reddito, un prelievo d'acconto («voorheffing») ai fini dell'imposta sul reddito. In applicazione dell'art. 15 dell'Algemene wet inzake rijksbelastingen (legge generale sulle imposte dello Stato), al momento della liquidazione dell'imposta sul reddito gravante sul reddito complessivo, tale prelievo d'acconto viene imputato all'imposta dovuta sul reddito complessivo.
9 L'art. 47b della legge relativa all'imposta sul reddito esenta, fino ad un determinato importo, i dividendi dall'imposta sul reddito. Tale esenzione si applica ai redditi da azioni o quote di capitale sociale sui quali sia stata trattenuta l'imposta olandese sui dividendi, il che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge relativa all'imposta sui dividendi, equivale ai redditi provenienti da azioni o da quote di capitale di società stabilite nei Paesi Bassi. Vertendo inizialmente su un importo di NLG 500, l'esenzione è stata aumentata fino alla somma di NLG 1 000 (con possibilità di raggiungere la somma di NLG 2 000 per le persone coniugate) in applicazione della legge 6 settembre 1985 (Stbl. 1985, pag. 504).
10 Nella sua versione vigente all'epoca dei fatti nella causa principale, l'art. 47b della legge relativa all'imposta sul reddito disponeva:
«1. L'esenzione dei dividendi si applica ai redditi da azioni o quote di capitale sociale che siano stati inclusi tra i redditi per la determinazione del reddito lordo e sui quali sia stata effettuata la ritenuta dell'imposta sui dividendi o sui quali la ritenuta di tale imposta non sia stata operata in forza dell'art. 4, n. 1, della Wet op de dividendbelasting 1965. I dividendi sono esenti fino a NLG 1 000, senza però poter superare l'importo dei redditi sopra indicati diminuito delle relative spese, diverse dagli interessi debitori e dalle spese relative a prestiti.
(...)
3. L'importo di NLG 1 000 di cui ai nn. 1 e 2 è aumentato a NLG 2 000 per il contribuente al quale sono imputate le parti del reddito del coniuge di cui all'art. 5, n. 1».
11 Dalla genesi legislativa di tale disposizione risulta che l'esenzione dei dividendi (e la sua limitazione ai dividendi di azioni di società stabilite nei Paesi Bassi) rispondeva ad un duplice obiettivo: in primo luogo, l'esenzione era concepita come una misura intesa ad aumentare il livello dei capitali propri delle imprese e a stimolare l'interesse dei privati per le azioni olandesi; in secondo luogo, in particolare per i piccoli investitori, l'esenzione aveva l'obiettivo di compensare in una certa misura la doppia imposizione che risulterebbe, nel sistema fiscale olandese, dalla riscossione, da un lato, dell'imposta sulle società gravante sugli utili realizzati da queste ultime e, dall'altro, dell'imposta sul reddito del singolo azionista gravante sui dividendi distribuiti da tali società.
La controversia nella causa principale
12 Nel 1991 il signor Verkooijen risiedeva nei Paesi Bassi e vi esercitava un'attività lavorativa come dipendente della società di distribuzione di prodotti petroliferi Fina Nederland BV, controllata indirettamente dalla società per azioni Petrofina NV, stabilita in Belgio e quotata in borsa.
13 Nel contesto di un piano aziendale di risparmio («werknemersspaarplan») cui avevano accesso tutti i lavoratori del gruppo, il signor Verkooijen acquistava azioni della società Petrofina NV. Tali azioni fruttavano, nel 1991, un dividendo pari, previa conversione in fiorini olandesi, a circa NLG 2 337, dividendo assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 25% in Belgio. Nella sua dichiarazione dei redditi al fisco olandese per l'anno 1991, il signor Verkooijen includeva tale dividendo tra i suoi redditi imponibili.
14 Nel liquidare l'imposta sui redditi del signor Verkooijen, l'ufficio delle imposte non applicava l'esenzione dei dividendi, ritenendo che il signor Verkooijen non vi avesse diritto poiché i dividendi da lui riscossi dalla Petrofina NV non erano stati assoggettati all'imposta olandese sui dividendi. L'avviso di accertamento dell'imposta sul reddito e di pagamento del contributo al regime generale di assicurazione sociale («volksverzekeringen») per l'anno 1991 del signor Verkooijen menzionava di conseguenza un reddito imponibile di NLG 166 697, ivi compreso quindi l'intero dividendo versatogli dalla società Petrofina.
15 Il signor Verkooijen proponeva opposizione contro tale avviso di accertamento sostenendo che il dividendo da lui riscosso avrebbe dovuto essere esentato, fino all'importo di NLG 2 000 (essendo il signor Verkooijen coniugato), dall'imposta sul reddito ai sensi dell'art. 47b, nn. 1 e 3, della legge relativa all'imposta sul reddito.
16 Poiché tale opposizione era stata respinta dall'ufficio delle imposte, il signor Verkooijen proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al Gerechtshof dell'Aia. Tale giudice considerava che la limitazione dell'esenzione dei dividendi ai redditi provenienti dalle azioni e quote di capitale sociale sulle quali era stata trattenuta l'imposta olandese sui dividendi era in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) e con la direttiva 88/361. Esso annullava quindi la decisione dell'ufficio delle imposte e modificava l'avviso di accertamento, essendo tale imposta ormai calcolata sulla base di un reddito imponibile di NLG 164 697.
17 Contro la sentenza del Gerechtshof dell'Aia, lo Staatssecretaris van Financiën proponeva ricorso in cassazione dinanzi al giudice a quo.
Le pertinenti disposizioni di diritto comunitario
18 Poiché i fatti all'origine della controversia nella causa principale sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la disposizione del Trattato relativa alla libera circolazione dei capitali applicabile al momento dei fatti della causa principale era l'art. 67 del Trattato CEE (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Esso era così formulato:
«Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali».
19 Tale norma è stata attuata da varie direttive, tra cui la direttiva 88/361, che era applicabile al momento dei fatti della causa principale.
20 L'art. 1, n. 1, di tale direttiva stabilisce:
«Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l'applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell'allegato I».
21 Tra i movimenti di capitali elencati all'allegato I della direttiva 88/361 figurano:
«I. Investimenti diretti
(...)
2) Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
(...)
III. Operazioni in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali (non compresi nelle categorie I, IV e V)
(...)
A. Transazioni su titoli del mercato dei capitali
2) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa
(...)».
22 Nell'introduzione dell'allegato I, ultimo comma, si precisa che l'elenco dei movimenti di capitali non è tassativo:
«La presente nomenclatura non è limitativa della nozione di movimenti di capitali, per cui è stata inclusa una rubrica XIII F "Altri movimenti di capitali: Diversi". Essa non può quindi essere interpretata come una limitazione della portata del principio della completa liberalizzazione dei movimenti di capitali enunciata nell'art. 1 della presente direttiva».
23 L'art. 6, n. 1, della direttiva 88/361 dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1_ luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali elencati nell'allegato I».
Le questioni pregiudiziali
24 Alla luce di quanto sopra, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361/CEE e del punto I, sub 2), dell'allegato I della detta direttiva debba essere interpretato nel senso che una restrizione derivante da una disposizione della normativa di uno Stato membro relativa all'imposta sul reddito che esenta, fino ad un certo importo, i dividendi dall'imposta sul reddito gravante sui possessori di titoli azionari, limitando però tale esenzione ai dividendi di azioni di società stabilite nel detto Stato membro, sia vietata a partire dal 1_ luglio 1990 in forza dell'art. 6, n. 1, della menzionata direttiva.
2) In caso di soluzione in senso negativo della questione sub 1), se gli artt. 6 e/o 52 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione restrittiva come quella di cui alla questione sub 1) è con essi incompatibile.
3) Se le questioni di cui sopra debbano essere risolte in maniera diversa a seconda che l'applicazione di tale disposizione di esenzione venga chiesta da un normale azionista oppure da un lavoratore dipendente (di una società controllata) che detenga le azioni di cui trattasi nel contesto di un piano aziendale di risparmio (werknemersspaarplan)».
Sulla prima questione pregiudiziale
25 Con la sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361 osti ad una disposizione di legge di uno Stato membro che, come quella controversa nella causa principale, subordina la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito gravante sui dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che i detti dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro.
26 Occorre verificare, in primo luogo, se il fatto che un cittadino di uno Stato membro residente sul territorio di quest'ultimo riscuota dividendi di azioni di una società avente sede in un altro Stato membro rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 88/361, che attua l'art. 67 del Trattato.
27 Al riguardo, pur se il Trattato non definisce la nozione di movimenti di capitali, l'allegato I della direttiva 88/361 contiene un elenco non tassativo delle operazioni che costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'art. 1 della direttiva.
28 Se la riscossione di dividendi non è menzionata esplicitamente nella nomenclatura allegata alla direttiva 88/361 quale «movimento di capitali», tale riscossione presuppone però necessariamente la partecipazione a imprese nuove o esistenti, considerata al punto I, sub 2), della nomenclatura.
29 Inoltre, nei limiti in cui, nella causa principale, la società che distribuisce dividendi ha la sua sede in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi ed è quotata in borsa, la riscossione di dividendi di azioni di tale società da parte di un cittadino olandese può altresì essere ricollegata all'«Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa», di cui al punto III. A, sub 2), della nomenclatura, così come hanno sostenuto tanto il signor Verkooijen quanto il governo del Regno Unito e la Commissione. Una siffatta operazione è quindi indissolubilmente connessa ad un movimento di capitali.
30 Di conseguenza, il fatto che un cittadino di uno Stato membro residente nel territorio di quest'ultimo percepisca dividendi di azioni di una società avente sede in un altro Stato membro rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 88/361.
31 In secondo luogo, occorre esaminare se il fatto che uno Stato membro rifiuti l'esenzione dei dividendi ai propri contribuenti che riscuotono dividendi di azioni di società aventi sede in un altro Stato membro costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 1 della direttiva 88/361.
32 In via preliminare occorre ricordare, da una parte, che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (sentenze 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag. I-2493, punto 16; 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 19, e 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I-2651, punto 19).
33 D'altra parte, la direttiva 88/361, applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, ha realizzato la liberalizzazione completa dei movimenti di capitali e ha imposto a tal fine agli Stati membri, all'art. 1, n. 1, l'obbligo di sopprimere tutte le restrizioni ai movimenti di capitali. L'effetto diretto di tale disposizione è stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 33).
34 Ora, una disposizione di legge come quella controversa nella causa principale ha l'effetto di dissuadere i cittadini di uno Stato membro residenti nei Paesi Bassi dall'investire i loro capitali nelle società aventi sede in un altro Stato membro. Risulta del resto chiaramente dalla genesi legislativa di tale disposizione che l'esenzione dei dividendi e la sua limitazione ai dividendi di azioni di società aventi sede nei Paesi Bassi miravano appunto a promuovere gli investimenti dei singoli in società aventi sede nei Paesi Bassi al fine di rafforzare i capitali propri di queste ultime.
35 Una siffatta disposizione produce anche un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali nei Paesi Bassi nei limiti in cui i dividendi da esse versati ai residenti olandesi sono trattati in maniera meno favorevole, sul piano fiscale, rispetto ai dividendi distribuiti da una società stabilita nei Paesi Bassi, con la conseguenza di rendere meno attraenti, per gli investitori residenti nei Paesi Bassi, le loro azioni o quote di capitale sociale rispetto a quelle di società aventi sede in quest'ultimo Stato membro.
36 Pertanto, occorre constatare che il fatto di subordinare la concessione di un vantaggio fiscale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso di azioni, come l'esenzione dei dividendi, alla condizione che i dividendi provengano da società stabilite nel territorio nazionale costituisce una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall'art. 1 della direttiva 88/361.
37 Secondo i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, anche supponendo che una disposizione nazionale come quella relativa all'esenzione dei dividendi costituisca una restrizione ai sensi della direttiva 88/361, si dovrebbe prendere in considerazione, per interpretare il diritto comunitario applicabile all'epoca dei fatti della causa principale, la normativa comunitaria entrata in vigore il 1_ gennaio 1994, in particolare l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. a), CE].
38 Il governo olandese rileva innanzi tutto che quest'ultima disposizione riconosce agli Stati membri, quale eccezione al divieto di qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri sancito dall'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE), il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda la residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Dalla dichiarazione n. 7, allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea, risulterebbe che l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato permette che le disposizioni tributarie nazionali vigenti negli Stati membri prima della sua entrata in vigore continuino ad operare una distinzione tra i contribuenti a seconda della loro residenza o del luogo di collocamento dei loro capitali.
39 Il governo olandese così come quello del Regno Unito sostengono poi che deve ritenersi che gli artt. da 73 B a 73 G del Trattato CE (l'art. 73 C del Trattato CE è divenuto l'art. 57 CE, l'art. 73 E del Trattato CE è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam e gli artt. 73 F e 73 G del Trattato CE sono divenuti gli artt. 59 CE e 60 CE), introdotti dal Trattato sull'Unione europea, rappresentino un avanzamento nel processo di liberalizzazione dei capitali o, quanto meno, riproducano la situazione di diritto antecedente «costituzionalizzando» o «codificando» i principi esistenti; essi non possono rappresentare un arretramento in materia.
40 Di conseguenza, secondo gli stessi governi, la possibilità riconosciuta dall'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato di applicare disposizioni tributarie nazionali operanti una distinzione tra i contribuenti a seconda della loro residenza o del luogo di collocamento dei loro capitali sarebbe esistita anteriormente all'entrata in vigore di tale disposizione, in particolare in vigenza della direttiva 88/361.
41 Secondo gli stessi governi, una disposizione di legge come quella controversa nella causa principale, che opera, ai fini della concessione dell'esenzione dei dividendi, una distinzione tra contribuenti che non sono nella stessa situazione per quanto riguarda il luogo di collocamento dei loro capitali, non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario.
42 A questo proposito, poiché i fatti della causa principale sono anteriori all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, occorre esaminare la legittimità di una disposizione di legge come quella controversa nella causa principale esclusivamente alla luce delle disposizioni del Trattato CEE e della direttiva 88/361.
43 D'altro canto, occorre rilevare che la possibilità che l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato riconosce agli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda la loro residenza o il luogo di collocamento del loro capitale è già stata ammessa dalla Corte. Infatti, secondo la giurisprudenza di quest'ultima, sin da prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato, disposizioni fiscali nazionali del tipo di quelle considerate da tale articolo, in quanto operavano talune distinzioni, in particolare fondate sulla residenza dei contribuenti, potevano essere compatibili con il diritto comunitario qualora si applicassero a situazioni non oggettivamente comparabili (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225) o potessero essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare in base alla coerenza del regime fiscale (sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, e causa C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305).
44 In ogni caso, l'art. 73 D, n. 3, del Trattato precisa che le disposizioni nazionali considerate all'art. 73 D, n. 1, lett. a), non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'art. 73 B.
45 Per giunta, l'argomento secondo cui «le misure e le procedure» di cui all'art. 73 D, n. 3, del Trattato non riguarderebbero il n. 1, lett. a), in cui è menzionato il termine «disposizioni», è privo di pertinenza. Oltre alla difficoltà di distinguere «misure» e «disposizioni», i termini «misure e procedure» non figurano assolutamente al n. 2 benché l'art. 73 D, n. 3, si riferisca espressamente a tale paragrafo.
46 Pertanto, occorre esaminare se la restrizione ai movimenti di capitali provocata da una disposizione di legge come quella controversa nella causa principale possa essere obiettivamente giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
47 Il governo del Regno Unito ha sostenuto in primo luogo che una disposizione di legge come quella controversa nella causa principale era giustificata dall'intento di promuovere l'economia del paese incentivando l'investimento dei singoli nelle società aventi sede nei Paesi Bassi.
48 Basti ricordare al riguardo che, conformemente ad una giurisprudenza costante, un obiettivo di natura puramente economica non può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punto 39, e causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 41).
49 In secondo luogo, tutti i governi che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto che il fatto di restringere l'esenzione dei dividendi ai soli dividendi distribuiti dalle società aventi sede nei Paesi Bassi era giustificato dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale olandese.
50 A loro parere, l'esenzione dei dividendi mirerebbe ad attenuare gli effetti di una doppia imposizione - in termini economici - che risulterebbe dalla tassazione, in capo alla società, a titolo di imposta sulle società, degli utili realizzati e dalla tassazione, in capo alla persona fisica azionista, a titolo di imposta sul reddito, degli stessi utili distribuiti in forma di dividendi.
51 La concessione dell'esenzione dei dividendi sarebbe riservata ai soli contribuenti che percepiscono dividendi di azioni di società aventi sede nei Paesi Bassi nei limiti in cui solo queste ultime sono tassate nei Paesi Bassi sugli utili da esse realizzati. Quando la società che distribuisce dividendi è stabilita in un altro Stato membro, gli utili realizzati sono assoggettati ad imposta in tale Stato, di modo che non esisterebbe nei Paesi Bassi una doppia imposizione da compensare.
52 Il governo olandese ha altresì riconosciuto, nel corso della trattazione orale, che l'imposta prelevata sull'utile delle società dalle autorità fiscali di uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi non poteva formare oggetto di compensazione attraverso la concessione dell'esenzione dei dividendi agli azionisti di tali società residenti nei Paesi Bassi in quanto ciò comporterebbe automaticamente una perdita di introiti per il fisco olandese, non riscuotendo quest'ultimo l'imposta sugli utili delle società distributrici di dividendi.
53 In questa stessa ottica, il governo del Regno Unito ha fatto valere che, se le autorità fiscali olandesi, per quanto riguarda i dividendi provenienti dalle azioni di una società stabilita al di fuori dei Paesi Bassi, dovessero concedere l'esenzione dei dividendi, questi ultimi sfuggirebbero interamente all'imposta nei Paesi Bassi.
54 Il governo olandese ha altresì aggiunto che un'applicazione dell'esenzione dei dividendi ai contribuenti azionisti di società aventi sede in altri Stati membri consentirebbe ai detti contribuenti di fruire di un duplice vantaggio poiché sarebbe loro possibile beneficiare di riduzioni tanto nello Stato membro in cui il dividendo è distribuito quanto in quello in cui esso è riscosso, cioè il Regno dei Paesi Bassi.
55 Questi argomenti non possono essere accolti.
56 In ordine alla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale olandese, si deve rilevare che, se la Corte ha considerato che l'esigenza di garantire la coerenza di un regime fiscale poteva giustificare una normativa tale da restringere le libertà fondamentali (citate sentenze Bachmann e Commissione/Belgio), ciò non avviene però nel caso di specie.
57 Infatti, nelle citate cause Bachmann e Commissione/Belgio esisteva, trattandosi di un solo e stesso contribuente, un legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale, effettuati nell'ambito di una stessa imposta. Si trattava, in concreto, del legame tra la deducibilità dei contributi e la tassazione delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti d'assicurazione contro la vecchiaia e il decesso, legame che occorreva preservare per salvaguardare la coerenza del regime fiscale controverso.
58 Ora, nessun legame diretto di tale natura esiste, nel caso di specie, tra la concessione agli azionisti residenti nei Paesi Bassi di un'esenzione in materia di imposta sul reddito per i dividendi riscossi e l'assoggettamento ad imposta degli utili delle società aventi sede in altri Stati membri. Si tratta di due imposte distinte che gravano su contribuenti distinti.
59 Quanto agli argomenti relativi alla perdita di introiti che comporterebbe per il Regno dei Paesi Bassi la concessione dell'esenzione dei dividendi ai suoi residenti azionisti di società aventi sede in altri Stati membri, basti ricordare che la riduzione di entrate fiscali non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento in linea di principio in contrasto con una libertà fondamentale (v., in questo senso, per quanto riguarda l'art. 52 del Trattato, citata sentenza ICI, punto 28).
60 D'altro canto, per quanto riguarda l'argomento sostenuto dal governo del Regno Unito, menzionato al punto 53 della presente sentenza, occorre rilevare che la riscossione da parte di una persona fisica residente nei Paesi Bassi di redditi provenienti da azioni o da quote di capitale di società aventi sede in un altro Stato membro non sfugge sistematicamente all'imposta olandese a seguito della concessione dell'esenzione dei dividendi; ciò avverrà unicamente se l'azionista assoggettato all'imposta olandese sul reddito ha riscosso dalla società stabilita in un altro Stato membro dividendi di importo non superiore, previa eventuale conversione, ai 1 000 o ai 2 000 NLG esentati, il che lo porrebbe nella stessa situazione in cui si troverebbe se avesse riscosso dividendi di società stabilite nei Paesi Bassi.
61 Per quanto riguarda, infine, l'argomento relativo ad un eventuale vantaggio fiscale per i contribuenti che riscuotono nei Paesi Bassi dividendi di società aventi sede in un altro Stato membro, basti rilevare che risulta da una giurisprudenza costante che un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere giustificato dall'esistenza di altri vantaggi fiscali, anche supponendo che tali vantaggi esistano [v., in questo senso, per quanto riguarda l'art. 52 del Trattato, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 21; 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punto 53, e 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 54; v., per quanto riguarda l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), sentenza 26 ottobre 1999, causa C-294/97, Eurowings Luftverkehrs, Racc. pag. I-7447, punto 44].
62 Occorre di conseguenza risolvere la prima questione nel senso che l'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361 osta ad una disposizione di legge di uno Stato membro che, come quella controversa nella causa principale, subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro.
Sulla seconda questione pregiudiziale
63 Alla luce della soluzione data alla prima questione proposta, non occorre risolvere la seconda.
Sulla terza questione pregiudiziale
64 Con la sua terza questione, il giudice a quo intende conoscere l'incidenza, sulla soluzione data alla prima questione, del fatto che il contribuente che chiede di beneficiare di una tale esenzione fiscale sia un normale azionista oppure un dipendente che detiene le azioni in base alle quali sono stati riscossi dividendi nel contesto di un piano aziendale di risparmio.
65 A questo proposito, a parere di tutte le parti che hanno presentato osservazioni, il fatto che la persona fisica che chiede di beneficiare di un vantaggio fiscale quale l'esenzione dei dividendi sia un normale azionista o un dipendente che ha acquistato le azioni in base alle quali sono stati riscossi dividendi nel contesto di un piano aziendale di risparmio (werknemersspaarplan) è ininfluente sulla soluzione fornita alle prime due questioni pregiudiziali.
66 Infatti, una disposizione di legge nazionale come quella controversa nella causa principale nega l'esenzione dei dividendi a qualsiasi contribuente soggetto nei Paesi Bassi all'imposta sul reddito per dividendi da lui riscossi da una società stabilita in un altro Stato membro, senza operare distinzioni a seconda che il contribuente sia un normale azionista o un dipendente che ha acquistato le sue azioni nell'ambito di un piano aziendale di risparmio.
67 Nei limiti in cui la prima questione è stata risolta nel senso che una siffatta disposizione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali in contrasto con il diritto comunitario indipendentemente dalla qualità dell'azionista, occorre risolvere la terza questione nel senso che è ininfluente, al riguardo, che il contribuente che chiede di fruire di tale esenzione fiscale sia un normale azionista o un dipendente che detiene le azioni in base alle quali sono stati riscossi dividendi nel contesto di un piano aziendale di risparmio.
Sulle spese
68 Le spese sostenute dai governi olandese, francese, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 11 febbraio 1998, dichiara:
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato, osta ad una disposizione di legge di uno Stato membro che, come quella controversa nella causa principale, subordini la concessione di un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti i dividendi versati a persone fisiche in possesso di azioni alla condizione che tali dividendi siano versati da società aventi sede nel detto Stato membro.
E' ininfluente, al riguardo, che il contribuente che chiede di fruire di tale esenzione fiscale sia un normale azionista o un dipendente che detiene le azioni in base alle quali sono stati riscossi dividendi nel contesto di un piano aziendale di risparmio.