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Sentenza della Corte del 15 gennaio 2002. - Elide Gottardo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Roma - Italia. - Rinvio pregiudiziale - Artt. 12 CE e 39, n. 2, CE - Prestazioni di vecchiaia - Convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera - Mancato computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera da un cittadino francese. - Causa C-55/00.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00413
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Accordi internazionali Accordi degli Stati membri Convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo Obblighi dello Stato membro nel mettere in pratica gli impegni assunti Rispetto del principio fondamentale di parità di trattamento tra cittadini comunitari
(Art. 307 CE)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti Assicurazione vecchiaia e superstiti Calcolo dei periodi contributivi Convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo che riconosce, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni nello Stato membro, i periodi contributivi maturati ai sensi della normativa dello Stato terzo dai cittadini di questo Stato membro Obbligo dello Stato membro di prendere in considerazione tali periodi maturati da un cittadino di un altro Stato membro Divieto di discriminazione in base alla nazionalità
[Art. 39 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. j)]
1. Quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto. Infatti, nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'art. 307 CE, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario. Il fatto che i paesi terzi, dal canto loro, non siano tenuti al rispetto di alcun obbligo derivante dal diritto comunitario è irrilevante a questo proposito.
( v. punti 33-34 )
2. Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti competenti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.
( v. punto 39 e dispositivo )
Nel procedimento C-55/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Roma nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elide Gottardo
e
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE e 39, n. 2, CE,
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la sig.ra Gottardo, dagli avv.ti R. Ciancaglini e M. Rossi;
per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti C. De Angelis e M. Di Lullo;
per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Hillenkamp ed E. Traversa e dalla sig.ra N. Yerrel, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Gottardo, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del governo italiano e della Commissione all'udienza del 6 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 1° febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 febbraio seguente, il Tribunale di Roma ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 12 CE e 39, n. 2, CE.
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Gottardo, cittadina francese, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l'«INPS») in merito al diritto della sig.ra Gottardo a una pensione di vecchiaia italiana.
Normativa comunitaria
3 L'art. 12 CE così dispone:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».
4 Ai sensi dell'art. 39, nn. 1 e 2, CE:
«1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
5 Il coordinamento delle normative nazionali in materia di previdenza sociale rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone e forma oggetto del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
6 L'art. 3 del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
2. (...)
3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III».
7 L'art. 1, lett. j), primo comma, e k), del regolamento n. 1408/71 così recita:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
(...)
j) il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.
(...)
k) il termine "convenzione di sicurezza sociale" designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti».
Normativa nazionale
8 Il 14 dicembre 1962 la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno sottoscritto una convenzione bilaterale relativa alla sicurezza sociale, nonché il suo protocollo finale e alcune dichiarazioni comuni (in prosieguo: la «convenzione italo-svizzera»). Tale convenzione è stata ratificata dalla Repubblica italiana con legge 31 ottobre 1963, n. 1781 (GURI n. 326 del 17 dicembre 1963), ed è entrata in vigore il 1° settembre 1964.
9 L'art. 1, n. 1, della convenzione italo-svizzera così dispone:
«La presente convenzione si applica:
a) in Svizzera:
(...)
b) in Italia:
i) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;
(...)».
10 Ai sensi dell'art. 2 della convenzione italo-svizzera, «i cittadini svizzeri e italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1».
11 L'art. 9, che è contenuto nel capitolo I, intitolato «Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti», della parte terza della convenzione italo-svizzera, enuncia quello che si può definire «principio di totalizzazione». Il n. 1 di tale articolo così recita:
«Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano».
12 Il 2 aprile 1980 i due Stati contraenti hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo alla convenzione italo-svizzera, che è stato ratificato dalla Repubblica italiana con legge 7 ottobre 1981, n. 668 (GURI n. 324 del 25 novembre 1981), ed è entrato in vigore il 10 febbraio 1982. L'art. 3 di tale accordo aggiuntivo ha lo scopo di estendere la portata del principio di totalizzazione, definito al punto precedente, aggiungendo all'art. 9, n. 1, della convenzione italo-svizzera il seguente capoverso:
«Quando un assicurato non può far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti».
13 Al momento dell'entrata in vigore di tale accordo aggiuntivo, i paesi con i quali era possibile la totalizzazione dei periodi di assicurazione erano i seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Principato del Liechtenstein, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica federale di Jugoslavia. Poiché la Repubblica francese non ha concluso convenzioni con la Confederazione svizzera, i periodi contributivi maturati in Francia non possono essere presi in considerazione, nell'ambito della convenzione italo-svizzera, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti.
Causa principale e questione pregiudiziale
14 La sig.ra Gottardo, cittadina italiana per nascita, ha rinunciato a tale cittadinanza a favore della cittadinanza francese a seguito del matrimonio celebrato in Francia il 7 febbraio 1953 con un cittadino francese. Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, la sig.ra Gottardo sarebbe stata obbligata, all'epoca, ad adottare la cittadinanza del marito.
15 La sig.ra Gottardo ha lavorato successivamente in Italia, in Svizzera e in Francia, paesi in cui ha versato contributi assicurativi: 100 contributi settimanali in Italia, 252 contributi settimanali in Svizzera e 429 contributi settimanali in Francia. Essa percepisce una pensione di vecchiaia svizzera e una francese, che le sono state concesse senza necessità di ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
16 Dalle informazioni fornite alla Corte risulta che la sig.ra Gottardo desidera ottenere, in applicazione della normativa italiana sulla previdenza sociale, una pensione di vecchiaia italiana. Tuttavia, benché le autorità italiane prendessero in considerazione i periodi contributivi maturati in Francia, conformemente all'art. 45 del regolamento n. 1408/71, la totalizzazione dei periodi italiani e francesi non le consentiva di raggiungere il minimo dei periodi contributivi richiesti dalla normativa italiana per l'acquisto del diritto a una pensione italiana. La sig.ra Gottardo avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia italiana solo se venissero presi in considerazione anche i periodi contributivi maturati in Svizzera, in applicazione del principio di totalizzazione di cui all'art. 9, n. 1, della convenzione italo-svizzera.
17 La domanda di pensione di vecchiaia presentata il 3 settembre 1996 dalla sig.ra Gottardo è stata respinta dall'INPS con provvedimento 14 novembre 1997 perché, in quanto cittadina francese, la convenzione italo-svizzera non le era applicabile. Il ricorso amministrativo presentato dalla sig.ra Gottardo contro tale decisione è stato respinto dall'INPS con provvedimento 9 giugno 1998 per lo stesso motivo.
18 La sig.ra Gottardo ha quindi adito il Tribunale di Roma, sostenendo che l'INPS doveva riconoscere a lei, in quanto cittadina di uno Stato membro, il diritto a una pensione alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
19 Nel dubbio che il rigetto della domanda della sig.ra Gottardo da parte dell'INPS, basato esclusivamente sulla cittadinanza francese della prima, fosse contrario all'art. 12 CE o all'art. 39 CE, il Tribunale di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[S]e il lavoratore cittadino di uno Stato membro che possa vantare il versamento di contributi previdenziali presso il competente Istituto di un altro Stato membro abbia o meno diritto a vedersi liquidata la pensione di vecchiaia mediante il cumulo dei contributi versati presso l'Istituto di uno Stato estraneo all'Unione in forza della convenzione che lo Stato membro ha concluso con quest'ultimo e che lo stesso applica a favore dei propri cittadini».
Giudizio della Corte
20 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro (nella causa principale, la Repubblica italiana) siano tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù degli artt. 12 CE o 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo (nella causa principale, la Confederazione svizzera) da un cittadino di un secondo Stato membro (nella causa principale, la Repubblica francese) quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.
21 Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 12 CE, il divieto di discriminazioni esplica i suoi effetti «[n]el campo di applicazione del (...) trattato» e «senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste». Esprimendosi in questi termini, l'art. 12 CE rimanda segnatamente ad altre disposizioni del Trattato che applicano concretamente il principio generale da esso sancito a situazioni specifiche. Si tratta, fra l'altro, delle norme riguardanti la libera circolazione dei lavoratori (v., a questo proposito, sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 14).
Sul principio della parità di trattamento previsto dal Trattato
22 Avendo lavorato come insegnante, con contratti di lavoro subordinato, in due Stati membri diversi, la sig.ra Gottardo ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione. La sua domanda volta all'ottenimento di una pensione di vecchiaia attraverso il cumulo dei periodi contributivi maturati rientra nell'ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae dell'art. 39 CE.
23 Dall'ordinanza di rinvio si ricava che le competenti autorità italiane riconoscono ai loro cittadini che hanno versato contributi assicurativi ai sistemi di previdenza sociale italiano e svizzero, e che quindi si trovano in una situazione identica a quella della sig.ra Gottardo, la possibilità di ottenere la liquidazione della loro pensione di vecchiaia mediante la totalizzazione dei periodi contributivi italiani e svizzeri.
24 Come ammesso dall'INPS nelle osservazioni, se la sig.ra Gottardo avesse conservato la cittadinanza italiana, essa soddisfarebbe le condizioni per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia italiana. L'INPS non nega che il rigetto della domanda è stato dettato esclusivamente dalla cittadinanza francese della sig.ra Gottardo. Appare quindi chiaro che si tratta di una disparità di trattamento operata sul solo fondamento della cittadinanza.
25 Tuttavia, secondo il governo italiano e l'INPS, il rifiuto di quest'ultimo di concedere alla sig.ra Gottardo una pensione di vecchiaia mediante la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in Italia, in Francia e in Svizzera è giustificato dal fatto che la conclusione da parte di un solo Stato membro, nella fattispecie la Repubblica italiana, di una convenzione internazionale bilaterale con un paese terzo, nella fattispecie la Confederazione svizzera, non rientra nella sfera di competenza della Comunità.
26 Il governo italiano fa riferimento, a questo proposito, all'art. 3 del regolamento n. 1408/71, letto alla luce delle definizioni di cui all'art. 1, lett. j) e k), dello stesso regolamento, come interpretate dalla Corte nella sentenza 2 agosto 1993, causa C-23/92, Grana-Novoa (Racc. pag. I-4505).
27 E' opportuno ricordare che nella causa Grana-Novoa, già citata, la ricorrente, di cittadinanza spagnola, aveva svolto un'attività professionale soggetta all'assicurazione previdenziale obbligatoria, in un primo tempo in Svizzera, poi in Germania. Le autorità tedesche avevano rifiutato di concederle una pensione di invalidità tedesca a causa del numero insufficiente di anni lavorativi trascorsi in Germania. La sig.ra Grana-Novoa, esattamente come la sig.ra Gottardo nella causa principale, intendeva avvalersi delle disposizioni di una convenzione conclusa tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera, la cui applicazione era limitata ai cittadini tedeschi e svizzeri, affinché fossero computati i periodi assicurativi da lei maturati in Svizzera.
28 Mediante la prima questione formulata dal Bundessozialgericht (Corte federale competente in materia di previdenza sociale), la Corte era invitata a pronunciarsi sull'interpretazione della nozione di «legislazione» ai sensi dell'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71. La Corte ha dichiarato che una convenzione stipulata tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi non rientra nella nozione di «legislazione» ai sensi del regolamento n. 1408/71. La seconda questione del giudice di rinvio, relativa al principio della parità di trattamento, era stata posta solo per il caso che la prima fosse risolta in senso affermativo, cosicché la Corte non l'ha esaminata.
29 Poiché la questione proposta nella causa in esame verte sull'applicazione dei principi derivanti direttamente dalle norme del Trattato, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte in materia di convenzioni internazionali bilaterali.
30 A proposito di un accordo culturale stipulato tra due Stati membri che riservava la concessione di borse di studio ai soli cittadini dei due Stati in questione, la Corte ha dichiarato che l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), imponeva alle autorità dei due Stati membri di estendere ai lavoratori comunitari stabiliti nel loro territorio il godimento dei sussidi alla formazione previsti dall'accordo bilaterale (v. sentenza 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci, Racc. pag. 5589, punto 16).
31 La Corte ha parimenti dichiarato che, se l'applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell'attuazione di una convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori dal campo d'applicazione del Trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l'applicazione di detta disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il diritto comunitario imponga un obbligo (v. sentenza Matteucci, già citata, punto 19).
32 Nel caso di una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo per evitare la doppia imposizione, la Corte ha ricordato che, pur se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, tuttavia questi ultimi non possono esimersi dal rispetto delle norme comunitarie, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Essa ha pertanto dichiarato che il principio del trattamento nazionale impone allo Stato membro parte contraente di tale convenzione di concedere ai centri di attività stabili di società che hanno la sede in un altro Stato membro le agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni praticate alle società che hanno la sede nello Stato membro parte contraente della convenzione (v., a questo proposito, sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punti 57-59).
33 Dalla citata giurisprudenza si deduce che, nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'art. 307 CE, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario. Il fatto che i paesi terzi, dal canto loro, non siano tenuti al rispetto di alcun obbligo derivante dal diritto comunitario è irrilevante a questo proposito.
34 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto.
35 Ne risulta, inoltre, che l'interpretazione fornita dalla Corte della nozione di «legislazione» di cui all'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 non può produrre l'effetto di incidere sull'obbligo di ogni Stato membro di rispettare il principio della parità di trattamento fissato dall'art. 39 CE.
Sull'esistenza di una giustificazione oggettiva
36 Il fatto che l'equilibrio e la reciprocità di una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo vengano rimessi in discussione può certamente costituire una giustificazione oggettiva del rifiuto opposto dallo Stato membro parte contraente di tale convenzione di estendere ai cittadini degli altri Stati membri i vantaggi che i suoi cittadini ricavano dalla detta convenzione (v., in questo senso, sentenza Saint-Gobain ZN, già citata, punto 60).
37 Tuttavia, l'INPS e il governo italiano non hanno dimostrato che, nella causa principale, gli obblighi loro imposti dal diritto comunitario comprometterebbero quelli derivanti dagli impegni presi dalla Repubblica italiana nei confronti della Confederazione svizzera. Infatti, l'estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri del beneficio del computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera per l'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia italiane, applicata unilateralmente dalla Repubblica italiana, non comprometterebbe affatto i diritti derivanti dalla convenzione italo-svizzera a favore della Confederazione svizzera né le imporrebbe nuovi obblighi.
38 Le sole obiezioni sollevate dall'INPS e dal governo italiano per giustificare il loro rifiuto di ammettere la totalizzazione dei periodi contributivi maturati dalla sig.ra Gottardo riguardano l'eventuale aumento dei loro oneri finanziari e le difficoltà amministrative connesse alla collaborazione con le autorità competenti della Confederazione svizzera. Tali motivazioni non sono sufficienti a giustificare l'inosservanza da parte della Repubblica italiana degli obblighi derivanti dal Trattato.
39 Occorre pertanto risolvere la questione proposta dal giudice di rinvio dichiarando che gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.
Sulle spese
40 Le spese sostenute dai governi italiano e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Roma con ordinanza 1° febbraio 2000, dichiara:
Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini.