Causa C-465/03
Kretztechnik AG
contro
Finanzamt Linz
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)
«Sesta direttiva IVA — Prestazioni a titolo oneroso — Emissione di azioni — Quotazione di una società in Borsa — Detraibilità dell’IVA»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 24 febbraio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2005
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni assoggettabili ad imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso — Nozione — Emissione di nuove azioni — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art 2, punto 1)
2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Imposta che grava sulle spese sostenute per prestazioni acquisite nell’ambito di una emissione di azioni — Diritto a deduzione — Presupposto
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2)
1. Un’emissione di nuove azioni, indipendentemente dal fatto che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata, non costituisce un’operazione che rientra nel campo di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7.
Infatti, tale operazione non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della detta disposizione.
(v. punti 27-28, dispositivo 1)
2. L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni soggette ad imposta.
Infatti, i costi di queste prestazioni rientrano nelle spese generali della società interessata e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti, poiché prestazioni di tal genere presentano un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo.
(v. punti 36, 38, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 maggio 2005(*)
«Sesta direttiva IVA – Prestazioni a titolo oneroso – Emissione di azioni – Quotazione di una società in Borsa – Detraibilità dell’IVA»
Nel procedimento C-465/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria), con ordinanza 20 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2003, nella causa tra
Kretztechnik AG
e
Finanzamt Linz,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Kretztechnik AG, dal sig. P. Farmer, barrister, assistito dalla sig.ra J. Kajus e dal professor B. Terra;
– per il Finanzamt Linz, dal sig. W. Ritirc, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dai sigg. F. Huschens e M. Lumma, nonché dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra M. Hall, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Triantafyllou e K. Gross, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2 e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. 18; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Kretztechnik AG (in prosieguo: la «Kretztechnik») al Finanzamt Linz riguardo al rifiuto di quest’ultimo di autorizzare la detta società a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») da essa versata in relazione a prestazioni connesse all’emissione di azioni in occasione della sua quotazione nella Borsa di Francoforte.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 2, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), dispone che, «[a] ciascuna transazione, l’[IVA], calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’[IVA] che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».
4 Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono assoggettate ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva è formulato nei termini seguenti:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».
6 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, è considerata una cessione di beni «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».
7 L’art. 6, n. 1, primo comma, di tale direttiva stabilisce che «ogni operazione che non costituisce cessione di un bene» è considerata come una prestazione di servizi.
8 L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva prevede che gli Stati membri esonerano dall’IVA «le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (...)».
9 L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva così dispone:
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
(...)».
10 L’art. 17, n. 5, della sesta direttiva riguarda la detraibilità dell’IVA nei casi in cui i beni o i servizi siano utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA sia per operazioni che non conferiscono tale diritto. In tali ipotesi, il primo comma della detta disposizione prevede che «la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni».
La normativa nazionale
11 Le disposizioni della sesta direttiva sono state trasposte nel diritto interno austriaco mediante la legge 1994 sull’imposta sul fatturato (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994), nella versione pubblicata nel 1999 (BGBl. I, 106/1999).
La controversia principale e le questioni pregiudiziali
12 La Kretztechnik è una società per azioni con sede in Austria, il cui oggetto è la produzione e la vendita di apparecchi per usi medici. Con delibera dell’assemblea generale dei suoi azionisti, in data 18 gennaio 2000 il capitale sociale della detta società è stato portato da EUR 10 milioni a EUR 12,5 milioni. Al fine di raccogliere il capitale necessario a tale aumento, essa ha chiesto di essere quotata nella Borsa di Francoforte.
13 La Kretztechnik è stata quotata presso tale Borsa nel mese di marzo dell’anno 2000. Si è proceduto all’aumento del capitale mediante emissione di azioni al portatore.
14 Nell’avviso di imposizione emanato per il 2000, il Finanzamt Linz negava alla Kretztechnik la detrazione dell’imposta versata a monte per le prestazioni relative alla sua quotazione in Borsa. Essendo l’emissione di azioni considerata in Austria come un’operazione esente da IVA, a norma di una disposizione di diritto nazionale analoga all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, secondo il Finanzamt la detta società non può avvalersi di un diritto a detrazione dell’IVA versata a monte.
15 La Kretztechnik ha impugnato il detto avviso di imposizione dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat (commissione tributaria indipendente), Außenstelle Linz, il quale ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una società per azioni che in occasione della sua quotazione in Borsa emette azioni in favore di nuovi azionisti contro pagamento di un prezzo di emissione effettui una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (...).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se gli artt. 2, punto 1, e 17 della sesta direttiva (...) debbano essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi effettuate in relazione ad una quotazione in Borsa vadano interamente qualificate come operazioni esenti da imposta e non consentano quindi di dedurre l’imposta versata a monte.
3) In caso di soluzione negativa alla prima questione: se l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva attribuisca il diritto di detrarre l’imposta versata a monte in quanto le altre prestazioni (pubblicità, onorari d’avvocato, consulenza tecnica e giuridica), che dovrebbero fondare il diritto a detrazione, sono state destinate ad operazioni dell’impresa soggette ad imposta».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 La Kretztechnik, i governi danese e italiano, nonché la Commissione delle Comunità europee sostengono che una società non compie una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva quando emette nuove azioni in occasione della sua quotazione in Borsa. Essi sottolineano, a tal fine, che la Kretztechnik entra nel mercato borsistico per finanziare la sua attività commerciale statutaria e non nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli.
17 Per contro, il Finanzamt Linz, al pari dei governi austriaco, tedesco e del Regno Unito, sostiene che, pur se il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non possono essere ritenuti un’attività economica (v. sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Racc. pag. I-3111; 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, e 26 giugno 2003, causa C-442/01, KapHag, Racc. pag. I-6851), l’emissione di azioni ad opera di un soggetto passivo allo scopo di rafforzare il proprio capitale al fine di esercitare la sua attività economica costituisce un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Tale interpretazione sarebbe suffragata dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, che presupporrebbe l’esistenza di un’operazione in linea di principio imponibile.
18 In proposito, si deve ricordare che dall’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, che determina la sfera di applicazione dell’IVA, risulta che all’interno di uno Stato membro sono soggette a tale imposta solo le attività aventi carattere economico. La nozione di attività economiche è definita all’art. 4, n. 2, della stessa direttiva, ai sensi del quale essa ricomprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, e in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (sentenza KapHag, cit., punto 36).
19 Secondo costante giurisprudenza, il mero acquisto e la sola detenzione di azioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, in quanto l’eventuale dividendo, frutto della detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene e non costituisce il corrispettivo di nessuna attività economica ai sensi della direttiva medesima (v. menzionate sentenze Harnas & Helm, punto 15, KapHag, punto 38, e 21 ottobre 2004, causa C-8/03, BBL, Racc. pag. I-10157, punto 38). Se, dunque, l’assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce di per sé un’attività economica ai sensi della detta direttiva, lo stesso vale per le operazioni che consistono nel cedere tali partecipazioni (v. sentenza 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust, Racc. pag. I-3013, punto 33, e KapHag, cit., punto 40, e BBL, cit., punto 38).
20 Per contro, rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, ma sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della stessa direttiva le operazioni consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività commerciale di compravendita di titoli (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, Racc. pag. I-4295, punto 59, e BBL, cit., punto 41).
21 Quanto alla questione se l’emissione di azioni da parte di una società possa essere considerata come un’attività economica rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, è importante rilevare, da un lato, che la natura di siffatta operazione non cambia a seconda che essa sia effettuata da una società nell’ambito della sua quotazione in Borsa o da una società non quotata in Borsa.
22 D’altro lato, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, una cessione di beni implica il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. L’emissione di nuove azioni – che sono titoli rappresentativi di un bene immateriale – non può quindi essere considerata una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della stessa direttiva.
23 L’imponibilità di un’emissione di azioni dipende pertanto dalla questione se la detta operazione costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva.
24 In proposito la Corte ha già statuito che una società di persone che ammette un socio contro conferimento in denaro non fornisce a tale socio una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva (sentenza KapHag, cit., punto 43).
25 La stessa conclusione si impone per quanto riguarda l’emissione di azioni allo scopo di raccogliere capitali.
26 Infatti, come ha giustamente osservato l’avvocato generale ai punti 59 e 60 delle sue conclusioni, una società che emette nuove azioni intende aumentare il proprio patrimonio procurandosi un capitale supplementare, riconoscendo nel contempo ai nuovi azionisti un diritto di proprietà su una quota del capitale così aumentato. Dal punto di vista della società emittente, l’obiettivo è quello di acquisire capitali e non di fornire servizi. Per quanto riguarda l’azionista, il versamento delle somme necessarie all’aumento del capitale rappresenta non il pagamento di un corrispettivo, ma un investimento o un collocamento di capitale.
27 Ne consegue che un’emissione di azioni non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Siffatta operazione pertanto, indipendentemente dal fatto che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata, non rientra nell’ambito di applicazione della detta direttiva.
28 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che un’emissione di nuove azioni non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva.
Sulla seconda questione
29 Alla luce della soluzione fornita per la prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulla terza questione
30 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva accordi un diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni connesse all’emissione di azioni.
31 Il Finanzamt Linz, al pari dei governi austriaco, danese, tedesco e italiano, sostiene che, poiché l’emissione di azioni nell’ambito della quotazione in Borsa non costituisce un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, non sussiste un diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato sulle prestazioni acquistate a titolo oneroso ai fini dell’emissione delle dette azioni. A differenza di quanto avveniva nella causa C-408/98, Abbey National, conclusasi con sentenza 22 febbraio 2001 (Racc. pag. I-1361), nella causa principale le prestazioni acquistate a monte, che sono state assoggettate a IVA, non costituirebbero parte integrante dell’attività economica complessiva della Kretztechnik, quale elemento costitutivo che entra nel prezzo dei prodotti commercializzati da quest’ultima. Le spese attinenti a tali prestazioni sarebbero connesse unicamente alla quotazione in Borsa della detta società e non avrebbero relazione con l’attività generale di quest’ultima soggetta ad imposta.
32 Per contro, la Kretztechnik, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che, sebbene le prestazioni acquistate a monte e assoggettate ad IVA siano connesse non ad operazioni imponibili specifiche ma a spese attinenti all’emissione di azioni, esse possano rientrare tra le spese generali della detta società e costituire elementi del prezzo dei prodotti commercializzati da quest’ultima. Sussisterebbe pertanto, a beneficio della Kretztechnik, un diritto a detrazione dell’IVA versata a monte relativamente alle spese sostenute per ottenere le prestazioni connesse alla quotazione in Borsa della detta società (v. sentenze 6 aprile 1995, causa C-4/94, BLP Group, Racc. pag. I-983, punto 25; 8 giugno 2000, causa C-98/98, Midland Bank, Racc. pag. I-4177, punto 31, e Abbey National, cit., punti 34-36).
33 Occorre in proposito ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto a detrazione previsto dagli artt. 17-20 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 18, e 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 43).
34 Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (v., in questo senso, sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, Racc. pag. 655, punto 19; 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal Terminal, Racc. pag. I-1, punto 15; nonché citate sentenze Gabalfrisa e a., punto 44, Midland Bank, punto 19, e Abbey National, punto 24).
35 Risulta da quest’ultima condizione che, per la detraibilità dell’IVA, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Così il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione (v. citate sentenze Midland Bank, punto 30, e Abbey National, punto 28, nonché 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations, Racc. pag. I-6663, punto 31).
36 Nella causa principale, tenuto conto del fatto che, da un lato, l’emissione di azioni è un’operazione che non rientra nell’ambito di applicazione della sesta direttiva e, dall’altro, che tale operazione è stata effettuata dalla Kretztechnik al fine di rafforzare il proprio capitale a vantaggio della sua attività economica generale, si deve considerare che i costi delle prestazioni acquistate dalla detta società nell’ambito dell’operazione di cui trattasi rientrano nelle spese generali del soggetto passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (v. citate sentenze BLP Group, punto 25; Midland Bank, punto 31; Abbey National, punti 35 e 36, nonché Cibo Participations, punto 33).
37 Ne consegue che, ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, sussiste a vantaggio della Kretztechnik un diritto a detrarre integralmente l’IVA che ha gravato sulle spese sostenute dalla detta società per le diverse prestazioni da essa acquistate nell’ambito dell’emissione di azioni da essa effettuata, purché tuttavia il complesso delle operazioni effettuate dalla detta società nell’ambito della sua attività economica sia costituito da operazioni imponibili. Infatti, qualora effettui nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, un soggetto passivo può, ai sensi dell’art. 17, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, unicamente detrarre la parte dell’IVA proporzionale all’importo relativo alle operazioni del primo tipo (citate sentenze Abbey National, punto 37, e Cibo Participations, punto 34).
38 Si deve pertanto risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva conferisce un diritto a detrarre integralmente l’IVA gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Un’emissione di nuove azioni non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.
2) L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.