Avis juridique important
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 dicembre 2001. - Commissioners of Customs & Excise contro CSC Financial Services Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Regno Unito. - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Operazioni esenti - Operazioni relative a titoli - Negoziazione - Fornitura di un servizio denominato di "call center". - Causa C-235/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10237
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Disposizioni fiscali Armonizzazione delle legislazioni Imposte sulla cifra d'affari Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Esenzioni previste dalla sesta direttiva Operazioni bancarie di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5 Operazioni, ivi compresa la negoziazione, relative a titoli Nozione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5]
$$L'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che i termini «operazioni relative a titoli» riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli, ad esclusione di semplici prestazioni materiali, tecniche o amministrative che non comportano modifiche giuridiche e finanziarie.
D'altra parte, i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi, affidati ad un sub-fornitore da una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario, che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli. Questi termini riguardano invece l'attività distinta, resa ad una parte contrattuale da un intermediario, che consiste, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.
( v. punti 28, 33, 39-41 e dispositivo )
Nel procedimento C-235/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Commissioners of Customs & Excise
e
CSC Financial Services Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
viste le osservazioni scritte presentate:
per la CSC Financial Services Ltd, dal sig. D. Milne, QC, e dalla sig.ra E. Wilson, barrister, su incarico del sig. L. Allen, accountant;
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dai sigg. N. Paines, QC, e R. Baldry, barrister;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della CSC Financial Services Ltd, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 12 luglio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 1° giugno 2000, pervenuta alla Corte il 13 giugno seguente, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (giudice di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione), ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»)
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra i Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners»), competenti in materia di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») nel Regno Unito, e la CSC Financial Services Ltd (in prosieguo: la «CSC») riguardo all'assoggettamento all'IVA di diverse prestazioni effettate dalla CSC per conto della Sun Alliance Group (in prosieguo: la «Sun Alliance»).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva ha il seguente disposto:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso
(...)
d) le operazioni seguenti:
(...)
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
dei titoli rappresentativi di merci,
dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».
La normativa nazionale
4 Ai sensi dell'allegato 9, gruppo 5, punti 6, lett. e), e 7, della Value Added Tax Act 1994 (legge britannica 1994 relativa all'imposta sul valore aggiunto), nella versione vigente all'epoca dei fatti nella causa principale, sono esentati dall'IVA:
«6. L'emissione, l'alienazione, la ricezione o qualsiasi negoziazione di titoli o prodotti derivati che siano
(...)
e) quote o altri documenti che conferiscano diritti su un fondo costituito a questo scopo, ovvero abbiano l'effetto di fornire, alle persone che hanno capitali da investire, i mezzi perché esse possano partecipare, quali beneficiarie di un fondo, ai profitti e alle entrate provenienti dall'acquisizione, detenzione, gestione o alienazione di un qualsiasi bene.
7. La predisposizione o la sottoscrizione di accordi ai fini di un'operazione ai sensi del punto 6».
5 La nota n. 5 del gruppo 5 dell'allegato 9 precisa che «[i]l punto 7 comprende la presentazione, ad un soggetto che effettua operazioni in titoli o prodotti derivati ai sensi del punto 6, di un soggetto che cerca di acquistare o alienare tali titoli».
I fatti della causa principale e la questione pregiudiziale
6 La CSC fornisce ad istituti finanziari servizi denominati di «call center» (di centrale telefonica). Secondo il giudice nazionale, la natura del servizio fornito consiste, in sostanza, nella gestione, da parte del «call center», di tutti i contatti tra l'istituto finanziario e il pubblico relativamente alla vendita di determinati prodotti finanziari, dal momento della richiesta d'informazioni fino alla vendita stessa, ma con esclusione di quest'ultima.
7 La Sun Alliance, che riunisce società che gestiscono fondi d'investimento e piani di risparmio per privati, ha affidato alla CSC l'insieme della comunicazione e dei contatti con i consumatori riguardanti un prodotto finanziario chiamato «Daisy personal equity plan» e nell'ambito del quale le partecipazioni sono costituite da «unit» (quote) di uno «unit trust» (fondo comune di investimento a capitale variabile).
8 Gli operatori della CSC forniscono agli investitori potenziali le informazioni necessarie e i moduli di richiesta d'investimento riguardanti il «Daisy personal equity plan». Secondo la normativa nazionale vigente, essi non sono autorizzati a dare consigli, ma soltanto informazioni. La CSC evade altresì i moduli di richiesta trasmessi dagli investitori potenziali, verificando che il modulo sia stato debitamente completato, che l'interessato soddisfi le condizioni di ammissione e che il pagamento richiesto sia incluso. Infine, la CSC tratta le domande di revoca.
9 Tuttavia, le formalità relative all'emissione o al trasferimento dei titoli di cui trattasi, vale a dire le «unit» di uno «unit trust», sono soddisfatte da una distinta società, senza collegamenti con la CSC.
10 La Sun Alliance remunera i servizi della CSC secondo una tariffa composta da un elemento fisso e da un elemento che varia a seconda del numero di chiamate e di vendite.
11 Con decisione formalizzata con lettera 21 aprile 1997, i Commissioners hanno ritenuto che i servizi forniti dalla CSC non fossero esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 13, parte B, della sesta direttiva.
12 La CSC ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al VAT and Duties Tribunal, London (Commissione tributaria di Londra). Tale giudice ha statuito che l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva si estendeva alle fasi preliminari necessarie per emettere o trasferire titoli.
13 Nell'ambito dell'appello interposto contro tale decisione, i Commissioners hanno sostenuto dinanzi alla High Court che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva esenta soltanto l'emissione di un titolo e non estende l'esenzione alle operazioni preliminari compiute da un terzo per conto dell'emittente. Da parte sua, la CSC ha sostenuto che i suoi servizi sono specifici ed essenziali per l'emissione di titoli da parte della Sun Alliance e costituiscono di conseguenza operazioni relative a titoli ai sensi dell'art. 13, punto B, lett. d), punto 5.
14 Di conseguenza, ritenendo che la soluzione della controversia ad essa sottoposta richiedesse l'interpretazione di talune disposizioni della sesta direttiva, la High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Crown Office), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Come si debba interpretare l'esenzione prevista per le "operazioni relative a titoli" dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme e, precisamente:
a) se l'espressione "operazioni relative a titoli" si riferisca solamente a un'operazione in cui i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai titoli risultano modificati;
b) se l'espressione "operazioni, compresa la negoziazione, relativa a titoli" possa riferirsi a un servizio di fornitura di informazioni a potenziali investitori, di ricezione ed evasione di richieste provenienti da investitori al fine dell'emissione di un titolo (esclusa la preparazione e la spedizione dei relativi documenti rappresentativi), qualora il detto servizio venga fornito ad un soggetto, titolare di diritti e obblighi derivanti da tale titolo, da un soggetto che non è destinatario di alcun diritto od obbligo riguardo a tale titolo».
Sulla questione pregiudiziale
15 La questione pregiudiziale è costituita da due parti che riguardano, la prima, l'interpretazione dei termini «operazioni relative a titoli» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e, la seconda, l'interpretazione dei termini «negoziazione relativa a titoli» ai sensi della stessa disposizione.
Sull'interpretazione dei termini «operazioni relative a titoli»
Osservazioni presentate alla Corte
16 La CSC sostiene che emerge dalla sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC (Racc. pag. I-3017, punto 68), che, per rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, i servizi di cui trattasi devono presentare un carattere distinto ed essere specifici ed essenziali per le operazioni esenti.
17 Secondo la CSC, la condizione che riguarda il carattere essenziale dei servizi di cui trattasi per le operazioni esenti garantirebbe che un servizio non venga escluso dall'esenzione per un motivo arbitrario, come il metodo di fatturazione e di fissazione dei prezzi del fornitore. La condizione riguardante il carattere distinto dei servizi di cui trattasi sarebbe una condizione comparativa, che prescriverebbe che i detti servizi siano facilmente individuabili rispetto ad altri servizi e che corrisponderebbe a chiedersi se i servizi diano l'impressione di far parte di una prestazione di servizi finanziari, in contrapposizione a qualcosa di diverso. La condizione che prescrive che i servizi di cui trattasi siano specifici per le operazioni esenti preciserebbe la condizione concernente il carattere essenziale, escludendo i servizi che sono essenziali ma che equivalgono solo alla fornitura di un'assistenza ordinaria, tecnica o elettronica, come il noleggio di computer ad una banca, una prestazione di servizi di pulizia, o la fornitura di attrezzature telefoniche o un semplice servizio di segreteria telefonica.
18 Il governo del Regno Unito sostiene che le esenzioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva sono state concesse per servizi finanziari e per i relativi servizi di intermediazione poiché i detti servizi non erano assoggettabili all' IVA, in particolare per la difficoltà, in numerosi casi, di distinguere il corrispettivo del servizio dallo scambio di valuta o di documenti di valore compresi nel servizio. Tuttavia, la prestazione di servizi di amministrazione e di gestione per i quali in generale non vi sono difficoltà ad applicare l'IVA rimarrebbe assoggettata all'IVA, anche se essa viene eseguita nell'ambito di operazioni finanziarie. Inoltre, nei casi in cui la fornitura di servizi di gestione o di amministrazione debba essere esente, ciò è previsto esplicitamente, come all'art. 13, parte B, lett. d), punti 1, 2 e 6 della sesta direttiva.
19 Secondo il governo del Regno Unito, la Corte ha statuito, ai punti 66 e 73 della sentenza SDC, citata, che i termini «negoziazione dei titoli» comportano atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti per quanto riguarda i titoli. Di conseguenza, l'esenzione delle «operazioni relative a titoli» non si estenderebbe, a suo avviso, alla prestazione di servizi amministrativi del tipo di quelli forniti dalla CSC alla Sun Alliance nella causa principale, poiché nulla, in ciò che fa la CSC, modificherebbe la situazione giuridica di un soggetto rispetto ad un titolo.
20 La Commissione osserva che l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva non dipende dall'identità o dal tipo di persona o d'istituto che effettua la prestazione, né dal modo in cui la prestazione viene effettuata (sentenza SDC, citata, punti 32-38). Poco importa parimenti, secondo la Commissione, che il cliente ignori che un servizio venga fornito in parte da un soggetto diverso da quello con il quale si stabilisce un rapporto giuridico (sentenza SDC, citata, punto 59).
21 Secondo la Commissione, l'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva ha come scopo quello di escludere l'applicazione dell'IVA a talune operazioni finanziarie, in particolare quelle riguardanti direttamente strumenti finanziari, a causa delle difficoltà pratiche che possono sorgere per la tassazione di tali operazioni, e delle possibili ripercussioni di tale tassazione sul costo del credito. Orbene, tali considerazioni non giustificherebbero, secondo la Commissione, l'estensione dell'esenzione a servizi utilizzati dalla persona che effettua una prestazione esente. Nella causa principale, non sembra alla Commissione che i servizi forniti dalla CSC, vale a dire l'informazione alla clientela e l'evasione di moduli di richiesta, ad eccezione di qualsiasi atto che interessi i diritti o gli obblighi riguardanti titoli, possano essere qualificati come operazioni relative a titoli propriamente dette.
Giudizio della Corte
22 Occorre constatare anzitutto che, secondo il giudice nazionale, le formalità d'emissione o di trasferimento dei titoli di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le «unit» di uno «unit trust», non sono effettuate dalla CSC.
23 A tal proposito, occorre osservare che il disposto dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che un'operazione relativa a titoli si componga di diversi servizi distinti, che possono costituire in tal caso operazioni relative a titoli, ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell'esenzione che essa prevede [v., in tal senso, per quanto riguarda operazioni relative a giroconti, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva, sentenza SDC, citata, punto 64].
24 Di conseguenza, occorre verificare quali siano le condizioni per beneficiare di tale esenzione e se esse siano soddisfatte da servizi come quelli forniti dalla CSC nella causa principale.
25 Al punto 66 della sentenza SDC, citata, la Corte ha statuito che, per essere qualificate come operazioni esenti ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, i servizi forniti da un centro informatico devono formare un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto nei punti suddetti.
26 Per quanto riguarda in particolare operazioni relative a giroconti, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d, punto 3, della sesta direttiva, risulta che i servizi forniti devono essere idonei ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche. Occorre distinguere il servizio esente ai sensi della sesta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come il mettere a disposizione della banca un sistema informatico. A tale scopo il giudice nazionale deve esaminare in particolare il grado di responsabilità del centro d'informatica nei confronti delle banche, segnatamente se questa responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni (sentenza SDC, citata, punto 66).
27 La stessa analisi vale in linea di principio, mutatis mutandis, per le operazioni relative a titoli, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.
28 Infatti, come sottolineato dalla Corte al punto 73 della sentenza SDC, citata, la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti, paragonabili a quelli posti in essere nei casi di giroconto o pagamento. Di conseguenza, la fornitura di una semplice prestazione materiale, tecnica o amministrativa che non implica modifiche giuridiche e finanziarie risulta esclusa dall'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva.
29 Tale constatazione è confortata anzitutto dall'esclusione espressa dal beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva della custodia e della gestione dei titoli, che sono precisamente operazioni che non implicano alcun cambiamento della situazione giuridica e finanziaria tra le parti.
30 Introducendo un'eccezione all'esenzione prevista da tale disposizione riguardante le operazioni relative a titoli, l'espressione «eccettuate la custodia e la gestione», che figura nella detta disposizione, assoggetta le operazioni di custodia e di gestione dei titoli al regime generale di tale direttiva, che mira ad assoggettare all'IVA tutte le operazioni imponibili, salvo deroghe espressamente previste. Ne deriva che i servizi di natura amministrativa che non cambiano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti non rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5.
31 Inoltre, come la Corte ha rilevato al punto 70 della sentenza SDC, citata, deriva dal disposto stesso dell'art. 13, parte B, lett. d), punti 3-5, della sesta direttiva che nessuna fra le operazioni descritte da tali disposizioni riguarda attività di informazione finanziaria. Tali operazioni non possono pertanto beneficiare dell'esenzione prevista dalle dette disposizioni.
32 Infine, il mero fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un'operazione esente non consente di concludere a favore dell'esenzione del servizio corrispondente a detto componente (sentenza SDC, citata, punto 65).
33 Da quanto esposto consegue che i termini «operazioni relative a titoli» riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli.
Sull'interpretazione dei termini «negoziazione relativa a titoli»
Osservazioni presentate alla Corte
34 La CSC sostiene che i servizi che essa fornisce alla Sun Alliance rientrano nella nozione di «negoziazione relativa a titoli», ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, e soddisfano le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione. Il confronto tra le diverse versioni linguistiche dimostrerebbe che la maggior parte di esse eccetto, in particolare, la versione inglese riguardano la fornitura di un servizio da parte di un prestatore che agisca semplicemente come intermediario tra due parti. Questo sarebbe, ad esempio, il senso dei termini francese «négociant», tedesco «Vermittlung», e olandese «bemiddeling». La CSC conclude che, agendo manifestamente come intermediario tra l'investitore e la Sun Alliance, i servizi che essa fornisce a quest'ultima sono esenti dall'IVA.
35 Il governo del Regno Unito sostiene che il termine «negoziazione» che figura all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva è un concetto di diritto comunitario. Il confronto tra le diverse versioni linguistiche della sesta direttiva, che evidenzia l'impiego di termini come «Vermittlung» nella versione tedesca, indicherebbe che la «negoziazione» è un servizio fornito da un intermediario. La natura di tale servizio implicherebbe un'azione come intermediario tra parti potenziali per una particolare operazione. Essa non comprenderebbe manifestamente la prestazione a un istituto finanziario di servizi amministrativi come quelli forniti dalla CSC alla Sun Alliance, in particolare allorché tale ruolo non è noto al cliente dell'istituto finanziario.
36 Secondo la Commissione, il termine «negoziazione» che figura all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva si riferisce soltanto alle attività d'intermediari il cui ruolo consiste nell'intervenire nell'esecuzione di un'operazione e nel negoziarne le condizioni a nome di una delle parti. La Commissione sottolinea che il contributo di tali intermediari all'operazione può essere considerato di rilevanza equivalente a quello delle parti stesse e che comporta difficoltà di imposizione analoghe. Il punto se, nella causa principale, le attività della CSC possano essere considerate come quelle di un intermediario sarebbe essenzialmente una questione di fatto, che spetterebbe al giudice nazionale esaminare. Tuttavia, la Commissione dubita che la fornitura d'informazioni e la raccolta e l'evasione di richieste possano essere considerate attività d'intermediazione propriamente dette.
Giudizio della Corte
37 Occorre constatare che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di «negoziazione relativa a titoli» ai sensi di tale disposizione.
38 Deriva dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva che i termini «compresa la negoziazione» non sono diretti a definire il contenuto principale dell'esenzione prevista da tale disposizione, ma hanno come obiettivo di ampliare l'ambito d'applicazione di quest'ultima alle attività di negoziazione.
39 Senza che sia necessario interrogarsi sulla portata esatta del termine «negoziazione», che peraltro compare in altre disposizioni della sesta direttiva e, in particolare, nell'art. 13 parte B, lett. d), punti 1-4, occorre constatare che, nel contesto del punto 5, esso contempla un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.
40 Viceversa, non si è in presenza di un'attività di negoziazione allorché una delle parti contrattuali affida ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l'informazione da fornire all'altra parte, la ricezione e l'evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l'oggetto del contratto. In tal caso, il subfornitore occupa lo stesso posto del venditore del prodotto finanziario e non è quindi un intermediario che non occupa il posto di un contraente ai sensi della disposizione di cui trattasi.
41 Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, occorre rispondere al giudice nazionale che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva va interpretato nel senso che:
i termini «operazioni relative a titoli» riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli,
i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 1° giugno 2000, dichiara:
L'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che:
i termini «operazioni relative a titoli» riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli,
i termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli.