Causa C-342/03
Regno di Spagna
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica commerciale comune — Conserve di tonno originarie della Thailandia e delle Filippine — Mediazione in seno all’OMC — Regolamento (CE) n. 975/2003 — Contingente tariffario»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 2 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 marzo 2005
Massime della sentenza
1. Politica commerciale comune — Scambi con i paesi terzi — Principio della preferenza comunitaria — Portata
2. Politica commerciale comune — Scambi con i paesi terzi — Adozione di misure tariffarie — Dipendenza dalla mancanza di qualsiasi effetto sfavorevole per i produttori comunitari — Inammissibilità
3. Ricorso di annullamento — Motivi — Violazione del legittimo affidamento degli operatori economici — Ricevibilità
4. Politica commerciale comune — Disciplina ad opera delle istituzioni comunitarie — Potere discrezionale — Legittimo affidamento degli operatori economici sul mantenimento di una situazione esistente — Insussistenza
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 975/2003]
5. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamenti
(Art. 253 CE)
6. Ricorso di annullamento — Motivi — Sviamento di potere — Nozione
1. Anche se la «preferenza comunitaria» è una delle considerazioni di ordine politico sulle quali le istituzioni comunitarie si sono basate in sede di adozione del regime di scambi con i paesi terzi, tale preferenza non ha tuttavia il carattere di un presupposto legale la cui violazione comporti l’invalidità di un atto di diritto derivato.
(v. punti 18-19)
2. Il diritto comunitario non vieta l’adozione di misure tariffarie i cui eventuali effetti sulla concorrenza si limitino a una riduzione degli ordini dei produttori interessati e ad una disparità nelle condizioni di concorrenza creata dalle differenze in materia di costi sociali, di protezione dell’ambiente e di controllo della qualità dei prodotti tra i paesi terzi interessati, da una parte, e la Comunità, dall’altra.
Un divieto siffatto impedirebbe alla Comunità di contribuire alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali. Qualsiasi riduzione di dazi doganali è, infatti, atta a incidere sulla concorrenza fra i prodotti importati dai paesi terzi e i prodotti equivalenti di origine comunitaria, a detrimento dei produttori comunitari. Un’interpretazione contraria si risolverebbe nell’affermare che la Comunità non potrebbe mai ridurre i dazi sulle merci importate.
(v. punti 24-25)
3. Anche se la possibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento è aperta a qualsiasi operatore economico nel quale un’istituzione abbia ingenerato fondate aspettative, nulla si oppone a che uno Stato membro faccia a sua volta valere, nell’ambito di un ricorso di annullamento, che un atto delle istituzioni pregiudica il legittimo affidamento di taluni operatori economici.
(v. punto 47)
4. Operatori economici in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i loro interessi, non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento.
Per quanto riguarda la politica commerciale comune, poiché le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari alla sua realizzazione, gli operatori economici non possono fare affidamento sul mantenimento di una situazione esistente.
(v. punti 48-49)
5. La motivazione dei regolamenti comunitari richiesta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Ove si tratti di un atto destinato ad un’applicazione generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge.
(v. punti 54-55)
6. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
(v. punto 64)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 marzo 2005(1)
«Politica commerciale comune – Conserve di tonno originarie della Thailandia e delle Filippine – Mediazione in seno all'OMC – Regolamento (CE) n. 975/2003 – Contingente tariffario»
Nella causa C-342/03,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 4 agosto 2003, Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Bishop e D. Canga Fano, in qualità di agenti,convenuto,
sostenuto dainterveniente,
LA CORTE (Prima Sezione),,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
2 Ai termini dell’art. 1 del regolamento n. 975/2003, «[a] partire dal 1° luglio 2003 le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 originarie di qualsiasi paese sono ammissibili a beneficiare di un’aliquota del dazio del dodici per cento entro i limiti del contingente tariffario aperto in conformità del presente regolamento».
3 Ai termini del successivo art. 2:
«Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di cinque anni. Il volume del contingente per i primi due anni è fissato come segue:
– 25 000 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004,
– 25 750 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005».
4 L’art. 3 dello stesso regolamento prevede che il contingente sia ripartito come segue:
«Il contingente tariffario è diviso in quattro parti, secondo il seguente schema:
a)un contingente del 52% del volume annuo, recante il numero d’ordine 09.2005, destinato alle importazioni originarie della Thailandia; e
b)un contingente del 36% del volume annuo, recante il numero d’ordine 09.2006, destinato alle importazioni originarie delle Filippine; e
c)un contingente dell’11% del volume annuo, recante il numero d’ordine 09.2007, destinato alle importazioni originarie dell’Indonesia; e
d)un contingente dell’1% del volume annuo, recante il numero d’ordine 09.2008, destinato alle importazioni originarie degli altri paesi terzi».
5 Il regolamento n. 975/2003 è stato adottato nelle circostanze esposte qui di seguito.
6 Alla fine del 2001 la Comunità europea, la Thailandia e le Filippine convenivano di avviare consultazioni, onde esaminare in qual misura i legittimi interessi di questi due Stati venissero ad essere lesi dal trattamento tariffario preferenziale applicato alle conserve di tonno provenienti dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»). All’epoca, le importazioni di conserve di tonno in provenienza dalla Thailandia, dalle Filippine e da altri paesi erano soggette a un dazio doganale fissato all’aliquota ordinaria ovvero a quella «della nazione più favorita», pari [in eventu] al 24%.
7 Data l’impossibilità di giungere in esito alle consultazioni ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, la Comunità, la Thailandia e le Filippine decidevano di rimettere la controversia alla procedura di mediazione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»).
8 Il 20 dicembre 2002 il mediatore raccomandava alla Comunità di aprire un contingente annuo per le importazioni di conserve di tonno originarie della Thailandia e delle Filippine con un’aliquota del dazio pari al 12%.
9 Il Regno di Spagna ha proposto un ricorso di annullamento chiedendo alla Corte di annullare il regolamento n. 975/2003 e di condannare il Consiglio alle spese.
10 Il Consiglio ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del Regno di Spagna alle spese.
11 Con ordinanza 15 gennaio 2004 è stato ammesso l’intervento della Commissione delle Comunità europee a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
12 Prevedendo l’accoglimento dell’istanza di intervento, il Regno di Spagna aveva chiesto, con lettera 4 novembre 2003, il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso conformemente all’art. 93, n. 3, del regolamento di procedura. La sua domanda è stata respinta.
13 Il Regno di Spagna deduce otto motivi a sostegno del proprio ricorso di annullamento. Trattasi, rispettivamente, di una violazione del principio della preferenza comunitaria, di una distorsione della concorrenza, di un vizio di procedura, di una violazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3) e approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/159/CE (GU 2003, L 65, pag. 27; in prosieguo: l’«Accordo di Cotonu»), di una violazione degli accordi preferenziali conclusi con gli Stati ACP e con gli Stati appartenenti al «regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga», di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, di un difetto di motivazione e di uno sviamento di potere.
Sul primo motivo, vertente su una violazione del principio della preferenza comunitaria
Argomenti delle parti
14 Il governo spagnolo fa valere che il principio della preferenza comunitaria è uno dei principi sanciti dal Trattato CE e che su di esso si fonda la Tariffa doganale comune. Va tenuto conto dell’interesse della Comunità e va assicurato lo sviluppo della produzione comunitaria. Il regolamento n. 975/2003 violerebbe il detto principio, in quanto l’adozione delle relative misure sarebbe giustificata solo in caso di insufficienza della produzione comunitaria. Ebbene, nella fattispecie tale insufficienza non sarebbe stata dimostrata. In proposito la Spagna fa notare di essere, a livello mondiale, il terzo produttore e il secondo esportatore di conserve di tonno e che più dell’80% del totale delle sue esportazioni è destinato a rifornire il mercato comunitario.
15 Il governo spagnolo sottolinea l’importanza del settore delle conserve di tonno per l’economia spagnola e, più in particolare, per l’economia della Regione autonoma di Galizia, che già deve affrontare gravi problemi economici e assicura il 90% della produzione spagnola di tali conserve. Si tratterebbe, dunque, di un prodotto sensibile che esige un livello di protezione tariffaria elevato per continuare ad essere competitivo con i prodotti provenienti da altri paesi.
16 Il Consiglio, da parte sua, ricorda che il principio c.d. della «preferenza comunitaria» non ha il carattere di un presupposto legale. Esso implicherebbe soltanto che i produttori comunitari siano trattati più favorevolmente dei produttori di paesi terzi. Non sarebbe vietato alla Comunità adottare atti che possano avere un effetto pregiudizievole per i produttori comunitari. Nella fattispecie il detto principio non sarebbe violato, giacché le importazioni di conserve di tonno, nei limiti del contingente tariffario stabilito dal regolamento n. 975/2003, sono soggette a un dazio del 12%, di modo che i produttori comunitari beneficiano ancora di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi.
17 La Commissione è del parere che quella della «preferenza comunitaria» sia solo una considerazione di ordine politico che le istituzioni possono formulare, fra le tante, allorché fissano le aliquote dei dazi. Se le istituzioni dovessero rispettare la «preferenza comunitaria» sempre e comunque, l’ambito d’azione della politica commerciale comune sarebbe circoscritto entro limiti angusti e incompatibili con il Trattato.
Giudizio della Corte
18 È pacifico che la «preferenza comunitaria» è una delle considerazioni di ordine politico sulle quali le istituzioni comunitarie si sono basate in sede di adozione del regime di scambi con i paesi terzi.
19 La Corte ha tuttavia già precisato che tale preferenza non ha il carattere di un presupposto legale la cui violazione comporti l’invalidità del provvedimento considerato (sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 50).
20 Ne deriva che il primo motivo dev’essere respinto, senza che occorra esaminare lo stato dell’approvvigionamento del mercato comunitario e l’incidenza del regolamento n. 975/2003 sull’economia comunitaria.
Sul secondo motivo, vertente su una distorsione della concorrenza
Argomenti delle parti
21 Secondo il governo spagnolo l’apertura del contingente tariffario previsto dal regolamento n. 975/2003 crea una distorsione delle condizioni di concorrenza sul mercato delle conserve di tonno, in quanto pregiudica negativamente l’industria comunitaria e altera così l’equilibrio del mercato. Sul punto esso produce tabelle e dichiarazioni di produttori spagnoli che dimostrerebbero che questi ultimi hanno subito a causa del detto regolamento una riduzione degli ordini di acquisto e, per questo, danni importanti. Sostiene altresì che le differenze in materia di costi sociali, di protezione dell’ambiente e di controllo della qualità dei prodotti creano una disparità delle condizioni di concorrenza tra la Thailandia e le Filippine, da un lato, e la Comunità, dall’altro.
22 Il Consiglio fa valere che, anche se si dimostrasse che il contingente potrebbe avere ripercussioni negative sui produttori comunitari, non risulta tuttavia che le condizioni di concorrenza siano state indebitamente distorte.
23 La Commissione afferma che nessuna regola di diritto comunitario vieta l’adozione di misure tariffarie suscettibili di modificare le condizioni di concorrenza nel senso allegato dal governo spagnolo.
Giudizio della Corte
24 Come fa notare giustamente la Commissione, il diritto comunitario non vieta l’adozione di misure tariffarie i cui eventuali effetti sulla concorrenza si limitino a quelli allegati dal governo spagnolo nella fattispecie.
25 Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 12 delle conclusioni, un divieto siffatto impedirebbe alla Comunità di contribuire alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali. Qualsiasi riduzione di dazi doganali è, infatti, atta a incidere sulla concorrenza tra i prodotti importati dai paesi terzi e i prodotti equivalenti di origine comunitaria, a detrimento dei produttori comunitari. Portato alle sue logiche conclusioni, l’argomento dedotto dal governo spagnolo si risolverebbe nell’affermare che la Comunità non potrebbe mai ridurre i dazi sulle merci importate, il che è ovviamente inammissibile.
26 Per queste ragioni anche il secondo motivo dev’essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su un vizio di procedura
Argomenti delle parti
27 Il governo spagnolo è del parere che il regolamento n. 975/2003 sia stato adottato in violazione del procedimento amministrativo, giacché non si fonda su nessuno studio tecnico approfondito che dimostri la sua necessità. Non sarebbe stato elaborato nessun rapporto per conoscere il livello di approvvigionamento e gli effetti dell’apertura del contingente di conserve di tonno. Di conseguenza, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sarebbe stato disatteso. L’esame condotto dal mediatore dell’OMC non può sostituirsi a quello del Consiglio, dal momento che le sue raccomandazioni non sono vincolanti e che il Consiglio non può demandare a terzi lo sviluppo della politica commerciale comune.
28 Il Consiglio afferma di non essere tenuto a una valutazione d’impatto prima di pronunciarsi su una proposta della Commissione fondata sull’art. 133 CE. In ogni caso, il regolamento n. 975/2003 non sarebbe stato adottato senza dati alla mano. Al riguardo il Consiglio ricorda che le cifre relative all’aliquota e al tonnellaggio del contingente tariffario di conserve di tonno corrispondono ampiamente a quelle presentate dal mediatore dell’OMC che aveva analizzato la situazione del mercato.
29 La Commissione fa notare che il regolamento n. 975/2003 non è stato adottato nell’ambito di un procedimento amministrativo, bensì di un procedimento legislativo a norma dell’art. 133 CE. Ebbene, il legislatore gode di un potere discrezionale più ampio di quello di cui dispongono le autorità amministrative.
Giudizio della Corte
30 Come esposto ai precedenti punti 18-20, l’attuazione della politica commerciale comune non è subordinata al [principio del]la «preferenza comunitaria». Di conseguenza, e comunque, il Consiglio non era tenuto ad esaminare, in sede di adozione del regolamento n. 975/2003, il prevedibile impatto del contingente tariffario sull’industria conserviera del tonno nella Comunità e a redigere un apposito rapporto tecnico che descrivesse lo stato attuale dell’approvvigionamento comunitario in tale settore economico.
31 Ne consegue che anche il terzo motivo dev’essere respinto.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’Accordo di Cotonu
Argomenti delle parti
32 Il governo spagnolo deduce una violazione dell’art. 12 dell’Accordo di Cotonu. Ai sensi di questo articolo la Comunità, quando deve prendere una misura che potrebbe incidere sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. Nella fattispecie tale comunicazione non ci sarebbe stata.
33 Il Consiglio fa osservare che la proposta della Commissione relativa al regolamento n. 975/2003 è un documento pubblico, per cui il fatto che non sia stata comunicata formalmente non può incidere sulla validità giuridica del regolamento. Peraltro l’obbligo di comunicazione invocato dal governo spagnolo sarebbe marginale nel processo decisionale del Consiglio e non integrerebbe una forma sostanziale della procedura di elaborazione del regolamento. Ad ogni buon conto, gli Stati ACP sarebbero stati regolarmente informati degli sviluppi della pratica.
34 La Commissione fa presente di aver regolarmente informato gli Stati ACP e che la sua proposta è stata resa pubblica. Essa ricorda che l’art. 12 dell’Accordo di Cotonu non modifica il procedimento legislativo di cui all’art. 133 CE e che la comunicazione ivi prevista è puramente informativa. Non si tratterebbe, dunque, di una forma ad substantiam la cui omissione può comportare l’annullamento del regolamento n. 975/2003.
Giudizio della Corte
35 Ai termini dell’art. 12, n. 1, dell’Accordo di Cotonu, «(…) quando la Comunità, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo (…)».
36 Ora, anche a supporre che il contingente tariffario controverso potesse «incidere, nel quadro degli obiettivi [dell’Accordo di Cotonu], sugli interessi degli Stati ACP» e che una violazione dell’art. 12 dell’Accordo di Cotonu potesse comportare l’annullamento del regolamento n. 975/2003, è evidente che il detto articolo non è stato violato, visto che gli Stati ACP erano debitamente a conoscenza della misura adottata.
37 Ciò risulta in particolare dai verbali delle riunioni tenute con i detti Stati nei giorni 1° e 25 marzo 2003, ai cui termini questi ultimi sono stati informati che la Commissione, da un lato, era proclive a seguire il parere del mediatore OMC e, dall’altro, aveva avanzato una proposta in tal senso al Consiglio.
38 Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto.
Sul quinto motivo, vertente su una violazione degli accordi preferenziali conclusi con gli Stati ACP e con gli Stati appartenenti al «regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga»
Argomenti delle parti
39 Secondo il governo spagnolo, il contingente tariffario previsto dal regolamento n. 975/2003 svuoterà di contenuto gli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con gli Stati ACP e con gli Stati appartenenti al «regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga» (in prosieguo: il «regime antidroga»), in quanto mette le conserve di tonno provenienti dai detti Stati in concorrenza con quelle originarie di paesi più industrializzati.
40 Il Consiglio fa osservare che il contingente aperto in applicazione del regolamento n. 975/2003 è soggetto a un dazio doganale del 12%, mentre alle conserve di tonno provenienti dagli Stati ACP si applica un’aliquota di dazio pari a zero. Precisa, inoltre, che l’adozione del detto regolamento ha risolto un’annosa questione con il Regno di Thailandia e la Repubblica delle Filippine e ha permesso di evitare una probabile condanna da parte dell’OMC.
41 La Commissione ritiene che il regolamento n. 975/2003 non violi per nulla l’Accordo di Cotonu o il regime antidroga. Al riguardo enumera le differenze fra i regimi tariffari in questione.
Giudizio della Corte
42 I regimi di trattamento preferenziale menzionati nell’ambito del presente motivo riguardano, in realtà, solo le esenzioni dal dazio doganale, ora concesse nell’ambito dell’Accordo di Cotonu, ora previste dal regime antidroga di cui al regolamento (CE) del Consiglio 10 dicembre 2001, n. 2501, relativo all’applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 (GU L 346, pag. 1).
43 Ebbene, adottando il regolamento n. 975/2003, il Consiglio ha istituito un contingente tariffario che esula dal detto Accordo o dal detto regime e non pregiudica le esenzioni dal dazio doganale concesse nel loro ambito. Ne consegue che il regolamento n. 975/2003 non è affatto in contrasto con l’Accordo di Cotonu o con il regime antidroga.
44 Anche il quinto motivo dev’essere, perciò, respinto.
Sul sesto motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
45 Il governo spagnolo è del parere che il regolamento n. 975/2003 violi il principio della tutela del legittimo affidamento degli operatori comunitari che hanno realizzato investimenti negli Stati ACP e negli Stati aderenti al regime antidroga.
46 Il Consiglio e la Commissione ricordano che la Comunità dispone di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della politica commerciale comune e che ne fa uso abitualmente. Ne deducono che gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente.
Giudizio della Corte
47 La possibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento è aperta a qualunque operatore economico nel quale un’istituzione abbia ingenerato fondate aspettative. Nulla si oppone, poi, a che uno Stato membro faccia valere, nell’ambito di un ricorso di annullamento, che un atto delle istituzioni pregiudica il legittimo affidamento di taluni operatori economici (sentenze 19 novembre 1998, causa C-284/94, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7309, punto 42, e 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I-6911, punto 70).
48 Tuttavia, tali operatori economici, qualora siano in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i loro interessi, non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento [nel caso in cui il provvedimento venga adottato] (sentenze 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 25, e Di Lenardo e Dilexport, cit., punto 70).
49 Nel caso di specie, poiché le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della politica commerciale comune, gli operatori economici non possono fare affidamento sul mantenimento di una situazione esistente (v., al riguardo, sentenza Spagna/Consiglio, cit., punto 43).
50 Di conseguenza, gli operatori economici interessati non hanno potuto nutrire fondate aspettative nella conservazione dell’aliquota del dazio applicabile alle importazioni di conserve di tonno originarie della Thailandia e delle Filippine all’epoca delle consultazioni e della mediazione tra questi paesi e la Comunità. Al contrario, era prevedibile che queste procedure portassero eventualmente a una riduzione della detta aliquota.
51 Ne discende che, adottando il regolamento n. 975/2003, il Consiglio non ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e che il presente motivo dev’essere, allora, respinto.
Sul settimo motivo, vertente su un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
52 A parere della Spagna, il regolamento n. 975/2003 è insufficientemente motivato in quanto, al primo ‘considerando’, si limita a rinviare al rapporto del mediatore dell’OMC, che non è vincolante per la Comunità. Il detto regolamento, inoltre, non esaminando le ripercussioni delle misure ivi stabilite sull’industria comunitaria delle conserve di tonno, non affronterebbe il problema in termini globali.
53 Il Consiglio e la Commissione sostengono che i ‘considerando’ del regolamento n. 975/2003 ne giustificano adeguatamente l’adozione.
Giudizio della Corte
54 La motivazione dei regolamenti comunitari richiesta dall’art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo (sentenze Grecia/Consiglio, cit., punto 19, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 187).
55 Ove si tratti, come nella fattispecie, di un atto destinato ad un’applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (sentenze citate, Spagna/Consiglio, punto 28, e Paesi Bassi/Consiglio, punto 189).
56 Nel caso di specie, il primo ‘considerando’ del regolamento n. 975/2003 riassume in maniera trasparente e chiara la situazione che ha portato all’apertura del contingente tariffario ivi previsto.
57 Il secondo ‘considerando’ precisa lo scopo principale del regolamento, vale a dire risolvere un’annosa questione tra la Comunità, da un lato, e il Regno di Thailandia e la Repubblica delle Filippine, dall’altro.
58 Infine, i successivi ‘considerando’ espongono i motivi che hanno condotto all’adozione delle modalità del contingente tariffario. Essi precisano che, in sede di risoluzione della detta questione commerciale, era opportuno assegnare una parte del contingente ai paesi aventi un interesse sostanziale a fornire conserve di tonno e la restante parte agli altri paesi.
59 La motivazione del regolamento n. 975/2003 offre, insomma, una descrizione chiara della situazione di fatto e degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Detta motivazione si è peraltro rivelata sufficiente a consentire al governo spagnolo di verificare il contenuto del regolamento e di valutare se revocarne in dubbio la legittimità.
60 D’altro canto, come rilevato al precedente punto 30, non spettava al Consiglio valutare l’impatto del contingente tariffario sull’industria conserviera del tonno nella Comunità. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, non occorreva affrontare tale questione nel preambolo del regolamento n. 975/2003.
61 Di conseguenza, anche il settimo motivo dev’essere respinto.
Sull’ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
62 Il governo spagnolo eccepisce uno sviamento di potere, in quanto il contingente tariffario di conserve di tonno è stato distribuito quasi integralmente tra i paesi beneficiari, compresa l’Indonesia, in maniera arbitraria, lasciando la quota restante a paesi terzi. Le percentuali fissate all’art. 3 del regolamento n. 975/2003 sarebbero in contrasto con la nozione stessa di contingente e sembrerebbero piuttosto costituire il risultato di negoziati svoltisi a livello politico. La misura adottata non sarebbe peraltro in linea con la finalità per la quale è stata istituita, visto che il Consiglio non avrebbe tenuto conto degli orientamenti rivolti a soddisfare i bisogni più urgenti della Comunità relativamente al prodotto in causa. Infine, le preferenze tariffarie accordate dal detto regolamento creerebbero un precedente pericoloso, in quanto altri Stati si sentiranno discriminati e chiederanno, allora, tariffe preferenziali simili.
63 Il Consiglio e la Commissione fanno valere che le circostanze di specie non rispondono alla nozione di sviamento di potere nel senso della giurisprudenza della Corte.
Giudizio della Corte
64 Come la Corte ha più volte affermato, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenze 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. I-2873, punto 52, e 22 novembre 2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 137).
65 Ebbene, il governo spagnolo non ha fornito tali indizi.
66 Al contrario, il contingente tariffario fissato agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 975/2003 risponde con ogni evidenza agli obiettivi esposti al secondo e al terzo ‘considerando’, cioè risolvere un’annosa questione tra il Regno di Thailandia e la Repubblica delle Filippine e fissare, in sede di risoluzione della controversia, le quote contingentali per i paesi aventi un interesse sostanziale alla fornitura di conserve di tonno, da un lato, e per gli altri paesi, dall’altro.
67 Quanto all’argomento del governo spagnolo secondo il quale il regolamento n. 975/2003 crea un precedente [pericoloso], in quanto altri Stati solleciteranno preferenze simili, è sufficiente constatare che ciò, quand’anche risponda al vero, non prova affatto che il contingente controverso è stato aperto per fini diversi da quelli dichiarati o per eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze di specie.
68 Ne discende che l’ottavo motivo dev’essere respinto.
69 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal governo spagnolo può essere accolto, il ricorso dev’essere respinto.
70 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. In conformità con l’art. 69, n. 4, del medesimo regolamento, la Commissione, in qualità di interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, le quali resteranno a suo carico.
Firme
1 – Lingua processuale: lo spagnolo.