Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

62000J0043

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2002. - Andersen og Jensen ApS contro Skatteministeriet. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca. - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 90/434/CEE - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni - Conferimento d'attivo o conferimento di un ramo d'attività - Nozioni. - Causa C-43/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00379


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali Competenza della Corte Limiti Interpretazione richiesta a motivo del fatto che alle situazioni puramente interne si applica una direttiva trasposta in diritto nazionale, giacché il trattamento delle situazioni interne è modellato su quello riservato alle situazioni disciplinate dal diritto comunitario Competenza a fornire questa interpretazione

(Art. 234 CE)

2. Ravvicinamento delle legislazioni Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi Direttiva 90/434 Conferimento di un ramo d'attività Nozione Operazione che prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi Esclusione Ritenzione da parte della società conferente di un piccolo numero di azioni di una società terza Irrilevanza

[Direttiva del Consiglio 90/434, art. 2, lett. c) e i)]

3. Ravvicinamento delle legislazioni Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi Direttiva 90/434 Conferimento di un ramo di attività Azienda autonoma Nozione Valutazione del giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 90/434/CEE, art. 2, lett. i)]

Massima


1. La Corte è competente, ai sensi dell'art. 234 CE, ad interpretare le disposizioni di una direttiva anche quando queste non disciplinano direttamente la situazione oggetto del giudizio principale, ma il legislatore nazionale ha deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni della direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, modellando sul diritto comunitario le norme disciplinanti le situazioni puramente interne.

Infatti quando, per le soluzioni che apporta a situazioni puramente interne, una normativa nazionale si conforma a quelle adottate in diritto comunitario al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

( v. punti 17-19 )

2. L'art. 2, lett. c) e i), della direttiva 90/434, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che non c'è conferimento d'attivo, sotto forma di conferimento di un ramo d'attività, ai sensi di questa direttiva quando una operazione prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito consistente contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi. Infatti, affinché un conferimento di attivo sia interessato dalla direttiva, è necessario che gli elementi attivi e passivi relativi ad un ramo di attività siano trasferiti nella loro totalità.

E' irrilevante a questo proposito il fatto che la società conferente conservi un piccolo numero di azioni di una società terza, poiché tale circostanza non è atta a escludere un trasferimento di un ramo di attività senza relazione con tale partecipazione.

( v. punti 24-25, 28-29, dispositivo 1 )

3. La questione di sapere se un conferimento d'attivo riguardi un'azienda autonoma ai sensi dell'art. 2, lett. i), della direttiva 90/434, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi, deve essere valutata in primo luogo da un punto di vista funzionale l'attivo trasferito deve potere funzionare come un'impresa autonoma senza avere bisogno, a questo effetto, di investimenti o di conferimenti supplementari e solamente in secondo luogo da un punto di vista finanziario, precisando che tale valutazione deve essere lasciata al giudice nazionale, alla luce delle circostanze particolari di ogni fattispecie. Ciò accade, più in particolare, quando un credito d'esercizio, necessario alle esigenze di liquidità future della società beneficiaria del conferimento, deve essere concesso a quest'ultima da un ente di credito, dando in pegno le azioni che rappresentano il capitale sociale di tale società.

( v. punti 35, 37-38, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-43/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Andersen og Jensen ApS

e

Skatteministeriet,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, A. La Pergola, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: A. Tizzano

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Andersen og Jensen ApS, dall'avv. M. Serup, advokat;

per lo Skatteministeriet e il governo danese, dal signor J. Molde, in qualità di agente, assistito dall'avv. K. Lundgaard Hansen, advokat;

per il governo dei Paesi Bassi, dal signor M.A. Fierstra, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H.P. Hartvig e dalla signora H. Michard, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Andersen og Jensen ApS, dello Skatteministeriet e del governo danese, così come della Commissione all'udienza del 27 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 9 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il 14 febbraio seguente, il Vestre Landsret (Corte d'appello danese della regione occidentale) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Andersen og Jensen ApS e lo Skatteministeriet (Ministero danese delle Finanze), riguardante il trattamento fiscale di un conferimento d'attivo.

Quadro normativo della controversia principale

Disciplina comunitaria

3 La direttiva instaura un regime fiscale comune per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambio d'azioni tra società di Stati membri diversi. Ai sensi del quarto considerando della direttiva, il detto regime deve evitare un'imposizione all'atto di una di queste operazioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la società conferente o acquisita.

4 Nel suo art. 2 la direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

(...)

c) conferimento d'attivo: l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;

(...)

i) ramo d'attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi».

5 L'art. 4, n. 1, della direttiva, che si applica ugualmente ai conferimenti d'attivo in virtù dell'art. 9 della medesima, prevede che:

«La fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.

Si intende per:

"valore fiscale": il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione, ma indipendentemente da tali operazioni;

"elementi d'attivo e di passivo conferiti": gli elementi d'attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione o della scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte».

Disciplina nazionale

6 La fusionsskattelov (legge danese sul regime fiscale applicabile alle fusioni, Lovbekendtgørelse 1996-11-05, n. 954) prevede nel suo art. 15 c quanto segue:

«1. In occasione di un conferimento d'attivo, le società interessate saranno soggette al regime fiscale di cui all'art. 15 d, qualora tanto la società conferente quanto la società beneficiaria rientrino nella nozione di società di uno Stato membro ex art. 3 della direttiva 90/434/CEE. Come condizione per l'applicazione di tale norma occorre ottenere al riguardo l'autorizzazione del Ligningsråd. Tale autorità potrà stabilire condizioni speciali per l'autorizzazione.

2. Per conferimento d'attivo s'intende l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento. Per ramo di attività s'intende il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi».

7 I lavori preparatori della fusionsskattelov (Folketingstidende 1991/92, supplemento A, colonne 495 e 514) enunciano, in particolare, quanto segue:

«Il progetto di legge mira ad introdurre nella normativa tributaria danese le modifiche necessarie per attuare la direttiva sulle fusioni.

Il progetto di legge mira del pari a stabilire norme, conformi alle disposizioni della direttiva sulle fusioni, in materia di scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni fra società domiciliate in Danimarca.

(...).

La nozione "conferimento d'attivo" è definita dall'art. 15 c, n. 2, in termini identici all'art. 2, lett. c), della direttiva sulle fusioni. Un ramo di attività è definito in termini identici all'art. 2, lett. i), della direttiva sulle fusioni».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

8 Dall'ordinanza di rinvio emerge che l'attrice nel giudizio principale era originariamente una società per azioni di diritto danese denominata Randers Sport A/S, che svolgeva un'attività di distribuzione all'ingrosso e al minuto di articoli sportivi. Nel 1996, nell'intento di realizzare un ricambio generazionale, gli azionisti dell'attrice nel giudizio principale creavano una nuova società, la Randers Sport Nyt A/S, a cui doveva essere trasferita l'attività dell'impresa. Dal fascicolo risulta che il capitale sociale della Randers Sport A/S ammontava a DKK 300 000 e quello della Randers Sport Nyt A/S a DKK 500 000. Poiché questi azionisti desideravano che il capitale proprio esistente fosse sostanzialmente protetto rispetto agli oneri che avrebbero gravato sull'attività futura e che rimanesse nella società attrice nel giudizio principale, quest'ultima sottoscriveva un prestito per un importo di DKK 10 milioni, somma che doveva rimanere alla società stessa mentre l'obbligazione finanziaria corrispondente doveva essere trasferita alla Randers Sport Nyt A/S. Era anche stato previsto che le esigenze di liquidità della Randers Sport Nyt A/S sarebbero state soddisfatte mediante un credito di esercizio concesso da un ente di credito il quale, come garanzia, avrebbe chiesto in pegno l'insieme delle azioni rappresentanti il capitale sociale di quest'ultima società. Peraltro, era stato anche previsto che l'attrice nel giudizio principale conservasse un piccolo numero di azioni di una società terza, che in quel momento si trovava in liquidazione.

9 Con lettera del 6 giugno 1996 l'attrice nel giudizio principale chiedeva al Ligningsråd, che costituisce la più alta autorità amministrativa danese in una serie di settori collegati al diritto tributario, l'autorizzazione ad effettuare il programmato conferimento d'attivo beneficiando dell'esenzione di imposta prevista agli articoli 15 c e 15 d della fusionsskattelov.

10 Con lettera del 20 novembre 1996, il Ligningsråd rispondeva che l'autorizzazione richiesta sarebbe stata sottoposta a due condizioni cumulative:

il capitale del prestito di DKK 10 milioni e il debito ad esso corrispondente dovevano essere entrambi o mantenuti in capo alla società conferente o trasferiti alla società beneficiaria del conferimento;

né la società conferente, né i principali azionisti che sono persone fisiche, né soggetti terzi dovevano prestare garanzie in forma di cauzione, pegno, deposito in garanzia o simili in favore della società beneficiaria del conferimento.

11 Il 15 marzo 1997 l'attrice nel giudizio principale presentava al Vestre Landsret un ricorso contro lo Skatteministeriet per fare controllare la legittimità delle condizioni imposte dal Ligningsråd.

12 Il Vestre Landsret è del parere che, benché la controversia principale si inserisca in un contesto puramente nazionale, il suo esito dipenda dall'interpretazione delle disposizioni comunitarie. A questo riguardo esso rinvia ai lavori preparatori e alla formulazione delle disposizioni applicabili della fusionsskattelov, da cui risulterebbe che il legislatore danese ha voluto che queste disposizioni formassero oggetto di un'applicazione uniforme per le operazioni nazionali e per quelle concernenti più Stati membri. Fondandosi sulla sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I-4161), il Vestre Landsret ritiene che in queste condizioni la Corte sia competente a decidere in via pregiudiziale.

13 Il Vestre Landsret ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della direttiva 90/434/CEE (direttiva sulle fusioni) debbano interpretarsi nel senso che dette disposizioni, in particolare l'art. 2, lett. c) e i), ostano a che le autorità di uno Stato membro si rifiutino di considerare che un'operazione rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva sui conferimenti d'attivo, quando l'operazione di cui trattasi implica il conferimento di tutto il patrimonio, attivo e passivo, dalla società conferente ad un'altra società (società beneficiaria) eccetto, da un lato, un piccolo pacchetto di azioni e, dall'altro, il capitale ricavato da un mutuo contratto dalla società conferente.

2) Se ai fini della prima questione rilevi il fatto che si deve considerare che il mutuo di cui trattasi è stato contratto dalla società conferente al fine di ridurre il valore netto dell'attivo e del passivo conferiti alla società beneficiaria, poiché il capitale ricavato dal mutuo rimarrà presso la società conferente, mentre il debito corrispondente sarà trasmesso alla società beneficiaria.

3) Se ai fini della soluzione della prima e/o della seconda questione rilevi il fatto che si debba considerare che il mutuo di cui trattasi fu contratto per far sì che coloro che fino al quel momento erano stati collaboratori potessero finanziare, nell'ambito di una successione generazionale interna all'impresa, la sottoscrizione di azioni della società beneficiaria.

4) Se le disposizioni della direttiva sul regime fiscale delle fusioni, e in particolare il disposto dell'art. 2, lett. i), della direttiva, si debbano interpretare nel senso che ostano a che si richieda, come condizione per considerare che un'operazione rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva sui conferimenti d'attivo, che né la società conferente, né i principali azionisti persone fisiche, né qualsiasi altro terzo costituiscano garanzie a favore della società beneficiaria, poiché risulta che le future esigenze di liquidità della società beneficiaria saranno finanziate con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che ha chiesto la concessione di un diritto di pegno sulle azioni della società beneficiaria».

Sulla competenza della Corte

14 I governi danese ed olandese, così come la Commissione, sono del parere che, in conformità ai principi fissati nella sentenza Leur-Bloem, già citata, la Corte dovrebbe dichiararsi competente per rispondere alle questioni pregiudiziali. Anche se la situazione che è all'origine della controversia principale non è direttamente disciplinata dalla direttiva, il legislatore danese avrebbe deciso, come discenderebbe dai lavori preparatori, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva e avrebbe, a questo fine, modellato sul diritto comunitario le norme disciplinanti le situazioni puramente interne.

15 A questo riguardo, occorre ricordare a titolo preliminare che, ai sensi dell'art. 234 CE, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del Trattato, nonché degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità.

16 Orbene, è certo che la controversia principale verte su una disposizione di diritto nazionale che si applica in un contesto puramente nazionale.

17 Tuttavia, il giudice di rinvio ha rilevato che il legislatore danese aveva deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni della direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, modellando sul diritto comunitario le norme disciplinanti le situazioni puramente interne. Il giudice di rinvio aggiunge che l'interpretazione delle nozioni di «conferimento d'attivo» e di «ramo d'attività», prese nel loro contesto comunitario, è necessaria alla soluzione della controversia ad esso sottoposta, che queste nozioni figurano nella direttiva, che esse sono state riprese nella legge nazionale attuativa della direttiva medesima e che la loro applicazione è stata estesa alle situazioni puramente interne.

18 Secondo la giurisprudenza della Corte, quando, come nella fattispecie principale, una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate in diritto comunitario al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza Leur-Bloem, sopra citata, punto 32).

19 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della direttiva anche se queste non disciplinassero direttamente la situazione oggetto del giudizio principale. Occorre quindi rispondere alle questioni poste dal Vestre Landsret.

Sulla prima, seconda e terza questione

20 Con la sua prima, seconda e terza questione, che è opportuno trattare insieme, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 2, lett. c) e i), della direttiva debba essere interpretato nel senso che c'è conferimento d'attivo ai sensi della direttiva quando, da una parte, un'operazione prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi e, dall'altra, la società conferente conserva un piccolo numero di azioni di una società terza.

21 Secondo l'attrice nel giudizio principale, occorre rispondere in maniera affermativa. Sarebbe opportuno tenere in considerazione essenzialmente il carattere autonomo dell'azienda composta dagli elementi attivi e passivi conferiti piuttosto che la natura esatta di questi elementi.

22 I governi danese e olandese, così come la Commissione, sostengono al contrario che le disposizioni pertinenti della direttiva devono essere interpretate nel senso che non può esserci dissociazione tra il capitale del prestito e l'obbligazione finanziaria corrispondente. Il divieto di una separazione arbitraria tra questi due elementi risulterebbe dalla formulazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva, la quale evoca, da un lato, il complesso degli elementi attivi e passivi relativi ad un ramo di attività e, dall'altro, una contropartita in titoli rappresentativi del capitale sociale.

23 Il governo danese rinvia peraltro al punto 36 della sentenza Leur-Bloem, sopra citata, nel quale la Corte ha statuito che le disposizioni della direttiva si applicano a tutte le operazioni di conferimento d'attivo, «a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari, economici o puramente fiscali».

24 A questo riguardo, dalla formulazione dell'art. 2, lett. c) e i), della direttiva, così come dall'art. 4, n. 1, della stessa discende che, per essere ricompreso nell'ambito di applicazione della direttiva, un conferimento d'attivo deve riguardare il complesso degli elementi attivi e passivi relativi ad un ramo di attività. Secondo l'art. 2, lett. i), della direttiva solo un complesso capace di funzionare con i propri mezzi può costituire un tale ramo di attività.

25 Così come ha esposto l'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, il legislatore comunitario ha quindi ritenuto necessario che gli elementi attivi e passivi relativi ad un ramo di attività siano trasferiti nella loro globalità. Orbene, il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito consistente contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria delle obbligazioni che derivano dal prestito stesso comportano una dissociazione tra questi elementi.

26 Inoltre, si deve aggiungere che, nella fattispecie principale, la società conferente e la società beneficiaria del conferimento avrebbero ottenuto lo stesso risultato se quest'ultima avesse sottoscritto il prestito e avesse acquistato, in seguito, l'attivo della società conferente come contropartita, da una parte, delle proprie azioni e, dall'altra, del capitale preso in prestito. Orbene, un tale trasferimento, effettuato in parte in contanti, non costituirebbe un conferimento d'attivo ai sensi della direttiva.

27 Da quanto precede discende che, per quanto riguarda l'operazione di prestito oggetto del giudizio principale, le condizioni di cui all'art. 2, lett. c) e i), della direttiva non sono soddisfatte.

28 Quanto alla circostanza che la società conferente ha conservato un piccolo numero di azioni di una società terza, è sufficiente costatare che, come osservato al paragrafo 27 delle conclusioni dell'avvocato generale, essa è idonea ad escludere un trasferimento dell'insieme delle attività della società conferente, ma non un trasferimento di un ramo di attività privo di collegamenti con questa partecipazione.

29 Pertanto, alla prima, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere che l'art. 2, lett. c) e i), della direttiva deve essere interpretato nel senso che non c'è conferimento d'attivo ai sensi della direttiva quando un'operazione prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito consistente contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi. E' irrilevante a questo proposito il fatto che la società conferente conservi un piccolo numero di azioni di una società terza.

Sulla quarta questione

30 Con la sua quarta questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 2, lett. i), della direttiva debba essere interpretato nel senso che un'azienda autonoma, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi, può ugualmente sussistere quando le future esigenze di liquidità della società beneficiaria devono essere soddisfatte con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che esige, in particolare, che gli azionisti della società beneficiaria del conferimento diano in garanzia un certo numero di azioni rappresentanti il capitale sociale di questa società.

31 L'attrice nel giudizio principale, così come la Commissione, fa valere che l'art. 2, lett. i), della direttiva non permette di ritenere che un'operazione si sottragga necessariamente al campo di applicazione della direttiva allorché gli azionisti della società beneficiaria del conferimento danno in pegno le loro azioni rappresentanti il capitale sociale della detta società per garantire un credito concesso a quest'ultima.

32 L'attrice nel giudizio principale sostiene che la condizione relativa al carattere autonomo dell'azienda che forma oggetto del conferimento impone solamente che la società beneficiaria del conferimento stesso abbia a disposizione, per poter continuare ad esistere, capitali propri e la possibilità di contrarre un prestito. Secondo l'attrice nel giudizio principale l'amministrazione fiscale deve procedere ad una valutazione globale di ogni caso di specie.

33 I governi danese ed olandese sono ugualmente del parere che il problema di sapere se una società possa funzionare con i propri mezzi debba essere valutato secondo le circostanze particolari della situazione. Nella fattispecie principale, vista l'esistenza di un debito consistente e il pegno sul complesso delle azioni rappresentanti il capitale sociale della società beneficiaria del conferimento, sembrerebbe che questa non possa funzionare in maniera autonoma, con i propri mezzi.

34 A questo riguardo, si deve ricordare che l'art. 2, lett. i), della direttiva definisce la nozione di ramo d'attività come «il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente».

35 Ne risulta che il funzionamento autonomo dell'azienda deve essere valutato in primo luogo da un punto di vista funzionale l'attivo trasferito deve potere funzionare come un'impresa autonoma senza avere bisogno, a questo effetto, di investimenti o di conferimenti supplementari e solamente in secondo luogo da un punto di vista finanziario. Il fatto che una società beneficiaria di un conferimento ricorra ad un credito bancario secondo le normali condizioni di mercato non può di per sé escludere che l'azienda conferita abbia un carattere autonomo, anche qualora il credito sia garantito da azionisti della società beneficiaria del conferimento, che destinano le azioni di questa società in loro possesso a garanzia del credito accordato.

36 Tuttavia, si può anche ragionare diversamente nel caso in cui la situazione finanziaria della società beneficiaria del conferimento, presa nel suo complesso, imponga di costatare che essa molto probabilmente non potrebbe sopravvivere con i propri mezzi. Questo può avvenire quando i redditi della società beneficiaria del conferimento appaiono insufficienti in rapporto agli interessi e agli ammortamenti dei debiti in cui è subentrata.

37 La valutazione del carattere autonomo di un'azienda deve tuttavia essere lasciata al giudice nazionale, alla luce delle circostanze particolari di ogni fattispecie.

38 Alla quarta questione si deve quindi rispondere dichiarando che spetta al giudice nazionale valutare se un conferimento d'attivo riguardi un'azienda autonoma ai sensi dell'art. 2, lett. i), della direttiva, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi, quando le future esigenze di liquidità della società beneficiaria del conferimento devono essere soddisfatte con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che esige, in particolare, che gli azionisti della società beneficiaria del conferimento diano in garanzia un certo numero di azioni rappresentanti il capitale sociale di questa società.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

39 Le spese sostenute dai governi danese ed olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vestre Landsret con ordinanza 9 febbraio 2000, dichiara:

1) L'art. 2, lett. c) e i), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che non c'è conferimento d'attivo ai sensi di questa direttiva quando un'operazione prevede il mantenimento, in capo alla società conferente, del capitale di un prestito consistente contratto da quest'ultima e il trasferimento alla società beneficiaria dei relativi obblighi. E' irrilevante a questo proposito il fatto che la società conferente conservi un piccolo numero di azioni di una società terza.

2) Spetta al giudice nazionale valutare se un conferimento d'attivo riguardi un'azienda autonoma ai sensi dell'art. 2, lett. i), della direttiva 90/434, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi, quando le future esigenze di liquidità della società beneficiaria del conferimento devono essere soddisfatte con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che esige, in particolare, che gli azionisti della società beneficiaria del conferimento diano in garanzia un certo numero di azioni rappresentanti il capitale sociale di questa società.