Causa C-8/03
Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
contro
Stato belga
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles)
«Sesta direttiva IVA — Artt. 4 e 9, n. 2, lett. e) — Nozione di soggetto passivo — Luogo di prestazione dei servizi — SICAV»
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva — Investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2 e 4, n. 2)
2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Società d’investimento a capitale variabile (SICAV), aventi per scopo esclusivo l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico — Inclusione — Luogo delle prestazioni di servizi rese a tali entità stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore — Sede dell’attività economica di tali entità
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 9, n. 2, lett. e)]
1. L’attività consistente nell’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, dietro corrispettivo, che esula dall’ambito del mero acquisto e della semplice vendita di titoli e che è diretta alla produzione di introiti di carattere stabile, costituisce un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(v. punti 42-43)
2. Le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, cosicché il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.
(v. punto 48 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 ottobre 2004(1)
«Sesta direttiva IVA – Artt. 4 e 9, n. 2, lett. e) – Nozione di soggetto passivo – Luogo di prestazione dei servizi – SICAV»
Nel procedimento C-8/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio) con decisione 24 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2003, nella causa tra: Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)e
Stato belga,LA CORTE (Prima Sezione),,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4 Secondo l’art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».
5 L’art. 9, nn. 1 e 2, lett. e), terzo e quinto trattino, della stessa direttiva così dispone:
«1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
2. Tuttavia:
(...)
e) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:
(…)
–prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni;
(…)
–operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti».
6 L’art. 13, parte B, lett. d), punti 5 e 6, della sesta direttiva prevede che gli Stati membri esonerino:
«5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (…);
6.la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri».
7 L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375, pag. 3), definisce gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «OICVM») come organismi:
«–il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
–le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. (…)».
8 In forza del n. 3 dello stesso art. 1, tali organismi possono assumere «la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di trust (unit trust) oppure la forma statutaria (società di investimento)».
La normativa nazionale
9 L’art. 4, n. 1, del codice IVA belga, nella versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale, dispone quanto segue:
«È soggetto passivo chiunque, nell’esercizio di un’attività economica, effettui, abitualmente e autonomamente, in via principale o in via accessoria, con o senza fini di lucro, cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi del presente Codice, indipendentemente dal luogo in cui viene svolta l’attività economica».
10 L’art. 21, n. 2, dello stesso codice così recita:
«Si considera luogo di prestazione dei servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire da cui la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale».
11 L’art. 21, n. 3, punto 7, lett. d) ed e), del codice IVA belga precisa che, in deroga al n. 2, si considera luogo di prestazione dei servizi:
«7. Il luogo in cui il destinatario del servizio ha stabilito la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile in cui la prestazione di servizi viene fornita o, in mancanza, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando la prestazione di servizi viene resa a un destinatario stabilito al di fuori della Comunità o, per le esigenze della sua attività economica, a un soggetto passivo stabilito nella Comunità ma al di fuori del paese del prestatore, e nei limiti in cui tale prestazione abbia per oggetto:
(…)
d)attività di natura intellettuale, fornite nell’esercizio della loro attività abituale da consulenti giuridici o di altro genere, da periti contabili, da ingegneri, da uffici studi e da altri prestatori di servizi che esercitano un’attività analoga nonché l’elaborazione di dati e la fornitura di informazioni (...);
e)operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti».
12 Dalla sentenza di rinvio risulta che, nel periodo in questione nella causa principale, la BBL ha fornito prestazioni di servizi a talune SICAV lussemburghesi [BBL Renta Fund, BBL Renta Cash, BBL Patrimonial, International Aviation Fund, BBL Capital Cash, BBL Portfolio e BBL (L) Invest]. Ai sensi dell’accordo di consulenza siglato con ogni SICAV interessata, la BBL si sarebbe impegnata a:
–assistere la SICAV nella gestione del suo patrimonio vigilando affinché la sua consulenza sia strettamente conforme all’orientamento generale della gestione e alla politica di investimento decretata dalla SICAV;
–fornire ai responsabili della gestione corrente della SICAV la documentazione, le informazioni e le consulenze verbali o scritte che questi ultimi riterranno necessarie per l’adempimento del loro compito;
–coadiuvare la SICAV in materia di acquisizione, di sottoscrizione, di trasferimento e di vendita di azioni e di ogni altro titolo negoziabile nonché in materia di operazioni in valuta o di tesoreria.
13 Nel febbraio 1998 la BBL sarebbe stata destinataria di un controllo effettuato dall’Inspection spéciale des impôts de Liège (Ispettorato speciale delle imposte di Liegi) relativo al periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1997. In seguito a tale controllo, in data 28 maggio 1998 sarebbe stato redatto un verbale secondo il quale la BBL non avrebbe fatturato l’IVA sulle commissioni di consulenza richieste alle SICAV lussemburghesi in quanto considerava tali servizi come prestati nel Granducato di Lussemburgo a norma dell’art. 21, n. 3, punto 7, lett. d) o e), del codice IVA belga.
14 Su tale punto, il giudice del rinvio osserva come dal verbale emerga che l’art. 21, n. 3, punto 7, del codice IVA belga sia inapplicabile in quanto le SICAV lussemburghesi, secondo la normativa lussemburghese, non sono considerate soggetti passivi.
15 Inoltre, in base al detto verbale, la BBL avrebbe agito con l’intento di eludere o di consentire di eludere l’IVA, poiché non poteva ignorare che l’IVA dovuta sul prezzo dei servizi forniti alle SICAV lussemburghesi non sarebbe stata corrisposta né allo Stato belga né allo Stato lussemburghese.
16 L’8 giugno 1998 è stata emessa un’ingiunzione a carico della BBL per un importo di EUR 45 491 373,03 a titolo di IVA dovuta per il periodo 1° marzo 1993 - 31 dicembre 1997; di EUR 90 982 746,07 a titolo di sanzione al tasso del 200% e di EUR 1 819 654,49 a titolo di interessi di mora dal 1° gennaio al 20 giugno 1998.
17 La BBL ha proposto ricorso contro tale ingiunzione dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles).
18 Il giudice del rinvio osserva che il fatto di considerare che ogni Stato possa liberamente riconoscere o meno la qualità di soggetto passivo dell’IVA di coloro che sono stabiliti nel suo territorio o vi operano violerebbe le disposizioni comunitarie in materia di IVA, finalizzate proprio ad armonizzare la nozione di soggetto passivo e a ripartire tra gli Stati membri il potere di assoggettamento a imposta delle operazioni definendo uniformemente il luogo di fornitura dei beni e di prestazioni dei servizi.
19 In forza dell’obbligo di interpretazione conforme, l’art. 21, n. 3, punto 7, del Codice IVA belga, che avrebbe recepito nel diritto belga l’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva, dovrebbe essere interpretato alla luce della lettera e dello scopo perseguito da tale direttiva, senza che si debba fare riferimento al diritto lussemburghese.
20 Il giudice del rinvio rileva tuttavia che la questione se le SICAV esercitino un’attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva e, pertanto, siano soggetti passivi dell’IVA non è ancora stata risolta dalla Corte.
21 Se alle SICAV lussemburghesi non venisse riconosciuta la qualità di soggetto passivo dell’IVA, con la conseguenza che i servizi forniti dalla BBL andrebbero considerati come realizzati in Belgio, il giudice del rinvio osserva che si porrebbe la questione se tali servizi possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
22 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«–Se le società di investimento a capitale variabile (SICAV) stabilite in uno Stato membro, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), abbiano la qualità di soggetto passivo dell’IVA ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in modo tale da ritenere i servizi che verrebbero loro forniti, descritti all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, come realizzati nel luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la propria sede sociale.
–Qualora la questione precedente venga risolta negativamente, la soluzione della controversia oggetto della causa principale richiede che si determini quali tipi di servizi forniti alle SICAV possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva: se si debba effettuare una distinzione, da tale punto di vista, tra i servizi di assistenza e di consulenza di gestione, da un lato, e i servizi di gestione propriamente detti, dall’altro, che si differenzierebbero dai primi per il fatto di implicare un potere decisionale del gestore per quanto concerne l’amministrazione e la facoltà di disporre del patrimonio da gestire».
23 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le SICAV il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva 85/611 abbiano la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva, in modo che il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della propria attività economica.
Osservazioni presentate alla Corte
24 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni ritengono che le SICAV stabilite in conformità alla direttiva 85/611 svolgano attività economiche che conferiscono loro la qualità di soggetto passivo in forza dell’art. 4 della sesta direttiva.
25 In proposito, la BBL ricorda la giurisprudenza della Corte che delimita, in materia di strumenti finanziari, il confine tra le operazioni rientranti nelle attività economiche ai sensi della sesta direttiva e quelle che si situano al di fuori di esse. Essa cita, in particolare, le sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands (Racc. pag. I-3111); 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam (Racc. pag. I-3513), e 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust (Racc. pag. I-3013).
26 L’esame delle attività degli OICVM sotto tale profilo dovrebbe svolgersi su due piani: da una parte, il rapporto tra gli OICVM ed i partecipanti e, dall’altra, quello tra gli OICVM ed il mercato.
27 Per quanto riguarda il rapporto tra gli OICVM ed i partecipanti, la BBL afferma che, rispetto agli altri attori economici presenti sui mercati finanziari, gli OICVM presentano la peculiarità di realizzare attivamente il collocamento delle proprie quote. In occasione del detto collocamento, gli OICVM percepirebbero una remunerazione, definita commissione di entrata o commissione di uscita a seconda dei casi. Tali commissioni rappresenterebbero il corrispettivo del diritto di accesso o di uscita del sottoscrittore partecipante all’OICVM e dei servizi relativi a tale accesso o uscita.
28 In merito ai rapporti tra gli OICVM ed il mercato, la BBL sostiene che gli OICVM mirano ad offrire al pubblico un servizio paragonabile a quello che le banche private offrono ai loro migliori clienti in materia di gestione patrimoniale.
29 La BBL, considerando che le SICAV le cui attività sono disciplinate dalla direttiva 85/611 hanno la qualità di soggetto passivo in forza dell’art. 4 della sesta direttiva, conclude che l’art. 9, n. 2, lett. e), di tale direttiva è applicabile.
30 Il governo belga sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti un’attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo (v., in particolare, sentenze Polysar Investments Netherlands, cit., punto 13, e sentenza 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, punto 15).
31 Tuttavia, le attività delle SICAV sarebbero contemplate dall’art. 13, parte B, lett. d), punti 4 e 5, della sesta direttiva e le operazioni oggetto di tali disposizioni rientrerebbero nella sfera di applicazione dell’IVA, in particolare quando vengono effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli (v. citate sentenze Polysar Investments Netherlands, punto 14, e Harnas & Helm, punto 16).
32 Il governo ellenico afferma che le operazioni effettuate dalle SICAV non corrispondono all’attività di un semplice investitore che ha acquisito quote societarie per conservarle e trarne un guadagno, come accadeva nella causa che ha originato la citata sentenza Polysar Investments Netherlands, bensì ad uno sfruttamento organizzato di capitali che si concretizza nell’acquisto e nella vendita di valori mobiliari. Il detto governo osserva inoltre che la circostanza che, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, la gestione dei fondi comuni di investimento sia esente da IVA significa che le persone che effettuano tale gestione sono, in linea di principio, assoggettate a tale imposta.
33 In via preliminare, la Commissione osserva che negli Stati membri, ad eccezione del Belgio e del Lussemburgo, la questione dell’assoggettamento delle SICAV all’IVA non è completamente definita. Nei Paesi Bassi, alla luce della citata giurisprudenza Polysar Investments Netherlands, le SICAV sarebbero considerate, come in Lussemburgo, non assoggettate. In Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e nel Regno Unito, le SICAV sarebbero considerate soggetti passivi, ma sarebbero esentate.
34 La Commissione rileva poi che la società di gestione, ai sensi della direttiva 85/611, è generalmente un’impresa che effettua prestazioni di servizi per le quali percepisce commissioni di gestione. Il fatto che l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva preveda espressamente l’esenzione della gestione di fondi comuni di investimento dimostrerebbe che si tratta di operazioni rientranti nella sfera di applicazione dell’IVA.
35 La società di gestione o la SICAV che gestisce un fondo svolgerebbe indiscutibilmente un’attività che comporta lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un carattere di stabilità ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva e si distinguerebbe così dalle holding che si limitano a detenere azioni. Trattare in maniera diversa i gestori di fondi a seconda del fatto che tale funzione sia esercitata da una società di gestione esterna al fondo o dalla stessa SICAV sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA.
Giudizio della Corte
36 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della sesta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente, una delle attività economiche menzionate al n. 2 di tale articolo. La nozione di «attività economiche» viene definita al n. 2, secondo il quale essa comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare le operazioni che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Tale nozione di «sfruttamento» si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il principio della neutralità del sistema comune dell’IVA, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica (v. sentenze 4 dicembre 1990, causa C-186/89, Van Tiem, Racc. pag. I-4363, punto 18; 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise, Racc. pag. I-3695, punto 15, e 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, Racc. pag. I-4295, punto 48).
37 Conformemente alla finalità della sesta direttiva, che mira tra l’altro a fondare il sistema di IVA su una definizione uniforme dei soggetti passivi, tale qualità dev’essere valutata esclusivamente in base ai criteri enunciati nell’art. 4 di tale direttiva (v. sentenza Vam Tiem, cit., punto 25).
38 Occorre inoltre ricordare che, per costante giurisprudenza, il mero acquisto e la semplice detenzione di quote societarie non devono essere ritenuti un’attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile in quanto l’eventuale dividendo, frutto della detta partecipazione, deriva dalla mera proprietà del bene e non è il corrispettivo di alcuna attività economica ai sensi della stessa direttiva (v. sentenze Harnas & Helm, cit., punto 15, e 26 giugno 2003, causa C-442/01, KapHag, Racc. pag. I-6851, punto 38). Se tali attività non costituiscono quindi, di per sé, un’attività economica ai sensi della detta direttiva, lo stesso vale per quelle che consistono nel cedere tali partecipazioni (v. citate sentenze Wellcome Trust, punto 33, e KapHag, punto 40).
39 Del pari, il mero acquisto e la mera vendita di altri titoli negoziabili non possono costituire uno sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti di carattere stabile, dal momento che l’unico reddito risultante da tali operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli (v. sentenza EDM, cit., punto 58).
40 Infatti, in linea di principio, tali operazioni non possono costituire, di per sé, attività economiche ai sensi della sesta direttiva.
41 Tuttavia, come risulta dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, le operazioni relative a titoli possono rientrare nella sfera d’applicazione dell’IVA. La Corte ha già dichiarato che le operazioni previste da tale disposizione sono quelle consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività commerciale di compravendita di titoli (v. sentenza EDM, cit., punto 59).
42 Orbene, dall’art. 1, n. 2, della direttiva 85/611 risulta che le operazioni delle SICAV consistono nell’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico. In effetti, con i capitali che i sottoscrittori depositano acquistando quote, le SICAV costituiscono e gestiscono, per conto di essi e dietro remunerazione, portafogli composti da valori mobiliari.
43 Siffatta attività, che esula dall’ambito del mero acquisto e della semplice vendita di titoli e che è diretta alla produzione di introiti di carattere stabile, costituisce un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
44 Ne consegue che le SICAV hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva.
45 Di conseguenza, il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della propria attività economica.
46 In questo contesto il governo belga, il quale riconosce che le prestazioni relative a consulenze, elaborazione di dati e fornitura di informazioni rese alle SICAV rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva, afferma tuttavia che, al contrario, le prestazioni relative alla gestione ad esse fornite, caratterizzate da un potere decisionale di diritto o di fatto, non rientrano in tale disposizione.
47 Al riguardo basta constatare che, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle conclusioni, l’art. 9, n. 2, lett. e), terzo e quinto trattino, comprende tanto le attività di consulenza quanto le operazioni bancarie e finanziarie.
48 Pertanto, la prima questione va risolta nel senso che le SICAV il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva 85/611 hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva, cosicché il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.
49 Non occorre risolvere la seconda questione dato che essa è stata sottoposta solo nell’eventualità che la prima fosse stata risolta negativamente.
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico conformemente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), hanno la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in modo che il luogo delle prestazioni di servizi descritte all’art. 9, n. 2, lett. e), della stessa direttiva, rese a tali SICAV stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette SICAV hanno stabilito la sede della loro attività economica.
Firme
1 – Lingua processuale: il francese.