Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61998J0480

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2000. - Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti concessi alle imprese del gruppo Magefesa. - Causa C-480/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08717


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Normativa nazionale applicabile a qualsiasi impresa che sia sottoposta ad una procedura di amministrazione controllata - Inclusione

[Trattato CE, art. 92, n. 1, (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune e ne ordina la restituzione - Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l'ammontare preciso dell'aiuto da restituire

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 88, n. 2, CE)]

3. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Applicazione del diritto nazionale - Presupposti e limiti - Normativa nazionale che esclude la produzione di interessi da parte delle imprese dichiarate fallite - Ammissibilità

[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 88, n. 2, CE)]

Massima


1. L'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

La semplice circostanza che una normativa nazionale sia applicabile a qualsiasi impresa che sia sottoposta ad una procedura di amministrazione controllata o che abbia contratto debiti nei confronti degli istituti previdenziali o del pubblico Erario non è dunque sufficiente per far venir meno automaticamente la qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato che spetta a provvedimenti adottati dalle autorità competenti di uno Stato membro nei confronti di un'impresa sottoposta a tale procedura.

E' vero che l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbe per uno Stato dall'applicazione ad una impresa di una normativa in materia di amministrazione controllata e fallimento non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale normativa. Infatti una tale conseguenza è inerente a qualsiasi regime legale che fissa l'ambito nel quale si organizzano i rapporti tra un'impresa insolvente e l'insieme dei suoi creditori, senza perciò che si possa dedurne automaticamente l'esistenza di un onere finanziario supplementare sostenuto direttamente o indirettamente dai pubblici poteri e destinato a concedere alle imprese interessate un vantaggio determinato.

Per contro, un tale vantaggio può derivare da determinati provvedimenti o anche dalla mancata adozione, in particolari circostanze, di provvedimenti da parte delle autorità interessate, come nel caso in cui l'impresa abbia potuto proseguire per anni le sue attività senza ottemperare agli obblighi tributari e previdenziali.

( v. punti 16-20 )

2. Nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto dell'aiuto da restituire. E' sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo.

La Commissione può dunque validamente limitarsi a constatare l'obbligo di restituzione dell'aiuto in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l'ammontare preciso dell'aiuto da restituire, nel caso in cui per tale calcolo sia necessario valutare regimi tributari o previdenziali articolati secondo modalità stabilite dalla normativa nazionale applicabile.

( v. punti 25-26 )

3. Se in linea di principio il recupero di un aiuto illegittimamente concesso, volto a ristabilire la situazione preesistente, deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme di procedura dell'ordinamento nazionale, dette norme però devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario.

Ora, l'obiettivo di ristabilire la situazione preesistente è raggiunto quando l'aiuto in parola, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, è stato restituito dal beneficiario, in quanto, per effetto di tale restituzione, quest'ultimo è privato del vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti.

La normativa nazionale applicabile nella fattispecie prevede che i debiti delle imprese dichiarate fallite cessino di produrre interessi a partire dalla data della dichiarazione di fallimento. Una norma siffatta, giustificata dal comune interesse dei creditori a non gravare il patrimonio dell'impresa in stato di fallimento di nuove obbligazioni suscettibili di pregiudicare ulteriormente la sua situazione, si applica indistintamente a tutti i creditori, pubblici o privati, in tutte le procedure di questo tipo.

Tale normativa, tenuto conto dell'obiettivo da essa perseguito, della mancanza di qualsivoglia discriminazione nella sua applicazione e del fatto che essa è limitata ai soli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione, non può ritenersi idonea a rendere praticamente impossibile il recupero degli aiuti imposto dal diritto comunitario.

( v. punti 34-37 )

Parti


Nella causa C-480/98,

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Rozet, consigliere giuridico, e R. Vidal Puig, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 13 aprile 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1998, il Regno di Spagna ha proposto, a norma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (GU 1999, L 198, pag. 15; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all'origine della controversia

2 Il gruppo Magefesa è in Spagna una realtà produttiva assai nota, le cui imprese, incluse quelle da ultimo subentrate, producono articoli casalinghi quali pentole a pressione, padelle e posate in acciaio inossidabile.

3 Fino al 1983 il gruppo Magefesa deteneva una quota rilevante del mercato spagnolo; da tale anno in poi esso cominciava a dibattersi in difficoltà finanziarie. Dal 1984 il gruppo è organizzato in una struttura complessa, composta di due holding (la holding Magefesa, comprendente la controllante Magefesa e le imprese industriali Cunosa, Migsa, Indosa, Udala e Las Mimosas, e la holding Licasa, comprendente le società Licasa Patrimonial, Gursa, Albersa e Licasa Industrial) e di un'associazione commerciale di imprese (Agrupación de Empresas Magefesa, raggruppante alcune delle società sopra citate: Magefesa, Cunosa, Migsa, Indosa e Gursa).

4 Alla fine del 1985 il gruppo Magefesa era sull'orlo del fallimento e, per impedire l'interruzione delle proprie attività, affidava la propria gestione alla Gestiber, una società privata di consulenti specializzati. Questa società proponeva un programma d'azione che prevedeva, in particolare, una riduzione del personale e la concessione di aiuti da parte del governo centrale e dei governi delle Comunità autonome del Paese basco, di Cantabria e di Andalusia, dove erano situati i vari stabilimenti del gruppo. Gli stessi governi di queste tre Comunità autonome costituivano tre società intermediarie, rispettivamente Ficodesa, Gemacasa e Manufacturas Damma, incaricate di controllare l'utilizzazione degli aiuti e di garantire il funzionamento delle imprese del gruppo Magefesa, impedendo ai creditori di soddisfare i loro crediti sulle risorse finanziarie e sulle scorte di tali imprese.

5 Nel 1987 veniva inoltrata alla Commissione una denuncia relativa agli aiuti statali concessi al gruppo Magefesa. La Commissione avviava il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) e, con decisione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), dichiarava illegittimi ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti così individuati:

- garanzie su prestiti, per un totale di 1,580 miliardi di ESP;

- un prestito a condizioni agevolate, per un importo di 2,085 miliardi di ESP;

- sovvenzioni a fondo perduto, per un totale di 1,095 miliardi di ESP;

- un abbuono di interessi creditizi, per un importo valutato in 9 milioni di ESP.

6 Con la medesima decisione le autorità spagnole venivano invitate, in particolare, a revocare le garanzie su prestiti, a trasformare il prestito a tasso ridotto in credito a condizioni normali ed a recuperare le sovvenzioni a fondo perduto.

7 Nel 1997 la Commissione riceveva sette denunce, riguardanti i vantaggi derivanti alle imprese del gruppo Magefesa per effetto della mancata restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili nel 1989 e del mancato rispetto da parte delle dette imprese degli obblighi finanziari e fiscali ad esse incombenti. La Commissione decideva di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato per gli aiuti concessi a tali imprese o a quelle che erano loro subentrate a partire dal 1989 (v. comunicazione 97/C 330/02 - GU 1997, C 330, pag. 2).

8 Al momento del ricevimento delle denunce, alcune società del gruppo erano state dichiarate fallite (Magefesa, Indosa, Cunosa), mentre altre non erano più operative (Migsa, Gursa). Allo stesso modo, per quanto riguarda le società intermediarie, la Ficodesa era stata dichiarata fallita, mentre la Gemacasa e la Manufacturas Damma non erano più operative. Quanto all'associazione commerciale Agrupación de Empresas Magefesa, era stata disciolta. Inoltre, il curatore del fallimento della Indosa aveva costituito la società CMD (Compañía de Menaje Doméstico), al fine di fornire uno sbocco alla produzione della Indosa, unica società industriale del gruppo ancora in attività. Infine, alcuni ex dipendenti delle altre tre imprese produttive (Cunosa, Migsa e Gursa) avevano creato rispettivamente le società LCC, Idisur e Vitrinor.

9 All'esito del procedimento la Commissione, con la decisione impugnata - adottata il 14 ottobre 1998, notificata al governo spagnolo il 29 ottobre successivo e pubblicata il 30 luglio 1999 -, dichiarava illegittimi e incompatibili con il mercato comune gli aiuti costituiti dal sistematico mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento di tributi ed oneri sociali:

- da parte delle imprese Indosa e Cunosa, fino alla dichiarazione di fallimento delle stesse;

- da parte delle imprese Migsa e Gursa, fino all'interruzione delle loro attività;

- da parte della Indosa, dopo la dichiarazione di fallimento della stessa e fino al maggio 1997.

10 Con la medesima decisione le autorità spagnole venivano invitate ad adottare i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi loro, con la precisazione che gli importi da recuperare dovevano comprendere gli interessi dovuti a far data dalla concessione degli aiuti fino alla data dell'effettivo rimborso degli stessi.

11 Contro tale decisione il Regno di Spagna ha proposto un ricorso di annullamento.

Sui motivi del ricorso

12 A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Spagna ha dedotto quattro motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), alla violazione del principio della certezza del diritto, alla carenza di motivazione della sentenza impugnata e, da ultimo, all'impossibilità di esigere il pagamento di interessi.

Il motivo relativo alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato

13 Il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha operato una non corretta applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, avendo essa ritenuto che il mancato pagamento di determinati importi agli istituti previdenziali ed al pubblico Erario da parte delle imprese Indosa, Cunosa, Migsa e Gursa costituisse un aiuto incompatibile con il mercato comune. Secondo il Regno di Spagna, questa situazione è l'effetto di una normativa a carattere generale, applicabile a qualsiasi impresa che sia sottoposta ad una procedura di amministrazione controllata o che abbia contratto debiti nei confronti dei soggetti pubblici summenzionati, non essendovi alcun obbligo per un creditore pubblico o privato di chiedere il fallimento o la liquidazione di imprese che si trovino in tali condizioni. Inoltre, non sarebbe stato accordato alcun vantaggio alle imprese Indosa, Cunosa, Migsa e Gursa mediante risorse statali, dal momento che a queste società non sarebbe stata concessa alcuna remissione dei debiti e che le autorità interessate avrebbero esperito tutte le azioni legali possibili ai fini del recupero dei loro crediti.

14 Al contrario, la Commissione ritiene che nel presente procedimento non venga in questione la normativa spagnola, bensì il mancato pagamento sistematico di determinati debiti da parte delle imprese del gruppo Magefesa. Sempre secondo la Commissione, le autorità spagnole non hanno esperito tutti i mezzi legali possibili per ottenere il pagamento di tali debiti.

15 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

16 Da una giurisprudenza costante risulta che l'art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in particolare, sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 27, e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 20)).

17 La semplice circostanza che la normativa nazionale invocata dal governo spagnolo sia applicabile a qualsiasi impresa che sia sottoposta ad una procedura di amministrazione controllata o che abbia contratto debiti nei confronti degli istituti previdenziali o del pubblico Erario non è dunque sufficiente per far venir meno automaticamente la qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato che spetta ai provvedimenti adottati dalle autorità interessate nei confronti delle imprese in questione.

18 E' bensì vero che, come ha constatato la Corte al punto 36 della sentenza 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade (Racc. pag. I-7907), con riguardo alla disciplina italiana in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, l'eventuale perdita di introiti fiscali che deriverebbe per uno Stato dall'applicazione ad un'impresa di una normativa in materia di amministrazione controllata e fallimento non potrebbe di per sé giustificare la qualifica come aiuto di tale normativa. Infatti una tale conseguenza è inerente a qualsiasi regime legale che fissa l'ambito nel quale si organizzano i rapporti tra un'impresa insolvente e l'insieme dei suoi creditori, senza perciò che si possa dedurne automaticamente l'esistenza di un onere finanziario supplementare sostenuto direttamente o indirettamente dai pubblici poteri e destinato a concedere alle imprese interessate un vantaggio determinato (v., in tal senso, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 21).

19 Per contro, un tale vantaggio può derivare da determinati provvedimenti od anche, come sostenuto dalla Commissione, dalla mancata adozione, in particolari circostanze, di provvedimenti da parte delle autorità interessate.

20 Ora, risulta dai documenti prodotti in giudizio che, malgrado quanto affermato dal governo spagnolo - secondo il quale le autorità amministrative avrebbero esperito tutte le azioni previste dalla legge per ottenere il pagamento dei debiti delle imprese del gruppo Magefesa -, le imprese in questione hanno potuto proseguire per anni le loro attività senza ottemperare ai loro obblighi tributari e previdenziali. Se è vero che alcune di tali imprese sono state infine dichiarate fallite - su istanza di creditori privati, e non delle autorità pubbliche -, una di esse, Indosa, è stata autorizzata - apparentemente senza condizioni, senza opposizione dei creditori e senza intervento giudiziario - a proseguire la propria attività dopo la dichiarazione di fallimento a suo carico, accumulando così nuovi debiti, da essa poi onorati soltanto in minima parte.

21 Ciò premesso, correttamente la Commissione ha ritenuto che, nelle particolari circostanze del caso di specie, il mancato pagamento di imposte ed oneri sociali da parte delle imprese Indosa, Cunosa, Migsa e Gursa, per i periodi considerati nella decisione impugnata, costituisse un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

22 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

Il motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto

23 Il governo spagnolo ritiene che la Commissione, nel caso di specie, abbia violato il principio della certezza del diritto, dichiarando illegittimo un aiuto di cui non conosceva l'ammontare ed imponendone al detto governo il recupero senza sapere quale fosse la somma di cui occorreva ottenere il rimborso.

24 La Commissione, al contrario, fa valere che la decisione impugnata non fa sorgere alcun dubbio in merito ai provvedimenti che configurano l'aiuto in questione ed al periodo durante il quale tali provvedimenti hanno avuto corso. D'altro canto, essa sostiene di non essere tenuta a determinare l'importo dell'aiuto da restituire, dal momento che ai fini di tale calcolo occorrerebbe tener conto di elementi stabiliti dalla normativa nazionale.

25 A questo proposito occorre ricordare come nessuna norma di diritto comunitario imponga che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto dell'aiuto da restituire. E' sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067, punto 33).

26 La Commissione può dunque validamente limitarsi a constatare l'obbligo di restituzione dell'aiuto in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l'ammontare preciso dell'aiuto da restituire, nel caso in cui, come nella fattispecie, per tale calcolo sia necessario valutare regimi tributari o previdenziali articolati secondo modalità stabilite dalla normativa nazionale applicabile.

27 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

Il motivo relativo alla carenza di motivazione della decisione impugnata

28 Il governo spagnolo ritiene che la Commissione, nella decisione impugnata, non abbia fornito una motivazione che chiarisca in che modo il mancato pagamento di alcune somme di importo indeterminato al pubblico Erario ed agli istituti previdenziali da parte di quattro imprese - delle quali due in amministrazione controllata e le altre due non operative - pregiudichi il commercio all'interno della Comunità, falsi la concorrenza e costituisca un aiuto pubblico incompatibile con il mercato comune.

29 La Commissione fa valere che la decisione impugnata, pur contenendo una valutazione incompleta dell'ammontare degli aiuti concessi, evidenzia in ciascun caso l'entità delle somme dovute, le quali sono dunque chiaramente idonee a pregiudicare la concorrenza.

30 A questo proposito risulta dalla decisione impugnata che la Commissione, al punto VII della motivazione della decisione, intitolato «Valutazione giuridica», ha proceduto ad un'analisi dell'incidenza delle attività delle imprese del gruppo Magefesa sul mercato degli articoli casalinghi e sugli scambi intracomunitari nel settore in questione. A tal fine essa ha esposto con precisione le reali condizioni per il recupero dell'aiuto dichiarato incompatibile dalla decisione 91/1 e la consistenza dei nuovi aiuti concessi successivamente a tale decisione, nonché le ragioni per le quali tali nuovi aiuti non potevano rientrare nelle deroghe previste dal Trattato e dalla comunicazione 94/C 368/05 della Commissione, intitolata «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (GU 1994, C 368, pag. 12). In tal modo la Commissione ha sufficientemente motivato la propria decisione, dichiarando i detti aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune.

31 Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.

Il motivo relativo all'impossibilità di esigere il pagamento di interessi

32 Il governo spagnolo sostiene che, per quanto riguarda l'obbligo di recupero dell'aiuto controverso, non è possibile pretendere interessi da imprese sottoposte ad una procedura di amministrazione controllata. Infatti, in conformità alla giurisprudenza della Corte, il recupero di un aiuto illegittimo dovrebbe essere effettuato secondo le regole di procedura del diritto nazionale. Ora, in base al codice di commercio spagnolo, i debiti delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata non potrebbero produrre interessi.

33 La Commissione rileva come il codice di commercio spagnolo non osti al pagamento di interessi per quanto riguarda le imprese Migsa e Gursa, le quali non sono state dichiarate fallite, e neppure per quanto riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento della Indosa e della Cunosa. La Commissione rileva altresì come il detto codice non osti al pagamento degli interessi maturati sulle imposte e sugli oneri sociali scaduti dopo la dichiarazione di fallimento della Indosa, nei limiti in cui tali imposte ed oneri sociali siano da quest'ultima dovuti per effetto della prosecuzione della sua attività. Ad ogni modo la Commissione ritiene che l'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi derivi da una norma sostanziale, e non procedurale, la quale dovrebbe prevalere su qualsiasi norma nazionale contraria, e che, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, la restituzione delle somme controverse, compresi gli interessi, costituisca il solo mezzo appropriato per eliminare le distorsioni derivanti dall'aiuto.

34 A questo proposito occorre ricordare che, se in linea di principio il recupero di un aiuto illegittimamente concesso, volto a ristabilire la situazione preesistente, deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme di procedura dell'ordinamento nazionale, dette norme però devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 21 marzo 1990, causa 142/87, Belgio/Commissione, cosiddetta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 61).

35 Ora, secondo la giurisprudenza in materia, l'obiettivo di ristabilire la situazione preesistente è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario, in quanto, per effetto di tale restituzione, quest'ultimo è privato del vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punti 26 e 27). Sul punto, occorre rilevare come la mancata richiesta, in sede di recupero delle somme illegittimamente concesse, degli interessi su tali somme abbia per effetto di mantenere a beneficio dell'impresa interessata vantaggi finanziari accessori, consistenti nella concessione di un prestito senza interessi.

36 Tuttavia, la normativa nazionale applicabile nella fattispecie prevede che i debiti delle imprese dichiarate fallite cessino di produrre interessi a partire dalla data della dichiarazione di fallimento. Una norma siffatta, giustificata dal comune interesse dei creditori a non gravare il patrimonio dell'impresa in stato di fallimento di nuove obbligazioni suscettibili di pregiudicare ulteriormente la sua situazione, si applica indistintamente a tutti i creditori, pubblici o privati, in tutte le procedure di questo tipo.

37 Tale normativa, tenuto conto dell'obiettivo da essa perseguito, della mancanza di qualsivoglia discriminazione nella sua applicazione e del fatto che essa è limitata ai soli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione, non può ritenersi idonea a rendere praticamente impossibile il recupero degli aiuti imposto dal diritto comunitario.

38 Ciò premesso, la Commissione, se legittimamente ha potuto pretendere, con la decisione impugnata, che gli importi da recuperare comprendessero gli interessi dovuti a partire dalla concessione dell'aiuto fino alla data dell'effettivo rimborso del medesimo, è tuttavia incorsa in errore nel non escludere da tale pretesa - tenuto conto della normativa spagnola in materia - gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento delle imprese Indosa e Cunosa sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione.

39 Occorre pertanto annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone la riscossione - insieme con gli importi relativi agli aiuti da recuperare - di interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento delle imprese Indosa e Cunosa sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione, e respingere il ricorso per il resto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente nella maggior parte dei motivi dedotti e deve pertanto essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, è annullata nella parte in cui impone la riscossione - insieme con gli importi relativi agli aiuti da recuperare - di interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento delle imprese Indosa e Cunosa sugli aiuti illegittimamente percepiti prima di tale dichiarazione.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle della Commissione delle Comunità europee.