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61999C0068

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 24ottobre2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libertà di prestazione di servizi - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Finanziamento della previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti - Contributo riscosso presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato sulla base delle retribuzioni versate a questi ultimi - Presa in conto delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti assoggettati alla normativa in materia di previdenza sociale di un altro Stato membro. - Causa C-68/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01865


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con il ricorso presentato il 25 febbraio 1999, la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).

La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania, applicando gli artt. 23 e seguenti del Künstlersozialversicherungsgesetz (legge relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti) agli autori residenti in un altro Stato membro e che svolgono abitualmente un'attività autonoma tanto in tale Stato membro quanto nella Repubblica federale di Germania, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 51 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 e 43 CE) e/o dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto art. 49 CE), nonché del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), in particolare l'art. 14 bis, n. 2, prima frase, in combinato disposto con l'art. 13, nn. 1 e 2, lett. b), a tenore dei quali detti autori sono soggetti esclusivamente alla legislazione in materia di previdenza sociale dello Stato membro di residenza.

I - Il procedimento precontenzioso

2. Ritenendo che la legislazione tedesca fosse incompatibile con la normativa comunitaria, il 17 settembre 1997 la Commissione inviava al governo tedesco una lettera di diffida. Il procedimento per inadempimento era stato avviato in seguito a una denuncia presentata dal signor Stutzer, un cittadino tedesco residente in Belgio che esercita autonomamente l'attività di giornalista sia in tale paese che in altri Stati membri.

3. Il governo tedesco rispondeva alla lettera di diffida il 1° dicembre 1997 con una lettera cui era allegata una comunicazione del 21 novembre dello stesso anno.

4. Considerando tale risposta insoddisfacente, il 7 agosto 1998 la Commissione faceva pervenire al governo tedesco il parere motivato previsto dall'art. 169 del Trattato. Il 22 settembre 1998 il rappresentante permanente della Germania presso l'Unione europea inviava una lettera al Segretariato generale della Commissione, cui era allegata la risposta del governo tedesco che manteneva la stessa posizione adottata nella risposta alla lettera di diffida.

II - La normativa tedesca controversa

5. Ai sensi degli artt. 23 e seguenti della legge sulla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti, le imprese del settore della stampa e dell'editoria nonché delle agenzie di stampa sono tenute a versare al regime di previdenza sociale di tali professionisti un contributo denominato Künstlersozialabgabe. La base imponibile è costituita dalle retribuzioni corrisposte dal soggetto passivo nel corso dell'anno civile agli artisti e giornalisti (in prosieguo: gli «autori») che svolgono un'attività autonoma, come corrispettivo per le loro opere. L'aliquota varia in funzione del settore .

L'iscrizione al citato regime di previdenza sociale è obbligatoria per tutti gli autori che esercitano un'attività autonoma. La legge prevede tuttavia una serie di circostanze nelle quali essi sono esentati da tale obbligo, per esempio qualora esercitino un'altra attività autonoma o subordinata oppure se, nell'ambito della loro attività artistica, impiegano più di un lavoratore.

Ora, le imprese sono tenute a versare il contributo sia che gli autori dei quali commercializzano le opere abbiano l'obbligo di iscrizione al detto regime di previdenza sociale, sia che essi ne siano esentati.

I fondi provengono, per la metà, dalle quote contributive degli assicurati. Il contributo a carico delle imprese deve coprire il 25% del fabbisogno finanziario del regime ed è fissato con un anno di anticipo. Il restante 25% è versato dallo Stato, attraverso sovvenzioni. La copertura comprende l'assicurazione di vecchiaia, quella di malattia e quella di assistenza nel caso in cui siano necessarie cure speciali.

Ai sensi dell'art. 36a della legge citata, in combinato disposto con l'art. 32 del Sozialgesetzbuch (codice di previdenza sociale), l'impresa non può ripercuotere sugli autori il contributo che è tenuta a versare.

III - La normativa comunitaria che si asserisce violata

6. La Commissione ritiene che, applicando tale normativa, la Repubblica federale di Germania sia venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato CE nonché da diverse disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, concernente la determinazione della legislazione applicabile.

In concreto, l'art. 13, nn. 1 e 2, lett. b), dispone quanto segue:

«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

(...)

b) La persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

7. L'art. 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento citato così recita:

«Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

2. La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro (...)».

IV - Esame del ricorso

8. Ai fini dell'analisi, ho suddiviso gli argomenti delle parti in due paragrafi. Mi occuperò anzi tutto degli argomenti che riguardano la natura dei contributi previdenziali, quindi passerò a quelli relativi alla compatibilità della normativa controversa con gli artt. 51, 52 e 59 del Trattato e con le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71.

A - Sulla questione se i contributi previdenziali debbano essere considerati come contributi datoriali

9. Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che, a prescindere dalla denominazione adottata, i contributi che le imprese versano direttamente al regime di previdenza sociale degli artisti e giornalisti sono contributi datoriali destinati a cofinanziarlo. Essi producono, sia per l'impresa che li versa sia per l'autore iscritto a tale regime, gli stessi effetti dei contributi previdenziali.

A suo parere, analizzando la struttura di tali contributi si può concludere che, pur non essendo formalmente contributi datoriali in senso stretto, ne hanno tutta l'apparenza. La Commissione esclude che si possano considerare come un'imposta, in quanto non hanno lo scopo di procurare entrate allo Stato tedesco, bensì di finanziare un regime di previdenza sociale concreto. Del pari, non li si può assimilare ad un prelievo parafiscale, in quanto i beneficiari non sono i soggetti passivi, ma gli autori iscritti al detto regime. Nella replica, la Commissione afferma che, nonostante le differenze che distinguono i prelievi parafiscali dai contributi previdenziali, questi ultimi producono gli stessi effetti di un prelievo di effetto equivalente a un dazio doganale, nei limiti in cui gli autori che esercitano la loro attività anche in un altro Stato membro, nel quale risiedono, non possono ottenere le prestazioni che essi contribuiscono a finanziare.

10. Il governo tedesco sostiene che, sebbene i contributi siano destinati a finanziare un regime previdenziale, le loro caratteristiche li distinguono dai contributi datoriali. Infatti, essi sono riscossi a livello collettivo, giovano all'insieme degli assicurati ad un regime di previdenza sociale concreto e non hanno lo scopo di garantire la protezione sociale di ciascuno di essi in modo individuale. Inoltre, le retribuzioni corrisposte agli autori, siano essi iscritti o meno al regime, costituiscono solo una base per il calcolo dei contributi, il cui onere è sostenuto unicamente dall'impresa che commercializza le opere. D'altro canto, la base imponibile di tali contributi non coincide con quella dei contributi a carico degli autori stessi, in quanto è costituita dalla retribuzione effettivamente corrisposta, che comprende le spese generali dell'autore, le quali vengono invece dedotte dai redditi che servono come base per il calcolo dei contributi a carico dell'interessato. Inoltre, l'ammontare di tali contributi è calcolato senza tenere conto delle aliquote minime e massime di contribuzione a carico dell'impresa tenuta a versarli, e le percentuali dei due tipi di contribuzione sono diverse. A suo parere, i contributi in questione costituiscono un prelievo parafiscale imposto a tutte le imprese stabilite in Germania che commercializzano opere artistiche e giornalistiche.

Il governo tedesco non concorda con la Commissione sul fatto che i contributi previdenziali in oggetto possano considerarsi come un prelievo di effetto equivalente ad un dazio doganale. Esso sostiene che tali contributi sono destinati a finanziare un regime di previdenza sociale concreto e non, come avverrebbe nel caso di un prelievo avente tali caratteristiche, al finanziamento di azioni intese a promuovere la produzione o la vendita di opere artistiche o giornalistiche, di cui beneficerebbero principalmente le opere nazionali.

11. Condivido il parere della Commissione secondo cui tali contributi previdenziali, che il governo tedesco qualifica come oneri o prelievi parafiscali, costituiscono, in pratica, contributi datoriali ad un regime previdenziale, per quanto alcune delle loro caratteristiche, che il governo tedesco ha descritto minuziosamente, differiscano da quelle dei contributi datoriali in senso stretto. La stessa Corte sembra aver posto fine, per ora, ad ogni polemica al riguardo, dichiarando, in due sentenze recenti, che la circostanza che un prelievo sia qualificato come imposta da una legislazione nazionale non significa che, alla luce del regolamento n. 1408/71, lo stesso prelievo non possa essere considerato rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento e non sia dunque soggetto alla regola del divieto di cumulo delle legislazioni applicabili .

B - Sull'esistenza di una doppia imposizione di contributi in contrasto con gli artt. 51, 52 e 59 del Trattato e con il titolo II del regolamento n. 1408/71

12. La Commissione rileva che la normativa controversa impone ad un giornalista che si trovi nella situazione del signor Stutzer di contribuire al finanziamento di due regimi di previdenza sociale, anche se uno di essi non gli conferisce alcun diritto a prestazioni. Poiché risiede ed esercita un'attività autonoma in Belgio, egli versa i contributi in tale Stato, la cui legislazione non prevede un obbligo di contribuzione per le imprese che commercializzano opere artistiche e giornalistiche. Qualora pubblichi in Germania, la sua retribuzione viene compresa nella base imponibile per il calcolo dei contributi a carico dell'impresa che sfrutta la sua produzione, cosicché l'autore, seppure indirettamente, ne sostiene l'onere. Inoltre, l'obbligo dell'impresa di versare i contributi non è accompagnato da alcun vantaggio sociale per un giornalista che si trovi nella situazione del signor Stutzer. La Commissione ritiene che tale risultato sia contrario alla lettera e allo spirito del regolamento n. 1408/71, il quale mira ad evitare situazioni di doppia imposizione e prevede quindi, in linea di principio, che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di un solo Stato membro.

La Commissione sostiene che, in tali circostanze, l'obbligo dell'impresa di versare i contributi controversi può incidere sulla retribuzione corrisposta all'autore, i cui onorari sul mercato tedesco risulterebbero ridotti, fatto che penalizzerebbe la prestazione di servizi transfrontalieri, sia che l'obbligo di versare i contributi incomba all'artista, sia che incomba all'impresa. Se l'impresa che commercializza le opere in Germania non fosse tenuta a versare tali contributi, essa potrebbe corrispondere all'autore l'importo equivalente, aiutandolo a finanziare il suo regime di previdenza sociale in Belgio.

La Commissione ricorda che, perché una norma nazionale ostacoli la libera prestazione di servizi, non è necessario che incida direttamente sul prestatore stabilito in un altro Stato membro, ma è sufficiente che essa possa dissuadere il destinatario del servizio dall'affidarglielo. A suo parere, i contributi in esame sarebbero contrari al diritto comunitario anche se il legislatore tedesco avesse scelto di calcolarli su una base imponibile diversa, in quanto continuerebbero a gravare indirettamente sulle retribuzioni degli autori che esercitano la loro attività anche in un altro Stato membro in cui risiedono. Essa conclude che la normativa controversa non può essere giustificata da motivi di interesse generale connessi alla protezione dei lavoratori.

13. Il governo tedesco, per contro, ritiene che la propria legislazione non sia in contrasto con il regolamento n. 1408/71, in quanto i contributi previdenziali in oggetto non gravano né direttamente né indirettamente sugli autori ma sulle imprese, le quali non possono ripercuoterli sui primi. Anche se tale normativa fosse abrogata, le imprese non aumenterebbero proporzionalmente le retribuzioni che corrispondono agli autori e la concorrenza risulterebbe falsata sia a danno degli autori che lavorano e risiedono in Germania e sono soggetti alla normativa tedesca in materia di previdenza sociale, sia a danno delle imprese che ne commercializzano le opere. Secondo il governo tedesco è improbabile che gli autori stabiliti in un altro Stato membro otterrebbero un vantaggio qualora i loro onorari non fossero inclusi nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi in oggetto, ed è più logico supporre che le imprese non ripercuoterebbero sugli autori il vantaggio economico che ne trarrebbero.

A suo parere, i contributi previdenziali in oggetto non sono neppure incompatibili con gli artt. 52 e 59 del Trattato. Infatti, le retribuzioni corrisposte agli autori che non sono iscritti a tale regime previdenziale da parte dell'impresa che ne commercializza le opere sono incluse nella base imponibile per il calcolo di detti contributi a prescindere dal fatto che la mancata iscrizione sia dovuta al diritto nazionale o al diritto comunitario. Aggiunge che, nello stabilire le modalità di finanziamento del regime di previdenza sociale degli artisti e giornalisti, il legislatore tedesco avrebbe anche potuto decidere che i contributi sociali in parola fossero calcolati in base agli utili o al fatturato dell'impresa, ed anche in questo caso non avrebbero influito sulla posizione economica degli autori. Secondo il governo tedesco, tale sistema è necessario e giustificato per evitare che gli autori residenti in Germania e che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria ricevano un trattamento meno favorevole rispetto agli autori che risiedono in altri Stati membri e non impedisce a questi ultimi, neppure in modo indiretto, di esercitare il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

14. Senza essere del tutto convinto dagli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua tesi, non condivido l'analisi effettuata dalla Commissione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della normativa controversa ai lavoratori autonomi che, come il signor Stutzer, esercitano il diritto alla libera circolazione.

15. L'art. 51 del Trattato ha imposto al Consiglio l'obbligo di adottare, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per assicurare ai lavoratori migranti il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste. Il Consiglio ha adempiuto tale obbligo adottando il regolamento n. 1408/71, che coordina i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Successivamente, il regolamento n. 1390/81 , entrato in vigore il 1° luglio 1982, ha esteso l'applicazione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi e ai loro familiari.

16. Il titolo II del regolamento n. 1408/71 prevede un sistema completo di norme di conflitto inteso a determinare la legislazione applicabile alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione. Il principio generale, enunciato all'art. 13, n. 1, è che il lavoratore è soggetto alla legislazione in materia di previdenza sociale di un solo Stato membro. Ai lavoratori che di norma esercitano un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri si applica l'art. 14 bis, n. 2, secondo cui essi sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui risiedono, qualora esercitino parte della loro attività nel territorio di tale Stato.

L'unica eccezione a questo principio è prevista dall'art. 14 quater, lett. b), applicabile alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di diversi Stati membri e che si trovano in una delle situazioni menzionate nell'allegato VII, nel qual caso sono soggette alla normativa di ciascuno degli Stati di cui trattasi .

17. Le parti nel presente procedimento convengono che, secondo le citate norme del diritto comunitario, un giornalista come il signor Stutzer è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale del Belgio. Divergono, tuttavia, nel valutare gli effetti che l'applicazione della normativa previdenziale tedesca produce nella sua situazione.

Come si è visto, la Commissione sostiene che l'autore che pubblichi in Germania è obbligato, anche se solo indirettamente, a versare contributi ad un regime previdenziale che non gli riconosce alcun diritto a prestazioni, mentre il governo tedesco afferma che, se un autore non risiede in Germania, l'obbligo di finanziare il regime nazionale di previdenza sociale degli artisti e giornalisti incombe solo all'impresa che ne commercializza le opere, e che ciò non pregiudica in alcun modo i diritti economici dell'autore, in quanto l'impresa non può ripercuotere i contributi su quest'ultimo.

18. Vero è che, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71, il lavoratore migrante è soggetto alla legislazione in materia previdenziale di un solo Stato membro e che la Corte, nella sua giurisprudenza, si è dichiarata contraria al fatto che il lavoratore o l'impresa che esercitino il diritto alla libera circolazione debbano farsi carico di oneri economici aggiuntivi, che peraltro non conferiscono alcun vantaggio sociale.

19. Quando la normativa comunitaria applicabile ai lavoratori migranti in materia previdenziale era contenuta nel regolamento n. 3 , la Corte, nella sentenza Nonnenmacher , dovendo decidere se l'applicazione obbligatoria della legislazione dello Stato in cui è occupato il lavoratore escluda l'applicazione della legislazione di qualsiasi altro Stato membro, ha già dichiarato che l'art. 12 del citato regolamento, contenuto nel titolo II di quest'ultimo, vieta di applicare le leggi di uno Stato membro diverso da quello in cui è occupato il lavoratore solo qualora esse obblighino quest'ultimo a versare dei contributi ad un ente previdenziale che non sia in grado di garantirgli ulteriori vantaggi per lo stesso rischio e per lo stesso periodo.

Parimenti, nella sentenza Van der Vecht , la Corte ha affermato che l'art. 12 del regolamento n. 3 mira ad impedire ogni cumulo nell'applicazione delle legislazioni nazionali che possa far aumentare inutilmente gli oneri contributivi previdenziali sia del lavoratore sia del datore di lavoro e che l'art. 12 vieta agli Stati membri diversi da quello sul cui territorio è occupato il lavoratore di applicare a quest'ultimo la loro legislazione in materia di previdenza sociale, qualora tale applicazione implichi, nei confronti dei lavoratori o dei datori di lavoro, un aumento degli oneri non compensato da una maggiore tutela previdenziale.

Infine, nella sentenza Perenboom la Corte ha ribadito che il fatto che il lavoratore sia gravato, per una medesima retribuzione, da oneri sociali imposti in forza di diverse legislazioni nazionali, mentre egli può assumere la qualità di assicurato rispetto ad una sola di tali legislazioni, espone il lavoratore stesso ad una doppia imposizione, il che è in contrasto con le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 . La Corte ha confermato questa giurisprudenza nel febbraio dello stesso anno .

20. Nell'ambito del diritto di stabilimento, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Kemmler , che l'art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro imponga alle persone che già svolgono un'attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l'obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare. La controversia riguardava un avvocato tedesco, che risiedeva ed esercitava la professione in Germania e disponeva altresì di un domicilio a Bruxelles, dove anche esercitava la professione. Gli venivano chiesti in Belgio contributi arretrati che l'interessato si rifiutava di pagare in quanto nello stesso periodo era già iscritto al regime previdenziale tedesco obbligatorio per i lavoratori autonomi.

21. Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, nella sentenza Seco la Corte ha esaminato la situazione di un'impresa tenuta a versare, per gli stessi lavoratori e gli stessi periodi d'attività, contributi al regime di previdenza del suo Stato di stabilimento, e che lo Stato ospitante obbliga a versare contributi al proprio regime di previdenza senza che tali contributi attribuiscano ai suoi lavoratori il diritto ad un qualsiasi vantaggio previdenziale. La Corte ha dichiarato che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro obblighi tale impresa a versare la parte dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori che ha distaccato in tale Stato e che un tale obbligo non è nemmeno giustificato nel caso in cui abbia lo scopo di compensare i vantaggi economici che il datore di lavoro ha potuto trarre dall'inosservanza della normativa in materia di retribuzione minima dello Stato in cui viene effettuata la prestazione .

Inoltre, nella sentenza Arblade e a. , la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che obbliga il datore di lavoro a versare contributi padronali agli enti previdenziali dello Stato membro ospitante, oltre ai contributi che egli ha già versato agli enti dello Stato membro in cui è stabilito, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Un obbligo del genere, infatti, comporta costi e oneri amministrativi ed economici supplementari per le imprese stabilite in un altro Stato membro, cosicché queste ultime non si trovano su un piano di parità, dal punto di vista della concorrenza, con i datori di lavoro stabiliti nello Stato membro ospitante, il che può quindi dissuaderle dal fornire prestazioni nello Stato membro ospitante.

22. In tutte le cause citate, la violazione del diritto comunitario derivava dal fatto che il lavoratore, subordinato o autonomo, o il datore di lavoro dovevano sostenere un doppio onere economico in quanto tenuti a versare contributi in due Stati membri, uno dei quali non riconosceva al lavoratore alcun diritto a prestazioni.

23. Per converso, nel caso in esame non riscontro questa doppia imposizione.

24. Da un lato, l'unica legislazione in materia previdenziale applicabile ad un giornalista come il signor Stutzer, che svolge un'attività autonoma ed esercita il suo diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi del Trattato, è la legislazione dello Stato in cui risiede, nella fattispecie il Belgio. A norma dell'art. 14 quinquies del regolamento n. 1408/71, egli è considerato in tale Stato come se esercitasse l'insieme delle sue attività professionali nel suo territorio. E' in tale Stato che deve versare contributi, probabilmente in funzione di tutti i suoi redditi professionali, con l'eventuale applicazione di aliquote minime e massime. Negli altri Stati membri in cui effettua prestazioni di servizi, che vi sia o meno stabilito, non può essere obbligato ad iscriversi ad un regime di previdenza sociale ed i redditi che percepisce non possono essere soggetti a contribuzione. Inoltre, secondo quanto esposto dalle parti, le retribuzioni convenute tra il signor Stutzer e l'impresa che ne pubblica le opere in Germania non sono gravate da alcuna trattenuta destinata a finanziare un regime di previdenza sociale in tale Stato.

25. Dall'altro lato, l'unica a versare contributi al regime tedesco di previdenza sociale degli artisti e pubblicisti è l'impresa stabilita in Germania che commercializza le opere del signor Stutzer, alla quale è fatto divieto di ripercuotere sull'autore l'importo corrispondente ai contributi.

26. Sebbene si tratti di contributi datoriali ad un regime previdenziale che non conferiscono al lavoratore autonomo residente in un altro Stato membro alcun diritto a prestazioni, a mio parere, il fatto di ricomprendere nella base imponibile l'importo delle retribuzioni corrisposte ad autori residenti in altri Stati membri non costituisce una violazione del diritto comunitario.

27. Infatti, come ha affermato la Corte, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale . Come ho rilevato nelle conclusioni che ho presentato nella causa Terhoeve , in mancanza di norme comunitarie in materia, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire anche gli elementi da inserire nell'imponibile per il computo dei contributi previdenziali.

La giurisprudenza ha imposto alcuni limiti all'esercizio di tale potere da parte degli Stati membri. Essi devono rispettare il principio di parità di trattamento, in modo da garantire l'assenza di discriminazioni tra i cittadini nazionali e quelli di altri Stati membri, fare in modo che le norme nazionali in materia previdenziale non costituiscano un ostacolo all'esercizio effettivo delle libertà sancite dal Trattato e che il lavoratore che esercita il suo diritto alla libera circolazione non risulti pregiudicato rispetto al lavoratore stanziale .

28. Orbene, a mio parere né il lavoratore né l'impresa sono assoggettati ad un duplice onere economico. La legislazione tedesca non viola il principio della parità di trattamento, in quanto non riserva ai lavoratori che esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera circolazione un trattamento diverso da quello applicato ai lavoratori nazionali. Inoltre, essa non può ostacolare l'esercizio di tali diritti da parte dei prestatori di servizi né dissuadere i destinatari dei servizi dal rivolgersi ad un autore stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione osserva giustamente che la Repubblica federale di Germania può imporre un trattamento meno favorevole agli autori soggetti alla sua legislazione che non sono tenuti ad iscriversi al regime di previdenza sociale degli artisti e giornalisti. Tuttavia, come ho già rilevato, la legislazione controversa non pregiudica né il diritto di stabilimento né il diritto alla libera prestazione di servizi, motivo per cui l'ordinamento giuridico comunitario non può imporre un trattamento diverso per gli autori stabiliti in altri Stati membri le cui opere vengono pubblicate in Germania.

29. Vorrei aggiungere che i motivi dedotti dalla Commissione nella presente causa sono troppo vaghi e ipotetici per poter dare luogo alla condanna di uno Stato membro per inadempimento. In ogni caso, insisto sul fatto che nel presente procedimento non è stato dimostrato che la retribuzione di un autore, che si trovi nella situazione del signor Stutzer, viene ridotta per il fatto che le imprese che ne commercializzano le opere in Germania devono includere nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali gli importi corrisposti all'autore nel corso dell'anno civile. La Commissione non è neppure riuscita a dimostrare che l'autore trarrebbe un vantaggio diretto nel caso in cui tali importi fossero esclusi dalla base imponibile.

30. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento. Essa deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione . Poiché la Commissione non è riuscita a dimostrare l'asserito inadempimento, il ricorso dev'essere respinto.

VI - Spese

31. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il governo tedesco ha chiesto la condanna della Commissione ed i motivi da essa dedotti sono stati respinti, propongo alla Corte di condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Conclusione

32. Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la Commissione alle spese.