Causa C-369/04
Hutchison 3G UK Ltd e altri
contro
Commissioners of Customs and Excise
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London)
«Sesta direttiva IVA — Operazioni imponibili — Nozione di “attività economica” — Art. 4, n. 2 — Rilascio delle licenze che consentono l’uso di una parte prestabilita dello spettro di radiofrequenze riservata ai servizi di telecomunicazione»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 7 settembre 2006
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 giugno 2007
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, nn. 1 e 2)
L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze, di licenze come quelle per le telecomunicazioni mobili della terza generazione, dette «UMTS», mediante vendita all’asta dei diritti d’uso di apparecchiature di telecomunicazione non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva.
Tale attività dev’essere considerata condizione necessaria e preliminare all’accesso di operatori economici al mercato delle telecomunicazioni mobili e non può costituire una partecipazione dell’autorità nazionale competente al detto mercato. Infatti, solo i detti operatori, titolari dei diritti concessi, operano sul mercato interessato sfruttando il bene in questione al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
Quindi, rilasciando autorizzazioni del genere, l’autorità nazionale competente non partecipa allo sfruttamento di un bene, costituito dai menzionati diritti di uso, al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Mediante la detta procedura di concessione, tale autorità esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’uso dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente riservato.
Peraltro, il fatto che il rilascio delle licenze di cui trattasi comporti il versamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di questa attività.
(v. punti 36, 38-39, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 giugno 2007 (*)
«Sesta direttiva IVA – Operazioni imponibili – Nozione di “attività economica” – Art. 4, n. 2 – Rilascio delle licenze che consentono l’uso di una parte prestabilita dello spettro di radiofrequenze riservate ai servizi di telecomunicazione»
Nel procedimento C-369/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), con decisione 24 agosto 2004, pervenuto in cancelleria il 26 agosto 2004, nella causa tra
Hutchison 3G UK Ltd,
mmO2 plc,
Orange 3G Ltd,
T-Mobile (UK) Ltd,
Vodafone Group Services Ltd
e
Commissioners of Customs and Excise,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka, presidenti di sezione, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancellieri: sig. B. Fülöp e sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratori
vista la fase scritta e in seguito alla trattazione orale del 7 febbraio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Hutchison 3G UK Ltd, la mmO2 plc, l’Orange 3G Ltd, la T-Mobile (UK) Ltd e la Vodafone Group Services Ltd, dal sig. K.P.E. Lasok, QC, nonché dai sigg. J. Turnbull e P. Lomas, solicitors;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell e dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Goldsmith, K. Parker e C. Vajda, QC, nonché dal sig. G. Peretz, barrister;
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Hagel-Sørensen, advokat;
– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dal sig. K.-T. Stopp, Rechtsanwalt;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. Rodriguez Cárcamo, in qualità di agente;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Aston, SC, e dal sig. G. Clohessy, BL;
– per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. K. Gross, R. Lyal e M. Shotter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposte sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), in particolare dell’art. 4 della medesima.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Hutchison 3G UK Ltd, la mm02 plc, l’Orange 3G Ltd, la T-Mobile (UK) Ltd e la Vodafone Group Services Ltd e, dall’altro, i Commissioners of Customs and Excise, competenti in materia di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») nel Regno Unito (in prosieguo: l’«Ufficio IVA»), e vertente sul diritto di detrarre l’importo dell’IVA che le dette società sostengono di aver versato all’atto del rilascio, da parte del Secretary of State for Trade and Industry (Ministro britannico del Commercio e dell’Industria; in prosieguo: il «Ministro competente»), nel 2000, di licenze per le telecomunicazioni mobili della terza generazione, dette «UMTS» (in prosieguo: le «licenze UMTS»), avvenuto a mezzo di asta pubblica.
Ambito normativo
Le disposizioni relative all’IVA
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
4 L’art. 4 di questa direttiva così dispone:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
(...)
5. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.
In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili.
(…)».
5 L’art. 17 della detta direttiva prevede quanto segue:
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
(…)».
6 L’allegato D, punto 1, della sesta direttiva menziona le telecomunicazioni.
La normativa nazionale
7 L’art. 4, n. 1, della Value Added Tax Act 1994 (legge britannica del 1994 in materia di IVA) così dispone:
«L’IVA è applicata su qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi compiuta all’interno del Regno Unito, quando si tratta di una cessione o prestazione imponibile effettuata da un soggetto passivo nello svolgimento di un’attività economica».
Le disposizioni relative al rilascio delle licenze UMTS
La normativa comunitaria
8 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), è rimasta in vigore fino al 25 luglio 2003.
9 L’art. 2, n. 1, di questa direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
(...)
d) “esigenze fondamentali”: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all’installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l’uso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali. (…)».
10 Ai sensi dell’art. 3, n. 3, seconda frase, della medesima direttiva:
«Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III».
11 L’art. 4, n. 1, della direttiva 97/13 precisa le condizioni imposte alle autorizzazioni generali nel modo seguente:
«Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, [a] queste ultime imposte sono quelle elencate nell’allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d’interesse pubblico di cui all’allegato, ai (…) punti 2 e 3».
12 La sezione III della detta direttiva, la quale comprende gli artt. 7-11, disciplina le licenze individuali, quando la situazione giustifichi il rilascio di siffatte licenze. L’art. 8, n. 1, primo comma, della detta direttiva prevede che «le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate nell’allegato, punti 2 e 4». Conformemente ai punti 2.1 e 4.2 del detto allegato, si tratta, in particolare, delle condizioni che mirano a garantire la conformità alle pertinenti esigenze fondamentali nonché delle condizioni specifiche legate all’uso e alla gestione efficace di frequenze radio.
13 In applicazione dell’art. 10, n. 1, della direttiva 97/13, gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali nella misura necessaria ad assicurare l’uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze. Conformemente all’art. 10, n. 2, primo trattino, essi devono tenere nel debito conto, a tal riguardo, la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza. L’art. 10, n. 3, primo comma, impone agli Stati membri di rilasciare tali licenze individuali in base a criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, trasparenti, proporzionati e dettagliati.
14 Dall’art. 11, n. 1, della citata direttiva risulta che il rilascio delle licenze può dar luogo ad un prelievo di tributi che siano «esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali». Inoltre, l’art. 11, n. 2, così dispone:
«In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
15 La direttiva 97/13 è stata abrogata e sostituita, con effetti a partire dal 25 luglio 2003, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
16 L’art. 9 di quest’ultima direttiva così dispone:
«(...)
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze e [affinché] ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione [del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, n. 676/2002/CE, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (GU L 108, pag. 1)] (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell’utilizzazione di tali radiofrequenze».
La normativa nazionale
17 In applicazione dell’art. 1, n. 1, della Wireless Telegraphy Act 1949 (legge britannica del 1949 in materia di telegrafia senza fili; in prosieguo: la «Legge del 1949»), nessuno può realizzare o utilizzare una stazione di telegrafia senza fili o installare o utilizzare un apparecchio di telegrafia senza fili senza aver ottenuto una licenza concessa tal fine, in applicazione del detto art. 1, lett. a), dal Ministro competente. La Legge del 1949 prevede l’applicazione di sanzioni penali in caso di violazione di tale divieto.
18 L’art. 2, n. 1, della Wireless Telegraphy Act 1998 (legge britannica del 1998 in materia di telegrafia senza fili; in prosieguo: la «Legge del 1998») stabilisce i criteri per il rilascio delle licenze, in particolare consentendo al Ministro competente di riscuotere importi superiori alle spese amministrative. Conformemente al detto art. 2, n. 2, lett. c), questi importi tengono conto dell’interesse ad incentivare:
– la gestione e l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico;
– qualsiasi beneficio economico derivante dall’uso della telegrafia senza fili;
– lo sviluppo di servizi innovativi; e
– la concorrenza nella fornitura di servizi di telecomunicazione.
19 L’art. 3, n. 1, della Legge del 1998 così dispone:
«In considerazione dell’interesse a promuovere l’uso ottimale dello spettro elettromagnetico, il Ministro competente può, mediante regolamento, stabilire che, nei casi specificati o da lui prestabiliti in base al regolamento, le domande di concessione di licenze per telegrafia senza fili debbono essere conformi ad una procedura che:
a) è stabilita in un avviso da lui pubblicato in base al regolamento; e
b) comprende la presentazione da parte del richiedente di un’offerta in cui si specifica l’importo che egli è disposto a pagare al Ministro competente per la licenza».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 Nella primavera del 2000, il Ministro competente ha assegnato, a mezzo di asta pubblica, le licenze UMTS.
21 Le imprese che hanno ottenuto queste licenze sono quelle che hanno offerto l’importo più elevato per i lotti di frequenze offerte; uno di questi lotti era riservato a un nuovo operatore. In esito alle aste, l’insieme degli assegnatari ha versato un importo pari a 22 477 400 000 sterline inglesi (GBP).
22 Le aste pubbliche sono state dirette in nome del Ministro competente dal Radiocommunications Agency (Ente per le radiocomunicazioni), che è un ente esecutivo del Ministro competente. Nel corso del procedimento di aggiudicazione non si è fatto nessun riferimento all’IVA.
23 Le licenze così assegnate scadranno il 31 dicembre 2021, salvo revoca anticipata da parte del Ministro competente o rinuncia del titolare.
24 Ritenendo che tali assegnazioni fossero soggette ad IVA e che quest’ultima fosse compresa negli importi versati, le società assegnatarie hanno chiesto di recuperare gli importi che esse asseriscono di avere versato in tal modo a titolo di IVA, in applicazione della normativa nazionale che ha recepito l’art. 17 della sesta direttiva. Poiché le loro domande sono state respinte, con la motivazione che il rilascio delle licenze UMTS non era soggetto ad IVA, esse hanno adito il giudice del rinvio.
25 Alla luce di ciò, il VAT and Duties Tribunal, London (Commissione tributaria di Londra, competente in materia di IVA ed accise), ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nelle circostanze menzionate nell’esposizione dei fatti, la nozione di “attività economica” vada interpretata, ai fini dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nel senso di includere il rilascio di licenze UMTS da parte del Ministro competente mediante vendita all’asta di diritti di uso di impianti di telecomunicazione per parti prestabilite dello spettro elettromagnetico (in prosieguo: l’“attività [in questione]”) e quali considerazioni siano rilevanti per tale questione.
2) Nelle circostanze menzionate nell’esposizione dei fatti, quali siano le considerazioni rilevanti per la questione se il Ministro competente, nell’esercitare l’attività [in questione], agisse in qualità di “pubblica autorità” ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva.
3) Se, nelle circostanze menzionate nell’esposizione dei fatti l’attività [in questione] possa essere: i) un’attività in parte economica ed in parte no; e/o ii) un’attività in parte esercitata da un ente retto dal diritto pubblico agente in quanto pubblica autorità, ed in parte no, con il risultato che l’attività sarebbe in parte soggetta ad IVA ai sensi della sesta direttiva ed in parte no.
4) Con quale grado di probabilità e di vicinanza cronologica riguardo all’esercizio di un’attività del tipo dell’attività [in questione] debba sussistere una “distorsione di concorrenza di una certa importanza” ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, affinché un soggetto esercitante tale attività debba considerarsi, in forza del medesimo comma, un soggetto passivo in relazione a tale attività; in quale misura il principio di neutralità fiscale possa influire, all’occorrenza, su tale questione.
5) Se il termine “telecomunicazioni” di cui all’allegato D della sesta direttiva (cui rinvia l’art. 4, n. 5, terzo comma, della medesima) includa il rilascio delle licenze UMTS da parte del Ministro competente mediante vendita all’asta di diritti di uso di impianti di telecomunicazione per parti prestabilite dello spettro elettromagnetico, nelle circostanze menzionate nell’esposizione dei fatti.
6) Qualora: i) uno Stato membro scelga di recepire l’art. 4, nn. 1 e 5, della sesta direttiva attraverso una legislazione che conferisca ad un’amministrazione governativa (quale, nel presente caso, il Tesoro del Regno Unito) il potere normativo di emanare circolari che stabiliscano quali beni o servizi forniti da amministrazioni governative vanno considerati come prestazioni imponibili, e ii) tale amministrazione governativa emani o si prefigga di emanare, in forza di tale potere normativo, circolari che specifichino che talune operazioni sono imponibili: se sia rilevante, per l’interpretazione della legislazione nazionale e di codeste circolari (ed in caso affermativo, in che misura) il principio sancito nella sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un’attività quale il rilascio, mediante vendita all’asta da parte del Ministro competente, delle licenze UMTS costituisca un’«attività economica» ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva.
27 In base al disposto dell’art. 4, n. 1, della sesta direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al n. 2 del medesimo articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Questa nozione di attività economica è definita nel detto n. 2 come comprensiva di tutte le attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi e, in particolare, delle operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
28 A questo riguardo occorre precisare che, benché l’art. 4 della sesta direttiva assegni una sfera di applicazione molto ampia all’IVA, la detta disposizione si applica solo alle attività aventi carattere economico (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise, Racc. pag. I-3695, punto 15; 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, Racc. pag. I-4295, punto 47, e 26 maggio 2005, causa C-465/03, Kretztechnik, Racc. pag. I-4357, punto 18).
29 Secondo una giurisprudenza consolidata, risulta parimenti che l’analisi delle definizioni delle nozioni di soggetto passivo e di attività economica pone in evidenza la portata della sfera di applicazione della nozione di attività economica nonché il carattere obiettivo di tale nozione, nel senso che l’attività è considerata di per se stessa, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 2006, causa C-223/03, University of Huddersfield, Racc. pag. I-1751, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
30 Dalla decisione di rinvio si evince che, nella causa principale, l’attività svolta dal Ministro competente è consistita nell’assegnare, mediante vendita all’asta, ad operatori economici per un periodo prestabilito determinati diritti di uso concernenti talune frequenze dello spettro elettromagnetico. In esito al procedimento di assegnazione, a tali operatori è stata rilasciata l’autorizzazione a sfruttare i diritti acquisiti al fine di installare apparecchiature di telecomunicazione operanti in segmenti prestabiliti del detto spettro elettromagnetico.
31 Pertanto, si tratta di determinare se il rilascio di una siffatta autorizzazione debba essere considerato, di per se stesso, come «sfruttamento di un bene» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
32 Innanzi tutto è importante precisare che, nell’ambito di questa disposizione, la nozione di «sfruttamento» fa riferimento, conformemente a quanto imposto dal principio di neutralità del sistema comune dell’IVA, a tutte le operazioni le quali, a prescindere dalla loro veste giuridica, mirino a ricavare dal bene in questione introiti aventi un certo carattere di stabilità (v., in tal senso, sentenze 4 dicembre 1990, causa C-186/89, Van Tiem, Racc. pag. I-4363, punto 18; EDM, cit., punto 48, e 21 ottobre 2004, causa C-8/03, BBL, Racc. pag. I-10157, punto 36).
33 A tal proposito, occorre sottolineare che l’attività di cui alla causa principale consiste nel rilascio di autorizzazioni le quali consentono agli operatori economici, che ne sono beneficiari, di procedere allo sfruttamento dei conseguenti diritti di uso, offrendo al pubblico i loro servizi sul mercato delle telecomunicazioni mobili dietro corrispettivo.
34 Orbene, un’attività di tal genere costituisce il mezzo per realizzare i presupposti richiesti dal diritto comunitario miranti, in particolare, a garantire un uso efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione delle interferenze dannose a sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali, nonché una gestione efficace delle frequenze radio, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2, n. 1, lett. d), 4, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva 97/13.
35 Inoltre, è importante sottolineare che, in forza sia della direttiva 97/13 che della Legge del 1949 e della Legge del 1998, il rilascio di siffatte autorizzazioni rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato.
36 Pertanto, un’attività come quella di cui alla causa principale dev’essere considerata condizione necessaria e preliminare all’accesso di operatori economici, quali i ricorrenti nella causa principale, al mercato delle telecomunicazioni mobili. Essa non può costituire una partecipazione dell’autorità nazionale competente al detto mercato. Infatti, solo i detti operatori, titolari dei diritti concessi, operano sul mercato interessato sfruttando il bene in questione al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
37 Alla luce di ciò, l’esercizio di un’attività quale quella di cui trattasi nella causa principale sfugge, di per se stessa, agli operatori economici. A tal riguardo occorre precisare che è irrilevante il fatto che i detti operatori dispongano adesso della facoltà di trasferire i loro diritti di uso di radiofrequenze. Infatti, un siffatto trasferimento, a parte il fatto che resta soggetto al controllo dell’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze, conformemente all’art. 9, n. 4, della direttiva 2002/21, non può essere equiparato al rilascio di un’autorizzazione da parte delle pubbliche autorità.
38 Quindi, rilasciando una siffatta autorizzazione, l’autorità nazionale competente non partecipa allo sfruttamento di un bene, costituito dai diritti di uso dello spettro delle radiofrequenze, al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Mediante la detta procedura di concessione, tale autorità esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’uso dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente riservato.
39 Peraltro, il fatto che il rilascio di licenze quali quelle di cui alla causa principale comporti il versamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di questa attività (v., in tal senso, sentenza 18 marzo 1997, causa C-343/95, Diego Calì & Figli, Racc. pag. I-1547, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
40 Pertanto, il detto rilascio non può costituire un’«attività economica» ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
41 Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento secondo cui, visto l’art. 4, n. 5, di tale direttiva, non si potrebbe escludere che un’attività regolatrice svolta da un ente di diritto pubblico costituisca un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della medesima direttiva, per cui il citato ente dovrebbe essere considerato come un soggetto passivo in relazione a tale attività.
42 Infatti, anche ipotizzando che un’attività regolatrice del genere possa essere qualificata come attività economica, l’applicazione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva presuppone comunque il previo accertamento del carattere economico dell’attività in esame. Ebbene, dalla soluzione formulata nel punto 40 della presente motivazione risulta che tale non è il caso.
43 Alla luce di quanto sin qui illustrato, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze, di licenze, quali quelle di cui alla causa principale, mediante vendita all’asta di diritti di uso di apparecchiature di telecomunicazione non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva.
Sulle altre questioni
44 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre risolvere le altre questioni proposte dal giudice del rinvio.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze, di licenze per le telecomunicazioni mobili della terza generazione, dette «UMTS», mediante vendita all’asta dei diritti d’uso di apparecchiature di telecomunicazione non costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.