Avis juridique important
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libertà di prestazione di servizi - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Finanziamento della previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti - Contributo riscosso presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato sulla base delle retribuzioni versate a questi ultimi - Presa in conto delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti assoggettati alla normativa in materia di previdenza sociale di un altro Stato membro. - Causa C-68/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01865
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Normativa nazionale che prevede la riscossione di un contributo presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato in base alle retribuzioni versate a questi ultimi - Presa in conto delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti soggetti alla normativa di un altro Stato membro - Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 51, 52 e/o 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 CE, 43 CE e/o 49 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, nn. 1 e 2, lett. b), e 14 bis, n. 2]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Normativa nazionale che prevede la riscossione di un contributo presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato in base alle retribuzioni versate a questi ultimi - Presa in conto delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti soggetti alla normativa di un altro Stato membro - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Inosservanza di una normativa nazionale - Inammissibilità - Limiti - Prova dell'inadempimento - Onere della Commissione
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
1. Non viene meno agli obblighi impostigli dagli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. b), e 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 nonché dagli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 CE, 43 CE e/o 49 CE) uno Stato membro che preveda un contributo destinato a coprire una parte del finanziamento del regime di previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti, che è versato dagli imprenditori che gestiscono case editrici, giornali e altre edizioni, nonché agenzie di stampa, e la cui base imponibile sia composta dalle retribuzioni collegate a lavori o prestazioni versati ad artisti o a giornalisti, anche qualora questi ultimi risiedano e lavorino del pari in un altro Stato membro e non siano soggetti alla normativa di previdenza sociale dello Stato ove si riscuote il contributo, dato che siffatto contributo non colpisce gli artisti e i giornalisti stessi, ma le imprese che commercializzano i loro lavori, e queste ultime non sono legittimate a ripercuotere i costi derivanti da tale tributo sulle retribuzioni che versano agli artisti ed ai giornalisti. Un contributo del genere non è in contrasto in particolare con il principio di assoggettamento ad un'unica legislazione di previdenza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, sancito dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71, e con la norma sancita dall'art. 14 bis del medesimo regolamento, secondo la quale colui che esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.
( v. punti 26, 28, 32, 40-41, 50 )
2. E' vero che una normativa nazionale che preveda la riscossione di un contributo presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato in base alle retribuzioni versate a questi ultimi, può comportare, in funzione del livello dei contributi personali versati dagli artisti e dai giornalisti autonomi in base alle varie legislazioni cui sono soggetti, che, in taluni casi, per una stessa retribuzione concessa dall'impresa che fa ricorso alle prestazioni di differenti artisti o giornalisti in uno Stato membro, il livello finale di retribuzione, dopo il prelievo di tali contributi, sia minore per un artista o per un giornalista che fa parte di un regime diverso da quello istituito in forza della normativa di detto Stato membro rispetto ad un artista o a un giornalista assicurato in forza di questa normativa. Tuttavia, una tale situazione è inerente al meccanismo di semplice coordinamento risultante dal regolamento n. 1408/71, che lascia gli Stati membri competenti a determinare i loro regimi di previdenza sociale e, in particolare, a definire il livello dei contributi richiesti ai lavoratori ed agli operatori economici, pur disponendo che, in talune situazioni, il lavoratore che effettua una prestazione in uno Stato membro rientra nella normativa di previdenza sociale di un altro Stato membro.
( v. punto 29 )
3. Nell'ambito di un ricorso per inadempimento proposto in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario non può essere valutata basandosi sull'ipotesi che questa normativa non viene rispettata. Solo eventualmente un comportamento accertato delle autorità pubbliche da cui risulta che questa normativa non costituisce in realtà la regola applicata potrebbe consentire di discostarsi, nell'ambito dell'esame di un siffatto ricorso, dalle norme nazionali di cui trattasi e di esaminare una prassi divergente. Spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento.
( v. punti 37-38 )
Nella causa C-68/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Hillenkamp e A. Buschmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando gli artt. 23 e seguenti del Künstlersozialversicherungsgesetz (legge relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti) agli artisti e ai giornalisti che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea ed esercitano normalmente un'attività autonoma in tale Stato nonché nella Repubblica federale di Germania e che sono quindi, nell'ambito dei regimi di previdenza sociale, assoggettati unicamente alla normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedono, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 CE, 43 CE e/o 49 CE) nonché del titolo II, in particolare del combinato disposto degli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. b), e 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando gli artt. 23 e seguenti del Künstlersozialversicherungsgesetz (legge relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti; in prosieguo: il «KSVG») agli artisti e ai giornalisti che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea ed esercitano normalmente un'attività autonoma in tale Stato nonché nella Repubblica federale di Germania e che sono quindi, nell'ambito dei regimi di previdenza sociale, assoggettati unicamente alla normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedono, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 CE, 43 CE e/o 49 CE) nonché del titolo II, in particolare del combinato disposto degli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. b), e 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
Normativa comunitaria
2 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, con cui s'inizia il titolo II relativo alla determinazione della legislazione applicabile:
«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) (...)
b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
3 In forza dell'art. 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71:
«La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro».
Normativa nazionale
4 L'art. 1 del KSVG stabilisce che gli artisti e i giornalisti indipendenti sono affiliati obbligatoriamente all'assicurazione per la pensione degli impiegati, all'assicurazione malattia prevista dalla legge ed all'assicurazione per l'assistenza sociale allorché esercitano un'attività artistica o giornalistica a titolo professionale. Il KSVG prevede tuttavia casi in cui artisti o giornalisti indipendenti non sono assoggettati a tale regime, in particolare se esercitano anche un'altra attività, subordinata o autonoma, o se hanno alle loro dipendenze più di un lavoratore nell'ambito della loro attività artistica o giornalistica.
5 Ai sensi dell'art. 14 del KSVG, la previdenza sociale degli artisti è finanziata, per metà, mediante i contributi degli assicurati e, per l'altra metà, mediante un contributo denominato «Künstlersozialabgabe» (in prosieguo: il «tributo sociale per artisti»), che è integrato eventualmente da un versamento dello Stato.
6 Ai sensi dell'art. 24, n. 1, del KSVG sono tenuti in particolare a versare il tributo sociale per artisti gli imprenditori che gestiscono case editrici, giornali o altre edizioni nonché agenzie di stampa. La base imponibile del tributo sociale per artisti è composta, in base all'art. 25 del KSVG, dalle retribuzioni collegate a lavori o prestazioni che un soggetto versa ad artisti o giornalisti anche quando non sono essi stessi assicurati obbligatoriamente in forza del KSVG. Il tributo sociale per artisti corrisponde ad una percentuale della base imponibile, in conformità all'art. 23 del KSVG.
7 L'art. 36 a, seconda frase, del KSVG stabilisce che l'art. 32 del libro I del Sozialgesetzbuch (codice sociale tedesco; in prosieguo: l'«SGB») si applica ai rapporti giuridici tra coloro che sono assoggettati al tributo sociale per artisti e gli assicurati. In base a quest'ultima disposizione, è nullo qualsiasi accordo di diritto privato che deroga alle disposizioni dell'SGB a danno di coloro che possono beneficiare di prestazioni sociali.
Fase precontenziosa del procedimento
8 Con lettera 17 settembre 1997 la Commissione ha intimato alla Repubblica federale di Germania di presentare osservazioni sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'applicazione del KSVG ad un giornalista tedesco, il sig. Stutzer, che risiede e lavora in Belgio ma pubblica articoli anche in Germania. Più in generale, la Commissione ha sostenuto che la riscossione del tributo sociale per artisti sulle retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti non affiliati alla previdenza sociale tedesca costituiva una violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato nonché delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.
9 Nella sua risposta del 21 novembre 1997 la Repubblica federale di Germania ha confermato che, ai sensi del KSVG, l'impresa che commercializza le pubblicazioni del sig. Stutzer è tenuta a versare il tributo sociale per artisti sulla retribuzione versata a quest'ultimo, benché esso non sia assoggettato alla normativa in materia di previdenza sociale tedesca. Infatti, se tale non fosse il caso, le imprese avrebbero interesse a commercializzare i lavori degli artisti o dei giornalisti che non sono assoggettati a questa normativa, il che potrebbe causare distorsioni di concorrenza a danno degli artisti e dei giornalisti che risiedono in Germania ed ivi esercitano la loro attività.
10 La Repubblica federale di Germania ha aggiunto che la riscossione del tributo sociale per artisti non si traduce in una doppia imposizione, anche indiretta, delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti che risiedono negli altri Stati membri. Infatti, da un lato, questo tributo non graverebbe sugli artisti e sui giornalisti ma sulle imprese che commercializzano i loro lavori e, dall'altro, il combinato disposto degli artt. 36 a, seconda frase, del KSVG e 32 del libro I dell'SGB vieterebbe a queste imprese di ripercuotere il tributo di cui trattasi sugli artisti o sui giornalisti. Inoltre, le retribuzioni degli artisti e dei giornalisti che risiedono e lavorano in Germania i quali, in forza del diritto tedesco, non rientrano nella previdenza sociale degli artisti sarebbero anch'esse assoggettate a tale tributo.
11 Nel suo parere motivato del 7 agosto 1998 la Commissione ha mantenuto i suoi argomenti e le sue censure facendo valere una violazione degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato e del titolo II del regolamento n. 1408/71. Essa ha invitato la Repubblica federale di Germania ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere motivato entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
12 Con lettera 22 settembre 1998 la Repubblica federale di Germania ha ribadito la tesi svolta nella sua risposta alla messa in mora.
13 Poiché la Repubblica federale di Germania non si è conformata al parere motivato nel termine impartito, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
14 Occorre precisare, in via preliminare, che il presente ricorso riguarda la riscossione del tributo sociale per artisti solo in quanto la base imponibile di quest'ultimo comprende le retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti che esercitano anche un'attività autonoma in un altro Stato membro dove sono residenti ed affiliati ad un regime di previdenza sociale in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1408/71.
15 Secondo la Commissione, la riscossione del tributo sociale per artisti si traduce, nella misura indicata al punto 14 della presente sentenza, in un doppio prelievo sociale incompatibile sia con gli artt. 13 e 14 bis del regolamento n. 1408/71 sia con gli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato.
Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 13 e 14 bis del regolamento n. 1408/71
16 La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 14 bis, n. 2, del regolamento n. 1408/71, colui che, come il sig. Stutzer, esercita normalmente un'attività indipendente nel territorio di due Stati membri è assoggettato alla normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede se esercita una parte della sua attività nel territorio di tale Stato. Di conseguenza, il sig. Stutzer è assoggettato alla normativa in materia di previdenza sociale belga e non a quella tedesca.
17 La Commissione sostiene che il tributo sociale per artisti costituisce un contributo sociale datoriale in quanto è direttamente versato alla cassa di previdenza sociale degli artisti e, del resto, i fondi di questa cassa sono destinati esclusivamente alla protezione sociale degli artisti e dei giornalisti.
18 Il sig. Stutzer, che è già obbligato a versare contributi in Belgio in qualità di lavoratore autonomo, si troverebbe ad avere talune sue retribuzioni assoggettate al tributo sociale per artisti mentre non può far valere alcun diritto a prestazioni in Germania. Ora, una tale situazione violerebbe le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.
19 Questa conclusione non verrebbe rimessa in discussione dal fatto che il tributo sociale per artisti viene versato non dal sig. Stutzer stesso ma dall'impresa che commercializza i suoi lavori e dal fatto che quest'ultima non è legittimata a ripercuotere su di lui i costi derivanti da tale tributo. Infatti, nulla impedirebbe all'impresa assoggettata ad imposta di tener conto di questi costi al momento di fissare la retribuzione di questo giornalista.
20 La Repubblica federale di Germania contesta il fatto che il tributo sociale per artisti costituisca un contributo sociale. Infatti, questo contributo andrebbe a beneficio della totalità degli artisti e dei giornalisti e non sarebbe quindi destinato a coprire la protezione sociale di ciascuno di essi, considerato individualmente. Inoltre, la sua base imponibile differirebbe da quella dei contributi che sono versati dagli artisti e dai giornalisti stessi. Il tributo sociale per artisti verrebbe considerato in realtà come un tributo parafiscale che colpisce tutte le imprese stabilite in Germania che commercializzano i lavori degli artisti e dei giornalisti.
21 Secondo la Repubblica federale di Germania, il tributo sociale per artisti non viola il titolo II del regolamento n. 1408/71. Infatti, questo tributo non colpirebbe, direttamente o indirettamente, l'artista o il giornalista che risiede e lavora al di fuori della Germania, ma l'impresa tedesca che commercializza i suoi lavori, la quale non potrebbe ripercuotere il tributo sull'artista o sul giornalista di cui trattasi. Del resto, in caso di soppressione dell'obbligo di versare il tributo sociale per artisti, le imprese che commercializzano i lavori degli artisti e dei giornalisti non aumenterebbero, per questo, le retribuzioni che esse versano a questi ultimi. Per contro, una tale soppressione comporterebbe distorsioni di concorrenza a scapito degli artisti e dei giornalisti che sono assoggettati alla normativa di previdenza sociale tedesca nonché a scapito delle imprese che commercializzano i loro lavori.
22 Occorre ricordare che l'obiettivo del regolamento n. 1408/71 è di assicurare, come risulta dal secondo e quarto considerando, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità, rispettando le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborando unicamente un sistema di coordinamento.
23 A tal fine, come risulta dal quinto, sesto e decimo considerando, questo regolamento accoglie come principio la parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro nonché a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.
24 Alla luce di questi principi e di questi obiettivi occorre stabilire se la normativa messa in causa nella fattispecie dalla Commissione sia o meno incompatibile con l'art. 13 del regolamento n. 1408/71, in base al quale un lavoratore è soggetto, con riserva di talune deroghe non pertinenti nella fattispecie, alla legislazione di un solo Stato membro, al fine di evitare, come risulta dall'ottavo considerando di questo regolamento, i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.
25 A tale proposito occorre rilevare che il fatto che il lavoratore sia gravato, per una medesima retribuzione, da oneri sociali imposti in forza di diverse legislazioni nazionali, mentre egli può assumere la qualità di assicurato rispetto ad una sola di tali legislazioni, espone il lavoratore stesso ad una doppia imposizione, il che è in contrasto con le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 5 maggio 1977, causa 102/76, Perenboom, Racc. pag. 815, punto 13, e 29 giugno 1994, causa C-60/93, Aldewereld, Racc. pag. I-2991, punto 26).
26 Tuttavia, nella fattispecie, è pacifico che il tributo sociale per artisti non colpisce gli artisti e i giornalisti stessi, ma le imprese che commercializzano i loro lavori. Del resto, è pacifico che queste imprese non sono legittimate a ripercuotere i costi derivanti da tale tributo sulle retribuzioni che versano agli artisti ed ai giornalisti.
27 In forza della normativa tedesca, il tributo sociale per artisti non deve quindi avere, in particolare, alcun impatto sugli artisti e sui giornalisti che forniscono prestazioni in Germania e che esercitano anche un'attività autonoma in un altro Stato membro in cui sono residenti e affiliati ad un regime di previdenza sociale. A tal riguardo, se le prestazioni che questi artisti e questi giornalisti forniscono in Germania danno luogo a contributi nel loro Stato di affiliazione a titolo del loro regime di previdenza sociale, questo contributo non può essere più elevato di quello che essi avrebbero versato se queste prestazioni fossero state effettuate in quest'ultimo Stato. Di conseguenza, questi lavoratori non vengono penalizzati per il fatto che forniscono le loro prestazioni in uno Stato membro diverso dal loro Stato di affiliazione.
28 Inoltre, poiché è vietato alle imprese che commercializzano i lavori degli artisti e dei giornalisti ripercuotere il costo del tributo sociale per artisti sulle retribuzioni degli interessati, il sistema di cui trattasi, includendo nella base imponibile del tributo sociale per artisti le retribuzioni versate ad artisti e giornalisti che non rientrano nel regime istituito in forza del KSVG, mira ad assicurare una parità di trattamento per tutti gli artisti ed i giornalisti che effettuano prestazioni in Germania. Infatti, a parità di retribuzione versata, le imprese sopportano un costo totale che non differisce a seconda che il beneficiario di questa retribuzione sia assicurato in forza del KSVG o in forza di un altro regime di previdenza sociale. Il sistema assicura quindi il più possibile la parità di trattamento di tutti gli artisti e giornalisti occupati in Germania, in conformità agli obiettivi del regolamento n. 1408/71, non incentivando le imprese a ricorrere ad una categoria piuttosto che ad un'altra.
29 E' vero che questo sistema può comportare, in funzione del livello dei contributi personali versati dagli artisti e dai giornalisti autonomi nei vari Stati membri, che, in taluni casi, per una stessa retribuzione concessa dall'impresa che fa ricorso alle prestazioni di differenti artisti o giornalisti in Germania, il livello finale di retribuzione, dopo il prelievo di tali contributi, sia minore per un artista o per un giornalista che fa parte di un regime diverso da quello istituito in forza del KSVG rispetto ad un artista o a un giornalista assicurato in forza di questa normativa. Tuttavia, una tale situazione è inerente al meccanismo di semplice coordinamento risultante dal regolamento n. 1408/71, che lascia gli Stati membri competenti a determinare i loro regimi di previdenza sociale e, in particolare, a definire il livello dei contributi richiesti ai lavoratori ed agli operatori economici, pur disponendo che, in talune situazioni, il lavoratore che effettua una prestazione in uno Stato membro rientra nella normativa di previdenza sociale di un altro Stato membro.
30 Per il resto, in quanto il sistema di cui trattasi vieta la ripercussione del tributo sociale per artisti sulle retribuzioni versate, la sua soppressione nei confronti degli artisti e dei giornalisti non affiliati al regime introdotto in forza del KSVG non apporta alcuna modifica né alla retribuzione di questi ultimi né al livello degli oneri sociali che gravano eventualmente su tale retribuzione in base al regime di previdenza sociale al quale questi artisti e questi giornalisti sono affiliati.
31 Il sistema di cui trattasi assicura quindi per quanto possibile la parità di trattamento di tutti gli artisti e giornalisti autonomi che effettuano prestazioni in Germania, come è stato constatato ai punti 28-30 della presente sentenza, senza penalizzare gli artisti ed i giornalisti autonomi che fanno parte di un regime di previdenza sociale di un altro Stato membro quando effettuano prestazioni in Germania, rispetto alla situazione in cui essi effettuano prestazioni analoghe nel loro Stato di affiliazione, come è stato rilevato ai punti 26 e 27 della presente sentenza.
32 Questo sistema è quindi compatibile con le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 secondo cui coloro ai quali si applica questo regolamento sono soggetti in via di principio alla legislazione di un solo Stato membro. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, coloro ai quali esso si applica sono, in una situazione quale quella della presente fattispecie, i lavoratori stessi e da quanto precede risulta che tale sistema non ha alcun impatto sulla loro situazione. Se ne deve concludere che, per quanto riguarda gli artisti ed i giornalisti autonomi in quanto lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71, il sistema di cui trattasi non viola il principio secondo cui una sola normativa di previdenza sociale deve essere applicata a questi lavoratori. Il fatto che i loro lavori diano luogo anche, da parte delle imprese che commercializzano questi ultimi, al pagamento di un onere destinato a finanziare il regime tedesco di previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti autonomi non pregiudica questa conclusione, mentre quest'onere soddisferebbe, se avesse avuto inoltre un impatto sui lavoratori stessi, i criteri che consentirebbero di qualificarlo come contributo sociale ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71.
33 A tal riguardo, il tributo sociale per artisti va distinto, ad esempio, da contributi quali il contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS) o il contributo sociale generalizzato (CSG) francesi, che hanno dato luogo alle due sentenze della Corte 15 febbraio 2000, Commissione/Francia, causa C-34/98 (Racc. pag. I-995), e causa C-169/98 (Racc. pag. I-1049), e che colpivano direttamente lavoratori che rientravano nella normativa di previdenza sociale di Stati membri diversi dalla Repubblica francese.
34 Il tributo sociale per artisti deve essere distinto anche da contributi quali i contributi datoriali che hanno dato luogo alla sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco e Desquenne & Giral (Racc. pag. 223), che comportavano che versasse contributi due volte il datore di lavoro che utilizzava lavoratori affiliati ad un regime di previdenza sociale in vigore in uno Stato membro e che occupava temporaneamente questi lavoratori in un altro Stato membro, senza che i contributi versati in quest'altro Stato membro dessero diritto ad alcun beneficio sociale. Questi contributi costituivano un onere supplementare per tale datore di lavoro assoggettandolo di fatto ad oneri sociali più gravosi rispetto ai prestatori stabiliti nel territorio in cui venivano effettuate le prestazioni. Essi potevano quindi avere un impatto sulla decisione di questo datore di lavoro di utilizzare tali lavoratori, che così venivano colpiti indirettamente. Nella fattispecie il tributo sociale per artisti sembra del tutto neutro in quanto le imprese che commercializzano in Germania i lavori di artisti e di giornalisti autonomi che esercitano la loro attività anche in un altro Stato membro, in cui sono residenti ed affiliati ad un regime di previdenza sociale, non sono, in base ai dati del fascicolo istruito dalla Commissione, tenuti al versamento di contributi presso i regimi di previdenza sociale di cui fanno parte questi artisti e questi giornalisti.
35 La Commissione sostiene tuttavia che il tributo sociale per artisti colpirebbe indirettamente i redditi degli artisti e dei giornalisti. Infatti, al momento di stabilire le retribuzioni di questi ultimi, le imprese che commercializzano i loro lavori sarebbero in grado di tener conto dei costi derivanti da tale tributo, nonostante la normativa che vieta loro di ripercuotere questi costi sulla retribuzione.
36 Occorre ricordare che è pacifico che la normativa tedesca vieta alle imprese di ripercuotere i costi derivanti dal tributo sociale per artisti sulle retribuzioni che esse versano agli artisti ed ai giornalisti. Di conseguenza, in base a questa normativa, l'esistenza o l'inesistenza di questo tributo non deve avere alcun impatto sulla retribuzione versata agli artisti ed ai giornalisti, la quale deve risultare da fattori del tutto indipendenti.
37 Ora, la conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario non può essere valutata basandosi sull'ipotesi che questa normativa non viene rispettata. Solo eventualmente un comportamento accertato delle autorità pubbliche da cui risulta che questa normativa non costituisce in realtà la regola applicata potrebbe consentire di discostarsi, nell'ambito dell'esame di un ricorso per inadempimento presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato, dalle norme nazionali di cui trattasi e di esaminare una prassi divergente.
38 Infatti, nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 169 del Trattato, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-5699, punto 59).
39 Ora, nelle sue memorie, la Commissione non ha dedotto alcun elemento inteso a dimostrare che le retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti fossero, in pratica, influenzate dall'obbligo per le imprese che commercializzano i loro lavori di versare il tributo sociale per artisti.
40 Non comportando l'applicazione di più di una normativa di previdenza sociale agli artisti ed ai giornalisti autonomi che fanno commercializzare i loro lavori in Germania ma risiedono ed esercitano una parte della loro attività autonoma in un altro Stato membro, il sistema di cui trattasi non viola nemmeno la norma di cui all'art. 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale colui che esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.
41 Di conseguenza, la censura della Commissione relativa ad una violazione degli artt. 13 e 14 bis del regolamento n. 1408/71 deve essere respinta.
Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato
42 Secondo la Commissione, gli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato si oppongono anche alla riscossione del tributo sociale per artisti sulle retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti che esercitano anche un'attività autonoma in un altro Stato membro in cui sono residenti e affiliati ad un regime di previdenza sociale. Infatti, la Corte, nelle sentenze Seco e Desquenne & Giral, citata, e 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-703), avrebbe dichiarato che il Trattato CE vieta ad uno Stato membro di riscuotere contributi che non comportano alcuna tutela previdenziale supplementare presso coloro che risiedono in un altro Stato membro in cui sono già affiliati ad un regime di previdenza sociale.
43 La Repubblica federale di Germania contesta qualsiasi violazione degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato. Essa sostiene che il tributo sociale per artisti viene riscosso anche sulle retribuzioni versate a taluni artisti e a taluni giornalisti i quali, pur risiedendo e lavorando in Germania, non sono affiliati al regime di previdenza sociale degli artisti. Inoltre, le sentenze Seco e Desquenne & Giral nonché Kemmler, sopra menzionate, non sarebbero pertinenti in quanto esse riguarderebbero oneri diretti che gravano, rispettivamente, su chi occupa lavoratori e sui lavoratori autonomi pregiudicando la libera prestazione dei servizi, mentre il tributo sociale per artisti grava direttamente e solo sull'impresa che commercializza i lavori degli artisti o dei giornalisti indipendenti interessati senza pregiudicare la libera prestazione dei servizi.
44 Nel formulare questa censura, la Commissione non fa altro che considerare, dal punto di vista degli artt. 51, 52 e 59 del Trattato, la stessa censura che faceva valere nel contesto degli artt. 13 e 14 bis del regolamento n. 1408/71.
45 Occorre innanzi tutto esaminare l'argomento della Commissione basato sulla sentenza Kemmler, citata. La Corte ha certo dichiarato, al punto 14 di questa sentenza, che l'art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro imponga alle persone che già svolgono un'attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l'obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare.
46 Tuttavia, come la Corte ha rilevato ai punti 36-39 della presente sentenza, la Commissione non ha dimostrato che il tributo sociale per artisti grava, anche indirettamente, sulle retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti che esercitano un'attività autonoma in un altro Stato membro, in cui sono residenti e iscritti ad un regime di previdenza sociale.
47 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento della Commissione basato sulla citata sentenza Seco e Desquenne & Giral, è esatto che la Corte, al punto 15 di tale sentenza, ha dichiarato che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro obblighi un datore di lavoro, stabilito in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente, mediante lavoratori cittadini di paesi terzi, lavori nel primo Stato, a versare la parte a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali per detti lavoratori, qualora detto datore di lavoro debba già versare contributi analoghi per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività in forza della legge dello Stato in cui è stabilito e i contributi versati nello Stato in cui tale prestazione viene effettuata non diano diritto ad alcun vantaggio sociale per i lavoratori stessi.
48 Tuttavia, come è già stato rilevato al punto 34 della presente sentenza, la Commissione non ha dimostrato che le imprese tedesche che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti che esercitano anche la loro attività in un altro Stato membro, in cui sono residenti ed iscritti ad un regime di previdenza sociale, si trovano in una situazione analoga.
49 Si deve infine ricordare che l'applicazione del tributo sociale per artisti alle retribuzioni versate agli artisti ed ai giornalisti che esercitano anche la loro attività in un altro Stato membro, in cui sono residenti ed iscritti ad un regime di previdenza sociale, non può disincentivare, in spregio degli artt. 52 o 59 del Trattato, le imprese tedesche dal commercializzare i lavori di questi artisti e di questi giornalisti. Infatti, queste imprese sono assoggettate allo stesso modo al tributo sociale per artisti per quanto riguarda le retribuzioni che esse versano agli artisti stabiliti in Germania.
50 Di conseguenza, la censura della Commissione relativa ad una violazione degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato deve essere respinta.
51 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso della Commissione deve essere respinto.
Sulle spese
52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente nei suoi motivi e va quindi condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.