Avis juridique important
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2001. - Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Regeringsrätten - Svezia. - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Operazioni di assicurazione e riassicurazione. - Causa C-240/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01951
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Nozione - Assunzione da parte di una compagnia di assicurazioni, mediante una retribuzione calcolata sulla base dei prezzi del mercato, dell'attività di un'altra compagnia di assicurazioni senza assumerne i rischi - Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, punto 1, e 13, parte B, lett. a)]
$$L'impegno di una società di assicurazioni di gestire, in cambio di un corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100%, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, esentata dall'imposta sul valore aggiunto. Tale attività, remunerata in base al prezzo di mercato, costituisce un servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, come tale soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
( v. punti 43-44 e dispositivo )
Nel procedimento C-240/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nel procedimento promosso da
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), dal sig. J.-M. Bexhed, chefjurist;
- per il governo svedese, dalla sig.ra L. Nordling, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e U. Jonsson, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), rappresentata dai sigg. J.-M. Bexhed e G. Lundsten, bolagjurist, del governo svedese, rappresentato dalla sig.ra L. Nordling, e della Commissione, rappresentata dal sig. K. Simonsson, in qualità di agente, all'udienza del 12 luglio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 10 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 25 giugno successivo, il Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento su una domanda di revisione proposta dalla società di assicurazioni Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (in prosieguo: la «Skandia») contro una sentenza del Regeringsrätten con la quale detta giurisdizione ha dichiarato che l'impegno della Skandia di gestire l'attività di un'altra società di assicurazioni, da essa interamente controllata, non costituisce un servizio di assicurazione esente dall'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») ai sensi della normativa svedese.
Diritto comunitario
3 L'art. 13 della sesta direttiva, che tratta delle esenzioni dall'IVA all'interno del paese, stabilisce:
«(...)
B. Altre esenzioni
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
(...)».
Normativa svedese
4 L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva è stato attuato nella legislazione svedese dall'art. 10, capitolo 3, della legge sull'IVA (mervärdesskattelagen) del 1994, n. 200, il quale, nella versione pubblicata nello Svensk författningssamling 1998, n. 300, dispone quanto segue:
«I servizi di assicurazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Per servizi di assicurazione si intendono:
1. i servizi la cui prestazione costituisce attività di assicurazione conformemente alla legge svedese sull'attività di assicurazione (försäkringsrörelselagen) del 1982, n. 713, alla legge sulle assicurazioni vita legate a fondi di valori mobiliari (lagen om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder) del 1989, n. 1079, o conformemente alla legge sulle attività degli assicuratori esteri in Svezia (lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige), del 1998, n. 293, e
2. i servizi prestati da mediatori di assicurazione o da altri intermediari di assicurazione che riguardano le assicurazioni».
5 Secondo la decisione di rinvio, la normativa svedese, comprese le disposizioni cui rinvia l'articolo della mervärdesskattelagen appena citato, non definisce la nozione di operazione di assicurazione.
6 Dal 1951, peraltro, esiste in Svezia la possibilità di chiedere un parere preliminare in materia di imposte, vincolante per l'amministrazione. Le questioni relative ai pareri preliminari in materia di imposte sono esaminate dal Skatterättsnämnden (commissione di diritto fiscale). Per quanto riguarda i pareri in tema di IVA, le disposizioni applicabili al momento dei fatti di cui alla causa principale erano contenute nel capitolo 21 della mervärdesskattelagen e nella lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor (legge sul parere preliminare in materia di determinazione della base imponibile), le quali sono rimaste in vigore sino al 1° luglio 1998. A partire da quest'ultima data, le disposizioni rilevanti in tema di IVA sono contenute nella lagen (1998: 189) om förhandsbesked i skattefrågor (legge sul parere preliminare in materia fiscale).
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
7 La Skandia è una società di assicurazioni che possiede, fra le altre, una filiale denominata Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (in prosieguo: la «Livbolaget»), che essa controlla integralmente.
8 La Livbolaget opera nel ramo delle assicurazioni vita, in particolare in quello delle assicurazioni di vecchiaia e delle «assicurazioni a capitale garantito». La Livbolaget e la Skandia hanno considerato la possibilità di riunire, in senso ampio, la loro attività assicurativa in seno ad un'unica società. Esse hanno quindi previsto di trasferire alla Skandia il personale e le funzioni della Livbolaget, in modo che, di fatto, l'attività di quest'ultima verrebbe svolta interamente dalla Skandia, che si tratti della vendita di prodotti assicurativi, del regolamento dei sinistri, delle previsioni attuariali o della gestione dei capitali. In cambio delle prestazioni fornite, la Skandia percepirebbe dalla Livbolaget un compenso calcolato in base al prezzo di mercato. La Skandia non assumerebbe nessuno dei rischi scaturenti dalle suddette operazioni di assicurazione. I rischi graverebbero interamente sulla Livbolaget, la quale continuerebbe ad agire in qualità di assicuratore ai sensi del diritto civile svedese.
9 Il 28 giugno 1995 la Skandia chiedeva un parere preliminare allo Skatterättsnämnden circa la possibilità di considerare l'impegno di gestire l'attività della Livbolaget come prestazione di servizi in ambito assicurativo ai sensi dell'art. 10, capitolo 3, della mervärdesskattelagen, come tale esente da IVA.
10 Con decisione 15 gennaio 1996 lo Skatterättsnämnden rispondeva che, perché vi sia un servizio di assicurazione come quello contemplato dalla suddetta disposizione della mervärdesskattelagen, tale servizio dev'essere prestato da un assicuratore e l'oggetto del servizio deve essere un'attività assicurativa. Di conseguenza, l'impegno della Skandia oggetto della causa principale non costituirebbe un servizio di assicurazione ma, al contrario, dovrebbe essere considerato come un servizio di amministrazione e gestione prestato alla Livbolaget. Pertanto, secondo lo Skatterättsnämnden, un impegno di questo tipo non ricade nell'ambito dell'esenzione dall'IVA a favore dei servizi di assicurazione.
11 La Skandia impugnava il parere preliminare dinanzi al Regeringsrätten.
12 Con sentenza 16 giugno 1997 il Regeringsrätten respingeva il ricorso affermando, in particolare, che l'esenzione prevista dall'art. 10, capitolo 3, della mervärdesskattelagen si applica esclusivamente alle «prestazioni di servizi assicurativi». Secondo l'uso corrente, tale espressione farebbe riferimento ai servizi prestati direttamente dall'assicuratore all'assicurato. I lavori preparatori della mervärdesskattelagen indicherebbero del resto la volontà di precisare e limitare la portata della nozione di «prestazione di servizi assicurativi».
13 Il 26 giugno 1997 la Skandia presentava una domanda di revisione al Regeringsrätten contro la sentenza da questo pronunciata il 16 giugno 1997, facendo riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC (Racc. pag. I-3017).
14 Nella citata sentenza SDC la Corte ha interpretato le disposizioni dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, le quali si riferiscono in particolare all'esenzione di operazioni relative, tra l'altro, ai giroconti e ai pagamenti, nonché alle operazioni relative ad azioni, quote di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli. In particolare la Corte ha dichiarato, al punto 33 della citata sentenza SDC, che l'identità del destinatario della prestazione non è rilevante per individuare le operazioni esentate in forza di tale disposizione e, al punto 57 della stessa sentenza, che un'interpretazione che limita l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, ai servizi direttamente forniti al cliente della banca è priva di fondamento. Di conseguenza, la Corte ha affermato, al punto 59, che l'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva non è soggetta alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti giuridici con il cliente finale della banca.
15 Da ciò la Skandia deduce che, in linea generale, ai fini dell'esenzione ex art. 13, parte B, della sesta direttiva non è necessario che un servizio sia fornito direttamente a un cliente finale. La sentenza del Regeringsrätten del 16 giugno 1997 non sarebbe, per questo motivo, conforme alla giurisprudenza della Corte in tema di interpretazione della sesta direttiva.
16 Nella decisione di rinvio si spiega che le circostanze della causa principale sono diverse da quelle di cui la Corte si è occupata in cause precedenti. Si sottolinea, in particolare, che la cooperazione prevista da Skandia e Livbolaget corrisponde a servizi che non vengono prestati da un assicuratore e il cui destinatario non è un assicurato, e che peraltro non sono servizi prestati da mediatori o da intermediari di assicurazione.
17 Ritenendo quindi che la giurisprudenza della Corte non consenta di stabilire con certezza se l'impegno della Skandia, di cui è questione nella causa principale, costituisca o meno un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'impegno di una società di assicurazioni, come quello descritto dalla Skandia, di gestire l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100% costituisca un'operazione di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme».
Nel merito
18 Con tale questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'impegno di una società di assicurazioni di gestire, dietro corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100%, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, costituisca un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
19 L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva esenta espressamente alcune operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
20 Non si contesta il fatto che la Skandia intende svolgere l'attività della Livbolaget senza assumere i rischi connessi, per cui il servizio offerto dalla Skandia non costituisce una riassicurazione. Nell'ambito del procedimento principale la Skandia ha peraltro ammesso che la prestazione che essa intende fornire alla Livbolaget non costituisce una prestazione di servizi relativa ad operazioni di assicurazione o riassicurazione effettuate da un mediatore o da un intermediario.
21 Pertanto, nell'ambito della presente causa, la Corte è invitata a interpretare esclusivamente la nozione di «operazione di assicurazione» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
22 A tale proposito, va rilevato che la sesta direttiva non definisce la nozione di «operazioni di assicurazione».
23 Per giurisprudenza costante, le esenzioni previste dall'art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, punto 11, e 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP, Racc. pag. I-973, punto 15), e che debbono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell'IVA (v., in tal senso, sentenza 26 marzo 1987, causa 235/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1471, punto 18).
24 La Skandia sostiene che i servizi che essa intende fornire alla Livbolaget costituiscono operazioni di assicurazione esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
25 Al riguardo essa dichiara che occorre interpretare il termine «assicurazione» nel medesimo senso, che esso figuri nel testo delle direttive relative all'assicurazione o in quello della sesta direttiva (in tal senso, sentenza CCP, citata, punto 18).
26 La Skandia sostiene, in particolare, che ai fini dell'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva rileva la disciplina contenuta nell'art. 8, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificato dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), e nell'art. 8, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1), come modificato dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1). In base a tali disposizioni, le società di assicurazioni sono tenute a limitare il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale.
27 Secondo la Skandia da ciò deriverebbe che tutte le attività che possono essere compiute in forza delle direttive in tema di assicurazione da una società operante, come la Skandia stessa, nel settore delle assicurazioni dovrebbero per loro natura essere esenti dall'IVA in forza dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
28 La Skandia si richiama inoltre alla sentenza SDC, citata in precedenza, per sostenere che, per quanto riguarda l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, si deve ricorrere ai medesimi principi interpretativi usati dalla Corte nella suddetta sentenza, relativa all'esenzione delle operazioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della stessa direttiva. Secondo la Skandia, ai fini dell'esenzione delle operazioni assicurative contemplata dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, non sarebbe necessario che un'operazione venga effettuata da una società che si trovi in un rapporto giuridico con il cliente finale dell'assicuratore. I servizi forniti da una società di assicurazioni ad un'altra sarebbero quindi esenti in forza dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e il fatto che non esista alcun rapporto giuridico diretto tra la Skandia e i clienti della Livbolaget sarebbe privo di rilievo per valutare se le prestazioni che la Skandia intende fornire alla Livbolaget debbano essere esentate dall'IVA.
29 Tale argomento non può essere accolto per le seguenti ragioni.
30 In primo luogo, al punto 18 della citata sentenza CPP la Corte ha effettivamente affermato che nessuna ragione autorizza un'interpretazione diversa del termine «assicurazione» a seconda che esso figuri nel testo delle direttive relative all'assicurazione o in quello della sesta direttiva.
31 Tuttavia, è errato sostenere che, poiché gli Stati membri, in applicazione delle direttive in tema di assicurazione, debbono imporre alle società di assicurazioni di limitare il loro oggetto sociale alle attività assicurative e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale, tali società svolgono soltanto attività assicurative esenti dall'IVA in forza dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
32 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in tal senso, sentenze Stichting Uitvoering Financiële Acties, citata, punto 13; 11 agosto 1995, causa C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Racc. pag. I-2341, punto 19; 12 febbraio 1998, causa C-346/95, Blasi, Racc. pag. I-481, punto 18, e sentenza 12 novembre 1998, causa C-149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I-7053, punto 17).
33 Peraltro, occorre rilevare che le direttive in tema di assicurazione consentono alle società di assicurazioni di effettuare non soltanto le attività assicurative propriamente dette, ma anche le operazioni che ne discendono direttamente.
34 Il fatto che una società di assicurazioni non possa esercitare attività commerciali diverse da operazioni di assicurazione o da operazioni che ne derivano direttamente non implica, quindi, che tutte le operazioni che essa compie costituiscano, sotto il profilo fiscale, operazioni di assicurazione in senso stretto, come quelle previste dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
35 In secondo luogo, deve respingersi l'argomento secondo il quale, per analogia con la citata sentenza SDC, non sarebbe necessario, ai fini dell'esenzione delle operazioni di assicurazione contemplata dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, che un'operazione venga effettuata da una società che si trovi in un rapporto giuridico con il cliente finale, vale a dire con l'assicurato.
36 A questo proposito occorre sottolineare, innanzi tutto, che, a differenza della causa che ha dato origine alla sentenza SDC, precedentemente citata, in cui la Corte doveva interpretare l'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, che, ai punti 3 e 5, si riferisce, in via generale, alle operazioni «relative» a determinate operazioni bancarie, e non si limita alle operazioni bancarie propriamente dette, l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. a), riguarda le operazioni di assicurazione vere e proprie.
37 Al punto 17 della citata sentenza CPP la Corte, chiamata a interpretare la nozione «operazioni di assicurazione» di cui all'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, ha dichiarato che un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto.
38 Nella medesima sentenza CPP, dopo aver rilevato, al punto 19, che è pacifico che i termini «operazioni di assicurazione» impiegati nell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva comprendono in ogni caso la situazione in cui l'operazione considerata è effettuata dallo stesso assicuratore che si è obbligato a coprire il rischio assicurato, la Corte, al punto 22, ha affermato che tale espressione è in linea di principio sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non è direttamente assicuratore, ma che, nell'ambito di un'assicurazione collettiva, procura ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l'onere del rischio assicurato.
39 Al punto 21 della sentenza CPP la Corte ha sancito che poteva considerarsi che una società come la Card Protection Plan Ltd, ricorrente nella causa principale, effettuasse operazioni di assicurazione esenti nella misura in cui essa deteneva un'assicurazione collettiva di cui i suoi clienti erano gli assicurati. In tal modo essa procurava ai suoi clienti, dietro compenso, in nome proprio e per proprio conto, una copertura assicurativa facendo ricorso ad un assicuratore, la Continental Assurance Company o London. Ai fini dell'IVA, si era quindi convenuto uno scambio di prestazioni reciproche, da un lato, tra l'assicuratore Continental Assurance Company of London e la Card Protection Plan Ltd e, dall'altro lato, tra la Card Protection Plan Ltd e i suoi clienti, il che comportava un rapporto giuridico tra quest'ultima società, che offriva la copertura di un rischio, e gli assicurati, ossia coloro i cui rischi erano coperti dall'assicurazione.
40 Occorre rilevare che, nell'ambito della cooperazione prevista tra la Skandia e la Livbolaget nella causa principale in oggetto, un simile rapporto giuridico tra la prima e i clienti della seconda non verrebbe a crearsi. Infatti, la Skandia non darebbe vita ad alcun rapporto contrattuale con gli assicurati della Livbolaget e non assumerebbe nessuno dei rischi derivanti dalle attività assicurative. Tutti i rischi rimarrebbero invece in capo alla Livbolaget, che continuerebbe ad agire in qualità di assicuratore ai sensi del diritto civile svedese.
41 Orbene, conformemente alla definizione di operazione di assicurazione di cui al punto 17 della sentenza CPP, citata, e ricordata al punto 37 della presente sentenza, è evidente che l'identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione del tipo di servizi previsti dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e che un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato.
42 Peraltro, il fatto che l'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva faccia riferimento ad operazioni diverse dalle operazioni di assicurazione, in particolare alle «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», va a sostegno della tesi secondo cui l'attività assicurativa non può essere interpretata estensivamente, nel senso di ricomprendere tutti i servizi forniti tra società di assicurazioni, come caldeggiato dalla Skandia. Se la nozione di «operazioni di assicurazione» dovesse essere interpretata in tal senso, le «prestazioni di servizi relative [alle] operazioni [di assicurazione]» rientrerebbero nella nozione di operazione di assicurazione, e la precisazione contenuta nell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva verrebbe svuotata di qualsiasi utilità.
43 Da quanto precede risulta che una forma di cooperazione in base alla quale una società di assicurazioni, dietro corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, gestisce, senza assumerne i rischi, l'attività di un'altra società di assicurazioni, la quale continua a sottoscrivere i contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva. Tale attività, remunerata in base al prezzo di mercato, costituisce un servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, come tale soggetto all'IVA.
44 Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'impegno di una società di assicurazioni di gestire, in cambio di un corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100%, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.
Sulle spese
45 Le spese sostenute dal governo svedese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Regeringsrätten con ordinanza 10 giugno 1999, dichiara:
L'impegno di una società di assicurazioni di gestire, in cambio di un corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100%, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.