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61999C0141

Conclusioni dell'avvocato generale Alber dell'8 giugno 2000. - Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) contro Belgische Staat. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Beroep Gent - Belgio. - Libertà di stabilimento - Legislazione fiscale - Imposte dirette - Deduzione delle perdite di esercizio - Esercizio d'imposta precedente. - Causa C-141/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11619


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Il presente procedimento pregiudiziale verte sulla questione se l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osti all'applicazione di una normativa del regime fiscale belga che vieta ad una società belga con sede secondaria stabile in Lussemburgo di dedurre le perdite subite in Belgio da utili conseguiti successivamente nello stesso paese, in quanto compensate a fronte di utili conseguiti in Lussemburgo, cosicché la società non può far valere le perdite subite in Belgio né in tale Stato né in Lussemburgo.

2. La società per azioni Algemene Maatschappij van Verzekeringen en Grondkrediet, attualmente Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening (in prosieguo: la «AMID»), ricorrente nella causa a qua, ha domicilio fiscale in Belgio e, nel Granducato di Lussemburgo, una sede secondaria stabile, secondo l'accezione dell'art. 5 della convenzione belgo-lussemburghese sulla doppia imposizione. Mentre detta società registrava in Belgio perdite nell'esercizio contabile 1981, essa realizzava nello stesso anno utili provenienti dalla sede stabile sita in Lussemburgo che, ai sensi dell'art. 23, n. 2, primo comma, della convenzione sulla doppia imposizione sono esenti da imposta in Belgio. Ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società per l'esercizio 1982, essa intendeva detrarre dagli utili conseguiti in Belgio nell'esercizio 1982, in applicazione dell'art. 114 del codice belga delle imposte sui redditi , le perdite subite in Belgio nel 1981.

3. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria rifiutava una siffatta detrazione, poiché le perdite subite in Belgio, in mancanza di profitti realizzati in detto Stato, avrebbero dovuto essere imputate sugli utili esenti ai sensi della convenzione. La perdita subita dalla società in Belgio nell'esercizio contabile 1981 avrebbe quindi dovuto essere imputata sugli utili conseguiti nella sede stabile sita in Lussemburgo nello stesso anno, mentre non si poteva dedurre dagli utili dichiarati in Belgio nell'esercizio 1982.

4. Secondo le indicazioni fornite dal giudice a quo - lo Hof van beroep te Gent - la perdita subita in Belgio nel 1981 veniva interamente coperta dagli utili esenti da imposta conseguiti in Lussemburgo, impedendo così alla ricorrente di portare a deduzione dal suo reddito imponibile per l'anno 1982 le perdite subite in Belgio nell'esercizio 1981. La perdita registrata in Belgio nel 1981 non poteva neppure essere detratta dagli utili conseguiti in Lussemburgo ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società in Lussemburgo. Venivano così assoggettati all'imposta sulle società gli utili conseguiti dalla ricorrente sia in Belgio che nella sede stabile lussemburghese, senza che la società potesse detrarre dal reddito imponibile le perdite subite in Belgio nel 1981.

5. Il giudice a quo ha ammesso che, qualora la sede secondaria stabile della ricorrente non fosse stata in Lussemburgo, bensì in Belgio, le perdite di cui trattasi avrebbero potuto senza dubbio essere detratte dal reddito imponibile ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società. La ricorrente subirebbe quindi uno svantaggio dal punto di vista fiscale per il fatto di avere una sede secondaria stabile in Lussemburgo, mentre non andrebbe incontro ad un analogo svantaggio qualora tale sede si trovasse in Belgio.

6. Il giudice a quo si pone pertanto la questione se l'applicazione degli artt. 66 e 69 del regio decreto d'applicazione del codice belga delle imposte sui redditi (in prosieguo: il «regio decreto»), che impongono una compensazione delle perdite con gli utili esentati dichiarati dalla sede lussemburghese, non frappongano ostacoli alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 52 del Trattato CE. Ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 52 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea, osti alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società, le perdite di esercizio subite da una società avente la sede sociale in uno Stato membro e sorte in tale Stato nel corso di un esercizio precedente possono essere detratte dagli utili realizzati dalla società in questione in un esercizio successivo, solo se tali perdite di esercizio non possono essere imputate sugli utili conseguiti da una sede secondaria stabile della detta società in un altro Stato membro nel suddetto esercizio precedente, con la conseguenza che le perdite di esercizio così imputate non possono essere detratte dal reddito imponibile di tale società ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società né nel primo Stato membro né nel secondo, mentre, qualora la sede secondaria stabile si trovasse nel territorio del medesimo Stato membro della società, le menzionate perdite di esercizio potrebbero essere senz'altro detratte dal reddito imponibile della società».

II - Il contesto normativo del diritto fiscale belga

7. L'art. 114 del codice belga delle imposte sui redditi consente alla ricorrente di detrarre le perdite dagli utili dell'esercizio successivo. Ai sensi di detto articolo si possono portare in detrazione dagli utili del periodo imponibile le perdite di esercizio registrate nel corso dei cinque esercizi precedenti.

8. Conformemente all'art. 66, n. 2, lett. c), del regio decreto, le perdite vanno tuttavia imputate secondo un preciso ordine, in base al quale le perdite registrate in Belgio devono dapprima essere imputate sugli utili realizzati in Belgio, quindi, nel caso che tali utili siano insufficienti, sugli utili imponibili ad aliquota ridotta e, infine, sugli utili esenti ai sensi della convenzione.

9. L'art. 69 del regio decreto limita la possibilità di detrazione delle perdite di cui all'art. 114 del codice delle imposte sui redditi, nel senso che le perdite relative ad esercizi precedenti menzionate in tale articolo sono deducibili solo nella misura in cui non potevano essere detratte negli esercizi precedenti, né potevano, in detti esercizi precedenti, essere compensate da utili esenti ai sensi della convenzione.

III - Argomenti delle parti

10. La ricorrente sostiene che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Nel caso di specie il Belgio non avrebbe rispettato tale obbligo, in quanto la normativa controversa violerebbe l'art. 52 del Trattato CE. Detto articolo vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alla libertà di stabilimento e impone obblighi non solo allo Stato membro ospitante, ma anche allo Stato membro d'origine. Sarebbe inammissibile ostacolare anche indirettamente la libertà di stabilimento, ad esempio mediante svantaggi fiscali.

11. Nel caso di specie si rileverebbero siffatti svantaggi. Con un esempio in cifre, la ricorrente osserva che, in forza della normativa controversa, una società con una sede secondaria in un altro Stato membro può eventualmente trovarsi nella condizione di dover versare imposte superiori ai profitti conseguiti nel periodo considerato. Come emerge dallo schema fornito dalla ricorrente, ciò deriverebbe dal fatto che, nel caso di specie, le perdite subite in Belgio possono solo essere imputate sugli utili esenti da imposta realizzati in Lussemburgo e non sugli utili conseguiti in Belgio e assoggettati ad imposta in questo Stato. In altre parole, le perdite non vengono detratte dai redditi imponibili e questi ultimi in pratica sono quindi superiori agli utili effettivamente realizzati dalla società. La ricorrente aggiunge che la situazione sarebbe diversa se essa avesse una sede secondaria in Belgio. Pertanto essa subirebbe uno svantaggio ovvero verrebbe sanzionata per il fatto di avere una sede stabile in un altro Stato membro. Quantunque tale discriminazione sia di entità ridotta, essa costituirebbe una violazione della libertà di stabilimento.

12. Non occorrerebbe procedere ad un esame delle giustificazioni in quanto il Belgio non deduce alcun motivo in tal senso. In ogni caso, tuttavia, tali motivi dovrebbero essere respinti, dato che la normativa controversa non risponde al principio di proporzionalità.

13. Il governo belga ritiene che nel caso di specie non si configuri alcuna restrizione alla libertà di stabilimento. Occorrerebbe considerare il contesto globale della normativa fiscale, in forza della quale le società belghe sarebbero assoggettate ad imposta sulla base dei loro utili a livello mondiale, comprendendo cioè gli utili e le perdite di tutte le sedi (site nel territorio nazionale e all'estero), ai sensi dell'art. 66 del regio decreto. Il combinato disposto di detto articolo e della convenzione sulla doppia imposizione, siglata dal Belgio con tutti gli Stati membri, renderebbe nella maggior parte dei casi il regime vantaggioso per le società, poiché una perdita subita all'estero potrebbe essere imputata sugli utili realizzati in Belgio.

14. Nell'ambito di tale regime di imposizione occorrerebbe risolvere problemi molto complessi, per cui sarebbe inevitabile che un'impresa possa risultare svantaggiata in rari casi specifici. Ciononostante, il governo belga ritiene che l'art. 66 del regio decreto non influisca sulla scelta di un'impresa di aprire una sede secondaria all'estero. Quando una società decide di aprire una sede in un altro Stato membro, essa non potrebbe sapere a priori se e dove registrerà eventualmente perdite. Secondo il governo belga, le difficoltà sorte nel caso di specie derivano dalla disparità dei singoli regimi fiscali nazionali.

15. Secondo una costante giurisprudenza , in materia di imposte dirette gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi discriminazione, palese o dissimulata, basata sulla cittadinanza. Il governo belga nega l'esistenza di una siffatta discriminazione nella fattispecie facendo riferimento alla sentenza Schumacker , poiché una società belga che ha una sede all'estero non si troverebbe nella stessa situazione di un'impresa attiva soltanto in Belgio. In quest'ultimo caso gli utili e le perdite di tutte le sedi in Belgio rientrerebbero in un unico calcolo, cosicché alla società non si porrebbe il problema della detrazione delle perdite di una sede. Per contro, una sede secondaria estera viene considerata come soggetto passivo autonomo, assoggettato ad imposta ai sensi del diritto dello Stato di stabilimento ed eventualmente di una convenzione sulla doppia imposizione. Per definizione, non potrebbe sussistere una situazione oggettivamente equiparabile tra le due società, poiché in Belgio non esiste un regime per le sedi secondarie stabili.

16. Il governo belga osserva infine che non sussisterebbe alcuna discriminazione tra società belghe ed estere e che tutte le società belghe con una sede secondaria all'estero riceverebbero lo stesso trattamento. Esso sostiene che, se fosse necessario modificare le norme controverse nel caso di specie, si dovrebbe riformare interamente il sistema belga in materia di imposizione sulle società. In questo caso non sarebbe certo che il regime di detrazione delle perdite resti vantaggioso com'è attualmente.

17. In conclusione, il governo belga ribadisce che, a suo parere, non si frappone alcun ostacolo alla libertà di stabilimento e si chiede perché la Commissione, che assume l'esistenza di una violazione manifesta dell'art. 52 del Trattato CE, non abbia ancora avviato un procedimento per inadempimento nei confronti del Belgio.

18. La Commissione ritiene che nel caso di specie sussista un ostacolo allo stabilimento in un altro Stato membro. Esso consisterebbe nel fatto che una società belga che intenda aprire una sede secondaria dovrebbe chiedersi se farlo in un altro Stato membro o in Belgio, poiché nel caso che la società abbia una sede all'estero e subisca eventualmente perdite in Belgio, essa non potrebbe detrarle. E' quanto avverrebbe quando la sede sita nell'altro Stato membro consegue utili, il che è proprio la finalità dell'apertura di un'altra sede.

19. Per quanto riguarda la detrazione delle perdite, la Commissione fa valere che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non impone effettivamente di concedere la possibilità di una siffatta detrazione. Qualora lo Stato membro abbia tuttavia previsto la detrazione delle perdite nel suo regime fiscale, esso dovrebbe consentirla senza discriminazioni e conformemente alla sentenza Daily Mail . Pertanto, la Commissione ritiene, in riferimento alla questione pregiudiziale, che si dovrebbe esaminare non tanto la non deducibilità delle perdite quanto la disparità di trattamento delle società belghe che intendono operare in un altro Stato membro con una sede stabile. Ai sensi degli artt. 66 e 69 del regio decreto, società con domicilio fiscale in Belgio e una sede stabile in un altro Stato membro non potrebbero più detrarre, o almeno non interamente, dagli utili conseguiti in Belgio le perdite subite in questo stesso Stato. La situazione sarebbe diversa per società belghe attive soltanto in Belgio o che operano all'estero non nell'ambito di sedi stabili. Le società belghe con una sede in un altro Stato membro sarebbero di conseguenza svantaggiate.

20. Anche la Commissione perviene alla conclusione, sulla base di un esempio in cifre, che tali società verrebbero potenzialmente assoggettate ad un'imposizione troppo elevata e potrebbero quindi essere dissuase dall'aprire una sede secondaria in un altro Stato membro. Ciò costituirebbe una restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento. Questa disparità di trattamento non deriverebbe dalla convenzione sulla doppia imposizione, bensì dalla normativa belga. Occorre respingere l'affermazione del Belgio secondo cui la fattispecie costituisce soltanto un singolo caso. In causa sarebbe invece il regime applicabile a tutte le società belghe nella stessa situazione. Rinviando alla causa Dassonville , la Commissione sostiene che è irrilevante che la restrizione sia attuale o potenziale.

21. La Commissione ritiene che la fattispecie non riguardi un problema di disparità di regimi fiscali nazionali, poiché vengono in esame unicamente contribuenti belgi. In merito all'argomento del governo belga secondo cui tra una sede belga ed una estera la situazione non è equiparabile, la Commissione sostiene che nel caso di specie non si tratta dell'imposizione degli utili della sede sita all'estero, in quanto ciò rientrerebbe nella sfera di applicazione della convenzione sulla doppia imposizione. La questione sarebbe perché non si possono detrarre le perdite. Il motivo risiederebbe nel fatto che gli utili sono stati realizzati in una sede stabile sita in un altro Stato membro. In questo si configurerebbe una discriminazione.

22. La Commissione esamina infine la questione dei motivi di giustificazione, osservando però che il governo belga stesso non ha presentato osservazioni in merito. A tale riguardo la Commissione respinge, tra l'altro, la lotta contro l'evasione fiscale e la frode come motivo giustificativo. L'esercizio di un'attività in un altro Stato membro attraverso una sede stabile non potrebbe essere considerato di per sé come indizio di abuso o di frode. Inoltre, la detrazione delle perdite, limitata temporalmente, troverebbe applicazione soltanto nell'ambito della sovranità del Belgio e sarebbe quindi facilmente controllabile.

23. Secondo la Commissione, il divieto di detrarre le perdite potrebbe costituire una compensazione dell'esenzione fiscale degli utili conseguiti in Lussemburgo. Tuttavia, ciò non potrebbe costituire un motivo giustificativo.

24. La Commissione sottolinea come il governo belga, negli argomenti dedotti, abbia fatto valere la propria intenzione di evitare la doppia detrazione delle perdite applicando tale normativa. Al riguardo esso fa tuttavia riferimento proprio ad un caso opposto, in cui si siano registrate perdite in Lussemburgo e ottenuti utili in Belgio. Nel caso di specie sarebbe del tutto esclusa la doppia detrazione delle perdite, poiché, applicando il principio della territorialità, il Lussemburgo non consentirebbe di detrarre le perdite subite in Belgio. Di conseguenza, non si tratterebbe dell'esclusione di una doppia detrazione delle perdite, bensì di una doppia esclusione della detrazione delle perdite. Inoltre si potrebbe far ricorso ad altri mezzi per non incorrere nella doppia detrazione delle perdite. A tale proposito la Commissione rinvia all'art. 23, n. 1, quinto comma, della convenzione sulla doppia imposizione, che si applica nel caso opposto, da cui emerge che la detrazione delle perdite può essere concessa senza privare di efficacia il regime fiscale.

IV - Presa di posizione

25. Il Belgio osserva giustamente che le imposte dirette rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza , alla quale fa riferimento anche il governo belga, tale competenza dev'essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, in questo caso salvaguardando la libertà di stabilimento.

26. La normativa controversa potrebbe violare la libertà di stabilimento, che l'art. 52 del Trattato CE riconosce ai cittadini degli Stati membri e che si applica anche alle società ai sensi dell'art. 58 del Trattato CE.

27. In una giurisprudenza costante la Corte ha statuito quanto segue:

«Per quanto riguarda le disposizioni in tema di libertà di stabilimento, è importante precisare che, sebbene, così come formulate, tali norme mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d'origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e corrispondente, peraltro, alla definizione dell'art. 58 del Trattato (...)» .

28. E' questo lo scenario che si configura nel caso di specie. Si tratta di stabilire se il Belgio, negando la possibilità di far valere, in determinate condizioni, la detrazione delle perdite, ostacoli lo stabilimento di una società belga in un altro Stato membro. Una società belga che abbia intenzione di costituire una sede secondaria in un altro Stato membro deve quindi considerare che, in determinate circostanze - ad esempio, se consegue utili in Lussemburgo e subisce perdite in Belgio - non può detrarre dette perdite. La società non andrebbe incontro a un siffatto svantaggio se, invece che all'estero, aprisse un'altra sede in Belgio. Questo eventuale svantaggio può dissuadere un'impresa dallo stabilirsi in un altro Stato membro. Di conseguenza, la sua libertà di stabilimento risulterebbe limitata.

29. A tale riguardo, è inoltre irrilevante che la società - come sostiene il governo belga - non possa sapere a priori se, ed eventualmente dove, registrerà perdite. Nella decisione relativa all'apertura di una sede in un altro Stato membro, la società deve considerare e ponderare tutte le possibilità. E' del tutto verosimile che l'eventuale impossibilità di detrarre le perdite, che non si verifica nel caso di una sede sita in Belgio, induca la società a desistere dall'aprire una sede in un altro Stato membro. Anche se il Belgio sostiene che le circostanze del caso di specie si verificano molto raramente, poiché le sedi estere spesso subirebbero, al contrario, perdite, ciò è ugualmente irrilevante nella fattispecie. Come sostiene la Commissione, si deve partire dal presupposto, da un lato, che una società apre una sede in un altro Stato membro allo scopo di conseguire utili. Quindi, essa terrà anzitutto conto, nelle sue considerazioni preliminari, di detta situazione. Dall'altro lato, è irrilevante determinare l'entità della violazione della libertà di stabilimento. Come ha dichiarato la Corte, «l'art. 52 vieta qualsiasi discriminazione, sia pure di lieve entità» . Anche se la fattispecie costituisse un caso del tutto particolare e molto raro, la violazione della libertà di stabilimento non verrebbe meno.

30. In ogni caso, non si tratta soltanto di un caso puramente ipotetico, in quanto la ricorrente si trova effettivamente in questa - seppur molto specifica - situazione. Occorre partire dal singolo caso concreto, benché questo non costituisca la «regola». E' sufficiente che la normativa sia potenzialmente atta a limitare le libertà fondamentali. Come stabilisce la giurisprudenza in materia , l'art. 52 del Trattato CE «osta (...) a qualsiasi provvedimento (...) il quale, anche se si applica senza discriminazioni in base alla cittadinanza, può ostacolare o scoraggiare l'esercizio (...) delle libertà fondamentali garantite dal Trattato».

31. Il governo belga ritiene che lo svantaggio della normativa fiscale in questione derivi dalle persistenti disparità tra i regimi fiscali nazionali allo stato attuale di armonizzazione non ancora realizzata. Le conseguenze sfavorevoli emerse nel caso di specie non discendono tuttavia dalle differenti aliquote d'imposizione dei singoli Stati membri o dalla diversa incidenza della situazione personale dei contribuenti, come si verificava ad esempio nella causa Gilly . Lo svantaggio cui va incontro la ricorrente si fonda invece sul fatto che, nel caso di specie, il Belgio compensa le perdite con gli utili esentati della sede lussemburghese e non le imputa agli utili conseguiti in Belgio. In questo contesto sono irrilevanti anche le disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione.

32. Rinviando alla sentenza nella causa Schumacker , il governo belga fa infine valere che le società belghe che operano esclusivamente in Belgio e quelle con una sede stabile in un altro Stato membro non si trovano in una situazione equiparabile. Anche se, conformemente al diritto fiscale belga, le sedi stabili site in Belgio vengono assoggettate ad imposta complessivamente e, di conseguenza, una società belga, per definizione, non può avere sedi intese nel senso di sedi stabili all'estero, ciò non toglie che una società belga, operante in Belgio in diverse località, può detrarre le perdite subite senza restrizioni. L'argomento dedotto dal governo belga, relativo all'esistenza di un unico calcolo in cui non si distingue tra le singole «sedi», che in Belgio non verrebbero considerate come tali, significa per l'appunto che le perdite di ogni «sede» belga entrano a far parte del calcolo globale. Le società belghe aventi almeno una sede stabile in un altro Stato membro non possono detrarre interamente le perdite. E' inesatto trarne la conclusione che la ricorrente si trovi in una situazione oggettivamente diversa da quella delle altre società belghe.

33. La Corte ha operato una siffatta distinzione tra cittadini residenti in uno Stato membro e non residenti. Nella causa Gschwind , concernente l'imposizione fiscale di non residenti, la Corte ha dichiarato che «(...) la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola analoghe poiché il reddito percepito nel territorio di uno Stato da un non residente costituisce, nella maggior parte dei casi, solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e poiché la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale (...)».

34. Tuttavia, il caso di specie riguarda i casi di residenti, che sono assoggettati ad imposta nel «luogo di residenza», fermo restando che l'imposizione - a seconda del luogo in cui si trovano le singole sedi - è diversa. Inoltre, non è ravvisabile una differenza oggettiva tra le società operanti esclusivamente in Belgio e quelle con una sede stabile in un altro Stato membro. Tale differenza non risiede neanche nel fatto che una parte degli utili delle imprese belghe con una sede stabile in un altro Stato viene assoggettata ad imposta all'estero e che le perdite ivi subite possono anche eventualmente essere contabilizzate all'estero. Poiché nella fattispecie le perdite subite in Belgio non possono essere imputate sugli utili conseguiti in Lussemburgo, la situazione delle due società è del tutto analoga: entrambe vogliono detrarre le perdite subite in Belgio dagli utili conseguiti in detto Stato. Il fatto di negare ad una società tale diritto perché ha una sede stabile in Lussemburgo che ha conseguito utili nel periodo considerato costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento.

35. A tale riguardo è inoltre irrilevante che - come sostiene il governo belga - in Belgio società belghe ed estere ricevano lo stesso trattamento. Nel caso di specie non si tratta di una discriminazione nei confronti di una società estera, bensì dell'ostacolo posto ad una società belga che ha una sede stabile in un altro Stato membro. E' altrettanto irrilevante che tutte le società belghe con una sede stabile all'estero ricevano lo stesso trattamento, in quanto tutte queste società sono trattate in maniera diversa rispetto ad imprese belghe attive soltanto in Belgio.

36. Nella causa Gebhard la Corte ha affermato che, affinché le restrizioni siano giustificate, i provvedimenti nazionali restrittivi devono soddisfare quattro condizioni: «essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (...)» .

37. Il governo belga non ha fornito giustificazioni riguardo alla normativa controversa nel caso di specie. Esso ha unicamente fatto valere che si deve prendere in considerazione il regime fiscale nel suo complesso, che dovrebbe essere interamente adeguato nel caso di una modifica della normativa controversa, con l'incertezza di un ulteriore aggravarsi degli svantaggi fiscali. Il governo belga non ha tuttavia dedotto altri argomenti né motivato tali supposizioni.

38. La Corte ha finora riconosciuto la coerenza del regime fiscale come un motivo giustificativo, ad esempio nella causa ICI , nella quale precisa quanto segue: «[t]uttavia, nelle cause citate, esisteva un nesso diretto tra la deducibilità dei contributi, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta delle somme dovute da assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione contro i rischi di vecchiaia e morte, dall'altro, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale interessato».

39. Nel caso di specie, il governo belga non ha invocato espressamente la coerenza del sistema fiscale come motivo giustificativo, né ha fatto valere che nel suo regime fiscale esista un nesso tra la deducibilità ovvero l'agevolazione fiscale e l'imposizione. Nella fattispecie si potrebbe supporre l'intenzione di compensare il vantaggio dell'esenzione da imposta degli utili conseguiti in Lussemburgo con la mancata detrazione delle perdite. Tuttavia, il Belgio non fa valere tale argomento, che nel caso di specie non costituirebbe comunque una giustificazione, poiché non sussiste un nesso diretto tra le perdite subite in Belgio e gli utili conseguiti in Lussemburgo.

40. Di conseguenza, occorre rilevare che la normativa belga controversa limita la libertà di stabilimento di società belghe in altri Stati membri.

V - Sulle spese

41. Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

VI - Conclusione

42. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:

«L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società, le perdite di esercizio subite da una società avente la sede sociale in uno Stato membro e sorte in tale Stato nel corso di un esercizio precedente possono essere detratte dagli utili realizzati dalla società in questione in un esercizio successivo, solo se tali perdite di esercizio non possono essere imputate sugli utili conseguiti da una sede secondaria stabile della detta società in un altro Stato membro nel suddetto esercizio precedente, con la conseguenza che le perdite di esercizio così imputate non possono essere detratte dal reddito imponibile di tale società ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle società né nel primo Stato membro né nel secondo, mentre, qualora la sede secondaria si trovasse nel territorio del medesimo Stato membro della società, le menzionate perdite di esercizio potrebbero essere senz'altro detratte dal reddito imponibile della società».