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61998J0169

Sentenza della Corte del 15 febbraio 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Previdenza sociale - Finanziamento - Legislazione applicabile. - Causa C-169/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01049


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo sociale generalizzato» ai soggetti residenti che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 13]

Massima


$$Costituisce inadempimento agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) l'applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo sociale generalizzato», la cui riscossione sia affidata agli organismi incaricati dell'erogazione delle prestazioni di vecchiaia, di reversibilità, di malattia e delle prestazioni familiari, ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi residenti in detto Stato ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del detto regolamento, non sono soggetti alla normativa previdenziale dello Stato di residenza.

Un contributo del genere, allorché è destinato in modo specifico e diretto al finanziamento del regime di previdenza sociale del detto Stato, rientra infatti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e costituisce un prelievo che ricade nel divieto di doppia imposizione contributiva previsto dall'art. 13 del regolamento nonché dalle menzionate disposizioni del Trattato di cui il detto articolo costituisce attuazione.

Né la circostanza che il versamento del contributo non dà diritto ad alcuna contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni, né il numero limitato dei lavoratori interessati o l'aliquota minima del prelievo costituiscono elementi idonei ad inficiare tale conclusione.

(v. punti 31, 34-35, 37-38, 45-46, 48 e dispositivo)

Parti


Nella causa C-169/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, consigliere agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando il «contributo sociale generalizzato» (contribution sociale généralisée) ai redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) nonché dell'art. 13 del detto regolamento,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 maggio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando il «contributo sociale generalizzato» (contribution sociale généralisée; in prosieguo: il «CSG») ai redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell'art. 13 del detto regolamento.

Normativa comunitaria

2 L'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 recita:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1».

3 L'art. 1_, lett. j), del regolamento n. 1408/71 definisce il termine «legislazione» nel senso che indica «per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 o le prestazioni speciali a carattere non contributivo previste all'articolo 4, paragrafo 2 bis».

4 L'art. 13 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

Normativa nazionale

5 Il CSG è stato istituito con la «loi de finances» (legge finanziaria) n. 90-1168, del 29 dicembre 1990 [JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) 30 dicembre 1990, pag. 16367). Le pertinenti disposizioni relative al CSG, vale a dire gli artt. 127-135 di tale legge, sono stati inseriti nel code de la sécurité sociale (codice della sicurezza sociale; art. L.136, nn. 1-9) dalla legge n. 93-936 del 22 luglio 1993, «relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale» (JORF del 23 luglio 1993, pag. 10374; legge relativa alle pensioni di vecchiaia e alla salvaguardia della protezione sociale).

6 Sono soggetti passivi del CSG, in particolare sui redditi da attività lavorativa o sostitutivi, tutte le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia ai fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito.

7 In forza dell'art. 4 B del «code général des impôts» (codice generale delle imposte) sono considerate fiscalmente domiciliate in Francia le persone che in Francia hanno il loro domicilio o il luogo di soggiorno principale, quelle che esercitano in Francia un'attività lavorativa, subordinata o meno, salvo che non dimostrino che tale attività è esercitata nel paese a titolo accessorio, nonché quelle che hanno in Francia il centro delle loro attività economiche.

8 Il CSG è dovuto sui redditi patrimoniali, sui proventi degli investimenti e sulle somme investite o i proventi realizzati al gioco, nonché sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi, compresi quelli percepiti all'estero o prodotti all'estero, con riserva delle convenzioni internazionali volte ad evitare le doppie imposizioni concluse dalla Repubblica francese.

9 La legge n. 96-1160 del 27 dicembre 1996 «sur le financement de la sécurité sociale pour 1997» (JORF del 29 dicembre 1996, pag. 19369; legge sul finanziamento della sicurezza sociale per l'anno 1997) ha ampliato la base imponibile del CSG per quanto attiene ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi in modo da allinearla in gran parte a quella della «contribution pour le remboursement de la dette sociale» (contributo per il rimborso del debito sociale), che è oggetto di un'altra sentenza pronunciata in data odierna, Commissione/Francia (causa C-34/98). Pertanto il CSG riguarda in particolare gli stipendi, i redditi da lavoro, le prestazioni pensionistiche e d'invalidità nonché gli assegni di disoccupazione.

10 In forza dell'art. L.136-8 III del «code de la sécurité sociale» (codice della sicurezza sociale), come modificato dalla legge n. 96-1160, il gettito del CSG è versato alla «Caisse nationale des allocations familiales» (Cassa nazionale per le prestazioni familiari), al «Fonds de solidarité vieillesse» (Fondo di solidarietà per la vecchiaia) e ai regimi obbligatori di assicurazione malattia.

11 Il CSG, in quanto riguarda i redditi da attività lavorativa e sostitutivi, è riscosso dagli enti incaricati dell'esazione dei contributi del regime generale di sicurezza sociale secondo le regole e con le garanzie e le sanzioni applicabili al prelievo dei contributi al regime generale per la medesima categoria di redditi. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, i lavoratori frontalieri sono stati invitati a registrarsi presso gli istituti dell'«Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales» (Unione per la riscossione dei contributi previdenziali e per gli assegni familiari).

Procedimento precontenzioso

12 Con lettera 25 novembre 1994 la Commissione ha intimato al governo francese di presentare osservazioni sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'applicazione del CSG ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia ma che lavorano in un altro Stato membro, i quali in forza del regolamento n. 1408/71 non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese.

13 Con lettera 22 marzo 1995 le autorità francesi hanno replicato affermando di non condividere l'analisi della Commissione sulla coincidenza tra il CSG, contributo sociale, e il campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, in particolare per quanto riguarda la regola dell'unicità di cui all'art. 13 di tale regolamento. Il 28 novembre 1994 tuttavia il governo francese ha deciso di sospendere, in vista di una riforma della legislazione di cui è causa, le operazioni amministrative di riscossione del CSG riguardo ai titolari di redditi da attività lavorativa e sostitutivi prodotti all'estero.

14 A seguito di tale sospensione la Commissione ha rinviato la decisione relativa all'eventuale proseguimento del procedimento per inadempimento in forza dell'art. 169 del Trattato e, con lettera 21 marzo 1996, ha chiesto alle autorità francesi di essere informata sullo stato della situazione riguardo alla riscossione del CSG dai lavoratori interessati e riguardo alle riforme annunciate.

15 Non avendo giudicato soddisfacente la risposta del governo francese, con lettera 6 ottobre 1996 la Commissione ha nuovamente chiesto alle autorità francesi di fornirle informazioni, nel termine di un mese, sullo stato della riscossione del CSG dai lavoratori interessati e sulle riforme previste. Questa lettera è rimasta priva di riscontro.

16 Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha notificato alle autorità francesi un parere motivato secondo il quale la Repubblica francese, applicando il CSG ai redditi da lavoro e sostitutivi dei lavoratori che risiedono in Francia, ma che, in forza del regolamento n. 1408/71, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, trasgredisce gli artt. 48 e 52 del Trattato nonché l'art. 13 di tale regolamento. La Commissione ha invitato la Repubblica francese a conformarsi a tale parere motivato entro un termine di due mesi dalla notifica dello stesso.

17 Poiché le autorità francesi non si sono conformate al parere motivato nel termine impartito, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

18 Il ricorso in oggetto riguarda la riscossione del CSG soltanto nei limiti in cui incide sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi dei lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia e dipendono fiscalmente da questo Stato membro, percepiti per un'attività lavorativa che essi esercitano o hanno esercitato in un altro Stato membro e che, di conseguenza, sono soggetti al regime previdenziale dello Stato in cui è svolta l'attività in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

19 Secondo la Commissione detta riscossione costituisce un doppio prelievo sociale contrario sia all'art. 13 del regolamento n. 1408/71 sia agli artt. 48 e 52 del Trattato.

Sul motivo di violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71

20 Secondo la Commissione, il CSG, che è destinato a contribuire al finanziamento di molteplici settori del regime generale di previdenza sociale francese elencati all'art. 4 del regolamento n. 1408/71, costituisce un contributo previdenziale che rientra nel campo di applicazione dello stesso. A tale proposito, le modalità di riscossione del CSG e le regole procedurali relative alle controversie che traggono origine dall'assoggettamento a tale contributo, che sono quelle che si applicano ai contributi previdenziali, confermerebbero tale interferenza del CSG con il regolamento n. 1408/71. Inoltre il fatto che il CSG imposto sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi sia, in forza della legge finanziaria n. 96-1181 del 30 dicembre 1996 (JORF del 31 dicembre 1996, pag. 19490), parzialmente deducibile dall'imposta sul reddito, avvalorerebbe ulteriormente la tesi secondo la quale tale prelievo ha natura di contributo previdenziale rientrante nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71.

21 Pertanto, secondo la Commissione la Repubblica francese, prelevando il CSG sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia per un'attività lavorativa svolta in un altro Stato membro, ha disconosciuto la regola dell'unicità della legislazione applicabile enunciata dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71, atteso che questi stessi redditi sono già stati gravati dal complesso dei prelievi sociali nello Stato membro in cui è svolta l'attività lavorativa, la cui legislazione è la sola applicabile in forza di detto art. 13.

22 Il governo francese rileva che il diritto alla protezione sociale fa parte dei diritti fondamentali del cittadino. Questa protezione deve al tempo stesso applicarsi a tutta la popolazione ed essere di livello elevato, mentre il suo costo deve essere ripartito equamente tra i cittadini.

23 Esso considera che alla realizzazione di questo ultimo obiettivo non si deve provvedere mediante un finanziamento ricavato dai contributi previdenziali derivanti dai soli redditi da lavoro, ma deve riguardare tutti i redditi. Il CSG così come la «contribution pour le remboursement de la dette sociale», che è oggetto della citata causa Commissione/Francia, costituiscono misure adottate nell'ambito di una progressiva fiscalizzazione della previdenza sociale.

24 Infatti, per le sue caratteristiche e il suo oggetto, il CSG dovrebbe essere qualificato come imposta che esula, quindi, dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, rimanendo nelle competenze proprie degli Stati membri in materia di politica finanziaria e sociale.

25 A sostegno della propria tesi il governo francese osserva in particolare che il CSG è dovuto con riferimento all'unico criterio del domicilio fiscale in Francia, a prescindere dallo status professionale dell'interessato o dal regime previdenziale cui è iscritto. Inoltre le persone assoggettate al CSG non fruirebbero di alcuna prestazione previdenziale come contropartita di tale prelievo, mentre tutte le persone residenti in Francia, che svolgono o meno un'attività lavorativa, grazie a tale residenza possono fruire delle prestazioni sociali finanziate dal CSG e riguardanti la solidarietà nazionale, precisamente degli assegni familiari e delle prestazioni del «Fonds de solidarité vieillesse». Né le modalità di riscossione né quelle relative alla destinazione del gettito del CSG costituirebbero un criterio pertinente per l'applicazione del principio dell'unicità della legislazione applicabile.

26 Il governo francese precisa che il regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna definizione dell'espressione «contributi sociali» e lascia agli Stati membri la scelta delle diverse modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro regimi previdenziali.

27 Se, come rilevato dalla Commissione, il regime di finanziamento della previdenza sociale esistente in Danimarca, fondato principalmente sull'imposta, non contrasta con il diritto comunitario, la stessa soluzione s'imporrebbe anche per il CSG. Sarebbe certamente stato possibile provvedere al finanziamento dei relativi settori della previdenza sociale mediante un aggravio attuato in particolare sull'imposta sul reddito, al quale sono soggetti anche i lavoratori frontalieri residenti in Francia. La Repubblica francese non ha scelto un sistema del genere, che sarebbe privo di «visibilità» per i contribuenti e rischierebbe dunque di fallire in gran parte l'obiettivo perseguito.

28 Il governo francese fa rilevare infine che il CSG non costituisce una misura volta a compensare la mancata iscrizione al regime previdenziale dei lavoratori frontalieri, e dunque la mancanza del versamento dei contributi previdenziali da parte di questi ultimi in applicazione del regolamento n. 1408/71. Infatti l'aliquota del CSG rappresenta il 7,5% della retribuzione, mentre il totale dei prelievi relativi ai contributi previdenziali raggiunge il 42% dell'importo della retribuzione dei soggetti passivi.

29 A tale proposito occorre rilevare che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il fatto che il lavoratore sia gravato, per una medesima retribuzione, da oneri sociali imposti in forza di diverse legislazioni nazionali, mentre egli può assumere la qualità di assicurato rispetto ad una sola di tali legislazioni, espone il lavoratore stesso ad una doppia imposizione, il che è in contrasto con le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 5 maggio 1977, causa 102/76, Perenboom, Racc. pag. 815, punto 13, e 29 giugno 1994, causa C-60/93, Aldewereld, Racc. pag. I-2991, punto 26).

30 Ora, è pacifico che le persone interessate dal presente ricorso per inadempimento, vale a dire i cittadini comunitari che risiedono in Francia ma che, a causa di un'attività lavorativa svolta in un altro Stato membro, assumono la qualità di assicurato rispetto alla sola legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività in base alle disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, per i redditi relativi all'attività lavorativa svolta in tale Stato sono gravati, salve eventualmente le convenzioni concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni, non solo degli oneri sociali derivanti dall'applicazione della normativa previdenziale dello Stato membro in cui svolgono la loro attività, ma anche di quelli, nella fattispecie il CSG, derivanti dall'applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza.

31 La tesi del governo francese secondo la quale il CSG, che in realtà dovrebbe essere qualificato come imposta, sfuggirebbe al campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e dunque al divieto di cumulo delle legislazioni applicabili, non può essere accolta.

32 Infatti la circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non significa che, alla luce del regolamento n. 1408/71, lo stesso prelievo non possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento e non sia dunque soggetto alla regola del divieto di cumulo delle legislazioni applicabili.

33 Come ha affermato la Corte, in particolare nella sentenza 18 maggio 1995 (causa C-327/92, Rheinhold & Mahla, Racc. pag. I-1223, punto 15), l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 delimita il campo d'applicazione delle disposizioni di tale regolamento con termini dai quali risulta che sono sottoposti all'applicazione delle norme comunitarie i regimi previdenziali nazionali nel loro complesso. Al punto 23 della stessa sentenza la Corte ha precisato che l'elemento determinante per l'applicazione del regolamento n. 1408/71 risiede nel rapporto che deve intercorrere tra la disposizione di cui trattasi e le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati dall'art. 4 dello stesso regolamento, rapporto che deve essere diretto e sufficientemente rilevante.

34 Ora, come sostenuto a giusto titolo dalla Commissione, il CSG presenta siffatto rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di sicurezza sociale elencati all'art. 4 del regolamento n. 1408/71, tale da consentire di considerarlo un prelievo che ricade nel divieto della doppia imposizione.

35 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle conclusioni, il CSG, contrariamente ai prelievi per il finanziamento degli oneri generali dei pubblici poteri, è volto specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia, dato che il gettito va alla «Caisse nationale des allocations familiales», al «Fonds de solidarité vieillesse» e ai regimi obbligatori di assicurazione malattia. L'oggetto del CSG consiste dunque nel finanziare più particolarmente i settori riguardanti le prestazioni di vecchiaia, reversibilità, malattia e le prestazioni familiari, previste dall'art. 4 del regolamento n. 1408/71.

36 Questo rapporto del CSG con le leggi che disciplinano la previdenza sociale in Francia discende anche dal fatto che, come affermato dallo stesso governo francese, tale prelievo si sostituisce in parte ad alcuni contributi previdenziali che gravavano pesantemente sugli stipendi medi e bassi e consente di evitare l'aggravio dei contributi esistenti.

37 Questa constatazione non può essere invalidata dalla circostanza che il pagamento del CSG non dia diritto ad alcuna contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni.

38 Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, il criterio determinante è quello della destinazione specifica di un contributo al finanziamento del regime previdenziale di uno Stato membro. L'esistenza o la mancanza di contropartite in termini di prestazioni è dunque, a questo proposito, irrilevante.

39 Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che la prima censura della Commissione è fondata.

Sul motivo di violazione degli artt. 48 e 52 del Trattato

40 Secondo la Commissione, i contribuenti residenti in Francia e soggetti al regime previdenziale francese si trovano in una situazione diversa da quella dei contribuenti che, pur risiedendo in questo Stato membro si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento previsti rispettivamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato, sono tenuti a contribuire al finanziamento del regime previdenziale di un altro Stato membro in applicazione del regolamento n. 1408/71. La Repubblica francese avrebbe violato il principio di parità di trattamento sancito da tali disposizioni poiché non avrebbe tenuto in considerazione queste differenti situazioni.

41 Per contro, secondo il governo francese, i lavoratori che percepiscono redditi da attività lavorativa o sostitutivi in un altro Stato membro sono posti, per quanto riguarda il CSG, in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori che percepiscono un reddito analogo in Francia, cosicché non vi sarebbe nessuna discriminazione nei confronti dei primi. Anzitutto, l'aliquota e la base imponibile del CSG sarebbero identiche per tutti i residenti in Francia, a prescindere dalla cittadinanza, che sono soggetti ad imposta sui redditi prodotti all'estero. Secondo questo governo, il CSG fa così parte integrante di un sistema tributario pienamente coerente riguardo ai residenti in Francia ivi assoggettati ad imposizione fiscale. Il CSG inoltre rientrerebbe nel campo di applicazione delle convenzioni bilaterali concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni, convenzioni che concedono crediti d'imposta o esenzioni sui redditi prodotti all'estero al fine di eliminare ogni doppia imposizione. Infine il governo francese insiste sulla ridotta aliquota del prelievo in oggetto, la quale, dal 1_ gennaio 1998, sarebbe pari al 7,5% sugli stipendi e al 6,2% sui redditi sostitutivi.

42 A questo proposito si deve osservare che, sebbene il CSG si applichi in modo identico a tutti i residenti in Francia, coloro che lavorano in un altro Stato membro e che, in forza dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, contribuiscono al finanziamento della previdenza sociale di questo Stato devono altresì finanziare, anche se solo parzialmente, la previdenza sociale dello Stato di residenza, mentre gli altri residenti sono tenuti esclusivamente a contribuire al regime di quest'ultimo.

43 Ora, la regola dell'unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale enunciata dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 mira proprio ad eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili.

44 Infatti, come risulta dal decimo `considerando' del regolamento n. 1408/71, il principio dell'unicità della legislazione applicabile mira a garantire «nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro».

45 Da quanto precede emerge che, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle conclusioni, la Commissione, formulando tale censura, non fa altro che prospettare, nell'ottica degli artt. 48 e 52 del Trattato, lo stesso inadempimento accertato nell'ambito dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71. Poiché il regime del CSG è all'origine di una disparità di trattamento in contrasto con tale articolo, esso viola nella stessa misura le disposizioni del Trattato che l'art. 13 mira ad attuare. Infatti la disparità di trattamento così accertata costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori riguardo alla quale, in considerazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, non può essere ammessa alcuna giustificazione.

46 Per quanto riguarda l'argomento del governo francese volto a sostenere che comunque, in virtù delle convenzioni bilaterali concluse dalla Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni e del fatto che l'aliquota del prelievo contestato è minima, il CSG colpisce soltanto un numero limitato di lavoratori interessati dal presente ricorso, è sufficiente osservare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali costituiscono norme fondamentali per la Comunità e che è vietato ogni ostacolo a questa libertà, anche se di minore importanza (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1989, causa C-49/89, Corsica Ferries France, Racc. pag. 4441, punto 8).

47 Pertanto anche il secondo motivo della Commissione è fondato.

48 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica francese, avendo applicato il CSG ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia ma che, in forza del regolamento n. 1408/71, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13 di tale regolamento nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Applicando il «contributo sociale generalizzato» contribution sociale généralisée ai redditi da lavoro e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi che risiedono in Francia, ma che, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, non sono soggetti alla legislazione previdenziale francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13 del detto regolamento nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.