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Causa C-50/05

Procedimento promosso da

Maija T. I. Nikula

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Previdenza sociale — Copertura di prestazioni di malattia e di maternità — Calcolo dei contributi — Regolamento n. 1408/71 — Diritto di uno Stato membro di includere nella base di calcolo dei contributi le pensioni o le rendite versate da un ente di un altro Stato membro — Titolare di pensioni e rendite dovute ai sensi delle normative di due Stati membri»

Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 16 febbraio 2006 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 

Massime della sentenza

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

(Art. 39 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 27 e 33, n. 1)

L’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, non osta a che, per la determinazione della base di calcolo dei contributi per l’assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare di pensioni corrisposte da enti dello Stato medesimo, competente a corrispondere prestazioni ai sensi dell’art. 27 del regolamento medesimo, siano ricomprese in tale base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato membro di residenza, pensioni corrisposte da enti di un altro Stato membro, purché i detti contributi non superino l’importo delle pensioni percepite nello Stato membro di residenza.

Tuttavia, l’art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l’importo delle pensioni percepite da enti di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi di lavoro ivi percepiti. Spetta agli interessati provare l’effettività di tali precedenti versamenti previdenziali.

(v. punti 37-38 e dispositivo)






SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2006 (*)

«Previdenza sociale – Copertura di prestazioni di malattia e di maternità – Calcolo dei contributi – Regolamento n. 1408/71 – Diritto di uno Stato membro di includere nella base imponibile per il computo dei contributi le pensioni o le rendite versate da un ente di un altro Stato membro – Titolare di pensioni e rendite dovute ai sensi delle normative di due Stati membri»

Nel procedimento C-50/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 4 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2005, nel procedimento promosso da

Maija T. I. Nikula,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), A. Borg Barthet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la sig.ra Maija T. I. Nikula, dal sig. M. Ekorre;

–       per il governo finlandese, dalle sig.re A. Guimaraes-Purokoski e E. Bygglin, in qualità di agenti;

–       per il governo spagnolo, dal sig. I. del Cuvillo Contreras, in qualità di agente;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

–       per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e S. Pizarro, in qualità di agenti;

–       per il governo norvegese, dalle sig.re I. Djupvik e K. Fløistad, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e M. Huttunen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso presentato dalla sig.ra Nikula dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunale amministrativo, Finlandia) avverso una decisione della Lapin verotuksen oikaisulautakunta (commissione tributaria della Lapponia) riguardo all’importo dei redditi imponibili assunti, per l’anno 2000, ai fini del calcolo dei suoi contributi all’assicurazione malattia.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       Ai termini dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

4       L’art. 27 del detto regolamento prevede quanto segue:

«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 18 e dell’allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l’interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest’ultimo Stato membro».

5       Ai sensi dell’art. 28 bis del regolamento medesimo:

«In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l’onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all’istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova».

6       Il successivo art. 33, n. 1, così recita:

«L’istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un’istituzione del suddetto Stato membro».

 La normativa nazionale

7       Ai sensi dell’art. 1 della Sairausvakuutuslaki n. 364/1963 (legge sull’assicurazione malattia), tutti i soggetti residenti in Finlandia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono assicurati contro il rischio di malattia. Il prelievo dei contributi relativi all’assicurazione malattia è fiscalizzato. Il diritto dell’assicurato alle prestazioni non è connesso ai contributi versati.

8       L’art. 33, n. 2, della detta legge prevede che i contributi per l’assicurazione malattia versati dagli assicurati sono calcolati in base al reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte locali per il precedente esercizio fiscale.

 Causa principale e questione pregiudiziale

9       La sig.ra Nikula, pensionata residente a Kemi (Finlandia), percepiva, nel corso dell’anno 2000, a titolo di pensioni di vecchiaia, varie prestazioni da enti appartenenti a due Stati membri, il Regno di Svezia, ove ha lavorato diversi anni, e la Repubblica di Finlandia, Stato in cui è residente.

10     Ai fini dell’imposizione fiscale per l’anno 2000, la sig.ra Nikula veniva dichiarata soggetto imponibile a titolo principale in Finlandia. Le prestazioni percepite dalla medesima da parte degli enti svedesi venivano incluse nel suo reddito imponibile, ai sensi degli artt. 18, n. 1, e 25, n. 3, lett. d), della convenzione (26/1997) conclusa tra i Paesi membri del Consiglio nordico contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio.

11     La sig.ra Nikula chiedeva la modifica di tale modalità di imposizione, in modo che le prestazioni percepite dagli enti svedesi fossero escluse dal reddito imponibile di riferimento ai fini del calcolo dei suoi contributi di assicurazione malattia. Con decisione 11 settembre 2002, la commissione tributaria della Lapponia respingeva la sua domanda.

12     Avverso tale decisione, la sig.ra Nikula interponeva appello dinanzi al Rovaniemen hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Rovaniemi), il quale respingeva l’appello con decisione 12 dicembre 2003.

13     Avverso la decisione del Rovaniemen hallinto-oikeus la sig.ra Nikula ricorreva, previa domanda di declaratoria di ammissibilità del ricorso, dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, chiedendo l’annullamento della decisione medesima nonché l’esclusione delle prestazioni percepite dagli enti svedesi, ai fini del calcolo del suo reddito imponibile assunto a base del computo dei suoi contributi per l’assicurazione malattia.

14     Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (…) vada interpretato nel senso che osta ad un metodo di determinazione dei contributi assicurativi di malattia applicato nello Stato membro di residenza del titolare di una pensione in base al quale vengano incluse nella relativa base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato di residenza, anche le pensioni percepite in un altro Stato membro, a condizione, tuttavia, che i contributi non superino l’importo delle pensioni percepite nello Stato di residenza, in una fattispecie in cui il pensionato abbia diritto, a norma dell’art. 27 del regolamento succitato, a prestazioni per malattia e maternità erogabili solo dall’ente del paese di residenza ed a carico di quest’ultimo».

 Sulla questione pregiudiziale

15     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta a che, ai fini della determinazione della base imponibile per il computo dei contributi per l’assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare delle prestazioni pensionistiche versate da enti del detto Stato membro, vengano ricomprese nella detta base imponibile, oltre alle prestazioni percepite nel paese di residenza, anche quelle versate da enti di un altro Stato membro, laddove i contributi previdenziali non superino l’importo delle pensioni percepite nello Stato di residenza.

 Osservazioni sottoposte alla Corte

16     Secondo i governi spagnolo e portoghese, lo Stato membro competente non può, in base alle disposizioni di cui all’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71, includere nel calcolo dei contributi per l’assicurazione malattia le pensioni o le rendite versate da un ente di un altro Stato membro. Dello stesso parere è la Commissione delle Comunità europee, secondo la quale, in forza del principio generale che sarebbe stato affermato nella sentenza 10 maggio 2001, causa C-389/99, Rundgren (Racc. pag. I-3731), lo Stato membro competente potrebbe applicare una trattenuta dei contributi solo sulle pensioni o rendite dovute da un ente dello Stato medesimo, ad esclusione, quindi, delle pensioni o rendite versate da un ente di un altro Stato membro.

17     I detti governi e la Commissione fondano il proprio ragionamento sul punto 49 della sentenza Rundgren, cit., ai termini del quale dall’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 deriva che il detto regolamento autorizza solamente, nei casi ivi previsti, l’ente interessato del detto Stato membro ad operare, in particolare ai fini della copertura delle prestazioni di malattia, una trattenuta sulle pensioni o rendite dovute, vale a dire effettivamente corrisposte, dall’ente stesso.

18     I governi finlandese, olandese e norvegese riconoscono la sussistenza di un nesso tra la competenza ad effettuare ritenute sulla pensione e l’obbligo di assumere l’onere delle prestazioni in natura. L’onere di queste ultime prestazioni non può essere fatto gravare sull’ente di uno Stato membro che possieda solo una competenza eventuale in materia di pensioni (sentenza Rundgren, cit., punto 47). I detti governi, tuttavia, ritengono che tale nesso, riconosciuto al punto 49 della sentenza medesima, non impedisca allo Stato membro in cui si trova l’ente competente per il versamento delle prestazioni di assicurazione malattia di determinare secondo la propria normativa la base imponibile da assumere ai fini del calcolo dei contributi di assicurazione malattia. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’espressione «calcolate in base alla suddetta legislazione», di cui all’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71. L’esercizio di tale competenza sarebbe semplicemente subordinato all’obbligo, incombente a detto ente, di garantire l’effettivo versamento delle prestazioni ai titolari interessati.

19     I detti governi, pertanto, ritengono che, in una fattispecie di tal genere, uno Stato membro possa decidere di includere nella base imponibile assunta ai fini del computo dei contributi previdenziali pensioni corrisposte da un altro Stato membro, pur riconoscendo che l’importo di tali contributi non può superare l’importo delle pensioni corrisposte nello Stato membro di residenza. Infatti, in tale ultima ipotesi, i contributi non potrebbero essere integralmente trattenuti sulle pensioni corrisposte in tale Stato membro, come dovrebbe verificarsi, secondo quanto la Corte ha dichiarato al punto 49 della summenzionata sentenza Rundgren.

 Giudizio della Corte

20     L’obiettivo del regolamento n. 1408/71 è di assicurare, come enunciato nel secondo e nel quarto ‘considerando’ del medesimo, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità europea, rispettando tuttavia le peculiarità delle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dal quinto, sesto e decimo ‘considerando’, il detto regolamento accoglie il principio della parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare i lavoratori che esercitino il loro diritto alla libera circolazione. Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 è unicamente un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione (sentenza 9 marzo 2006, causa C-493/04, Piatkowski, Racc. pag. I-2369, punti 19 e 20).

21     Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Nikula, residente in Finlandia, ha percepito nel corso dell’anno 2000 pensioni erogate da enti sia svedesi sia finlandesi.

22     Ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 1408/71, il titolare di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio risiede, ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest’ultimo Stato.

23     Pertanto, la Repubblica di Finlandia, in quanto Stato membro di residenza della sig.ra Nikula, è tenuta a garantire il versamento delle prestazioni in natura. Tale Stato, ai sensi dell’art. 33, n. 1, del regolamento medesimo, è autorizzato a operare trattenute sui contributi secondo le modalità fissate dalla sua normativa.

24     Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro interessato, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, determinare i redditi da prendere in considerazione per il computo dei contributi previdenziali (v. sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve, Racc. pag. I-345, punto 51). Ciò è tanto più vero qualora la normativa comunitaria preveda un rinvio espresso al diritto dello Stato membro indicato quale Stato competente in materia di ritenute di contributi per l’assicurazione malattia. L’importante è soltanto che, nell’esercizio di tale competenza, lo Stato membro rispetti il diritto comunitario (v., in particolare, sentenze Terhoeve, cit., punto 34, e 7 luglio 2005, causa C-227/03, Van Pommeren-Bourgondiën, Racc. pag. I-6101, punto 39).

25     Così, la legge finlandese sull’assicurazione malattia prevede all’art. 33, n. 2, che i contributi per l’assicurazione malattia vengano calcolati in base al reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte locali e, segnatamente, in base alle pensioni ed alle rendite versate da altri Stati membri per il precedente esercizio fiscale.

26     Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e da taluni Stati membri, che ritengono che la posizione sostenuta dalla Corte nella summenzionata sentenza Rundgren vieti, per principio, che uno Stato membro possa imporre contributi previdenziali su pensioni corrisposte da un altro Stato membro, la soluzione accolta in tale sentenza non è trasponibile alla causa principale.

27     Il sig. Rundgren, finlandese di origine e cittadino svedese dall’8 luglio 1975, possedeva, quale unico reddito, le pensioni e le rendite vitalizie corrisposte dal Regno di Svezia. Il detto Stato membro assumeva l’onere delle prestazioni in natura.

28     Quindi, da un canto, la Repubblica di Finlandia, non corrispondendo all’interessato né una pensione né una rendita, non poteva, ai sensi dell’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71, «operare (…) trattenute (…) sulla pensione o rendita da essa dovuta» .

29     D’altro canto, in applicazione del principio secondo cui il titolare di una pensione o rendita non può vedersi richiedere, a causa della sua residenza nel territorio di uno Stato membro, contributi all’assicurazione obbligatoria per la copertura di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro (sentenza 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij, Racc. pag. I-387, punto 14), la Repubblica di Finlandia non poteva imporre al sig. Rundgren il versamento di contributi come quelli previsti dalla normativa finlandese, atteso che egli beneficiava di prestazioni aventi scopo analogo a carico di un ente del Regno di Svezia, Stato membro competente nei suoi confronti in materia di pensioni (sentenza Rundgren, cit., punto 56).

30     Se è pur vero che la normativa di uno Stato membro che imponesse ai titolari di pensioni di aderire ad un regime previdenziale supplementare, senza offrire la corrispondente tutela previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di libera circolazione delle persone (sentenze 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler, Racc. pag. I-703, e 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a., Racc. pag. I-2829), ciò non si verifica, tuttavia, nella causa principale, dal momento che la normativa finlandese tende ad applicarsi, in quanto normativa dello Stato di residenza, ad esclusione di qualsivoglia altra normativa, a tutti i titolari di pensioni residenti nel territorio finlandese.

31     In tal modo, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui un ente dello Stato membro di residenza versi una pensione e un ente del medesimo Stato garantisca la copertura delle spese per l’assicurazione malattia, nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 fa divieto al detto Stato di calcolare l’importo dei contributi previdenziali di un residente sul reddito complessivo da questo percepito, indipendente dalla circostanza che esso provenga da pensioni corrisposte nello Stato membro di residenza ovvero da pensioni corrisposte in altri Stati membri.

32     Tuttavia, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato, l’importo dei contributi non può eccedere quello delle pensioni corrisposte da enti dello Stato membro di appartenenza quando, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, in applicazione dell’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71, i contributi previdenziali possano essere prelevati esclusivamente sulle pensioni o rendite corrisposte dallo Stato di residenza (v., in tal senso, sentenza Rundgren, cit., punto 49).

33     Inoltre, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone l’attuazione, da parte dello Stato di residenza, di un sistema che non tenga conto dei contributi per assicurazione malattia già versati dai titolari di pensioni durante il loro periodo di attività in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Un sistema siffatto produrrebbe l’effetto di penalizzare questi titolari per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione e di privilegiare quelli che abbiano risieduto in un solo Stato membro al fine di esercitarvi tutta la propria attività professionale.

34     La Corte ha ritenuto che l’art. 39 CE osta a che uno Stato membro calcoli i contributi per assicurazione malattia di un lavoratore in pensione soggetto alla sua legislazione in base all’importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di origine convenzionale che tale lavoratore percepisce in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che una parte dell’importo lordo di tale pensione è già stata trattenuta a titolo di contributi per assicurazione malattia in tale ultimo Stato (sentenza 15 giugno 2000, causa C-302/98, Sehrer, Racc. pag. I-4585, punto 36).

35     Al fine di prevenire tale rischio e di garantire ai cittadini degli Stati membri, in seno alla Comunità, la parità di trattamento riguardo alle diverse normative nazionali, lo Stato membro competente in materia di prestazioni che, in forza della propria normativa, includa di regola nella determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per l’assicurazione malattia le pensioni o rendite corrisposte da enti di altri Stati membri deve escludere dalla base imponibile ai fini del calcolo dei contributi stessi l’importo delle pensioni per le quali siano già stati versati contributi previdenziali da parte dei detti titolari in altri Stati, indipendentemente dal fatto che tali contributi siano stati versati dagli interessati in base ai loro redditi di lavoro ovvero direttamente riscossi sui redditi medesimi.

36     Spetta agli interessati provare l’effettività di tali precedenti versamenti previdenziali.

37     Pertanto, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che l’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non osta a che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per l’assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare di pensioni corrisposte da enti dello Stato medesimo, competente a corrispondere prestazioni ai sensi dell’art. 27 del regolamento medesimo, siano ricomprese in tale base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato membro di residenza, pensioni corrisposte da enti di un altro Stato membro, purché i detti contributi non superino l’importo delle pensioni percepite nello Stato membro di residenza.

38     Tuttavia, l’art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l’importo delle pensioni percepite da enti di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi di lavoro ivi percepiti. Spetta agli interessati provare l’effettività di tali precedenti versamenti previdenziali.

 Sulle spese

39     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 33, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, non osta a che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per l’assicurazione malattia applicati nello Stato membro di residenza del titolare di pensioni corrisposte da enti dello Stato medesimo, competente a corrispondere prestazioni ai sensi dell’art. 27 del regolamento medesimo, siano ricomprese in tale base imponibile, oltre alle pensioni percepite nello Stato membro di residenza, pensioni corrisposte da enti di un altro Stato membro, purché i detti contributi non superino l’importo delle pensioni percepite nello Stato membro di residenza.

Tuttavia, l’art. 39 CE osta a che venga preso in considerazione l’importo delle pensioni percepite da enti di un altro Stato membro qualora in tale altro Stato membro siano già stati versati contributi sui redditi di lavoro ivi percepiti. Spetta agli interessati provare l’effettività di tali precedenti versamenti previdenziali.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.