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Causa C-471/04

Finanzamt Offenbach am Main-Land

contro

Keller Holding GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Diritto per una società madre di portare in detrazione le spese afferenti alle sue partecipazioni — Indetraibilità degli oneri finanziari economicamente connessi con dividendi esenti da imposta — Dividendi distribuiti da una società controllata indirettamente stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale della società madre»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Legislazione fiscale

[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); accordo SEE, art. 31]

Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che escluda la detraibilità fiscale degli oneri finanziari sostenuti da una società madre interamente imponibile nello Stato medesimo ai fini dell’acquisizione di partecipazioni in una società controllata, qualora tali oneri si ricolleghino a dividendi esenti da imposta, in quanto provenienti da una società indirettamente controllata stabilita in un altro Stato membro ovvero in uno Stato contraente del detto accordo, mentre la detraibilità di tali oneri è riconosciuta quando essi si ricolleghino a dividendi versati da una società indirettamente controllata stabilita nello stesso Stato membro in cui abbia sede sociale la società madre e i quali beneficino parimenti, in realtà, di un’esenzione d’imposta.

(v. punto 50 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 febbraio 2006(*)

«Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Diritto per una società madre di portare in detrazione le spese afferenti alle sue partecipazioni – Indetraibilità degli oneri finanziari economicamente connessi con dividendi esenti da imposta – Dividendi distribuiti da una società controllata indirettamente stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale della società madre»

Nel procedimento C-471/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 14 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 5 novembre seguente, nella causa

Finanzamt Offenbach am Main-Land

contro

Keller Holding GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Lenaerts (relatore), E. Juhász e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro,

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in esito all’udienza del 1° dicembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per il Finanzamt Offenbach am Main-Land, dal sig. V. Hageböck, in qualità di agente;

–       per la Keller Holding GmbH, dalla sig.ra K. Friedrich e dal sig. H. Rehm, consulenti fiscali, nonché dall’avv. J. Nagler, Rechtsanwalt;

–       per il governo tedesco, dalla sig.ra N. Wunderlich e dal sig. U. Forsthoff, in qualità di agenti;

–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dalle sig.re S. Moore e J. Stratford, entrambe barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e K. Gross, in qualità di agenti,

vista la decisione, sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), nonché 58 e 73 B del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 48 CE e 56 CE).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt Offenbach am Main-Land e la società Keller Holding GmbH (in prosieguo: la «Keller Holding»), società interamente imponibile in Germania, in merito alla indetraibilità fiscale degli oneri di finanziamento economicamente collegati con dividendi distribuiti da una società indirettamente controllata stabilita in Austria.

 Contesto normativo

 L’Accordo sullo Spazio economico europeo

3       L’art. 6 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»), così recita:

«Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».

4       L’art. 31, n. 1, dell’Accordo SEE così dispone:

«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) [Associazione europea di libero scambio] nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all’apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l’accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’art. 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4».

5       A termini del successivo art. 34:

«Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».

 La normativa comunitaria

6       Ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6):

«1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:

–       si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

–       o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili (…)

Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. (…)».

 La convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria diretta ad evitare le doppie imposizioni

7       L’art. 15 della convenzione conclusa il 4 ottobre 1954 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria, diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio nonché in materia di imposta commerciale e di imposta fondiaria (in prosieguo: la «convenzione fiscale»), dispone che «(…) lo Stato di residenza esenta i redditi provenienti dalla distribuzione di dividendi percepiti da una società residente nello Stato medesimo da un’altra società stabilita nell’altro Stato ed il cui capitale appartenga direttamente alla prima a concorrenza, quanto meno, del 10%».

 La normativa nazionale

8       L’art. 8 b, primo comma, della legge del 1991 in materia di imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz 1991; in prosieguo: la «KStG»), intitolato «Partecipazione al capitale di società straniere», stabilisce che i dividendi che una società interamente imponibile percepisca da una società di capitali interamente imponibile non rientrano nella determinazione della base imponibile nella misura in cui la parte di capitale proprio proveniente da redditi esteri esenti «sia ritenuta utilizzata a tal fine».

9       Tale disposizione consente, in particolare, ad una società interamente imponibile in Germania di ridistribuire in seno al gruppo di appartenenza i dividendi percepiti da società stabilite in Austria, anch’esse esenti da imposta in Germania a termini dell’art. 15 della convenzione fiscale, senza che i dividendi così ridistribuiti rientrino nella base imponibile della società che li abbia percepiti.

10     In un’ipotesi puramente nazionale, i dividendi che una società interamente imponibile in Germania distribuisca ad un’altra società anch’essa interamente imponibile ricadono, per quest’ultima, nella base imponibile ai fini delle imposte sulle società. Tuttavia, al fine di evitare una doppia imposizione degli utili distribuiti, l’art. 36, secondo comma, punto 3, della legge del 1990 relativa alle imposte sui redditi (Einkommensteuergesetz 1990; in prosieguo: l’«EStG») prevede che l’imposta versata da una società interamente soggetta ad imposta che distribuisca dividendi viene imputata sull’imposta dovuta dall’azionista che percepisca i dividendi medesimi. Pertanto, ancorché questi ricadano nella base imponibile delle società interamente imponibili in Germania, queste ultime sono esenti, per effetto del metodo di imputazione dell’imposta già versata, dall’imposta sui dividendi percepiti.

11     L’art. 3, lett. c), dell’EStG esclude che i costi che presentino un nesso economico diretto con utili non imponibili possano essere portati in detrazione a titolo di oneri ai fini della determinazione della base imponibile.

12     In base a tale disposizione, nel combinato disposto con l’art. 8 b, primo comma, del KStG, il divieto di portare in detrazione gli oneri finanziari relativi ad una partecipazione societaria non si applica in assenza di dividendi distribuiti in regime di esenzione d’imposta. Per contro, qualora vengano distribuiti dividendi in tale regime, gli oneri di finanziamento della partecipazione non sono detraibili laddove essi si ricolleghino a tali dividendi.

 La causa principale e la questione pregiudiziale

13     Nel corso degli esercizi 1993-1995, la Keller Holding, con sede sociale e direzione sul territorio tedesco, possedeva in qualità di socio unico, segnatamente, le quote societarie di un’altra società stabilita in Germania, la Keller Grundbau GmbH (in prosieguo: la «Keller Grundbau»). Quest’ultima deteneva a sua volta le quote societarie di una società stabilita in Austria, la Keller Grundbau GmbH Wien (in prosieguo: la «Keller Wien»).

14     Negli esercizi 1994 e 1995, la Keller Wien distribuiva dividendi che, conformemente alle disposizioni della convenzione fiscale, venivano percepiti in regime di esenzione d’imposta dalla Keller Grundbau, la quale, a sua volta, li ritrasferiva alla Keller Holding. Ai sensi dell’art. 8 b, primo comma, del KStG, i dividendi così ridistribuiti non venivano presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sulle società cui la Keller Holding era soggetta.

15     Quest’ultima portava in detrazione a titolo di oneri finanziari tutti gli interessi sul capitale mutuato ai fini dell’acquisizione della partecipazione nella Keller Grundbau nonché le spese di gestione ivi afferenti. Il Finanzamt Offenbach-Stadt, nella cui giurisdizione ricadeva all’epoca la Keller Holding ai fini dell’imposta sulle società, negava la detraibilità di tali costi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 b, primo comma, del KStG, e 3 c dell’EStG, nella parte in cui tali costi si ricollegavano ai dividendi esenti da imposta, segnatamente quelli provenienti dalla Keller Wien.

16     La Keller Holding proponeva quindi ricorso dinanzi allo Hessisches Finanzgericht, che accoglieva la domanda con riguardo agli avvisi di accertamento di maggiore imposta afferenti agli esercizi 1994 e 1995. Secondo il detto giudice, la normativa nazionale di cui trattasi sarebbe in contrasto con gli artt. 52, 58 e 73 B del Trattato.

17     Successivamente, la giurisdizione riguardante l’imponibilità della Keller Holding passava al Finanzamt Offenbach am Main-Land. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof avverso la sentenza dello Hessisches Finanzgericht che aveva accolto la domanda della società contribuente.

18     Il Bundesfinanzhof rileva che i dividendi distribuiti ad una società madre, interamente imponibile in Germania, da parte di una sua società indirettamente controllata, stabilita in Austria, non rientrano nella base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta cui è soggetta la detta società madre, ai sensi degli artt. 8 b, primo comma, del KStG e 3 c dell’EStG; conseguentemente, gli oneri connessi alle partecipazioni della società madre medesima non sono detraibili laddove si ricolleghino a dividendi esenti da imposta. Per contro, i dividendi percepiti da una società interamente imponibile in Germania da una società indirettamente controllata, stabilita sul territorio tedesco, ricadono nella base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dalla società beneficiaria e gli oneri afferenti alle partecipazioni di quest’ultima costituiscono costi detraibili, ancorché, per effetto dell’imputazione dell’imposta versata dalla società distributrice dei dividendi sull’imposta dovuta dall’azionista percettore dei dividendi stessi, le società interamente imponibili in Germania risultino, in realtà, esenti dall’imposta sui dividendi versati da altre società stabilite in Germania.

19     Ciò premesso, il Bundesfinanzhof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato CE nonché con l’art. 73 B del Trattato CE il fatto che gli oneri finanziari sostenuti da una società, aventi una correlazione economica diretta con utili non imponibili nel territorio nazionale, derivanti dalla partecipazione in una società di capitali con sede in un altro Stato membro, siano detraibili come spese di esercizio soltanto nella misura in cui non vengano distribuiti in esenzione di imposta utili derivanti da tale partecipazione».

 Sulla questione pregiudiziale

20     Con la detta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali ostino ad una normativa di uno Stato membro che escluda la detraibilità fiscale a favore di una società madre, integralmente imponibile in tale Stato, degli oneri finanziari afferenti a dividendi esenti da imposta in quanto provenienti da una controllata indiretta stabilita in un altro Stato membro.

 Osservazioni preliminari

21     Dalla decisione di rinvio emerge che la detraibilità, negli esercizi 1994 e 1995, degli oneri di finanziamento afferenti alla partecipazione della Keller Holding nel capitale della Keller Grundbau è stata negata in considerazione del fatto che tali oneri riguardavano dividendi distribuiti da una società indirettamente controllata con sede in Austria ad una controllata tedesca e, quindi, ritrasferiti da quest’ultima alla società madre.

22     Si deve anzitutto respingere l’argomento del Finanzamt Offenbach am Main-Land nonché dei governi tedesco e del Regno Unito, secondo cui la causa principale riguarderebbe una situazione puramente interna ad uno Stato membro, ragion per cui non occorrerebbe procedere all’interpretazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei capitali.

23     Infatti, se è pur vero che la causa principale riguarda una società madre la cui sede sociale è in Germania che contesta la decisione dell’amministrazione finanziaria tedesca con cui le è stato negato il beneficio della detraibilità dei costi sostenuti ai fini dell’acquisizione di una partecipazione in una controllata parimenti stabilita in Germania, resta il fatto che tale decisione è fondata sulla normativa nazionale che esclude la detraibilità di tali oneri in considerazione del presunto collegamento economico diretto esistente tra gli oneri medesimi e i dividendi distribuiti da una società indirettamente controllata con sede in Austria e che, in quanto tali, sono esenti dall’imposta sulle società in Germania ai sensi dell’art. 15 della convenzione fiscale.

24     Atteso che la normativa oggetto della causa principale si applica a fattispecie collegate con gli scambi intracomunitari, la questione insita in tale controversia può ricadere nell’ambito delle disposizioni del Trattato relative alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e 15 maggio 2003, causa C-300/01, Salzmann, Racc. pag. I-4899, punto 32).

25     Inoltre, si deve rammentare che la Repubblica d’Austria ha aderito all’Unione europea solamente in data 1° gennaio 1995. Ne consegue che, nella parte in cui la causa principale riguarda fatti avvenuti nel 1994, il Trattato non si applica a tale Stato.

26     Spetta tuttavia alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possano consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle questioni (v., in particolare, sentenze 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I-1301, punto 16, e 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 38).

27     Pertanto, come rilevato dalla Keller Holding e dalla Commissione delle Comunità europee, si deve tener conto, nella parte in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda fatti risalenti al 1994, delle disposizioni dell’accordo SEE relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, che si applicavano alle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria a decorrere dal 1° gennaio 1994 sino all’adesione di quest’ultima all’Unione europea.

 Sull’interpretazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento

28     Si deve rammentare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenze 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I-2651, punto 19, e 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 19).

29     La libertà di stabilimento, che l’art. 52 del Trattato attribuisce ai cittadini della Comunità e che implica per essi l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i cittadini del medesimo, comprende, ai sensi dell’art. 58 del Trattato, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 34).

30     Inoltre, sebbene le norme relative alla libertà di stabilimento, così come formulate, mirino ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un suo cittadino o di una società costituita secondo la sua legislazione (sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 21).

31     Conformemente alla normativa oggetto della causa principale, i dividendi distribuiti da una società indirettamente controllata e ritrasferiti alla società madre tramite una controllata di quest’ultima ricadono nella base imponibile dell’imposta dovuta dalla società madre medesima quando tutte le società interessate siano interamente imponibili in Germania. Tuttavia, per effetto del metodo dell’imputazione dell’imposta già corrisposta, tali dividendi sono, in realtà, esenti da imposta.

32     Per contro, i dividendi distribuiti alle stesse condizioni da una controllata indiretta stabilita in Austria sono, ai sensi dell’art. 15 della convenzione fiscale, direttamente esenti da imposta, e non ricadono quindi nella base imponibile dell’imposta dovuta dalla società madre interamente imponibile in Germania.

33     Atteso che, a termini dell’art. 3 c dell’EStG, gli oneri che presentino un collegamento economico diretto con utili non imponibili non possono essere portati in detrazione a titolo di costi, gli oneri di finanziamento sopportati da una società madre interamente imponibile in Germania e che detenga indirettamente una partecipazione in una società controllata stabilita in Austria non sono detraibili laddove tali oneri siano collegati ai dividendi distribuiti da quest’ultima e ritrasferiti alla società madre in regime di esenzione d’imposta. Per contro, nell’ipotesi in cui tutte le società interessate fossero imponibili in Germania, tali oneri sarebbero interamente detraibili. Infatti, in tale ipotesi, i dividendi distribuiti ricadrebbero nella base imponibile dell’imposta cui la società azionista è soggetta, ancorché, in realtà, questi siano parimenti esenti da imposta.

34     Ne consegue che il trattamento fiscale di una società avente una controllata indiretta in Austria, quale la resistente nella causa principale, è meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tale società indirettamente controllata fosse stata stabilita in Germania. Certamente, in entrambi i casi, i dividendi possono essere trasferiti nell’ambito del gruppo senza essere tassati per effetto, rispettivamente, dell’esenzione dei dividendi distribuiti da società stabilite in Austria in applicazione della convenzione fiscale ovvero, nell’ipotesi in cui la società indirettamente controllata sia stabilita in Germania, per effetto del metodo dell’imputazione dell’imposta versata dalla società distributrice dei dividendi sull’imposta dovuta dalla società beneficiaria. Tuttavia, solamente nel caso in cui la società indirettamente controllata sia stabilita sul territorio nazionale gli oneri di finanziamento economicamente collegati con i dividendi distribuiti da quest’ultima sono interamente detraibili.

35     Tenuto conto di tale differenza di trattamento, una società madre potrebbe essere dissuasa dall’esercitare le proprie attività tramite società controllate o società indirettamente controllate stabilite in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza 18 settembre 2003, causa C-168/01, Bosal, Racc. pag. I-9409, punto 27).

36     Tuttavia, i governi tedesco e del Regno Unito sostengono, da un lato, che una siffatta differenza di trattamento non costituirebbe una restrizione alla libertà di stabilimento, dal momento che la situazione di una società madre stabilita in uno Stato membro che controlli indirettamente una società con sede sociale nel medesimo Stato non sarebbe paragonabile a quella di una società madre la cui controllata indiretta sia stabilita in un altro Stato membro. I detti governi sottolineano che, mentre i dividendi versati da una controllata indiretta nazionale rientrano nella base imponibile della società madre, i dividendi distribuiti da una controllata indiretta austriaca sono esenti da imposta. La limitazione nella detraibilità degli oneri finanziari costituirebbe il corollario del carattere non imponibile dei dividendi provenienti dall’estero. Il fatto che la Keller Holding non benefici del metodo dell’imputazione fiscale risulterebbe dalla circostanza che la Keller Wien è stabilita in Austria e, pertanto, è soggetta all’imposta sulle società austriaca. Quest’ultima quindi, a differenza di una controllata indiretta stabilita in Germania, avrebbe versato l’imposta sulle società all’amministrazione austriaca e non a quella tedesca.

37     A tal riguardo, si deve rilevare che, per quanto riguarda l’imponibilità dei dividendi percepiti, le società madri interamente soggette ad imposta in Germania si trovano in una situazione analoga sia che esse percepiscano dividendi da una controllata indiretta stabilita nel medesimo Stato membro, sia che esse li ricevano da una controllata indiretta con sede sociale in Austria. Infatti, in entrambi i casi, i dividendi percepiti dalla società madre sono, in realtà, esenti da imposta. Conseguentemente, una limitazione nella detraibilità degli oneri finanziari nei confronti di una società madre – quale corollario della non imponibilità dei dividendi – che riguardi unicamente i dividendi provenienti dall’estero non riflette una differente situazione delle società madri a seconda che la società indirettamente controllata da queste ultime abbia la propria sede sociale in Germania o in un altro Stato membro.

38     Il fatto che le controllate indirette stabilite in Austria non siano soggette all’imposta sulle società in Germania non è rilevante al riguardo. Infatti, il differente trattamento fiscale oggetto della causa principale riguarda le società madri a seconda che esse detengano o meno società indirettamente controllate in Germania, anche quando tali società madri siano tutte stabilite nel medesimo Stato membro. Orbene, per quanto attiene alla situazione fiscale di queste ultime con riguardo ai dividendi distribuiti da loro controllate indirette, si deve necessariamente rilevare che tali dividendi non determinano la riscossione di imposte a carico delle società madri, indipendentemente dal fatto che provengano da controllate indirette imponibili in Germania o in Austria.

39     Dall’altro, richiamandosi alle sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag. I-249), e C-300/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305), i governi tedesco e del Regno Unito sostengono che la normativa tributaria oggetto della causa principale sarebbe obiettivamente giustificata dalla necessità di mantenere la coerenza del sistema fiscale nazionale. Sussisterebbe un nesso diretto, nell’ambito di una stessa imposizione, tra la concessione di un vantaggio fiscale, vale a dire la detraibilità degli oneri finanziari connessi alla partecipazione societaria acquisita da una società, e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale, nella specie l’imponibilità dei dividendi distribuiti. Inversamente, lo svantaggio fiscale derivante ad una società madre come quella della causa principale, vale a dire l’indetraibilità di tali spese, risulterebbe compensata da un corrispondente vantaggio, nella specie, la percezione di dividendi esenti da imposte.

40     A tal riguardo, si deve rammentare che, ai punti 28 e 21, rispettivamente, delle menzionate sentenze Bachmann e Commissione/Belgio, la Corte ha riconosciuto che la necessità di garantire la coerenza di un regime fiscale può giustificare restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tuttavia, affinché un argomento fondato su tale giustificazione possa trovare accoglimento, occorre che risulti accertata l’esistenza di un legame diretto tra la concessione del beneficio fiscale de quo e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale (v., in tal senso, sentenze 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, Racc. pag. I-3955, punto 18; ICI, cit., punto 29, e Manninen, cit., punto 42).

41     Orbene, dall’esame della normativa nazionale di cui trattasi emerge che le società interamente imponibili in Germania e che controllino una società partecipata o una società indirettamente partecipata stabilita nel medesimo Stato membro beneficiano, al tempo stesso, della detraibilità fiscale degli oneri finanziari afferenti alle loro partecipazioni e dell’esenzione fiscale dei dividendi per effetto del metodo di imputazione dell’imposta. Per contro, ancorché i dividendi che le società madri interamente imponibili in Germania percepiscano da una controllata o da una società controllata indiretta stabilita in Austria siano parimenti esenti da imposta, la detrazione fiscale dei costi afferenti a tali partecipazioni resta sempre esclusa.

42     Pertanto, non può trovare accoglimento l’argomento secondo cui, in considerazione della necessità di salvaguardare la coerenza fiscale, per una società madre tedesca che abbia percepito dividendi distribuiti da una controllata indiretta stabilita in Austria, l’indetraibilità dei suoi oneri finanziari compenserebbe il vantaggio fiscale costituito dall’esenzione dei dividendi medesimi, laddove, nel caso di una società madre che percepisca dividendi da una controllata indiretta stabilita in Germania, il vantaggio fiscale costituito dalla detraibilità degli oneri finanziari afferenti alle sue partecipazioni nel capitale delle società controllate non corrisponda, in effetti, ad alcun prelievo fiscale sui dividendi distribuiti alla società madre medesima. Infatti, come dedotto dallo stesso governo tedesco, in quest’ultimo caso, al fine di evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti, l’assoggettamento all’imposta sulle società dei dividendi distribuiti è compensato dall’imputazione dell’imposta versata dalla società distributrice.

43     Al fine di dimostrare la sussistenza della necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale, il governo tedesco non può nemmeno validamente invocare il fatto che gli utili realizzati dalla controllata indiretta straniera – contrariamente a quelli della controllata indiretta stabilita in Germania – non sono imponibili nel detto Stato membro. Infatti, la normativa oggetto della causa principale non opera alcun collegamento tra la detraibilità degli oneri finanziari relativi alle partecipazioni della società madre e gli utili imponibili a carico della controllata indiretta. Inoltre, gli utili realizzati dalla detta controllata indiretta e che le hanno consentito di procedere alla distribuzione di dividendi sono soggetti all’imposta sulle società in Austria, così come sono imponibili in Germania gli utili di una controllata indiretta la cui sede si trovi nel detto Stato membro, ove il luogo di stabilimento della società madre resta irrilevante al riguardo.

44     Per le stesse ragioni, la normativa nazionale oggetto della causa principale non può risultare giustificata dal principio di territorialità, quale riconosciuto dalla Corte al punto 22 della sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer (Racc. pag. I-2471). Infatti, tale normativa non può essere considerata quale attuazione del detto principio nella misura in cui esclude la detraibilità degli oneri finanziari sostenuti da una società madre interamente imponibile in Germania che percepisca dividendi provenienti da una controllata indiretta stabilita in Austria per il fatto che questi sono esenti da imposta in Germania, mentre i dividendi versati alla società madre medesima da una controllata interamente imponibile in Germania ed avente sede sociale nel detto Stato membro beneficiano parimenti, in pratica, di tale esenzione per effetto del metodo dell’imputazione dell’imposta pagata dalla società distributrice.

45     Al fine di giustificare la normativa nazionale oggetto della causa principale il governo tedesco non può nemmeno fondatamente invocare il fatto che tale normativa si limiterebbe ad attuare il potere impositivo previsto dall’art. 4, n. 2, della direttiva 90/435, che riconosce ad ogni Stato membro la possibilità di stabilire, nel caso in cui una società madre percepisca utili distribuiti da una controllata stabilita in un altro Stato membro – utili che il primo Stato membro si astenga dal tassare ovvero tassi, autorizzando tuttavia la società madre a detrarre dall’imposta a suo carico la frazione dell’imposta della controllata afferente a tali utili –, che gli oneri relativi a tale partecipazione non siano detraibili dall’utile imponibile della società madre medesima. Infatti, indipendentemente dalla questione se tale direttiva sia applicabile al caso di specie, tale possibilità può essere esercitata solamente nel rispetto delle disposizioni fondamentali del Trattato, nella specie l’art. 52 del medesimo.

46     Non avendo dimostrato che la normativa nazionale oggetto della causa principale è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, si deve dichiarare, in conclusione, che tale normativa è in contrasto con l’art. 52 del Trattato.

47     Laddove tale normativa si applica a fatti avvenuti nel 1994, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di libertà di stabilimento contenute nell’accordo SEE.

48     Le disposizioni di tale accordo, come precisato dall’art. 6 del medesimo, nella misura in cui sono identiche, nella sostanza, alle corrispondenti norme del Trattato CE e degli atti adottati in applicazione del medesimo, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia antecedente alla conclusione del detto accordo. Peraltro, tanto la Corte quanto la Corte AELS hanno riconosciuto la necessità di controllare che le norme dell’accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato siano interpretate in maniera uniforme (sentenza 23 settembre 2003, causa C-452/01, Ospelt e Schlössle Weissenberg, Racc. pag. I-9743, punto 29; v. anche sentenza della Corte AELS 12 dicembre 2003, causa E1/03, EFTA Surveillance Authority/Iceland, EFTA Court Report, pag. 143, punto 27).

49     Orbene, si deve rilevare che le norme che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all’art. 31 dell’accordo SEE sono identiche a quelle sancite dall’art. 52 del Trattato.

50     Ciò premesso, la questione pregiudiziale dev’essere risolta affermando che gli artt. 52 del Trattato e 31 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che escluda la detraibilità fiscale degli oneri finanziari sostenuti da una società madre interamente imponibile nello Stato medesimo ai fini dell’acquisizione di partecipazioni in una società controllata, qualora tali oneri si ricolleghino a dividendi esenti da imposta, in quanto provenienti da una società indirettamente controllata stabilita in un altro Stato membro ovvero in uno Stato contraente del detto accordo, mentre la detraibilità di tali oneri è riconosciuta quando essi si ricolleghino a dividendi versati da una società indirettamente controllata stabilita nello stesso Stato membro in cui abbia sede sociale la società madre e i quali beneficino parimenti, in realtà, di un’esenzione d’imposta.

 Sull’interpretazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali

51     Le disposizioni del Trattato e dell’accordo SEE relative alla libertà di stabilimento ostano, quindi, ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, ragion per cui non è necessario esaminare se le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali ostino parimenti ad una siffatta normativa.

 Sulle spese

52     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che escluda la detraibilità fiscale degli oneri finanziari sostenuti da una società madre interamente imponibile nello Stato medesimo ai fini dell’acquisizione di partecipazioni in una società controllata, qualora tali oneri si ricolleghino a dividendi esenti da imposta, in quanto provenienti da una società indirettamente controllata stabilita in un altro Stato membro ovvero in uno Stato contraente del detto accordo, mentre la detraibilità di tali oneri è riconosciuta quando essi si ricolleghino a dividendi versati da una società indirettamente controllata stabilita nello stesso Stato membro in cui abbia sede sociale la società madre e i quali beneficino parimenti, in realtà, di un’esenzione d’imposta.

Firme


* Lingua processuale:il tedesco.