Avis juridique important
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2001. - Welthgrove BV contro Staatssecretaris van Financiën. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Art. 4 della sesta direttiva IVA - Attività economica - Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate. - Causa C-102/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05679
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Questioni pregiudiziali - Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva - Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate - Inclusione subordinata al solo compimento di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2 della direttiva
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2 e 4, n. 2)
Nel procedimento C-102/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Welthgrove BV
e
Staatssecretaris van Financiën,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), e dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
dopo aver informato il giudice di rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ordinanza 28 aprile 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2000, lo Hoge Raad der Nederlanden ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 4, dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), e dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Welthgrove BV (in prosieguo: la «Welthgrove») e lo Staatssecretaris van Financiën a proposito del diritto di una holding di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») pagata su transazioni a monte.
Normativa comunitaria
3 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e, di conseguenza, esclude dall'ambito di applicazione della detta imposta le attività che non hanno natura economica. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva, si considera soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente una delle attività economiche di cui al n. 2 della medesima disposizione. La nozione di «attività economiche» è definita dall'art. 4, n. 2: essa comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un carattere di stabilità.
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Welthgrove è una holding intermediaria che detiene partecipazioni in un certo numero di società con sede nell'Unione europea le quali fabbricano prodotti per l'imballaggio in plastica.
5 Durante il periodo di cui trattasi nella causa principale, la Welthgrove non aveva personale dipendente. I membri del suo consiglio di amministrazione si occupavano attivamente della gestione delle società controllate, ma per queste attività la Welthgrove non percepiva un corrispettivo. Essa ha tuttavia percepito dividendi dalle società controllate.
6 Durante questo stesso periodo, la Welthgrove ha detratto, in sede di denuncia del reddito, un importo di NLG 8 114 a titolo di IVA. L'amministrazione fiscale olandese, ritenendo che la Welthgrove non fosse un operatore economico e, pertanto, non avesse diritto alla detrazione dell'IVA, ha deciso di recuperare tale importo a posteriori. Essa ha confermato questa decisione respingendo il reclamo presentato dalla Welthgrove.
7 Il ricorso promosso dalla Welthgrove innanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi) è stato respinto. Il Gerechtshof ha anzitutto accertato che la Welthgrove interferisce nella gestione delle società nelle quali detiene una partecipazione, ai sensi della sentenza della Corte 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands (Racc. pag. I-3111). Esso ha poi dichiarato che i dividendi percepiti dalla Welthgrove devono essere considerati come il corrispettivo di tale ingerenza. Infine, esso ha dichiarato che, conformemente alla disposizione del diritto olandese che attua l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, le dette operazioni sono esonerate dal prelievo dell'IVA.
8 La Welthgrove ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. Quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se, tenuto conto della sentenza Polysar - ed in particolare dei punti 13 e 14 di essa -, nell'ipotesi in cui una società madre interferisca nella gestione di una società controllata, il dividendo ricevuto da parte di tale società controllata debba essere considerato quale corrispettivo della detta interferenza ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la mera circostanza che l'interessata interferisca nella gestione delle società controllate, nel senso di cui al punto 14 della sentenza Polysar, comporti che l'interessata debba essere considerata come soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva.
3) Qualora vi sia una soluzione di segno affermativo per la prima o la seconda questione, se siffatta interferenza rientri o meno nell'eccezione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, vale a dire la gestione ivi menzionata».
9 Con lettera 14 dicembre 2000, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice di rinvio copia della sentenza 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest (Racc. pag. I-9567), invitandolo a comunicare se, alla luce di tale sentenza, intendeva mantenere il rinvio pregiudiziale.
10 Con lettera 10 gennaio 2001, lo Hoge Raad der Nederlanden ha fatto sapere alla Corte che ritirava la prima questione del rinvio pregiudiziale e manteneva la seconda e la terza questione. Esso rileva che, a differenza delle holding la cui situazione è esaminata nella citata sentenza Floridienne e Berginvest, la Welthgrove si ingerisce nella gestione delle controllate senza effettuare transazioni assoggettate all'IVA in forza dell'art. 2 della sesta direttiva.
Sulla seconda questione
11 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la semplice interferenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate costituisca un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
12 A tale riguardo si deve rilevare che la soluzione della detta questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, sicché occorre, in conformità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, statuire con ordinanza motivata.
13 Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 4 della sesta direttiva va interpretato nel senso che una holding il cui unico scopo sia l'acquisto di partecipazioni in altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'IVA e non ha diritto a detrazioni in base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i diritti che la detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio (v., in particolare, citate sentenze Polysar Investments Netherlands, punto 17, e Floridienne e Berginvest, punto 17).
14 Dalla giurisprudenza risulta che tale conclusione è soprattutto fondata sulla constatazione che il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere considerati come attività economiche ai sensi della sesta direttiva, che conferiscono a chi le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (v. sentenze 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punto 12, e 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, punto 15).
15 Tuttavia, la Corte ha affermato che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che il detentore delle partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o di socio (citate sentenze Polysar Investments Netherlands, punto 14, e Floridienne e Berginvest, punto 18).
16 Al punto 19 della citata sentenza Floridienne e Berginvest, la Corte ne ha concluso che siffatta interferenza nella gestione delle società controllate va considerata un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva in quanto implica il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.
17 Ne discende che la semplice interferenza di una holding nella gestione delle controllate, vale a dire un'ingerenza che non implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva, non può essere considerata come un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.
18 Pertanto, si deve risolvere la seconda questione nel senso che l'interferenza di una holding nella gestione delle controllate costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva solo se implica il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.
Sulla terza questione
19 La terza questione è stata posta solo per il caso in cui la seconda questione fosse stata risolta positivamente. Tenuto conto della soluzione data a quest'ultima, non occorre risolvere la terza questione.
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
statuendo sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 28 aprile 1999, così provvede:
L'interferenza di una holding nella gestione delle controllate costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, solo se implica il compimento di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.