Avis juridique important
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2000. - Floridienne SA e Berginvest SA contro Stato belga. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Tournai - Belgio. - Sesta direttiva IVA - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni - Detrazione prorata - Calcolo - Riscossione di dividendi di azioni e di interessi su prestiti da parte di una società holding nei confronti delle sue consociate - Interferenza nella gestione delle consociate. - Causa C-142/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09567
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Deduzione dell'imposta pagata a monte - Impresa soggetto passivo unicamente per una parte delle sue operazioni - Deduzione prorata - Calcolo - Riscossione di dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo che interferisce nella loro gestione - Esclusione - Riscossione di interessi su prestiti - Esclusione - Presupposto
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 4, n. 2, e 19)
$$Ai sensi dell'art. 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, un'impresa che non sia assoggettata all'imposta sul valore aggiunto per l'insieme delle sue operazioni può dedurre dall'importo dell'imposta da essa dovuto l'ammontare dell'imposta che essa ha pagato nei limiti di un prorata, quale risulta da una frazione il cui denominatore è dato dall'importo totale del fatturato relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ed a quelle che non danno diritto a deduzione. La detta disposizione deve essere interpretata nel senso che da tale denominatore si devono escludere, da un lato, i dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo, la quale è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto per altre attività e fornisce alle dette controllate servizi di gestione, in quanto, non costituendo il corrispettivo di alcuna attività economica, la riscossione di dividendi non rientra nell'ambito d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e, dall'altro, gli interessi versati da tali controllate alla società capogruppo a titolo dei prestiti che questa ha loro concesso, qualora tali operazioni di prestito non costituiscano, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva in questione, un'attività economica della detta società capogruppo.
( v. punti 21, 32 e dispositivo )
Nel procedimento C-142/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Tournai (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Floridienne SA,
Berginvest SA
e
Stato belga,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Floridienne SA e la Berginvest SA, dagli avv.ti P. Malherbe, D. Waelbroeck e P.-P. Hendrickx, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga dalla signora A. Snoecx, consigliere presso il Ministero degli Affari esteri, del Commercio internazionale e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. Traversa, consigliere giuridico, e dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Floridienne SA e della Berginvest SA, del governo belga e della Commissione, all'udienza del 17 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 aprile 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 31 marzo 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 aprile seguente, il Tribunal de première instance di Tournai ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la Floridienne SA (in prosieguo: la «Floridienne») e la Berginvest SA (in prosieguo: la «Berginvest») allo Stato belga in merito alla disciplina da applicare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), ai dividendi e agli interessi su prestiti che esse percepiscono, nella loro qualità di capogruppo, dalle società controllate del gruppo.
La normativa comunitaria
3 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e, di conseguenza, esclude dall'ambito di applicazione della detta imposta le attività che non hanno natura economica. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della suddetta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente una delle attività economiche di cui al n. 2 della medesima disposizione. La nozione di «attività economiche» è definita dall'art. 4, n. 2: essa comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
4 L'art. 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a deduzione», dispone, al n. 2, che il soggetto passivo è autorizzato alla detrazione soltanto «Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta...». Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la detrazione è ammessa, conformemente al n. 5 della detta disposizione, soltanto per la parte dell'IVA proporzionale alle operazioni soggette ad imposta.
5 Detto pro rata è determinato, per tutte le operazioni compiute dal soggetto passivo, conformemente all'art. 19 della sesta direttiva, i cui nn. 1 e 2 recitano:
«1. Il pro rata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:
- al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,
- al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).
Il pro rata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del pro rata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del pro rata di deduzione».
I fatti della causa principale e la questione pregiudiziale
6 La sentenza di rinvio espone come la Floridienne, società capogruppo di società operanti nei settori della chimica, delle materie plastiche e nel settore agroalimentare, e la Berginvest, società capogruppo intermediaria che guida il sottogruppo delle materie plastiche, sostengano che esse interferiscono direttamente o indirettamente nella gestione delle loro società controllate, in particolare fornendo loro servizi amministrativi, di contabilità ed informatici, nonché concedendo loro prestiti di finanziamento. Inoltre, la Floridienne e la Berginvest percepiscono dalle società controllate dividendi derivanti dalle loro partecipazioni e interessi sui suddetti prestiti.
7 Nell'ambito delle loro attività di prestazione di servizi alle proprie società controllate, la Floridienne e la Berginvest effettuano operazioni soggette all'IVA, che danno diritto alla detrazione delle imposte applicate sui beni e sui servizi forniti a queste due società. La loro prassi consistente nel detrarre la totalità di tali imposte pagate a monte è stata messa in discussione dall'amministrazione fiscale belga, in particolare in quanto una parte dei beni e dei servizi ricevuti è destinata alla riscossione dei dividendi e degli interessi, attività che l'amministrazione considera esente dall'IVA. Ritenendo che gli interessi sui prestiti concessi da dette società alle loro controllate corrispondano tuttavia ad una specifica attività professionale di natura finanziaria, detta amministrazione li ha inclusi nel denominatore della frazione del pro rata generale di detrazione. Per contro, per quanto riguarda i dividendi, soltanto quelli provenienti da società controllate che avevano effettivamente fruito di una consulenza per la gestione sono stati inseriti tra i redditi finanziari figuranti nel denominatore della detta frazione.
8 In tali circostanze, l'amministrazione ha emesso ingiunzioni per il recupero dell'IVA dovuta, a suo parere, dalle due società per operazioni effettuate nel corso degli anni 1990-1994. Dette ingiunzioni sono state emesse per un importo relativo al capitale di BEF 13 812 839 per la Floridienne e di BEF 17 598 876 per la Berginvest. Queste società hanno presentato opposizione contro dette ingiunzioni e hanno chiesto l'annullamento delle medesime, nonché il risarcimento dei danni che sarebbero stati loro causati dallo Stato belga.
9 Dinanzi al giudice a quo la Floridienne e la Berginvest sostengono in particolare che l'applicazione del meccanismo di detrazione deve limitarsi alle operazioni che rientrano nell'attività economica del soggetto passivo e che il mero fatto di detenere quote sociali o azioni non costituisce un'attività imponibile. Peraltro, nessuno strumento significativo sarebbe da esse predisposto per ottenere introiti provenienti da dividendi e da interessi delle loro società controllate. La riscossione dei dividendi prodotti da tali quote o azioni non rientrerebbe pertanto nell'ambito di applicazione dell'IVA.
10 Avendo constatato che le due società sono parzialmente soggetti passivi poiché effettuano sia operazioni che danno diritto alla detrazione dell'IVA, sia operazioni «al di fuori», il Tribunal de première instance di Tournai ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i dividendi azionari e gli interessi sui prestiti debbano essere sempre esclusi dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione, anche nell'ipotesi in cui la società che li percepisce ha interferito nella gestione delle imprese che pagano o attribuiscono tali dividendi e interessi, con esclusione dell'esercizio dei diritti derivanti a questa società dalla sua qualità di azionista o di socio».
Sulla questione pregiudiziale
11 Con la sua domanda pregiudiziale il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 19 della sesta direttiva vada interpretato nel senso che dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione devono essere esclusi, da un lato, i dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo che è soggetto passivo dell'IVA per altre attività e fornisce a tali società controllate servizi di gestione e, dall'altro, gli interessi versati da queste ultime alla stessa capogruppo in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso.
12 Per risolvere tale questione occorre esaminare in particolare se i redditi di cui trattasi esulino all'ambito di applicazione dell'IVA in quanto non derivano da operazioni che rientrano in un'attività economica soggetta all'IVA.
13 Per quanto riguarda, in primo luogo, i dividendi, la Floridienne e la Berginvest fanno valere che tali dividendi non costituiscono il corrispettivo di una determinata attività economica dell'azionista, ma sono il risultato della mera proprietà del bene; pertanto, essi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA e non vanno presi in considerazione nel calcolo del pro rata di detrazione, anche se la società che riscuote tali dividendi ha interferito nella gestione delle sue controllate.
14 Se la società capogruppo è soggetto passivo dell'IVA per tale attività di gestione, i dividendi possono tuttavia rientrare in tale attività solo a condizione che essi ne costituiscano il corrispettivo, il che presupporrebbe un nesso diretto con l'attività soggetta all'IVA. Ora, siffatto nesso sarebbe difficilmente concepibile, dato che l'attribuzione di dividendi risulta da una decisione unilaterale della consociata e che uno stesso dividendo viene attribuito a tutte le azioni di una determinata categoria, indipendentemente dal se queste appartengano alla capogruppo. Per quanto concerne la causa principale, la Floridienne e la Berginvest precisano al riguardo che, indipendentemente dai dividendi loro attribuiti, percepiscono una specifica remunerazione per le prestazioni di servizi che forniscono alle loro società controllate.
15 Il governo belga e la Commissione sostengono, per contro, che l'interferenza di una società capogruppo nella gestione delle sue controllate deve essere considerata un'attività economica consistente nello sfruttamento di un bene per ricavarne introiti sotto forma di dividendi. In tale misura questi ultimi costituirebbero infatti il corrispettivo della suddetta attività economica. Tali dividendi dovrebbero essere inclusi pertanto nella frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione, ma unicamente nel suo denominatore, dal momento che la detta attività non dà diritto a detrazione.
16 Il governo belga aggiunge che una diversa interpretazione dell'art. 19 della sesta direttiva pregiudicherebbe il principio di neutralità dell'IVA, consentendo di ottenere un diritto alla detrazione integrale dell'IVA pagata per i beni e i servizi usati dalla società capogruppo, mentre questi sono stati destinati sia ad operazioni che danno diritto a detrazione, sia ad operazioni che non conferiscono tale diritto.
17 Al riguardo occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale una società capogruppo, il cui unico scopo sia la partecipazione presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'IVA e non ha diritto a detrazioni in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta società capogruppo possiede nella sua qualità di azionista o di socio. Tale conclusione si fonda in particolare sulla constatazione che la mera partecipazione finanziaria in altre imprese non costituisce un'attività economica ai sensi della sesta direttiva (sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Racc. pag. I-3111, punto 17; 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punto 12).
18 Tuttavia, la Corte ha affermato che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (sentenza Polysar Investments Netherlands, citata, punto 14).
19 Ne consegue che va considerata attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva siffatta interferenza nella gestione delle società controllate, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, di contabilità ed informatici da parte della Floridienne e della Berginvest alle loro società controllate.
20 Tuttavia, affinché la riscossione di dividendi attribuiti da tali controllate alla società capogruppo, che interferisce in tal modo nella gestione di queste ultime, rientri nell'ambito di applicazione dell'IVA, si richiede inoltre che tali dividendi possano essere considerati come il corrispettivo dell'attività economica di cui trattasi, il che presuppone un nesso diretto tra l'attività esercitata e il controvalore percepito (v., in particolare, sentenze 5 febbraio 1981, causa 154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, Racc. pag. 445, punto 12; 24 ottobre 1996, causa C-288/94, Argos Distributors, Racc. pag. I-5311, punto 16).
21 Al riguardo, la Corte ha già statuito che, non costituendo il corrispettivo di alcuna attività economica, la riscossione di dividendi non rientra nell'ambito d'applicazione dell'IVA e che, di conseguenza, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non rientrano nel sistema dei diritti a detrazione (sentenza Sofitam, sopra citata, punto 13).
22 Tale esclusione è giustificata in particolare da talune caratteristiche dei dividendi. Innanzi tutto, è pacifico che l'attribuzione di dividendi presuppone di regola l'esistenza di profitti da distribuire e dipende quindi dal risultato dell'esercizio societario. Inoltre, il pro rata di dividendo viene determinato in funzione del tipo di partecipazione, in particolare delle categorie di azioni, e non in ragione dell'identità del possessore di tale o talaltra partecipazione. Occorre infine rilevare che i dividendi rappresentano, per loro stessa natura, il frutto della partecipazione in una società e discendono dalla mera proprietà del bene (sentenza Polysar Investments Netherlands, citata, punto 13).
23 Infatti, tenuto conto appunto del fatto che l'importo del dividendo dipende così parzialmente da un'alea e che il diritto al dividendo è esclusivamente in funzione del possesso di partecipazioni, non sussiste tra il dividendo e una prestazione di servizi, anche se fornita da un azionista che percepisce tale dividendo, un nesso diretto necessario perché esso possa costituire il corrispettivo dei detti servizi.
24 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli interessi che una società capogruppo percepisce sui prestiti che essa ha concesso alle sue controllate, la Floridienne e la Berginvest fanno valere che l'attività consistente nel mettere a disposizione di un terzo un capitale rientra in un'attività economica consistente nello sfruttamento di beni soltanto quando esorbita dalla mera gestione di un patrimonio, in modo da collegarsi ad un'altra attività imponibile di cui essa costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario. Orbene, ciò non si verificherebbe per le operazioni che hanno dato luogo alla causa principale. Le due società avrebbero semplicemente reinvestito dividendi ricavati dalle controllate in prestiti a talune di esse, senza alcun nesso con i servizi di gestione forniti alle medesime. Gli interessi dei prestiti costituirebbero al contrario il frutto della proprietà dei crediti nei confronti delle società controllate, ovvero quello di operazioni di credito accessorie ad un'attività principale, vale a dire il possesso di partecipazioni, che esula in quanto tale dall'ambito di applicazione dell'IVA.
25 Il governo belga e la Commissione fanno valere, per contro, che i redditi finanziari derivanti dai prestiti a società controllate costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario di un'attività imponibile consistente nella prestazione di servizi, in particolare di gestione, alle società controllate e che tali redditi finanziari devono essere ripresi pertanto nel denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione.
26 A tale proposito, occorre rilevare come la Corte abbia affermato, nel caso di interessi percepiti da un'impresa amministratrice di stabili come remunerazione di investimenti, effettuati per proprio conto, di fondi versati dai condomini o dai locatari, che siffatti interessi non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA, poiché il versamento di interessi non risulta dalla mera proprietà del bene, ma costituisce il corrispettivo della disponibilità di un capitale concessa a un terzo (sentenza 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise, Racc. pag. I-3695, punto 17).
27 Dal momento che l'art. 2, punto 1, della sesta direttiva esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA le operazioni per le quali il soggetto passivo non agisce in quanto tale, l'assoggettamento all'IVA di operazioni di prestito, come quelle considerate nella causa principale, presuppone che esse costituiscano un'attività economica dell'operatore prevista dall'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, oppure il prolungamento diretto, permanente e necessario di un'attività imponibile, senza però essere accessorie a quest'ultima ai sensi dell'art. 19, n. 2, della detta direttiva (v., in tal senso, sentenza Régie dauphinoise, sopra citata, punto 18).
28 Affinché l'attività di una società capogruppo consistente nel mettere un capitale a disposizione delle sue controllate possa essere considerata di per sé un'attività economica, consistente nello sfruttamento di detto capitale per ricavarne introiti aventi carattere permanente sotto forma di interessi, occorre che tale attività non sia esercitata soltanto a titolo occasionale e che non si limiti alla gestione di un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato (v., in tal senso, sentenze 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust, Racc. pag. I-3013, punto 36; 26 settembre 1996, causa C-230/94, Enkler, Racc. pag. I-4517, punto 20), ma che sia effettuata nell'ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall'intento di garantire la redditività dei capitali investiti.
29 Peraltro, la concessione di prestiti a società controllate alle quali la società capogruppo fornisce servizi amministrativi, di contabilità, di informatica e di gestione in generale non può essere soggetta all'IVA in quanto si tratterebbe del prolungamento diretto, permanente e necessario di tale prestazione di servizi ai sensi della citata sentenza Régie dauphinoise. Siffatti prestiti non sono infatti né necessariamente né direttamente collegati ai servizi così resi.
30 Inoltre, si deve rilevare che un mero reinvestimento da parte di una società capogruppo dei dividendi, da essa riscossi dalle sue società controllate e che sono essi stessi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA, in prestiti a tali controllate non costituisce mai un'attività imponibile. Gli interessi su siffatti prestiti devono essere considerati per contro come i frutti della mera proprietà del bene e non rientrano pertanto nel sistema della detrazione.
31 Spetta al giudice di rinvio accertare se, nella causa principale, ricorrano, conformemente ai criteri esposti nei punti 26-30 della presente sentenza, i presupposti dell'assoggettamento all'IVA delle operazioni di prestito di cui trattasi.
32 Alla luce di quanto precede, la questione pregiudiziale va risolta come segue: l'art. 19 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione si devono escludere:
- i dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo che è soggetto passivo dell'IVA per altre attività e che fornisce a dette controllate servizi di gestione e,
- gli interessi versati da dette società controllate alla società capogruppo in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso, quando tali operazioni di prestiti non costituiscono, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, un'attività economica della detta capogruppo.
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de première instance di Tournai, con sentenza 31 marzo 1999, dichiara:
L'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro rata di detrazione si devono escludere:
- i dividendi distribuiti da società controllate alla società capogruppo che è soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto per altre attività e che fornisce a dette controllate servizi di gestione e,
- gli interessi versati da dette società controllate alla società capogruppo in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso, quando tali operazioni di prestiti non costituiscono, ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva, un'attività economica della detta capogruppo.