Causa C-224/02
Heikki Antero Pusa
contro
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)
«Cittadinanza dell’Unione — Art. 18 CE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri — Pignoramento della retribuzione — Modalità»
Massime della sentenza
Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e libertà di soggiorno nel territorio degli Stati membri — Normativa nazionale che determina la quota pignorabile di una pensione deducendo da quest’ultima l’imposta nazionale trattenuta alla fonte sulla stessa — Mancata presa in considerazione dell’imposta dovuta sulla pensione nello Stato membro di residenza del suo titolare — Inammissibilità — Normativa nazionale che subordina una tale presa in considerazione alla prova da parte del debitore dell’onere fiscale effettivamente sostenuto nell’altro Stato membro — Ammissibilità — Presupposti
(Art. 18 CE)
Il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione della quota pignorabile di tale pensione.
Il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest’ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un certo termine un importo preciso a titolo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all’interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento della quota pignorabile della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha emanato tale normativa e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto
(v. punti 35, 48, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Cittadinanza dell'Unione – Art. 18 CE – Diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri – Pignoramento della retribuzione – Modalità»
Nel procedimento C-224/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Heikki Antero Pusae
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 CE,LA CORTE (Quinta Sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente; – per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato; – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. P. Aalto, in qualità di agenti,sentite le osservazioni orali del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. P. Aalto, all'udienza del 25 settembre 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
La normativa comunitaria
3 L’art. 18, n. 1, CE dispone quanto segue:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
4 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, CE:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
La normativa nazionale
5 L’ulosottolaki (legge finlandese sull’esecuzione forzata; in prosieguo: la «legge sull’esecuzione forzata») prevede che il patrimonio del debitore, compresi gli stipendi e le pensioni regolarmente percepiti, possa formare oggetto di pignoramento per adempiere alle sue obbligazioni.
6 La legge sull’esecuzione forzata dispone tuttavia che una parte della retribuzione non può essere sottoposta a pignoramento. Poiché è calcolato in funzione, in particolare, del reddito totale dell’interessato, l’importo che non può essere pignorato è variabile.
7 Il capitolo 4 della legge sull’esecuzione forzata prevede, al suo art. 6, n. 3, quanto segue:
«Allorché il pignoramento viene effettuato a partire da una retribuzione versata a scadenze prestabilite, occorre però escludere sempre dal pignoramento almeno quanto considerato necessario, secondo il disposto legislativo, sino alla data del successivo pagamento della retribuzione per il proprio mantenimento e per quello del coniuge a carico nonché dei figli propri e del coniuge, nonché adottivi a carico [in prosieguo: la “quota protetta”]».
8 Secondo l’art. 6 b, secondo comma, del detto capitolo 4, la quota impignorabile della retribuzione «viene calcolata sulla base dell’importo che è rimasto dopo che è stato operato il prelievo legalmente previsto in quanto ritenuta d’acconto».
9 L’art. 6 a, n. 1, dello stesso capitolo 4 recita:
«Quando la capacità di pagamento del debitore è sostanzialmente ridotta per causa di malattia, disoccupazione o per qualsiasi altro motivo, la quota impignorabile della retribuzione va determinata, tenuto conto delle retribuzioni pagabili in quel dato momento o a scadenze prestabilite, in misura maggiore di quanto escluso dal pignoramento secondo il disposto dell’art. 6. Nella motivazione del decreto che fissa tale quota occorre indicare il verbale di pignoramento oppure il verbale che viene redatto separatamente ai fini dell’adozione di tale decreto (…)».
10 Il capitolo 4 della legge sull’esecuzione forzata sancisce, al suo art. 7, che le disposizioni relative alle retribuzioni sono applicabili alle pensioni.
11 Il Regno di Spagna e la Repubblica di Finlandia hanno inoltre stipulato, il 15 novembre 1967, una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio (in prosieguo: la «convenzione contro la doppia imposizione»). L’art. 18 di tale convenzione prevede quanto segue:
«(…) le pensioni e le altre retribuzioni analoghe, corrisposte sulla base di un rapporto di lavoro, sono imponibili solo nello Stato contraente ove risiede il percettore della retribuzione».
12 Il sig. Pusa è cittadino finlandese. Da pensionato, ha lasciato il suo paese d’origine per trasferirsi in Spagna. Egli percepisce in Finlandia una pensione di invalidità versatagli su un conto bancario aperto in tale Stato membro.
13 Con decisione 27 ottobre 2000 il funzionario incaricato delle esecuzioni forzate presso il Riihimäen kihlakunnanoikeus (Tribunale di primo grado di Riihimäki) (Finlandia) ha autorizzato un pignoramento sulla pensione del sig. Pusa per garantire il recupero di un debito contratto da quest’ultimo nei confronti dell’Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
14 Poiché il sig. Pusa era soggetto all’imposta sul reddito in Spagna, conformemente alle disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione, e non era quindi assoggettato ad alcuna ritenuta alla fonte in Finlandia, la quota pignorabile della sua pensione è stata calcolata sulla base dell’importo lordo. In applicazione delle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata, all’ente tenuto al pagamento della pensione è stato pertanto chiesto di trattenere, ai fini del rimborso del creditore del sig. Pusa, una somma pari ad un terzo dell’importo netto della pensione corrispostagli ovvero, qualora tale importo netto non superasse i FIM 5 238 mensili, ai tre quarti dell’importo corrispondente alla differenza tra l’importo netto e la quota protetta, pari a FIM 97 giornalieri.
15 Il sig. Pusa ha proposto un ricorso avverso tale decisione. Avendo constatato che, qualora l’imposta del 19% che il sig. Pusa deve corrispondere a posteriori in Spagna non fosse presa in considerazione in sede di determinazione della quota pignorabile della sua pensione, l’interessato disporrebbe, mensilmente, di una somma inferiore a quella che avrebbe percepito se avesse continuato a risiedere in Finlandia e interrogandosi sulla compatibilità di una siffatta situazione con la libertà di circolazione e soggiorno garantita ai cittadini dell’Unione europea dal Trattato CE, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 18 CE o qualsiasi altra norma di diritto comunitario osti ad una normativa nazionale secondo cui, nel caso di un pignoramento in esecuzione di una sentenza avente ad oggetto un debito in danaro, la quota pignorabile di una pensione versata al debitore a scadenze prestabilite è determinata deducendo dalla pensione di cui trattasi la ritenuta d’imposta alla fonte da pagare nello Stato membro interessato, mentre l’imposta sul reddito che il debitore residente in un altro Stato membro è tenuto a versare nel suo Stato di residenza non è oggetto della citata deduzione, ragion per cui la quota pignorabile è in quest’ultimo caso più elevata data la sua determinazione sulla base della pensione lorda e non già della pensione netta».
16 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente dalla loro cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico (v., segnatamente, sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31; 11 luglio 2002 causa C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 28, e 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I-11613, punti 22 e 23).
17 Tra le fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE (v., segnatamente, citate sentente Grzelczyk, punto 33; D’Hoop, punto 29, e Garcia Avello, punto 24).
18 Poiché un cittadino dell’Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto in tutti gli Stati membri lo stesso trattamento giuridico accordato ai cittadini di tali Stati membri che si trovino nella medesima situazione, sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si possa applicare nello Stato membro di cui è cittadino un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione (sentenza D’Hoop, cit., punto 30).
19 Tali facilitazioni non potrebbero infatti dispiegare pienamente i propri effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti al suo soggiorno nello Stato membro ospitante a causa di una normativa del suo Stato d’origine che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito (v., per analogia, sentenza D’Hoop, cit., punto 31).
20 Una normativa nazionale che svantaggia determinati cittadini nazionali solo per aver esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro provocherebbe una disparità di trattamento contraria ai principi che sono alla base dello status di cittadino dell’Unione, cioè la garanzia di un medesimo trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione (sentenza D’Hoop, cit., punti 34 e 35). Una normativa siffatta può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (sentenza D’Hoop, cit., punto 36).
21 Occorre quindi stabilire se, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, la legge sull’esecuzione forzata introduca, tra i cittadini finlandesi che continuano a risiedere in Finlandia e quelli che hanno stabilito la propria residenza in Spagna, una disparità di trattamento a sfavore di questi ultimi per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto di libera circolazione e, in tal caso, se tale disparità di trattamento possa eventualmente essere giustificata alla luce dei criteri richiamati al punto 20 della presente sentenza.
22 Per risolvere tale problema si deve anzitutto precisare che, se è vero, come sottolineato dal governo finlandese, che il settore dell’esecuzione forzata ai fini del rimborso di debiti rientra in linea generale nella competenza degli Stati membri, non è meno vero che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18 CE (v., per analogia, sentenze 23 novembre 2000, causa C-135/99, Elsen, Racc. pag. I-10409, punto 33, e Garcia Avello, cit., punto 25).
23 Nel caso di specie è pacifico, come sottolineato dal giudice del rinvio, che, ai fini della determinazione della quota pignorabile di una pensione regolarmente versata in Finlandia, la legge sull’esecuzione forzata dispone espressamente la deduzione della ritenuta dell’imposta sul reddito praticata alla fonte in Finlandia, ma non quella dell’imposta che il titolare di una siffatta pensione dovrà ulteriormente corrispondere su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede.
24 Si deve al riguardo rilevare, in primo luogo, come non possa, di per sé, provocare una disparità di trattamento contraria al diritto comunitario il fatto che la legge sull’esecuzione forzata non preveda che un’imposta da percepire successivamente sulla pensione regolarmente versata debba essere dedotta da quest’ultima per determinare la sua quota pignorabile.
25 Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte dal governo finlandese, prevedendo che le pensioni regolarmente percepite possano essere pignorate solo fino ad una certa quota, la legge sull’esecuzione forzata intende, al contempo, consentire l’esercizio del diritto dei creditori al rimborso delle somme loro dovute e garantire che il pignoramento non privi il debitore di un reddito minimo e, eventualmente, del minimo vitale che la quota protetta dovrebbe rappresentare.
26 Siffatti obiettivi, che mirano a consentire al debitore di sottrarre una parte limitata dei suoi redditi mensili al diritto di soddisfacimento dei suoi creditori in misura tale da garantirgli un reddito minimo, sembrano idonei a giustificare, come sostenuto dal governo finlandese, che la quota pignorabile di una pensione venga determinata alla luce del solo importo che sarebbe effettivamente versato all’interessato in mancanza di pignoramento, vale a dire escludendo da tale importo, in particolare, quello dell’imposta trattenuta alla fonte.
27 Per la stessa ragione, non si può contestare, in linea di principio, al legislatore finlandese di non aver previsto, nella legge sull’esecuzione forzata, la presa in considerazione, in via anticipata, di un debito fiscale che, non essendo ancora giunto a scadenza, non pregiudica effettivamente il beneficio del reddito minimo che la detta legge intende garantire al debitore interessato.
28 Come fatto valere giustamente dal governo finlandese, se così non fosse, ne derivererebbe un pregiudizio ingiusto ai diritti dei creditori ai quali la legge sull’esecuzione forzata intende legittimamente garantire la protezione.
29 Al contrario, è giocoforza constatare, in secondo luogo, che la legge sull’esecuzione forzata non può, salvo misconoscere il diritto comunitario, escludere qualsiasi presa in considerazione dell’imposta dovuta nello Stato membro di residenza qualora tale imposta sia effettivamente divenuta esigibile e incida quindi in misura corrispondente sul livello effettivo delle risorse di cui il debitore dispone e, in particolare, sulla sua capacità di far fronte alle proprie esigenze vitali.
30 Si deve infatti rammentare che, come constatato dal giudice del rinvio, qualora non si tenesse conto della detta imposta nel caso del sig. Pusa, che risiede in Spagna ove è assoggettato, ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione, all’imposta sulla sua pensione, quest’ultimo disporrebbe, per l’esercizio di cui trattasi, dopo il pignoramento e il prelievo dell’imposta sulla sua pensione, di una somma inferiore a quella di cui avrebbe disposto se avesse continuato a risiedere in Finlandia.
31 Da quest’ultima circostanza risulta che, se la legge sull’esecuzione forzata dovesse essere interpretata nel senso che non consente in alcun modo la presa in considerazione dell’imposta così versata dal sig. Pusa in Spagna, la disparità di trattamento così operata avrebbe la conseguenza certa ed inevitabile di far subire a quest’ultimo uno svantaggio per il fatto di aver esercitato il suo diritto, garantitogli dall’art. 18 CE, di circolare e di soggiornare liberamente negli Stati membri.
32 Infatti, trasferendo la sua residenza in Spagna, l’interessato perderebbe automaticamente – in applicazione della legge relativa all’esecuzione forzata alla quale rimane assoggettato in caso di pignoramento della sua pensione in Finlandia e tenuto conto della convenzione contro la doppia imposizione – il vantaggio rappresentato per lui dalla presa in considerazione dell’imposta versata su tale pensione per determinare quale quota di quest’ultima possa essere pignorata, per il fatto che il criterio accolto dalla detta legge per autorizzare una siffatta presa in considerazione è quello della ritenuta d’imposta alla fonte, il che, trattandosi dell’interessato, esigerebbe proprio che non trasferisse la sua residenza in Spagna (v., per analogia, sentenza Elsen, cit., punto 34).
33 Inoltre, la disparità di trattamento risultante da una tale esclusione non può essere giustificata.
34 Infatti, l’esclusione di qualsiasi presa in considerazione dell’imposta dovuta nello Stato membro di residenza, qualora sia divenuta esigibile e incida in misura corrispondente sul livello effettivo delle risorse di cui dispone il debitore e, segnatamente, sulla sua capacità di far fronte alle proprie esigenze vitali, non può essere giustificata alla luce dei legittimi obiettivi perseguiti dalla legge sull’esecuzione forzata, come esposti al punto 25 della presente sentenza, dato che questa esclusione si pone persino in contraddizione con l’obiettivo inteso a garantire al debitore un reddito minimo, ovvero il minimo vitale corrispondente alla quota protetta.
35 Da quanto precede risulta che il diritto comunitario, in linea di principio, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la quota pignorabile di una pensione regolarmente versata in tale Stato ad un debitore viene determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da versare nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve ulteriormente corrispondere su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote pignorabili di tale pensione, con la conseguenza che una siffatta disparità di trattamento comporta che, nel secondo caso, il reddito annuo di cui il debitore conserva la libera disposizione effettiva, dopo la tassazione della pensione, è inferiore.
36 Si deve tuttavia rilevare, in terzo luogo, che, nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il governo finlandese far valere che la legge sull’esecuzione forzata, in particolare l’art. 6 a, n. 1, del suo capitolo 4, è in pratica interpretata nel senso che le sue disposizioni consentirebbero, nell’ambito di una valutazione della solvibilità del debitore svolta caso per caso, di tener conto di un’imposta dovuta in un altro Stato membro, a condizione che tale debitore presenti una dichiarazione corredata di prove relative all’importo reale della detta imposta nonché alle altre circostanze che incidono sulla sua solvibilità. Secondo tale governo, la detta legge consentirebbe altresì ad un siffatto debitore pignorato di beneficiare, dopo un anno, di periodi durante i quali il pignoramento può essere sospeso in tutto o in parte per tener conto dell’imposta effettivamente versata in un altro Stato membro. Il sig. Pusa non avrebbe tuttavia fatto uso delle possibilità così concesse dalla legge sull’esecuzione forzata.
37 A tale proposito, occorre rammentare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali; essa deve invece prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glockner, Racc. pag. I-8089, punto 10).
38 Ne consegue che spetta al solo giudice del rinvio verificare l’eventuale fondatezza dell’interpretazione della legge sull’esecuzione sostenuta dal governo finlandese dinanzi alla Corte.
39 Tuttavia, considerato che, nel caso di specie, la stessa decisione di rinvio fa riferimento alla legge sull’esecuzione forzata, in particolare all’art. 6 a, n. 1, del suo capitolo 4, e che la detta decisione non contiene alcun elemento tale da inficiare l’interpretazione sostenuta dal governo finlandese, occorre che la Corte esamini se l’art. 18 CE osti ad una normativa nazionale interpretata in tal senso.
40 Si deve al riguardo rammentare, anzitutto, che, come risulta dai punti 24-28 della presente sentenza, gli obiettivi legittimi perseguiti dalla legge sull’esecuzione forzata sono tali da giustificare che, ai fini della determinazione delle quote pignorabili di una pensione, la detta normativa preveda la presa in considerazione dell’imposta dovuta su tale pensione nello Stato membro in cui risiede il debitore pignorato solo qualora sia noto l’importo esatto della detta imposta e qualora sia provato che tale importo è stato effettivamente versato, ovvero deve essere versato entro un termine certo.
41 Al contrario, una volta soddisfatti tali presupposti, il diritto comunitario impone, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che le modalità di presa in considerazione della detta imposta da parte della normativa nazionale siano tali da consentire al debitore residente in Spagna di ottenere, su base annua, un adeguamento delle quote pignorabili della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte in Finlandia.
42 Si deve poi ritenere che una condizione in base alla quale il debitore è tenuto a dimostrare di aver versato o di dover versare entro un certo termine, nel suo Stato di residenza, un importo preciso a titolo d’imposta sulla pensione non sembra sproporzionata rispetto all’obiettivo legittimo diretto a garantire che l’imposta venga presa in considerazione ai fini di determinare un’impignorabilità totale o parziale di tale pensione solo laddove quest’ultima sia effettivamente dovuta o versata.
43 Infatti, è giocoforza constatare, come sostenuto giustamente dal governo finlandese e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 30 e 31 delle sue conclusioni, che il debitore si trova nella posizione migliore, in linea di principio, per produrre una prova siffatta in modo al contempo rapido ed affidabile.
44 Si deve tuttavia precisare che ciò vale solo nei limiti in cui le norme nazionali in materia di amministrazione della prova non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ottenere una presa in considerazione adeguata dell’imposta di cui trattasi (v., per analogia, sentenza 10 aprile 2003, causa C-276/01, Steffensen, Racc. pag. I-3735, punto 80).
45 Occorre infine aggiungere che, poiché la legge sull’esecuzione forzata prevede espressamente che la quota pignorabile della pensione venga determinata sulla base della pensione netta, cioè dopo ritenuta alla fonte dell’imposta cui è assoggettato il titolare della pensione in Finlandia, la possibilità per il debitore pignorato di ottenere, sotto forma di adeguamento della quota pignorabile della sua pensione, una presa in considerazione dell’imposta che è tenuto a versare in Spagna non può dipendere, come giustamente suggerito dalla Commissione, da una valutazione lasciata alla discrezionalità dell’autorità competente ad autorizzare i pignoramenti. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, un tale diritto deve invece emergere chiaramente dalla normativa nazionale di cui trattasi.
46 Si può, al riguardo, rilevare come il governo finlandese abbia precisato, durante l’udienza, che la legge sull’esecuzione forzata è in corso di riesame e che la versione rivista di quest’ultima dovrebbe contenere proprio una disposizione espressa che prevede la presa in considerazione delle imposte versate da un soggetto fiscale successivamente al pignoramento di una parte dei suoi redditi.
47 Spetta al giudice nazionale verificare se la legge sull’esecuzione forzata contenga disposizioni che soddisfano le diverse condizioni precisate ai punti 40-45 della presente sentenza.
48 Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che:
–il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione della quota pignorabile di tale pensione;
–il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest’ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un certo termine un importo preciso a titolo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all’interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento delle quote pignorabili della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha emanato tale normativa e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto.
49 Le spese sostenute dai governi finlandese e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Korkein oikeus con ordinanza 14 giugno 2002, dichiara:
1)Il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione della quota pignorabile di tale pensione.
2)Il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest’ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un certo termine un importo preciso a titolo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all’interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento della quota pignorabile della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha emanato tale normativa e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto.
Jann |
Timmermans |
Rosas |
La Pergola |
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von Bahr |
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |
1 – Lingua processuale: il finlandese.